CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA TUTELA DELL ABITAZIONE. deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA TUTELA DELL ABITAZIONE BARCLAYS per la CASA Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Chiara Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Banco Desio - Sede Legale: Via Rovagnati, DESIO (MB), Direzione Generale: Via Galileo Galilei, MILANO, Cap. Soc. Euro ,00 i.v. - CF, P.IVA e Reg. Imprese Monza Brianza , Numero REA della CCIIAA di Monza Brianza , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006

2 BARCLAYS per la CASA NI_AANR001_01 BARCLAYS per la CASA Nota Informativa La presente nota informativa è aggiornata alla data del 01/12/2010 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Attenzione: l aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio. Sede legale in Via Rovagnati Desio (MB). Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: sito internet: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 10,2 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 8,2 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 2,0 milioni di euro (comprensivo del riporto utili/perdite). L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,86. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale con Tacito Rinnovo. AVVERTENZA: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione stipulato, offre all Assicurato le seguenti coperture: - Sez. Incendio, - Sez. Furto e rapina, - Sez. Assistenza. Il contratto di assicurazione offre altresì la copertura Ricorso Terzi. Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio legati alle garanzie assicurative offerte agli artt. 12, 13, 19 e 36 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 38 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie, scoperti e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 12, 13, 18, 22, 24 e 36 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Per scoperto si intende la percentuale dell importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Il massimale è l importo fino alla concorrenza del quale Chiara presta la garanzia. Esempio: Franchigia Entità del danno Franchigia Rimborso Erogabile = 850 Esempio: Scoperto Entità del danno Scoperto Rimborso Erogabile % % = Esempio: Massimale Entità del danno Massimale Rimborso Erogabile Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Pagina 1 di 4

3 BARCLAYS per la CASA NI_AANR001_01 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: L Aderente deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. Gli aggravamenti di rischio rilevanti non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Esempio: Una circostanza rilevante che determina l aggravamento del rischio è costituita dal cambiamento della destinazione d uso del fabbricato assicurato (da civile a industriale, da box a laboratorio artigianale, ecc.), oppure dalla modifica delle caratteristiche costruttive rendendole non conformi a quanto regolamentato. 6. Premi Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale; è consentito tuttavia frazionare il premio annuale in rate mensili, senza aggravio di costi per il frazionamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Per maggiori dettagli si rimanda all art 2 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Aderente o Chiara possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rimanda per spetti di maggior dettaglio all art. 5 delle condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime Fiscale I premi relativi alle coperture assicurative delle garanzie prestate dalle Sezioni Incendio e Furto e rapina al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota di imposta pari al 22,25% del premio imponibile. Il premio relativo alla Sezione Assistenza, al momento della stipulazione del presente contratto, è soggetto ad una aliquota di imposta pari al 10% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: relativamente alle garanzie previste dalle Sezioni Incendio, Furto e rapina ed alla Sezione Assistenza si segnala l esistenza di specifiche modalità e di termini per la denuncia del sinistro. AVVERTENZA: La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da Chiara a Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., con sede in via Bernardino Alimena 111, Roma. Per aspetti di dettaglio circa le modalità e i termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli artt. 25 e 37 delle Condizioni di Assicurazione. Per aspetti di dettaglio con riferimento alle procedure liquidative si rinvia agli artt. 29 e 30 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Controlli e qualità Via G. Galilei, Milano Tel Fax Indirizzo segnalazioni@chiaraassicurazioni.it Possono essere presentati all ISVAP (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet Pagina 2 di 4

4 BARCLAYS per la CASA NI_AANR001_01 * * * GLOSSARIO Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ABITAZIONE L insieme dei locali costituenti l intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, situati nell ubicazione dichiarata in polizza. ADERENTE Il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la Contraente, che può coincidere o meno con la persona dell Assicurato. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Le garanzie assicurative oggetto del contratto di assicurazione. CASSAFORTE Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. CHIARA CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta le coperture assicurative. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE L insieme dei termini e delle condizioni che regolano l Assicurazione CONDIZIONI DI POLIZZA L insieme dei termini e delle condizioni che regolano la Polizza CONTENUTO È l'insieme dei seguenti beni: a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro e quanto serve per uso di casa e personale, nonché le opere di miglioria ed addizionali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario; b) oggetti particolari; c) oggetti pregiati; d) gioielli/valori. CONTRAENTE Barclays Bank PLC, il soggetto che stipula la Polizza per conto degli Aderenti/Assicurati. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione tra Chiara e l Aderente/Assicurato derivante dall adesione dell Aderente alla Polizza COPERTURA Il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. DIMORA ABITUALE L abitazione dove l Assicurato dimora abitualmente. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ESTORSIONE La costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia. FABBRICATO L'intera costruzione edile, che si trovi in territorio italiano, o nella Repubblica di San Marino, o nello Stato Città del Vaticano, compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. FILIALE L agenzia della Contraente presso cui è aperto il conto corrente dell Aderente. FISSI ED INFISSI I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. FURTO Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale. GIOIELLI Gli orologi di metallo prezioso, gli oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, le pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, gli oggetti in corallo, le raccolte e le collezioni. IMPLOSIONE Il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. II metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INDENNIZZO La somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. LASTRE Le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, il vetro antisfondamento e gli specchi, le lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari. MEZZI DI CHIUSURA Robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno. Inferriate fissate al muro. MODULO DI ADESIONE Il modulo sottoscritto dall Aderente che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. OCCLUSIONE La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei. OGGETTI PARTICOLARI Gli apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori e simili), gli apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), gli apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme e simili), le armi da fuoco e gli orologi in acciaio. OGGETTI PREGIATI I quadri e i tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria. POLIZZA La polizza collettiva n stipulata con Chiara dalla Contraente per conto degli Aderenti/Assicurati. Pagina 3 di 4

5 BARCLAYS per la CASA NI_AANR001_01 PREMIO La somma dovuta dall Aderente a Chiara. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma di assicurazione per la quale Chiara risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell art del codice civile (regola proporzionale). RAPINA Il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale. RESIDENZA Il luogo, nel paese d origine, dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. ROTTURA DI IMPIANTO Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso. SCASSO La forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SERRAMENTO Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SOMMA ASSICURATA Valore, indicato sul Modulo di Adesione, in base al quale è stipulata l assicurazione. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. TUBO INTERRATO La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie. VALORE A NUOVO Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili. Si intende per l arredamento e gli oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. VALORE COMMERCIALE Il valore del bene, danneggiato o sottratto, in comune commercio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. VALORE NOMINALE L importo indicato sui valori. VALORI Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate). VETRO ANTISFONDAMENTO Il vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza SPECIFICHE DELLA SEZIONE ASSISTENZA ALLAGAMENTO Eccesso o accumulo d acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta. ASSISTENZA L aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.. CENTRALE OPERATIVA La struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Bernardino Alimena 111, Roma Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Chiara provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. PARTE NON SCRITTA Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Chiara Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il rappresentante legale Pagina 4 di 4

6 BARCLAYS per la CASA Condizioni di Assicurazione Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/12/2010 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente della Contraente che abbiano aderito alla Polizza. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio dell Assicurazione, il Contratto di Assicurazione viene risolto di diritto con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. In tale circostanza saranno addebitate le rate residue di premio fino alla scadenza del periodo annuo in corso. Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Contraente. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel Modulo di Adesione. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Se alle successive scadenze indicate nel Modulo di Adesione i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati. Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell Aderente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Chiara ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Aderente o Chiara possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Chiara rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. In caso di recesso esercitato da Chiara, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 RINUNCIA ALLA RIVALSA Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso l Aderente nonché verso le persone delle quali l Aderente o l'assicurato debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Art. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data dall Aderente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. L assicurazione scade al termine dell anno assicurativo che la riguarda senza obbligo di disdetta in caso di risoluzione contrattuale della Polizza. In quest ultimo caso Chiara avrà cura di informare l Aderente e/o l Assicurato dell avvenuta cessazione della Polizza e del conseguente mancato rinnovo dell Assicurazione. Art. 8 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI L Aderente o l Assicurato è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall art C.C. Art. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Aderente. Art.10 FORO COMPETENTE Foro competente è quello dove l Assicurato risiede o ha il suo domicilio. Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE INCENDIO GARANZIA INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO COSA ASSICURIAMO Art. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave dell Aderente e dell Assicurato, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da: a) incendio, fulmine, implosione o scoppio; b) esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l Aderente e l Assicurato non ne conosca l esistenza; c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; Pagina 1 di 9

7 e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) atti vandalici, verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; i) eventi atmosferici quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle parti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di euro; j) sovraccarico neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. Questa garanzia è prestata, con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per sinistro; k) gelo che comporti spargimento d acqua a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di euro. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dalla successiva garanzia n); l) fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a: 1) macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro con una franchigia pari a 150 euro; 2) beni facenti parte del contenuto assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; m) fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di: 1) rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, ivi compresi i tubi interrati, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; 2) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; n) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla predetta garanzia m) acqua condotta, a seguito di rottura accidentale delle condutture ed alla garanzia k) gelo, comunque esclusi i tubi interrati. Si rimborsano le spese: 1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d acqua; 2) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato; sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; Chiara indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente sezione: o) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; p) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; q) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un indennizzo massimo pari al 10% della somma assicurata; sono inoltre comprese le spese di trasloco dell'arredamento domestico illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; r) i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare le lastre a seguito di rottura accidentale od altro evento garantito sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro. L assicurazione è estesa, per le garanzie previste in polizza: s) ai beni riposti in cantina e/o soffitta o altre dipendenze; t) agli oggetti trasportati temporaneamente, sino ad un massimo del 5% della somma assicurata fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, della Svizzera e degli Stati dell Unione Europea. Art. 13 RICORSO TERZI Chiara si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovuto a incendio, scoppio, esplosione ed implosione. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. Art. 14 FORMA DELL ASSICURAZIONE DELLA PARTITA FABBRICATO E CONTENUTO L assicurazione del fabbricato e del contenuto è prestata a primo rischio assoluto (P.R.A.) L indennizzo è determinato secondo il criterio del valore a nuovo, con l eccezione di: a) oggetti pregiati e gioielli per i quali l assicurazione è prestata a valore commerciale; b) valori per i quali l assicurazione è prestata a valore nominale. Art. 15 INTEGRAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI FABBRICATO Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fìssa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le dipendenze: centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. In caso di condominio la Pagina 2 di 9

8 posizione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune. Art. 16 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato ove è posta l abitazione assicurata sia costruito e coperto con materiali incombustibili. È tollerata e pertanto non viene considerata aggravamento di rischio la presenza di materiale combustibile nelle strutture portanti orizzontali, nelle strutture portanti del tetto, nei solai, nelle impermeabilizzazioni, nei rivestimenti. COSA NON ASSICURIAMO Art. 17 DELIMITAZIONI Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) commessi con dolo dell Aderente o dell'assicurato; d) causati da uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti; e) dipendenti da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per ì quali è prestata l'assicurazione; h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati. Art. 18 LIMITI DI INDENNIZZO a) Per l arredamento e gli oggetti non richiamati alle lettere successive l indennizzo è fino alla concorrenza della somma assicurata; b) Per gli oggetti pregiati sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata e con una franchigia pari a 150 euro; c) Per i gioielli e i valori sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro. SEZIONE FURTO E RAPINA COSA ASSICURIAMO Art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da: a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. c) scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa). Sono inoltre compresi in garanzia: d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione; e) i guasti e i danneggiamenti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi ed infissi stessi. La garanzia è inoltre estesa, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione: f) agli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati; g) ai danni ai beni assicurati portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'unione Europea. Chiara inoltre rimborsa: h) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione; i) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti all Assicurato o ai suoi familiari. Art. 20 FORMA DELL ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO L assicurazione del contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto. L indennizzo è determinato secondo il criterio del valore a nuovo, con l eccezione di: a) oggetti pregiati e gioielli per i quali l assicurazione è prestata a valore commerciale; b) valori per i quali l assicurazione è prestata a valore nominale. Art. 21 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO E DEI LOCALI L'assicurazione opera a condizione che il fabbricato ove è ubicato il rischio, le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura. Art. 22 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI L'assicurazione opera a condizione che le aperture verso l esterno dei locali, poste a meno di mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall esterno, siano efficacemente protette da serramenti e mezzi di chiusura. L indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 20% dell importo indennizzabile nel caso in cui il furto venga perpetrato: a) attraverso aperture non protette in modo conforme a quanto sopra descritto; b) quando nei locali assicurati vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre; La presente deroga non è operante per i locali di ripostiglio, di servizio, box, cantine e solai di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. COSA NON ASSICURIAMO Art. 23 DELIMITAZIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Pagina 3 di 9

9 atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dall Aderente o dall'assicurato; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con l Aderente o con l'assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l Aderente o l'assicurato deve rispondere; 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate all Aderente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partile dalle ore 24 del 45 giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21 giorno; f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; g) a gioielli e valori inerenti le attività professionali. Art. 24 LIMITI DI INDENNIZZO a) 500 euro nel caso di guasti e danneggiamenti agli infissi commessi dall autore del furto o della rapina; b) 30% della somma assicurata nel caso di oggetti pregiati; c) 500 euro nel caso di gioielli; d) euro nel caso di gioielli custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati; e) 500 euro nel caso di valori; f) euro nel caso di valori custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati; g) 500 euro in caso di scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati; h) 200 euro nel caso di sostituzione di serrature; i) 200 euro per il rifacimento di documenti. SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA - COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI Art. 25 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Aderente o l Assicurato deve: a) fare denuncia scritta a Chiara, compilando l apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde , entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell evento; b) allegare, in caso di sinistro ascrivibile alle sezioni Incendio e Furto e Rapina: - una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l indicazione del rispettivo valore; - la copia autenticata o l originale della denuncia presentata all Autorità di Polizia o ai Carabinieri in caso di sinistro per furto, eventi socio politici, incendio oppure successivamente su richiesta di Chiara. c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; d) dimostrare l effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. Art. 26 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara o da persona da questa incaricata con l Aderente o persona da lui designata. Art. 27 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE Le controversie sull indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti. Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito. Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso. Art. 28 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l Aderente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 29 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro. L anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. Art. 30 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, Chiara provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell atto di liquidazione del danno da parte dell Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o sostituzione avvengano entro 18 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo.. Pagina 4 di 9

10 Art. 31 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Gli obblighi derivanti dal Contratto di Assicurazione devono essere adempiuti dall Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. Art. 32 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI L Assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto obblighi in caso di sinistro. SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE PREMESSA La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni di seguito indicate è stata affidata da Chiara a Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., con sede in via Bernardino Alimena 111, Roma. Chiara, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicata all Aderente la nuova società di gestione del servizio di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art ESTENSIONE TERRITORIALE Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Art ASSICURATI L assicurazione si intende valida a favore dell Assicurato o dei componenti il suo nucleo familiare, intendendosi per tale: il coniuge, il convivente e i parenti conviventi dell Assicurato, risultanti dallo stato di famiglia. Art OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE Salvo quanto diversamente specificato all interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l anno; senza limite di numero di prestazioni nell ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. Art OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Chiara, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate al verificarsi di un sinistro previsto in polizza. Ai sensi del regolamento ISVAP n 29 del 16 marzo 2009, il servizio di cui al punto 36.1 è fornito a titolo gratuito e come tale non concorre alla determinazione del premio di polizza. ASSISTENZA ALL ABITAZIONE Servizio di ricerca artigiani convenzionati La Centrale Operativa è a disposizione dell Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nell abitazione, abbia la necessità di reperire un: idraulico; elettricista; fabbro; vetraio; falegname; riparatori di elettrodomestici. La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato. L Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l artigiano, richiedere un preventivo di spesa. Resta inteso che tutte le spese dell intervento e della riparazione sono a totale carico dell Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l artigiano stesso Invio di un Idraulico in caso di urgenza Qualora l Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: allagamento o infiltrazione nell abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell impianto idraulico ad essa pertinente; mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienicosanitari a causa dell otturazione delle tubature fisse di scarico dell impianto idraulico; la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Chiara terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di 250 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; gli interventi sull impianto idraulico generale dell edificio in cui è situata l abitazione dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; gli interventi per danni causati dal gelo Invio di un Elettricista in caso di urgenza Qualora l Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Chiara terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di 250 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell edificio in cui è situata l abitazione dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell Ente erogatore; gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall Assicurato Invio di un Fabbro/Falegname in caso di urgenza Qualora l Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell abitazione; Pagina 5 di 9

11 la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Chiara terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di 250 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo Invio di un Vetraio in caso di urgenza Qualora l Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d ingresso o delle finestre dell abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Chiara terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di 250 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. L Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo Ripristino dell abitabilità Qualora l Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all invio di un impresa specializzata. Chiara terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 250 euro per sinistro. In caso di furto o tentato furto, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, Chiara rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'assicurato entro il limite di 250 euro Sistemazione provvisoria d emergenza/spese di albergo Qualora l'assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell abitazione. Resta a carico di Chiara il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di 250 euro per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo Invio di una Guardia Giurata Qualora l Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Chiara terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 12 (dodici) ore consecutive. Decorse le 12 (dodici) ore, il costo resta a carico dell Assicurato. L Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, Chiara rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'assicurato entro il limite di 500 euro Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell Assicurato) Qualora l'assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 250 euro per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo Trasloco definitivo Qualora l'assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il Ripristino dell abitabilità. Art OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al: numero verde numero nero Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l Assicurato dovrà inviare un fax al numero La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, dovrà comunicare: cognome e nome; numero adesione riportato sul Modulo di Adesione; prestazione richiesta; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato. La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art C.C.). Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Chiara ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni. Pagina 6 di 9

12 Art ESCLUSIONI Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10 giorno dall inizio delle ostilità qualora l Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; atti di pura temerarietà dell' Assicurato; stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. PARTE NON SCRITTA PARTE NON SCRITTA Pagina 7 di 9

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Galileo Galileo 7, Milano, tel , fax , infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, Pagina 8 di 9

14 imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet PARTE NON SCRITTA Pagina 9 di 9

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