RIPARTIZIONE SPESA CONSUMO DELL ACQUA. Buon giorno rispondo al suo quesito relativo al criterio di ripartizione del consumo dell acqua.
|
|
- Cosimo Carboni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RIPARTIZIONE SPESA CONSUMO DELL ACQUA Buon giorno rispondo al suo quesito relativo al criterio di ripartizione del consumo dell acqua. RIFERIMENTO NORMATIVO artt comma 2 e 3 c.c. RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE Cassazione, n del 1 agosto 2014 RISPOSTA: La recente sentenza della Corte di Cassazione, n del 1 agosto 2014 (estensore dr. Alberto Giusti) offre l'occasione per fare il punto della situazione in ordine ad una questione molto discussa nella compagine condominiale relativa al corretto riparto delle spese per il consumo dell'acqua. A tal fine vanno distinti le diverse modalità d uso e precisamente: a) l'uso condominiale (ad esempio per innaffiare te piante del giardino comune) e b) l uso esclusivo (si pensi all'acqua potabile all'interno delle singole unità abitative) L art n. 3 c.c. (invariato anche a seguito della riforma della normativa di settore di cui alla legge n. 220/2012) indica tra le parti comuni dell'edificio, oggetto di comproprietà dei condomini salvo titolo contrario, "gli impianti idrici" (oltre, un po' anacronisticamente, i pozzi e le cisterne). In effetti, l'impianto idrico svolge una funzione oggettivamente comune, in quanto strutturalmente destinato a servire tutti i condomini (Trib. Roma 17 marzo 1988) anche quando tate impianto idrico è realizzato con un fascio di tubi distinti invece che con una condotta collettiva unica, fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata, dove cioè il tubo passa al 1
2 servizio esclusivo della porzione di proprietà individuale, conseguendone che, fino a quel punto, l'impianto è di proprietà del condominio che può modificarne il percorso, la consistenza ed il servizio, frazionandolo, unificandolo, allacciandovi derivazioni, o apportando altre variazioni di interesse comune, purché naturalmente assicuri la funzione a tutti i condomini. Da ciò discende che le spese di conservazione, manutenzione ed esercizio dovranno essere commisurate alla quota millesimale di spettanza dei condomini che ne ricavano utilità. L'uso della proprietà singola La ripartizione delle spese di ciascun appartamento per il servizio di acqua potabile avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso l'ausilio di apparecchi misuratori (contatori) i quali consentono la determinazione dell'effettivo consumo. Più precisamente sarà necessario effettuare una doppia "lettura": a) (consumo variabile) dei dati rilevati dai contatori - principale ed individuali b) ripartizione dei costi. Può accadere, tuttavia, che lo stabile condominiale sia privo dei contatori individuali e che sia possibile la sola lettura del contatore generale, il quale rileva il consumo totale, ma non i consumi singoli, sicché sarà necessario determinare un criterio per ripartire la spesa per il consumo dell'acqua tra Le singole proprietà esclusive. La giurisprudenza di merito: a) App. Roma 2 maggio 1959 dopo aver escluso, in una pronuncia risalente, che possa essere utilizzato il criterio della quota millesimale di spettanza, la quale nulla ha a che fare con il reale consumo - ha ritenuto valida la ripartizione effettuata in base agli "abitanti" delle proprietà esclusive; b) Trib. Milano 9 novembre 1992 nella specie, siccome il regolamento condominiale prevedeva il riparto "per persona" delle spese per il consumo dell'acqua potabile, il giudice ha considerato lecita la delibera assembleare che prevedeva a carico del proprietario, con moglie e due figli, di un appartamento 2
3 e di una mansarda, la quota di partecipazione a tali spese in ragione di otto unità). Tale criterio (per numero di persone) si basa sul presupposto che, quanto maggiore è il numero di persone che vivono in un appartamento, tanto maggiore sarà il consumo di acqua, ma si tratta, ovviamente, di un criterio presuntivo, utilizzabile solo nel caso non si possa pervenire alla misurazione dell'effettivo consumo. Le persne da considerare sono quelle che sono "stabilmente residenti" nei locali privati e non coloro che vi accedono occasionalmente sul punto il Trib. Milano 7 febbraio 2003 secondo il quale le spese di consumo dell'acqua potabile, in un condominio privo di misuratori individuali, vanno ripartite proporzionalmente al consumo, sicché il criterio della suddivisione tra i comproprietari, in ragione dei conviventi stabili, appare "ragionevole" applicazione consona al dettato normativo). Di conseguenza, non dovrebbero ritenersi lecite maggiorazioni di spesa dipendenti da un asserito e supposto maggior utilizzo concreto, quale, ad esempio, quello dipendente dall'accesso, alla proprietà esclusiva, di pubblico e/o clientela; in altri termini, anche in questo caso e secondo i principi generali che vigono in materia condominiale (come per le scale) il godimento del bene deve essere considerato in maniera "potenziale ed astratta". Sul tale punto Trib. Monza 26 marzo 2001 secondo il quale è annullabile la delibera con cui si dispone che gli studi professionali o le sedi di attività commerciali paghino il servizio di acqua potabile comune in misura superiore a quello delle unità abitative, poiché la destinazione del servizio comune relativo all'acqua potabile non varia a seconda del tipo di godimento posto in essere nella singola unità abitativa ed è manifestamente "irrazionale" il criterio di ancorare l'onere di contribuzione alle spese in questione alla concreta presenza di un numero più o meno elevato di 3
4 persone. Sempre al fine della ripartizione della spesa dell'acqua potabile, non sarà parimenti rilevante il comportamento "concreto" del singolo condomino, perché quello che potrebbe contare è il numero delle persone che, appunto in astratto, risiedono stabilmente nell'unità immobiliare esclusiva. Sul punto Trib. Massa 19 ottobre 1982 nell'individuazione del sistema di ripartizione delle spese per l'erogazione dell'acqua calda, vige il principio della maggioranza, non rientrando la ripartizione di dette spese tra le norme imperative inderogabili e non apparendo corretto sotto il profilo non solo giuridico ma anche "etico", sottrarsi al pagamento della quota proporzionale di un servizio che viene offerto a tutti solo perché non lo si utilizza in tutto o in parte per motivi propri. PRINCIPIO GENERALE Si sottolinea che, nel condominio, le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. L installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa - nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano - costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e, quindi, a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica. Nello specifico, già l'art. 5 legge 5 gennaio 1994 n recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" - prevedeva che "il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: d) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa", mentre, poi, è intervenuto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'artt. 144 e 146, che impone alle Regioni di adottare norme per l'obbligo di installare in ogni singola unità abitativa dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua. 4
5 In caso di mancanza di contatori individuati l'art c.c. non ammette, salvo diversa convenzione tra le parti (si pensi ad un regolamento di matrice contrattuale o ad una statuizione assembleare totalitaria), che il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza: a) sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che b) resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno. Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare; il successivo capoverso (art comma 2 c.c.) a sua volta, stabilisce che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite "in proporzione all'uso che ciascuno può farne". Secondo la cassazione Cass. 10 dicembre 1974 n questo secondo criterio dal punto di vista pratico richiede ancora un puntuale adattamento al caso singolo per una sua più compiuta specificazione, varie potendo essere le concrete modalità di attuazione del principio che rapporta la spesa all'uso, e quando detto rapporto può essere tradotto in pratica con più sistemi che attuano, in modo più o meno soddisfacente riguardo alle circostanze del caso, il precetto di legge, la preferenza accordata, in concreto, ad uno di essi non è viziata da illegittimità. Tuttavia, il comma 2 dell'art c.c. non legittima la delibera di suddivisione della spesa nella specie adottata a persona, giacché il sistema di riparto da essa previsto appare inidoneo, per la sua "irrazionalità", a fissare un congruo rapporto tra la spesa e l'uso individuale; invero, la norma in questione ha riguardo al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune, atteso che quella del condomino è un'obbligazione propter rem, che trova fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall'obbligo di pagamento della spesa. 5
6 Sotto questo profilo, va considerato che, anche in un appartamento rimasto "non abitato", possono esservi altri usi dell'acqua, ad esempio per le pulizie del locale o per l'annaffiamento delle piante; inoltre, esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli non solo al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all'annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell'acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale, parametrata sul numero delle unità immobiliari domestiche facenti parte del condominio, è indipendente dal consumo effettivo. D'altra parte, stabilire il costo dell'erogazione dell'acqua in base al numero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa, significa introdurre al posto del criterio "potenziale" su base reale (inteso come entità del servizio obiettivamente prestato o destinato a prestarsi) un criterio "forfettario presuntivo" su base personale; criterio, quest'ultimo, che soltanto apparentemente risponde ad esigenze pratiche e di semplificazione, perché, in realtà, è fonte di controversie nel momento dell'accertamento, finendo con il rimettere all'amministratore un compito di vigilanza e di controllo - la verifica, aldilà dei dati anagrafici da curare ai sensi del novellato art. 1130, n. 6), c.c., di una stabilità di dimora o di convivenza che si realizza in ogni unità immobiliare - che evidentemente fuoriesce dalle sue attribuzioni, perché tocca le relazioni personali e di vita di ciascun condomino. Quindi secondo la decisione della Corte di Cassazione qui in commento, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata da nullità per "intrinseca irragionevolezza" la delibera assembleare (assunta a maggioranza) che ha adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare esentando al contempo dalla contribuzione i condomini i cui 6
7 appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno. In conclusione: stante la narrativa che precede, e rispondendo al suo quesito si può affermare che in presenza di contatori di consumo la ripartizione del consumo dell acqua deve essere effettuata sulla base del consumò rilevato dai singoli contatori. Inoltre, in relazione al consumo dell acqua rilevato in capo solo a n. 2 condomini che (oltre a disporre di un proprio contatore che rileva il loro specifico consumo) hanno in comune tra loro due un solo ed ulteriore contatore per un uso diverso (raffrescamento) che misura/rileva il consumo dell acqua di entrambe senza che sia consentito all amministratore rilevare il consumo specifico addebitabile ad entrambi si rende necessario ripartire il costo del consumo dell acqua del contatore comune secondo quando statuito dalla sentenza qui in commento va effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali delle singole proprietà, fatta sempre salva una diversa convenzione (regolamento contrattuale o accordo). Cosi operando sarà effettuata una deliberazione assembleare conforme a legge, diversamente la delibera sarà viziata da nullità con la conseguenza che la stessa potrà essere impugnata senza limiti di tempo e con l ulteriore aspetto che la stessa potrà generare un potenziale credito in capo al condomino (c.d. indebito) che potrò rivendicare nel termine di prescrizione. note esplicative e di completamento Nota 1 Condominio Parziale Analogamente agli altri impianti condominiali la proprietà comune dell'impianto termina al punto della diramazione dello stesso verso le proprietà esclusive, fatta salva sempre l'applicazione della disciplina sul c.d. condominio parziale qualora solo alcune delle porzioni immobiliari esclusive dello stabile siano collegate a tale impianto (argomentando ex art. 1123, comma 3, c.c.). Nota 2 Bene comune autoclave. L "autoclave", intendendo con tale termine l'impianto destinato ad agevolare la 7
8 fornitura dell'acqua potabile alle singole unità immobiliari, mediante il pompaggio forzato della stessa e la compensazione di deficienze di pressione dell'impianto idrico centralizzato, del quale costituisce un utile accessorio, anche se non compreso nell'elenco delle parti comuni dell'edificio stilato nel sopracitato art c.c. deve intendersi comune e la ripartizione dei relativi costi di installazione ed utilizzo deve essere effettuata in proporzione delle quote millesimali di spettanza ai sensi dell'art. 1123, comma 1 c.c. Tale soluzione pratica si giustifica considerando che l'utilità fornita alle porzioni esclusive è comunque (astrattamente) paritaria, in quanto prestata a favore dell'impianto idrico considerato nei suo complesso, con la conseguenza che, ad esempio, i proprietari di appartamenti posti ai piani più bassi dell'edificio non potranno vantare un'esclusione dalle relative spese adducendo la circostanza che la pressione presente al loro livello sarebbe sufficiente per un'adeguata fornitura ( Cass. 29 novembre 1983 n costituisce parte integrante dell'impianto medesimo e non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso di cui all'art. 1123, comma 2, c.c. Una differenziazione può effettuarsi in merito alle spese di energia elettrica necessarie al funzionamento dell'impianto di autoclave, in quanto, essendo queste direttamente dipendenti dall'attingimento dell'acqua - la pompa di tale apparecchiatura, infatti, si mette in funzione al momento dell'apertura del rubinetto da parte del condomino sembrerebbe opportuno che vadano ripartite in proporzione del consumo dell'acqua, purché, ovviamente, esista un separato apparecchio misuratore dell'effettivo consumo di elettricità dell'impianto di pompaggio. Rinuncia a comproprietà - peculiarità (Cass. 27 aprile 1991 n. 4652) la quale ha affrontato una peculiare situazione in cui l'impianto di autoclave si rivelava superfluo, per comprovata adeguata efficienza degli impianti esistenti, affermando che il singolo condomino avrebbe potuto porre in essere validamente una "rinuncia alla proprietà" dello stesso, con conseguente sottrazione dall'obbligo di pagare le relative spese di conduzione e manutenzione. Nello specifico, si è statuito che il principio: secondo cui il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle cose 8
9 comuni, sottrarsi all'obbligo di concorrere nelle spese necessarie per la loro conservazione, con aggravio a carico degli altri condomini, (art comma 2 e 3 c.c.) non trova applicazione riguardo a quegli impianti condominiali da considerarsi "superflui" in relazione alle condizioni obiettive ed alle esigenze delle moderne concezioni di vita, oppure "illegali", perché vietati da norme imperative: ricorrendo tali condizioni deve riconoscersi al condomino la facoltà di rinunciare alla cosa comune, quando gli altri condomini intendano persistere nella conservazione degli impianti preesistenti, pur in presenza di nuove tecniche o servizi predisposti dalla Pubblica Amministrazione. In buona sostanza si tratterebbe un eccezione alla regola generale e giustificato dal particolare caso concreto. Nota 3 animali sono consideratiti persone stabili. In assenza di una disposizione del regolamento o di una delibera assembleare ad hoc la sentenza Trib. Monza 14 agosto 1993 nella quale si è escluso dal computo degli abitanti delle unità immobiliari, rilevanti al fine della ripartizione delle spese per il consumo dell'acqua, un animale, nella specie un cane, apparendo "arbitrario" equipararlo ad una persona. Il presente parere/opinione legale assume esclusivamente valore di mezzo e non di risultato in quanto risulta essere un semplice supporto teorico/legale per la definizione di un caso pratico la cui decisione è demanda all assemblea di condominio. Centro Studi Anaci Lecco centrostudi@anacilecco.it ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 9
N. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliSia, tuttavia, consentita un ultima precisazione di carattere generale.
156 Le spese nel condominio 6.1. Introduzione Dopo aver analizzato i principi generali posti dal legislatore riguardo alla ripartizione delle spese di esercizio e di conservazione dei beni facenti parte
DettagliLa contabilizzazione e
La contabilizzazione e termoregolazione del calore Quorum - Ripartizione Spese - Distacco 18 Dicembre 2015 Hotel Due Torri - Verona L assemblea: i quorum Legge n. 10/1991 art. 26, Comma V: Per le innovazioni
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRISOLUZIONE N. 314/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
DettagliBreve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole
Breve guida pratica al Condominio Una micro società con le sue regole Quando nasce il condominio? Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliBilancio. Rendiconto Consuntivo Standard
Bilancio Rendiconto Consuntivo Standard 1 Bilancio Anche se la legge non stabilisce un termine fisso entro cui l amministratore debba procedere alla presentazione del bilancio è bene che non superari i
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliCome leggere la bolletta dell acqua
LE GUIDE DI IREN ACQUA GAS Come leggere la bolletta dell acqua Guida alla bolletta dell acqua a contatore per uso domestico LE GUIDE DI IREN ACQUA GAS La tariffa dell acqua per uso domestico Da quando
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliRISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:
RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliFiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliCondominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it
Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it Claudio Bovino La riforma della disciplina del condominio, nel modificare l'articolo del codice civile dedicato alle innovazioni,
DettagliAgenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013
Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 La risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 dell Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull applicabilità della detrazione alle spese
DettagliContratto di servizio per utenze raggruppate
PGQ -7-02-70 Contratto di servizio per utenze raggruppate Art. 1 Oggetto e finalità Il presente contratto disciplina, in attuazione dell art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Direttiva
DettagliORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche
Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliDETRAZIONI 36%: il limite di 48.000 è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate
DETRAZIONI 36%: il limite di 48.000 è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate a cura Federico Gavioli L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 è nuovamente
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliOGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo
RISOLUZIONE 369/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo Con l istanza di interpello di
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliNEWSLETTERS ANAP 2014
NEWS 20 2014 L impianto idrico L impianto idrico rappresenta uno dei servizi essenziali condominiali, a ben vedere il più importante fra di essi, e l aumentato costo dell acqua che ha avuto luogo negli
DettagliCONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Comune di Bellino Comune di Brossasco Comune di Costigliole Saluzzo Comune di Frassino Comune di Isasca Comune di Melle Comune di Valmala Comune di Venasca CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI
DettagliModalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza
Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia
DettagliIl condominio e le barriere architettoniche
Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliDeliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG
Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 31 marzo 2010 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 22/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 aprile 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall art. 16-bis del TUIR, alle spese
DettagliALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA
ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
DettagliINSTALLAZIONE CONDIZIONATORE
ON-LINE - 1 - ON-LINE - 2 - QUESITO DELLA COMMITTENZA Buongiorno, La presente a chiedere cortesemente un 'informazione. Risiedo in una casa costituita da tre appartamenti disposti verticalmente e appartenenti
DettagliPresupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento
DettagliFiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o
DettagliRISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliIL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Maurizio Voi
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Maurizio Voi Il regolamento di condominio è previsto dal codice civile all art. 1138 c.c. L articolo è l unico, nel capo dedicato al condominio, che prevede la necessità del
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Assegnazione di quote dell utile degli investimenti nel conto economico del bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliNOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.
NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, recante: Modifica dell art. 33 dello Statuto sociale, al
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliCon la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di
L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliI documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott.
I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott. Giuseppe Scolaro Torino 14 maggio 2010 La formazione e la pubblicità
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCESSAZIONE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. Il riscaldamento condominiale è da sempre sinonimo di lite tra condomini
CESSAZIONE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO Il riscaldamento condominiale è da sempre sinonimo di lite tra condomini che non riescono ad avere la casa sufficientemente riscaldata o al contrario che si ritrovano
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliCONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto
DettagliMASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro
MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Roselli; Rel. A. Manna) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro Copia atti aziendali Licenziamento
DettagliContabilità generale e contabilità analitica
1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,
DettagliRoma, 07 novembre 2007
RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate
Dettagli