MINISTERO DELLA SALUTE LA LEGISLAZIONE COSMETOLOGICA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MINISTERO DELLA SALUTE LA LEGISLAZIONE COSMETOLOGICA"

Transcript

1 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SFIDE E OPPORTUNITÀ PER UNA NUOVA VISIONE OLISTICA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO E SOCIALE DELLA PERSONA MINISTERO DELLA SALUTE LA LEGISLAZIONE COSMETOLOGICA FRANCESCA RAVAIOLI UFFICIO VII DIREZIONE GENERALE DISPOSITIVI MEDICI SERVIZIO FARMACEUTICO SICUREZZA CURE

2 UNA STORIA CHE INIZIA DA LONTANO : Direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici 1986: Legge 713/86 Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici 2

3 1976 DIR 2009 REG La Direttiva ha subito negli anni numerose modifiche e adattamenti tecnici Si è ritenuto che non rispettasse più gli elevati standard propri di una buona norma, a livello di chiarezza, coerenza e semplicità. Direttiva europea sui cosmetici: 1 testo base 7 modifiche (amendments) del testo base oltre 50 adattamenti al progresso tecnico 3

4 2009: Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici (del 30/11/2009) Il 22/12/2009 è stato pubblicato il nuovo Regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.) Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a decorrere dall 11/07/2013 4

5 Reg. 1223/2009 sui prodotti cosmetici Il Regolamento consiste essenzialmente in una ricomposizione della Direttiva sui Cosmetici e non introduce modifiche fondamentali nei requisiti informativi sul prodotto previsti dalla Direttiva. Concetti e contenuto generale delle informazioni sul prodotto, così come la disponibilità per il pubblico a determinate informazioni, sono sostanzialmente invariati. 5

6 Scopi del Reg. 1223/2009 eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche dovute all elevato numero di emendamenti che la direttiva ha subito nel corso dei decenni; armonizzare la procedura di immissione sul mercato dei prodotti cosmetici i tutti gli Stati membri; garantire maggiore certezza ed uniformità di interpretazione attraverso l introduzione di un set di definizioni base, finora assenti; garantire la tracciabilità e individuare nella EU il responsabile all immissione in commercio 6

7 Scopi del Reg. 1223/2009 evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte dei vari Stati membri: non contribuiscono alla sicurezza del prodotto, gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi; rafforzare il quadro normativo dei controlli, al fine di garantire la tutela della salute; applicazione delle norme REACH, (Reg. 1907/2006); garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato EU siano sicuri alla luce dell'innovazione tecnologica del settore. 7

8 Definizione dei prodotti cosmetici 8 Per «prodotto cosmetico» si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

9 Cooperazione tra le Autorità Competenti Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del regolamento al fine ultimo di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e di un elevato livello di tutela della salute umana 9

10 IL RUOLO DEL MINISTERO DELLA SALUTE Art.22 del Regolamento Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato Art.34 del Regolamento Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti 10

11 Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16) Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal Reg (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009, sui prodotti cosmetici. 2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del Reg (CE) n. 1223/

12 Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16) ʺAttuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.ʺ 3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato alla quale spettano: compiti di indirizzo generale e coordinamento, elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle Regioni e Prov Aut e dalle ASL. 4. Alle Regioni e alle Prov Aut spettano: compiti di indirizzo e coordinamento attività delle ASL, elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo. 12

13 Legge 6 agosto 2013, n.97 (art 16): decreti correlati 5. Ministro della salute + Conferenza Stato/Regioni regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. 6. Ministro della salute: adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento n

14 Sorveglianza del mercato (CAPO VII) Gli Stati membri vigilano attraverso controlli del mercato interno. Controlli su scala adeguata dei prodotti e degli operatori economici; Rispetto delle buone pratiche di fabbricazione In base alla documentazione informativa Con test fisici e di laboratorio

15 Sicurezza dei cosmetici 15

16 Sorveglianza & Vigilanza Vigilanza si intende la raccolta, la valutazione ed il monitoraggio di segnalazioni spontanee di eventi indesiderabili osservati durante o dopo l uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico regolare. Sorveglianza si intende invece la sorveglianza sul territorio volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione di prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi alla normativa in vigore 16

17 Notifica di effetti indesiderabili gravi al Ministero Responsabile dell immissione in commercio: tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o presunti; il nome del prodotto cosmetico; le eventuali misure correttive adottate. Ministero: informazione agli altri Stati membri. Anche gli utilizzatori possono fare la notifica. SUE FORM A: notification of SUE by responsible person or distributor to competent authority: fax cosmetovigilance.italy@sanita.it dgfdm@postacert.sanita.it 17

18 Cosmetovigilanza: valutazione Il Ministero può ricevere segnalazioni di reazioni avverse, intese come effetto indesiderato correlato all utilizzo di un cosmetico regolarmente notificato. una prima valutazione tecnica per verificare il nesso di causalità tra l evento e il prodotto cosmetico la ricerca di eventuali altre segnalazioni relative allo stesso prodotto (+/-) ritiro volontario dal commercio a scopo cautelativo Valutazione del dossier; ispezioni ai siti di produzione 18

19 Cosmetovigilanza: conclusione del procedimento Se si accerta che la reazione è dovuta a caratteristiche del prodotto cosmetico: Si invita il responsabile dell immissione in commercio al ritiro volontario del prodotto dall intero territorio nazionale. Si incaricano i NAS di verificare l avvenuto ritiro. Se la reazione non si collega al prodotto esaminato, bensì all utilizzo non corretto o difforme da quello riportato in etichetta, o alla sensibilità del soggetto utilizzatore: la segnalazione viene archiviata; la segnalazione rimane comunque registrata e potrebbe essere riconsiderata nel caso in cui dovessero pervenire nuove segnalazioni relative allo stesso prodotto. 19

20 Progetto sulla Cosmetovigilanza del Ministero della salute Raccolta e gestione SUE/UE applicazione informatica sviluppata per la raccolta e gestione delle segnalazioni di eventi avversi gravi (serious undesirable effects SUE) pubblicazione sul portale del Ministero della Salute Modulistica e procedure finalizzato all ottemperanza all art. 23 del reg.1223/2009 obbligo di segnalazione di SUE per Persona Responsabile e distributori all autorità competente trasmissione delle segnalazioni alle autorità competenti degli Stati membri 20

21 Progetto sulla Cosmetovigilanza del Ministero della salute Sistema Informatico anche per la registrazione delle segnalazioni di eventi avversi (non gravi) (Undesirable events - UE) trasmesse su base volontaria da: utilizzatori finali persona responsabile /distributori Il sistema di cosmetovigilanza permette 1. acquisizione di informazioni sulle caratteristiche di qualità e sicurezza dei prodotti sul mercato 2. definizione di misure correttive o preventive, finalizzate a garantire la tutela della salute dei consumatori. 21

22 Bando cosmetovigilanza Il progetto deve essere destinato esclusivamente ai cittadini in qualità di utilizzatori finali, mediante una campagna realizzata indifferentemente a mezzo stampa e/o attraverso il web, anche con riviste e canali di diffusione specializzati o su siti internet specifici compresi quelli istituzionali delle regioni. La campagna deve contribuire, con un messaggio chiaro, immediato e persuasivo ad informare e sensibilizzare l utilizzatore finale sull importanza di procedere alla segnalazione di effetti indesiderabili correlati all uso di prodotti cosmetici ed in dettaglio sulla modalità di effettuare una segnalazione all autorità competente utilizzando la modulistica elaborata dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni della Commissione europea. Nel programma devono essere indicati i tempi di realizzazione della campagna che, comunque, dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

23 Le Regioni vincitrici bando: Campagna di comunicazione sulla cosmetovigilanza 23 Il Ministero ha indetto il 10/09/2013 un Bando per l assegnazione alle Regioni e Prov Aut di euro ,00 per la realizzazione di 3 progetti relativi a campagne di educazione sanitaria riguardanti le nuove norme in materia di cosmetovigilanza. Le Regioni risultate vincitrici del bando sono: Piemonte Emilia Romagna Veneto Le Regioni dovranno realizzare campagne di educazione sanitaria indirizzate ai cittadini quali utilizzatori finali dei prodotti cosmetici, affinché siano coinvolti e sensibilizzati sulle finalità del processo di segnalazione di effetti indesiderabili legati all utilizzo di un cosmetico.

24 Valutazione della sicurezza dei cosmetici (articolo 10-All.I) In passato non venivano specificate le informazioni che la relazione sulla sicurezza doveva contenere. Ora l elemento cruciale del nuovo testo è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere contenute nel Product Information File (P.I.F.). Nell allegato I del Regolamento infatti vengono chiaramente definite le informazioni (Parte A) su cui deve basarsi e motivarsi in modo critico la valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico. 24

25 Valutazione della sicurezza dei cosmetici (articolo 10-All.I) Nella valutazione della sicurezza deve essere utilizzato un approccio basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti Weight of Evidence (WoE) approach E stato pubblicato il testo relativo alle Linee Guida concernenti la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici che consentirà alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all allegato I. 25

26 Notifica prodotti cosmetici CPNP: Cosmetics Products Notification Portal Al fine di implementare un efficace sorveglianza del mercato, è stabilito l obbligo di notifica all autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato: Le informazioni sulla sicurezza devono essere disponibili ai Centri Antiveleni. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) non possono essere presenti nei cosmetici; Eccezione per le sostanze CMR 1A e 1B, previa valutazione e in rispetto al principio di massima precauzione 26

27 Notifica prodotti cosmetici Gli "utilizzatori del CPNP" sono: responsabili nell'industria dei cosmetici e utilizzatori che agiscono a loro nome; distributori che rendono disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traducono, di loro iniziativa, gli elementi dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale; autorità nazionali competenti, incaricate della sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e dell'informazione dei consumatori in merito ai prodotti cosmetici; centri antiveleno o organismi simili, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri. 27

28 Notifica prodotti cosmetici CPNP: Cosmetics Products Notification Portal a. Categoria del prodotto cosmetico b. Nome ed indirizzo della persona responsabile c. Importazione: il Paese di origine d. Stato membro di commercializzazione e. Contatti per necessità urgenti f. Contenenti nanomateriali g. CAS di sostanze CMR h. Informazioni per il trattamento medico urgente i. Etichetta Dati resi disponibili agli Stati membri ai fini di sorveglianza del mercato e di valutazione delle informazioni per i consumatori 28

29 BANCA DATI sui prodotti cosmetici verrà alimentata comunicando l'inizio delle attività di produzione ed immissione sul mercato dei prodotti cosmetici. potrà garantire un efficiente sistema di vigilanza sui prodotti cosmetici presenti sul territorio nazionale, all'esclusivo scopo di salvaguardia della tutela della salute. consentirà di registrare in modo automatico le segnalazioni pervenute e riguardanti i singoli prodotti. 29

30 Etichettatura (Artt.19-20) Nell'etichetta dei cosmetici non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono». Il Parlamento europeo ha stabilito che la Commissione EU dovrà, in cooperazione con gli Stati membri, adottare un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni ("claims") che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici. 30

31 Etichettatura (Artt.19-20) I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni (i punti 1, 2, 4, e 6 devono essere in lingua italiana), in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: il nome o la ragione sociale e l indirizzo della persona responsabile; il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi; 31

32 Etichettatura (Artt.19-20) la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima); tale data è preceduta dal simbolo: o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:» Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall acronimo «PAO» (Period after opening). Sono oggetto di possibili deroghe i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l ambiente circostante (es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento; 32

33 Etichettatura (Artt.19-20) le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio ; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico; il Paese d origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio riportare «made in»; la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione; l elenco degli ingredienti. 33

34 Elenco per categoria dei cosmetici creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, 34 maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (polveri, shampoo, lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe

35 Contraffazione dei cosmetici 35 Si intendono per prodotti contraffatti le merci, incluso l imballaggio (contenitore primario del prodotto e contenitore secondario, quale una scatola o l astuccio), su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (Reg (CE) /07/03). Il Ministero della Salute opera nell ambito della contraffazione dei prodotti cosmetici, mediante iniziative autonome, nonché congiuntamente al CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) e alla task-force IMPACT Italia. Nell ambito di tale attività il Ministero della Salute ritiene importante il ruolo del consumatore, che nel prestare attenzione in fase di acquisto non solo garantirà a se stesso un acquisto sicuro, ma contribuirà a non alimentare un fenomeno dannoso per la collettività.

36 Contraffazione dei cosmetici Prestare attenzione al nome del prodotto ed in particolare alla grafica (colore e scrittura del nome); 2. Controllare bene il marchio del prodotto che si intende acquistare, in particolare se presenta anomalie od alterazioni rispetto a quello ben noto; 3. Controllare e confrontare l aspetto della confezione in termini di colori, scritte (dimensione del carattere e presenza di errori ortografici), dimensioni del contenitore e della scatola; 4. Verificare la presenza delle informazioni che devono figurare in modo obbligatorio sulla scatola o sul contenitore; 5. Verificare che le indicazioni d utilizzo, le precauzioni d impiego e la funzione del prodotto siano riportate in lingua italiana; 6. Valutare la congruità del prezzo rispetto al tipo di prodotto; 7. Scegliere canali di vendita regolarmente autorizzati.

37 IMPACT Italia 37 L'IMPACT Italia è la task-force nazionale istituita nel 2007 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione farmaceutica. Rappresenta il punto di riferimento unico per le attività in questo settore ed è composta da tutte le principali istituzioni interessate al problema, ovvero AIFA, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Istituto Superiore di Sanità e Carabinieri NAS che, insieme a Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e Ministero dell Interno (Direzione Centrale Polizia Criminale), sviluppano attività e indagini congiunte che permettono di coinvolgere anche le altre amministrazioni interessate a singoli progetti mirati.

38 Pubblicità dei prodotti cosmetici 38 La pubblicità dei prodotti cosmetici non è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute; tuttavia essa deve uniformarsi alle disposizioni di seguito indicate: i prodotti cosmetici devono uniformarsi ai principi generali in materia di pubblicità, enunciati dal Codice del consumo, previsto dalla legge 229 del 2003 e approvato con D.lgs 206 del In Italia il Codice del consumo ha riconosciuto fra i diritti fondamentali dei consumatori un informazione adeguata e una pubblicità corretta ed ha stabilito che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo chiaro tale da assicurare la consapevolezza del consumatore. Il Codice vieta la pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi forma di pubblicità che possa indurre in errore i consumatori condizionandone le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti.

39 Pubblicità dei prodotti cosmetici 39 È considerata ingannevole naturalmente anche la pubblicità che riguarda prodotti che possono porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori e che omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (D.lgs 206/2005 art. 24). La pubblicità deve peraltro essere trasparente anche nel senso di essere chiaramente riconoscibile come tale. Con riferimento alla specifica normativa del settore cosmetico, l articolo 20 del Regolamento n.1223/2009 pone il divieto, in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici, di impiegare diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche diverse da quelle proprie dei cosmetici e definite nell art. 2 comma 1a del Reg CE 1223/2009 (definizione prodotto cosmetico).

40 Pubblicità dei prodotti cosmetici 40 Pertanto, nei messaggi che si riferiscono ai prodotti cosmetici, siano essi contenuti nell etichetta o in altri stampati o ancora su testi di carattere pubblicitario, non possono essere attribuite ad essi finalità diverse da quelle di pulire, profumare, modificare l aspetto, proteggere o mantenere in buono stato superfici esterne del corpo umano. Conseguentemente, la presentazione e la denominazione dei cosmetici non deve indurre i consumatori a confondere i prodotti per la cosmesi e l igiene personale con i farmaci. Essi non possono, infatti, vantare attività terapeutiche. Si evidenzia, inoltre che i prodotti cosmetici non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile questi prodotti sul mercato comunitario (art. 3 del Regolamento CE 1223/2009).

41 41

42 GRAZIE PER L ATTENZIONE Francesca Ravaioli Contatti: f.ravaioli@sanita.it 42

ITER NORMATIVI ED ATTIVITA IN CAMPO COSMETICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

ITER NORMATIVI ED ATTIVITA IN CAMPO COSMETICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE ITER NORMATIVI ED ATTIVITA IN CAMPO COSMETICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE Marcella Marletta Direttore Generale Direzione Generale Dispositivi Medici Servizio Farmaceutico Sicurezza

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Facoltà di Farmacia. CORSO DI LAUREA IN FARMACIA 1 Semestre 6 CFU

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Facoltà di Farmacia. CORSO DI LAUREA IN FARMACIA 1 Semestre 6 CFU UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Facoltà di Farmacia CORSO DI LAUREA IN FARMACIA 1 Semestre 6 CFU Docente: Prof.ssa Anna Maria Maccioni E-mail: macciom@unica.it Acquisire le conoscenze che permettono

Dettagli

Bologna 10 maggio 2013. Possibili spunti di riflessione

Bologna 10 maggio 2013. Possibili spunti di riflessione Bologna 10 maggio 2013 Possibili spunti di riflessione Cosmetici Regolamento (CE) 1223/2009 Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, è stato pubblicato il nuovo regolamento sui

Dettagli

La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE)

La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE) 1 La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE) M A R I S T E L L A R U B B I A N I C S C - ISS ROMA Monitoraggio delle Conformità e Sorveglianza del Mercato Attività di controllo

Dettagli

Dir. Resp.: Virman Cusenza

Dir. Resp.: Virman Cusenza Lettori: 1.229.000 Diffusione: 189.861 23-GIU-2013 Dir. Resp.: Virman Cusenza da pag. 9 Lettori: 1.229.000 Diffusione: 189.861 Dir. Resp.: Virman Cusenza 23-GIU-2013 da pag. 9 Lettori: 621.000 Diffusione:

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Tutti i prodotti cosmetici commercializzati nell Unione Europea devono essere sicuri, cioè non causare danno alla salute umana quando applicati nelle

Tutti i prodotti cosmetici commercializzati nell Unione Europea devono essere sicuri, cioè non causare danno alla salute umana quando applicati nelle Tutti i prodotti cosmetici commercializzati nell Unione Europea devono essere sicuri, cioè non causare danno alla salute umana quando applicati nelle normali e prevedibili condizioni d uso Tutti gli ingredienti

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI

VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI L'articolo 11 del D.Lgs. 507 del 1992 (concernente i dispositivi medici impiantabili attivi) e gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 46 del 1997 (concernente tutti

Dettagli

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Parte A.C. - Appendice Settore Cosmesi

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Parte A.C. - Appendice Settore Cosmesi Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Parte A.C. - Appendice Settore Cosmesi Pagina 1 di 5 APPENDICE SETTORE COSMESI 1 - Obiettivo Il presente documento

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP

I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA Corso di aggiornamento PESTICIDI RISCHI OCCUPAZIONALI E AMBIENTALI Reggio Emilia 25 gennaio 2014 I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP Patrizia Ferdenzi

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CIRCOLARE 13 settembre 1999, n.8 (pubblicata nella G.U. n. 258 del 03-11-1999) Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) 9 febbraio 2010 Ing. Fabio DATTILO Direttore Centrale della Direzione Centrale per

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

Agenti chimici: il regolamento CLP

Agenti chimici: il regolamento CLP Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Gennaio 2013 Pillole di sicurezza A cura del RSPP e dell Unità Organizzativa a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art.

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art. Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE Art. 5 Obiettivi Generali 1. La legislazione alimentare persegue uno o

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA

REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA REACH: IL REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONERA LA CHIMICA EUROPEA PREMESSA Il nuovo regolamento sulla chimica europea, denominato REACH (Reg. n. 1907/2006) è entrato in vigore il 1 giugno 2007 anche se la prima

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DECRETO 6 maggio 2015. Ri-registrazione del prodotto Þ tosanitario, a base di etofon, sulla base del dossier UVP 05927277 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l autorizzazione

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Spett.le Popolare Vita S.p.A. Via Negroni 11, 28100 Novara Filiale di Codice Filiale RISCATTO INVALIDITA' Pag. 1 di 14 Pag. 2 di 14 Pag. 3 di 14 Pag. 4 di 14 Pag. 5

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO. PA Rev. 0 del 10.04.

REGOLAMENTO AZIENDALE REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO. PA Rev. 0 del 10.04. REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO PA Certificato N 9122 AOLS Data applicazione Redazione Verifica Approvazione 1/04/2013 Ida Mannelli Ida Mannelli Direzione

Dettagli

CONVEGNO TECNICO BOLOGNA -COSMOPROF Bologna, 8 marzo 2013. AVV. SONIA SELLETTI - Studio Legale Astolfi e Associati - Milano

CONVEGNO TECNICO BOLOGNA -COSMOPROF Bologna, 8 marzo 2013. AVV. SONIA SELLETTI - Studio Legale Astolfi e Associati - Milano UNIPRO CONVEGNO TECNICO BOLOGNA -COSMOPROF Bologna, 8 marzo 2013 Avv. Sonia Selletti Studio Legale Astolfi e Associati, Milano L ambito della tutela Il bene tutelato dal Regolamento è la salute umana (sicurezza

Dettagli

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e

Dettagli

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina

Dettagli

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art. Consiglio Regionale Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto 1 Riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 capo VI Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Decreto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C; D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO 2 da fornire ai consumatori

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Decreto Legislativo 49/2014. Moduli Fotovoltaici e RAEE

Decreto Legislativo 49/2014. Moduli Fotovoltaici e RAEE Decreto Legislativo 49/2014 Moduli Fotovoltaici e RAEE 1 Indice Introduzione... 3 Q1 La mia società rientra nella definizione di produttore di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)?... 4 Q2

Dettagli

COMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO

COMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO SCHEDA N 1 Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 Regolamento del Settore Attività Giovanile Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - L Attività Giovanile 1- Per organizzare e coordinare

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi Titolo XII Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi CAPO I IL SISTEMA DI VALUTAZIONE MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE Art. 63 Le disposizioni contenute nel presente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Cosmetici e contraffazione 20 dicembre 2013 Cosmetici e contraffazione Definizione Per cosmetico contraffatto

Dettagli

La valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio 2009. Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio 2009. Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI INDICE 1 di 9 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ 5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1. Redazione e identificazione 5.2. Controllo e verifica 5.3. Approvazione 5.4.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA 1294 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 18-1-2007 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 11 dicembre 2006, n. 1899 Sperimentazione

Dettagli

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE Approvato con delibera di G.C. n. 10 del 31-12-2011 Indice Articolo 1 Istituzione sito internet comunale 2 Oggetto del regolamento comunale 3

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507

SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 SENATO 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 Disposizioni di contrasto al furto d identità e in materia di prevenzione delle

Dettagli

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

Generalità sui prodotti cosmetici, Breve rassegna sulla normativa di riferimento, Cenni sulla composizione dei cosmetici e loro principali alterazioni

Generalità sui prodotti cosmetici, Breve rassegna sulla normativa di riferimento, Cenni sulla composizione dei cosmetici e loro principali alterazioni Generalità sui prodotti cosmetici, Breve rassegna sulla normativa di riferimento, Cenni sulla composizione dei cosmetici e loro principali alterazioni a cura di Sergio Carasi (Responsabile SISP ASL Brescia)

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006

Dettagli

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ; SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI tra la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici

Dettagli

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m . UNGHERIA TUTELA DEL CONSUMATORE IN UNGHERIA di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com Premessa Le fonti normative della tutela ungherese dei consumatori sono le seguenti: Legge del 1997 sulla tutela

Dettagli

L attuazione in Italia della Direttiva Pile e Accumulatori Quali oneri, scadenze e adempimenti a carico delle aziende

L attuazione in Italia della Direttiva Pile e Accumulatori Quali oneri, scadenze e adempimenti a carico delle aziende L attuazione in Italia della Direttiva Pile e Accumulatori Quali oneri, scadenze e adempimenti a carico delle aziende Inquadramento generale della normativa Evento URGC Remedia, 25 novembre 2010 Maurizio

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Commissione Consultiva Permanente Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Prima di procedere

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del

Dettagli