ART. 4 - LAVORI IN LOCALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E COMUNE
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- Battista Capelli
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1 ALTRO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO ART. 1- NORME GENERALI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO I rapporti di condominio relativi agli immobili situati in Via sono disciplinati dal seguente regolamento. Per quanto con esso non disposto o regolamentato valgono le norme di Legge in materia. Le singole norme del presente regolamento hanno valore quando non sono in contrasto e non modificano i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto o dalle successive convenzioni aventi valore contrattuale. I terrazzi le serrande e gli infissi in genere sono di proprietà particolare dei singoli condomini con l'obbligo di attenersi alle delibere dell assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità e consistenza estetica. ART. 2 - PARTI COMUNI A TUTTO Il CONDOMINIO Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio le fondazioni i muri maestri i tetti e i lastrici solari le scale e i portoni d'ingresso i vestiboli gli anditi i portici i cortili e in genere tutte le parti dell' edificio necessarie all'uso comune 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrai e per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune come gli ascensori i pozzi le cisterne gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico gli impianti per l'acqua per il gas per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. ART. 3 - INNOVAZIONI - ART E 1121 DEL CODICE CIVILE I condomini con la maggioranza indicata al quinto comma dell'art c.c. possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato che ne alterino il decoro architettonico o che rendano tal une parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Le infrazioni a questo divieto comportano l'obbligo della riduzione in ripristino dell'immobile e al risarcimento dei danni. Le deliberazioni con le quali si nega il consenso alle modifiche dovranno essere motivate all'assemblea dei condomini. Innovazioni gravose o voluttuarie art Codice civile Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio e consista in opere impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata i condomini che non intendono trame vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile l'innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. ART. 4 - LAVORI IN LOCALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E COMUNE Ogni condomino è tenuto ad eseguire a sue spese le opere e le riparazioni alle cose di sua proprietà esclusiva la cui omissione può recare danno alle parti comuni e compromettere la stabilità e il decoro dello stabile. 1. Ogni condomino è altresì obbligato a richiesta dell'amministratore o dell'assemblea dei condomini, verso semplice avviso, ad consentire che all'interno dei locali di sua proprietà si provveda, con i dovuti riguardi, a ispezioni e lavori ritenuti necessari, per la conservazione delle parti comuni, a norma dell'art. 843 c.c., salvo il diritto di risarcimento dei danni effettivi derivanti dall esecuzione di tali lavori. 2. Il rifiuto a consentire quanto sopra lo renderà responsabile di eventuali danni. 3. Ogni condomino è tenuto a dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualsiasi guasto, 1
2 che per qualsiasi ragione venisse a verificarsi nei propri locali, guasto che possa recare danno alla proprietà comune e agli altri condomini. 4. I danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia dei guasti saranno a carico del proprietario dell'appartamento in cui il guasto si è verificato. 5. I condomini prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che comunque possono interessare la stabilità dell'edificio o parte di esso devono dame notizia all'amministratore fermo restando in ogni caso il disposto dell'art del c.c. 6. In deroga al disposto dell'art del c.c. salvo il caso di diritto d'acquisto la sopraelevazione dell'edificio in condominio è vietata; sono vietate nuove costruzioni o sovrastrutture anche nei cortili giardini o terrazze che non siano state autorizzate dall'assemblea all'unanimità. 7. Ciascun condomino è responsabile a norma dell'art e seguenti del c.c. dei danni subiti dalle cose comuni per fatto di lui o delle persone animali o cose di cui deve rispondere. ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI Gli appartamenti dell'edificio devono essere destinati ad uso di civile abitazione. 1. È vietato tenere negli appartamenti cantine o box (uso garage) depositi di materiali infiammabili ed esplosivi ivi compreso auto con impianto a gas. È vietato utilizzare i sopraddetti locali per usi che possano turbare la tranquillità dei condomini o pregiudicarne la sicurezza la stabilità e estetica dell'edificio. È altresì vietato adibire gli appartamenti ad uso diverso da civile abitazione a meno che non sia autorizzato all'unanimità dall'assemblea dei condomini. 2. È vietato far funzionare in qualsiasi ora del giorno apparecchi radio televisori giradischi o altro ad alto volume di suono. È altresì vietato dopo le ore e dalle ore alle ore nei locali adiacenti a camere da letto tenere discussioni ad alta voce dare feste ascoltare apparecchi radio e tv. 3. È vietato prima delle ore e dopo le ore e dalle ore alle ore 16.00, eseguire lavori rumorosi di qualsiasi genere all'interno degli appartamenti. 4. Le tende esterne dovranno essere installate di unico colore o unica fantasia e fattura come verrà deliberato dall'assemblea a maggioranza. 5. Non è permessa l'applicazione di doppie finestre né di verande a meno che non sia stato richiesto il permesso all'assemblea regolarmente costituita e da questa concesso a maggioranza. 6. È vietata l'installazione di qualsiasi cosa o materiale su tutta le facciata esterne dell'edificio (comprese le terrazze), che deturpi il decoro e l'aspetto estetico del fabbricato. 7. Qualora un condomino desideri verniciare la propria ringhiera, avvolgibili o bandoni garage, lo può fare attenendosi ai colori preesistenti, impegnandosi di eseguire nuova verniciatura totale qualora il lavoro sia successivamente deciso nel suo complesso dall'assemblea regolarmente costituita. Nessun condomino può esimersi dal far eseguire il lavoro di verniciatura quando questo lavoro è stato stabilito dall'assemblea regolarmente costituita per tale decisione. 8. È vietato occupare anche temporaneamente in qualsiasi modo e con oggetti (mobili di qualsiasi genere, biciclette, motocicli, auto, carrozzine per bambini ecc.) gli anditi, l'androne, le scala e in genere tutti i locali, piazzali e spazi di proprietà comune compreso i muri, le recinzioni, le cancellate e le ringhiere perimetrali dei fabbricati e le aree a verde comuni. 9. È vietato il lavaggio dell auto con l'acqua potabile all'interno delle aree, condominiali a tutti i condomini residenti e non. 10. È vietato a tutti i condomini effettuare soste di qualunque tipo di veicolo al di fuori degli spazi di parcheggio e negli spazi riservati, deliberati dall'assemblea dei condomini. È altresì vietato parcheggiare veicoli in sosta permanente come: camion, pullman, roulotte, furgoni ed in particolare modo cose o materiali fuori uso. La circolazione nei piazzali di auto, moto e cicli deve avvenire di norma come stabilito e figurato sulle piantine di assegnazione box. 11. È vietato ai signori condomini di tutti gli edifici apporre targhe, dischi indicatori cartelli ed insegne nell'area condominiali ed in particolare sulle facciate degli edifici, nell'atrio delle scale e sul tetto, ad eccezione delle targhette sui campanelli delle porta degli appartamenti. 12. Ogni condomino deve avere cura di mettere dei feltri ai tavoli, sedie ed altri mobili spostabili e di non camminare nelle proprie abitazioni con scarpe rumorose. 13. È vietato tenere sulle terrazze prospicienti il davanti dell'edificio (per davanti si intende la parte con gli ingressi principali recanti il numero civico) qualsiasi oggetto o cosa che possa offendere il senso dell'estetica e dell'ordine. È consentito collocare sulle terrazze vasi di fiori purché siano assicurati convenientemente per impedirne la caduta e incassati in adatti recipienti per evitare lo stillicidio. Le terrazze devono essere spazzate e lavate in maniera che non debba cadere nulla sulle terrazze e i cortili sotto stanti. 14. È vietato far asciugare o anche tendere alle finestre o terrazze prospicienti il davanti dell' 2
3 edificio panni od altro. Ciò è consentito solo sugli appositi fili delle terrazze retro stanti, purché i panni, se bagnati, siano stati prima accuratamente strizzati o sgocciolati, onde evitare lo stillicidio sulle terrazze e sul suolo sottostante. Tale punto non è applicabile alle palazzine. È inoltre vietato effettuare la batti tura dei tappeti in entrambe le facciate. 15. È vietato a ogni condomino stendere i panni in modo che oltrepassino l'altezza del parapetto della propria terrazza. 16. Ogni condomino ha l'obbligo di rispettare i giardini condominiali e di farli rispettare. È inoltre vietato a tutti i condomini piantare qualsiasi arbusto, fiore o pianta come pure reciderli nei giardini condominiali se non preventivamente consentito dall'assemblea. 17. È vietato tenere in qualsiasi locale, comune e non, animali che arrechino danno o disturbo agli altri condomini. Ai detentori di cani È fatto obbligo di tenerli a guinzaglio nell'area condominiale quando entrano o escono dall'edificio e di accertarsi che essi non lascino in giro i propri escrementi. È fatto divieto lasciare circolare liberalmente i gatti. Non è consentito introdurre animali in ascensore o usare lo stesso come montacarichi, è comunque vietato fumare nell'ascensore. 18. È vietato gettare qualsiasi cosa (compresi i mozziconi di sigarette) dal proprio appartamento nei cortili sotto stanti, nel vano scale e in qualsiasi luogo comune. Sono vietate corse in bicicletta nei piazzali, coloro che intendono circolare con tali mezzi compresi tutti i mezzi motorizzati dovranno farlo a una velocità non superiore ai IO Km orari. Chiunque arrechi danno a cose o persone trasgredendo alle suddette disposizioni dovrà risarcire i danni materiali e di responsabilità civile verso terzi (art c.c.). 19. Il condomino deve notificare all'amministratore o a chi per esso il proprio domicilio, in caso contrario si intenderà domiciliato agli effetti del presente regolamento nei locali di sua proprietà. 20. Il condomino proprietario di appartamento è tenuto a far conoscere il contenuto del presente regolamento alle persone che abitano anche temporaneamente nell'appartamento di sua proprietà, sarà ritenuto responsabile in prima persona dell'inosservanza delle citate norme. 21. Quando l'alloggio resta disabitato per prolungata assenza del condomino, si consiglia di consegnare le chiavi a persona di sua fiducia o a lasciare un recapito telefonico per un contatto immediato, dandone avviso all'amministratore, al fine di poter accedere nei locali di sua proprietà per eliminare i guasti che potrebbero arrecare danni alla proprietà comune ed agli altri condomini. 22. In caso di trasferimento di proprietà oltre agli obblighi che ne derivano per legge, il condomino è tenuto a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento che dovrà essere richiamato nell'atto di trasferimento e a regolarizzare la propria posizione con l'amministratore. 23. Al condomino proprietario di appartamento, e di pertinenze ad esso annesse, come risulta dal contratto di acquisto, non è consentito vendere o affittare l'appartamento separatamente dalle pertinenze. Le tabelle millesimali di proprietà fanno riferimento ad un unico contratto di acquisto, pertanto inseparabili. Resta vietato il frazionamento nel caso di trasferimento di proprietà dell'appartamento e i suoi annessi (cantine, box, ecc.). ART. 6 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - ART DEL C.C. Le spese necessarie per la conservazione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle cose servizi e parti comuni a tutto il complesso immobiliare per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni delle cose, deliberate dall'assemblea a norma dell'art del c.c. sono ripartite fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore delle proprietà di ciascuno come stabilito dalle specifiche tabelle millesimali. 1. Le spese per la manutenzione di ordinaria amministrazione (manutenzione piante ingresso, piccole riparazioni, cancelleria postali, circolari, assemblee, ecc.) sono ripartite fra i condomini in ragione dei millesimi delle quote di proprietà di ciascuno. 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria per la ricostruzione delle scale anditi e androni ivi compresa l'imbiancatura delle pareti, è ripartita come da art del c.c Le spese per l'illuminazione delle scale, anditi e ascensori sono ripartite fra tutti i condomini in ragione dei millesimi di quote di proprietà di ciascuno. Gli edifici che sono provvisti di ascensore, hanno la quota di manutenzione stabilita dalla relativa tabella millesimale. Resta inteso che accordi diversi da quanto sopra esposto devono essere presi sempre all'unanimità. 4. Le spese per la manutenzione e riparazione dell'impianto acqua potabile dell'edificio verranno ripartite in base alle tabelle millesimali. 5. Le spese relative alla riparazione e ricostruzione delle tubature, acque chiare (bagni e cucine) e gabinetti limitatamente al condotto comune, verranno ripartite in base alle tabelle millesimali. 6. Le spese riguardanti la manutenzione ordinaria e d'esercizio dell'antenna televisiva centralizzata graveranno sui condomini in misura del loro valore millesimale. 7. La spesa di assicurazione degli edifici nel loro complesso verrà ripartita fra i condomini in 3
4 ragione dei millesimi di proprietà di ciascuno. 9. Non è concessa la rinuncia all'uso di qualsiasi servizio onde sottrarsi alle relative spese. I condomini, il cui appartamento rimane vuoto devono sostenere per intero tutte le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie. Nessun condomino può esimersi dall'obbligo del pagamento dei contributi di cui sopra, adducendo diritti o pretese o eccezioni, a meno che non siano state riconosciute dall'assemblea o da autorità giudizi aria e trascritte sul libro dei verbali con la maggioranza voluta dal Codice civile. 9. Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione scritta dall'amministratore o dall'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di cosa urgentissima. 10. Le spese di amministrazione sono ripartite in base alle tabelle millesimali. ART. 7 ASSICURAZIONE L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni derivanti da incendi, da azioni del fulmine e da responsabilità civile. Il capitale da assicurare dovrà corrispondere al valore attuale dell' edificio e dovrà essere modificato al verificarsi di eventuali variazioni di valore dell'edificio stesso. Dal capitale da assicurare contro gli incendi va escluso il valore dell'area e quello delle fondazioni. ART. 8 - NOMINA E REVOCA DELL' AMMINISTRATORE E SUE ATTRIBUZIONI Nomina e revoca Amministratore l) L'amministratore del condominio viene nominato o revocato dall'assemblea con delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Il compenso annuo dell'amministratore verrà determinato al momento della nomina. Poteri e doveri dell'amministratore L'amministratore può e deve: eseguire le delibere dell' Assemblea dei condomini; curare l'osservanza del regolamento del condominio, con ampi poteri di decidere tutte le azioni; disciplinare l'uso delle cose comuni e le prestazioni dei servizi nell'interesse collettivo col fine di assicurare il migliore godimento a tutti i condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni; compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni; rappresentare il condominio attivamente o passivamente nelle liti giudizi al i inerenti le parti comuni e il rispetto del regolamento, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei singoli condomini; ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgente necessità, con l'obbligo di riferire alla prima assemblea; provvedere alle spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, alla regolare tenuta del libro dei verbali al pagamento delle imposte e alle pratiche inerenti l'edificio nel suo complesso, ai rapporti con i fornitori con le autorità amministrative e di polizia; predisporre per ogni gestione annuale di ogni anno - un progetto preventivo di spesa accompagnato dalla indicazione delle quote facenti carico ad ogni singolo condomino; detto progetto preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea tale approvazione darà titolo all'amministratore per agire eventualmente nei confronti dei condomini morosi; presentare all'assemblea per l'approvazione il bilancio della gestione passata; ogni esercizio si chiude al. l'amministratore non è tenuto ad alcun compito o assistenza nei i confronti delle proprietà esclusive dei condomini. Consiglio di Condominio Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, essa può nominare un consiglio di condominio. Il Consiglio di condominio avrà il compito di assistere l'amministratore nelle sue decisioni. Detto consiglio dura in carica un anno. Prima dell'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio accerta la regolarità della contabilità tenuta dall'amministratore riferendone all'assemblea. ART. 9 - L'ASSEMBLEA 4
5 L'assemblea è composta unicamente dai condomini che sono titolari del diritto di proprietà delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Chi non sia in possesso di valido titolo di proprietà non può intervenire in assemblea qualunque altro sia il diritto in base al quale eventualmente occupi un unità dell'immobile fatta eccezione per l'ipotesi di diritto di usufrutto per il quale si richiama il disposto della legge all'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Qualora un condomino sia una società, questa interviene in assemblea a mezzo del suo legale rappresentante o di procuratore espressamente delegato. Qualora un condomino sia un gruppo di persone pro-indiviso (ad es. marito e moglie ecc.) ha diritto di intervenire in assemblea un unica persona munita di delega degli altri comproprietari pro-indiviso. Ogni condomino può delegare terzi a rappresentarlo in assemblea. La delega deve essere in ogni caso scritta ed è valida unicamente per l'assemblea a cui quell'invito si riferisce. Convocazione L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 90 giorni dal termine della gestione mentre qualora se ne presenti la necessità l'amministratore, di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, potrà convocare l'assemblea straordinaria. Presupposto della valida costituzione dell'assemblea è l'avvenuto invito di tutti indistintamente i condomini mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita. L'invito deve contenere l'ordine del giorno con dettaglio degli argomenti da discutere. Gli inviti vanno notificati al domicilio dei singoli condomini, non può infirmare la validità dell'assemblea l'errata destinazione di un invito, quando il condomino non abbia notificato con raccomandata il cambiamento di domicilio all'amministratore. Ogni volta l'assemblea elegge un presidente che ha il compito di verificare che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati, la validità delle deleghe, la presenza del numero legale e coordinare la discussione dell'ordine del giorno. Il presidente chiama uno dei presenti a fungerli da segretario. Validità delle delibere In prima convocazione l'assemblea si intende validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei condomini, che rappresentino anche almeno due terzi del valore dell'edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione in un giorno successivo a quello della prima, ma in ogni caso non oltre il decimo giorno. In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Fanno eccezione: a) le delibere concernenti la nomina e revoca dell'amministratore, le liti giudizi arie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità nonché le modifiche o integrazioni del presente regolamento, che devono essere approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio; b) le delibere concernenti le innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il miglior rendimento delle cose e degli impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti o servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza dei condomini e di almeno due terzi del valore dell' edificio. Limiti dei poteri dell'assemblea L'assemblea non può deliberare in violazione delle leggi, non può deliberare modifiche al regolamento o innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche di un solo condominio, non può deliberare su argomenti che non siano stati, inseriti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea Nel libro verbali deve essere trascritto, quanto segue: 1) luogo, ora di inizio e termine, ordine del giorno dell'assemblea; 2) elenco degli intervenuti di persona o per delega, e rispettive quote millesimali; 3) resoconto dettagliato della discussione, testo delle deliberazioni prese con indicazione della 5
6 relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli intervenuti in ordine alle singole delibere, con indicazione del nome dei proponenti. Il verbale deve essere firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario e quando l'amministratore lo reputi necessario anche da tutti i condomini presenti all'assemblea. L'amministratore è tenuto a inviare a mezzo raccomandata copia del verbale a tutti i condomini assenti e per lettera normale ai condomini presenti di persona o per delega. Impugnazione delle delibere Le delibere dell'assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, gli astenuti, i dissenzienti in minoranza. Contro le deliberazioni contrarie alla legge al regolamento o comunque lesive del diritto di uno o più condomini ogni condomino assente, o che abbia espresso in assemblea un voto contrario può fare ricorso all'autorità Giudiziaria. Il ricorso sotto pena di decadenza deve essere dai presenti dissenzienti proposto entro trenta giorni dalla data della delibera e dagli assenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale. Separazione di responsabilità per liti giudizi arie Quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una causa o di resistere in giudizio i condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilità in ordine alle spese ed alle conseguenze della causa per il caso di soccombenza. Tale volontà va notificata con atto di significazione a mezzo Ufficiale Giudiziario all'amministratore del condominio entro 30 giorni dalla delibera per i presenti dissenzienti o dalla data della comunicazione per gli assenti. Se la causa ha esito favorevole al condominio e ne derivano dei vantaggi al dissenziente, questi deve concorrere, pro-quota, a rifondere quella parte di spesa della causa che non sia stato possibile farsi pagare dalla parte avversaria soccombente. ART NORME FINALI Locazioni delle proprietà individuali Il condomino che dà a terzi in locazione la sua proprietà individuale è tenuto a inserire nel contratto di locazione l'obbligo del rispetto del regolamento condominiale, e sarà responsabile in solido con il suo conduttore di tutte le eventuali violazioni del regolamento, danni, ecc. provocati dal conduttore stesso. Si precisa in particolare che il condomino non può servirsi dell'opera dell'amministratore per l'eventuale riscossione di quote condominiali dall'inquilino, salvo apposito incarico da conferire all'amministratore annualmente. Vendita della proprietà o costituzione di usufrutto Quando un condomino venda la sua proprietà o costituisca un diritto di usufrutto è tenuto a dame immediato avviso all'amministratore e a fargli avere, poi, appena possibile, copia degli atti in base ai quali è avvenuto il trasferimento di diritti sulla porzione d immobile. L'omissione dell'avviso rende responsabile ad ogni effetto, il condominio venditore nei confronti del condominio per qualsivoglia conseguenza che da tale omissione potesse derivare. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in vigore, con particolare riferimento agli articoli del codice civile 1120, 1121 (in materia d innovazioni), 1102 (in materia d uso e modificazione dalle cose comuni da parte del singolo condomino), 1138 (in materia di modifica del regolamento) 6
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