NORMATIVA. Impresa & Lavoro - gennaio n. 1

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1 FINANZIARIA 2008: INCENTIVI PER LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE DEL MEZZOGIORNO La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), dal comma 539 al comma 548, finanzia gli incentivi per lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno. In particolare: Con i commi da 539 a 548 il Legislatore ha inteso finanziare gli incrementi occupazionali in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato che i- stituisce la Comunità Europea. Il bonus, sotto forma di credito d imposta, è a favore dei datori di lavoro che incrementano l organico con assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre Il bonus è concesso per il 2008, il 2009 e il 2010 ed è pari a 333 euro al mese per ogni assunto (416 per le donne rientranti nella definizione di lavoratrici svantaggiate, come previsto dal regolamento CE n. 2204/2002). Il credito d imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre Per gli assunti a tempo parziale il bonus spetta in proporzione rispetto alle ore previste dal CCNL. L incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni registrate nelle imprese collegate o soggette a controllo. Trova piena applicazione, seguendo un indirizzo già esistente in precedenti provvedimenti (come, ad esempio, la legge n. 489/1994), l art c.c.: ciò significa che sono considerate imprese controllate: a) quelle in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; b) quelle in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; c) quelle in cui si verifica l influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. L art c.c. precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel c.d. controllo per partecipazione. In tali ipotesi vanno computati anche i voti delle società controllate, delle fiduciarie e di quelle affidate ad interposta persona. Non vanno, ovviamente, computati i voti espressi, per delega, per conto terzi. Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere goduto soltanto in compensazione. Il credito d imposta spetta se: a) i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato, o abbiano perso un lavoro, o siano in procinto di perderlo, o siano portatori di handicap, o lavoratrici svantaggiate; b) sia rispettato il CCNL anche in favore degli altri lavoratori che non danno diritto al credito d imposta; c) siano rispettate le norme sulla salute e sicurezza del lavoro; d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1 novembre - 31 dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche 33

2 gestito da privati, il credito d imposta spetta soltanto per i lavoratori assunti in più rispetto alla precedente impresa. Il diritto a fruire del credito d imposta viene meno se: a) su base annuale il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, indeterminato o con tipologie formative risulta inferiore o pari al quello mediamente occupato nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2007; b) i posti di lavoro non sono conservati per almeno 3 anni o 2 se si tratta di piccole e medie imprese; c) vengano rilevate violazioni non formali (con irrogazione di sanzioni non inferiori a euro alla normativa fiscale e contributiva sul lavoro dipendente), ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza neri posti di lavoro commesse nel periodo , o vi sia stata una condanna per condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970. La disposizione si applica in toto anche alle cooperative e, ai soli fini del credito d imposta, i soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti. La disposizione appena descritta non può non raccordarsi con l art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 laddove si afferma che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (entrato, per tutti, in vigore il 30 dicembre 2007), fermi restando gli altri obblighi di legge (es. rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Da ciò si deduce la necessità di un raccordo stretto e continuo tra gli organi di vigilanza, gli Istituti previdenziali, le Casse edili (limitatamente al settore delle costruzioni) e l Agenzia delle Entrate per le eventuali ipotesi ostative al rilascio del DURC o alla sua sospensione per una o più violazioni delle norme riportate nell allegato A) al Decreto Ministeriale che lo ha introdotto. Un altro problema che va considerato è quello del non superamento della soglia del de minimis ( euro nel triennio per ogni tipo di agevolazione economica) fissato in sede Europea. FINANZIARIA 2008: RISCRITTA PARZIALMENTE LA IN MA- TERIA DI ADOZIONE ED AFFIDAMENTI Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), unitamente al collegato sul welfare - di attuazione del Protocollo del 23 luglio emanato con la Legge 24 dicembre 2007, n In particolare, l art. 2 dal comma 452 al comma 455, riscrive in parte la normativa in materia di adozione ed affidamenti. Il comma 452 prevede infatti che: - in caso di adozione nazionale il congedo va fruito nei primi cinque mesi successivi 34

3 l ingresso in famiglia del minore (co. 2); - in caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell ingresso, durante il periodo di permanenza all estero per l espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura. La durata complessiva è sempre la stessa e la parte residua può essere fruita nei cinque mesi successivi (co. 3); - la lavoratrice che per il periodo di permanenza all estero non richieda o richieda solo in parte il congedo per maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità (co. 4); - l Ente autorizzato che ha avuto l incarico di seguire la procedura attesta la durata della permanenza all estero della lavoratrice (co. 5); - nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (co. 6). Il comma 453 abroga l art. 27 del D.Lgs. n. 151/2001 che parlava di adozioni ed affidamenti preadottivi internazionali. Il comma 454 riscrive l art. 31 del D.Lgs. n. 151/2001 sancendo che, se non richiesto, il congedo ex art. 26, commi 1, 2 e 3, può essere richiesto, alle medesime condizioni, dal lavoratore. Analogamente, il congedo ex comma 4 dell art. 26, spetta al lavoratore alle medesime condizioni e anche in questo caso l Ente autorizzato certifica la permanenza all estero. Il comma 455 riscrive l art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001 affermando che il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione nazionale, internazionale o affidamento (co. 1). Il congedo parentale può essere usufruito dai genitori adottivi od affidatari, qualunque sia l età del minore, entro otto anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (co. 2). GOVERNO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE URGENTI IN MATERIA DI CON- TRATTAZIONE COLLETTIVA E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio, il Decreto Legge n. 250 del 29 dicembre 2007 contenente disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva. In particolare, nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l applicazione delle disposizioni di cui all art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 35

4 Il Decreto Legge è consultabile sul nostro sito nella rubrica Legislazione, sezione Dall Italia. DECRETO LEGISLATIVO N. 257 DEL 19 NOVEMBRE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICU- REZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell 11 gennaio 2008, ha dato attuazione alla direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il Decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Al superamento di predeterminati valori di azione il datore di lavoro deve, nella valutazione dei rischi, stabilire se sono stati superati o meno i valori-limite. Nei confronti dei lavoratori per i quali è stata rilevata un esposizione superiore ai valori limite deve essere disposta la sorveglianza sanitaria con frequenza almeno annuale. Il Decreto è consultabile sul nostro sito nella rubrica Legislazione, sezione Dall Italia. MINISTERO DEL LAVORO: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTI- NUATIVE NELLA MODALITÀ A PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 61 E SS. D.LGS. N. 276/2003. ATTIVITÀ DI VIGILANZA. INDICAZIONI OPERATIVE La Direzione Generale per l attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di uniformare l attività di vigilanza, con circolare n. 4 del 29 gennaio ha fornito chiarimenti in merito ai criteri alla luce dei quali interpretare il contratto a progetto ex art. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. La circolare fornisce delle indicazioni al fine di interpretare la genuinità del contratto: a) forma scritta del contratto a progetto. b) Specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (non può coincidere integralmente con l attività principale o accessoria dell impresa come risultante dall oggetto sociale). In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore. c) Verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente (valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l inserimento nell organizzazione aziendale sopratutto con riguardo alle forme di coordinamento). 36

5 d) Il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale. e) In capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. f) Verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente. g) Il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto. h) Elemento di valutazione per il disconoscimento del contratto a progetto potrebbe essere la mono-committenza. i) Vanno attentamente valutate le proroghe ed i rinnovi del contratto di collaborazione. Infine, la circolare evidenzia alcune tipologie di attività alle quali non è possibile applicare il contratto a progetto: addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali; addetti alle agenzie ippiche; autisti e autotrasportatori; babysitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetisti e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti. La circolare è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Ministero del Lavoro. INPS: APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I CON- TRATTI DI INSERIMENTO PER LE DONNE L Inps, con circolare n. 10 del 28 gennaio, ha fornito le indicazioni per l applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché alcuni chiarimenti in merito all individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento. 37

6 ARTICOLO 1, COMMA 67 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N A- BROGAZIONE DEL PARTICOLARE REGIME CONTRIBUTIVO PREVISTO PER LE EROGAZIONI STABILITE DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO - PRECISAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE - MESSAGGIO INPS N DEL 28 GENNAIO 2008 L Inps, con messaggio n del 28 gennaio, informa che dal 1 gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi a- ziendali, ovvero di secondo livello e pertanto sui predetti elementi retributivi è dovuta la normale contribuzione. In attesa delle definizione del nuovo regime da parte di un decreto ministeriale, le aziende che non si sono adeguate a quanto indicato hanno tempo fino al termine della denuncia contributiva scadente il 16 aprile 2008 per regolarizzare la posizione. Il messaggio è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Inps. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE, 2007 DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI E DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTI PER L ISTITUTO DELL ESONERO PARZIALE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTIVI DI SOGGETTI DISABILI La Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota circolare protocollo 13/III/ , comunica che con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato adeguato l importo del contributo esonerativo di cui all art. 5, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e delle maggiorazioni previste per l istituto dell esonero parziale degli obblighi assuntivi di soggetti disabili. L importo dell esonero è adeguato da 12,92 euro a 30,64 euro. La circolare è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Ministero del Lavoro. LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE INPS N. 9 DEL 17 GENNAIO L Inps, con circolare n. 9 del 17 gennaio, informa che l anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, non è più di sei anni come previsto dall originaria versione del D.Lgs. n. 42 del 2006, ma di tre anni stante le modifiche apportate allo stesso decreto legislativo dalla Legge 24 dicembre 2007, n I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dei 3 anni. 38

7 Le domande respinte per l esclusione del requisito potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati: in tali ipotesi la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1 febbraio INPS: BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORATORI CHE HANNO SVOLTO LAVORI USURANTI L Inps, con messaggio n del 17 gennaio, fornisce le prime indicazioni in ordine ai destinatari del beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti. Il beneficio è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (c.d. Decreto Salvi ); lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno; lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle attività previste al predetto punto 1 a condizione che abbiano svolto: nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l accesso al pensionamento di anzianità. I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un età inferiore ai 57 anni e un anzianità contributiva inferiore ai 35 anni. Il messaggio è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Inps. 39

8 INPS: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PE- RIODI CONTRIBUTIVI L Inps, con circolare n. 9 del 17 gennaio, informa che l anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, non è più di sei anni come previsto dall originaria versione del D.Lgs. n. 42/2006 ma di tre anni stante le modifiche apportate allo stesso decreto legislativo dalla Legge 24 dicembre 2007, n I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dei 3 anni. Le domande respinte per l esclusione del requisito potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati: in tali ipotesi la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1 febbraio CONTRIBUZIONE 2008 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS L Inps, con circolare n. 8 del 17 gennaio, informa che a partire dal 1 gennaio 2008 vi è stato l aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, anche nel 2009 e nel 2010 vi sarà l aumento di un punto percentuale dell aliquota relativa agli soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Nella Gestione separata sono in vigore due sole aliquote fisse e riferite l una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l altra a tutti i rimanenti iscritti. Dal 2008 le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla gestione separata Inps sono pari a: a) 24,72% (24,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva in vigore dal 7 novembre 2007), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 17,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. I compensi corrisposti ai collaboratori fino al 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da considerare di competenza del 2007 e pertanto assoggettati alle aliquote in vigore nel INPS: RIVALUTATI I LIMITI DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE DE- GLI ASSEGNI FAMILIARI L Inps, con circolare n. 6 del 16 gennaio, informa che dal 1 gennaio 2008 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corre- 40

9 sponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. Le disposizioni della presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247 E DECORRENZE DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA - CIRCOLARE INPS N. 5 DEL 15 GENNAIO 2008 L Inps, con circolare n. 5 del 15 gennaio, interpretando quanto affermato in materia di decorrenza sulle pensioni di vecchiaia ed in particolare sulle cosiddette finestre di accesso e facendo seguito al messaggio n del 31 dicembre 2007, ha fornito le prime istruzioni relative all applicazione delle nuove disposizioni. In accordo con il Ministero del Lavoro e al fine di evitare il contenzioso, l Istituto afferma che la disposizione relativa alle c.d. finestre di accesso (la prima scatta a luglio 2008) non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso al 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, sebbene raggiungano i requisiti contributivi ed anagrafici dopo il 31 dicembre MISURE COMPENSATIVE ALLE IMPRESE CHE CONFERISCONO IL TFR A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E/O AL FONDO PER L EROGAZIONE DEL TFR - CIRCOLARE INPS 14 GENNAIO 2008, N. 4 I datori di lavoro che destinano, in tutto o in parte il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria Inps, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2008, potranno fruire della quota di esonero pari per il 2008 a 0,19% sui contributi assistenziali, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. L Inps, con circolare n. 4 del 14 gennaio, fornisce le istruzioni per la compilazione del modello DM 10/2 e per la regolarizzazione dei periodi di gennaio e febbraio INPS: PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON- LINE L Inps, con messaggio n. 846 del 10 gennaio,ha fornito, alle proprie sedi periferiche, le prime indicazioni operative circa la pluriefficacia della comunicazione obbligatoria on- 41

10 line che avviene, nel periodo transitorio 11 gennaio - 29 febbraio 2008, esclusivamente con l invio telematico della comunicazione stessa e non con l utilizzo cartaceo dei modelli; mentre per le comunicazioni per rapporti di lavoro domestico, la pluriefficacia è assicurata dai servizi informatici regionali del Ministero del Lavoro, attraverso l inserimento del modulo nei sistemi applicativi dei servizi competenti ed è resa disponibile agli Enti Previdenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa telematica. Il messaggio è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Inps. INAIL: CESSAZIONE DELL OBBLIGO DI DNA E COMUNICAZIONI OBBLI- GATORIE ON-LINE L Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio, informa che le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate, dal datore di lavoro o suo delegato, con i sistemi informatici previsti dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, sono valide ai fini dell assolvimento dell obbligo di comunicare all INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio (DNA). Se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all Inail con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici già messi a disposizione dall Istituto. La circolare è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Inail. INPS: BENEFICI PER I LAVORATORI SOGGETTI ALL AMIANTO L Inps, con messaggio n. 703 del 9 gennaio, ha fornito alcuni chiarimenti sull art. 1, commi 20 e 21, della Legge 247/2007, relativi ai benefici pensionistici per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in ambienti esposti all amianto. In particolare, sono valide le certificazioni rilasciate dall Inail ai lavoratori esposti all amianto che hanno presentato domanda all Inail stesso entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all amianto fino all avvio dell azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre A tali lavoratori spetta il beneficio previsto dall art. 13 comma 8 della legge 257/1992 consistente nella rivalutazione dell anzianità assicurativa per 1,25 volte. L attuazione della norma è subordinata all emanazione di un decreto ministeriale. INPS: CANCELLATO IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SUL LAVORO STRA- ORDINARIO L Inps, con messaggio n. 658 del 9 gennaio, sulla base di quanto previsto dal comma 71 dell art. 1 della Legge n. 247/07 (pacchetto Welfare), ha disposto che dal mese di gennaio 2008 non è più dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario anche se ri- 42

11 ferito a prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2007 ma pagate nella busta paga di gennaio La modifica riguarda anche coloro che fanno ricorso allo straordinario forfettario. Se nel corso del 2008 il datore di lavoro corrisponde somme di denaro a titolo di monetizzazione di prestazioni straordinarie, accantonate nella banca delle ore, la contribuzione aggiuntiva non deve essere versata, anche se lo straordinario è stato eseguito lo scorso anno. Il messaggio è consultabile sul nostro sito nella rubrica Circolari/Messaggi Inps. INTERPELLO 28 DICEMBRE: CONGEDO PARENTALE E RIPOSO DALL IMPIEGO Il Ministero del Lavoro, ha risposto in data 28 dicembre 2007, ad un interpello dell ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale) in merito all individuazione delle modalità di applicazione, al personale di volo dipendente da a- ziende di trasporto aereo, della disciplina in materia di congedo parentale unitamente a quella in materia di riposo dall impiego, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all Accordo europeo sull organizzazione dell orario di lavoro del personale di volo dell aviazione civile. Si riporta di seguito il testo dell interpello che è altresì consultabile sul nostro sito nella rubrica Interpelli. Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/ congedo parentale e riposo dall impiego. L Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all individuazione delle modalità di applicazione, al personale di volo dipendente da aziende di trasporto aereo, della disciplina in materia di congedo parentale unitamente a quella in materia di riposo dall impiego, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all Accordo europeo sull organizzazione dell orario di lavoro del personale di volo dell aviazione civile. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. L art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 prevede l assegnazione, al personale di volo, di almeno sette giorni di riposo per ciascun mese di calendario e comunque di almeno novantasei giorni per ciascun anno, comprensivi di eventuali periodi di ulteriore riposo prescritti dalla legislazione vigente, riservando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle suddette giornate di riposo. Si tratta, pertanto, di una disposizione finalizzata a garantire il pieno recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori a cui è specificamente rivolta, in considerazione delle particolari caratteristiche dell attività svolta dal suddetto personale, organizzata in turni di lavoro, determinati su base mensile. Differente è la ratio della disciplina del congedo parentale, di cui all art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, riconosciuto ad entrambi i genitori al fine di assicurare al bambino la necessaria assistenza materiale ed affettiva. Ciò premesso, si sottolinea che le norme citate non prevedono alcun divieto o limite alla fruizio- 43

12 ne, da parte del personale di volo, di entrambi gli istituti in esame, trattandosi di disposizioni di diversa natura, volte a realizzare interessi distinti e, precisamente, la tutela della salute psicofisica del lavoratore, con riferimento all art. 5, D.Lgs. n. 185/2005 ed il sostegno della maternità e della paternità in relazione alle esigenze, anche a carattere discontinuo, di cura del figlio, relativamente all art. 32 del T.U. n. 151/2001. Pertanto, i giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale possono essere fruiti dal lavoratore interessato, in modo continuativo o frazionato, nei primi otto anni di vita del figlio, senza incidere sul numero dei giorni di riposo spettanti al medesimo dipendente in base ai turni di servizio a sviluppo mensile previsti per il personale di volo dell aviazione civile. Di conseguenza, i giorni di riposo successivi al termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrando nell ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il personale di volo, possono considerarsi, a tutti gli effetti, come ripresa dell attività lavorativa. 44

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