COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE DLGC/2015/37 O G G E T T O

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1 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE DLGC/2015/37 O G G E T T O Assunzione in locazione dalla Ditta Norton S.r.l. dell immobile sito in via del Sacro Cuore n.11 a Rovigo, da destinare ad autorimessa per il ricovero delle attrezzature dei Giudici di Pace L anno duemilaquindici addì 24 del mese di Febbraio ore 15:45 nel Palazzo Comunale e nella Sala Giunta, è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del per trattare il presente oggetto con i poteri della Giunta Comunale. Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dott.ssa Gaia Sciacca nominata con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. n del e il Sub Commissario Dr. Massimo Zavagli nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo prot del Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Michela Targa. Il Commissario Straordinario, apre la seduta ed adotta il provvedimento in oggetto indicato.

2 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ex art. 48 D.Lgs. 267/2000) RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 2014, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Rovigo e nominato il dott. Claudio Ventrice Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco; Premesso che: - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 08/09/2005, esecutiva ai sensi di legge, sono state assunte in locazione dalla Ditta Norton S.r.l, con sede a Milano, Via Manzoni n.14, due unità immobiliari da destinare una a sede degli uffici amministrativi dell Istituto Comprensivo RO3, l altra a sede dell Ufficio del Difensore Civico, oltre a n.2 posti auto e n.1 autorimessa; - che in data 26/01/2006 è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione Rep.n della durata di anni sei, debitamente registrato presso la locale Agenzia delle Entrate il 13/02/2006 al n.565 Serie 3, con decorrenza dal 01/10/2005 al 30/09/2011; - a seguito della soppressione per legge della figura del Difensore Civico Comunale, è stata esercitata la facoltà di recesso da parte dell Amministrazione Comunale ed il suddetto immobile è stato liberato e riconsegnato alla proprietà stessa; - con successiva Determinazione dirigenziale Rep.n. DTD/2011/1700 del 08/07/2011 è stato pertanto disposta la cessazione del Contratto di locazione Rep.n.5352 del 26/01/2006 relativamente alla sopra specificata unità, confermando le restanti unità immobiliari; - in data 01/07/2011 è stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione Rep.n. 201 del 17/11/2011, della durata di anni sei con decorrenza dal 01/07/2011 e scadenza 30/06/2017 limitatamente ad un unità immobiliare per la sede degli uffici amministrativi dell Istituto Comprensivo RO3, due posti auto ed una autorimessa; Considerato che, in data 30/08/2013 con nota Prot.n il Comune di Rovigo ha comunicato alla Ditta Norton S.r.l di Milano di voler esercitare il diritto di recesso previsto dall art.2 del soprarichiamato Contratto, relativamente all unità immobiliare utilizzata quale sede amministrativa dell Istituto Comprensivo Rovigo 3 ed ai due posti auto siti nel medesimo complesso immobiliare, con ingresso in Via dei Cappuccini, confermando di voler procedere con la locazione del rimanente immobile menzionato nel Contratto Rep.n. 201 del 17/11/2011, ovvero l autorimessa sita nel medesimo complesso immobiliare, identificata al N.C.E.U., Fg.26, mappale 30, sub. 222 (interno 7); Considerato altresì che, a causa della carenza di spazi a disposizione dei Giudici di Pace da destinare al ricovero delle loro attrezzature, non disponendo il Comune di Rovigo di immobili di proprietà da destinare a tale scopo, si è reso necessario, in deroga a quanto previsto dall art.1, comma 138, della Legge n.228/2012 e nelle more del perfezionamento del Contratto di locazione relativo all autorimessa in parola, continuare ad occupare l immobile senza titolo a decorrere dal mese di aprile 2014; Dato atto che, l unità immobiliare individuata, consistente in un autorimessa della superficie di 40 mq., sita in Via del Sacro Cuore n.11, di proprietà della Ditta Norton S.r.l di Milano, essendo ubicata in posizione centrale rispetto ai - 1 -

3 Giudici di Pace, risulta particolarmente adatta a soddisfare le richieste di ricovero delle attrezzature dei Giudici di Pace; Vista la Determinazione Dirigenziale Rep.n. DTD/2014/2207 del 07/11/2014 recante: Presa d atto economia sul Cap /1410 in seguito all esercizio del diritto di recesso del Contratto Rep.n. 201 del 17/11/2011 stipulato con la Ditta Norton S.r.l ; Ritenuto pertanto necessario dar atto del recesso sopraindicato e di stipulare un nuovo contratto per la durata di anni sei, con decorrenza dal 12/02/2015, al canone annuale di Euro 951,60 (comprensivo di I.V.A. al 22%) per l autorimessa sita nel complesso immobiliare, con ingresso in Via dei Cappuccini, identificata al N.C.E.U., Fg.26, mappale 30, sub. 222 (interno 7); Dato atto che, ai sensi dell art. 1, comma 2 della Legge 24/04/1941 n. 392, così come modificato dall art. 1, comma 526 dalla Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), a decorrere dal 1 Settembre 2015 le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari passano dai Comuni al Ministero della Giustizia il quale subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso; Ritenuto di conseguenza, di impegnare la spesa di Euro 520,68 (comprensiva di I.V.A. al 22%) riferita al canone di locazione dell unità immobiliare sopra specificata dal 12/02/2015 al 31/08/2015; Avuto presente l art. 1 comma 388 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e le disposizioni emanate dall Agenzia del Demanio l 11/06/2014, Prot.n. 2014/16155, che prevedono, che per le locazioni di nuova stipulazione le Amministrazioni Pubbliche potranno discrezionalmente rivolgersi all Agenzia del Demanio, ai fini della congruità del canone; Ritenuto di non avvalersi della sopra menzionata facoltà di rivolgersi all Agenzia del Demanio, ai fini della congruità del canone, stante l esiguità degli spazi oggetto dello stipulando contratto di locazione; PRESTO ATTO che, ai sensi della lett. e) comma 3 dell art.3 del D.lgs. n. 192/2005, l immobile oggetto del contratto di locazione essendo autorimessa è escluso dall ambito di applicazione della normativa relativa all attestato di prestazione energetica; VISTO l art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale; ATTESO che la Delibera è stata proposta dalla Sezione/Ufficio Patrimonio; PRESO ATTO che, ai sensi dell art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: - parere favorevole dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; - parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; RITENUTO di condividere la proposta di Deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull argomento

4 per le motivazioni espresse in premessa: DELIBERA 1) Di dare atto che il Comune di Rovigo ha esercitato il diritto di recesso previsto dall art.2 del Contratto Rep.n. 201 del 17/11/2011, comunicando in data 30/08/2013 con lettera raccomandata Prot.n alla Ditta Norton S.r.l di Milano di voler esercitare tale diritto, relativamente all unità immobiliare sita in Via Sacro Cuore, utilizzata quale sede amministrativa dell Istituto Comprensivo Rovigo 3 ed ai due posti auto siti nel medesimo complesso immobiliare, con ingresso in Via dei Cappuccini; 2) Di stipulare un nuovo contratto di locazione con la stessa Ditta Norton S.r.l, per l autorimessa sita nel medesimo complesso immobiliare, con ingresso in Via dei Cappuccini, identificata al N.C.E.U., Fg.26, mappale 30, sub. 222 (interno 7), alle condizioni previste nell allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) Di approvare l allegato schema di contratto di locazione per l autorimessa sopra precisata; 4) Di precisare che la durata del nuovo contratto viene fissata in anni sei, con decorrenza dal 12/02/2015, salvo recesso da parte dell Amministrazione comunale; 5) Di approvare il nuovo canone di locazione che ammonta ad Euro 951,60 annui (comprensivi di I.V.A. al 22%), pari ad Euro 79,30 mensili (comprensivi di I.V.A. al 22%); 6) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 520,68 (comprensiva di I.V.A. al 22%) per il periodo 12/02/ /08/2015 al Cap /1410 Fitti diversi per uffici giudiziari, Bilancio d esercizio 2015 in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge; 7) Di impegnare la spesa di Euro 195,00 a titolo di deposito cauzionale, a favore della Ditta Norton S.r.l., con sede a Milano, Viale Romolo n.6, P.I , con imputazione della stessa al Cap /4070 Depositi per contratti di locazione, vincolato al Cap /6070 Parte Entrata del Bilancio d esercizio 2015 in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge; 8) Di dare atto che parte della spesa sostenuta da questa Amministrazione per la suddetta locazione verrà rimborsata dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell art. 2 della già citata legge 392/1941 e del combinato disposto degli artt.1 e 3 del D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli Uffici Giudiziari, in base al quale i Comuni formulano annualmente richieste di contributo al Ministero di grazia e giustizia, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell anno, previo parere della competente Commissione di manutenzione; 9) Di dare atto altresì che, tenuto conto dei tempi ristretti per la registrazione del contratto di locazione, la Ditta Norton S.r.l. provvederà al pagamento dell intera imposta di registro pari ad Euro 67,00 per l intera durata del contratto, con successivo rimborso da parte dell Amministrazione comunale della quota parte di propria spettanza, pari al 50%, come per legge; 10) Di dare atto che, ai sensi della lett. e) comma 3 dell art.3 del D.lgs. n. 192/2005, l immobile oggetto del contratto di locazione essendo autorimessa è - 3 -

5 escluso dall ambito di applicazione della normativa relativa all attestato di prestazione energetica; 11) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l urgenza di mettere a disposizione spazi per l attività istituzionale dei Giudici di Pace

6 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in Rovigo nella Sede Municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 Premesso a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Rovigo ha deciso di assumere in locazione dalla Ditta NORTON s.r.l., con sede a Milano, Viale Romolo n. 6, numero una unità immobiliare da destinare ad autorimessa dei Giudici di Pace ; Tutto ciò premesso 1), Dirigente Responsabile del Settore LL. PP.- Patrimonio ed Espropri, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, di seguito CONDUTTORE; 2) il Dott. Ennio Ricchi, Amministratore Unico della Società NORTON S.r.l. con sede a Milano, Viale Romolo n. 6, Codice Fiscale e Partita I.V.A , proprietaria dell immobile, di seguito LOCATORE; si conviene e stipula quanto segue: ART.1) OGGETTO Il Comune di Rovigo assume in locazione dalla Ditta NORTON s.r.l. l unità immobiliare di seguito descritta, sita in Rovigo (RO), Via Sacro Cuore, e facente parte del complesso condominiale denominato Via Cappuccini, piano secondo interrato e più precisamente: - unità immobiliari identificate all N.C.E.U. al foglio 26, mappale 30, sub. 222 (interno 7), con destinazione d uso autorimessa; 1

7 meglio individuata nella planimetria allegata (Allegato A). ART.2) DURATA La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 12/02/2015 e scadenza l 11/02/2021. Alla scadenza il contratto sarà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di anni sei, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all art. 3 L. 431/98, ovvero vendere l immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui al periodo precedente. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. Il Conduttore, ai sensi dell art.4 della Legge 392/78, ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi al Locatore con lettera raccomandata. ART.3) CONSEGNA L immobile assunto in locazione è individuato nell allegata planimetria e descritto nel verbale di consegna e consistenza, redatto in duplice originale, di cui uno depositato nel fascicolo agli atti del Comune e uno consegnato al Locatore. ART.4 ) CANONE DI LOCAZIONE Il canone mensile della locazione è di comune accordo pattuito in complessivi Euro 65,00 (Euro sessantacinque/00) oltre IVA al 22%, pari a Euro 780,00 (Euro 2

8 settecentoottanta/00) annuali, oltre IVA al 22%, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, entro il 5 giorno di ogni trimestre. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito con valuta fissa al 5 giorno di ogni mese sul c/c intestato al nome della società Norton S.r.l., aperto presso Banca Popolare di Vicenza IBAN IT 43 S Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini qui stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione, entro giorni 30 dalla scadenza, come pure la mutata destinazione d'uso dei locali, senza preventivo permesso scritto del locatore, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei conduttori, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt c.c. ART.5) ADEGUAMENTO CANONE Detto canone sarà aggiornato di anno in anno, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto. ART. 6) DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto da parte del Conduttore, questo ha già provveduto a versare al locatore un deposito cauzionale di Euro 195,00 (Euro centonovantacinque/00). Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e sempre che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti allo stesso dal contratto di locazione compreso l avvenuto pagamento delle spese 3

9 di cui agli artt. 4 e 7. Se eventualmente vi siano morosità di qualunque genere del conduttore verso il locatore, quest ultimo avrà la facoltà di compensarle con la cauzione. In caso di mancata puntuale riconsegna dei locali nel loro complesso in buono stato, il concedente sarà autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale anche per il ritardo, fatto salvo l eventuale risarcimento dei danni ulteriori. ART.7) ONERI Il Conduttore dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell immobile, nel rispetto della normativa vigente, mentre la manutenzione di natura straordinaria sarà a carico del Locatore. Il Conduttore dovrà altresì provvedere al pagamento delle spese condominiali, fatta eccezione delle sole spese straordinarie a carico della proprietà. Saranno a carico del Conduttore le spese relative alle utenze (somministrazione di energia elettrica, gas, acqua, telefono) e la tassa sui rifiuti solidi urbani ( T.A.R.I.). ART.8)- DESTINAZIONE USO e MANUTENZIONE DEI LOCALI I locali si concedono per il solo uso autorimessa con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. I locali si consegnano in normale stato di manutenzione, a norma dell'art c.c. Il conduttore dichiara di averli visionati e trovato idonei al loro uso, in buono stato ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale degrado d uso. 4

10 Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario. In caso di violazione, sarà in facoltà del locatore trattenere le eventuali migliorie non autorizzate senza nulla corrispondere al conduttore, oppure chiederne la rimozione a spese dello stesso. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare ai dipendenti degli Uffici il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno lavorativo dalle ore alle ore 11.00, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto pena del risarcimento del danno, salva facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo, al fine di costatarne il modo d'uso. ART. 9 ) - MODIFICHE CONTRATTUALI La presente locazione é inscindibilmente regolata dai precedenti patti e condizioni, inderogabili e non modificabili se non per espressa volontà delle parti, che dovrà risultare da atto scritto. 5

11 ART. 10 ) REGISTRAZIONE e SPESE CONTRATTUALI La registrazione del presente contratto avverrà a cura del Locatore, il quale provvederà al pagamento dell intera imposta di registro per l intera durata del contratto. Tale imposta di registro graverà per il 50% sul Conduttore e il restante 50% sul Locatore, di conseguenza, il Conduttore provvederà al successivo rimborso della quota parte di propria spettanza. ART.11) RICHIAMO NORMATIVA Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. ART.12) ASSOGGETTAMENTO IVA Ai fini dell applicazione della imposta sul valore aggiunto, il locatore opta per l assoggettamento all IVA ad aliquota 22%, in riferimento all art comma 8 - del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 e circolare 27/E del 04/08/2006 dell Agenzia delle Entrate punto 2.2. IL Conduttore IL Locatore 6

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13 COMUNE DI ROVIGO Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/21 del 03/02/2015 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000 Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla regolarità contabile. Capart Impegno n. 372 Anno 2015 Capart Impegno n. 373 Anno 2015 Capart Accertamento n. 51 Anno 2015 IL DIRIGENTE Dott.ssa Nicoletta Cittadin

14 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dr. Claudio Ventrice IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Michela Targa

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