Allegato sub B) parte integrante alla deliberazione consiliare n. 68 del 25 luglio 2011 COMUNE DI UDINE

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1 Allegato sub B) parte integrante alla deliberazione consiliare n. 68 del 25 luglio 2011 COMUNE DI UDINE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (A SENSI DELL ARTICOLO 152 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000) modifiche ed integrazioni al regolamento di contabilità adottato con delibera del consiglio comunale n. 57 del approvate con delibera del consiglio comunale n. 68 del 25 luglio

2 CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento è approvato, con riferimento alla Costituzione, all art. 152 del D.Lgs. 267/2000, alle finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, approvati dal Ministero dell Interno Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. 2. Il Comune di Udine applica i principi stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 3. Il presente Regolamento definisce le regole per il governo dell amministrazione finanziaria, economico e patrimoniale del Comune di Udine, integrando le disposizioni dell ordinamento contabile e finanziario. 4. Per uniformità con la terminologia del D.Lgs. 267/2000 ed ai soli fini del presente Regolamento, si intendono per Responsabili dei servizi i responsabili delle strutture di livello dirigenziale, comunque denominate, nelle quali si articola l organizzazione dell Ente. ART. 2 - IL SERVIZIO FINANZIARIO 1. Al Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell attività finanziaria dell intero Comune. Cura la regolare tenuta della contabilità e la conservazione degli equilibri finanziari di bilancio. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario svolge le funzioni specifiche attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario individua tra il proprio personale, il dipendente che svolge le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il Servizio Finanziario rende disponibili agli altri servizi del Comune le informazioni e le valutazioni di tipo finanziario, contabile e fiscale necessarie per l esercizio delle loro funzioni. I Responsabili dei servizi collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell attività finanziaria rispondendo direttamente e personalmente dell attendibilità, chiarezza, completezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenuti nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni contabili. 2

3 6. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, segnala i fatti e le valutazioni previste dall articolo medesimo al Sindaco, al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale e all Organo di Revisione. 7. Il Consiglio Comunale, in presenza di comunicazioni di cui al punto sei, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri. 8. Qualora i fatti segnalati risultino di particolare gravità, nelle more dell approvazione del provvedimento di riequilibrio, il Responsabile del Servizio Finanziario, può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria, di cui all art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le spese, eccetto quelle obbligatorie o necessarie ad evitare un danno certo e grave al Comune. ART. 3 - PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 1. Il parere di regolarità contabile, di cui all art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e/o suo delegato esclusivamente sotto il profilo contabile entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, restando esclusa dalla competenza dello stesso, ogni valutazione tecnica, procedurale, di legittimità o di merito afferente alla proposta di deliberazione e previa verifica: a) della regolarità della documentazione allegata al provvedimento; b) del rispetto delle norme contabili derivanti dal D.Lgs 267/2000, dal presente Regolamento e dalla normativa contabile; c) della disponibilità dello stanziamento di bilancio annuale, pluriennale e di P.E.G., il corretto accertamento delle entrate ed imputazioni di spesa; d) della regolarità fiscale; e) di eventuali altre valutazioni riferite agli aspetti finanziari ed economico-patrimoniali dell atto. 2. Ai fini dell espressione del parere di regolarità contabile, le proposte di deliberazione sono trasmesse esclusivamente in via telematica al Servizio Finanziario almeno tre giorni lavorativi precedenti a quello previsto per l adozione dell organo competente, ovvero di quello richiesto per la trasmissione alla Segreteria Generale per l ordine del giorno. 3. Le proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata devono quantificare esattamente gli oneri che ne derivano per l Ente e la relativa imputazione contabile sul P.E.G., sul Bilancio annuale e se dal caso, su quello pluriennale. 3

4 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario e/o suo delegato provvede all espressione del parere di regolarità contabile ed a tal fine ha facoltà di rinviare l atto, esclusivamente in via telematica, al Servizio proponente per eventuali modifiche e/o integrazioni. I pareri concessi sono adeguatamente motivati. Qualora le proposte di deliberazioni prevedano l adozione di accordi, convenzioni, ecc, il cui contenuto richieda valutazioni fiscali, finanziarie ed economico-patrimoniali di rilevante complessità, i Responsabili dei Servizi sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario, con un congruo anticipo e prima dell inoltro del provvedimento definitivo, le bozze di cui sopra per un esame preventivo e complessivo delle medesime. 5. Le proposte di deliberazioni che non comportano aspetti finanziari e patrimoniali sono comunque trasmesse, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario per l espressione del parere di cui al comma 1; Gli Organi deliberanti non adottano atti privi della preventiva verifica della regolarità contabile. 6. Le proposte di istruttorie per la Giunta Comunale con contenuti economico-finanziari sono trasmesse, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario per la presa visione e la verifica degli effetti sugli equilibri di bilancio. ART. 4 - VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, è apposto sui provvedimenti assunti dai Responsabili dei servizi, in relazione alla disponibilità effettiva degli stanziamenti del P.E.G. o del bilancio, previo riscontro della regolarità dell atto sotto il profilo strettamente contabile, in relazione alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell impegno delle spese. Il visto è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e/o suo sostituto nelle forme di legge. 2. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrata avente destinazione vincolata, è reso allorché l entrata sia stata accertata ai sensi dell art. 179 del TUEL. 4

5 CAPO II - PROGRAMMAZIONE ART. 5 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE 1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per uniformare ad esso la propria attività amministrativa. 2. La programmazione del Comune si esprime attraverso i seguenti documenti: - Linee programmatiche; - Piano Generale di Sviluppo, trattasi dello strumento di pianificazione strategica riferito all intero mandato, che traduce le linee programmatiche dell Amministrazione in azioni effettive compatibili con le reali possibilità operative dell Ente. Il Piano Generale di Sviluppo dell Ente è organizzato per programmi e progetti a cui dovranno conformarsi i programmi e gli eventuali progetti della Relazione Previsionale e Programmatica. Scopo del Piano Generale di Sviluppo (PGS) è delineare i progetti e le azioni concrete da realizzare per raggiungere gli obiettivi individuati nelle Linee Programmatiche presentate all inizio del mandato di Sindaco. Il Piano Generale di Sviluppo è deliberato dal Consiglio Comunale precedentemente al primo Bilancio annuale di mandato. Il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti del PGS viene poi periodicamente verificato e, qualora si renda necessario, i programmi e i progetti vengono adeguati alle mutate esigenze o ai mutati scenari attraverso una nuova deliberazione del Consiglio Comunale prima dell approvazione del bilancio annuale; - La Relazione previsionale e programmatica; - Piano triennale degli investimenti; - Bilancio triennale di previsione; - Bilancio annuale di previsione; - Gli allegati al Bilancio di Previsione - Il Piano Esecutivo di Gestione (che comprende il piano dettagliato degli obiettivi). 5

6 ART. 6 - FORMAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATORI 1. Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, di norma entro il mese di agosto di ogni anno, i Responsabili dei servizi sulla base della documentazione fornita dal Servizio Finanziario, sentiti gli assessori di riferimento, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario le proposte di previsione degli stanziamenti di entrata e spesa per ciascuno dei tre esercizi del bilancio pluriennale accompagnate da attestazione di veridicità e congruenza degli stanziamenti proposti e dalla relazione tecnica propedeutica alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica, redatta secondo gli schemi definiti dalla Giunta ed in coerenza con le proposte di bilancio. 2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designato, sentiti gli Assessori di riferimento, provvede alla predisposizione dei documenti di programmazione dei lavori pubblici e alla verifica delle sostenibilità degli stessi nei limiti delle previsioni di entrata destinabili agli investimenti, raccordandosi con il Servizio Finanziario. Gli interventi compresi nel programma dovranno essere supportati dai seguenti elementi: finalità dell investimento, analisi di fattibilità, ordine di priorità, situazione progettuale, caratteristiche tecniche, tempi di realizzazione, valutazione costi/benefici dell intervento, quantificazione proventi ed oneri indotti dall investimento. 3. Il Programma Triennale degli Investimenti ed il Piano Annuale devono essere formulati in coerenza ai documenti programmatori e alla normativa urbanistica, di norma entro il mese di settembre la Giunta approva lo schema del Programma Triennale degli Investimenti e relativo Piano Annuale. La proposta viene trasmessa alla giunta Comunale esclusivamente, in via telematica, dal Servizio Finanziario almeno sette giorni prima della data stabilita per la discussione. 4. Il Servizio Finanziario, sulla base delle proposte pervenute e degli oneri di ammortamento pluriennali derivanti dagli indebitamenti previsti nel programma degli investimenti, predispone l'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale e di piano degli investimenti, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa e lo invia alla Giunta Comunale, esclusivamente in via telematica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la discussione. 5. La Giunta, valuta la bozza di documento e adotta gli eventuali correttivi necessari per garantire l equilibrio del bilancio corrente. 6. Il Servizio Finanziario provvede successivamente a comunicare ai responsabili dei servizi affinché, modifichino la relazione tecnica e predispongano la Relazione Previsionale e Programmatica. 6

7 7. La Giunta approva lo schema di bilancio pluriennale e di relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio di norma entro il mese di novembre. 8. I documenti approvati vengono trasmessi, esclusivamente in via telematica, al Collegio dei Revisori entro tre giorni per acquisirne il relativo parere entro i successivi sette giorni. 9. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono trasmessi, esclusivamente in via telematica, al Presidente del Consiglio Comunale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la discussione da parte del Consiglio. 10. Sulle proposte di emendamenti relative al bilancio di previsione, trasmesse dalla Segreteria Generale vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario e quello dell Organo di Revisione. ART. 7 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 1. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) prevede la graduazione dei singoli servizi in centri di costo, delle risorse in sottorisorse e degli interventi in sottointerventi. 2. Il PEG è articolato in capitoli, sia per la parte di entrata che per la parte di spesa, che ne rappresentano l unità elementare in termini finanziari. Il Titolo II di spesa, riguardante gli investimenti, può essere articolato anche in opere. 3. Nei venti giorni successivi all approvazione del bilancio ha luogo la definizione degli obiettivi, delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento, mediante specifici incontri di contrattazione tra gli Assessori di riferimento, la Direzione Generale ed i singoli dirigenti. Nei successivi dieci giorni i dirigenti trasmettono gli elaborati contenenti le proposte di PEG concordate, al Controllo di Gestione esclusivamente in via telematica. Il Controllo di Gestione trasmette, esclusivamente in via telematica, la proposta di Piano Esecutivo di Gestione almeno sette giorni prima della data prevista per la discussione. Il Piano Esecutivo di Gestione è approvato dalla Giunta Comunale, attraverso una o più delibere, entro 60 giorni dall approvazione del bilancio di previsione. 7

8 ART. 8 - VARIAZIONI DI BILANCIO, DI PEG E PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno. Le proposte di variazione devono essere richieste alla Giunta da parte dei Responsabili dei servizi, debitamente motivate tramite il Servizio Finanziario, accompagnate da attestazione di veridicità e congruenza degli stanziamenti proposti. La decisione da parte della Giunta di trasmissione della proposta di variazione al Consiglio comporta automatica variazione al PEG finanziario a seguito dell approvazione del provvedimento da parte dell Organo consiliare. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito dell approvazione della variazione comunica, esclusivamente in via telematica, le modifiche intervenute sugli stanziamenti di competenza a ciascun Responsabile. 3. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli all interno di ciascun Servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi di bilancio. Le variazioni al PEG possono derivare sia da variazioni di bilancio rese necessarie dal mantenimento dell'equilibrio finanziario, sia da autonoma decisione, previa richiesta da parte dei Responsabili dei servizi interessati. In questi casi gli obiettivi e i programmi andranno modificati ai fini di assicurare la coerenza con le risorse. La proposta di variazione è approvata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere favorevole del Direttore Generale. Il mancato accoglimento della proposta è motivato dalla Giunta. Le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione che investono più risorse o più interventi, sono equiparate alle variazioni di bilancio. 4. Le richieste di prelievi dal Fondo di Riserva vengono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario accompagnati da motivata relazione e decisione giuntale di accoglimento. Il Servizio Finanziario, effettuate le verifiche di competenza, provvede alla formalizzazione degli atti amministrativi. I prelevamenti dal Fondo di Riserva, effettuati con deliberazione della Giunta Comunale, sono comunicati al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall approvazione. ART. 9 VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1. Nelle poste di bilancio relative ai Servizi per conto di terzi, possono iscriversi maggiori stanziamenti rispetto al Bilancio di previsione, fatta salva la regolarizzazione in occasione della deliberazione del Rendiconto. 8

9 CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE ENTRATE ART RESPONSABILI DELLE ENTRATE 1. I Responsabili dei servizi, nell ambito delle rispettive competenze, sono responsabili delle procedure relative alla correttezza delle previsioni di entrata, nonché delle successive fasi di gestione delle singole risorse. L affidamento delle risorse di entrata ai Responsabili dei servizi, si realizza sulla base del bilancio annuale e relativi allegati e con l approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, unitamente alla definizione degli obiettivi e delle direttive gestionali. Agli stessi Responsabili compete individuare, formare e conservare la pertinente documentazione, preferibilmente in formato elettronico, presupposto dell accertamento e della verifica delle ragioni del credito. ART FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE 1. L acquisizione, al bilancio dell Ente, delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l obbligo di realizzare l effettiva disponibilità delle somme attraverso un preordinato procedimento amministrativo, rilevabile dalle seguenti fasi: a) accertamento, b) riscossione, c) versamento. 2. Le registrazioni delle varie fasi devono essere immediatamente disponibili nel sistema informatico gestionale ai fini della conoscenza da parte dei responsabili interessati. ART ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 1. L entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito, l importo, il soggetto o i soggetti debitori, la scadenza, nonché il relativo importo. 2. Il Responsabile dell entrata, verificato che sussistono tutti gli elementi per l accertamento della stessa, adotta apposita determinazione di accertamento sulla base di idonei documenti giustificativi. La determinazione è adottata, di norma, entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento. La determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario, esclusivamente in via telematica che, previa verifica dell atto, procede alle annotazioni nelle scritture contabili. 9

10 3. Il Responsabile dell entrata procede all accertamento della stessa: a. per le entrate tributarie: a seguito di emissione di ruoli, di avvisi di accertamento o di altre forme stabilite per legge; b. per le entrate da contributi e trasferimenti (correnti o in conto capitale): sulla base dei provvedimenti di assegnazione da parte di Stato, Regione o di altri Enti pubblici; c. per le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti, sponsorizzazioni, risarcimenti assicurativi, rimborsi spese: sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l ammontare; d. per le entrate da alienazioni patrimoniali: sulla base di contratti conclusi nelle forme previste dalla legge in relazione alla tipologia dei beni alienati; e. per le entrate da accensione di prestiti: sulla base di contratti o di atti di concessione specifici; f. per le entrate concernenti poste compensative delle spese: in corrispondenza dell assunzione dell impegno relativo; g. per le entrate di natura eventuale o variabile: sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari. 4. La determinazione dirigenziale di accertamento delle entrate non si configura necessaria in presenza di documenti amministrativi emessi nel sistema informatico dell Ente che generano contestuale produzione di scritture contabili. In particolare: a. emissione fatture attive e note contabili di entrata non rilevanti ai fini IVA con tariffe regolamentate in sede di programmazione; b. emissione liste di carico per le entrate patrimoniali con canoni già definiti a livello contrattuale da apposito atto; c. emissione note contabili di entrata per il riversamento in Tesoreria delle somme riscosse dagli Agenti contabili interni a denaro; d. emissione note contabili di entrata per il prelevamento delle somme dai conti correnti bancari e postali con contestuale riversamento sul conto principale di Tesoreria. 5. In via residuale, le somme in carenza dei procedimenti di cui sopra, vengono accertate d ufficio in corrispondenza della riscossione dell entrata. 10

11 ART RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE 1. Per la riscossione si fa rinvio all art. 180 del D.Lgs. 267/2000. Gli ordinativi d incasso sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato in formato digitale e sono trasmessi informaticamente al Tesoriere per l esecuzione a cura del Servizio Finanziario. 2. Il Tesoriere dispone la riscossione: a. con ordinativo d incasso fatto pervenire dal Comune nelle forme e nei tempi previsti dalla Convenzione di Tesoreria; b. direttamente, senza preventiva emissione dell ordinativo; in tal caso ha l obbligo di darne comunicazione al Comune entro il giorno utile successivo all incasso e di richiedere la regolarizzazione. 3. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui conti correnti postali e bancari intestati all Ente è disposto dal Responsabile dell entrata a cadenza quindicinale. 4. Per le riscossioni attraverso incaricati interni ed esterni, formalmente autorizzati, si rimanda a successivo articolo Gli ordinativi d incasso con i relativi documenti giustificativi, vengono conservati agli atti del Servizio Finanziario per non meno di dieci anni. ART RESIDUI ATTIVI 1. Le entrate accertate ai sensi dei precedenti articoli e non riscosse entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi; essi sono compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale. 2. Sono mantenute tra i residui dell esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l Ente locale creditore della correlativa entrata. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di Previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri Istituti di Credito. 3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. 4. L eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, avviene con determinazione dirigenziale dei 11

12 Responsabili di entrata. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da: a. erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva; b. avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza; c. inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese correlati ad entrate vincolate per destinazione da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica); d. accertata irreperibilità o insolvenza del debitore. 5. L approvazione dei residui attivi, di cui al precedente comma 4, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Rendiconto della Gestione. ART RISCOSSIONE IMPORTI MINIMI 1. I crediti di modesta entità, salva diversa e specifica disposizione di legge, possono essere annullati in sede di riaccertamento dei residui con provvedimento cumulativo del Responsabile di entrata, qualora la somma da riscuotere sia inferiore a 10 Euro, per ogni singolo creditore. ART RECUPERO CREDITI 1. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini, i Responsabili dei centri di entrata competenti per materia provvedono all'avvio delle procedure di sollecito, con spese amministrative di norma a carico del debitore, non oltre 60 giorni dalla scadenza. 2. Per le entrate che coinvolgono un rilevante numero di debitori, le procedure di sollecito sono predisposte in modo da garantire l'efficienza gestionale e la convenienza economica. 3. In caso di mancata riscossione dei crediti e scaduti infruttuosamente i termini contenuti negli avvisi di pagamento notificati ai debitori, a mezzo posta raccomandata, e/o equivalenti i Responsabili dei centri di entrata trasmettono al Responsabile dell ufficio preposto al recupero coattivo il credito unitamente alla documentazione di sollecito con le modalità definite dall ufficio stesso. 4. Sia le procedure di sollecito che quelle successive di recupero dei crediti possono essere temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore diretta ad ottenere la revisione 12

13 dei presupposti che hanno originato la richiesta di pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo. Il Responsabile del centro di entrata emette provvedimento motivato di rifiuto o accoglimento dell'istanza, sentita preventivamente la Giunta Comunale. 5. Le procedure possono essere temporaneamente sospese anche in presenza di contenzioso legale in corso e in attesa delle decisioni della giurisdizione ordinaria o amministrativa. ART. 17 -APPLICAZIONE INTERESSI 1. Gli interessi per ritardato pagamento di somme dovute al Comune a qualsiasi titolo sono applicati dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da delibere, atti, contratti, convenzioni e documenti contabili. In assenza di tali atti sono applicati dalla data degli avvisi notificati ai debitori. Gli interessi sono di norma commisurati al tasso di interesse legale; possono tuttavia essere diversamente determinati con deliberazione della Giunta o stabiliti in patti e contratti. 2. In deroga a quanto sopra, la Giunta può deliberare dandone motivazione nel dispositivo dell'atto di non dar luogo all'applicazione degli interessi. SPESE ART. 18 RESPONSABILI DELLA SPESA 1. La gestione dei provvedimenti di spesa spetta ai Responsabili dei Servizi secondo le competenze individuate nel P.E.G. In particolare, compete ai Responsabili dei servizi: a) adottare gli atti amministrativi per la prenotazione, l impegno, l ordinazione e la liquidazione delle spese; b) verificare, alla chiusura di ogni esercizio e prima della deliberazione del rendiconto, i titoli giuridici per la conservazione tra i residui passivi delle somme impegnate e non pagate, adottando le determinazioni di riaccertamento dei residui entro il 28 febbraio dell anno successivo; c) curare i procedimenti di spesa connessi all impiego di entrate a specifica destinazione ed alle quote di cofinanziamento comunale, per quanto attiene la regolarità, la gestione amministrativa e la rendicontazione; 13

14 d) i rendiconti interamente compilati e predisposti come richiesto dai soggetti erogatori dovranno essere trasmessi, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario prima del loro inoltro e nel tempo utile di 10 giorni lavorativi, ai fini di un controllo contabile e fiscale. 2. Per la disciplina delle prenotazioni di impegni, impegni di spesa e impegni pluriennali si fa rinvio all art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000. ART SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E SPESE DI RAPPRESENTANZA 1. Per i lavori pubblici di somma urgenza e la loro regolarizzazione si fa rinvio all art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Agli effetti di cui a quest ultimo punto, sono equiparate le forniture, i servizi e le altre prestazioni funzionali all esecuzione dei lavori medesimi. La regolarizzazione consiste nell adozione dell idoneo impegno di spesa a favore del terzo. I provvedimenti di regolarizzazione devono dare ampia e motivata dimostrazione della sussistenza dello stato di somma urgenza causato dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. In mancanza di sufficiente stanziamento, il Responsabile del servizio propone idonea variazione di bilancio e/o al P.E.G. 2. Per le spese di rappresentanza si precisa che le medesime sono finalizzate ad una adeguata proiezione all esterno, dell immagine del Comune, allo scopo di far sorgere e provocare sullo stesso, sulla sua attività e suoi scopi, l attenzione di ambienti e soggetti qualificati, nonché dell opinione pubblica in generale, utili alla sua affermazione ed al migliore perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Le spese di rappresentanza non devono essere destinate a beneficio esclusivo di alcuno e devono essere prive di intenti dalla connotazione di mera liberalità, beneficenza o munificenza, pur nel rispetto degli obblighi morali derivanti da acquisizione di vantaggi economici per la comunità attraverso il Comune tramite atti di liberalità fra vivi o mortis causa. 4. Le spese di rappresentanza possono consistere in: a) colazioni di lavoro, consumazioni, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasioni di incontri con personalità od autorità estranee all Ente, visite di rappresentanza di altri Enti pubblici, gemellaggi con altre città, anche straniere, scambi di esperienze con altri Enti nei diversi settori di attività; b) piccoli doni quali: targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, ecc. a personalità in visita all esterno, compiute da Amministratori, nonché nei casi previsti sotto la precedente lettera a); 14

15 c) consumazioni, rinfreschi e piccoli doni in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni organizzate o patrocinate dall Ente, nonché in occasione di incontri con rappresentanze di gruppi sportivi, culturali, ricreativi, socio assistenziali, ecc.; d) cerimonie per inaugurazioni: stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, rinfreschi, alle quali partecipano autorità rappresentative estranee all Ente; e) servizi di illuminazioni, amplificazione e simili in occasione di manifestazioni e solennità varie, organizzate o patrocinate dal Comune; f) fiori, corone, imbandieramenti, amplificazione e simili, nonché eventuali rinfreschi in occasione di feste nazionali, solennità civili, onoranze, cerimonie, ecc.; g) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee all Ente e di componenti o di ex componenti gli Organi collegiali; h) adempimenti derivanti da obbligo morale nei confronti di persone che hanno disposto liberalità nei confronti del Comune, anche sotto forma di deposizione fiori, pulizie, tombe, ecc.; i) spese di ospitalità, solo nei casi di reciprocità di trattamento, per autorità od ospiti. Sono escluse le spese di carattere personale e quelle per eventuali familiari ed accompagnatori. 5. Gli atti contenenti spese di rappresentanza devono evidenziare il nesso fra la natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, evitando ogni e qualsiasi esposizione di spesa in forma globale e forfetaria o senza precisi riferimenti temporali o modali. 6. Le spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei vincoli di legge, sono impegnate e liquidate dai Responsabili dei Servizi competenti per la circostanza. 7. Delle spese di rappresentanza viene data adeguata informazione sul sito del Comune. ART DETERMINAZIONI D IMPEGNO 1. Gli atti d impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione, assunti dai responsabili dei centri di costo, sono definiti determinazioni. 2. Le determinazioni: a) vanno classificate con sistemi di raccolta che individuino l ufficio di provenienza e la cronologia degli atti; b) devono contenere tutti gli elementi necessari al perfezionamento giuridico 15

16 dell obbligazione (oneri di spesa, soggetto creditore, ragione del debito, indicazione dello stanziamento di bilancio a cui devono essere imputati ed il centro di costo di riferimento). Potranno altresì essere richieste ulteriori indicazioni necessarie in relazione alle attività dell Ufficio Controllo di Gestione ed alle esigenze delle scritture economico, analitiche, patrimoniali; c) sono sottoscritte preferibilmente con firma digitale e datate dai Responsabili dei servizi o dai loro sostituti; d) vanno trasmesse, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario di norma nei cinque giorni lavorativi prima dell adozione, corredate dalla documentazione necessaria a verificare, dal punto di vista contabile e fiscale, l atto. È facoltà del Responsabile del Servizio Finanziario richiedere la trasmissione delle determinazioni, entro un termine difforme da quello precedente: in prossimità della chiusura dell esercizio o di altri eventi con significativo impatto organizzativo; e) vengono verificate dal Servizio Finanziario, registrate nelle scritture contabili e vistate, esclusivamente in via telematica, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento; f) sono esecutive con l apposizione del visto di regolarità contabile, esclusivamente in via telematica, sub. e) da parte del responsabile del Servizio Finanziario e/o suo sostituto contestualmente al quale viene attribuita al provvedimento la numerazione cronologica generale e la data e successivamente trasmesse alla Segreteria Generale; g) le determinazioni sono soggette alla pubblicazione per almeno sette giorni, nei modi previsti dall art. 32 della L. 69/ Le determinazioni d impegno relative a spese effettuate in forma accentrata, da servizi orizzontali per conto di più centri di costo, sono assunte dai Responsabili dei servizi orizzontali medesimi. 4. Ciascun Responsabile di servizio, per esigenze organizzative e/o di gestione, può autorizzare l impegno di spesa, su capitoli di propria competenza, da parte di altro Responsabile di servizio. L autorizzazione deve essere citata nelle premesse dell atto d impegno. 5. Le determinazioni sulle quali venga rilevato da parte del Servizio Finanziario assente od insufficiente copertura finanziaria, erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, carenza di documentazione, irregolarità di natura contabile, fiscale, tributaria, vengono restituite al proponente, esclusivamente per via telematica, con espressa indicazione delle motivazioni. 6. Qualora, a seguito dell approvazione del Bilancio di Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione introduca modifiche alla composizione dei capitoli rispetto ad analogo documento 16

17 riferito all esercizio precedente, le rettifiche agli impegni, eventualmente non compatibili, vengono assunte con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e trasmesse, esclusivamente in via telematica, al Responsabile del Servizio. ART LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 1. La liquidazione è effettuata a cura del Responsabile del Servizio che ha provveduto all ordinazione dell esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione, sulla base della corrispondenza tra prestazione ricevuta con i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nei termini e alle condizioni pattuite, così secondo quanto previsto dall art. 184 del D.Lgs n. 267/ L atto di liquidazione, sottoscritto dal Responsabile del servizio, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario. 3. Il provvedimento di liquidazione dovrà altresì riportare: il giorno di scadenza del pagamento; le modalità di pagamento richieste dai creditori; l eventuale adeguamento (in riduzione) dell impegno contabile, per svincolare le risorse eventualmente impegnate in eccedenza, qualora l atto di liquidazione riporti una somma inferiore. 4. I riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione vengono svolti dal Servizio Finanziario secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica. ART ORDINAZIONE E PAGAMENTO 1. L ordinazione è il momento effettuale della spesa che consiste nella emissione dell ordinativo o mandato di pagamento, mediante il quale si ordina al Tesoriere comunale di provvedere al pagamento delle spese e per il medesimo si rimanda a quanto previsto dall art. 185 del D.Lgs. 267/ Il Responsabile del Servizio proponente la liquidazione dovrà fare pervenire al Servizio Finanziario, esclusivamente in via telematica, la documentazione di cui all articolo precedente 10 giorni lavorativi prima della data di scadenza fissata per il pagamento. 3. Non rientrano nei termini su indicati: gli stipendi, i contributi, i mutui ed ogni altra spesa avente carattere d urgenza effettivamente dimostrabile e comprovata. In tal caso gli adempimenti hanno priorità assoluta su tutte le procedure di ordinazione dei pagamenti. 17

18 4. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui ed i pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 5. I mandati di pagamento sono siglati informaticamente ad attestazione della corrispondenza tra i dati negli stessi contenuti e gli atti di liquidazione, dall istruttore o dal funzionario preposto e sono sottoscritti informaticamente dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato. 6. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o dipendenti comunali, salvo che non si tratti di agenti contabili espressamente autorizzati al maneggio di denaro. 7. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l estinzione, da parte del Tesoriere, dell obbligazione verso il creditore. 8. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. È ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale secondo quanto previsto dal successivo art. 30. ART. 23 RESIDUI PASSIVI 1. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale. 2. L eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, è disposta con specifica determinazione dirigenziale di spesa. 3. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da: - erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via preventiva; - indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; - avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento ad intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza; - inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell anno nel quale viene perfezionata l obbligazione giuridica); 18

19 - accertata irreperibilità del creditore; - abbuono volontario o transattivo di debito contestato; - scadenza del termine di prescrizione. 4. L approvazione dei residui passivi, di cui al precedente comma 2, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Rendiconto della Gestione. ART. 24 SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. I Responsabili dei singoli servizi effettuano nell ambito della loro competenza gestionale riferita al Piano Esecutivo di Gestione, le segnalazioni di cui all articolo 153 del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario, entro sette giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. 2. I Responsabili dei servizi trasmettono al Servizio Finanziario la dichiarazione di esistenza o meno di debiti fuori bilancio di cui all art. 194 del D.Lgs. 267/2000: - entro di ciascun esercizio, finalizzato alla verifica degli equilibri di bilancio; - entro il dell esercizio successivo ai fini della redazione dei documenti relativi al rendiconto. 19

20 CAPO IV SISTEMA DI SCRITTURE CONTABILI ART SISTEMA DI SCRITTURE 1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa del Comune, sotto l'aspetto: a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui; b) economico-patrimoniale, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi del reddito d esercizio e del patrimonio secondo i criteri della competenza economica. Per le attività esercitate dall Ente in regime d impresa (attività commerciali) le scritture finanziarie, patrimoniali ed economiche sono opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soggiacenti alle specifiche disposizioni normative in materia tributaria. ART CONTABILITÀ FINANZIARIA 1. Le scritture finanziarie vengono rappresentate attraverso i seguenti registri contabili: a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa; b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento; c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio; d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati; e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione. 20

21 ART CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA 1. Lo svolgimento della contabilità economico patrimoniale è assicurato mediante l impiego del metodo della partita doppia. 2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria formano oggetto di rilevazione in contabilità economico-patrimoniale all avvenuta comunicazione alla struttura preposta alle registrazioni in partita doppia dell evento che li ha determinati. 3. Per le attività aventi natura commerciale vengono tenute contabilità economiche separate, con la compilazione di Conti Economici di dettaglio. Ad esse si applicano criteri ragionieristici dedotti dalla normativa tributaria. 4. Per attività considerate particolarmente significative, è attuata anche la contabilità economico-analitica avente lo scopo di misurare l economicità e la redditività di singoli impianti produttivi ovvero di singole linee di attività. Dalle risultanze delle rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia vengono prodotti il conto economico ed il conto del patrimonio dell Ente. 5. Le scritture economico-patrimoniali vengono rappresentate attraverso i seguenti registri contabili: a) libro giornale - che riporta cronologicamente le registrazioni contabili; b) libro mastro - che riporta il dettaglio dei singoli conti (schede contabili); c) il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) che riporta i dati contabili relativi ai singoli cespiti patrimoniali. 21

22 CAPO V - RENDICONTO DELLA GESTIONE ART FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, redatti ai sensi dell art. 44 della L.R. 1/ Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni sui risultati dell'attività svolta e sulle risultanze finanziarie, economiche, patrimoniali della gestione e che indica azioni e programmi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza. A tal fine i Responsabili dei servizi predispongono, esclusivamente in via telematica, entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, le relazioni redatte in modo da consentire il confronto con gli obiettivi e i programmi del Piano Esecutivo di Gestione. 3. Al rendiconto è altresì allegato il documento sostitutivo del prospetto di conciliazione redatto ai sensi dell art. 10 della L.R. 3/2002, che illustra, per ciascuna delle aree del conto del patrimonio, i principali risultati differenziali esistenti fra questo ed il conto di bilancio. 4. I Responsabili dei servizi con il coordinamento del Servizio Finanziario provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa verifica delle ragioni del loro mantenimento, entro il mese di gennaio dell esercizio successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto della gestione. L elenco dei residui attivi e passivi riaccertati è approvato da ciascun Responsabile di servizio con propria determinazione e trasmesso esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario, che provvede, previa la verifica di competenza all inoltro alla Giunta comunale, esclusivamente in via telematica, per il successivo inserimento nel conto del bilancio. 5. Il Servizio Finanziario provvede alla trasmissione esclusivamente in via telematica alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione del Rendiconto della Gestione, corredato dagli allegati previsti, entro cinque giorni dalla data prevista per l esame da parte dell organo esecutivo. 6. La relazione illustrativa e lo schema di rendiconto approvati dalla Giunta, vengono trasmessi, esclusivamente in via telematica, da parte del Servizio Finanziario all'organo di Revisione, per la redazione, entro i dieci giorni successivi, della relazione di cui all art. 239 del D.Lgs. 267/ La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto di gestione corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa, sono messi a disposizione del Consiglio Comunale dieci giorni prima dell inizio della sessione consiliare di esame del documento contabile, ai fini della successiva approvazione. 22

23 ART CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 1. Gli agenti contabili sono coloro che hanno maneggio di denaro pubblico o beni degli enti, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti. Si distinguono in interni ed esterni all Ente; questi ultimi non sono necessariamente soggetti pubblici, ma legati all Ente in base ad un titolo idoneo di diritto pubblico o privato. 2. I Responsabili dei servizi individuano con propria determinazione i dipendenti che svolgono la funzione di agente contabile, tale nomina è valida fino a revoca. 3. Gli agenti individuati operano informando la propria attività ai seguenti principi: - esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei responsabili di servizio; - sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni loro affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia; - sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; - sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite nei termini e con le modalità stabilite della legge; - rispondono altresì dell operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio; - devono riscuotere e versare alla tesoreria comunale con cadenza, di norma settimanale e comunque anche giornalmente nel caso che gli importi incassati superino l importo di In caso di sostituzione dell agente contabile, colui che cessa deve procedere alla consegna a quello subentrante. Del passaggio di consegna è redatto apposito verbale sottoscritto dal titolare uscente, da quello subentrante e vistato dal responsabile del servizio di appartenenza. Copia dei suddetti verbali deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, al Servizio Finanziario nei termini previsti per la resa del conto giudiziale. 5. L elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto della gestione e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione. 6. Il Responsabile del servizio al quale l agente contabile è assegnato ha l obbligo di vigilanza sull attività dell agente. Il Servizio Finanziario può effettuare autonome verifiche di cassa nei confronti degli agenti contabili, oltre a quelle di competenza dell organo di revisione. 23

24 CAPO VI - SERVIZIO DI ECONOMATO ART SERVIZIO DI ECONOMATO 1. È istituito il Servizio di Economato, la cui gestione è organizzata all interno della struttura a ciò preposta negli atti di organizzazione dell Ente; il Responsabile assume la qualifica di Economo e la responsabilità di agente contabile di diritto. 2. L Economo provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente ed è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo pari a 3.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate. Le spese minute d ufficio non possono eccedere il limite unitario di 500,00, (IVA esclusa). 3. Il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità mensile; mentre quello della gestione è presentato con le modalità di cui all art. 233 del TUEL. 5. Presso la cassa economale è tenuto un registro di cassa, esclusivamente gestito con modalità informatiche, nel quale vengono annotate le operazioni di gestione del fondo economale, con distinta ed analitica evidenza dei documenti registrati. 6. Le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in Tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione. 24

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