Le innovazioni tradizionali e quelle benevole o virtuose:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le innovazioni tradizionali e quelle benevole o virtuose:"

Transcript

1 SESTA LEZIONE Le innovazioni, fattispecie particolari (art secondo comma); la modificazione e la tutela delle destinazioni d uso (artt ter e quater c.c.). Le innovazioni tradizionali e quelle benevole o virtuose: l art secondo comma c.c. Eugenio Antonio Correale L articolo 1117 ter c.c. e la modifica delle destinazione d uso: l iter di approvazione della riforma e il testo vigente; La destinazione d uso delle parti comuni; I vincoli fissati nei regolamenti contrattuali; Modificabilità di talune clausole del regolamento contrattuale; La speciale assemblea ai sensi dell art ter c.c., convocazione e confezione del verbale; L articolo 1117 quater c.c.: vincoli e responsabilità per i singoli partecipanti al condominio. L obbligo di informare l amministratore; L obbligo di coinvolgere l assemblea nell esame delle attività pregiudizievoli; L impugnazione delle delibere che impongano limitazioni o che dispongano divieti. Massimo Ginesi Le innovazioni tradizionali e quelle benevole o virtuose: Si è già chiarito che tradizionalmente si intende per innovazione l incisiva variazione della sostanza delle cose comuni con un opera nuova (es. installazione del riscaldamento comune) od anche la alterazione della loro destinazione (trasformazione di una parte apprezzabile del cortile in aiuole). Sulle innovazioni tradizionali, da sempre disciplinate dagli artt.1120 e 1121 c.c. è già stato acquisito: 1. che l art. 1120, primo comma, c.c. consente all assemblea di approvare le innovazioni dirette al miglior godimento delle cose comuni, con i quorum particolari dati dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno due terzi del valore. Sono le innovazioni tradizionali, un tempo le uniche disciplinate. 2. che il quarto comma vieta le innovazioni che pregiudichino la sicurezza del fabbricato, che ledano il decoro architettonico o che rendano la cosa comune inservibile all uso anche di un solo condomino; 3. che se l innovazione importa una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario, i condomini che non intendono trarre vantaggio possono rifiutarsi di partecipare ai relativi oneri (art c.c.). 4. che se l innovazione gravosa può essere utilizzata separatamente, i condomini che non partecipano alla spesa non possono trarne vantaggi (es.: chi non partecipa alla spesa per l installazione del riscaldamento centralizzato non può pretendere di farne uso). E sempre consentito al condomino che inizialmente non abbia inteso concorrere nella spesa di chiedere di entrare nella comunione del nuovo impianto, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dello stesso. La disciplina delle innovazioni era già complessa, ma ad essa si sono aggiunte numerose nuove previsioni normative. La nuova materia è omogenea soltanto ad un primo approccio.

2 In realtà di tratta di fattispecie disparate e di modifiche normative che non sempre vanno nel senso di un migliorato afflato sociale. Poiché le nuove regole hanno addirittura comportato un aumento dei quorum per l istituzione di opere a vantaggio dei portatori di handicap ( e per altre ragioni mero clamorose) risulta difficile a chi scrive condividere la pur diffusa denominazione di innovazioni virtuose e si indugerà nell utilizzare la parola benevola, con evidente intendimento polemico. Il secondo comma dell art c.c. elenca appunto una serie di innovazioni benevole o virtuose, che si è tentato di denominare anche in altri modi modo, pur di intendere che si tratta di delibere che l ordinamento tenderebbe ad agevolare per consentire l adeguamento degli edifici alle esigenze dei suoi abitanti ed alle normative di sicurezza. Le innovazioni benevole o sociali o virtuose di cui al secondo comma dell art c.c. Molti hanno tentato di fornire adeguata denominazione per le innovazioni che l art c.c. secondo comma ( di nuovo conio) sembrerebbe voler agevolare. Comunque, per tutti gli interventi che saranno di seguito ricordati l approvazione assembleare esige i quorum previsti per le opere straordinarie e non le più importanti maggioranze statuite per le innovazioni. Per tutti questi interventi valgono le regole relative al divieto delle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell edificio inservibile all uso anche di un solo condomino. Si avverte che le espressioni contenute nel nuovo secondo comma dell art c.c. sono alquanto pletoriche e che talvolta il legislatore ha voluto descrivere in modo distinto alcuni limiti particolari per taluni interventi. Ad esempio, per le innovazioni dirette a migliorare le telecomunicazioni è stato (inutilmente) ribadito che non devono alterare la destinazione delle cose comuni e non devono impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Taluno ha così ipotizzato che sia venuto meno il divieto delle opere che comportino grave lesione estetica, che è disciplinato in via generale dell art ultimo comma ma che la norma specifica ha omesso. L interpretazione, soltanto in apparenza aderente al dato testuale, finisce per provare troppo, poiché occorrerebbe disattendere non soltanto il limite dato dal decoro architettonico ma anche il divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza, a sua volta dimenticato dal troppo burocratico legislatore. Appare quindi che tutte le innovazioni virtuose debbano rispettare l ultimo comma dell art c.c., espressamente riferito a tutte le innovazioni, senza eccezioni di sorta. Lungo è l elenco delle innovazioni benevole: 1) opere volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti: la dizione è talmente larga che minaccia di comprendere l universo mondo. Potrebbero esservi fatte rientrare con adeguata ragione le innovazioni richieste dalle normative di sicurezza o di igiene.

3 Gli amministratori di lungo corso ricorderanno che il passaggio dal gasolio al metano, quale combustibile per il riscaldamento, ha talvolta richiesto l esecuzione di opere innovative, necessarie per il rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti. In futuro la necessità di realizzare una presa d aria che riduca le possibilità di godere di un piano di calpestio ma che sia resa necessaria da una norma di sicurezza potrà trovare sfogo in virtù di delibera approvata con la maggioranza prevista per le innovazioni benevole e per le opere straordinarie ( la maggioranza degli intervenuti, con almeno la metà dei millesimi). Si ricorda che permane il principio per il quale l amministratore non può disporre interventi, neppure se a ciò indotto da provvedimenti dell autorità amministrativa ; 2) opere per eliminare le barriere architettoniche: il legislatore ha finito per innalzare le maggioranze che erano state dettate dall art. 2 della Legge 13/89 (a sua volta modificata) e saranno oggetto di apposita trattazione; 3) opere per il contenimento del consumo energetico degli edifici, che troveranno apposita trattazione; 4) opere per realizzare parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari o dell'edificio Sembra trattarsi di parcheggi diversi da quelli ancora disciplinati dall art. 9 delle Legge Tognoli, n.122/89, poiché in astratto possono essere realizzati anche in siti diversi dal sottosuolo o da locali terranei e soprattutto poiché non si tratterà di parcheggi pertinenziali. Dovrebbe trattarsi quindi di nuovi parcheggi destinati a rimanere come parti comuni e a formare oggetto di uso comune. 5) opere per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. Si è già commentata la locuzione diritti reali o personali di godimento. Si deve sottolineare che la legge non si limita a riferire che chi già sia titolare di diritti reali o personali di godimento sia abilitato ad installare le opere innovative volte alla produzione di energia mediante fonti non convenzionali. La norma prevede testualmente che i necessari diritti sul lastrico o su altra idonea superficie comune possano essere conferiti dall assemblea anche a terzi estranei al condominio, oltre tutto con la maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimi. La lettera della legge risolve il problema della concessione a terzi mediante contratto di locazione. Tale possibilità, dianzi contestata da chi ricordava che ogni condomino ha diritto ad usare direttamente le parti comuni, viene oggi espressamente contemplata. Rimane il temperamento dettato dall ultimo comma dell art c.c., in virtù del quale non sarà possibile dare in locazione l intero lastrico calpestabile ad un estraneo affinché vi collochi pannelli fotovoltaici, poiché cosi si sottrarrebbe del tutto l uso del lastrico ad un condomino. Rimangono dubbi sulla concreta ammissibilità di un diritto reale ceduto a terzi con delibera assunta a maggioranza, ma soltanto la giurisprudenza potrà rilevare se tale possibilità sia ammissibile e in quali termini;

4 6) installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Se l iniziativa è assunta da un singolo condomino che chieda di discuterne in assemblea, l amministratore deve convocare l adunanza entro trenta giorni, salvo che non debba esigere integrazioni del progetto che deve obbligatoriamente accompagnare la domanda del condomino (art terzo comma). L articolo 1117 ter c.c. e la modifica delle destinazione d uso: l iter di approvazione della riforma e il testo vigente La norma in esame è di nuova introduzione e disciplina ipotesi sconosciuta al precedente panorama legislativo. La modificazione della destinazione d uso veniva ricondotta dalla suprema corte alla figura delle innovazioni i. Giova ricordare che il testo sottoposto all esame del Senato prevedeva disciplina radicalmente diversa: La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 V comma c.c. La norma inizialmente predisposta prevedeva attività incidenti anche sulla titolarità del diritto dominicale del singolo ed in forza delle quali vi era plausibilmente anche la possibilità di dismissione (alienazione) delle parti comuni, laddove le stesse avessero cessato la loro funzione o tale funzione potesse comunque essere assolta da altri beni comuni. Il testo del vigente art ter c.c. si arresta invece su posizioni assai più tradizionali, facendo salvo l impianto generale delle innovazioni, ma codificando possibili mutamenti della destinazione dei beni comuni che alla luce della precedente interpretazione giurisprudenziale si sarebbero potuti ritenere vietati ex art c.c. ( se idonei a sottrarre anche ad un singolo condomino il proprio diritto sul bene comune). ii Interessa l istituzione di fattispecie che prendono le mosse dalla norma in commento e si estendono all art ter c.c. e che sono rivolte a disciplinare le attività che il singolo o la collettività condominiale possono esercitino o deliberino sulla proprietà esclusiva o sui beni comuni e che siano suscettibili di avere riflessi sul diritto e selle facoltà di godimento dei condomini. La norma in esame rappresenta, per potenzialità lesiva delle modifiche e con riguardo alle posizioni dei dissenzienti, il confine estremo delle attività consentite. Infatti, esige maggioranze altissime (4/5 sia dei millesimi che delle teste). La destinazione d uso delle parti comuni e il concetto di modificazione Il concetto di destinazione d uso affonda le proprie radici nel campo del diritto amministrativo, con particolare riguardo ai parametri che attengono all utilizzo dei beni immobili e al loro inquadramento normativo in funzione proprio dell uso cui sono destinati, laddove si distingue in mutamento d uso funzionale e/o strutturale in relazione ai poteri autorizzativi che competono in tali campi alla Pubblica Amministrazione. Il concetto astratto potrà essere mutuato dal settore del diritto pubblico, seppur svincolandolo da detti parametri normativi, per interpretare correttamente la norma in esame

5 in cui, per la prima volta, il legislatore introduce tale termine (nuovo in tutta la disciplina del diritto condominiale). La parola destinazione compare nell art c.c. iii. La sua declinazione in destinazione d uso trova riscontro nelle previsioni dell art c.c. che, nell elencare le parti comuni propone tripartizione concettuale proprio in funzione della loro natura e dell uso cui sono destinate. Così concepita la destinazione d uso significa significato usuale di funzione esercitata dalla parte comune, per regolamento o per titolo o per legge, secondo riflessione che si rinviene anche in dottrina e nella più recente giurisprudenza. iv Strumento primario per identificare la natura del bene, la sua condominialità, la sua destinazione e l eventuale immutabilità della stessa rimane il titolo, così come espressamente previsto dall art I comma c.c. Nell ambito delle destinazioni dei beni comuni, volte a soddisfare un esigenza della collettività dei condomini, che il titolo o la natura stessa del bene implicano o ammettano, si possono ravvisare i poteri di intervento dell assemblea: non tutte le decisioni che comportano una modificazione della natura del bene hanno carattere innovativo, dovendosi ricondurre a tale fattispecie solo quelle che implicano una modificazione dell'essenza funzionale o strutturale del bene o della sua destinazione tale da rispondere a requisiti di effettiva rilevanza ed apprezzabilità. v La norma in esame pare inscriversi nello stesso alveo indicato dalla generale disciplina di cui all art c.c., costituendo una declinazione specifica e più severa della norma generale vi : l innovazione che comporta la modificazione della destinazione d uso delle parti comuni può essere adottata solo se soddisfa interessi condominiali ed esige peculiare procedura e le alte maggioranze previste dalla norma, essendo inoltre soggetta ai limiti della salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro. Si evidenzia così che per la modifica della destinazione d uso l art ter non richiede che l innovazione non renda talune parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino, secondo quanto l art c.c. esige per le altre innovazioni. La particolare casistica cui è destinata la norma in esame indica la particolare delicatezza della materia e il rischio che possano ledersi i diritti della minoranza dissenziente: la trasformazione di un area verde in parcheggio, la trasformazione della piscina in campi da tennis o in area verde e, in ogni caso, qualunque trasformazione volta a ridefinire l uso e la destinazione di un bene comune è di per sé idonea, pur lasciando intatto il diritto del singolo condomino sul bene comune a sottrargli l uso preesistente della cosa comune. In presenza di particolari fattispecie e a fronte del consenso di una componente molto alta della collettività, è consentito derogare alla generale previsione dell art c.c. che faceva ritenere il radicale mutamento di destinazione d uso dei beni comuni come normalmente vietato. La nuova norma ha destato perplessità nei primi commenti, anche a livello istituzionale vii, ma alla luce della formulazione letterale e della collocazione sistematica non pare di dovere condividere le critiche. Del resto, si deve escludere che la modifica delle destinazioni d uso possa comportare anche l alienazione del bene comune, come alcuni commentatori hanno ritenuto di affermare in sede di prima lettura, sostenendo che rientrerebbe nella sua previsione anche il passaggio da uso collettivo ad uso individuale. La tesi non convince né avuto riguardo ai lavori parlamentari, poiché è scomparsa la possibilità di alienare le parti comuni prevista nei primi disegni di legge, né sotto quello della stretta interpretazione letterale, posto che la norma presuppone che le parti rimangano comuni, seppur modificate nella destinazione, e servano ancora a soddisfare interessi condominiali, circostanza incompatibile con loro cessione.

6 I vincoli fissati nei regolamenti contrattuali Abbiamo evidenziato che la fonte normativa primaria in tema di destinazione d uso delle parti comuni è rappresentata dal titolo, richiamato dall art I comma c.c. Per titolo si intende il primo atto di vendita, o il regolamento contrattuale ivi allegato, od anche il regolamento approvato e sottoscritto da tutti i condomini. Nell ambito dell autonomia contrattuale prevista dall art c.c. costoro possono prevedere anche vincoli di indisponibilità o non modificabilità delle destinazioni delle parti comuni. Si tratterebbe di vera e propria limitazione del diritto dominicale che la maggioranza non può scalfire. In tal caso solo l unanimità dei consensi potrebbe consentire una modifica della disposizione regolamentare a rilevanza contrattuale. La più recente giurisprudenza ha tuttavia chiarito che anche se l atto regolamentare ha natura contrattuale non tutte le sue disposizioni rivestono tale caratteristica e quindi quelle norme del regolamento che non costituiscono pattuizione volta ad un determinato assetto di diritti reali in capo ai condomini, ma rimangono unicamente volte a disciplinare dell uso delle parti comuni, mantengono natura regolamentare e possono essere modificate con le maggioranze previste dall art c.c. Alla luce della giurisprudenza citata pare doversi ritenere che la disposizione del regolamento che attiene alle modalità di uso della parte comune, eventualmente anche turnario, ha natura regolamentare e può essere derogata o modificata da una delibera assunta con le maggioranze previste dall art cod.civ. Al contrario, la norma che preveda una specifica limitazione del diritto dominicale statuendo l immodificabilità della destinazione di quella parte (ad esempio il divieto di trasformare l area verde esterna in bene destinato a fornire diversa utilità) rappresenta pattuizione contrattuale alla quale, plausibilmente, deve cedere il passo anche il particolare procedimento previsto dall art ter c.c. La speciale assemblea ai sensi dell art ter c.c., convocazione e confezione del verbale L importanza che il legislatore riconnette alla decisione assembleare relativa alla modifica della destinazione d uso delle parti comuni si riflette sul procedimento di convocazione, che appare pensato per ottenere una partecipazione quanto più possibile informata e consapevole. Il procedimento di convocazione non mancherà di destare qualche perplessità per l amministratore chiamato a provvedervi. Il secondo comma dell art ter prevede che l avviso di convocazione pervenga ai condomini almeno venti giorni prima dell assemblea e sia affisso per almeno trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o nelle eventuali bacheche destinate agli avvisi condominiali. Il termine di venti giorni riguarda la materiale ricezione dell avviso da parte del condomino e non il momento in cui l avviso sia spedito. Disattendo in parte le nuove modalità consentite per la spedizione dell avviso, l art ter c.c. sembra ammettere soltanto la lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, con esclusione quindi del fax e della raccomandata a mano. Sarebbe incongruo ricorrere alla spedizione mediante fax, che non è di agevole verifica, mentre la raccomandata a mano sembra costituire strumento di consegna più difendibile.

7 Perplessità desta l ulteriore obbligo di affiggere l avviso negli spazi di maggior uso condominiale, espressione che si presta a possibili contestazioni sull individuazione del sito opportuno e propizio. Ovviamente, dovranno essere rispettati sia il termine di venti giorni per il pervenimento dell avviso ai condomini posto che quello di trenta giorni consecutivi, di durata dell affissione. L amministratore dovrà attrezzarsi per poter dimostrare in un eventuale giudizio sia l affissione che la durata di trenta giorni consecutivi e in tale ottica appare opportuno che nel verbale sia segnalato il rispetto completo di tutte le formalità richieste per la convocazione. Del resto, tali indicazioni sono espressamente imposti dal quinto comma dell art ter. Il mancato rispetto di tali termini, ovviamente da evitare, comporta unicamente l annullabilità dell assemblea e quindi può essere fatto valere soltanto dall assente o dal dissenziente che si sia rifiutato di intervenire nella discussione. Invece, la legge sanziona con la nullità la carente confezione dell avviso di convocazione, che deve specificare (a pena di nullità) le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d uso. Effettuate regolarmente le formalità di convocazione, l assemblea si terrà secondo le modalità previste dall art cod.civ., mentre la delibera esige i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell edificio. La norma non prevede ipotesi specifiche di nullità per le delibere assunte con maggioranze inferiore e dunque deve ritenersi che, in tale ipotesi e salvo mutamenti giurisprudenziali, la delibera sia affetta da annullabilità viii. Il verbale della deliberazione, osservato quanto sopra, potrà esser predisposto secondo le forme ordinarie, essendo scomparsa dalla norma la previsione contenuta nella stesura approvata al Senato - che lo stesso richieda la forma dell atto pubblico. L articolo 1117 quater c.c.: vincoli e responsabilità per i singoli partecipanti al condominio La previsione normativa contenuta nell art quater cod.civ., di nuova introduzione, fa da contraltare alla facoltà riconosciuta alla collettività di incidere sulla destinazione d uso delle parti comuni. Per il singolo la legge prevede infatti divieti decisi e specifici strumenti di tutela contro le attività dei singoli che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d uso delle parti comuni. La doppia qualificazione delle attività vietate, che devono incidere negativamente e in modo sostanziale sulla destinazione delle parti comuni non mancherà di aprire il varco alle polemiche giudiziarie. Se l avverbio negativamente appare frutto di infelice scelta lessicale che non appare destinata ad alimentare incertezze applicative, l espressione in modo sostanziale, impone di considerare come colpite dalla norma in esame solo quelle condotte idonee ad incidere in concreto ed attualmente sulla destinazione del bene e non le situazioni di mero pericolo e quindi consentire linee di difesa per gli incolpati. ix L obbligo di informare l amministratore ed i poteri dell assemblea L art quater prevede che, a fronte delle attività pregiudizievoli poste in essere dal singolo, l amministratore e anche a ciascun condomino possano diffidare l esecutore e chiedere la convocazione dell assemblea per far cessare la violazione.

8 Stupisce, come sottolineato da diversi commentatori x, che si preveda espressamente la facoltà di diffida e di convocazione dell assemblea in capo all amministratore che alla tutela delle parti comuni è legittimato ed obbligato in via autonoma dall art n. 2) e 4) c.c. La facoltà dei singoli condomini di procedere a diffida nei confronti dell attentatore alle destinazioni d uso delle parti comuni, se da un lato profila inopportuna ingerenza del singolo in attività che la legge pone in capo all amministratore, dall altro appare ultronea alla luce della giurisprudenza che da sempre riconosce concorrente legittimazione dell amministratore e dei singoli nelle controversie che riguardano il condominio xi. Peculiare è la facoltà di sollecitare la convocazione dell assemblea, assegnata anche a un solo condomino. Non condivisibile appare la tesi xii che riconosce in capo al singolo il potere di convocare direttamente l assemblea, poiché la norma prevede la facoltà di richiedere la convocazione e non già la facoltà di convocare tout court. L inerzia dell amministratore può dar luogo a responsabilità ed a revoca ai sensi dell art. 1129, 12 comma punto 1 c. c. Interessa soprattutto rilevare che la norma in commento non esaurisce il tema del contrasto alle attività pregiudizievoli poste in essere dal singolo condomino. Anche per le attività che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d uso delle parti comuni appare infatti applicabile l obbligo di preventiva informazione all amministratore di qualunque attività che sia suscettibile di arrecare danno alle parti comuni. Tale obbligo è dettato dall art secondo comma c.c. e deve essere rispettato anche nel caso in commento. L assemblea chiamata a discutere in ordine alla cessazione di tali attività delibera con la maggioranza di cui all art II comma c.c. e può decidere anche azioni giudiziarie. La congiunzione anche, che lega nella norma l adozione di tali delibere con l eventuale azione giudiziaria, induce a ritenere che tale ultima opzione costituisca estrema ratio rispetto a possibili decisioni intermedie e non contenziose. In sostanza l assemblea potrebbe deliberare norme para regolamentari xiii ed indicare determinate modalità di utilizzo del bene che valgano a contenere l iniziativa del singolo nei parametri di corretta e legittima utilizzazione dei beni comuni secondo quando poco sopra richiamato. Tali decisioni sarebbero assunte con le stesse maggioranze richieste per l approvazione del regolamento (art c.c.) Anche ad accedere a tale impostazione restano tuttavia gravi problemi di coordinamento fra tali facoltà e l attività gestoria dell amministratore nonché relativi all eventuale illegittimità di dette delibere, sia con riguardo ai soggetti legittimati ad agire sia con riferimento alla natura dei vizi che potrebbero affliggerle. Quanto al primo aspetto, si pensi all ipotesi in cui l amministratore, a fronte di una iniziativa lesiva del singolo, proceda in via autonoma e cautelare nei confronti di costui e si veda poi richiedere da qualche condomino la convocazione di assemblea ex art quater c.c. E plausibile che a fronte della iniziativa autonoma dell amministratore venga meno l interesse a procedere secondo il dettato della norma in esame oppure che, inibita in via cautelare l attività lesiva, l assemblea possa comunque deliberare le modalità con cui detta attività individuale si possa esplicare, addivenendo in tal modo ad una cessazione della materia del contendere nel merito. L impugnazione delle delibere che impongano limitazioni o che dispongano divieti Quanto all eventuale illegittimità delle delibere assunte ai sensi dell art quater c.c., sarà opportuno rilevare che, ferma la già richiamata giurisprudenza in tema di annullabilità,

9 le stesse siano soggette al termine di cui all art cod.civ. per i vizi relativi al procedimento di convocazione o alla violazione dei principi in tema di maggioranze. Tuttavia, poiché nel merito la delibera volta a statuire sulle modalità di utilizzo delle parti comuni da parte del singolo si profila come astrattamente idonea a conculcare anche diritti soggettivi, la stessa potrebbe per tali profili rivestire carattere di nullità ed essere quindi censurabile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse. Ancor più problematica appare la questione relativa all impugnabilità di tali delibere per il soggetto assente o dissenziente, che ritenga comunque leso il proprio diritto sulle parti comuni nonostante le cautele o gli accorgimenti imposti dalla delibera al singolo autore delle attività lesive. I principi generali in tema di diritti soggettivi inducono a ritenere che il condomino che ritenga lesi i propri diritti sulle cose comuni (nonostante il deliberato assembleare ex art quater c.c.) possa comunque agire personalmente nei confronti dell autore delle iniziative lesive, senza trovare ostacolo nella presa di posizione dell assemblea che non può legittimamente lederne i diritti dominicali. Analoga tutela può riconoscersi all esecutore di attività inibite dall assemblea, che intenda opporsi ai deliberati che ritenga lesivi dei propri diritti soggettivi. xiv Ovviamente è sottratto al Giudice qualunque sindacato sul merito e sull opportunità delle cautele imposte, salvo il verificare in sede di impugnativa - se le stesse siano idonee a scongiurare le lesioni di diritti sopra evidenziate. xv i Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2000, n ii Cass. Civ. Sez. II n iii Branca, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982 iv Moscatelli Correale La nuova disciplina del Condominio Nel diritto editore 2013, pagg. 29 e ss. ; Cass. civ. Sez. II, 04/07/2012, n v Corte d Appello Milano Sez. I n. 302 ; CAss. Civ. Sez. II n Ampia disamina in dottrina, sul punto, si rinviene in Il nuovo condominio a cura di Roberto Triola, Giappichelli, Torino 2013 pagg. 253 e ss. e R. Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio degli edifici, Torino 2001, 194 vi A. Scarpa, Digesto, cit. Dunque, tra le innovazioni che la maggioranza indicata nel quinto comma dell art c.c. poteva lecitamente autorizzare prima della Riforma era inclusa, sotto il profilo oggettivo, anche ogni opus novum in grado di incidere sulle finalità di utilizzazione delle cose comuni, e la novità, insita nel concetto di innovazione ben poteva radicarsi proprio nella destinazione funzionale delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, la cui trasformazione può avversarsi indipendentemente dall esecuzione di nuove opere materiali. Con la legge n. 220 del 2012, invece, la deliberazione assembleare che, pur sempre per soddisfare esigenze di interesse condominiale, autorizzi il mutamento della destinazione d uso di beni comuni, rimane vincolata dal più severo art ter c.c. Quel che, nell ambito della complessiva disciplina delle attività di trasformazione delle parti condominiali, accomuna tale ultima disposizione all art c.c., e lascia, peraltro, entrambe queste norme come diverse dalle modificazioni delle cose comuni regolate dall art c.c., è la rilevanza assicurata all interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell assemblea, dato del tutto sconosciuto nell art c.c., il quale è ispirato dal solo interesse del singolo. vii dossier 398 SENATO ottobre commento al Disegno di legge A.S. n B pagg. 12 e 13: Si tratta di una previsione che riprende quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1120 del codice civile in materia di innovazioni. Nell'ultimo comma del nuovo articolo 1117-ter non sono però vietate le modificazioni della destinazione d'uso che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominovii, divieto che invece continuerebbe a trovare applicazione per le innovazioni ai sensi del predetto articolo Sulla ragionevolezza della previsione di limiti diversificati nelle due ipotesi qui considerate sembrerebbe opportuna un'ulteriore riflessione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'articolo 1102 c.c. a due limiti fondamentali consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto d'impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. civ. Sez. II, sent. n del 14 giugno 2006; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 30 marzo 2006; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 18 agosto 2005; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 29 agosto 1998; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 20 febbraio1998; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 15 luglio 1995; Cass. civ. Sez. II, sent. n del 25 settembre 1991; Cass. civ. Sez. II, sent. n. 146 del 14 novembre 1988). viii CAss.civ. SSUU n. 4806, cit. ix Moscatelli Correale La nuova disciplina del Condominio, cit. pag 35 x A. Celeste A. Scarpa Riforma del condominio cit., pagg. 31 e ss. xi CAss. Civ. Sez. II n e molte altre conformi xii A. Celeste A. Scarpa Riforma del condominio cit., pagg. 31 e ss. xiii Moscatelli Correale La nuova disciplina del Condominio, cit. pag 38 xiv Tribunale Trento n. 23 In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, sono da ritenersi nulle le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose e sui servizi comuni; ne consegue che la delibera gravata, incidendo sull'uso frazionato del bene comune al fine di garantirne a tutti il godimento, è passibile di nullità. xv Tribunale Modena sez. II n. 458 Ai sensi dell art c.c., le delibere condominiali possono essere censurate per loro pretesa nullità o annullabilità, ma non è consentito al giudice sindacarne opportunità e/o convenienza.

Indice. Disposizioni di att. c.c. Articolo 63 137 Articolo 64 139

Indice. Disposizioni di att. c.c. Articolo 63 137 Articolo 64 139 Indice pag. Articolo 1117. Parti comuni dell edificio 1 Articolo 1117-bis. Ambito di applicabilità 5 Articolo 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d uso 7 Articolo 117-quater. Tutela delle destinazioni

Dettagli

Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it

Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it Claudio Bovino La riforma della disciplina del condominio, nel modificare l'articolo del codice civile dedicato alle innovazioni,

Dettagli

Il condominio e le barriere architettoniche

Il condominio e le barriere architettoniche Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.

Dettagli

Quorum costitutivi dell assemblea. Seconda convocazione: - almeno il 50% dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi.

Quorum costitutivi dell assemblea. Seconda convocazione: - almeno il 50% dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. Quorum costitutivi dell assemblea Prima convocazione: - più del 50% dei condomini - almeno i 2/3 dei millesimi. Seconda convocazione: - almeno 1/3 dei condomini - almeno 1/3 dei millesimi. Quorum deliberativi

Dettagli

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ) (in vigore dal 18 giugno 2013) LE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL ASSEMBLEA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Le (nuove)maggioranze in assemblea

Le (nuove)maggioranze in assemblea Le (nuove)maggioranze in assemblea Prima convocazione: è necessaria la presenza della maggioranza dei condomini che abbiano almeno 2/3 dei millesimi Seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

Breve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole

Breve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole Breve guida pratica al Condominio Una micro società con le sue regole Quando nasce il condominio? Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE ON-LINE - 1 - ON-LINE - 2 - QUESITO DELLA COMMITTENZA Buongiorno, La presente a chiedere cortesemente un 'informazione. Risiedo in una casa costituita da tre appartamenti disposti verticalmente e appartenenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE La termoregolazione e contabilizzazione del calore sono poco praticate La ripartizione dei costi del servizio riscaldamento deve essere eseguita rispettando

Dettagli

DIRITTO DI PARABOLA. Per installare una parabola

DIRITTO DI PARABOLA. Per installare una parabola DIRITTO DI PARABOLA Per installare una parabola non occorrono autorizzazioni La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla installazione di antenne riconduce al diritto primario alla libera manifestazione

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Le principali maggioranze assembleari

Le principali maggioranze assembleari AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI Gestioni e consulenze condominiali Dott. Rag. Roberto Attisano - Codice Fiscale TTSRRT82H22L117H - Cell. 333 9784125 E-mail: amministrazioniattisano@gmail.com - www.amministrazioni.altervista.org

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

CESSAZIONE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. Il riscaldamento condominiale è da sempre sinonimo di lite tra condomini

CESSAZIONE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. Il riscaldamento condominiale è da sempre sinonimo di lite tra condomini CESSAZIONE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO Il riscaldamento condominiale è da sempre sinonimo di lite tra condomini che non riescono ad avere la casa sufficientemente riscaldata o al contrario che si ritrovano

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Maurizio Voi Il regolamento di condominio è previsto dal codice civile all art. 1138 c.c. L articolo è l unico, nel capo dedicato al condominio, che prevede la necessità del

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015) Signori Azionisti,

Dettagli

LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti

LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE di Saverio Linguanti E sempre più importante chiarire cosa significhi conformare l attività

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Assemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno

Assemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno Assemblea degli Azionisti Relazioni e proposte all ordine del giorno 17 aprile 2009 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetro di Modena,

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI AVVERTENZA Nella tabella viene usato il termine per fare riferimento ai partecipanti al condominio, mentre viene usato il termine per far riferimento ai partecipanti

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA GEMINA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA S.p.A. Autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 157/2013 DICEMBRE/3/2013 (*) 5 Dicembre 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE C O M U N E P R O V I N C I A DI D I S E N N O R I S A S S A R I REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 69 DEL 20.12.2011 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO

alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO Condominio alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO L amministratore dovrà essere più qualificato L amministratore non può essere stato condannato per reati contro la PA L amministratore

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto

Dettagli

Circolare N.101 del 4 Luglio 2012

Circolare N.101 del 4 Luglio 2012 Circolare N.101 del 4 Luglio 2012 Recupero edilizio: la detrazione si può negoziare anche in caso di cessione di una sola quota dell immobile Recupero edilizio: la detrazione si può negoziare anche in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il

Dettagli

Il Regolamento di Condominio

Il Regolamento di Condominio Il Regolamento di Condominio Aspetti giuridici (vedi articoli 1129 e seguenti del codice civile) E' obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro.

Dettagli

I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott.

I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott. I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott. Giuseppe Scolaro Torino 14 maggio 2010 La formazione e la pubblicità

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA Convocazione Condomini Millesimi Prima maggioranza dei partecipanti al condominio 667/1.000 Seconda un terzo dei partecipanti al condominio

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli