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1 Cassazione, sentenza 24 ottobre 2008, n , sez. IV civile Successioni mortis causa Coeredità (Comunione ereditaria) In genere - Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Indicazione della propria condizione di coobbligato "pro quota" - Necessità - Natura di eccezione propria - Mancata proposizione - Nel rito del lavoro con la memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. - Conseguenze. La norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero. Cassazione, sentenza 27 ottobre 2008, n , sez. II civile Successioni mortis causa Successione necessaria Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari Azione di riduzione (Lesione della quota di riserva) Effetti Riduzione delle donazioni In genere - Atti di liberalità - Nullità o annullabilità - Esclusione - Inefficacia - Sussistenza - Limiti. Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione. Cassazione, sentenza 3 novembre 2008, n , sez. II civile Successioni mortis causa Successione testamentaria Forma dei testamenti Testamento olografo Autografia - Alterazione della scheda testamentaria - Annullamento - Natura dell'alterazione - Fattispecie ad opera di terzi - Condizioni - Fattispecie. Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo -

2 peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento). Cassazione, sentenza 11 novembre 2008, n , sez. II civile Successioni mortis causa Successione necessaria Diritti riservati ai legittimari Legittimari Legato in sostituzione di legittima Azione di riduzione Rapporti. In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l'azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata). Cassazione, sentenza 13 gennaio 2009, n. 463, sez. III civile Successioni mortis causa Successione necessaria Diritti riservati ai legittimari Misura della quota di riserva Coniuge Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Esecuzione forzata iniziata prima dell'apertura della successione - Opponibilità dell'ipoteca al coniuge titolare del diritto di abitazione "ex" art. 540 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze. Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato "ex" art. 540 cod. civ. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata. Cassazione, sentenza 20 gennaio 2009, n. 1373, sez. II civile Successioni ereditarie Successione necessaria Determinazione della quota disponibile Criteri Rinuncia all azione di riduzione Comportamento concludente Necessità. Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.

3 Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile. A questo scopo, la rinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento in equivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo). Cassazione, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1903, sez. II civile Successioni mortis causa Successione testamentaria Forma dei testamenti Testamento olografo Autografia - Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione. Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l'esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull'originale). Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4435, sez. II civile Successioni mortis causa Successione testamentaria Testamento in genere Interpretazione - Disposizione testamentaria - Distinzione tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di eredi nudi proprietari - Individuazione - Criteri. L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.

4 Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4426, sez. II civile Successioni mortis causa Disposizioni generali Accettazione dell eredità Modi Espressa - Accettazione espressa - Atto pubblico o scrittura privata proveniente dal chiamato - Necessità - Conseguenze - Sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario "nella qualità di erede" - Idoneità - Esclusione. A norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede. Cassazione, sentenza 3 marzo 2009, n. 5119, sez. II civile Successioni mortis causa Disposizioni generali Delazione dell eredità (chiamata all eredità) Patti successori e donazioni mortis causa (divieto) - Disciplina prevista dall'art. 458 cod. civ. - Patto successorio istitutivo - Modalità per la sua configurabilità - Fattispecie. Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos" intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte). Cassazione, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402, sez. II civile Successioni mortis causa Disposizioni generali Indegnità di succedere In genere - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Fondamento. L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. Cassazione, sentenza 15 aprile 2009, n. 8941, sez. II civile Testamento Condizione Di matrimonio Illiceità Coazione di diritti fondamentali Sussistenza.

5 La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria. Cassazione, sentenza 27 aprile 2009, n. 9905, sez. II civile Testamento Olografo Correzioni ad opera di mano aliena Validità. L affermazione secondo cui la validità di un testamento olografo non sarebbe inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, è condivisibile soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà di disporre del testatore. Cassazione, sentenza 11 giugno 2009, n , sez. II civile Successioni mortis causa Testamento Capacità del testatore Annullamento del testamento Prova dell incapacità del testatore. Per l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore, non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione di una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. Cassazione, sentenza 20 agosto 2009, n , sez. II civile Successioni mortis causa Successione testamentaria Capacità di testare Incapacità Azione di annullamento - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di accettazione dell'eredità - Esclusione. La sola circostanza che l'erede abbia accettato l'eredità non è sufficiente a far decorrere il termine quinquennale per la proposizione dell'azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, ex art. 591, comma terzo, cod. civ., giacché, a tal fine, è necessario che venga data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Cassazione, sentenza 15 ottobre 2009, n , sez. II civile Successioni mortis causa Disposizioni generali Accettazione dell eredità Diritto di accettazione Prescrizione - Art. 943 cod. civ. 1865

6 - Prescrizione trentennale - Art. 480 cod. civ. vigente - Prescrizione decennale - Applicabilità del termine più breve - Decorrenza dal 21 aprile 1940 in base all'art. 252 disp. att. cod. civ. - Sospensione legale per eventi bellici - Sussistenza. A norma dell'art. 943 cod. civ. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 cod. civ. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art. 252 disp. att. cod. civ. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile Cassazione, sentenza 19 novembre 2009, n , sez. II civile Successioni Patto successorio Contenuto. Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione, non suscettibile della conversione, ai sensi dell'art cod. civ., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi. CASS., 10 novembre 2010, n (Successione legittima e necessaria - Riduzione -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità Conseguenze - Ammissibilità della domanda di riduzione proposta in sede di giudizio di divisione - Regime processuale anteriore alla legge n. 353 del Accettazione del contraddittorio Necessità) L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché nel regime anteriore alla riforma di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353 una volta proposta la domanda di divisione, quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale,

7 inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado. Cassazione, sentenza 24 novembre 2009, n , sez. II civile Successioni Azione di riduzione Stima dei beni donati. Ai fini della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell asse ereditario; l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé già sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell area oggetto dello strumento urbanistico in formazione, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune. CASS., 3 dicembre 2010, n (Successione testamentaria - Errore - Sul motivo -Natura, presupposti - Necessità che sia desunto dallo stesso testamento - Accertamento - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti. Successione testamentaria - Testamento - Interpretazione del testamento - Criteri, modalità, finalità - Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale - Ammissibilità Condizioni - Riferimento ad elementi estrinseci Limiti). Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto. L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius".

8 CASS., 13 dicembre 2010, n (Successione testamentaria - Legato - Acquisto - Decorrenza - Dall'apertura della successione - Legato di immobile - Mancata consegna - Conseguenze - Fruttificazione - Debenza - Dall'apertura della successione) In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna. CASS., 10 gennaio 2011, n. 355 (Successione legittima e necessaria - Successione del coniuge superstite - Art. 581 cod. civ. nel testo previgente alla legge n. 151 del Coniuge superstite titolare di usufrutto pro quota sulla comunione ereditaria -Conseguenze - Qualità di possessore a titolo d'usufrutto - Configurabilità Fondamento) In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 19 maggio 1975 n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario ex lege, è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario ex lege su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 cod. civ., nel testo previgente all'anzidetta novella del CASS., 5 gennaio 2011, n. 230 (Successione testamentaria - Capacità di testare - Incapacità - Accertamento dal giudice di merito - Criteri - Esame del contenuto del testamento Necessità) Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

9 CASS., 29 marzo 2011, n SEZ. UNITE In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 cod. civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, comma 1, n. 5, cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari. CASS., 9 febbraio 2011, n (Successione in genere - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Comprensione - Somme di denaro trasferite dal de cuius prima della morte - Esclusione Fondamento) Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. In tema di successione mortis causa, poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio CASS., 23 febbraio 2011, n (Successione legittima e necessaria Riservatari (misura della quota) - Reintegrazione della quota - Erede - Azione di simulazione relativa - Oggetto - Valida donazione dissimulata - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Necessità - Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione Fondamento) L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima

10 ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dalpatrimonio del defunto. CASS., 3 marzo 2011, n (Successione testamentaria - Disposizione a favore di persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fondamento Fattispecie) Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte). CASS., 25 marzo 2011, n (Testamento in genere) È valido il testamento, anche se privo di firma del defunto, se il notaio rogante giustifica la mancata sottoscrizione del documento con lo stato di spossatezza e sfinimento dell'anziano testatore, ricoverato in una casa di cura. CASS., 30 giugno 2011, n (Successione legittima e necessaria Riduzione Azione di riduzione della legittima Onere di indicazione dei limiti di lesione della quota di riserva Necessità Domanda di conseguimento della legittima Necessità Uso di formule sacramentali Esclusione) In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con

11 esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal "de cuius". CASS., 2 agosto 2011, n (Successione in genere Rinunzia all'eredità Revoca della rinuncia Atto autonomo Esclusione Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante Sussistenza Accertamento Criteri) La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita. CASS., 12 agosto 2011, n (Successione testamentaria Revocazione delle disposizioni testamentarie Distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento - Mancato reperimento Presunzione di distruzione da parte del de cuius Configurabilità Prova contraria Ammissibilità Contenuto) Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli art. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione. CASS., 12 ottobre 2011, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - Forma solenne - Necessità - Revoca tacita Ammissibilità Esclusione).

12 Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile. CASS., 14 ottobre 2011, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova Contenuto). La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria - come la vedova del "de cuius", che è erede legittima e legittimaria - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del "de cuius", gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. CASS., 21 ottobre 2011, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi. CASS., 14 dicembre 2011, n (Successioni Legato di alimenti e di sostentamento Fattispecie Limiti) Nell interpretazione del testamento il giudice deve accertare - secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall articolo 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria quale sia l effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l elemento letterale

13 e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa. Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula «sarà sua cura provvedere alle necessità» nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di necessità richiama quello di bisogno, e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'articolo 660 c.c. all articolo 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario. CASS., 23 dicembre 2011, n (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - Legittimario totalmente pretermesso Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario Necessità - Esclusione - Fondamento - Successione "ab intestato" - Pretermissione del legittimario - Configurabilità Condizioni). A norma dell'art. 564 cod. civ., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione. CASS., 27 gennaio 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - Autografia - Requisiti - Contenuto -Presenza, nello stesso documento, di un testamento valido e di altri scritti di mano diversa - Invalidità dell'intera scheda - Configurabilità - Esclusione - Fondamento Fattispecie). In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 cod. civ. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l'una contenente l'istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l'altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'intero testamento).

14 CASS., 23 febbraio 2012, n (Successioni "mortis causa" Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Pubblico - Sottoscrizioni - Mancanza - Difficoltà ad apporre la sottoscrizione, poi effettivamente apposta - Obbligo per il notaio di menzionare la difficoltà - Insussistenza Fondamento). L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto. APPELLO ROMA, 24 febbraio 2012 (Successioni - Accettazione dell eredità - Tacita -Modi - Comportamento complessivo del chiamato all'eredità - Valutazione - Necessità -Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità Limiti). L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. CASS., 12 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria -Diritti riservati ai legittimari - Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) - Manifestazione di volontà del legittimario di abbandonare la nuda proprietà della disponibile - Domanda giudiziale di divisione con attribuzione della legittima in piena proprietà - Ammissibilità Limiti). In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, cod. civ., purchè anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima.

15 CASS., 14 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità Esclusione). Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare. CASS., 22 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Revocazione delle disposizioni testamentarie - Tacita Testamento posteriore - Testamenti successivi - Ultimo testamento - Mancata revoca espressa del precedente - Annullamento delle previe disposizioni - Limiti - Revoca implicita dell'intero previo testamento Condizioni). Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità. CASS., 22 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Rappresentazione - Soggetti - Discendente non ancora concepito al momento della morte - Legittimazione a succedere per rappresentazione - Esclusione Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione "ex lege" del "de cuius", possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.

16 CASS., 26 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Diritto all'accettazione - Termine fissato dal giudice (azione interrogatoria) - Natura - Decadenza - Fondamento - Conseguenze - Prorogabilità del termine Esclusione). In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell'inventario. CASS., 30 marzo 2012, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Trasmissione - Chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari di grado successivo rispetto ad altri chiamati Redazione dell'inventario nel termine di tre mesi - Onere - Sussistenza - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Fondamento Conseguenze). In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 cod. civ., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone,per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 cod. civ. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. CASS., 5 aprile 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Congiuntivo o reciproco (divieto) - Testamento congiuntivo - Condizioni - Testamento unico contenente due o più sottoscrizioni - Nullità Testamenti redatti con atti separati -

17 Estensione della nullità ex art. 589 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - Testamento congiuntivo - Condizioni Testamento unico contenente due o più sottoscrizioni - Nullità - Testamenti redatti con atti separati - Estensione della nullità ex art. 589 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rappresentazione - Ambito di applicazione -Limiti soggettivi - Art. 468 cod. civ. - Tassatività dell'indicazione - Sussistenza -Conseguenze - Subentro per rappresentazione al coniuge del defunto Esclusione). In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo. L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi. CASS., 18 aprile 2012, n (Successioni Rinuncia all eredità Costituzione in giudizio). Non è ostativa all'accettazione la precedente rinuncia all'eredità operata da due dei figli, in quanto il chiamato all'eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può ex art. 525 cod. civ. successivamente accettarla, in forza dell'originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno - circostanza che non risulta essere avvenuta nella specie - per l'effetto dell'acquisto compiuto da altro chiamato. Parimenti, non rileva la rinuncia all'eredità effettuata anche dall altra figlia dopo la avvenuta accettazione tacita operata con la costituzione in giudizio, stante il noto principio "semel heres, semper heres", in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi. CASS., 18 aprile 2012, n (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento Fattispecie). La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in

18 giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria. CASS., 30 aprile 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod. civ. spettante al coniuge superstite - Natura - Legato "ex lege" - Conseguenze Acquisto immediato dall'ereditando - Sussistenza - Conflitto da risolvere secondo il regime della trascrizione tra il diritto di abitazione e i diritti degli aventi causa dall'erede. Configurabilità). Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede). CASS., 4 maggio 2012, n (Alimenti - Legato di alimenti - Requisiti - Stato di bisogno del legatario - Necessità - Fondamento - Diversa volontà del testatore Salvezza). Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 cod. civ. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 cod. civ. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti. CASS., 8 maggio 2012, n (Cimiteri - Sepolcro (diritto di) - Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o familiare - Distinzione - Regime - Fattispecie di trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario).

19 Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del Comune, titolare del potere concessorio sull'area cimiteriale, comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia). CASS., 21 maggio 2012, n (Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Fatti costitutivi del diritto di accrescimento - Individuazione - Inesistenza dell'altrui diritto di rappresentazione -Esclusione - Eccezione di rappresentazione - Natura - Eccezione in senso stretto Fondamento. Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Specifica accettazione dei subentranti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Operatività "ipso iure" dell'acquisto per accrescimento - Conseguenze - Irrevocabilità della rinunzia ereditaria). I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione. In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.

20 CASS., 25 maggio 2012, n (Successioni testamentarie Testamento olografo Clausola di diseredazione Validità Sussistenza - Mancanza di clausole attributive di beni Irrilevanza). E valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili. In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il disporre di cui all art. 587, primo comma, cod. civ., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva. (Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente aveva sorretto il motivo di ricorso sulla scorta del principio espresso dalla Cassazione nel 1967, ritenuto non più attuale, in base al quale: il testatore può escludere dall eredità in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell istituzione di erede o di legato). CASS., 25 maggio 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Pubblico - Indicazioni - Luogo e data del ricevimento - Testamento pubblico - Ora della sottoscrizione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Annullabilità del testamento - Fondamento Valutazione dell'incidenza della mancanza del requisito formale sulla volontà del testatore - Esclusione - Fattispecie. Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo). CASS., 25 maggio 2012, n (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - disposizioni - Testamento - Contenuto - Clausola di diseredazione di alcuni successibili "ex

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