Efficienza energetica degli edifici (e degli impianti di riscaldamento) D.L.vo 192/05 e D.L.vo 311/96 Legge 10/91 e DPR 412/93

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1 Efficienza energetica degli edifici (e degli impianti di riscaldamento) D.L.vo 192/05 e D.L.vo 311/96 Legge 10/91 e DPR 412/93 APPLICAZIONE DEL D.L.vo 192/05 e D.L.vo 311/96 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN MODO INTEGRALE PER: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI Per ristrutturazioni integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 ; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 Applicazione integrale all intero edificio Per ampliamenti volumetricamente superiore al 20 % dell'intero edificio esistente Applicazione integrale limitata al solo ampliamento dell'edificio 1

2 APPLICAZIONE DEL D.L.vo 192/05 e D.L.vo 311/96 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN MODO LIMITATO PER: Negli altri casi di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE IN EDIFICI ESISTENTI APPLICAZIONE DEL D.L.vo 192/05 e D.L.vo 311/96 SONO ESCLUSI gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136,comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m 2. impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile 2

3 DECRETI DI ATTUAZIONE SIAMO IN ATTESA DI DECRETI RELATIVI A Metodologie di calcolo e requisiti minimi Criteri generali per l edilizia convenzionata e sovvenzionata, pubblica e privata Requisiti professionali e criteri di accreditamento Linee guida per la certificazione energetica Modalità di compilazione della documentazione progettuale ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Comprende: Dati di efficienza energetica dell edificio Valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento Suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, con Su > di 1000 m 2, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. 3

4 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Ha validità di 10 anni ed aggiornato ad ogni ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o impianto Nel caso di appartamenti di un condomino, la certificazione può essere redatta sulla valutazione di: intero edificio se dotato di un impianto termico comune (centralizzato) altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e stessa tipologia 4

5 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, ove è riportato il fabbisogno di energia primaria e relativo limite Sostituisce l attestato di certificazione energetica fino alla entrata in vigore delle linee guida nazionali Ha validità fino a 12 mesi alla entrata in vigore delle linee guida nazionali ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA fornito dal costruttore Obbligatorio al termine della costruzione di EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI Per ristrutturazioni integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 ; Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 5

6 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Richiesto per i seguenti edifici, con onere a carico del venditore da allegare all atto di compravendita EDIFICI SOGGETTI A TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO Per edifici con Su > di 1000 m 2, per l intero immobile, dal 1 luglio 2007 Per edifici con Su di 1000 m 2, per l intero immobile ad esclusione delle singole unità immobiliari, dal 1 luglio 2008 Per edifici con Su di 1000 m 2, per le singole unità immobiliari, dal 1 luglio 2009 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Richiesto per i seguenti edifici dal 1 gennaio 2007 EDIFICI INTERESSATI AD ACCEDERE AD AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI FISCALI Per edifici soggetti ad interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell unità immobiliare dal 1 luglio 2007 EDIFICI INTERESSATI A NUOVI CONTRATTI, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI Per edifici soggetti a contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o con committente pubblico, va predisposto entro i primi 6 mesi del contratto 6

7 DOCUMENTAZIONE Devono essere consegnati al comune, : Inizio lavori: Documentazione progettuale delle opere (come da art.28 L.10) secondo modalità stabilite da apposito decreto A fine lavori (contestualmente alla dichiarazione di fine lavori) Conformità delle opere al progetto ed eventuali varianti Attestato di qualificazione energetica asseverati dal direttore dei lavori ACCERTAMENTI - ISPEZIONI Il comune definisce le modalità di controllo, ispezioni (anche entro 5 anni da fine lavori) avvalendosi anche di organismi esterni qualificati, indipendenti : Il comune effettua controlli e accertamenti anche su richiesta del committente, dell acquirente o conduttore dell immobile 7

8 FUNZIONI DELLE REGIONI Realizzazione di programmi informatici per la costituzione di catasti informatici sugli impianti predispongono (entro il 31/12/2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale le aziende di distribuzione dell energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all uso razionale dell energia e all uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare PROFESSIONISTA QUALIFICATO SANZIONI Rilascio di relazione e attestati di certificazione o qualificazione senza il rispetto delle metodologie (art.4 com. 1): sanzione amministrativa pari al 30% della parcella Rilascia di relazione e attestati non veritieri: sanzione amministrativa pari al 70% della parcella omissione di presentare al Comune l asseverazione di conformità delle opere e dell attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, sanzione amministrativa pari al 50% della parcella 8

9 DIRETTORE DEI LAVORI SANZIONI presenta al Comune la asseverazione (art.8, com. 2) nella quale attesta falsamente la correttezza dell attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica (art.28, com.1,legge 9/1/1991, n. 10), è punito con la sanzione amministrativa di euro COSTRUTTORE non consegna al proprietario, contestualmente all immobile, l originale della certificazione energetica di cui all articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa (>5000 euro e < euro). REQUISITI ENERGETICI L.10/91 DPR 412/93 DL.vo 192/05 DL.vo 311/06 C η d g T = (W/m 3 K) Involucro edilizio V ( t t ) = η η η η e P i c e d p Impianto U (strutture opache) U (strutture trasparenti) η= η e η c η d η p FEN Q GG V = (kj/m 3 GG) Sistema edificio-impianto EP (kwh/m 2 anno) 9

10 10 Ui è la trasmittanza unitaria della parete [ ] W t t A U Q n i e i i i d = = 1 ) ( [ ] K m K W h s h U i e i i i i 2 / = + + = λ REQUISITI ENERGETICI Trasmittanza di pareti opache verticali

11 Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno o inclinate di copertura espressa in W/m 2 K Chiusure trasparenti e vetri

12 Calcolo del Fabbisogno invernale di energia primaria - Si applica la legge 10/91 (e DPR 412) come integrata dalle norme transitorie del D.Lgs. 192, ma non si applica più il DPR 1052 (verifica Cd) in quanto abrogati i commi 1 e 2 articolo 4 della legge 10/91; - Si fa riferimento al regime di riscaldamento continuo (24 ore su 24) e si determina con la UNI EN 832 e la UNI EN il fabbisogno di energia primaria convenzionale per il riscaldamento, Q; - Si normalizza tale energia primaria per i metri quadrati di superficie utile: Q/S utile Fabbisogno energetico dell involucro riferito all intera stagione di riscaldamento: Q = Q η + H L U ( Q Q ) Dispersione termica Q L (trasmissione e ventilazione) I S Q ( H + H ) GG [ kwh anno] L = T V / Q H Q = η G Q I Apporti termici interni (4 W / m 2 ) Q S Apporti solari dovuti alle superfici trasparenti H T Coefficiente di dispersione termica per trasmissione H V Coefficiente di dispersione per ventilazione (n = 0,5 e 0,3) S U Superficie netta calpestabile Q η U Fattore riduzione apporti termici gratuiti EP I = η G Rendimento globale medio stagionale SU 12

13 REQUISITI ENERGETICI Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale EP I Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale (EP I ) 13

14 Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale (EP I ) Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale (EP I ) 14

15 REQUISITI ENERGETICI RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE η g η g > log(pn) % Per potenze > 1000 kw η g > 84 % REGIME TRANSITORIO EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI Per ristrutturazioni integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 ; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 1. Trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l edificio non deve superare di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell allegato C. 2. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPi), deve risultare inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell allegato C 15

16 REGIME TRANSITORIO EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI Per ristrutturazioni integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 ; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 3. CALCOLO DEL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL IMPIANTO TERMICO E ALLA VERIFICA CHE LO STESSO RISULTI SUPERIORE AL VALORE LIMITE calcolato con la formula: η g = ( log Pn) % dove Pn è la potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, (kw); per valori di Pn superiori a 1000 kw la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 74%; REGIME TRANSITORIO Nei casi di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio Per strutture disperdenti verticali, occorre effettuare la verifica Trasmittanza corrente Trasmittanza a ponte termico corretto, Trasmittanza media 16

17 REGIME TRANSITORIO Nei casi di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio Per strutture disperdenti orizzontali o inclinate, occorre verificare Trasmittanza corrente Trasmittanza a ponte termico corretto, Trasmittanza media (ad esclusione edifici E8) Per strutture trasparenti comprese di infisso, occorre verificare i valori limiti della Trasmittanza corrente (ad esclusione edifici E8) La parete fittizia Riferimento a particolare ponte termico (innesto di pareti o solai) Elemento fittizio di spessore pari a quello della parete che lo include e altezza pari allo spessore della parete o solaio che si innesta Tale ponte termico è caratterizzato da una trasmittanza lineica Ψ [W/m K] per cui la trasmittanza termica della parete fittizia si ricava come U parete fittizia = s Ψ parete intena 17

18 Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media Se U parete fittizia < 1.15 U corrente ponte termico corretto Se U parete fittizia > 1.15 U corrente occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della parete Trasmittanza media U m U m = A corrente U A corrente corrente + L Ψ Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media Se L è la lunghezza caratteristica del ponte termico e U è la trasmittanza dell elemento di parete corrente a cui si associa il ponte termico, si può verificare che il contributo del ponte termico non ecceda il 15% del valore della trasmittanza corrente; cioè L Ψ se 0.15 U U lim U A se L Ψ A > 0.15 U U lim U m = U + L Ψ A 18

19 Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media In presenza di elementi della parete con riduzione di spessore rispetto all elemento principale costituente la parete stessa (cioè che costituisce per la maggior parte la parete stessa), occorre calcolare la trasmittanza media pesata rispetto alle aree delle superfici frontali dei vari componenti la parete e utilizzare questa per il confronto con la trasmittanza limite riportata nelle tabelle; cioè U limite N elementi i= 1 N A U elementi i= 1 i A i i REGIME TRANSITORIO Nei casi di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione del generatore di calore Il rendimento globale medio stagionale risulti superiore al η g > log(pn) % Per installazioni con Pn > = a 100 kw, Per installazione di impianti individuali con somma delle potenze > = a 100 kw è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica: - una diagnosi energetica dell edificio e dell impianto - tempi di ritorno degli investimenti, - possibili miglioramenti di classe dell edificio 19

20 REGIME TRANSITORIO Nei casi di mera sostituzione del generatore di calore le prescrizioni energetiche si intendono rispettate se: a) Il rendimento utile nominale dei nuovi generatori di calore risulta superiore a: η u > log(pn) % (fino a 400 kw) b) Il rendimento utile nominale delle pompe di calore elettriche risulta superiore a: η u > log(pn) % (fino a 400 kw) c) Sia presente una centralina di termoregolazione programabile per ogni generatore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone REGIME TRANSITORIO Nei casi di mera sostituzione del generatore di calore le prescrizioni energetiche si intendono rispettate se: d) un eventuale aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell impianto di riscaldamento e) nel caso di installazione di generatori a servizio di più unità immob., verificare la corretta equilibratura del sistema di distribuzione f) nel caso di sostituzione di generatori con Pn < a 35 kw, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull obbligo di presentazione della relazione tecnica 20

21 REGIME TRANSITORIO Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all articolo 2, comma 2 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della Pu nominale >= log Pn b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 4, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, REGIME TRANSITORIO Nel caso in cui il rapporto tra superficie trasparente complessiva dell edificio e la sua superficie utile sia inferiore a 0.18 è possibile non verificare EP, (ponendolo = al valore limite) con il rispetto di: Edificio realizzato nel rispetto dei limiti delle tramittanze delle strutture Rendimento termico utile in condizioni nominali del generatore di calore sia: log Pn in zone A, B, C log Pn in zone D, E, F Temperatura media del fluido termovettore 60 C Disporre una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione della temperatura ambiente nei singoli locali o singole zone con uso o esposizione uniforme Nel caso di uso di pompe di calore elettriche, il Rendimento termico utile in condizioni nominali (riferito all energia primaria) sia: log Pn 21

22 REGIME TRANSITORIO Per tutti gli edifici nuovi e ristrutturati, al fine di contenere i consumi energetici estivi e limitare la temperatura interna degli ambienti occorre: 1. Valutare l efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni 2. Verificare, nelle località dove il valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di max insolazione estiva, Im,s >= 290 W/m 2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali e o inclinate, sia superiore a 230 kg/m 2 oppure con tecniche e materiali equivalenti 3. favorire la ventilazione naturale dell edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, prevedere l impiego di sistemi di ventilazione meccanica 4. per immobili con Su> a 1000 m2 è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni REGIME TRANSITORIO nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. È obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 22

23 REGIME TRANSITORIO è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori REGIME TRANSITORIO Per tutti gli edifici nelle zone C, D, E, F: 23

24 La legge 10/ : approvato il Piano Energetico Nazionale (P.E.N.) 1991: approvate le leggi 9 e 10 di attuazione del P.E.N. Legge 10/91: è una Legge Quadro che sostituisce ed aggiorna la Legge 373/6 (ed altre normative ad essa collegate) Obiettivi della legge: risparmio energetico + uso consapevole energia (Titolo I) salvaguardia ambiente benessere individui I Decreti Attuativi DPR 26 AGOSTO 1993 N. 412 (DPR 412/93) Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Aggiornamenti DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1994 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 Legge 1 marzo 2002, n. 39 DECRETO MINISTERIALE 17 marzo

25 Art. 1 (Definizioni) o) per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; z) per gradi giorno di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). 25

26 Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie) Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena,caserme; E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie) segue E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 26

27 Art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente) Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w) dell'art. 1,non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 C + 2 C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8. N.B. deroghe possibili per ospedali e piscine (E.3 e E.6) Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) segue 5 11) La rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al decreto. (anche i canali) 27

28 Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) segue 6 12) qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) segue 7 13) qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati in tabella. Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione lineare. 28

29 Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici) L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: - Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo; - Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo; - Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; - Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile; - Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; - Zona F: nessuna limitazione. (Con svariate eccezioni e deroghe) In tutti gli edifici l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo; b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario o al terzo responsabile L articolo fissa una serie di regole ed adempimenti relativi, quali controlli periodici, verifica dei rendimenti, sostituzione dei generatori con rendimenti non adeguati, etc. 29

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