parti comuni o di loro proprietà esclusiva, quelle colpite da vizio di incompetenza.
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1 128 parti comuni o di loro proprietà esclusiva, quelle colpite da vizio di incompetenza. «Queste Sezioni Unite ritengono che debbano qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all ordine pubblico, alla morale, o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all oggetto. Debbano, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni formali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all oggetto». Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2005, n Soggetti legittimati all impugnazione 2.1. Annullabilità Legittimati a impugnare la delibera annullabile sono i condomini dissenzienti e quelli assenti. Condizione necessaria affinché la delibera possa essere impugnata è che il ricorrente abbia un interesse giuridicamente rilevante a ottenere l annullamento della deliberazione: non può ritenersi legittimato il condomino che, seppur assente o dissenziente, non abbia alcun interesse a veder modificata la decisione presa dall assemblea, come nel caso in cui sia stato approvato un consuntivo in violazione dei criteri previsti dal regolamento senza che tale violazione abbia arrecato al ricorrente alcun pregiudizio in termini economici, laddove gli siano state imputate spese inferiori rispetto a quelle che avrebbe dovuto effettivamente sostenere. «Ai sensi dell art. 100 c.p.c. l interesse ad impugnare davanti all autorità giudiziaria una delibera assembleare deve essere concreto e attuale, non solo teorico e generico. Pertanto, ove l assemblea, essendo rimasto notevolmente alterato il rapporto originario dei valori proporzionali dei piani, in seguito alle mutate condizioni
2 Impugnazione delle delibere 129 di una parte dell edificio (nella specie, in conseguenza del mutamento di uso dei locali del sottotetto) proceda alla modifica delle tabelle millesimali di gestione, esattamente il giudice del merito ritiene la carenza di interesse a impugnare una tale delibera in capo al condomino che a seguito delle nuove tabelle ha visto diminuire le spese di gestione a suo carico». Cass. civ., Sez. II, 1 dicembre 2000, n Anche il condomino che mediante comportamenti non equivoci abbia manifestato espressa accettazione alla delibera non è legittimato a impugnarla. Quanto ai condomini astenuti, ovvero quelli che abbiano partecipato all assemblea senza tuttavia esprimere alcun voto, favorevole o sfavorevole, la giurisprudenza, allontanandosi dai precedenti orientamenti, riconosce loro la facoltà di impugnare la delibera. «Talune decisioni, peraltro assai remote, negano che, relativamente alla impugnazione delle delibere, i condomini astenuti possano essere equiparati ai condomini dissenzienti o assenti [ ] Pronunzie più recenti, invece, affermano che il condomino astenuto deve essere equiparato al condomino dissenziente e, come tale, è legittimato ad impugnare la delibera annullabile. Tutti i condomini che non hanno votato in maniera conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti: ivi compresi gli astenuti i quali sostanzialmente non hanno approvato la delibera. Il nuovo indirizzo merita di essere seguito». Cass. civ., Sez. II, 9 gennaio 1999, n La richiamata sentenza si addentra nelle motivazioni di tale posizione: «A fondamento della tesi restrittiva esiste la lettera della legge, che espressamente riconosce il potere di impugnazione soltanto ai condomini dissenzienti ed assenti. A sostegno dei limiti alla legittimazione, inoltre, si possono dedurre le esigenze di certezza delle delibere che, in generale, restringono i termini di impugnazione. Ma nel condominio occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere. Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi, anche coloro i quali, nelle votazioni, si asterranno. Alla approvazione delle decisioni, invece, non concorrono tutti i presenti. Poiché le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all assemblea regolarmente costituita, non facendo parte della maggioranza alla approvazione della delibera gli astenuti non concorrono. Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione, i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti. L approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall esistenza del quorum prescritto. La deli-
3 130 bera si ascrive all intero collegio, in quanto vincola anche i dissenzienti e gli assenti, ma come atto giuridico valido viene ad esistenza se risulta approvata da un determinato numero di condomini. Si perfeziona, cioè, in virtù del formarsi della maggioranza stabilita. Sotto il profilo della formazione della delibera, in quanto non concorrono alla composizione della maggioranza, i partecipanti astenuti vengono equiparati ai dissenzienti. La ragione, per cui non è consentito proporre impugnazione, è l aver concorso alla approvazione della delibera, facendo parte della maggioranza che si è espressa in senso favorevole alla proposta messa ai voti. Ciò posto, non si vede perché i condomini astenuti, i quali come i condomini dissenzienti ed assenti non hanno concorso alla approvazione, ai condomini dissenzienti ed assenti non debbano equipararsi anche per quanto attiene alla legittimazione alla impugnazione. In difetto di una norma specifica, che alla dichiarazione di astensione attribuisca un contenuto ed una efficacia precisi, poiché il potere di impugnazione è riconosciuto a coloro i quali non hanno concorso alla approvazione, dal sistema si ricava essere legittimati ad impugnare le delibere anche i condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti dissenzienti ed assenti, non avendo neppure essi contribuito alla approvazione». Cass. civ., Sez. II, 9 gennaio 1999, n Il nuovo condomino, subentrato al precedente che abbia partecipato all assemblea esprimendo parere sfavorevole alla relativa delibera, è legittimato a proporre impugnazione. In caso di morte del condomino, legittimato all impugnazione della delibera è il singolo erede: in tal caso il giudizio dovrà essere instaurato nei confronti di tutti gli altri eredi, realizzandosi un ipotesi di litisconsorzio necessario. Nel caso in cui all assemblea, secondo quanto previsto dall art. 67 disp. att. c.c., abbia partecipato il rappresentante dei comproprietari esprimendo voto favorevole, agli altri comproprietari sarà preclusa la possibilità di impugnare la delibera. Anche l usufruttuario, in relazione alle questioni sulle quali ha diritto di voto in assemblea, è legittimato a far valere in sede giudiziale la delibera ritenuta invalida. Analogo discorso deve valere per il conduttore. «L art. 10, legge 27 luglio 1978, n. 392 il quale attribuisce al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione di servizi comuni, riconosce implicitamente, con il rinvio alle disposizioni del codice civile concernenti l assemblea dei condomini, il diritto dell inquilino di impugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d aria. Al di fuori delle situazioni richiamate la norma in esame non attribuisce al-
4 Impugnazione delle delibere 131 l inquilino il potere generale di sostituirsi al proprietario nella gestione dei servizi condominiali sicché deve escludersi la legittimazione del conduttore ad impugnare la deliberazione dell assemblea condominiale di nomina dell amministratore e di approvazione del regolamento di condominio e del bilancio preventivo». Cass. civ., Sez. II, 18 agosto 1993, n Nullità Il vizio di nullità può essere fatto valere non solo dai condomini assenti o dissenzienti ma da qualsiasi condomino che abbia un interesse giuridicamente rilevante all impugnazione della delibera. La legittimazione attiva viene pertanto riconosciuta anche al condomino che abbia espresso voto favorevole alla deliberazione colpita dal vizio di nullità. «La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall art c.c., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione». Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2002, n «La legittimazione generale prevista dall art c.c. all azione di nullità non esime l attore dall onere di dimostrare il proprio, concreto interesse ad agire, e perciò, se oggetto dell impugnazione è una delibera condominiale, essa non può esser impugnata per nullità da un terzo estraneo al condominio, bensì per l esperibilità di detta azione è necessaria la qualità di condomino presente o assente, consenziente o dissenziente che sia stato alla approvazione della delibera impugnata la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima». Cass. civ., Sez. II, 28 aprile 2004, n Legittimazione passiva Nel caso in cui venga impugnata una delibera assembleare il soggetto chiamato a resistere in giudizio è l amministratore, non realizzandosi una fattispecie di litisconsorzio necessario con tutti i condomini. L art. 1131, comma 2, c.c. prevede infatti che l amministratore «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
5 132 le parti comuni dell edificio», mentre qualora la controversia abbia ad oggetto questioni a esse estranee, il relativo giudizio non potrà essere radicato nei confronti del medesimo. «Allorquando un condomino agisca a tutela delle parti comuni dell edificio, così come quando egli agisca a tutela della sua proprietà individuale, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti degli altri condomini, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario». Cass. civ., Sez. II, 15 luglio 2002, n «La legittimazione a impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità, come nella specie) e ognuno può esercitare l azione verso il condominio rappresentato dall amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve poter fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all eventualità di giudicati contrastanti, con l affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri». Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2000, n Pur non realizzandosi un ipotesi di litisconsorzio necessario, i condomini possono tuttavia intervenire in giudizio a tutela di un proprio interesse o ad adiuvandum. Non avendo il condominio natura di persona giuridica, la notifica dell atto di impugnazione della delibera deve avvenire nel luogo del domicilio dell amministratore, salvo che nell edificio condominiale esista un luogo a ciò espressamente adibito. 4. Procedimento di impugnazione L art c.c. dispone che avverso le delibere invalide il condomino può «fare ricorso all autorità giudiziaria». La disposizione in esame prevede che l atto introduttivo debba rivestire la forma del ricorso da depositarsi nella cancelleria del Tribunale competente e da notificarsi al condominio, nella persona del suo amministratore, unitamente al decreto di fissazione dell udienza. Nonostante il chiaro disposto della norma in esame, nella prassi l impugnazione della delibera assembleare avviene anche mediante
6 Impugnazione delle delibere 133 atto di citazione, seppure la giurisprudenza abbia in più occasioni avuto modo di rilevare che l atto introduttivo del giudizio di impugnazione debba rivestire la forma del ricorso. «È fermo in giurisprudenza [ ] che l impugnazione delle deliberazioni dell assemblea dei condomini si propone con ricorso perché questa parola, usata nel testo dell art c.c., non può ritenersi adoperata in senso improprio, come mera istanza giudiziale, invece che in senso tecnico. Deve infatti considerarsi che la norma, dopo avere disposto che ogni condomino dissenziente può fare ricorso all autorità giudiziaria, stabilisce che il ricorso non sospende l esecuzione del provvedimento e prescrive che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni. Secondo il significato letterale delle espressioni, reso esplicito dall articolo determinativo il, non può dubitarsi che la parola ricorso sta ad indicare non la mera possibilità per il condomino dissenziente di rivolgersi al giudice per l accertamento della nullità o per l annullamento della deliberazione contraria alla legge o al regolamento di condominio, bensì la forma della domanda. Le disposizioni sulla comunione in generale non prevedono la forma dell impugnazione delle deliberazioni degli organi collegiali (art Ciascuno può impugnare il regolamento della comunione entro trenta giorni... ; art L impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione ). Se ne deve dedurre che il legislatore, quando nella materia di condominio, che rientra in quella della comunione, ha usato la parola ricorso per l impugnazione delle deliberazioni dell assemblea condominiale, non ha inteso soltanto concedere azione al condomino dissenziente, ma ha anche stabilito il modo dell impugnazione, in considerazione dell esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio. Questa interpretazione della norma non deroga alla regola generale, dettata dall art. 163 c.p.c., che l atto introduttivo del giudizio di cognizione di natura contenziosa è la citazione, poiché anche il ricorso, che deve essere notificato alla controparte insieme al provvedimento del giudice di fissazione dell udienza di comparizione, è idoneo ad instaurare un giudizio contenzioso soggetto al principio del contraddittorio, come quello di impugnazione delle deliberazioni dell assemblea dei condomini». Cass. civ., Sez. II, 9 luglio 1997, n Termini Normativa Art. 1137, comma 3, c.c. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. La norma richiamata, applicabile alle delibere annullabili, prevede che l impugnazione debba essere promossa entro un termine preciso: in mancanza, il vizio che colpisce la delibera viene automatica-
7 134 mente sanato con effetto ex tunc e la stessa avrà efficacia vincolante nei confronti di ogni condomino. Il termine di trenta giorni decorre, per i condomini assenti, dalla comunicazione della delibera e, per quelli dissenzienti, dalla data in cui si è tenuta l assemblea. Il termine di trenta giorni non può essere prorogato né interrotto. Esso è soggetto alla sospensione feriale dei termini, come ha chiarito un intervento della Corte Costituzionale che ha modificato il precedente orientamento della giurisprudenza. «La sospensione di detti termini per il periodo feriale si impone quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l unico rimedio per far valere un suo diritto. Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che riguarda la previsione dell art c.c., il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l impugnativa delle delibere dell assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent. n. 255/1987 cit.) l istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l art. 24 Cost. Poiché non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata la sospensione dei termini processuali e, poiché il giudice a quo non ritiene che l art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine previsto dall art c.c., la prima disposizione deve dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto termine». Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 49. Affinché la delibera annullabile possa ritenersi tempestivamente impugnata il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro i trenta giorni previsti dalla norma. Nell ipotesi in cui il giudizio venga introdotto con atto di citazione è controverso se sia sufficiente che l atto venga notificato nei trenta giorni o se, entro lo stesso termine, si debba procedere anche al successivo adempimento dell iscrizione della causa a ruolo. La Suprema Corte si è di recente pronunciata nei seguenti termini:
8 Impugnazione delle delibere 135 «In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell impugnazione delle deliberazioni dell assemblea dei condomini a norma dell art c.c., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente». Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n A differenza che per le delibere annullabili, l impugnazione delle delibere nulle non è soggetta a termini di decadenza, potendo il vizio di nullità essere fatto valere in qualsiasi tempo Competenza L art. 23 c.p.c. prevede un foro territoriale speciale per le controversie in materia di condominio, identificato nel luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. «Perché le controversie siano assoggettabili alla disposizione in esame, è necessario che entrambe le parti siano condomini, dovendo ritenersi tali anche le controversie in cui l amministratore del condominio agisca per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino, giacché, in tale caso, l amministratore agisce in rappresentanza degli altri condomini». Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2003, n Quanto alla individuazione del giudice competente per valore, a seguito della riforma introdotta con D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha abrogato la figura del Pretore, competente a conoscere delle cause in materia condominiale è il Tribunale, fatta salva l ipotesi in cui il valore della causa sia inferiore a 2.582,28 e quello in cui la delibera abbia a oggetto la misura e la modalità di uso dei servizi del condominio: in questi casi la competenza per valore viene riconosciuta dall art. 7 c.p.c. al Giudice di Pace. «In tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause re- 6*.
9 136 lative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Restano escluse da entrambe le categorie quelle cause in cui si controverta circa l esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune». Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2004, n «Dall entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene più, ratione materiae, al tribunale perché l art c.c. non riproduce il contenuto dell art. 26 r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d uso dei servizi di condominio di case. (Nella specie la delibera impugnata aveva ad oggetto l approvazione del piano di riparto delle spese condominiali per un valore complessivo non superiore ai due milioni e la Cassazione ha affermato la competenza del giudice di pace)». Cass. civ., Sez. II, 15 dicembre 1999, n Per la determinazione del valore di causa occorre fare riferimento al rapporto sostanziale in contestazione. «In tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell assemblea, sull assunto dell invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all invalidità dell intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l obbligo del singolo condomino bensì l intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale». Cass. civ., Sez. II, 5 aprile 2004, n «In una controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall assemblea, il valore della causa si determina in base all importo contestato e non
10 Impugnazione delle delibere 137 all intero ammontare di esso perché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità». Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2001, n Nulla esclude che il regolamento di condominio, di natura contrattuale, possa contenere una clausola compromissoria che deferisca alla competenza di un arbitro o di un collegio arbitrale le controversie relative alle impugnazioni delle delibere. Se da un lato, infatti, l art c.c. si limita a sancire il principio della impugnabilità delle delibere invalide senza determinare la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria ordinaria, dall altro l art. 806 c.p.c. non esclude dalle controversie per le quali non può farsi ricorso all arbitrato quelle in materia di impugnazione delle delibere assembleari. «L art. 1137, comma 2, c.c., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell assemblea del condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c. Conseguentemente, è valida la norma del regolamento condominiale relativa al deferimento ad arbitri del ricorso contro le deliberazioni assembleari viziate da nullità o annullabilità, senza che rilevi in contrario, in relazione alla tutela assicurata dall art cit., l impossibilità per gli arbitri di sospendere la esecuzione della delibera impugnata, sempre invocabile dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell art. 700 c.p.c., né la prevista rimessione della nomina di uno degli arbitri al condominio, la cui inerzia è superabile con ricorso al presidente del tribunale competente ex art. 810, comma 2, c.p.c. Cass. civ., Sez. II, 5 giugno 1984, n Va poi detto che il giudice deve limitare il proprio campo di indagine e il proprio potere decisionale all accertamento dei vizi di legittimità che si afferma colpire la delibera impugnata, non potendo estendere il proprio giudizio al merito delle decisioni assunte e alla loro opportunità e convenienza. Solo nell ipotesi in cui si accerti che l assemblea abbia adottato delibere in grave pregiudizio del bene comune abusando dei poteri riconosciuti dalla legge, le valutazioni del giudice potranno entrare nel merito della delibera approvata.
11 138 «Il sindacato dell autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell organo deliberante». Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2001, n Istanza di sospensione L art. 1137, comma 2, c.c. dispone che l impugnazione della delibera non sospende l esecuzione del provvedimento impugnato salvo che questa (la sospensione) non sia ordinata dal giudice su espressa domanda della parte ricorrente. Competente a pronunciarsi su tale istanza, avendo il relativo provvedimento natura cautelare, è sempre il Tribunale, anche nell ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato avanti il Giudice di Pace o sia oggetto di arbitrato. L art. 669 ter, comma 2, c.p.c. «se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale» e l art. 669 quinques c.p.c. «se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito» escludono infatti che Giudice di Pace e arbitri possano decidere in merito.
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