CAPITOLO 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale

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1 CAPITOLO 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito con atto unilaterale (Cassazione Civile, Sezione Terza, 29 aprile 2009, n , nonché Cassazione Civile, Sezione Sesta, 12 dicembre 2012, n ) Il parere La Banca Alfa conviene dinanzi al Tribunale di Roma Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, per sentire dichiarare, ai sensi dell art cod. civ., l inefficacia nei propri confronti dell atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal solo Tizio, con rogito del 15/09/2000, avente ad oggetto l unico bene immobile di proprietà di quest ultimo. L istituto di credito premette di aver richiesto e ottenuto nei confronti di Tizio, quale fideiussore della correntista società Beta, inadempiente alle obbligazioni assunte verso la banca stessa, ingiunzione di pagamento non opposta per una somma pari a ; aggiunge che il credito garantito è sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale. Caia, allora, si rivolge ad un legale cui espone di non essere a conoscenza della costituzione del fondo, né tantomeno di avervi preso parte; lamenta, altresì, di non essere debitrice dell attore. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga parere motivato. Il parere in esame pone la questione relativa all individuazione del soggetto legittimato passivo dell azione revocatoria dell atto costitutivo del fondo patrimoniale; in particolare, nel caso di specie, andrà verificato se detta azione possa essere promossa nei confronti di entrambi i coniugi anche quando la costituzione del fondo è avvenuta per atto unilaterale di uno solo di essi, come consentito dall art. 167 del codice civile 1. Al fine di dare compiuta risposta al quesito, occorre porre l accento sugli effetti giuridici derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale. 1 Art. 167 cod. civ. Costituzione del fondo patrimoniale. - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l accettazione dei coniugi. L accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

2 620 atti e pareri di diritto civile In via generale, si osserva che il negozio giuridico in parola rientra tra le convenzioni matrimoniali con cui i coniugi intendono regolare e tutelare i loro rapporti patrimoniali; pertanto, la sua costituzione rimane soggetta alle disposizioni dell art. 162 cod. civ. 2, circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella dell ultimo comma, che ne condiziona l opponibilità ai terzi all annotazione del relativo contratto a margine dell atto di matrimonio (da ultimo, Cassazione civile, sezioni unite, 13 ottobre 2009, n ). Introdotto con la legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia, il fondo patrimoniale si configura come un negozio con cui ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, per testamento, vincolano determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167, comma 1, cod. civ.). In particolare, con la costituzione del fondo un determinato complesso di beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, viene destinato a fronteggiare le esigenze volte al pieno mantenimento e all armonico sviluppo del nucleo familiare. La precisa funzionalità del fondo in parola si traduce nel divieto di distrarre detti beni alla destinazione che li unifica, costituendo questa un vincolo giuridico avente l effetto di escludere i creditori estranei ai bisogni di famiglia, dalla possibilità di soddisfarsi sul patrimonio separato. La gratuità dell atto costitutivo del fondo patrimoniale, peraltro, è unanimente riconosciuta, atteso che al vincolo di indisponibilità impresso sui beni facenti parte del fondo medesimo non corrisponde alcun corrispettivo per i costituenti (ex multis, Cassazione civile, sezione I, 20 giugno 2000, n. 8379). Non si dubita, tuttavia, della natura dispositiva di tale atto costitutivo in quanto diretto a pregiudicare i diritti del creditore estraneo. Al riguardo, l art. 170 cod. civ. 3 ammette l aggressione dei beni conferiti solo a determinate condizioni. In particolare, l esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In altri termini, l esecuzione è consentita soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari. In altri termini, si limita l aggredibilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale, rendendo più incerta la soddisfazione del credito. Si riduce, conseguentemente, la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, ai sensi dell art cod. civ. 4, che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri all adempimento delle obbligazioni. Occorre sottolineare, peraltro, che il divieto di esecuzione forzata posto dall art. 2 Art. 162 cod. civ. Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. 3 Art. 170 cod. civ. Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. 4 Art cod. civ. responsabilità patrimoniale. - Il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

3 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale cod. civ. non si estende ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma riguarda anche i crediti sorti prima di tale data. In questo caso rimane salva la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l inefficacia nei propri confronti dell atto costitutivo del fondo patrimoniale. Com è noto l actio pauliana, prevista dall art cod. civ. 5, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, consentendo al creditore di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia relativa (perché giova al solo creditore che ha esercitato la revocatoria) e parziale (perché riguarda solo taluno degli effetti dell atto) dell atto dispositivo lesivo delle proprie pretese. Le condizioni per l esercizio dell azione revocatoria si risolvono nell esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell atto pregiudizievole del credito. A determinare l eventus damni è sufficiente che l atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell esazione coattiva del credito, potendo il danno consistere anche in una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore. Detta ipotesi ricorre con la costituzione del fondo patrimoniale, che, sebbene atto a titolo gratuito, determina, in presenza di una già prestata fideiussione, il pericolo, ex art. 170 cod. civ., di danno costituito dall eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Incombe sul convenuto l onere di provare l insussistenza di tale pregiudizio. Per quanto concerne, invece, il presupposto soggettivo dell azione revocatoria, ai sensi dell art. 2901, comma 1, n. 1, cod. civ. si richiede la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovvero, nell ipotesi di atto anteriore al sorgere del debito, che gli atti dispositivi siano dolosamente preordinati a vanificarne il soddisfacimento. Nella specie, trattandosi di costituzione di un fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è condizione necessaria e sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), senza che assumano viceversa rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (sui presupposti necessari per la revocatoria del 5 Art cod. civ. Condizioni. - Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l adempimento di un debito scaduto. L inefficacia dell atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

4 622 atti e pareri di diritto civile fondo patrimoniale, si veda, da ultimo, Cassazione civile, sezione VI, 12 dicembre 2012, n ) Al riguardo, può affermarsi che la posizione di Caia non possa essere riguardata alla stregua dell art cod. civ., comma 1, n. 1, cod. civ., che, come suesposto, presuppone che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragione del creditore con l atto dispositivo. Si rammenta, infatti, che parte convenuta è estranea alla costituzione del fondo e non riveste la qualifica di debitrice: la polizza fideiussoria, a garanzia della società Beta, è stata prestata da Tizio ed è nei suoi confronti che l istituto di bancario ottiene ingiunzione di pagamento. Quanto innanzi trova conforto in una recente pronuncia della Suprema Corte, che, in proposito, ha precisato che «l azione revocatoria diretta a far valere l inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l altro coniuge estraneo all azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell atto di costituzione del fondo» (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2009, n ). Tali conclusioni, peraltro, non vengono revocate in dubbio dalla previsione di cui al n. 2 dello stesso articolo. Secondo detta disposizione, l esito positivo dell azione revocatoria è subordinato alla dimostrazione che il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato con l atto dispositivo, ma ciò solo nel caso in cui l atto sia a titolo oneroso. Evenienza che non ricorre nel caso di specie, posto che l atto di costituzione del fondo patrimoniale è per Caia a titolo gratuito, attesa l esclusiva proprietà in capo a Tizio del bene oggetto del fondo patrimoniale. Ciò è tanto più vero se si considera la disciplina del regime patrimoniale della famiglia di separazione dei beni. In proposito, giova ricordare che l art. 215 cod. civ. 6 consente ai coniugi di conservare la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Per quanto innanzi, può allora concludersi per l infondatezza delle pretese vantate da parte attrice. Caia, non avendo preso parte all atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale e non essendo debitrice della banca Alfa, deve essere considerata estranea alla vicenda in esame. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere che parte convenuta non può essere considerata legittimata passiva dell azione revocatoria intentata nei suoi confronti relativamente al bene immobile costituito in fondo L atto Con atto notificato in data 12/01/2013 la Banca Alfa conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, per sentire dichiarare, ai sensi dell art cod. civ., l inefficacia nei propri confronti 6 Art. 215 cod. civ. Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

5 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 623 dell atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal solo Tizio, per atto notarile del 15/09/2000, avente ad oggetto l unico bene immobile di sua proprietà. L istituto di credito premetteva di aver richiesto e ottenuto nei confronti di Tizio, quale fideiussore della correntista società Beta inadempiente alle obbligazioni assunte verso la stessa banca, un ingiunzione di pagamento non opposta per una somma pari a complessivi ; aggiungeva che il credito garantito è sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale. Caia, allora, si rivolge ad un legale cui espone di non essere a conoscenza della costituzione del fondo, né tantomeno di avervi preso parte; lamenta, altresì, di non essere debitrice dell istituto di credito attore. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga l atto ritenuto opportuno. TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE < > CIVILE Udienza del < > - G.U. Dott. < > - r.g. < > COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Nell interesse della sig.ra Caia, nata a < > il < > e residente in < >, alla via < >, C.F. < > rappresentata e difesa dall Avv. < > C.F. < >, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in < > alla via < >, per il ricevimento degli atti fax < >, P.E.C. < >, - convenuta CONTRO La banca Alfa < > sede legale in < > via < >, P.IVA < >, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. < >, - attrice NONCHÉ CONTRO il sig. Tizio, rappresentato e difeso dall Avv. < > FATTO - altro convenuto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/01/2013 la banca Alfa conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi Tizio e Caia, in regime di separazione dei beni, per ivi sentir dichiarare l inefficacia, ex art cod. civ., dell atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dal solo Tizio con rogito del 15/09/2000 ed avente ad oggetto l unico immobile di sua proprietà. Premetteva di essere creditrice nei confronti di Tizio per la fideiussione assunta da questi a garanzia delle obbligazioni non adempiute della correntista società Beta. L istituto di credito deduceva, altresì, che il credito garantito era sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale; al riguardo, aggiungeva di aver richiesto e ottenuto nei confronti di Tizio, quale fideiussore di Beta, un ingiunzione di pagamento non opposta per complessivi Tanto premesso, si costituisce nel presente giudizio la sig.ra Caia, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa, al fine di impugnare, contestare tutto quanto ex adverso dedotto, concluso e richiesto, domandando il rigetto della domanda attorea, per i seguenti

6 624 atti e pareri di diritto civile MOTIVI IN DIRITTO L avversa domanda appare priva di pregio e deve essere, pertanto, rigettata. Invero, si osserva che parte deducente non è legittimata passiva dell azione revocatoria intentata da Alfa nei suoi confronti relativamente all immobile costituito in fondo patrimoniale, non rientrando la sua posizione nella previzione di cui all art cod. civ. Occorre premettere che l actio pauliana, prevista dall art cod. civ., ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, consentendo al creditore di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia relativa (perché giova al solo creditore che ha esercitato la revocatoria) e parziale (perché riguarda solo taluno degli effetti) dell atto dispositivo lesivo delle proprie pretese. Le condizioni per l esercizio dell azione revocatoria consistono nell esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell atto pregiudizievole del credito. A determinare l eventus damni è sufficiente che l atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell esazione coattiva del credito, potendo il danno consistere anche in una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore. Detta ipotesi ricorre con la costituzione del fondo patrimoniale, che, sebbene atto a titolo gratuito, determina, in presenza di una già prestata fideiussione, il pericolo, ex art. 170 cod. civ., di danno costituito dall eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Incombe sul convenuto l onere di provare l insussistenza di tale pregiudizio. Sotto il profilo soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Tuttavia, nel caso in esame, tale presupposto soggettivo, richiamato dall art. 2901, comma 1, n. 1 del codice civile (secondo cui il debitore deve essere a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragione del creditore con l atto dispositivo) non riguarda la posizione di Caia, in quanto estranea. alla costituzione del fondo patrimoniale e non debitrice dell istituto bancario. Giova ricordare, infatti, che è Tizio a prestare fideiussione in favore di Alfa a garanzia della correntista società Beta ed è nei suoi confronti che l istituto di credito ottiene ingiunzione di pagamento. A conforto della tesi suesposta, è intervenuta la Suprema Corte, che, in una recente pronuncia, ha abbracciato il principio codicistico, precisando che «l azione revocatoria diretta a far valere l inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l altro coniuge estraneo all azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell atto di costituzione del fondo» (Cassazione civile, sezione III, 29 aprile 2009, n ). Né, d altronde, viene in rilievo la previsione di cui al n. 2 dello stesso articolo secondo cui l azione revocatoria non può essere accolta se non si dimostra che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato con l atto dispositivo, ma ciò solo nel caso in cui l atto sia a titolo oneroso. Evenienza che non ricorre nel caso di specie, posto che l atto di costituzione del fondo è per Caia a titolo gratuito, attesa l esclusiva proprietà in capo a Tizio del bene oggetto del fondo patrimoniale, tenuto altresì conto del regime patrimoniale della famiglia di separazione dei beni.

7 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 625 Al riguardo, giova ricordare che l art. 215 cod. civ. consente ai coniugi di conservare la proprietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. In virtù delle suesposte considerazioni, si invoca il rigetto dell avversa domanda, atteso che parte convenuta non è legittimata passiva dell azione revocatoria promossa nei sui confronti dall istituto bancario in epigrafe. Tanto premesso, la sig.ra Caia, ut supra rappresentata, difesa ed assistita, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l On. Tribunale adito rigettare l avversa domanda e, per l effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Caia per i motivi innanzi indicati, con vittoria delle spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c. Si producono i seguenti documenti: - copia notificata dell atto di citazione; - estratto atto di matrimonio; - copia informativa sulla conciliazione. Con riserva di ogni ulteriore istanza e difesa, anche istruttorie, nei termini di legge. Luogo, data Avv. < > MANDATO Io sottoscritta Caia, nata a < > il < >, informata ai sensi dell art. 4, III comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego l Avv. < > a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, ed eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in < > alla via < >, conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. lgs. n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo Firma < > È autentica Avv. < > La sentenza Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2009, n La Corte di Cassazione ribadisce il rapporto tra azione revocatoria ordinaria e atto costitutivo del fondo patrimoniale. La Suprema Corte chiarisce, in particolare, che la costituzione del fondo, sebbene atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ex art del codice civile. determinando una variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi).

8 626 atti e pareri di diritto civile Aggiunge che l actio pauliana può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l altro coniuge estraneo all azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell atto di costituzione del fondo. (Omissis) FATTO È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1. è chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d Appello di Torino in data e depositata il in materia di azione revocatoria. Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l art. 366 bis c.p.c., - introdotto dall art. 6 del decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo li descritto e, in particolare, nei casi previsti dall art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione Il ricorso contiene due motivi. I motivi rispettano i requisiti richiesti dall art bis c.p.c. La cassazione è chiesta per violazione di norme di diritto (artt. 167, 170, 2697, 2740 e 2901 cod. civ., in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; e art. 168 cod. civ. art. 91 e 102 c.p.c.) e per vizi di motivazione ((art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). I quesiti posti alla Corte sono esposti alle pagg. 10 e 12 del ricorso. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e va rigettato, in ordine al primo motivo di violazione di legge, perchè infondato. Va, invece, accolto in ordine al secondo motivo di violazione di legge perchè fondato. Ai quesiti di violazione di legge, posti con riferimento al primo motivo, si ritiene di potere rispondere con il seguente, unico principio di diritto: Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, avendo l actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (o di più beni immobili come nella specie) di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass n. 966; v. anche Cass n ). Al quesito di violazione di norme di diritto, posto con riferimento al secondo motivo, si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto:

9 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 627 L azione revocatoria diretta a far valere l inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l altro coniuge estraneo all azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore (come nella specie) non è litisconsorte necessario passivo dell azione revocatoria e che, per tale ragione, non può essere condannato al pagamento, anche se in via solidale (come nella specie) delle spese (così emendata sul punto la relazione) del giudizio (arg. anche da Cass n ). La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio. RITENUTO IN DIRITTO A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo; va, invece, accolto il secondo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto. La Corte può, quindi pronunciarsi, ai sensi dell art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Vanno, a tal fine, dichiarate non dovute, da parte di S.A., le spese dei precedenti gradi di giudizio, poste a suo carico in via solidale. Le spese del giudizio di cassazione - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza nei rapporti fra C.M.S. e la Sardaleasing spa. Le conclusioni, cui la Corte è pervenuta nei rapporti fra S. A. e la Sardaleasing spa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tali parti. P.Q.M. La Corte: Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, rigetta in parte il ricorso ed in parte lo accoglie; e, decidendo nel merito, dichiara non dovute, da parte di S.A., le spese dei precedenti gradi di giudizio, poste a suo carico in via solidale. Condanna la ricorrente C.M.S. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della Sardaleasing spa, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra S.A. e la Sardaleasing spa. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio Depositato in Cancelleria il 29 aprile La giurisprudenza Il sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia: le condizioni di opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale La costituzione del fondo patrimoniale di cui all art. 167 cod. civ. è compresa tra le convenzioni matrimoniali e come tale è soggetta alle disposizioni dell art. 162 cod. civ. circa le forme di convenzioni medesime, ivi incluso il comma terzo che ne condiziona l opponibilità ai terzi dell annotazione del relativo contratto a margine

10 628 atti e pareri di diritto civile dell atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo per gli immobili, invece, resta degradata a mera pubblicità-notizia ai sensi dell art cod. civ. e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquistato altrimenti dalla costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo: è irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile-funzione dichiarativa (art.162, co,4 cod. civ.); trascrizione-funzione pubblicità notizia (art cod. civ.). Infatti, quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia. Cassazione Civile, Sez. Un., 13 ottobre 2009, n Sulla natura dell atto costitutivo del fondo patrimoniale I beni ricompresi nel fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, non rientrano nell attivo fallimentare, atteso che la disposizione contenuta nell art. 46 n. 3 l. fall., dettato nella vigenza del patrimonio familiare, deve trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto. Cassazione Civile, Sez. I, 22 gennaio 2010, n La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 167 ss. cod. civ.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell art. 64 l. fall. Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2000, n Possibilità di esperire azione revocatoria da parte dei creditori del fondo È soggetto a revocatoria ordinaria l atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore successivamente all apertura di credito e alla prestazione di garanzia. Basta la consapevolezza di arrecare un danno alla banca e l esistenza di un credito, anche se non concretamente esigibile. Cassazione Civile, Sez. VI, 12 dicembre 2012, n L azione revocatoria diretta a far valere l inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l altro coniuge estraneo all azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell azione revocatoria e che, per tale ragione, non può essere condannato al pagamento, anche se in via solidale, delle spese del giudizio. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti

11 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 629 dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, avendo l «actio pauliana» la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Cassazione Civile, Sez. III, 29 aprile 2009, n Il fondo patrimoniale può essere revocato ex art cod. civ. quando sia stato costituito in epoca anteriore all assunzione di una garanzia fideiussoria. L animus nocendi richiesto dall art. 2901, comma 1, n. 1, cod. civ. è integrato dal mero dolo generico, non essendo necessaria la ricorrenza del dolo specifico e va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito. Cassazione Civile, Sez. III, 7 ottobre 2008, n Qualora, successivamente al sorgere del credito il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto, a titolo gratuito, è suscettibile di revocatoria, ex art cod. civ., perché modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia e sussistono, pertanto, tutti i presupposti tipici della azione revocatoria ordinaria (il credito dell attore in revocatoria, l eventus e la scientia damni). In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell art cod. civ., poiché con l azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell atto a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero la previsione di un mero danno potenziale. Cassazione Civile, Sez. III, 7 luglio 2007, n

12 630 atti e pareri di diritto civile La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Cassazione Civile, Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966 Presupposti e funzione dell azione revocatoria. Profili generali L azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore «fruttuosità e speditezza» dell azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, di conseguenza, non è richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Cassazione Civile, Sez. I, 6 dicembre 2007, n L azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l effetto tipico di determinare l inefficacia dell atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. Cassazione Civile, Sez. II, 14 giugno 2007, n L istituto Il fondo patrimoniale Con la legge 19 maggio 1975 n , il legislatore ha attribuito ai coniugi il potere di regolare e tutelare i loro rapporti matrimoniali attraverso l adozione o la modifica del regime patrimoniale complessivo della famiglia. Si tratta delle convenzioni matrimoniali, stipulabili in ogni tempo anche dopo il matrimonio, previste e disciplinate dall art. 162 cod. civ., la cui forma è quella dell atto pubblico a pena di nullità. Oggetto dell accordo è principalmente la disciplina della proprietà e dell acquisto di beni. La costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.) rientra tra le convenzioni matrimoniali e si configura come un complesso di beni destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, non intesi in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l indispensabile per l esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all amonico sviluppo della famiglia, restando escluse solo le obbligazioni eccedenti tale limite. In virtù della sua precisa funzionalizzazione prevista dall art. 167 cod. civ., si ritiene che il fondo vada inquadrato tra i patrimoni di destinazione e, nello specifi- 7 Legge 19 maggio 1975, n Riforma del diritto di famiglia.

13 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 631 co, che esso costituisca un patrimonio separato appartenente ai coniugi e quindi privo di soggettività. La sua costituzione viene qualificata, dalla giurisprudenza ormai prevalente, come atto a titolo gratuito. La costituzione dei beni in fondo, per far fronte ai bisogni del nucleo familiare, non integra, infatti, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto dispositivo patrimoniale per il quale non è prevista la corresponsione di alcun corrispettivo per i costituenti. A norma dell art. 167 cod. civ. il fondo può avere ad oggetto beni immobili, mobili registrati o titoli di credito; non possono, invece, essere oggetto di conferimento i beni mobili non registrati, a meno che non costituiscano pertinenze di beni del fondo, e le universalità di beni. Per quanto riguarda i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo. La costituzione del fondo patrimoniale dev essere fatta per atto pubblico e quando è effettuata da un terzo può essere fatta anche per testamento. Secondo l art. 167 cod. civ. quando è effettuata da un terzo per atto tra vivi si perfeziona con l accettazione da parte di entrambi i coniugi o anche, previa autorizzazione del giudice, di uno solo di essi qualora l altro non possa o non voglia prestare il suo consenso. In quest ultimo caso il coniuge dissenziente potrà accettare successivamente con atto pubblico. Riguardo al momento in cui le parti possono dare vita al fondo trova applicazione la regola generale sulle convenzioni matrimoniali, sicchè la costituzione può avvenire prima del matrimonio e gli effetti si produrranno dal momento della celebrazione, mentre, nel caso in cui la convenzione avvenga dopo il matrimonio i suoi effetti si produrranno dal giorno in cui il negozio è stato stipulato Pubblicità del vincolo L ordinamento dispone che il fondo patrimoniale è assoggettato ad una doppia forma di pubblicità: una relativa ai singoli beni disciplinata dagli artt cod. civ. 8 e l altra relativa alle convenzioni matrimoniali che, ai sensi dell ultimo comma dell art. 162 cod. civ., deve essere annotato a margine dell atto di matrimonio per essere opposto ai terzi. Il coordinamento delle norme su citate, ha dato origine ad un vivace dibattito 8 Art cod. civ. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell acquisto a causa di morte. Art cod. civ. Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell articolo 2647, l accettazione dell eredità e l acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell articolo 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

14 632 atti e pareri di diritto civile dottrinale e giurisprudenziale, che si è risolto con l intervento della Suprema Corte 9 e della Corte Costituzionale 10, la quale ha statuito che la trascrizione ex art cod. civ. è imposta solo come pubblicità notizia; essendo stato soppresso l ultimo comma dell art non è infatti più possibile attribuire alla trascrizione in esame la funzione dichiarativa tipica e propria della trascrizione ex artt e 2644 cod. civ Cassazione, sez. un., 13 ottobre 2009, n «La costituzione del fondo patrimoniale di cui all art. 167 cod. civ. è compresa tra le convenzioni matrimoniali e come tale è soggetta alle disposizioni dell art. 162 cod. civ. circa le forme di convenzioni medesime, ivi incluso il comma terzo che ne condiziona l opponibilità ai terzi dell annotazione del relativo contratto a margine dell atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo per gli immobili, invece, resta degradata a mera pubblicità-notizia ai sensi dell art cod. civ. e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquistato altrimenti dalla costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo: è irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile-funzione dichiarativa (art.162, comma4, cod. civ.); trascrizionefunzione pubblicità notizia (art cod. civ.). Infatti, quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia». 10 «È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l opponibilità ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell atto sui registri immobiliari, anziché pure dalla annotazione a margine dell atto di matrimonio: la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili) costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al principio di tutela in giudizio, ma anche rispetto all art. 29 cost., che semmai tutela gli aspetti etico-sociali della famiglia e non è, quindi, utilmente invocabile come parametro del contrasto, ed all art. 3 cost., in quanto una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini ed effetti diversi) per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell esigenza di contemperare gli interessi contrapposti della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell ultimo di essi e dell impedimento di un uso distorto dell istituto a danno delle garanzie dei creditori» (Corte costituzionale, 6 aprile 1995, n. 111). 11 Art cod. civ. Atti soggetti a trascrizione. - Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. Art cod. civ. Effetti della trascrizione. - Gli atti enunciati nell articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l acquisto risalga a data anteriore.

15 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 633 Ciò è particolarmente importante per l opponibilità al terzo, poiché al terzo non potrà essere opposta una convenzione trascritta ma non annotata. In conclusione, la costituzione del fondo patrimoniale, in quanto convenzione matrimoniale, rimane soggetta alle disposizioni dell art. 162 cod. civ. circa le forme di convenzioni medesime, ivi incluso l ultimo comma che ne condiziona l opponibilità ai terzi dell annotazione del relativo contratto a margine dell atto di matrimonio. Per quanto concerne, invece, la trascrizione del vincolo per gli immobili, invece, resta degradata a mera pubblicità-notizia ai sensi dell art cod. civ. e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquistato altrimenti dalla costituzione del fondo Azione revocatoria dell atto costitutivo del fondo patrimoniale Il vincolo di destinazione imposto ad un determinato complesso di beni costituiti in fondo patrimoniale, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, determina una limitazione della garanzia generica prevista dall art cod. civ. a tutela di tutti i creditori. Al riguardo, l art. 170 cod. civ. consente l aggressione dei beni conferiti soltanto a condizioni determinate. In particolare, la predetta disposizione stabilisce che l esecuzione forzata sui beni del fondo e sui frutti di essi è consentita soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari. Ebbene, con l azione revocatoria ordinaria, ex art cod. civ. del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, ove ne sussistano i presupposti, viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Giova ricordare che l actio pauliana ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione, la predetta azione, ove esperita vittoriosamente, non travolge l atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare, sul bene oggetto dell atto, azione esecutiva per la realizzazione del credito. Requisito oggettivo per l esito positivo dell azione revocatoria è il pregiudizio che l atto dispositivo del debitore arreca alle pretese creditizie. Con l espressione pregiudizio il legislatore ha voluto accogliere una nozione estensiva di eventus damni comprendente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore. Evenienza questa che ricorre con la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova, per i limiti di aggredibilità del patrimonio del debitore posti dall art. 170 cod. civ. Infine, sotto il profilo dell elemento soggettivo, ai sensi dell art. 2901, comma 1, n. 1 del codice civile, nell ipotesi di costituzione del fondo anteriore al sorgere

16 634 atti e pareri di diritto civile del debito è necessaria la dolosa preordinazione dell atto (consilium fraudis) da parte del debitore al fine di pregiudicane le ragioni del creditore. Segnatamente è, al riguardo, sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori. Trattandosi, invece, di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), senza che assumano, viceversa, rilevanza, nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. In entrambe le ipotesi, la prova della sussistenza di siffatto elemento psicologico deve essere fornita dal che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione I patrimoni destinati (cenni) La separazione patrimoniale si configura quando un soggetto separa uno o più beni, nell ambito della sua sfera giuridica, dal resto del patrimonio. I beni separati vengono destinati alla realizzazione di un determinato scopo, che limita il potere di disposizione del proprietario, ai sensi dell art. 832 cod. civ. 12 Ne deriva, da un lato, la scissione tra titolarità formale e sostanziale del diritto di proprietà, in deroga al principio di indivisibilità del patrimonio dalla persona titolare. Dall altro lato, si verifica il superamento del principio di unitarietà della garanzia patrimoniale generica, ex art cod. civ., secondo cui il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Invero, il bene destinato ad uno scopo particolare viene sottratto alla garanzia dei creditori generali del debitore e rimane aggredibile soltanto dai creditori che vantano una pretesa collegata alla gestione del bene separato, funzionale allo scopo assegnatogli. In virtù della deroga ai principi di indivisibilità del patrimonio e di unitarietà della garanzia patrimoniale generica, la fattispecie in esame è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Di seguito, si elencano alcune delle ipotesi principali di patrimoni separati. - Il fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.). - I patrimoni destinati ad uno specifico affare nell ambito del diritto societario (art bis cod. civ. 13 ). - Nel contratto di mandato, i creditori del mandatario non possono far valere le 12 Art. 832 cod. civ. Contenuto del diritto. - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l osservanza degli obblighi stabiliti dall ordinamento giuridico. 13 Art bis cod. civ. Patrimoni destinati ad uno specifico affare. - La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

17 Capitolo 27 L azione revocatoria del fondo patrimoniale 635 loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio (art cod. civ. 14 ). Il mandatario, infatti, diventa formalmente, ma non sostanzialmente proprietario dei beni acquistati in esecuzione del mandato, i quali rimangono destinati ad entrare nel patrimonio del mandante. - La rendita vitalizia non viene sottoposta a pignoramento o a sequestro, quando viene costituita a titolo gratuito nei limiti del bisogno alimentare del beneficiario (art cod. civ. 15 ). - In tema di assicurazione sulla vita, si rammenta che le somme dovute dall assicuratore al contraente o al beneficiario sono sottratte all azione esecutiva dei creditori (art cod. civ. 16 ). - L accettazione dell eredità con beneficio d inventario (art. 490 cod. civ. 17 ) consente di tenere separato il patrimonio dell erede dal patrimonio del de cuius. Il chiamato all eredità che accetta con beneficio d inventario, invero, diventa formalmente,ma non sostanzialmente proprietario del patrimonio del de cuius, che rimane separato rispetto al resto del suo patrimonio. - I fondi destinati a scopi previdenziali e assistenziali. Si tratta dei fondi fondi speciali per la previdenza e l assistenza che l imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell imprenditore o del prestatore di lavoro (art cod. civ. 18 ). - L atto di destinazione, disciplinato dell art ter 19 richiede la forma pub- 14 Art cod. civ. Creditori del mandatario. - I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo. 15 Art cod. civ. Sequestro o pignoramento della rendita. - Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore. 16 Art cod. civ. Diritti dei creditori e degli eredi. - Le somme dovute dall assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione, all imputazione e alla riduzione delle donazioni. 17 Art. 490 cod. civ. Effetti del beneficio d inventario. - L effetto del beneficio d inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell erede. Conseguentemente: l) l erede conserva verso l eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l erede decada dal beneficio d inventario o vi rinunzi. 18 Art cod. civ. Fondi speciali per la previdenza e l assistenza. - I fondi speciali per la previdenza e l assistenza che l imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell imprenditore o del prestatore di lavoro. 19 Art ter cod. civ. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. - Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche ammini-

18 636 atti e pareri di diritto civile blica e ha ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati. Esso deve realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell art comma 2 cod. civ. 20, in vista del perseguimento di uno scopo sociale. L atto è, inoltre, opponibile nei confronti dei terzi, a condizione che venga trascritto. Ne consegue che il bene che oggetto dell atto in parola non è aggredibile da parte dei creditori generali del proprietario che effettua la destinazione patrimoniale. - Vi è, poi, il trust (disciplinato dalla convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, recepita in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364), istituto di matrice anglosassone in base al quale un soggetto, il settlor, cosiddetto costituente, trasferisce la proprietà di un suo bene al cosiddetto trustee. Il trustee diventa proprietario del bene ma si obbliga a gestire quel bene per il raggiungimento di un determinato scopo o a favore di un determinato beneficiario. Rispetto al negozio di destinazione (art ter cod. civ.), nel trust, l effetto della separazione patrimoniale si verifica tramite trasferimento di proprietà. - Da ultimo, il fondo comune di investimento che costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti (art. 36, comma 6, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). strazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. 20 Art cod. civ. Autonomia contrattuale. - Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico.

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