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1 Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA, Via Palestro, 33, Seregno (MB) Reg. Imprese Monza e Brianza n R.E.A Cod. Fisc. e P.IVA Capitale Sociale ,38 i.v. CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI GAS ART.1 Oggetto del Contratto 1.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura al CLIENTE del gas naturale al Punto di Consegna presso l indirizzo indicato nella Richiesta di Fornitura, per gli usi ivi indicati. Per Punto di Consegna si intende il punto in cui GELSIA mette a disposizione del CLIENTE il gas naturale e si identifica, ad ogni effetto, con il limite tra la proprietà pubblica e quella privata, intendendosi private anche le colonne montanti fissate alle facciate degli edifici prospicienti il suolo pubblico. 1.2 Fornitore è GELSIA S.r.l.,con sede legale in Seregno (Mb), Via Palestro 33, CF e P.IVA , di seguito GELSIA 1.3 La fornitura di gas è regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dalle Condizioni Particolari sottoscritte dal CLIENTE all atto della Richiesta di Fornitura e confermate dalla Lettera di Accettazione, nonché dalle disposizioni, di carattere negoziale o tecnico imposte da leggi o provvedimenti delle autorità di settore che siano suscettibili di inserimento automatico nel Contratto. I richiami alle deliberazioni dell AEEG si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, come pubblicato sul sito internet dell Autorità (www. autorita.energia.it). ART. 2 Perfezionamento ed efficacia del contratto 2.1 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceva notizia scritta dell accettazione (Lettera di Accettazione) da parte di GELSIA della Richiesta di Fornitura di Gas. 2.2 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza motivazione alcuna mediante comunicazione inviata al Fornitore per fax al n o per raccomandata a.r L attivazione di una nuova fornitura di gas o la modifica della fornitura esistente è subordinata all esistenza di un adeguato allacciamento e all esistenza di tutte le concessioni e permessi sia privati che pubblici necessari all esercizio dell impianto gas del Distributore. ART. 3 DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA TACITA PROROGA - RECESSO 3.1 In caso di nuova attivazione, la fornitura ha inizio entro 10 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto se il Cliente dispone di un contatore fino alla classe G25 ovvero entro 15 giorni lavorativi se il Cliente dispone di un contatore a partire dalla classe G40. Nel caso di cambio fornitore, la fornitura ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Nel caso di subentro, così come nel caso di novazione di un precedente rapporto contrattuale, la fornitura ha inizio alla data della lettura/autolettura come indicata nelle Condizioni Particolari. 3.2 L effettivo inizio della fornitura è in ogni caso condizionato (i) all avvenuta presentazione da parte del Cliente degli atti e dei documenti necessari e (ii) all attivazione del servizio di distribuzione. 3.3 Salvo che le Condizioni Particolari non prevedano una durata indeterminata, la fornitura cessa il 30 settembre dell anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il Contratto e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta del CLIENTE da inviarsi per raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o prorogata. 3.4 Ai sensi della delibera AEEG n. 144/07 recante Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell articolo 2, comma 12, lettera H) della legge 14 novembre 1995 n. 481, il CLIENTE può recedere anticipatamente dal Contratto, dandone comunicazione a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 1 mese decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione da parte di GELSIA. ART. 4 Lettura del contatore 4.1 Salva diversa disposizione delle Condizioni Particolari, la lettura del contatore verrà effettuata Ogni sei mesi per i clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; una volta al mese per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/ anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 4.2 E facoltà del CLIENTE effettuare l autolettura del contatore e comunicarla a GELSIA nel termine e con le modalità che verranno stabiliti da quest ultima e comunicati al CLIENTE. L autolettura sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal CLIENTE rispetto ai consumi storici dello stesso. L autolettura, se comunicata a GELSIA nel periodo indicato in fattura, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. GELSIA comunicherà al CLIENTE eventuali autoletture non valide. 4.3 Una prima lettura del contatore è effettuata trascorsi tre mesi dalla data di inizio della somministrazione oppure il CLIENTE può effettuare l autolettura secondo le modalità indicate nell allegato C alla proposta di contratto. 4.4 In caso di cessazione o riattivazione di una fornitura preesistente, e fatta salva l ipotesi che contestualmente alla cessazione intervenga un subentro nella fornitura, viene effettuata una lettura del contatore in contraddittorio tra l incaricato che esegue l operazione e il CLIENTE, riportando la rilevazione effettuata in un verbale firmato da entrambi. 4.5 Per tutta la durata del contratto, il CLIENTE si obbliga ad agevolare l accesso ai contatori da parte del personale incaricato per la lettura. 4.6 In caso di mancata lettura del contatore (non accessibile o parzialmente accessibile) nella periodicità indicata all art. 4.1, GELSIA fornirà al CLIENTE, nella prima fattura emessa, informazioni sulle cause che hanno impedito la lettura. Se la mancata lettura è dipesa da colpa o assenza del CLIENTE, GELSIA può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell art. 10 che segue. ART. 5 Modalità di calcolo dei consumi 5.1 Il consumo del gas naturale viene misurato mediante il contatore ed espresso in metri cubi. 5.2 Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, danno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l errore sia effettivamente riscontrato nella prima fattura utile. ART. 6 Prezzo della somministrazione 6.1 Il prezzo per la somministrazione di gas naturale è calcolato, al netto delle imposte applicabili, in base ai criteri definiti e approvati dall AEEG per la tipologia di appartenenza del Cliente e viene indicato nelle Condizioni Particolari. 6.2 Qualora, nel corso dell esecuzione del Contratto, i criteri, i componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dalle delibere AEEG per la medesima tipologia di clientela subiscano delle variazioni ovvero siano introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall AEEG. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. MAGGIOR TUTELA gas pag 1/4

2 Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA, Via Palestro, 33, Seregno (MB) Reg. Imprese Monza e Brianza n R.E.A Cod. Fisc. e P.IVA Capitale Sociale ,38 i.v. CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI GAS ART. 7 Oneri fiscali 7.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell esercizio d impresa e sono quindi assoggettate a IVA. Sono a carico del CLIENTE le imposte sui consumi di gas naturale e l eventuale addizionale regionale. Le aliquote e gli importi relativi alle suddette imposte attualmente applicati sono pubblicate sul sito internet www. gelsia.it 7.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge. 7.3 Per il riconoscimento e l applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE deve presentare a GELSIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio. 7.4 L imposta di bollo e quella di registro, in caso d uso, relative al Contratto, sono a carico del CLIENTE. ART. 8 Fatturazione e pagamenti 8.1 La fatturazione degli importi dovuti avviene con la periodicità indicata dalle deliberazioni dell AEEG e cioè: con periodicità bimestrale, per i clienti con consumo fino a 5000 mc/ anno; con periodicità mensile per i clienti con consumo superiori a 5000 mc/anno. 8.2 La fatturazione avviene nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla delibera AEEG n. 42/99 recante Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana. e s.m.i Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura e comunque non prima di 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità scelta dal CLIENTE tra quelle indicate alle Condizioni Speciali. 8.4 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore. Nel caso di esito negativo del tentativo di lettura, Gelsia ne dà comunicazione al CLIENTE nella prima fattura utile. In tal caso e negli altri casi in cui i dati di lettura non siano disponibili per la fatturazione, i consumi sono fatturati da GELSIA sulla base dei dati disponibili e con il seguente ordine di priorità: autolettura del CLIENTE, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore, spesa annua dichiarata dal Cliente al momento del Contratto, consumi stimati da GELSIA in base ai profili tipo definiti dall AEEG (130/08). 8.5 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione né può essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di GELSIA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il CLIENTE sia un consumatore ai sensi dell art bis c.c. e cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (di seguito, Consumatore) ed abbia presentato un reclamo scritto ai sensi del successivo art. 13. ART. 9 Ritardo nel pagamento 9.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE deve corrispondere, oltre all ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. 9.2 Il CLIENTE buon pagatore, vale a dire il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all ultimo biennio, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 9.3 In difetto di pagamento entro il termine GELSIA può avviare il procedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell art. 10 che segue. ART. 10 Sospensione della fornitura 10.1 In caso di morosità del Cliente superiore a 10 giorni GELSIA può procedere alla sospensione della fornitura al CLIENTE previa comunicazione scritta inviata al CLIENTE mediante lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro il quale adempiere (non inferiore a 15 giorni), le modalità di comunicazione dell avvenuto adempimento a GELSIA, i tempi entro i quali, in costanza di inadempimento, la somministrazione di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della somministrazione In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della fattura, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato a GELSIA nei termini e con le modalità indicate dalla stessa, ma non sia stato ancora trasmesso a quest ultimo per causa non imputabile al CLIENTE; b) ove il corrispettivo dovuto e non versato dal CLIENTE sia inferiore o uguale all ammontare dell eventuale deposito cauzionale; c) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi; d) per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto; e) per mancata sottoscrizione del Contratto di somministrazione Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione della fornitura sono a carico del CLIENTE nel limite dell ammontare previsto dall AEEG GELSIA inoltre, ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso al CLIENTE, all immediata sospensione della fornitura nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso; d) accertata non conformità dell impianto interno del CLIENTE alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che la stessa venga riattivata, GELSIA ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell art c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviare al CLIENTE a mezzo raccomandata a.r.. ART Risoluzione Del Contratto 11.1 Il Contratto si intende risolto di diritto in ogni caso in cui sia impossibile procedere alla fornitura di gas a causa di impedimenti tecnici o normativi, non imputabili a GELSIA GELSIA ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c. mediante comunicazione scritta da inviare al CLIENTE a mezzo raccomandata a.r. nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture per un periodo superiore a 15 giorni; b) omessa prestazione della garanzia o mancata sua ricostituzione in violazione dell art. 13 delle presenti Condizioni Generali Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto GELSIA provvede alle opportune comunicazioni al Distributore con ogni conseguente onere a carico del CLIENTE. ART. 12 Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi 12.1 Il CLIENTE ha diritto di ottenere la rateizzazione del pagamento nei casi previsti dall art. 10 della delibera 229/01 dell AEEG e cioè: a) qualora al CLIENTE con periodicità di fatturazione non mensile MAGGIOR TUTELA gas venga richiesto a titolo di conguaglio una somma superiore al doppio dell addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto pag 2/4

3 Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA, Via Palestro, 33, Seregno (MB) Reg. Imprese Monza e Brianza n R.E.A Cod. Fisc. e P.IVA Capitale Sociale ,38 i.v. CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI GAS ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in conto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) qualora a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore; c) qualora a causa di una o più mancate letture, al CLIENTE dotato di un contatore accessibile sia richiesto il pagamento di un conguaglio La rateizzazione non è possibile per corrispettivi inferiori a 50,00 (euro cinquanta/00) GELSIA informa il CLIENTE della possibilità di ottenere una rateizzazione nella fattura relativa al pagamento rateizzabile. Il CLIENTE, che intende avvalersi della rateizzazione, ne deve dare comunicazione a GELSIA entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate, non inferiore a due, di ammontare costante Sugli importi relativi ai pagamenti rateali maturano interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento. ART. 13 Garanzia 13.1 A garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, il CLIENTE si impegna a versare un deposito cauzionale, che verrà addebitato da GELSIA nella prima fattura utile, pari a: 25,00 (euro venticinque/00) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; 77,00 (euro settantasette/00) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a mc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente, per i clienti con consumo superiore a mc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. In alternativa, i clienti con consumo superiore a mc/anno potranno entro trenta giorni dalla stipula del Contratto consegnare a GELSIA una fideiussione di pari importo rilasciata da primario istituto bancario e costituita con l espressa condizione che l istituto bancario si obbliga a versare l importo previsto a semplice richiesta di GEL- SIA, senza riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa Il deposito cauzionale o la fideiussione vengono trattenuti da GELSIA per tutta la durata del Contratto e restituiti non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto. Nel primo caso GELSIA restituirà al CLIENTE anche gli interessi legali maturati La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumo fino a mc/anno. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del pagamento delle fatture tramite la modalità di cui sopra il CLIENTE dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. ART. 14 VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 14.1 GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 60 giorni rispetto alla decorrenza della variazione, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte del CLIENTE stesso. La comunicazione di cui al presente comma deve contenere, tra l altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta; b) la decorrenza della variazione introdotta; c) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri Ai fini dell applicazione del presente articolo si intende per giustificato motivo il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni sono applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE può recedere dal Contratto con lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire a GELSIA nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Per effetto del recesso, il Contratto si scioglie a far tempo dal giorno precedente quello in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione Quanto previsto al presente articolo non troverà applicazione nel caso di adeguamento automatico previsto all art. 6.2 che precede. ART. 15 Pericolosità delle somministrazioni 15.1 Il CLIENTE è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il CLIENTE dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell impianto interno che quello a valle del Punto di Consegna. In ogni caso, GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il CLIENTE Il CLIENTE si impegna inoltre a comunicare al distributore locale eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del Punto di Consegna. ART. 16 Divieto di cessione del Contratto Il gas naturale oggetto della somministrazione è fornito per gli usi indicati nella richiesta di somministrazione. È vietata la cessione del Contratto, la rivendita a terzi del gas somministrato da GELSIA, nonché ogni ipotesi di subentro nella fornitura del gas da parte di soggetti terzi. È facoltà di GELSIA sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell art. 10 che precede nei casi in cui si riscontrassero utilizzazioni diverse da quelle dichiarate, cessione di Contratto, subentro e rivendite a terzi. ART Manomissioni sigilli e captazione fraudolenta 17.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia apposto dal distributore locale ed essi rimangono di proprietà del distributore locale Il CLIENTE ha l onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva La manomissioni dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all addebito MAGGIOR TUTELA gas di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il CLIENTE e alla sospensione della somministrazione ai sensi e per pag 3/4

4 Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA, Via Palestro, 33, Seregno (MB) Reg. Imprese Monza e Brianza n R.E.A Cod. Fisc. e P.IVA Capitale Sociale ,38 i.v. CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI GAS gli effetti dell art. 10 che precede Gli incaricati di GELSIA e/o del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. ART. 18 Guasto del contatore In caso di guasto o di blocco del contatore, il CLIENTE deve comunicarlo immediatamente a GELSIA. In questo caso ed in quello in cui l avaria sia riscontrata dal personale incaricato, si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi ai sensi dell art. 5 che precede. ART. 19 Verifica contatori 19.1 Il CLIENTE può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, si procederà alla ricostruzione dei consumi, utilizzando il coefficiente di correzione accertato In caso di richiesta fatta dal CLIENTE, l onere della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l eventuale errore è contenuto nei limiti sopra indicati. ART. 20 Comunicazioni 20.1 Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto ivi incluse le modifiche di residenza, d uso del gas e altri fatti che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte deve essere fatta per iscritto ai rispettivi indirizzi Quando il CLIENTE è un condominio, è fatto obbligo all amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente a GELSIA eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore Il CLIENTE ha l obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale. ART. 21 Forza Maggiore - Responsabilità 21.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, insurrezioni, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità di settore o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo delle Parti In merito all attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società esercente la vendita del gas naturale, non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti posti a monte e a valle del Punto di consegna e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE Nessuna richiesta di indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa, può essere, a qualsivoglia titolo, avanzata dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino delle interruzioni dell erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GELSIA di provvedere al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al punto di consegna. ART. 22 Foro competente 22.1 Per ogni controversia relativa all interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE. ART.23 Livelli di qualità commerciale e indennizzi automatici 23.1 I livelli di qualità commerciale dei servizi erogati da GELSIA sono conformi a quelli previsti dalla delibera dell AEEG (ARG/com) n. 164/08 contenente il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale e s.m.i. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ivi indicati pari a tempi massimi di 40 giorni solari per la risposta motivata ai reclami scritti, di 90 giorni solari per la rettifica della fatturazione e di 20 giorni solari per la rettifica di doppia fatturazione, GELSIA accredita al CLIENTE, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico base pari a 20 euro. L indennizzo è crescente in relazione all entità del ritardo come di seguito indicato: - se l esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l indennizzo automatico base; - se l esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell indennizzo automatico base; - se l esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell indennizzo automatico base 23.2 GELSIA non è tenuta a corrispondere l indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell esecuzione della prestazione sia dovuto a cause di forza maggiore o a cause imputabili al cliente o a terzi Inoltre GELSIA è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico al CLIENTE nei casi di cui al Titolo V della delibera AEEG N. 126/04 e s.m.i.. In particolare l indennizzo automatico è pari a 30 euro nei casi di mancato utilizzo dei dati di lettura gruppi di misura accessibili, di mancato rispetto delle condizioni contrattuali in tema di periodicità delle fatture, di tempo minimo tra invio del sollecito di pagamento e sospensione della fornitura per morosità. L indennizzo pari a 30 euro è dovuto anche nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dalla delibera AEEG n. 126/04 e s.m.i. ART. 24- Reclami Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami attraverso i seguenti canali: via posta, via fax al n , via mail all indirizzo infoenergia@gelsia.it. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura della fornitura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal Cliente. ART Registrazione Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso e a tassa fissa. La relativa spesa è a carico della Parte che con la propria azione rende necessaria la registrazione. ART Cessione Il Cliente acconsente sin d ora alla cessione del Contratto da parte di GELSIA ad altre società che siano con essa in rapporto di controllo o di collegamento societario. MAGGIOR TUTELA gas pag 4/4

5 N. Richiesta: Codice Cliente: Data richiesta: Codice Utente: Gestione di: Sportello di: Nome Offerta: FORMULA STABILE DENOMINAZIONE CLIENTE RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE INDIRIZZO DOMICILIO FISCALE N CAP COMUNE PROV CODICE FISCALE P.IVA premesso che 1)tra il CLIENTE, come sopra identificato, e GELSIA S.r.l. è in essere un contratto di somministrazione di gas al quale si applicano le condizioni contrattuali di cui alla delibera 229/01 dell AEEG o condizioni ad essa conformi; 2)la fornitura relativa a detto contratto è stata attivata prima del 1 ottobre dell anno precedente alla stipula del presente contratto; 3)il CLIENTE ha chiesto di aderire alla proposta di GELSIA S.r.l.di stipulare un nuovo contratto di somministrazione di gas con fatturazione a volume costante in virtù del quale la fatturazione avverrà considerando convenzionalmente costante il consumo per ciascun anno di durata del contratto; 4)Il consumo giornaliero presunto del CLIENTE, risulta pari a mc/giorno; 5)Il CLIENTE ha effettuato l autolettura del contatore che risulta pari a: Data Lettura del contatore Il CLIENTE, come sopra identificato, dato atto di aver preso integrale conoscenza del materiale informativo disponibile presso tutti gli Sportelli Commerciali GELSIA S.r.l.e sul sito internet nel quale sono contenute, tra l altro, le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas previste dalla delibera dell Autorità per l energia elettrica ed il gas (di seguito, AEEG) del 18 ottobre 2001 n. 229/01 e successive integrazioni e modificazioni, le condizioni economiche di fornitura del gas definite ai sensi della delibera dell AEEG 64/09 e successive integrazioni e modificazioni nonché i livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita del gas relativi alle prestazioni di competenza di GELSIA S.r.l.definiti ai sensi della normativa in vigore, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti da GELSIA S.r.l., gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualità riferiti all anno precedente, propone a GELSIA S.r.l.-, con sede legale in Seregno (Mb), Via Palestro,33 Codice Fiscale e Partita IVA n , capitale sociale di Euro ,38 i.v., iscritta al n R.E.A nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza (di seguito, GELSIA ), di concludere un nuovo contratto di somministrazione di gas con fatturazione a volume costante in virtù del quale la fatturazione avverrà considerando convenzionalmente costante il consumo per ciascun anno di durata del contratto; secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Richiesta (di seguito Condizioni Particolari di Fornitura ) e nelle Condizioni Generali e relativi allegati che dichiara di avere preventivamente esaminato e ricevuto in copia. La presente richiesta integra una proposta di contratto valida ed efficace per i 45 giorni successivi alla sua ricezione da parte di GELSIA. L accettazione da parte di GELSIA deve essere espressa per iscritto e pervenire al Cliente entro il sopra indicato termine di validità della proposta. In difetto di accettazione entro il detto termine la proposta decadrà e cesserà di avere alcun effetto. 1/5

6 1) Dati Punto di Consegna del gas: Il gas sarà fornito da GELSIA al/ai punto/i di consegna (di seguito Punto/i di Consegna ) del CLIENTE di seguito indicato/i: NUMERO DI PRESA / PDR INDIRIZZO DI FORNITURA COMUNE CODICE CATEGORIA D USO DISTRIBUTORE LOCALE CLASSE DI PRELIEVO CONSUMO ANNUO PREVISTO G MC/GG/RACO TIPO FORNITURA 2) Qualifica del CLIENTE: A) PROPRIETARIO B) LOCATARIO C) COSTRUTTORE D) AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E) (ALTRO) dell immobile con destinazione: ABITAZIONE CONDOMINIO 3) Prezzo Per la somministrazione di gas e le prestazioni ad essa connesse, il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA il prezzo calcolato in base ai criteri definiti ed approvati dall AEEG con delibera n. 64/09 e sue successive modifiche o integrazioni e composto come segue a) corrispettivo relativo alla commercializzazione all ingrosso; b) corrispettivo relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio; c) corrispettivo relativo al servizio di trasporto; d) corrispettivo relativo al servizio di stoccaggio; e)corrispettivi relativi al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione; f) corrispettivo relativo agli oneri aggiuntivi. Il prezzo sarà maggiorato dagli oneri fiscali applicabili a norma di legge. Il dettaglio delle tariffe applicabili alla fornitura nel trimestre corrente è riportato nell allegato C. 4) Inizio della somministrazione Data presunta: gg/mm/aaaa 5) Modalità di pagamento Il CLIENTE si impegna a pagare il Prezzo per la somministrazione di gas naturale, come sopra definito, entro i termini stabiliti nelle Condizioni Generali e attraverso la seguente modalità: Addebito preautorizzato in c/c (RID) Bollettino di c.c.p. 2/5

7 6) Patti speciali In deroga a quanto stabilito dalla delibera 229/01 dell AEEG e dalle Condizioni Generali di Fornitura la lettura del contatore verrà effettuata annualmente e la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, indicati nelle Condizioni Speciali al punto 4), considerando la media giornaliera dei consumi storici del CLIENTE, e ritenendo convenzionalmente costante il consumo fino alla prima scadenza del Contratto. In caso di rinnovo, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati da GELSIA sulla base della media giornaliera dei consumi storici del CLIENTE, rilevati nell anno precedente, considerando convenzionalmente costante il consumo per ogni anno di rinnovo. Nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre e quello di novembre, verrà effettuata la lettura del contatore e GELSIA addebiterà l importo relativo all eventuale conguaglio dei consumi effettivi nella prima fattura utile; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. E facolta del cliente richiedere la rateizzazione dell importo addebitato sulla fattura contenente il conguaglio dei consumi nel solo caso previsto dall art lett. b) delle Condizioni Generali 7) Dichiarazioni Il CLIENTE dichiara sotto la propria responsabilità ( ) che il proprietario dell immobile cui è destinata la fornitura ha prestato prima d ora il proprio assenso a che il CLIENTE stipuli il Contratto; ( ) che è a conoscenza dell obbligo di fornire i dati catastali dell immobile cui è destinata la fornitura ed è informato delle sanzioni in caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione; ( ) che non ha obbligazioni insolute nei confronti di GELSIA relative a precedenti contratti di fornitura; ( ) di eleggere domicilio per ogni comunicazione o notifica relativa al rapporto contrattuale all indirizzo di recapito delle fatture o se qui irreperibile presso la Casa del Comune ove è situato l immobile cui è destinata la fornitura. Si allegano le condizioni generali ed i seguenti allegati: A)Modello R.I.D; B) Modulo dati catastali; C) Prezzo, Oneri fiscali; D) Modulo reclami; E) Nota informativa per il cliente finale gas; F) Informativa sulla privacy; [Luogo e data] (FIRMA DEL CLIENTE- timbro e firma dell AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza del presente Contratto e dei suoi allegati e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: 3.4 (recesso unilaterale); 4.6 (facoltà di sospendere l esecuzione); 8.6 (limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni); 9.3 (facoltà di sospendere l esecuzione); 10 (facoltà di sospendere l esecuzione); 11.1 (clausola risolutiva espressa); 14 (variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali); 16 (facoltà di sospendere l esecuzione); 17.3 (facoltà di sospendere l esecuzione); (limitazione di responsabilità);. (FIRMA DEL CLIENTE- timbro e firma dell AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE) Letta l informativa di cui all Allegato F e preso atto dei diritti di cui all art. 7 D.Lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati da parte GELSIA s.r.l. come indicato nella informativa per le finalità specificate alle lettere a) e b) del puntoiv della stessa. (FIRMA DEL CLIENTE- timbro e firma dell AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE) 3/5

8 Letta l informativa di cui all allegato F e preso atto dei diritti di cui all art. 7 D.Lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati da parte di GELSIA s.r.l. come indicato nella informativa per le finalità specificate alla lettera c) del punto IV della stessa. (FIRMA DEL CLIENTE- timbro e firma dell AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE) Allegato E NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Scheda allegata alla delibera n. ARG /com 104/10 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas) Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l Autorità per l energia elettrica e il gas ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: - identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata - offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall Autorità per l energia elettrica e il gas - fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto - specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l avvio del servizio - indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all offerta contrattuale proposta Se il cliente viene contattato per telefono il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Il contratto Il contratto deve indicare l identità e l indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: - tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente - la data di avvio del servizio e la durata del contratto - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale) - tutti gli oneri e le spese a carico del cliente - come e quando saranno misurati i consumi - quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle - le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita - i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico - come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita 3. Documentazione e diritto di ripensamento Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): - entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; - il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4/5

9 4. Riepilogo Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall Autorità per l energia elettrica e il gas abbia fornito informazioni chiare su: - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto - la durata del contratto - come e quando saranno misurati i consumi - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio - i tempi per l avvio del servizio abbia consegnato una copia scritta del contratto abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa SOCIETA DI VENDITA: Gelsia S.r.l., Via Palestro 33, Seregno (Mb) DENOMINAZIONE DELL OFFERTA CONTRATTUALE: Formula STABILE INCARICATO CHE HA PROPOSTO IL CONTRATTO: Spett.le Denominazione Cliente: Indirizzo Domicilio fiscale: Cap_ Domicilio fiscale: Comune Domicilio fiscale: Provincia Domicilio fiscale: Lettera di Accettazione Oggetto: Contratto per la fornitura di gas naturale Formula STABILE Codice Cliente: Codice Utente: Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto Formula STABILE, l offerta GELSIA Srl per la fornitura di gas naturale. Con la presente accettiamo il Contratto da Lei sottoscritto il e Le confermiamo che il nuovo contratto avrà decorrenza secondo quanto indicato nella Richiesta di fornitura e nelle Condizioni Generali all art 3.1 Cogliamo l occasione per porgerle i nostri migliori saluti., Per GELSIA srl 5/5

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