Efficienza energetica degli edifici: inquadramento legislativo e normativo ing. Emanuele Pifferi

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1 Corso di certificazione energetica degli edifici Efficienza energetica degli edifici: inquadramento legislativo e normativo ing. Emanuele Pifferi Ing. Emanuele Pifferi

2 LEGISLAZIONE SOMMARIO DELLA LEZIONE A LIVELLO EUROPEO - Direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE A LIVELLO NAZIONALE D. Lgs. 192/05 e D. Lgs. 311/06 A LIVELLO REGIONALE Regione Emilia Romagna NORME TECNICHE NORMATIVA TECNICA EUROPEA CEN e norme EN NORMATIVA TECNICA NAZIONALE norme UNI TS Ing. Emanuele Pifferi 2/94

3 LEGGI E NORME Il legislatore redige leggi e regolamenti mentre gli aspetti tecnici sono LEGISLAZIONE demandati agli enti normatori preposti LEGISLATORE Fissa obiettivi e requisiti di qualità e sicurezza di prodotti e servizi Regole tecniche (obbligatorie) ENTI DI NORMAZIONE Preparano norme tecniche di dettaglio (volontarie) Che possono divenire obbligatorie per consentire l attuazione degli obiettivi stabiliti per legge (recepimento) Le leggi e le norme tecniche sono complementari Ing. Emanuele Pifferi 3/94

4 RELAZIONE TRA LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA LEGISLAZIONE Ing. Emanuele Pifferi 4/94

5 A LIVELLO EUROPEO EXCURSUS LEGISLATIVO DIRETTIVA CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE: Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 04/01/2003 n. L.1) DIRETTIVA CEE 05/04/2006 n. 2006/32/CE: Efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27/04/2006 n. L.114) Ing. Emanuele Pifferi 5/94

6 A LIVELLO NAZIONALE EXCURSUS LEGISLATIVO Legge 30/04/1976 n. 373: Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (Gazzetta Ufficiale 07/06/1976 n. 148) Legge 09/01/1991 n. 10: Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici (Gazzetta Ufficiale 14/10/1991 n. 241) Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (Gazzetta Ufficiale 14/10/1993 n. 242) Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 551: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. (Gazzetta Ufficiale 06/04/2000 n. 81) Ing. Emanuele Pifferi 6/94

7 EXCURSUS LEGISLATIVO A LIVELLO NAZIONALE Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (Gazzetta Ufficiale 23/09/2005 n. 222) Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (Gazzetta Ufficiale 01/02/2007 n. 26) Decreto del Presidente della Repubblica 02/04/2009 n. 59: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (Gazzetta Ufficiale 10/06/2009 n. 132) Decreto 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (Gazzetta Ufficiale 10/07/2009 n. 158) Ing. Emanuele Pifferi 7/94

8 A LIVELLO NAZIONALE EXCURSUS LEGISLATIVO Legge 27/12/2006 n Finanziaria 2007 (Gazzetta Ufficiale 27/12/2006 n. 299) Decreto Ministeriale 19/02/2007 Ministero dell Economia e Ministero per lo Sviluppo Economico - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1,comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n (G. U. 26/02/2007 n. 47) Legge 24/12/2007 n. 244 Finanziaria 2008 (Gazzetta Ufficiale 28/12/2007 n. 300) Decreto Ministeriale 11/03/2008 Ministero per lo Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n (Gazzetta Ufficiale 18/03/2008 n. 66) Decreto Ministeriale 07/04/2008 Ministero dell economia e delle finanze Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ai sensi dell articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (decreto attuativo della legge Finanziaria 2008) Ing. Emanuele Pifferi 8/94

9 A LIVELLO NAZIONALE EXCURSUS LEGISLATIVO Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. n.154 del 03/07/2008) Legge 06/08/2008 n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Ing. Emanuele Pifferi 9/94

10 A LIVELLO REGIONALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA EXCURSUS LEGISLATIVO Approvato atto di indirizzo e coordinamento che introduce l obbligo della certificazione energetica. Classificazione basata sul fabbisogno totale di energia primaria (riscaldamento + ACS). Requisiti del certificatore: 1 anno di esperienza o corso accreditato. Legge Regionale 23/12/2004 n. 26 Regione Emilia Romagna - Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (Gazzetta regionale 28/12/2004 n. 175) Delibera dell Assemblea Legislativa 04/03/2008 n. 156 Regione Emilia Romagna Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730) Deliberazione della Giunta Regionale 21/09/2009, n Regione Emilia Romagna Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell'assemblea Legislativa n.156/2008 Ing. Emanuele Pifferi 10/94

11 LEGISLAZIONE ENERGETICA EDILIZIA IN ITALIA Legge 10/91 Direttiva 2002/91/CE Costit. Italiana art. 117 DPR 26/08/1993 N. 412 DPR 21/12/1999 N. 551 D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 DPR 15/11/1996 N. 660 DPR 15/11/1996 N. 661 A cura del MAP (ora MSE): criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi Requisiti professionali e modalità di accreditamento modalità documentazione progettuale Linee guida per la certificazione energetica Leggi Regionali Ing. Emanuele Pifferi 11/94

12 CONSIDERAZIONI INIZIALI LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine. Ing. Emanuele Pifferi 12/94

13 CONSIDERAZIONI INIZIALI LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare. Ing. Emanuele Pifferi 13/94

14 CONSIDERAZIONI INIZIALI LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE I principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Ing. Emanuele Pifferi 14/94

15 CONTENUTI DELLA DIRETTIVA LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE Adozione di una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (art. 3) Fissazione di requisiti minimi di rendimento energetico (art. 4) - applicazione agli edifici di nuova costruzione (art. 5) - applicazione agli edifici esistenti (art. 6) Certificazione energetica degli edifici (art. 7) Ispezione periodica delle caldaie e dei sitemi di condizionamento d aria (artt. 8 e 9) Ing. Emanuele Pifferi 15/94

16 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE DEFINIZIONI Art. 2 Il rendimento energetico di un edificio esprime la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell acqua, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, ) connessi ad un uso standard dell edificio. Ing. Emanuele Pifferi 16/94

17 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO ALLEGATO Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti: caratteristiche termiche dell edificio (murature esterne e divisioni interne ) impianto di riscaldamento e di produzione dell acqua calda sanitaria impianto di condizionamento dell aria sistema di ventilazione impianto di illuminazione posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno sistemi solari passivi e protezione solare ventilazione naturale condizioni climatiche interne Ing. Emanuele Pifferi 17/94

18 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ALLEGATO Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali: abitazioni monofamiliari di diverso tipo condomini (di appartamenti) uffici strutture scolastiche ospedali alberghi e ristoranti impianti sportivi esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio altri tipi di fabbricati impieganti energia. Ing. Emanuele Pifferi 18/94

19 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE PRESCRIZIONI MINIME MINIME Artt. 4,5,6 Obbligo di istituire requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, calcolati in base al metodo di calcolo stabilito dalla direttiva. edifici di nuova costruzione: obbligo di misure per garantire i limiti minimi di rendimento energetico edifici di nuova costruzione con superficie utile maggiore di 1000 m 2 : obbligo di valutazione di fattibilità tecnica, ambientale end economica per sistemi energetici basati su energie rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1000 m 2 oggetto di ristrutturazioni importanti (superiori al 25% del valore dell edificio o per ristrutturazione di una quota delle murature esterne superiore al 25%) : innalzamento del rendimento energetico fino ai limiti minimi se tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile Ing. Emanuele Pifferi 19/94

20 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE CERTIFICAZIONE ENERGETICA Art. 7 obbligatoria in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio la validità dell'attestato di certificazione energetica è di dieci anni al massimo la certificazione per un appartamento di un condominio può fondarsi: - su una certificazione comune dell'intero edificio per condomini con impianto centralizzato - sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio l'attestato di certificazione energetica degli edifici deve contenere dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio e raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici negli edifici pubblici di metratura utile superiore a 1000 m 2 occorre esporre un attestato di certificazione energetica, nonchè la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti. Ing. Emanuele Pifferi 20/94

21 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE ESPERTI INDIPENDENTI Art. 10 la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano, nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria, vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati. Ing. Emanuele Pifferi 21/94

22 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE RECEPIMENTO Art. 15 obbligo per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio ITALIA Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192 : Attuazione della Direttiva 2002/91 relativo al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311 Ing. Emanuele Pifferi 22/94

23 DECRETI LEGISLATIVI 192/2005 E 311/2006 Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192 : Attuazione della Direttiva 2002/91 relativo al rendimento energetico nell edilizia corretto e integrato da Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311 : Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 192/05 Ing. Emanuele Pifferi 27/94

24 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. FINALITA Art. 1 Il decreto è il recepimento della direttiva europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici, e disciplina: la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione i criteri per garantire la qualificazione e l indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all orientamento della politica energetica del settore la promozione dell uso razionale dell energia anche attraverso l informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l aggiornamento degli operatori del settore. Ing. Emanuele Pifferi 28/94

25 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. AMBITI D INTERVENTO Art. 3 progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati nuovi impianti installati in edifici esistenti opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici certificazione energetica degli edifici Ing. Emanuele Pifferi 29/94

26 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. GRADI DI APPLICAZIONE Art. 3 applicazione integrale a tutto l edificio in caso di - edifici di nuova costruzione - edifici esistenti con Su > 1000 m 2 - ristrutturazioni integrale dell'involucro - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria - ampliamenti volumetricamente superiori al 20 % dell'intero edificio esistente (applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento) Ing. Emanuele Pifferi 30/94

27 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. GRADI DI APPLICAZIONE Art. 3 applicazione parziale, limitata a specifici parametri, per - involucro edilizio - ristrutturazioni totali (superficie utile inferiore ai 1000 m 2 ) - ristrutturazioni parziali - manutenzione straordinaria - ampliamento non superiore al 20% dell intero edificio - impianti termici - nuova installazione in edifici esistenti - ristrutturazione - generatori di calore - sostituzione Ing. Emanuele Pifferi 31/94

28 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. ESCLUSIONI DALL APPLICAZIONE Art. 3 Sono escluse le seguenti categorie di edifici e di impianti: gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42) nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici (clausola assente nel 1 92/05 e aggiunta dal 311/06) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile (aggiunta dal 311/06) Ing. Emanuele Pifferi 32/94

29 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. DECRETI ATTUATIVI Art. 4 comma 1 a) b) c), Art. 6 comma 9 Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica -decreti attuativi- sono definiti: metodologie di calcolo e requisiti minimi di prestazione energetica disciplinanti la progettazione, l installazione, l esercizio, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l illuminazione artificiale degli edifici criteri generali di prestazione energetica per l edilizia convenzionata e sovvenzionata, pubblica e privata DPR 59 requisiti professionali e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti di climatizzazione Linee guida nazionali per la certificazione energetica DECRETO 26/06/2009 Ing. Emanuele Pifferi 33/94

30 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Art. 6 Dal 8 ottobre 2006 è previsto un attestato di certificazione energetica Obbligatorio al termine della costruzione di: edifici di nuova costruzione ristrutturazione di edifici fornito dal costruttore - per ristrutturazioni integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 ; - in caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con Su > 1000 m 2 Ing. Emanuele Pifferi 34/94

31 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Art. 6 L attestato di certificazione energetica è inoltre obbligatorio anche per gli edifici esistenti, con onere a carico del venditore e da allegare all atto di compravendita, con la seguente gradualità: dal 1 luglio 2007 edifici con Su > di 1000 m 2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile dal 1 luglio 2008 edifici con Su di 1000 m 2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile ad esclusione delle singole unità immobiliari dal 1 luglio 2009 edifici con Su di 1000 m 2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari Ing. Emanuele Pifferi 35/94

32 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Art. 6 L attestato di certificazione energetica è inoltre obbligatorio anche nei seguenti casi: dal 1 gennaio 2007 edifici o unità immobiliari interessati ad accedere ad agevolazioni ed incentivi fiscali finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell unità immobiliare, dell edificio o degli impianti dal 1 luglio 2007 edifici soggetti a contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o con committente pubblico. Va predisposto entro i primi 6 mesi del contratto, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica Ing. Emanuele Pifferi 36/94

33 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Art. 6 L attestato di certificazione energetica ha una validità temporale - di massimo 10 anni - fino ad un eventuale intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto deve essere prodotto - in caso di compravendita - in caso di locazione deve essere affisso - negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati Ing. Emanuele Pifferi 37/94

34 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA L attestato di certificazione energetica Art. 6 comprende - i dati relativi all efficienza energetica dell edificio - i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio - suggerimenti in merito agli interventi di riqualificazione più significativi ed economicamente convenienti Ing. Emanuele Pifferi 38/94

35 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA Art. 17 In relazione a quanto disposto dall articolo 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome: le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE Ing. Emanuele Pifferi 42/94

36 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DPR 59, ALLEGATO C I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sono definiti dal decreto attuativo: DPR 02/04/2009 n. 59: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (Gazzetta Ufficiale 10/06/2009 n. 132) che per quanto riguarda i valori limite di EP, trasmittanze e rendimento degli impianti conferma i valori riportati all Allegato C del 192/05 e ss.mm.ii Ing. Emanuele Pifferi 43/94

37 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Sistema edificio-impianto Q EP = S pav < EP LIM (kwh/m 2 anno) Involucro edilizio U (strutture opache) U (str.trasp.) < U LIM (W/m 2 K) Impianto Rendimento globale stagionale h g > h LIM Ing. Emanuele Pifferi 44/94

38 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale - EP I (kwh/m 2 anno) Edifici residenziali cat. E1, esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme Ing. Emanuele Pifferi 45/94

39 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale - EP I (kwh/m 3 anno) Tutti gli altri edifici Ing. Emanuele Pifferi 46/94

40 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Trasmittanza termica delle strutture opache verticali - U (W/m 2 anno) Ing. Emanuele Pifferi 47/94

41 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate - U (W/m 2 anno) COPERTURE PAVIMENTI VERSO LOCALI NON SCALDATI O VERSO L ESTERNO Ing. Emanuele Pifferi 48/94

42 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti - U (W/m 2 anno) CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DEGLI INFISSI VETRI Ing. Emanuele Pifferi 49/94

43 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ALLEGATO C Rendimento medio stagionale dell impianto termico - η g (%) h g > log(pn) % Ovvero logaritmo in base 10 di Pn, potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico (kw) Soglia minima per potenze > 1000 kw h g > 84 % Ing. Emanuele Pifferi 50/94

44 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 PRESTAZIONE ENERGETICA PER L ESTIVO DPR 59, Art. 4 comma 3 Per gli edifici di nuova costruzione e assimilabili si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), che deve essere: Per gli edifici residenziali: E pe, invol < 40 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche A e B E pe, invol < 30 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche C, D, E e F Per tutti gli altri edifici: E pe, invol < 14 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche A e B E pe, invol < 10 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche C, D, E e F Ing. Emanuele Pifferi 51/94

45 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 CONTROLLO DELLA CONSENSAZIONE DPR 59, Art. 4 comma 17 Per gli edifici di nuova costruzione e assimilabili, ad eccezione di quelli industriali e artigianali si procede a: verificare l assenza di condensazioni superficiali verificare che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente (UNI EN 13788) - nelle condizioni ambientali di progetto (se controllate) - con Ti =20 C e UR% = 65% Produzione vapore = 0.3 kg/h Ricambio aria = 1 (h-1) Produzione vapore = 0.3 kg/h Ricambio aria = 0.3 (h-1) Ing. Emanuele Pifferi 52/94

46 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. ACCORGIMENTI PER IL BENESSERE ESTIVO DPR 59, Art. 4 comma 18 Per tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti i casi di ristutturazione al fine di contenere i consumi energetici estivi e limitare la temperatura interna degli ambienti il progettista deve: valutare l efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni Per tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni (tranne che per edifici per attività sportive e industriali) è obbligatorio prevedere sistemi schermanti esterni. Questi sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5. favorire la ventilazione naturale dell edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, prevedere l impiego di sistemi di ventilazione meccanica Ing. Emanuele Pifferi 53/94

47 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. CONTROLLO DELLE STRUTTURE IN REGIME ESTIVO DPR 59, Art. 4 comma 18 Per tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti i casi di ristutturazione, ad eccezione degli edifici scolastici, sportivi, commerciali e industriali, al fine di contenere i consumi energetici estivi e limitare la temperatura interna degli ambienti il progettista esegue (in tutte le zone climatiche ad esclusione della F per le località con irradianza Im,s>290 W/m²) le seguenti verifiche sugli elementi costruttivi: Per le pareti verticali opache, con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: - che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m² -che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE)sia inferiore a 0,12 W/m² K - che si utilizzino tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, con adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali Per le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,20 W/m 2 K Ing. Emanuele Pifferi 54/94

48 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e ss.mm.ii. FONTI RINNOVABILI E TELERISCALDAMENTO DPR 59, Art. 4 commi 22, 23, 24 è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica le modalità applicative di questo obbligo saranno definite con successivi decreti attuativi è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori Ing. Emanuele Pifferi 55/94

49 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 METODOLOGIE DI CALCOLO DPR 59, Art. 3 Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1 Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva ed invernale UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Ing. Emanuele Pifferi 56/94

50 DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 e DPR 59/2009 METODOLOGIE DI CALCOLO DPR 59, Art. 3 Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali Decreto 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (Gazzetta Ufficiale 10/07/2009 n. 158) Ing. Emanuele Pifferi 57/94

51 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 Bollettino Ufficiale Regionale del 25 Marzo 2008 n.47 Ing. Emanuele Pifferi 58/94

52 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 LR 31/2002 Disciplina generale dell edilizia LR 26/2004 Programmazione energetica regionale LR 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA del 04/03/2008, n. 156 Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici Ing. Emanuele Pifferi 59/94

53 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 Direttiva 2002/91/CE D.Lgs. 192/2005 Finanziaria 2007 Direttiva 2006/32/CE L. 10/1991 Ing. Emanuele Pifferi 60/94

54 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 L.R. 31/2002 L.R. 20/2000 L.R. 26/2003 Ritenuto opportuno provvedere al recepimento della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE ed all'attuazione della L.R. 26/04 Ing. Emanuele Pifferi 61/94

55 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 Ing. Emanuele Pifferi 62/94

56 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 INDICE PARTE PRIMA - Disposizioni generali 1. Finalità e ambito di intervento 2. Definizioni 3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici 4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti 5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione 6. Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici 7. Soggetti certificatori accreditati 8. Esercizio e manutenzione degli impianti termici 9. Sistema informativo regionale sull efficienza energetica degli edifici 10. Misure di sostegno ed incentivazione Ing. Emanuele Pifferi 63/94

57 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REGIME TRANSITORIO PARTE SECONDA - Allegati Modificata da DGR 1366/2011 Allegato 1 Definizioni e termini Allegato 2 Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti Allegato 3 Requisiti minimi di prestazione energetica Allegato 4 Relazione tecnica di cui all art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Allegato 5 Attestato di qualificazione energetica degli edifici Allegato 6 Procedura di certificazione degli edifici Allegato 7 Attestato di certificazione energetica Allegato 8 Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Allegato 9 Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici Allegato 10 Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35Kw Allegato 11 Rapporto di controllo termico per impianto termico di potenza inferiore a 35KW Allegato 12 Valore minimo di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli Allegato 13 Norme tecniche di riferimento Allegato 14 Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo Allegato 15 Requisiti e specifiche degli impianti Ing. Emanuele Pifferi 64/94

58 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 FINALITA E AMBITO DI INTERVENTO PUNTO 1 Al fine di favorire il risparmio energetico, l uso efficiente delle risorse, l integrazione delle FER, anche per rispettare gli obiettivi del protocollo di Kyoto questo atto disciplina: l applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti il rilascio dell attestato di certificazione energetica degli edifici il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti le misure di sostegno e di promozione finalizzate all incremento dell efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti Ing. Emanuele Pifferi 65/94

59 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI DI EDIFICI E IMPIANTI PUNTO a) NUOVO 3.1 b) AMPLIAMENTO >20% APPLICAZIONE INTEGRALE REQUISITI MINIMI Allegato c) RISTRUTTURAZIONI APPLICAZIONE MANUTENZIONE PARZIALE INTERVENTI SU IMPIANTI UNI TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1 UNI TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2 Ing. Emanuele Pifferi 66/94

60 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI DI EDIFICI E IMPIANTI PUNTO 3 ESCLUSIONI: gli immobili su cui opera un vincolo storico-artistico-culturale nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. Ing. Emanuele Pifferi 67/94

61 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: NUOVE COSTRUZIONI ALLEGATI 2, 3 Determinazione indice prestazione energetica Ep i e verifica del rispetto del limite Determinazione indice prestazione energetica Ep acs e verifica del rispetto del limite Nuova edificazione Demolizione e totale ricostruzione Ing. Emanuele Pifferi 68/94

62 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: NUOVE COSTRUZIONI ALLEGATI 2, 3 Determinazione indice prestazione energetica Ep i e verifica del rispetto del limite Determinazione indice prestazione energetica Ep acs e verifica del rispetto del limite Residenziale dati in kwh/mq anno Ing. Emanuele Pifferi 69/94

63 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: NUOVE NUOVE COSTRUZIONI COSTRUZIONI ALLEGATI 2, 3 Trasmittanza delle strutture di separazione tra edifici confinanti e tra ambienti non scaldati ed esterno < 0,8 W/m 2 K Verifica dell assenza di condensazioni superficiali e rievaporazione condensa interstiziale. Qualora non esista un sistema di controllo dell umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 C. Gli elementi tecnici che compongono l involucro devono garantire il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: -Valore della massa superficiale pareti opache > 230 kg/m 2 o analoga prestazione - Valore della trasmittanza periodica inferiore ai limiti imposti Valorizzazione fonti di energia rinnovabile con copertura > 50% fabbisogno energetico per ACS e produzione di energia elettrica di almeno 1kW per unità abitativa e 0,5 kw per 100 m 2 di superficie non residenziale Ing. Emanuele Pifferi 70/94

64 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: NUOVE COSTRUZIONI REQUISITO C.2.b) Valore della trasmittanza termica periodica (YIE). AGGIUNTA RISPETTO ALLA 156/2008 C.2.b) valore della trasmittanza termica periodica (YIE), espressa in W/m2K, inferiore ai valori riportati nella seguente tabella: 139/ /2008 La trasmittanza termica periodica (YIE) rappresenta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore. Ing. Emanuele Pifferi 71/94

65 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: NUOVE COSTRUZIONI REQUISITO AGGIUNTA RISPETTO ALLA 156/2008 C.1) Indice di prestazione energetica dell involucro edilizio per il raffrescamento. Nel caso di edifici di nuova costruzione, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS o equivalenti, e la superficie utile energetica, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore ai valori limite riportati nella seguente tabella: Ing. Emanuele Pifferi 72/94

66 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: RISTRUTTURAZIONI Valore trasmittanza termica inferiore a limite Generatori di calore con rendimento > limite Installazione centralina di termoregolazione programmabile e regolazione automatica per singolo locale ALLEGATI 2, 3 Limiti per pareti Limiti per coperture Limiti per pavimenti Limiti per infissi Limiti per vetri Ing. Emanuele Pifferi 73/94

67 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: MINIMI: RISTRUTTURAZIONI NUOVE COSTRUZIONI Campo d applicazione: nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, sostituzione di generatori di calore ALLEGATI 2, 3 Con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido Con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kw. Per valori di Pn superiori a 1000 kw la formula precedente non si applica, e la soglia minima per rendimento globale medio stagionale è pari, rispettivamente, a 84% e 74%. Edifici >4 unità immobiliari per potenze del generatore 100 kw: Obbligo installazione impianti centralizzati in con contabilizzazione e termoregolazione per singola unità Ing. Emanuele Pifferi 74/94

68 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 REQUISITI MINIMI: RISTRUTTURAZIONI ALLEGATI 2, 3 Valore trasmittanza termica inferiore a limite Generatori di calore con rendimento > limite Installazione centralina di termoregolazione programmabile e regolazione automatica per singolo locale Generatori a combustione h > log Pn Pompe di calore elettriche o a gas h > log Pn dove log Pn è il logaritmo base 10 della potenza nominale utile. Per la conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kwh elettrici e MJ. Ing. Emanuele Pifferi 75/94

69 Ing. Emanuele Pifferi 76/94

70 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUNTO 5 QUANDO SERVE: Nuove costruzioni o ampliamenti > 20% Accesso a ogni tipo di incentivi e agevolazioni pubbliche Contratti di gestione di edifici e impianti energetici per committenza pubblica Trasferimento a titolo oneroso di interi immobili Dal 1 Luglio 2009 trasferimento oneroso unità immobiliari Dal 1 Luglio 2010 contratti di locazione immobiliare Ing. Emanuele Pifferi 77/94

71 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUNTO 5 VALIDITÀ: MASSIMO 10 ANNI Da aggiornare in seguito a: interventi migliorativi riguardanti almeno il 25% della superficie esterna riqualificazione impianti climatizzazione e ACS con miglioramento rendimento del 5% ogni intervento che possa ridurre la prestazione energetica IMPORTANTE: se non si rispetta la scadenza per il controllo di efficienza degli impianti l attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell anno successivo Ing. Emanuele Pifferi 78/94

72 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUNTO 5 ESCLUSIONI: gli immobili su cui opera un vincolo storico-artisticoculturale nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. Ing. Emanuele Pifferi 79/94

73 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Ing. Emanuele Pifferi 80/94

74 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALLEGATO 7 CONTENUTI MINIMI: a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di certificazione energetica) b. dati identificativi dell immobile o dell unità immobiliare e del proprietario c. dati generali dell immobile: zona climatica, gradi giorno,volume lordo climatizzato (V), superficie utile climatizzata, superficie disperdente (S), rapporto S/V; d. dati identificativi del tecnico che calcola la prestazione energetica con evidenza del accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento; e. dati identificativi del soggetto certificatore f. date di emissione e di scadenza dell attestato g. codice di identificazione univoca dell attestato di certificazione energetica h. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche EPtot complessivo e degli indici EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l illuminazione artificiale i.rappresentazione grafica di ciascuna di tali indicatori j. classe di appartenenza dell edificio k. risultato della procedura di valutazione della prestazione energetica minimi obbligatori l. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori m. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche n. asseverazione dei dati riportati nell attestato da parte dei soggetti preposti di cui alle lettere c. e d. precedenti. o. prescrizioni relative all aggiornamento dell attestato in relazione ad ogni intervento che modofichi la prestazione energetica Ing. Emanuele Pifferi 81/94

75 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di certificazione energetica) b. dati identificativi dell immobile o dell unità immobiliare e. date di emissione e di scadenza dell attestato f. codice di identificazione univoca dell attestato di certificazione energetica c. dati identificativi del soggetto certificatore d. dati identificativi del tecnico che calcola la prestazione energetica Ing. Emanuele Pifferi 82/94

76 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI h. classe di appartenenza dell edificio g. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche EPtot complessivo e degli indici EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l illuminazione artificiale i. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori j. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche k. asseverazione dei dati riportati nell attestato da parte dei soggetti preposti di cui alle lettere c. e d. precedenti. Ing. Emanuele Pifferi 83/94

77 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALLEGATO 7 CONTENUTI DA ALLEGARE: - tipologia edilizia - dati identificativi dei progettisti, del direttore lavori e del costruttore - dati climatici - volume riscaldato, superficie utile, superficie disperdente, rapporto S/V - caratteristiche dell involucro edilizio - caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione invernale - fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale - caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione estiva - fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva - caratteristiche dell impianto di produzione di ACS - fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS - caratteristiche dell impianto per l illuminazione artificiale degli ambienti (facoltativo) - fabbisogno di energia elettrica per l illuminazione artificiale (facoltativo) - contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria - dotazione sistemi BACS - altri dispositivi e usi energetici - indicazione delle metodologie di valutazione adottate e del software utilizzato con autodichiarazione della esistenza delle garanzie della casa produttrice dello scostamento massimo dei risultati conseguenti inferiore del 5% rispetto ai corrispondenti valori della metodologia di calcolo di riferimento - origine dei dati utilizzati per la certificazione dell edificio Ing. Emanuele Pifferi 84/94

78 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - metodologie di valutazione adottate e del software utilizzato -origine dei dati utilizzati per la certificazione dell edificio - tipologia edilizia -caratteristiche dell involucro edilizio -caratteristiche del sistema edificioimpianto rilevanti per la climatizzazione invernale - caratteristiche dell impianto di produzione di ACS Ing. Emanuele Pifferi 85/94

79 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - indicazione del consumo su indicatore a cruscotti - fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva -fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS - asseverazione dei dati riportati nell attestato da parte dei soggetti preposti Ing. Emanuele Pifferi 86/94

80 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - dati della proprietà - asseverazione dei dati riportati nell attestato da parte dei soggetti preposti Ing. Emanuele Pifferi 87/94

81 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO PUNTO 6 La Giunta Regionale provvede: ad individuare l organismo regionale di accreditamento a definire la tariffa per l accesso al sistema regionale di accreditamento ad approvare la procedura di accreditamento ad adottare il sistema regionale di certificazione energetica di cui al punto 6.5 e agli allegati 6 e 7 Premessa Allegato A Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna 100,00 a definire le caratteristiche della targa regionale di qualità energetica da applicare a fianco dei numeri civici degli edifici certificati DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici Ing. Emanuele Pifferi 88/94

82 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO PUNTO 6 L organismo regionale di accreditamento: attua la procedura di accreditamento e verifica dei requisiti organizzativi dei soggetti certificatori gestisce il sistema di accreditamento dei soggetti certificatori si occupa di vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati gestisce e aggiorna l elenco dei soggetti accreditati predispone le linee guida per l organizzazione di corsi di formazione pubblica e diffonde i dati del servizio di certificazione valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti sul rispetto dei livelli qualitativi del servizio di certificazione adotta gli atti per la sospensione o la revoca dell accreditamento Ing. Emanuele Pifferi 89/94

83 Deliberazione dell Assemblea Legislativa ER 156/2008 MISURE DI SOSTEGNO PUNTO 10 La Regione, in relazione agli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico, uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 26/04: promuove e diffonde lo sviluppo e la qualificazione di diagnosi energetiche e dei servizi concernenti l'efficienza degli usi finali dell'energia, in conformità alla direttiva 2006/32/CE a partire dagli edifici pubblici a più bassa efficienza promuove ed attiva programmi di intervento per la diffusione di edifici ad alto rendimento energetico, con priorità alla riqualificazione degli edifici pubblici promuove campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie e alle modalità per ridurre i consumi di energia degli edifici e le emissioni inquinanti legate agli impianti energetici in essi installati promuove intese e accordi con gli istituti bancari e finanziari per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico concorre ad assicurare l'accesso a servizi di diagnosi energetica di qualità e competitivi sotto il profilo dei prezzi, destinati ad individuare le misure di miglioramento della efficienza energetica più efficaci, in un bilancio costi-benefici Ing. Emanuele Pifferi 90/94

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