CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CICU

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CICU Disposizioni per l attuazione e l operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, nel territorio della regione autonoma della Sardegna Presentata il 5 agosto 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge prevede disposizioni di attuazione della disciplina in materia di zone franche istituite nella regione Sardegna ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, in attuazione dell articolo 12 dello Statuto, e mai giunte a compiuta definizione. Istituire una «zona franca» al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico mercantile più intenso, rappresenta indubbiamente una base di appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri e un vantaggio per l economia della Sardegna e dell intero Paese. Ciò a maggior ragione in quanto la crisi petrolifera e del trasporto su gomma e la crescita economica dei Paesi del sud del Mediterraneo pongono l isola al centro sia delle cosiddette «autostrade del mare», sia degli accresciuti scambi tra Paesi del sud e del nord, ritrovando una centralità economica di cui non godeva più addirittura dall epoca prenuragica e nuragica ( avanti Cristo), allorquando la produzione di ossidiana e di bronzo e la sua collocazione quasi nel centro geometrico del Mediterraneo ne fecero uno dei primi centri di scambio tra le popolazioni rivierasche. La determinazione nel porre alcuni territori nazionali fuori dalla linea doganale, per favorirne lo sviluppo, ha tradizioni remote e ha trovato applicazione in alcune zone e città dei Paesi membri dell Unione europea. Il Consiglio dei ministri dell Unione europea, nell armonizzare a livello europeo la disciplina delle zone franche esistenti, ha manifestato notevole interesse per tali istituzioni, pur preoccupandosi di evitare condizioni di turbativa e distorsioni normative, economiche e commerciali nelle correnti di traffico.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1618 Istituirle in Sardegna significa porre l isola ad un livello di competitività pari alle floride zone extra doganali tedesche, i «depositi pubblici» olandesi ei«depositi industriali» francesi, tutti notevolmente agevolati nello scambio delle merci e sul piano tariffario. La vicina Francia ha individuato trentacinque zone franche all interno del proprio territorio, facendole coincidere con aree deboli del Paese, da supportare e rilanciare sul piano produttivo, economico e sociale; tra queste non poteva mancare la Corsica. In relazione all insularità e alle condizioni sociali ed economiche del territorio sardo, lo stesso Trattato di Roma, finalizzato ad una integrazione economica dei diversi Paesi aderenti, postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie. È questo il concetto che sta alla base delle norme sulla «continuità territoriale» riconosciuta, sia pure tra mille difficoltà applicative, scarsezza di risorse e ingiustificate estensioni anche ad aree sulla terraferma. Ma se la continuità territoriale si limita a coprire un differenziale di costi, il vero volano di sviluppo può essere costituito dall operatività delle zone franche che già il lungimirante Statuto del 1948 prevedeva. Si tratta quindi di riprendere il discorso solo abbozzato (e sostanzialmente propagandistico) del 1998 e di fornirgli un adeguato volano economico. La formula prescelta, il cofinanziamento, obbliga la regione ad attivarsi al fine di non perdere il contributo statale, evento che produrrebbe conseguenze piuttosto gravi sia in termini politici che economici e sociali. È infatti giunto il momento di uscire da una condizione e, diremmo quasi, da una cultura del sottosviluppo, senza per questo dimenticare le millenarie tradizioni dell isola e le sue vocazioni turistiche, agricole, manifatturiere ed estrattive. Secondo il rapporto del dicembre 2007 dell Istituto Guglielmo Tagliacarte, tra i più accreditati nel nostro Paese nello studio delle condizioni locali, in Sardegna sono localizzate circa imprese e la composizione settoriale del tessuto produttivo locale evidenzia una discreta componente agricola (26 per cento), superiore alla media del Paese (18,1 per cento). Il settore del commercio, con oltre imprese iscritte, è quello numericamente più consistente e rappresenta il 27,9 per cento di tutte le attività, a fronte di un corrispondente dato nazionale pari a 27,6 per cento (25,3 per cento, invece, il dato del Mezzogiorno). Il dato confortante è che la dinamica relativa alla consistenza imprenditoriale nel corso del 2006 mette in evidenza una crescita superiore rispetto a quella evidenziata a livello nazionale, facendo segnare nella regione un tasso di evoluzione della base produttiva pari all 1,51 (contro l 1,39 della media italiana), frutto dell azione combinata di un livello di natalità delle imprese (7,2) inferiore alla media nazionale (7,7) e di una mortalità (5,7) leggermente al di sotto del dato italiano (6,3). Per valore aggiunto prodotto, la Sardegna si posiziona al tredicesimo posto, contribuendo alla formazione dell aggregato nazionale per il 2,2 per cento del suo ammontare. Il valore delle esportazioni fatto registrare dalla regione nel 2006 risulta pari a circa 4,34 miliardi di euro, che garantiscono alla Sardegna il quattordicesimo posto nella graduatoria nazionale. L industria di trasformazione petrolifera, quella estrattiva e i prodotti della chimica di base sono una quota considerevole dell export complessivo, seguiti dai prodotti agricoli. Le potenzialità e una imprenditoria desiderosa di operare quindi ci sono. Tuttavia non bisogna dimenticare che il tasso di disoccupazione della Sardegna ha toccato nel 2006 il 10,8 per cento, un valore ben più alto della media nazionale e che, in termini pro capite, il valore prodotto nella regione risulta essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello medio italiano, circostanza a cui si deve il quattordicesimo posto nella graduatoria delle regioni. La proposta è composta di sei articoli strutturati (tranne quelli sulle finalità della legge e sulla copertura finanziaria)

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1618 allo stesso modo, ma con le differenze appropriate alla realtà su cui si interviene. L articolo 1 definisce gli obiettivi della legge. L articolo 2 riguarda l area di Cagliari, l unica per la quale esiste un decreto di costituzione. Si tratta di rilanciare la proposta, dotando l area delle risorse necessarie per la costituzione di un punto franco industriale e commerciale. Le risorse di cofinanziamento sono costituite da 75 milioni di euro nel triennio L articolo 3 avvia la zona franca di Oristano, città che per la sua particolare collocazione nell ovest dell isola, rivolta verso Francia e Spagna ma anche verso i Paesi del Maghreb, potrebbe essere protagonista di un rilevante sviluppo. Per tali motivi, oltre alla costituzione di un punto franco industriale e commerciale, il porto di Oristano è dichiarato «di rilevanza economica nazionale». A Oristano sono estese inoltre le agevolazioni per il trasporto marittimo comunemente denominate «autostrade del mare», che la normativa nazionale prevede solo per Cagliari (Olbia e Palau godono delle agevolazioni per il solo traffico con l Italia). Le risorse di cofinanziamento sono costituite da 45 milioni di euro nel triennio Ad essi si aggiungono due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e L articolo 4 avvia la zona franca commerciale di Olbia, estesa a tutti i principali attracchi della città e all aeroporto. Olbia è ormai un centro nevralgico di sviluppo turistico e può divenire un area di forte scambio commerciale. Anche a Olbia sono estese le agevolazioni connesse alle «autostrade del mare» già previste per Cagliari. Le risorse di cofinanziamento sono costituite da 30 milioni di euro nel triennio L articolo 5 provvede all avvio delle zone franche di Porto Torres, Portovesme, nel comune di Portoscuso, ed Arbatax, nel comune di Tortolì. Anche qui si distingue tra zone a prevalenza commerciale (Arbatax e Porto Torres) e industriale (Portovesme). Le risorse di cofinanziamento sono costituite da 30 milioni di euro nel triennio L articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1618 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per assicurare la piena attuazione e operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell occupazione, delle attività portuali e manifatturiere nonché l interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo. 2. Le norme per l attuazione della presente legge sono adottate nel rispetto del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio ART. 2. (Zona franca industriale e portuale di Cagliari). 1. A integrazione di quanto previsto per la zona franca di Cagliari dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2001, la regione Sardegna, con propri provvedimenti, estende il vigente regime di franchigia doganale al porto commerciale e all aeroporto di Cagliari Elmas. La regione provvede altresì all integrazione infrastrutturale e logistica delle diverse aree facenti parte della zona franca. 2. In deroga alle disposizioni dell articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1618 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l immissione nella zona franca di cui al comma 1 del presente articolo, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l avviamento delle imprese industriali, commerciali e agricole di nuova costituzione e per l ammodernamento e l ampliamento di quelle già esistenti. È consentita altresì l immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate a essere lavorate nel territorio della zona franca. 3. Per l attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna. ART. 3. (Costituzione e delimitazione della zona franca di Oristano). 1. La zona franca di Oristano, prevista dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di cui all articolo 1, comma 2, della presente legge. 2. La regione Sardegna, su proposta del comune di Oristano, individua il soggetto gestore e determina con propri provvedimenti la delimitazione dell area interessata, ricomprendendovi, oltre l area portuale, anche l area di insediamento del consorzio industriale oristanese e il locale aeroporto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio Al fine di favorire il processo di industrializzazione, nella zona franca di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell articolo Gli incentivi per il trasporto sulle «autostrade del mare» di cui all articolo 3,

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1618 commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono estesi ai vettori in partenza dal porto di Oristano, per le medesime tratte marittime individuate per il porto di Cagliari. 5. Il comma 5 dell articolo 36 della legge 1 o agosto 2002, n. 166, è sostituito dal seguente: «5. Ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto di Oristano è classificato porto di rilevanza economica nazionale mediante inserimento nella categoria II, classe II, di cui al comma 1 dell articolo 4 della medesima legge n. 84 del Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto di Oristano si applicano le disposizioni dell articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010». 6. Per l attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna. ART. 4. (Costituzione e delimitazione della zona franca di Olbia). 1. La zona franca di Olbia, prevista dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di cui all articolo 1, comma 2, della presente legge. Il regime di porto franco è limitato alle attività di commercio e di scambio. 2. La regione Sardegna, su proposta del comune di Olbia, individua il soggetto gestore e determina con propri provvedimenti la delimitazione dell area interessata, ri-

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 1618 comprendendovi le aree portuali di Olbia, Golfo Aranci, Porto Cocciani e Isola Bianca, nonché il locale aeroporto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio Gli incentivi per il trasporto sulle «autostrade del mare» di cui all articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono estesi ai vettori in partenza dal porto di Olbia, per le medesime tratte marittime individuate per il porto di Cagliari. 4. Per l attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna. ART. 5. (Costituzione e delimitazione delle zone franche di Porto Torres, Portovesme e Arbatax). 1. Le zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, a Porto Torres, a Portovesme, nel comune di Portoscuso, e ad Arbatax, nel comune di Tortolì, sono istituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di cui all articolo 1, comma 1, della presente legge. 2. Il regime di porto franco è limitato alle attività di commercio e di scambio nelle zone franche di Porto Torres e Arbatax. Esso comprende le attività industriali nella zona franca di Portovesme; a tal fine si applicano le disposizioni del comma 2 dell articolo La regione Sardegna, su proposta dei comuni interessati, individua i soggetti gestori e determina con propri provvedimenti la delimitazione delle aree interessate. Si applicano, in quanto compatibili,

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 1618 le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio Gli incentivi per il trasporto sulle «autostrade del mare» di cui all articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono estesi ai vettori in partenza dal porto di Porto Torres, per le medesime tratte marittime individuate per il porto di Cagliari. 5. Per l attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire in importi uguali tra le zone franche di Porto Torres, Portovesme e Arbatax, quali contributi di cofinanziamento alla regione Sardegna. ART. 6. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 85 milioni di euro per l anno 2009, a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ea10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 0,35 *16PDL * *16PDL *

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