1 OGGETTO, QUANTITA E CARATTERISTICHE TECNICHE
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- Silvestro Meloni
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1 CAPITOLATO ONERI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, CATERI ED ELETTROCATETERI PER LE AZIENDE ULSS10 VENETO ORIENTALE, ULSS12 VENEZIANA, ULSS 13 DOLO-MIRANO, ULSS14 CHIOGGIA CAPOFILA: ULSS18 ROVIGO PER IL PERIODO DI 36 MESI. PREMESSA Con deliberazioni nn. 702/2002, 2492/04 e 2169/05 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il modello generale di funzionamento del Progetto Regionale Acquisti Centralizzati, in attuazione della Legge 405/2001, e lo schema di Convenzione secondo il quale le Aziende Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto adottano una disciplina comune per l approvvigionamento di alcuni beni e servizi. A tale scopo l Azienda ULSS 18 di Rovigo, è stata individuata Capofila, ai sensi della citata D.G.R.V. 2169/2005, per l espletamento procedura di gara in oggetto e per la gestione di tutte le attività necessarie all individuazione del contraente. A tale scopo, i Direttori Generali delle Aziende ULSS10 Veneto Orientale, ULSS12 Veneziana, ULSS 13 Dolo-Mirano, ULSS14 Chioggia hanno conferito specifica Procura Speciale all Azienda ULSS n. 18 di Rovigo per l affidamento della fornitura oggetto di gara. La fornitura dovrà avvenire secondo le norme previste dal presente Capitolato d Oneri e dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara, nonché secondo le norme prescritte dal D. Lgs. n. 163 del e s.m.i. Art. 1 OGGETTO, QUANTITA E CARATTERISTICHE TECNICHE Il presente Capitolato disciplina le modalità per la fornitura di Pacemaker, Defibrillatori, Cateri ed Elettrocateteri occorrenti alle Aziende sanitaria indicate nella Premessa. Le caratteristiche dei prodotti da fornire sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico Allegato _F_ al presente Capitolato d Oneri. Nello stesso Allegato F sono, altresì, fissati ed indicati, per ciascun lotto, il prezzo triennale a base d asta (IVA esclusa), che non dovrà essere superato, pena l esclusione dalla gara, e i quantitativi da fornire. I quantitativi indicati per ciascun lotto sono puramente indicativi e potranno variare in base alle effettive esigenze delle Aziende sanitarie entro il limite del 20%, senza che per questo l aggiudicatario possa rivendicare diritti o pretese di sorta. Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione dell efficacia dell aggiudicazione definitiva. Qualora, prima della scadenza del contratto d appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario all aggiudicazione del nuovo contratto e comunque fino ad un massimo di 90 giorni dalla scadenza del contratto. L Azienda ULSS 18, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura centralizzata regionale. A tal fine l Impresa è tenuta a sottoscrivere espressamente la seguente dichiarazione: 1
2 DICHIARO DI ACCETTARE LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO, CON PREAVVISO DI ALMENO 60 GIORNI, NEL CASO IN CUI VENGA ATTIVATA ANALOGA FORNITURA TRAMITE FORNITURA CENTRALIZZATA REGIONALE. Timbro e firma Art. 3 COMPETENZE AZIENDA CAPOFILA TITOLARE DELLA PROCEDURA E SINGOLE AZIENDE SANITARIE L Azienda Capofila ULSS n. 18 di Rovigo è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all individuazione della Impresa aggiudicataria. La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra l Impresa aggiudicataria e le singole Aziende sanitarie per le quali la gara viene espletata. Nell ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell esclusiva competenza dell Azienda ULSS n.18 di Rovigo, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali: - espletamento della procedura di gara; - gestione dell eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; - l azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In merito alla verifica dei requisiti generali spetta alla Capofila acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende sanitarie. Resta nell esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda sanitarie delegante la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa, per la propria parte di fornitura, in particolare delle seguenti attività: - richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura; - stesura e sottoscrizione del contratto; - gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa della fornitura; - ricevimento fatture e relativo pagamento delle stesse; - valutazione in merito alle eventuali attività di cui all art. 18 del presente Capitolato; - gestione dell eventuale contenzioso successivo all aggiudicazione della gara, con particolare, ma non esaustivo riferimento, all applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale; - autorizzazione al sub-appalto; - revisione prezzi; - valutazione in merito all eventuale cessione del credito da parte dell Aggiudicatario. Art.4 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L imprese aggiudicatarie, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che ciascuna Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l esecuzione della fornitura, dovranno costituire, a favore di ciascuna delle Aziende sanitarie che hanno conferito procura distinti depositi cauzionali calcolati sull importo del contratto che ciascuna Azienda sanitaria andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. La mancata costituzione di dette garanzie, determina la revoca dell aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi. Qualora l ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. 2
3 Art. 5 - REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI I dispositivi offerti dovranno essere in possesso del Marchio CE e la Ditta in relazione a quanto proposto deve aver ottemperato agli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall art. 13 del D. Lgs 46/97 (iscrizione in Banca Dati presso il Ministero della Salute). Ai fini degli adempimenti relativi al Repertorio Nazionale Dispositivi Medici di cui al D.M , la ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell offerta per ogni Dispositivo Medico proposto quanto di seguito riportato: - Codice Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici; - CND; - Codice REF produttore. ART. 6 - FORNITURA, TRAMITE CONTRATTO ESTIMATORIO, CON RELATIVA CONSEGNA IN CONTO DEPOSITO. La fornitura dei dispositivi richiesti per ciascun Lotto, così come indicato per tipologia e quantità nel Capitolato Tecnico, Allegato F al presente Capitolato d Oneri, avverrà tramite contratto estimatorio con relativa consegna in conto deposito presso ciascuna Azienda sanitaria. Le quantità indicate per ciascun Lotto sono meramente indicative essendo riferite ad un fabbisogno presunto, pertanto, l Impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire la fornitura fino alla concorrenza del 20% in più o in meno dell importo della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche fissate con l aggiudicazione. Ciascuna Azienda sanitaria, si riserva inoltre la facoltà, durante il periodo della fornitura, di procedere ad acquisti diretti, per quantità ed importi limitati, sul libero mercato per particolari, contingenti e documentate necessità diagnostiche. L Impresa è tenuta alla corretta esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto disposto dal presente Capitolato d Oneri. Nella esecuzione l Impresa è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura. L Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare i dispositivi medici oggetto della fornitura secondo la formula in conto deposito, con magazzino presso i locali che saranno indicati da ciascuna Azienda sanitaria. I quantitativi della scorta di sicurezza (scorta minima per ciascun prodotto e per ciascuna voce della stessa serie) saranno concordati con il Direttore dell esecuzione del contratto di ciascuna Azienda sanitaria. Tutti i prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a tre quarti della loro validità totale. L Impresa si assume l obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l Azienda sanitaria, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopraindicato. Ai fini della costituzione del conto deposito, l Impresa provvederà ad emettere apposito documento di trasporto con la causale conto deposito, con l indicazione della quantità, del codice prodotto, del Lotto/matricola del prodotto consegnato. Il Documento di trasporto dovrà inoltre riportare l indicazione dei codici CND e Repertorio di ogni dispositivo medico consegnato. Il Direttore dell esecuzione del contratto di ciascuna Azienda sanitaria o suo delegato è tenuto al controllo della corrispondenza fra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere firmato per ricevuta annotando sul documento stesso eventuali discordanze ed inoltrato ai competenti servizi/uffici di ciascuna Azienda sanitaria. Le richieste di materiale saranno effettuate con ordini scritti da parte dell Ufficio competente di ciascuna Azienda sanitaria per le quantità e tipologie di dispositivi medici occorrenti. L Impresa si obbliga per tutta la durata del contratto a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. L Impresa provvederà ad effettuare il ripristino del materiale indicato entro 7 giorni (n. 1 giorno = 8 ore lavorative - domenica e festività incluse) dalla trasmissione dell ordine di reintegro che riporterà in dettaglio quantità, tipologia, lotto e prezzo dei beni utilizzati. Le Aziende sanitarie si impegnano a pagare i beni utilizzati e restituire, al termine della fornitura, quelli non utilizzati. L Impresa si impegna a mantenere presso il proprio magazzino un adeguata scorta al fine di assicurare la tempestività dei reintegri. L Impresa si impegna a fornire, alle medesime condizioni economiche praticate per il materiale aggiudicato, le eventuali innovazioni tecnologiche immesse sul mercato dello stesso bene aggiudicato, previo parere favorevole del Direttore dell esecuzione del contratto di ciascuna Azienda sanitaria. 3
4 La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte delle Azienda sanitarie non esonera l Impresa fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell impiego. L Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza dell intervento. L Impresa si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso le Aziende sanitarie nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Con periodicità almeno semestrale, su iniziativa dell Impresa Aggiudicataria, il personale dell Impresa, previo appuntamento, provvederà in contraddittorio con il Direttore dell esecuzione del contratto di ciascuna Azienda sanitaria o suo delegato potrà effettuare l inventario del materiale giacente, verificando sia i prodotti presenti, sia le scadenze dei medesimi che dovranno avere una validità residua non inferiore ad un terzo della validità massima. L Impresa è l unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso le Azienda sanitarie. Le Azienda sanitarie si impegnano, attraverso il Direttore dell esecuzione del contratto di ciascuna Azienda sanitaria, a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall Impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l uso per cui lo stesso è stato progettato e ad informare immediatamente l Impresa di eventuali danni ai materiali depositati in conseguenza dei quali possa derivare perdita od inservibilità dei beni. Le Azienda sanitarie rispondono del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali. Art. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Nel caso in cui le Imprese aggiudicatarie immettano nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite in sede di gara. Spetta a ciascuna Azienda sanitaria la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Qualora con proprio giudizio insindacabile l Azienda sanitaria li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario verrà considerata inadempiente, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 13 e 14 del presente Capitolato d Oneri. Art. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGNE Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei dispositivi richiesti secondo quanto disposto nel presente Capitolato d Oneri e nel Capitolato Tecnico Allegato F. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura emesso dalle Aziende sanitarie e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate. I dispositivi consegnati dovranno essere esattamente conformi a quelli offerti, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente richiesta e presentata, che sarà conservata dall Azienda ULSS 18 capofila ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. Il giudizio sull accettabilità o meno dei dispositivi è riservato al personale competente; la firma di ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all atto di utilizzo del dispositivo. L accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il fornitore deve effettuare le consegne dei dispositivi entro 72 ore dalla data di ricevimento dell ordine emesso dagli uffici competenti di ciascuna Azienda sanitaria nell orario e presso i locali indicati nell ordine. In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna dei dispositivi medici anche nell arco di 8-12 ore dalla richiesta anche telefonica, nel caso in cui si dovessero rendere necessari interventi urgenti. Il fornitore deve, inoltre, eseguire le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura (porto franco). 4
5 I documenti di trasporto, che accompagnano i dispositivi all atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell ordine di ciascuna Azienda sanitaria e l esatta indicazione delle quantità e della tipologia del prodotto nonché la causale conto deposito. Art. 9 - VERIFICHE DI QUALITÀ NELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell accettazione e accertati successivamente al momento dell effettivo utilizzo presso le Unità Operative. Ciascuna Azienda sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per verifiche qualitative saranno a carico dell Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. Ciascuna Azienda sanitaria si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l eventuale risarcimento dei danni subiti. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, l Azienda sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale di ciascuna Azienda sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Art GARANZIA/SCADENZA Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai tre quarti (3/4) della loro validità totale. Art. 11 -SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Trattandosi di fornitura che prevede la consegna di dispositivi medici rientranti nella fattispecie prevista all art. 26, comma 3 bis, del Dlg. 81/2008, così come modificato dal successivo D.Lgs 106/2009, si esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e conseguentemente si precisa che la stima dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza è pari a ZERO. Art PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO FATTURAZIONE Il pagamento del corrispettivo, da parte di ogni singola Azienda sanitaria successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà disposto previa presentazione di regolari fatture intestate a ciascuna Azienda sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei 5
6 prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell ordine, dell esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e avverranno a mezzo mandato del Tesoriere di ciascuna Azienda sanitaria. Ciascuna Azienda sanitaria può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall art. 4 del D.Lgs n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna della merce. Il pagamento del corrispettivo, per ogni singolo lotto, sarà effettuato sulla base di distinta fatturazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/02 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, salvo quanto previsto dall art. 115 del D.lgs 163/06 me s.m.i. Gli interessi moratori avranno in ogni caso la decorrenza indicata dall art.4 del D.lgs.n.192/2012. Art CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE PENALI L impresa aggiudicataria è soggetta all applicazione delle penali sotto riportate. In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti ciascuna Azienda sanitaria respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, ciascuna Azienda sanitaria potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. Nel caso, invece, di ritardata consegna dei prodotti richiesti rispetto ai termini stabiliti all Art. 8 del presente Capitolato, ciascuna Azienda sanitaria, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare in misura giornaliera (per ogni giorno solare di ritardo successivo alla scadenza dei termini indicati nel precedente Art. 8, pari all 1 per mille dell ammontare netto contrattuale per un massimo di 30 giorni e comunque complessivamente non superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente. L ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con l Azienda sanitaria, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell Azienda sanitaria stessa. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. Nel caso, infine, di prodotti sospesi e posti sotto sequestro dall Autorità Giudiziaria la Ditta dovrà sostituire i relativi quantitativi e accollarsi i conseguenti oneri di spesa. Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Azienda sanitaria, in caso di inadempimento dell Impresa appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. L Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all art del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione all Impresa appaltatrice, nei seguenti casi: - frode nella fornitura; - grave e reiterata negligenza nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi, (numero massimo di ritardi consentiti: n. 3); 6
7 - mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di ritardo, stabilito in 30 giorni; - accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; - perdita, da parte dell Impresa appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; - cessazione dell attività, fallimento, - subappalto non autorizzato; - mancato possesso dei requisiti in capo all Impresa subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - morte dell imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione. Le Aziende sanitarie potranno risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art del Codice Civile). Con la risoluzione del contratto sorge nell Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all Impresa inadempiente. Alla Impresa appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Art TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto, con riferimento al contratto assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all Azienda sanitaria entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall avvio della fornitura o del servizio. L Azienda sanitaria risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i. Alla Ditta assegnataria sarà richiesta, pena la nullità assoluta del contratto, la firma di specifica clausola attestante che la stessa assume tutti gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni Art.16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO E vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all art. 116 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente ciascuna Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art c.c.). Le vicende soggettive dell esecutore del contratto sono disciplinate dall art. 116 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. 7
8 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell Azienda sanitaria. L Impresa aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell ambito del subappalto, dell osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Con il deposito del contratto di subappalto, l Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all Azienda sanitaria la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l Azienda sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. I subappaltatori trasmettono all Azienda sanitaria, per tramite dell Impresa aggiudicataria, prima dell inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Sarà fatto obbligo all Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore. L Impresa aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Ciascuna Azienda sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. L Impresa appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l Azienda sanitaria e la Prefettura ufficio territoriale del Governo. Art CESSIONE DEL CREDITO Sono consentite le cessioni dei crediti derivanti dal contratto con ciascuna Azienda sanitaria, ai sensi dell art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Art RECESSO UNILATERALE L Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto, motivatamente, ai sensi dell art c.c., così come previsto dall art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all Impresa aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una Gara Regionale o attivata una convenzione Consip per l affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, salvo l adeguamento dei prezzi alle suddette gare centralizzate, mediante invio di apposita nota, con preavviso di 60 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell art del codice civile e dell art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell art.1373 II comma del Codice Civile. Art COPERTURE ASSICURATIVE L Impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, comunque provocati nell esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. Ciascuna Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l Impresa aggiudicataria nell esecuzione del contratto. L Impresa aggiudicataria, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che ciascuna Azienda sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro e per ciascuna persona. 8
9 La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà produrre ad ogni Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, che dovrà essere cointestata alle stesse Aziende Sanitarie. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata ad ogni Azienda Sanitaria con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art del Codice Civile). Art COMUNICAZIONI Le comunicazioni concernenti l esecuzione del contratto saranno effettuate a mezzo PEC (posta elettronica certificata), indirizzate all indirizzo PEC indicato dall impresa aggiudicataria nell istanza di partecipazione. Le comunicazioni dell Impresa aggiudicataria devono essere effettuate dalla stessa a mezzo posta elettronica certificata ed essere indirizzate agli uffici che verranno specificatamente indicati nel contratto. Art. 21 RISERVATEZZA DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. L Impresa aggiudicataria si assume pertanto l obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza. In particolare l Impresa aggiudicataria si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a: mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l uso di tutti i documenti, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso; non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro; non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza, senza avere ricevuto apposito benestare dall Amministrazione dell Azienda. L Azienda sanitaria pertanto farà allontanare dal servizio i collaboratori dell Impresa aggiudicataria che violeranno queste disposizioni. Art STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Successivamente all aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con ciascuna Azienda sanitaria. Nel caso in cui l Impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 9 dell art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.., si sciolga dal vincolo dell aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l Azienda Ulss 18 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente aggiudicatario. L Azienda Ulss 18 si riserva la facoltà di scorrere al graduatoria anche nel caso in cui l aggiudicatario receda dal contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell aggiudicatario. Art.23 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l Azienda ULSS 18 per le specifiche attività contrattuali attribuite all Azienda ULSS 18 Capofila dall art.3 sarà competente esclusivamente il Foro di Rovigo. In caso di materie attribuite dal citato art.3 alle singole Aziende sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda sanitaria interessata. Art DISPOSIZIONI FINALI 9
10 Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture (D.Lgs 163/2006, D.P.R.n.207/2010), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. L impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d oneri e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA PER : IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: Art. 2 Durata del contratto; Art. 8 Esecuzione del contratto consegne; Art. 9 Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto; Art. 12 Pagamenti del corrispettivo fatturazione; Art. 13 Contestazioni e controversie penali; Art. 14 Risoluzione del contratto; Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 23 Foro competente. DATA PER : IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) 10
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