Verbale di Accordo. La Brevini Power Transmission S.p.A. rappresentata dal Dr. A Borgatti e dal Rag. P. Conti

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1 Verbale di Accordo Il giorno 07/07/2011 tra La Brevini Power Transmission S.p.A. rappresentata dal Dr. A Borgatti e dal Rag. P. Conti e La RSU della Brevini Power Transmission nelle persone dei Sigg Rosario Martorana, Matteo Civitavecchia, Paolo Pezzarossi, Ciro Mauriello, Melis Gimmi, Roberto Morabito, Francesco Mirando, Gianluca Biccari, Vincenzo Mazzone e Danilo Musci, assistita dal Sigg. Gianni Cappi e Bernardo Cucuzzo della Fiom-Cgil di Reggio Emilia. Si è concordato quanto segue: 1. Relazioni Sindacali Informazioni generali Nel riconfermare la validità dell impianto oggi esistente e frutto delle contrattazioni precedenti, le Parti concordano di effettuare due volte l anno ( di norma entro i primi tre mesi ed entro gli ultimi tre mesi dell anno) incontri per esaminare le seguenti questioni: andamento produttivo ( preventivo e consuntivo ), innovazione di processo e di prodotto in corso o in previsione, modifiche relative all organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse ( outsourcing, rete commerciale, ecc.), investimenti (materiali ed immateriali preventivo e consuntivo),consegna del bilancio, comunicazione scritta degli straordinari effettuati divisi per reparto/ufficio nei sei mesi precedenti, prospettive occupazionali ( utilizzo dei contratti c.d. atipici e/o a termine),. Su quest ultimi l Azienda informerà circa eventuali loro conferme alla luce delle prospettive produttive e delle caratteristiche professionali degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico produttive, e delle regole già previste dai precedenti contratti aziendali. Su motivata richiesta della RSU, la Direzione Aziendale è disponibile ad incontri specifici di approfondimenti sulle materie di cui sopra. Gestione premio di risultato. Si riconferma e si rafforza il ruolo propositivo della Commissione Tecnica Bilaterale già prevista nel precedente Accordo Aziendale del 2002, con tutte le attività ivi previste che ricordiamo essere: 1) esame trimestrale dei dati relativi agli indicatori ed analisi delle situazioni di maggiore criticità; 2) proposte di interventi e modifiche migliorative finalizzate ad ottimizzare l andamento degli indicatori; 3) sperimentazione di nuovi indicatori; 4) verifica dei programmi concordati. Di norma entro i primi 3 mesi dell anno verranno fissati da RSU e Direzione Aziendale gli obiettivi dell anno in corso, tenendo conto sia dell andamento degli anni precedenti che delle indicazioni fornite nei suddetti incontri trimestrali. L Azienda fornirà alla RSU mensilmente i report con l andamento del mese e il tendenziale dell anno relativi a tutti gli indicatori, esclusa la redditività. 2. Formazione professionale Le parti riconfermano la scelta strategica finora seguita nella Brevini circa l impegno nell investire nella formazione per meglio competere nel mercato. L Azienda si impegna ogni anno (entro il primo trimestre) a presentare ed illustrare alla RSU il piano formativo aziendale. In tale sede saranno presi in esame, ove possibile, gli esiti della formazione già effettuata, e la RSU avrà facoltà di proporre proprie integrazioni al predetto piano. In caso di Fondi Interprofessionali di categoria l Azienda si impegna ad una tempestiva informazione alla RSU per i relativi adempimenti legislativi, possibilmente con almeno 25 giorni di

2 anticipo. Le parti si confronteranno, ognuna nell ambito delle rispettive prerogative, per mettere a punto entro la fine del 2012 un percorso formativo minimo per tutti i lavoratori in ingresso, capace di fornire le conoscenze professionali di base relative alle mansioni assegnate al lavoratore inserito. 3. Inquadramento In via sperimentale le parti si impegnano a istituire una commissioni che individui le competenze professionali per i profili necessari all'organizzazione del lavoro nei reparti produttivi in B.P.T. e la relativa qualifica professionale minima. 4. Par Di norma entro il mese di marzo Direzione Aziendale e RSU si incontreranno per un esame congiunto al fine di definire le ferie e i PAR dell anno in corso. Per la fruizione collettiva dei PAR si concorda che non potranno essere inferiori a 48 ore l anno da godersi tenendo conto delle particolari condizioni di microclima, delle modalità esperite nel passato e delle esigenze tecnico produttive. Dalla data di inizio della riduzione d orario, le parti si incontreranno periodicamente per verificare la situazione dei carichi di lavoro e qualora sussistesse la necessità di sospendere la rol, si conviene : a) preavviso alla RSU ed ai lavoratori, entro il martedì della settimana interessata; b) in tale incontro verranno illustrate le motivazioni tecnico - organizzative e le quantità di persone interessate alla sospensione della riduzione dell orario di lavoro. 5. Nuova sede Prima del definitivo trasferimento della nuova sede le parti si incontreranno per verificare il buon funzionamento dei servizi relativi alla vita aziendale di lavoratori ( mensa, spogliatoi, parcheggi, saletta RSU, spazio per assemblee, ecc.). 6. Diritti individuali L Azienda si rende disponibile a valutare richieste di anticipo del TFR anche prima degli 8 anni di anzianità di servizio con particolare attenzione, oltre che per le motivazioni già previste per legge, per le tematiche inerenti la prima casa propria (ristrutturazione, stipula contratti di affitto) e per i casi di aspettativa non retribuita dovuti a malattia. Verranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, richieste di cambi di orario di lavoro e/o Part Time oltre agli attuali minimi contrattuali per documentati problemi scolastici dei figli. 7. Orario di lavoro e turni A fronte degli importanti investimenti che la proprietà sta ultimando sul territorio reggiano e al fine di aumentare l utilizzo degli impianti le parti a parziale modifica dell accordo del 17 marzo 1995 punto 1 concordano quanto segue : il doppio turno, in applicazione del dispositivo del CCNL di settore, si articolerà settimanalmente secondo il seguente orario di lavoro: orario doppio turno mattino 05,30 13,00 pomeriggio 13,00 20,30 Tale regime di orario comporterà per ogni turno di lavoro pari a 7 ore e 30 minuti una retribuzione corrispondente a 8 ore. La retribuzione di cui sopra è comprensiva della pausa di 30 minuti prevista dal CCNL per il lavoro a turni avvicendati, che deve intendersi fruita dai lavoratori nella mezz ora successiva al termine dell orario di lavoro previsto per ogni turno. mattino 05,30 13,00 orario triplo turno pomeriggio 13,00 20,30 notte 20,30 03,00

3 Tale modifica di orario comporterà per ognuno dei turni di lavoro come sopra definiti una retribuzione corrispondente a 8 ore. La retribuzione di cui sopra è comprensiva della pausa di 30 minuti prevista dal CCNL per il lavoro a turni avvicendati, che deve intendersi fruita dai lavoratori nella mezz ora successiva al termine dell orario di lavoro previsto per ogni turno. La riduzione di orario prevista per il terzo turno sarà per un massimo di 32 ore all anno assorbita dai P.A.R. individuale del lavoratore, il resto a carico dell azienda. Ai lavoratori addetti ai turni indipendentemente dal tipo di turno svolto sarà corrisposta un indennità di 6 euro lordi, che rientrano nell attuale regime di tassazione al 10%, con incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, per ogni turno svolto. In caso di orario ridotto del turno (ferie, permessi, malattie, infortuni ect.), l indennità suddetta viene conteggiata prendendo come divisore le 8 ore. Per quanto non definito, modificato e regolato nel presente accordo si rimanda ai contenuti dell accordo aziendale del 17 marzo Superminimo Collettivo A titolo di Superminimo collettivo e con caratteristiche di non assorbibilità, le parti concordano l erogazione di 40 euro mensili lordi, uguali per tutti livelli e incidenti su tutti gli istituti di legge e di contratto, così erogati : 20 euro dal 01/07/2011 e 20 euro dal 01/12/2011. Il suddetto Superminimo collettivo andrà ad aggiungersi alla voce Accordo 22/01/2004, già presente nel corpo della busta paga. 9. CCNL 20 gennaio 2008 La Brevini Power Transmission Spa, ferma restando l adesione al sistema riconducibile a Federmeccanica e al suo operato, considerata la richiesta della R.S.U. FIOM, valutata la straordinarietà della situazione e nell intento di ricercare una soluzione condivisa per il rinnovo del contratto aziendale, conferma la perdurante applicazione della parte normativa del CCNL 20 Gennaio 2008 fino alla cessazione della sua efficacia, a tutti i lavoratori iscritti alla FIOM e ai lavoratori non iscritti ad altri sindacati che ne facciano esplicita richiesta scritta. 10. Premio di risultato Con riferimento a quanto stabilito dal Protocollo Governo Confindustria OOSS del e dal CCNL di settore si conviene di confermare, anche per il periodo essendo stato regolato con apposito accordo ponte l anno 2010 (per una durata complessiva del presente accordo a valere per il quadriennio ) - il Premio di Risultato i cui contenuti economici risultano correlati al raggiungimento di obiettivi e risultati concordati tra le parti. Quanto maturato economicamente da questo accordo ha carattere di variabilità e rientra pertanto nel campo di applicazione del particolare regime contributivo e fiscale previsto dalle disposizioni di legge e amministrative vigenti. Gli importi annui lordi massimi espressi in euro che saranno erogati al raggiungimento del 100% dell obiettivo ( Redditività + Produttività + Qualità + Tempi di consegna) avranno i seguenti valori riparametrati alla 5 categoria ( scala liv., liv., liv., liv., liv., S liv., liv., liv.,) per un totale di euro 6.000,00 (seimila/00) così suddivisi : Anno ,00 euro Anno ,00 euro Anno ,00 euro Gli indici e gli indicatori legati all evoluzione a ai risultati dell attività aziendale al cui conseguimento farà seguito l erogazione del Premio di Risultato saranno riferiti ai seguenti parametri elencati con le relative incidenze percentuali nel calcolo del Premio di Risultato: Indice Peso A ) Produttività 35%

4 B ) Qualità 25% C ) Puntualità 20% D ) Redditività 20% A) Produttività: L indicatore utilizzato sarà il calcolo dell efficienza globale O.E.E. al netto delle causali 5A e AS, in particolare, la causale 5A sarà oggetto di analisi tra le parti e di comunicazione ai lavoratori. Al fine di stabilire il nuovo obiettivo l azienda fornirà l andamento storico degli ultimi anni.. B) Qualità: Le parti confermano la volontà di individuare un nuovo indicatore maggiormente aderente all attuale assetto organizzativo, compatibile e congruente con le Necessità aziendali e con i dati disponibili e misurabili. I meccanismi di costruzione e di calcolo dell indicatore nuovo valido per la definizione degli obiettivi 2011, verranno individuati in sede di definizione degli obiettivi 2011 (luglio 2011) stessi e resteranno tali per la vigenza del presente accordo pz. spediti nella settimana in analisi (ADDJ) C) Puntualità : pz. con data di spedizione promessa nella settimana in analisi (RSDJ) D) Redditività : Il parametro di riferimento sarà l EBITDA con riferimento per l obiettivo al previsionale e alla serie storica. I riflessi degli eventuali cambiamenti sulle modalità di calcolo e rilevazione sui predetti indicatori saranno oggetto di verifica con la RSU. Gli obiettivi vengono concordati entro il mese di febbraio di ogni anno per ciascun indicatore; per il 2011 le parti si incontreranno per nel mese di luglio per concordare gli obiettivi dell anno e definire il nuovo indicatore di qualità. 11. Modalità di erogazione del Pdr A titolo di anticipo una somma pari al 40% del Pdr sempre al 5 liv. e riparamentrata in scala , da erogarsi in modo proporzionale nei mesi di aprile, luglio e ottobre. Per il solo anno 2011 il differenziale tra quanto anticipato ad aprile e quanto dovuto verrà erogato con la rata di luglio. Il saldo correlato al raggiungimento o meno dei risultati verrà erogato con la retribuzione del mese di Febbraio dell anno successivo a quello di riferimento per gli indicatori di produttività, qualità e puntualità, con la retribuzione del mese di Aprile dell anno successivo a quello di riferimento per l indicatore di redditività. 12. Aventi diritto Il premio di Risultato verrà riconosciuto al personale in forza al momento della liquidazione in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato nell anno di riferimento, intendendosi come mese intero quello superiore ai 15 giorni. Al personale che abbia svolto attività lavorativa nell anno di riferimento per almeno 4 mesi e che prima del momento della liquidazione del Premio di Risultato risolva il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (ad esclusione delle casistiche previste dall accordo del che vengono confermate ed estese ai dimissionari dal 16 al 31 dicembre) verrà liquidato, a titolo di premio di Risultato, una somma pari all acconto previsto per l anno per il quale non è stato ancora erogato il conguaglio, rapportato ai mesi di servizio prestati nell ambito delle singole annate; inoltre verrà erogato il valore tendenziale degli indici del PDR ( ad esclusione della redditività ) dell anno in corso tenendo conto dei risultati trimestralmente presentati alla RSU. Per chi invece abbia svolto attività lavorativa nell anno di riferimento inferiore a 4 mesi spetterà solo l acconto, rapporta ai mesi di servizio prestati.

5 Al personale assunto a tempo determinato, somministrazione ed apprendistato, il PdR spetterà secondo le regole stabilite nei due commi precedenti. Nulla sarà erogato al personale che per qualsiasi ragione non superi il periodo di prova o si dimetta nel corso dello stesso. Ai lavoratori somministrati verrà applicato lo stesso trattamento riservato per i dipendenti con contratto a tempo determinato. Il Premio di Risultato è da considerarsi comprensivo dell incidenza su ogni e qualsiasi istituto di legge e di contratto, non sono pertanto computati ai fini del calcolo della 13 mensilità, né di alcun altro istituto contrattuale e legale, non sarà altresì computato ai fini del calcolo di TFR. Al termine di ciascun anno qualora uno o più obiettivi prefissati non siano stati raggiunti, le Parti si incontreranno per esaminare le cause e studiare per l anno successivo le azioni e gli interventi più adatti a favorire ed agevolare il conseguimento degli obiettivi. 13. Consolidamento A decorrere dal , a titolo di consolidamento del presente contratto, verrà aggiunto alla voce Consolidamento PDR una somma pari a 20,00 euro lordi mensili con incidenza su tutti gli istituti di Legge e di Contratto, TFR compreso, a cui saranno applicate le modalità di rivalutazione già predefinite per la suddetta voce. 14. Decorrenza e durata Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e avrà validità e durata a tutto il Letto, approvato e sottoscritto. Brevini P.T. R.S.U. Fiom-Cgil

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