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1 fisco istruzioni per l uso Stefano Sarubbi FINANZIARIA 2006 ECCO LE NOVITÀ SONO TRE LE AREE SU CUI QUEST ANNO SONO STATE INTRODOTTE DELLE INNO- VAZIONI: IMMOBILI, FAMIGLIA E IMPRESA Come ogni anno, la legge finanziaria - e il pacchetto di provvedimenti fiscali ad essa collegati - rappresenta uno dei momenti più attesi per il peso che questa può avere sul bilancio delle famiglie italiane. È infatti oramai tradizione che molti provvedimenti di natura fiscale (sia aumenti delle tasse che agevolazioni) trovino spazio nella legge per la formazione del bilancio annuale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria). Anche quest anno, peraltro, le novità sono diverse e riguardano un numero assai ampio di soggetti: dall imposta sostitutiva dell Irpef sui guadagni immobiliari all imposta di registro sul valore catastale e non sul prezzo dichiarato nei rogiti immobiliari, dal bonus per i nuovi nati nel 2005 e nel 2006 alla detraibilità delle spese per gli asili nido. Le molteplici innovazioni introdotte si possono suddividere in tre macro aree: quelle inerenti gli immobili, le novità che riguardano la famiglia e quelle relative all impresa. Vediamo quindi di capire, in sintesi, dal 2006 chi ci guadagna e chi ci perde con le nuove disposizioni. 1) TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI La finanziaria 2006 cambia in modo significativo alcune regole relative alla tassazione applicabile in caso di compravendite immobiliari. Stefano Sarubbi, dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista, dal 1993 è partner dello Studio Sarubbi & Associati di Milano ( info@studiosarubbi.it). Svolge attività di consulenza fiscale e societaria - oltre che in materia di diritto del lavoro e di organizzazione aziendale e amministrativa - per diversi gruppi societari, per la maggior parte operanti in ambito internazionale, sia nel settore commerciale che industriale e finanziario. Da anni svolge un intensa attività di pubblicista e, in particolare, dal 1995 collabora col Corriere della Sera e con diverse riviste edite da Ipsoa, redigendo centinaia di articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e curando rubriche di risposte ai quesiti dei lettori. È autore di diversi testi di approfondimento in materia fiscale e di bilancio. 1.A) IMPOSTA SUI GUADAGNI IMMOBILIARI Dall 1/006, in caso di plusvalenze imponibili derivanti dalla vendita di immobili e appartamenti posseduti da persone fisiche, è prevista la possibilità di tassare questi guadagni con l applicazione di un imposta fissa del 12,5% invece che con le aliquote progressive Irpef. La tassazione in misura fissa è comunque solo una facoltà aggiuntiva, applicabile dal 2006 solo ai guadagni immobiliari conseguiti dalle persone fisiche, e rimane possibile a condizione che il venditore ne faccia domanda di applicazione in sede di rogito notarile. La possibilità di applicare un imposta sostitutiva del 12,5% è, salvo rari casi, generalmente molto favorevole, se si considera che l Irpef può arrivare anche al 43% (in questi casi si può dunque ottenere un risparmio superiore al 30%) e che, in ogni caso, anche l aliquota più bassa (per i redditi fino a ) è comunque pari al 23% (cui devono aggiungersi le addizionali regionali e, quando applicate, le comunali). L unica controindicazione dell imposta sostitutiva del 12,5% è che deve essere pagata subito, all atto del rogito, nelle mani del notaio, il quale assolve in pratica alla funzione di intermediario dell amministrazione finanziaria per la riscossione. Ovviamente, l opzione è molto interessante in presenza di redditi medio-alti e comunque di guadagni rilevanti, che comporterebbero, in caso di tassazione ordinaria, l applicazione di aliquote Irpef progressive più gravose. Solo in qualche raro caso - in presenza di redditi bassi, plusvalenze contenute e numerosi oneri deducibili/detraibili da far valere in dichiarazione - la tassazione fissa potrebbe risultare non vantaggiosa. Il contribuente è dunque libero di scegliere tra pagare l Irpef in dichiarazione (a giugno dell anno successivo al rogito) o saldare subito l imposta del 12,50% (al momento del rogito), valutando quale situazione è complessivamente per lui più favorevole. Con il nuovo regime della tassazione sostitutiva l amministrazione finanziaria intende evidentemente privilegiare la certezza della riscossione e, con essa, ampliare la base imponibile su cui effettuare il prelievo, riconoscendo ai contribuenti interessati, in cambio, un livello di tassazione più basso. Se si opta per la tassazione sostitutiva, infatti, il pagamento è immediato e viene richiesto dal notaio all atto del rogito. Con il regime ordinario, invece, se la plusvalenza non viene dichiarata, è l amministrazione a doverla accertare, con ovvie difficoltà 43 DIRIGENTE -2006

2 plicare la rendita catastale per 115,50 e quindi, nell esempio precedente, il valore catastale a cui applicare l imposta di registro come prima casa sarebbe x 115,50 = DIRIGENTE operative, soprattutto in quanto si è in presenza di transazioni che intervengono tra privati. Occorre tuttavia ricordare che restano ancora valide le solite esenzioni Irpef e cioè la non tassabilità dei guadagni in caso di vendita di immobili posseduti da più di cinque anni, di quelli derivanti dalla cessione dell abitazione principale, di quelli derivanti dalla vendita di immobili ricevuti in eredità o donazione. Ad esempio, se si compra un immobile e lo si abita, e dopo due anni lo si rivende guadagnandoci, oppure se si riceve in eredità o in donazione un appartamento e sei mesi dopo lo si rivende, o ancora se si compra un immobile e lo si rivende dopo almeno 5 anni e un giorno (conta il rogito, non il compromesso), il guadagno ottenuto (ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e il costo acquisto rivalutato, ovvero il valore dichiarato ai fini della successione) rimane, come per il passato, non tassabile ai fini Irpef. Se invece si compra e si rivende nel giro di pochi mesi o di pochi anni (cinque) conseguendo dei guadagni, ora, dopo la finanziaria, si può scegliere tra il 12,50% al rogito o l Irpef in dichiarazione. 1.B) IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Fermo restando l obbligo di indicare nel rogito il prezzo effettivo (quello realmente incassato o pagato), l imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale potranno, dal 2006, essere sempre calcolate sul valore catastale e non su quello dichiarato nel rogito. Anche qui occorre che nel rogito l acquirente faccia esplicita richiesta dell applicazione di questa norma. Si potrà così stipulare un mutuo pari al valore reale della somma pagata e dedurlo interamente (la scorsa primavera l Agenzia delle entrate aveva chiarito che è necessario controllare che il mutuo non sia più alto del prezzo di acquisto dell abitazione dichiarato in atto, pena la parziale indetraibilità degli interessi pagati). La stessa legge finanziaria prevede poi una riduzione del 20% degli onorari del notaio in caso di compravendita di questi immobili (abitazione e pertinenze); la parcella del notaio varia infatti a seconda del valore dell appartamento, per cui, in assenza di questa norma agevolativa, ci sarebbe stato il rischio che un incremento dei costi notarili rendesse meno interessante questa opzione. Attenzione, però: la norma agevolativa si applica soltanto alle abitazioni e alle relative pertinenze (cioè il box, la cantina e il solaio) trasferite tra privati (quindi non alle compravendite di uffici, di negozi, di terreni). Un esempio numerico. In caso di acquisto di una seconda casa al prezzo di , con rendita catastale di 1.000, esercitando tale opzione in sede di stipula del rogito notarile la tassazione si applicherà sul valore catastale dell abitazione (1.000 x 126, trattandosi di seconda casa, ovvero su ), e non sul valore effettivo di dichiarato nell atto, con un notevole risparmio di imposte indirette. Si ricorda che per la determinazione del valore catastale di un abitazione da utilizzare quale prima casa, bisogna molti- 1.C) LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E/0 DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ NON QUOTATE Un opportunità molto interessante, introdotta con i provvedimenti di fine anno, riguarda la possibilità di rivalutare, ovvero aumentare, il costo di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate in borsa: in questo modo, in caso di successiva cessione di questi beni, l aumento del costo fiscale di acquisto comporta la riduzione dell eventuale plusvalenza e, con essa, del reddito del contribuente soggetto a tassazione ordinaria. La nuova rivalutazione (è la quarta volta che viene concessa questa possibilità) è permessa alle persone fisiche, con riferimento ai terreni e partecipazioni di proprietà da questi posseduti, al di fuori dell esercizio di un impresa, alla data del 1 gennaio Chi è interessato ad avvalersi di questa disposizione deve, entro il prossimo 30 giugno 2006: far redigere e giurare una perizia che stimi il valore al 1 gennaio 2005 del bene soggetto a rivalutazione (il terreno, ovvero la società di cui si possiedono le partecipazioni). La perizia (che può essere predisposta e giurata, per quanto riguarda le quote, anche dopo l eventuale cessione del bene da rivalutare) deve essere predisposta da un professionista incaricato, iscritto nell albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, oppure nel registro dei revisori contabili (per quanto riguarda le quote societarie), ovvero da un ingegnere, un architetto, un geometra, un dottore agronomo o un perito agrario e un perito industriale edile (per i terreni); effettuare il versamento di un imposta, sostitutiva dell Ire e delle relative addizionali comunali, pari al 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate oppure al 2% per quelle non qualificate (è possibile rateizzare l imposta dovuta fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, scadenti il 30 giugno degli anni 2006, 2007 e 2008, con l applicazione dell interesse nella misura del 3% annuo). Si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano più del 20% dei diritti di voto nell assemblea ordinaria o, comunque, più del 25% del capitale. Chi si avvale di tale opportunità dovrà conservare, insieme alle ricevute di versamento dell imposta, copia della relazione giurata di stima, i dati dell estensore della perizia e il codice fiscale della società periziata. La convenienza a rivalutare detti beni (terreni e quote), per ridurre così la tassazione delle plusvalenze in caso di futura cessione, dipende innanzitutto dal rapporto tra il costo di acquisto e il valore di perizia. L imposta sostitutiva (4% o 2%) si applica infatti sull intero valore effettivo della quota mentre, in caso di cessione, è tassata con modalità ordinarie solo la differenza tra il prezzo di vendita e il costo d acquisto o il valore fiscalmente riconosciuto. Pertanto, in linea generale, quanto più elevato è il prezzo di carico tanto meno interessante è, per il contribuente, la rivalutazione delle quote.

3 La convenienza massima, quindi, si ha per i beni acquistati molto tempo fa che, nel corso del tempo, si sono molto rivalutati. L opportunità della rivalutazione è decisamente interessante, in particolare, in tutte le ipotesi in cui il socio preveda di cedere detti beni (terreni o quote), nel breve periodo (o addirittura, in caso di quote societarie, le abbia già cedute dopo il 1 gennaio 2005), con una significativa plusvalenza rispetto al costo o valore di acquisto. Con riferimento ai terreni edificabili ancora posseduti all 1/006, infine, occorre anche tener conto del fatto che, a seguito delle novità di cui si è già detto, un eventuale plusvalenza da cessione potrebbe comunque essere soggetta, in alternativa, a una tassazione secca del 12,5%. Quindi, in pratica, l analisi di convenienza si ridurrebbe a un confronto tra il 12,5% sulla plusvalenza (da pagarsi solo all atto della cessione) rispetto al 4% sull intero valore del terreno (da pagarsi entro il 30 giugno 2006, salvo possibile rateizzazione), cui devono comunque aggiungersi i costi di perizia. 1.D) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Viene prorogata al 31 dicembre 2006 la detrazione Irpef a fronte del sostenimento di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli relativi alla manutenzione straordinaria), aumentando al 41% la misura della detrazione applicabile per le spese sostenute nel 2006 (per il 2005 era il 36%) e mantenendo invariato l ammontare massimo annuo di spese agevolabili, pari a , anche per il Anche per le spese sostenute nel 2006, ricordiamo, il beneficio va ripartito obbligatoriamente in 10 anni (solo i soggetti di età non inferiore a 75 o 80 anni possono ripartirlo rispettivamente in 5 o 3 anni) e, se si tratta di prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, nel computo del limite massimo di per il 2006 bisogna considerare anche le spese sostenute negli anni precedenti. Invece fino a oggi non è stata prorogata per il 2006 l aliquota Iva ridotta del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientranti tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di cui alle lettere a) e b) dell articolo 31 legge n. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Per queste fattispecie di interventi l Iva al 10% rimane quindi applicabile soltanto alle fatture emesse fino al 31 dicembre Al riguardo segnaliamo che, a livello comunitario, è stata presentata una richiesta di proroga di tale aliquota Iva ridotta, che potrebbe quindi essere reintrodotta nei prossimi mesi. Rimane invece confermata l aliquota Iva del 10% per gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c), ristrutturazione edilizia (lett. d) e ristrutturazione urbanistica (lett. e), nonché per le manutenzioni straordinarie sui soli edifici residenziali pubblici, in quanto per tutti questi interventi l Iva ridotta del 10% è prevista dalla tabella allegata alla legge Iva e non si trattava quindi di un provvedimento temporaneo. 2) FINANZIARIA 2006 E FAMIGLIA Per realizzare gli interventi a sostegno dei nuclei familiari e dello sviluppo economico-sociale, la finanziaria 2006 ha previsto una serie di interventi per la famiglia, che accenniamo brevemente. 2.A) DETRAZIONE DELLE SPESE PER ASILI NIDO Le famiglie hanno la possibilità di detrarre dall imposta sul reddito il 19% delle spese sostenute per mandare i figli all asilo nido (pubblico o privato), ma solo le rette pagate nel 2005, con la previsione di un tetto massimo di 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi. In pratica, lo sconto massimo ottenibile, da far valere nel prossimo 730 o modello Unico 2006, è di 120,08 per ciascun figlio, ovvero il 19% di 632, anche se la spesa sostenuta nel 2005 è stata superiore. 2.B) BONUS PER LE NASCITE La finanziaria 2006 ha previsto anche un bonus per le nascite: infatti, per ogni figlio nato o adottato nell anno 2005 è concesso un assegno pari a Il bonus è previsto anche per i figli nati/adottati nel 2006 ma, in questo caso, lo stesso spetta solo dal secondo figlio in poi. La somma verrà erogata con un assegno postale e sarà cura del ministero dell Economia comunicare agli interessati gli uffici postali nei quali potrà essere incassato il bonus. L assegno spetta ai genitori a condizione che siano residenti in Italia e che siano cittadini italiani o comunitari. Occorre anche che il nucleo familiare (come risulta dallo stato di famiglia) non abbia guadagnato nell anno 2004 (per le nascite avvenute nell anno 2005) o nell anno 2005 (per le nascite del 2006), un reddito complessivo lordo superiore a Per poter incassare l assegno, uno dei due genitori dovrà compilare e consegnare agli uffici postali un autocertificazione prestampata dove attestare la condizione reddituale del nucleo familiare. 2.C) AGEVOLAZIONE MUTUI PRIMA CASA È stato anche istituito un fondo di al fine di garantire le banche e gli altri istituti finanziari nella concessione di mutui per l acquisto (o costruzione) della prima casa di abitazione a favore di soggetti privati che rispondono a tutti i seguenti requisiti: non hanno più di 35 anni, hanno un reddito Irpef complessivo annuo inferiore a , lavorano a tempo determinato (a termine) o con uno dei contratti di precariato introdotti con la riforma Biagi (dlgs 276/2003). 2.D) PROROGA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IRPEF La finanziaria ha prorogato anche per l anno 2006 la cosiddet- 47 DIRIGENTE -2006

4 DIRIGENTE ta clausola di salvaguardia ai fini Irpef. In altre parole, anche per l anno 2006 i contribuenti persone fisiche potranno, in sede di calcolo delle imposte dovute, applicare le disposizioni in vigore per il 2005 oppure, se più favorevoli, quelle vigenti al 31 dicembre 2004 oppure quelle in vigore al 31/12/2002. Tale confronto non è di semplice applicazione pratica in quanto comporta l effettuazione di un triplice calcolo delle imposte dovute per identificare le modalità più favorevoli al contribuente e applicarle. In caso di presentazione del modello 730, provvede direttamente il Caf a effettuare questo calcolo, limitando così il rischio di errori da parte del contribuente. C) NOVITÀ PER LE IMPRESE Per quanto riguarda le imprese, accenniamo di seguito ad alcune tra le disposizioni più rilevanti di interesse generale contenute nella finanziaria 2006, nonché in altri provvedimenti di fine anno C.1) IVA 2006 SUI MEZZI DI TRASPORTO Dal 1 gennaio 2006 la misura dell indetraibilità dell Iva sull acquisto, importazione, leasing o noleggio di autovetture, autoveicoli e ciclomotori, nonché di motocicli fino a 350 cc, scende dal 90% precedente alla nuova misura dell 85%. In concreto, quindi, il 15% dell imponibile di tali fatture andrà considerato con Iva detraibile, mentre il restante 85% rimarrà con Iva indetraibile. Ad esempio, in caso di acquisto nel 2006 di un autovettura dal prezzo complessivo di ( di Iva), il 15% dell Iva è ora detraibile (quindi 300), per cui il costo complessivo rimasto effettivamente a carico dell impresa è pari a La stessa auto, acquistata nel 2005, avrebbe comportato una detraibilità dell Iva di 200 (10% di 2.000) e, conseguentemente, un costo effettivo di per l impresa acquirente. La nuova misura di detrazione dell Iva si applica dal 1 gennaio 2006 (data di entrata in vigore della finanziaria), ossia a tutte le fatture emesse dai fornitori a partire da tale data. Eventuali fatture datate dicembre 2005, anche se registrate ai fini Iva nel gennaio del 2006, mantengono la precedente percentuale di indetraibilità del 90%. Regole analoghe sono applicabili anche in caso di acquisto dei beni sopra citati da parte di professionisti, ovvero da lavoratori autonomi con partita Iva. Rimane invece interamente indetraibile l Iva sui pezzi di ricambio, sulle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione di tali veicoli, nonché l Iva sugli acquisti di carbu- ranti e lubrificanti destinati ai veicoli medesimi. C.2) RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Viene anche introdotta una nuova possibilità di rivalutare nel bilancio 2005 (come già avvenuto nel 2003) i beni strumentali (immobilizzazioni materiali, immateriali e partecipazioni) posseduti dalle imprese e già iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2004. Per avvalersi di questa facoltà è necessario corrispondere un imposta sostitutiva sull incremento di valore fiscale che si intende realizzare: l aliquota dell imposta è pari al 12% per i beni ammortizzabili (6% per quelli non ammortizzabili). L importo dell imposta sostitutiva, così determinato, deve essere pagato in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d imposta 2005 (quindi, per la generalità delle imprese, entro il prossimo giugno-luglio). Tuttavia, a differenza del passato, i maggiori valori attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione si considereranno fiscalmente riconosciuti solo a decorrere dall esercizio C.3) NOVITÀ AI FINI IRAP In tema di Irap le principali novità sono state in realtà introdotte già dalla finanziaria dello scorso anno, ma le stesse trovano per la prima volta applicazione, almeno per le società con esercizio coincidente con l anno solare, nel calcolo delle imposte di competenza del bilancio relativo all anno In primo luogo a partire dal 2005, per i contribuenti che hanno una base imponibile Irap non superiore a ,91, la deduzione forfetaria dalla base imponibile è pari a (nel 2004 erano 7.500). Inoltre, a partire dal 2005 è prevista un ulteriore deduzione Irap per le imprese che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alla media dei dipendenti in essere con il medesimo tipo di contratto nell esercizio L importo di tale deduzione (già approvata anche dalla Commissione europea) è rappresentato dal costo del predetto personale, con il tetto massimo di annui per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L importo della deduzione è maggiore per le imprese che operano nelle aree svantaggiate, secondo la normativa comunitaria (triplicato o quintuplicato, a seconda delle aree). Sempre a partire dal 2005 si applica anche la deduzione ai fini Irap del 100% dei costi sostenuti per il personale addetto all attività di ricerca e sviluppo. Per poter fruire di tale deduzione è necessaria un attestazione dell effettività di tali costi rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o dal responsabile di un Caf. Per una più agevole comprensione, si schematizzano nella pagina a fianco le diverse fattispecie brevemente esaminate.

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