L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO"

Transcript

1 DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO /2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 6 febbraio 2014 VISTI: la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 6 aprile 2000, recante Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti ; il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici (di seguito: DM 37/08); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010, recante Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ; il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, recante Semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ; il decreto del Ministro dell interno 30 aprile 2012, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l installazione e l esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale; il decreto del Ministro dell interno 7 agosto 2012, recante Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 ; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione 40/04); la deliberazione dell Autorità 17 novembre 2010, ARG/gas 200/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/10 o procedimento sulla revisione della regolazione post-contatore); la deliberazione dell Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: TISG); 1

2 la deliberazione dell Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas); la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas); la deliberazione dell Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas); il documento per la consultazione 5 settembre 2013, 372/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04) (di seguito: documento 372/2013/R/gas); la lettera della Direzione infrastrutture al Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2013 (prot ); la lettera della Direzione infrastrutture al Ministero dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2013 (prot ); le norme UNI e CEI applicabili in materia di impianti di utenza a gas per uso non tecnologico; le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) n. 1, 11 e 12. CONSIDERATO CHE: con la deliberazione 40/04, come successivamente modificata e integrata, l Autorità ha adottato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, disciplinando tale materia per i nuovi impianti (titolo II) e rinviando a successivo provvedimento la disciplina degli accertamenti per gli impianti modificati (titolo III) e per gli impianti in servizio (titolo IV); nel procedimento sulla revisione della regolazione post-contatore l Autorità ha previsto l aggiornamento del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 40/04; nell ambito di tale procedimento è stato pubblicato il documento 372/2013/R/gas, nel quale sono stati identificati i seguenti obiettivi: a. recepire alcuni contributi elaborati dal CIG in materia di procedure di accertamento documentale degli impianti di utenza alimentati a gas; b. semplificare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni legislative e normative in materia di installazione degli impianti all interno degli edifici; c. valutare l opportunità dell entrata in vigore dei titoli III e IV della deliberazione 40/04; nel documento 372/2013/R/gas sono stati delineati orientamenti in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (titolo II della deliberazione 40/04), modificati (titolo III della deliberazione 40/04 ) ed in servizio (titolo IV della deliberazione 40/04) e, in particolare: a. campo di applicazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas; b. documentazione su cui effettuare l accertamento; c. modifica della procedura di accertamento per impianti di potenza compresa fra 116 e 350 kw; d. copertura dei costi; e. registrazione e comunicazione dei dati; 2

3 f. aggiornamento e semplificazione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza nuovi, con particolare riferimento all accertamento impedito; g. avvio degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza modificati; h. accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio; in particolare, in riferimento al titolo IV della deliberazione 40/04, l Autorità ha evidenziato che, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un decreto finalizzato a disciplinare un reale sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici, quindi anche degli impianti di utenza a gas, ad integrazione del DM 37/08, non sembra opportuno introdurre un sistema di accertamento documentale che potrebbe non armonizzarsi con il sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici di cui sopra; i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione e hanno tra l altro segnalato le esigenze di: a. specificare meglio le tipologie di utenze soggette all applicazione della deliberazione 40/04; b. risolvere il contrasto fra la sezione dell Allegato E relativa alla prova di assenza dispersioni gas e le norme tecniche e linee guida del CIG successivamente emanate sullo stesso argomento, facendo sempre riferimento alla norma UNI per la determinazione dei valori massimi accettabili di dispersione gas; c. individuare un soggetto terzo per dirimere controversie tra installatori e accertatori, valutando se del caso la correttezza dell operato di questi ultimi; d. stabilire una procedura di accertamento per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle recenti modifiche della legislazione in materia di prevenzione incendi; e. tenere conto del fatto che spesso l installatore chiamato a mettere in servizio l impianto, e quindi a compilare l Allegato I alla deliberazione 40/04, non è l esecutore dell impianto stesso, precedentemente installato da una o più ditte, le cui dichiarazioni di conformità non sono reperibili; f. avviare gli accertamenti di sicurezza per gli impianti in servizio, considerando che, a causa della loro vetustà, sono potenzialmente più pericolosi di quelli di nuova installazione; con le lettere del 17 aprile 2013 e 30 settembre 2013, l Autorità ha segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di pervenire ad un coordinamento finalizzato alla emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del sistema di verifiche degli impianti al servizio degli edifici, ad integrazione del DM 37/08, funzionale allo sviluppo della regolazione in materia di accertamenti degli impianti in servizio, disciplinato nel titolo IV della deliberazione 40/04, anche alla luce di quanto osservato dal CIG nella Statistica incidenti da gas combustibile in Italia Anno 2013, ovvero che il nuovo aumento di incidenti e infortunati è un fenomeno in controtendenza ; le disposizioni approvate con la deliberazione 573/2013/R/gas, in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo e le disposizioni approvate con la deliberazione 514/2013/R/gas, in materia di tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo sono coerenti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 3

4 RITENUTO OPPORTUNO: dare seguito agli orientamenti delineati nel documento 372/2013/R/gas, dopo aver valutato attentamente le osservazioni dei soggetti interessati sopra sintetizzate nei principali profili critici, nei termini di seguito specificati: a. accogliendo le seguenti osservazioni: - specificare meglio le tipologie di utenze soggette all applicazione della deliberazione 40/04, prevedendo come campo di applicazione gli usi del gas ai sensi del TISG ed estendendo la disciplina dell accertamento post-contatore ai medesimi usi del gas di utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto dal momento che, ai fini della sicurezza, un impianto di utenza alimentato da una rete di trasporto è del tutto equivalente ad un impianto di utenza alimentato da una rete di distribuzione; - risolvere il contrasto fra la sezione dell Allegato E relativa alla prova di assenza dispersioni gas e le norme tecniche e linee guida del CIG successivamente emanate sullo stesso argomento, incaricandone il CIG in attuazione del mandato di cui al punto 4, lettera b) della deliberazione 574/2013/R/gas concernente la revisione delle linee guida n. 12 sulla attivazione e riattivazione dell impianto del cliente finale; - stabilire una procedura di accertamento per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle recenti modifiche della legislazione in materia di prevenzione incendi; a tal fine l Autorità ritiene di dare mandato al CIG di predisporre un modello di dichiarazione con la quale il progettista dell impianto si assume ogni responsabilità in merito al rispetto della suddetta legislazione, sollevando l accertatore dal doversi esprimere su di una materia per la quale non gli è richiesta una specifica competenza dal presente provvedimento; - tenere conto del fatto che spesso l installatore chiamato a mettere in servizio l impianto, e quindi a compilare l Allegato I alla deliberazione 40/04, non è l esecutore dell impianto stesso, precedentemente installato da una o più aziende installatrici, le cui dichiarazioni di conformità non sono reperibili, prevedendo opportune modifiche al nuovo Allegato I/40 e dando mandato al CIG di predisporre un modello di rapporto tecnico mediante il quale l installatore possa garantire la compatibilità del proprio intervento con le preesistenti parti dell impianto; b. non accogliendo le seguenti osservazioni: - individuare un soggetto terzo per dirimere controversie tra installatori e accertatori, valutando se del caso la correttezza dell operato di questi ultimi, rinviando a successive valutazioni l opportunità di introdurre tale funzione, alla luce degli esiti della regolazione; - avviare gli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio, considerando che, a causa della loro vetustà, sono potenzialmente più pericolosi di quelli di nuova installazione, poiché il quadro normativo in materia deve ancora essere completato; prevedere che: a. il tempo di 90 giorni solari dalla richiesta di attivazione della fornitura da parte della società di vendita, entro il quale deve essere inviata la 4

5 documentazione all impresa distributrice, pena l annullamento della richiesta di attivazione, venga elevato a 120 giorni solari, al fine di consolidare le condizioni di tutela a favore dei clienti finali; b. la disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio venga definita in occasione del completamento sia del quadro legislativo che del quadro normativo; c. l Allegato E inerente l attivazione e la riattivazione della fornitura senza accertamento documentale venga richiamato ed utilizzato solamente in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici (ad esempio quelli riguardanti le agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici), al fine di prevenirne un uso improprio; rivalutare i corrispettivi da riconoscere alle imprese distributrici, a copertura dei costi sostenuti per gli accertamenti, sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall Istat per il periodo ; fissare il contributo che le imprese distributrici riconoscono ai Comuni per l effettuazione delle verifiche sugli impianti di utenza con l obiettivo di incentivare i Comuni stessi ad effettuare tali verifiche; prevedere che, a seguito dell esito negativo delle verifiche di cui al precedente alinea, l eventuale sospensione della fornitura di gas debba essere richiesta dal Comune, cioè dal soggetto che ha effettivamente verificato il grado di sicurezza dell impianto in relazione alla pubblica incolumità; semplificare il quadro regolatorio in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, attraverso la regolamentazione di soli aspetti procedurali e l affidamento agli organismi tecnici competenti dell aggiornamento e dello sviluppo delle pertinenti norme e linee guida; dare avvio, alla luce degli esiti delle osservazioni pervenute relativamente al documento 372/2013/R/gas, alla disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza modificati o trasformati; rinviare, a successivo provvedimento, l entrata in vigore della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, una volta emanato, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il previsto decreto di attuazione di un reale sistema di verifiche degli impianti al servizio degli edifici DELIBERA 1. di approvare le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all Allegato A al presente provvedimento (di seguito: il Regolamento) ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, affinché entrino in vigore il 1 luglio 2014; 2. di abrogare, a decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I; 3. di disporre che la comunicazione del 31 dicembre 2014, di cui all articolo 11, della deliberazione 40/04, vigente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia riferita al periodo 1 ottobre giugno 2014; 4. di dare mandato al CIG per l aggiornamento delle Linee Guida 11, recante Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di 5

6 utenza a gas, nonché per la predisposizione dei documenti di cui al punto 2.2, lettere c) e d) dell Allegato A al presente provvedimento, entro il 30 aprile 2014; 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità 6 febbraio 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 6

7 Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas In vigore dal 1 luglio

8 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) accertamento è l insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità; b) accertatore è il personale tecnico incaricato dall impresa distributrice di effettuare l accertamento; c) anno di riferimento è l'anno solare al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti; d) attivazione della fornitura è l avvio dell alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione; e) Autorità è l Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); f) cliente finale è il consumatore che acquista gas per uso proprio; g) dichiarazione di conformità è il documento che l installatore dell impianto deve rilasciare al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l impianto è stato eseguito a regola d arte; è costituita dal modello ministeriale, conforme al modello allegato al decreto 19 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico e successive modifiche e integrazioni, dagli allegati obbligatori indicati nello stesso modello ed eventuali allegati facoltativi; h) impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l impianto di distribuzione è costituito dall insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l impianto di distribuzione è gestito da un unica impresa distributrice; i) impianto di utenza è il complesso costituito dall insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per l aerazione e la ventilazione del locale dove deve essere installato l apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all esterno dei prodotti della combustione e delle condense; j) impianto di utenza in servizio è l impianto di utenza con fornitura di gas attiva; k) impianto di utenza modificato è l impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas; 2

9 l) impianto di utenza trasformato è l impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas; m) impianto di utenza nuovo è l impianto di utenza di nuova installazione; n) impianto di utenza riattivato è l impianto di utenza in servizio al quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione; o) impianto interno è l insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura; p) impresa distributrice è l esercente che esercita l attività di distribuzione e di misura del gas; q) impresa di trasporto è l impresa che svolge l attività di trasporto; r) installatore è l impresa che ha eseguito l'installazione, la messa in servizio, l ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza; s) periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio dell impianto di distribuzione del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all anno di messa in esercizio dell impianto di distribuzione del gas; t) periodo di gestione è il numero di mesi dell anno di riferimento nei quali l impresa distributrice ha gestito l impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione; u) punto di riconsegna è il punto di confine tra l impianto di distribuzione e l impianto del cliente finale, dove l impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale; v) riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità è il ripristino dell alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali; w) riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo è il ripristino dell alimentazione del punto di riconsegna che pone fine alla sospensione dovuta a disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo, effettuato dall impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali; x) riattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale è il ripristino, su richiesta del cliente finale, dell alimentazione del punto di riconsegna che pone fine ad una sua precedente richiesta di sospensione della fornitura effettuata dall impresa distributrice nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dalle clausole contrattuali; 3

10 y) stato dell impianto di utenza è lo stato dell impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati: (i) impianti di utenza nuovi; (ii) impianti di utenza modificati o riattivati; (iii) impianti di utenza in servizio; z) terzo responsabile dell impianto termico è, ai sensi dell Allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., l impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; aa) bb) cc) dd) ee) tipologia di impianto di utenza è la tipologia dell impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie: (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kw; (ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kw e minore o uguale a 350 kw; (iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kw; TISG è l allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas; venditore è il soggetto che esercita l attività di vendita del gas; verifica è l insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità; voltura è, in relazione al singolo punto di riconsegna, la modifica di intestazione di un contratto di fornitura esistente, senza interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso. Articolo 2 Adempimento degli obblighi di accertamento 2.1 Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti. 2.2 L accertamento è effettuato dall impresa distributrice esclusivamente su una o più delle seguenti documentazioni, con le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei tempi massimi fissati dalla deliberazione 574/2013/R/gas: a) attestazione di cui all allegato I/40, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo allegato; 4

11 b) copia della dichiarazione di conformità. L impresa distributrice, in aggiunta o in sostituzione delle documentazioni di cui alle lettere a) e b), acquisisce nei casi previsti dal regolamento la seguente documentazione, sulla quale non effettua alcun accertamento: c) dichiarazione del progettista dell impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi; d) rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti. 2.3 L accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte dell impresa distributrice quando l accertatore da esso incaricato, una volta completato l esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell accertamento, la sua firma leggibile e l esito dell accertamento, positivo o negativo. 2.4 L accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche o linee guida vigenti, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell installatore con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l installatore dichiari, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato. Nel caso in cui l esito dell accertamento sia negativo, l impresa distributrice attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell impianto di utenza per il quale è stato effettuato l accertamento. 2.5 L impresa distributrice, nel caso in cui sia impossibilitata a sospendere la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e, per gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell installatore interessati. 2.6 Il presente regolamento si applica anche agli usi ed alle utenze di cui al comma 2.1 allacciate direttamente alle reti di trasporto. Quanto disposto per l impresa distributrice si applica integralmente all impresa di trasporto. Articolo 3 Requisiti tecnico-professionali degli accertatori 3.1 L impresa distributrice effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa: a) personale tecnico da essa dipendente avente i titoli di studio previsti dall articolo 4, comma 1, lettere a) o b) del D.M. n. 37/2008; b) personale tecnico da essa non dipendente con specifiche competenze professionali in materia di impianti di utenza a gas ed iscritto all Ordine o Collegio professionale. 5

12 Articolo 4 Informazione agli Ordini e Collegi professionali 4.1 Qualora l impresa distributrice intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà preventiva informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti. Articolo 5 Criteri di incompatibilità per gli accertatori 5.1 L accertatore non deve ricadere, con riferimento all impianto di utenza sul quale effettua l accertamento, in una delle seguenti situazioni: a) esserne stato il progettista; b) esserne stato l installatore; c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni solari precedenti; d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni solari precedenti. 5.2 L accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l amministratore dell immobile servito dall impianto di utenza sul quale effettua l accertamento. 5.3 Nel caso in cui l impresa distributrice si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, la medesima effettua l accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b). 5.4 L accertatore, fino a quando opera come tale su incarico dell impresa distributrice, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l accertamento. 5.5 L impresa distributrice che viene a conoscenza della violazione da parte dell accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all accertatore stesso l incarico e, nel caso in cui l accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l Ordine o il Collegio professionale di appartenenza. Articolo 6 Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti 6.1 Le informazioni raccolte dall impresa distributrice durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dalla medesima e, su loro richiesta, dagli Enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento. 6

13 Articolo 7 Norme tecniche 7.1 Ai fini dell attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente. 7.2 Il CIG, Comitato Italiano Gas, provvede a definire e aggiornare linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e per il loro accertamento. 7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal CIG. Articolo 8 Copertura dei costi dell impresa distributrice derivanti dall attuazione del regolamento 8.1 Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti all impresa distributrice i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall attuazione del presente regolamento: a) euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kw; b) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kw e minore o uguale a 350 kw; c) euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kw. 8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti l impresa distributrice addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all importo di cui sopra addebitatogli dall impresa distributrice. 8.3 L impresa distributrice corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto 9 novembre 2012 n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n I costi di cui al comma 8.1 sono riconosciuti all impresa distributrice a condizione che gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma L impresa distributrice addebita al venditore l importo di euro 35,00 (trentacinque) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all importo di cui sopra addebitatogli dall impresa distributrice. 7

14 8.6 Per ogni accertamento relativo agli impianti di cui al comma 19.1 l impresa distributrice addebita al venditore l importo di euro 47,00 (quarantasette). Il venditore addebita tale importo al cliente finale interessato. Articolo 9 Obblighi generali di registrazione dell impresa distributrice 9.1 L impresa distributrice predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno solare le informazioni e i dati relativi agli accertamenti. 9.2 L impresa distributrice registra per ogni accertamento effettuato nell anno di riferimento: a) il codice con cui identifica l impianto di distribuzione al quale è allacciato l impianto di utenza; b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l impianto di utenza medesimo; c) il codice con cui identifica l impianto di utenza; d) il codice con cui identifica lo stato dell impianto di utenza; e) il codice con cui identifica la tipologia dell impianto di utenza; f) l esito dell accertamento, negativo o positivo; g) la data di invio della comunicazione al cliente dell esito dell accertamento, ove dovuta; h) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall attuazione del presente regolamento; i) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione o riattivazione; j) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l attivazione della fornitura. 9.3 L impresa distributrice registra, per ogni anno solare e per ogni impianto di distribuzione da esso gestito, i Comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali Comuni: a) l importo complessivo dei contributi erogati; b) il numero degli impianti di utenza verificati dal Comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza; c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte dell impresa distributrice. Articolo 10 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati 10.1 Al fine di consentire l effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, l impresa distributrice: 8

15 a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti; b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria; c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni solari successivi a quello della registrazione; d) nel caso di subentro di altra impresa distributrice nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, l impresa distributrice uscente trasferisce alla subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c). Articolo 11 Obblighi di comunicazione dell impresa distributrice 11.1 L impresa distributrice è tenuta, nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell attuazione del presente regolamento, ad inviare comunicazione: a) al venditore; b) al soggetto che esercita l attività di misura, qualora diverso dall impresa distributrice e dal venditore; c) al cliente finale nei soli casi di esito negativo dell accertamento o di sospensione della fornitura di gas Entro il 30 aprile di ogni anno, l impresa distributrice comunica all Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell anno solare precedente a quello in cui avviene la comunicazione: a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza; b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza; c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza; d) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento; e) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi; (i) (ii) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza; il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore; 9

16 f) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza, che hanno avuto un seguito (esito positivo o negativo dell accertamento) nell anno di riferimento L impresa distributrice comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi: a) ai Comuni nei quali l impresa distributrice ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell anno solare di riferimento senza gestirlo per l intero anno; b) ai Comuni in periodo di avviamento nel corso dell anno solare di riferimento o in parte di esso L Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma: a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento; b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi Entro il 30 aprile di ogni anno, l impresa distributrice comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l attività di distribuzione del gas nell anno solare precedente: a) l elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l accertamento nell anno solare precedente e l esito dell accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati; b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all articolo L impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come accertamenti della sicurezza post contatore : a) un facsimile dell allegato F/40, riportando la dicitura Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all impresa distributrice ; b) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l effettuazione dell accertamento Per richieste di preventivo per l esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute all impresa distributrice da un soggetto diverso da un venditore, l impresa distributrice stessa invia copia dell allegato F/40 insieme al preventivo In caso di subentro l impresa distributrice uscente comunica a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di registrazione e comunicazione di cui al presente regolamento, nonché la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sugli impianti di utenza a gas. 10

17 Articolo 12 Informazioni dell impresa distributrice ai clienti finali 12.1 L impresa distributrice è tenuta a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso dell impresa distributrice a seguito dell attuazione del presente regolamento. Articolo 13 Obblighi del venditore 13.1 Il venditore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come accertamenti della sicurezza post contatore, un facsimile dell allegato F/40, riportando la dicitura Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore Il venditore, in occasione di richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II, informa il cliente finale di quanto previsto dal presente regolamento, fornendo allo stesso: a) l allegato G/40; b) l allegato H/40, già compilato nella sezione di propria competenza; c) l allegato I/40, già compilato nella sezione di propria competenza Il venditore fornisce la documentazione di cui al precedente comma: a) tramite sportello, se esistente; b) tramite invio, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante posta prioritaria o fax o posta elettronica Il venditore, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all impianto di utenza Per richieste di preventivo per l esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al venditore, il venditore stesso invia copia dell allegato F/40 insieme al preventivo. Articolo 14 Verifiche da parte del Comune 14.1 Il Comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a euro 100,00 (cento), imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma Il Comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza sui quali l impresa distributrice abbia effettuato nell anno solare precedente l accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell elenco di cui al comma 11.5, lettera a ). 11

18 14.3 Il Comune ha diritto, per ogni anno solare, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dall impresa distributrice nel comune nell anno solare precedente e riportati nell elenco di cui al comma 11.5, lettera a) Il Comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia all impresa distributrice, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale: a) comunica all impresa distributrice, e in copia all Autorità, l elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell anno solare precedente con l esito della verifica per ciascuno di essi; b) richiede al distributore l erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma Il Comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l incolumità pubblica Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 14.2 mediante personale tecnico all uopo incaricato. Tale personale tecnico: a) non deve essere dipendente dell impresa distributrice che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1; b) per l impianto di utenza da verificare: (i) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2; (ii) non deve essere l accertatore che ha effettuato l accertamento sullo stesso impianto di utenza L impresa distributrice corrisponde al Comune, entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal Comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a) Nel caso in cui la verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il Comune lo comunica per iscritto all impresa distributrice, la quale: a) registra l esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull impianto di utenza; b) sospende, su richiesta del Comune, la fornitura di gas, riattivando successivamente la fornitura mediante la procedura di cui al comma Titolo II Accertamenti degli impianti di utenza nuovi Articolo 15 Impianti di utenza nuovi 15.1 L impresa distributrice effettua gli accertamenti con le modalità di cui all articolo

19 15.2 Il presente Titolo non si applica: a) all attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas; b) agli impianti di utenza modificati o riattivati; c) agli impianti di utenza in servizio; d) alle volture. Articolo 16 Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi 16.1 Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore si applica la seguente procedura: a) il cliente finale richiede l attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale stipula il contratto di fornitura di gas per tale impianto; b) il venditore invia all impresa distributrice per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo , richiede: i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dall impresa distributrice alla richiesta; ii) il recapito indicato dall impresa distributrice al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione; c) l impresa distributrice fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti; d) il venditore compila le sezioni di propria pertinenza degli allegati H/40 e I/40 e li fa pervenire al cliente finale, unitamente all allegato G/40; e) il cliente finale compila e firma l allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l allegato I/40 dall installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza; f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dall impresa distributrice la documentazione di cui al comma precedente, unitamente a tutti i documenti previsti dall allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l attivazione; g) l impresa distributrice, nel caso in cui le pervenga la documentazione di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata L impresa distributrice sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H/40 ed I/40 e dai documenti previsti dall allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l attivazione. Nel caso di esito positivo dell accertamento su tale documentazione, l impresa distributrice attiva la fornitura di gas. 13

20 16.3 Nel caso in cui l accertamento abbia esito negativo, l impresa distributrice, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l attivazione della fornitura di gas: a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell appuntamento, una comunicazione per via informatica in cui notifica l esito negativo dell accertamento; b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l esito negativo dell accertamento, evidenzia le motivazioni dell esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.1, lettera f), del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all eliminazione delle non conformità riscontrate L impresa distributrice computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione: a) allegati H/40 ed I/40, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall installatore; b) tutti i documenti previsti dall allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l attivazione L impresa distributrice, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.2 entro e non oltre i 120 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, annulla tale richiesta dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato L impresa distributrice, qualora le pervenga segnalazione scritta da parte dell installatore dell esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui: a) notifica la segnalazione dell installatore; b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente. Titolo III Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati Articolo 17 Impianti di utenza trasformati o modificati 17.1 L impresa distributrice effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza trasformati o modificati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica: a) all attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati; 14

21 b) all attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione; c) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell impresa di distribuzione; d) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell impianto; e) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell impianto Il presente Titolo non si applica: a) all attivazione della fornitura di gas per impianti di utenza nuovi; b) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione a impianto di utenza nuovo effettuata in attuazione del presente regolamento; c) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità; d) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo; e) alle volture; f) alla riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi da quelli di cui al comma 17.1, lettera d). Articolo 18 Attivazione della fornitura per impianti di utenza modificati o trasformati 18.1 Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto trasformato si applica la seguente procedura: a) il cliente finale richiede l attivazione della fornitura esclusivamente al venditore con il quale stipula il contratto di fornitura di gas per tale impianto; b) il venditore invia all impresa distributrice per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo , richiede: (i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dall impresa distributrice alla richiesta; (ii) il recapito indicato dall impresa distributrice al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione; c) l impresa distributrice fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti; d) il venditore compila le sezioni di propria pertinenza degli allegati H/40 e I/40 e li fa pervenire al cliente finale, unitamente all allegato G/40; e) il cliente finale compila e firma l allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l allegato I/40 dall installatore che ha effettuato la trasformazione del suo impianto di utenza; 15

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014 40/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO Nella riunione

Dettagli

Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas In vigore dal 1 luglio 2014 1 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente regolamento,

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. Emanata da: Autorità per l energia elettrica e il gas ed il sistema

Dettagli

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04)

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) (testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle delibere n. 129/04, n. 43/05, n. 192/05, n. 47/06, n. 87/06, n. 147/06 e ARG/gas n. 27/08) Deliberazione 18 marzo 2004 Adozione del regolamento

Dettagli

DELIBERA 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

DELIBERA 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas DELIBERA 40/2014/R/gas Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas Seminario Confartigianato Milano, 12 marzo 2015 Roberto Maulini Direzione Infrastrutture Certificazione

Dettagli

Delibera 40-2014. Modifiche ed Innovazioni

Delibera 40-2014. Modifiche ed Innovazioni Delibera 40-2014 Modifiche ed Innovazioni Campo di applicazione: Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico ai sensi

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 18 marzo 2004 Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas dicembre 2000, n. 237/00 (deliberazione n. 40/04) L AUTORITA PER L ENERGIA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014 40/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO Nella riunione

Dettagli

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04 Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Dettagli

Residente in via/piazza n. Città Provincia DELEGO. Preventivo/fattura intestato a: C.F. Part. IVA tel: Indirizzo di spedizione:

Residente in via/piazza n. Città Provincia DELEGO. Preventivo/fattura intestato a: C.F. Part. IVA tel: Indirizzo di spedizione: Io sottoscritto1 Residente in via/piazza n Città Provincia C.I. n 2 DELEGO La società DUFERCO ENERGIA SPA ad effettuare la/e seguenti operazioni4: Preventivo nuovo impianto Colloca contatore con attivazione

Dettagli

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D UTENZA A GAS. UN NUOVO REGOLAMENTO PENSATO PER LA SICUREZZA.

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D UTENZA A GAS. UN NUOVO REGOLAMENTO PENSATO PER LA SICUREZZA. Delibera 40/04 della Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D UTENZA A GAS. UN NUOVO REGOLAMENTO PENSATO PER LA

Dettagli

Delibera n. 192/05 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Delibera n. 192/05 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 192/05 Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 L AUTORITÀ PER

Dettagli

Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. Emanata da: Autorità per l energia elettrica e il gas Pubblicata

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

Documentazione da presentare alla societa di distribuzione per impianti di utenza IMPIANTI NUOVI

Documentazione da presentare alla societa di distribuzione per impianti di utenza IMPIANTI NUOVI CAMPO DI APPLICAZIONE Quanto stabilito dalla presente norma si applica esclusivamente alle richieste di fornitura su allacciamenti di utenza nuovi. MODALITA RICHIESTA ATTIVAZIONE Per ogni nuova richiesta

Dettagli

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI Procedura per richieste di attivazione della fornitura di gas pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007 (art. 16,

Dettagli

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono Richiesta di attivazione della fornitura di gas REVISIONE: 1 DEL: 25.05.2005 PAG. 1 DI 1 178 Allegato A della Delibera 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (da compilarsi a cura del cliente

Dettagli

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa.

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa. ELENCO PREZZI In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, il presente documento elenca le prestazioni

Dettagli

Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non comprese nella tariffa di distribuzione

Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non comprese nella tariffa di distribuzione Gritti Gas Rete S.r.l. Via Carducci, 2 26900 Lodi (LO) Condizioni Economiche Attività Presso il Punto di Riconsegna (PDR) Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non comprese nella tariffa di

Dettagli

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa.

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa. ELENCO PREZZI In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, il presente documento elenca le prestazioni

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS: LA DELIBERAZIONE N. 40/04 E LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N.

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS: LA DELIBERAZIONE N. 40/04 E LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS: LA DELIBERAZIONE N. 40/04 E LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 192/05 Alberto Grossi Responsabile Unità Qualità dei servizi gas

Dettagli

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE IN VIGORE DAL 01 SETTEMBRE 2011 In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto

Dettagli

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

GLI ENTI LOCALI E LA DELIBERAZIONE N. 40/04: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 87/06

GLI ENTI LOCALI E LA DELIBERAZIONE N. 40/04: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 87/06 GLI ENTI LOCALI E LA DELIBERAZIONE N. 40/04: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 87/06 Alberto Grossi Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio Questa presentazione non è un

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

ELENCO PREZZI SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA

ELENCO PREZZI SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA PRESTAZIONE PAG 1. PREMESSA 1 2. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 2 3. PUNTI DI RICONSEGNA 2 4. POSA CONTATORE 2 5. MODIFICA PUNTO DI RICONSEGNA PER VARIAZIONE PORTATA 3 6. SPOSTAMENTO PUNTO DI

Dettagli

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Dettagli

ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE Società uni personale Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

INDICE. Articolo 1 Finalità

INDICE. Articolo 1 Finalità Regolamento per la disciplina delle attività di verifica della conformità degli impianti di utenza del gas (Approvato con deliberazione n. 109/CC del 28-12-2010) Articolo 1 Finalità Articolo 2 Oggetto

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREZZIARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE e/o OPZIONALI ANNO 2015

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREZZIARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE e/o OPZIONALI ANNO 2015 DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREZZIARIO PRESTAZIONI ACCESSORIE e/o OPZIONALI ANNO 2015 SELGAS NET S.p.A ha aderito al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) approvato dall Autorità

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013 391/2013/R/EFR DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI

Dettagli

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Dettagli

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2014

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2014 SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2014 In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto dall

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dettagli

METODOLOGIA ADOTTATA DA AQUAMET S.p.A. PER IL RICALCOLO DEI VOLUMI SU CONTATORI SOTTOPOSTI A VERIFICA SECONDO LA NORMA UNI-CIG 11003/02

METODOLOGIA ADOTTATA DA AQUAMET S.p.A. PER IL RICALCOLO DEI VOLUMI SU CONTATORI SOTTOPOSTI A VERIFICA SECONDO LA NORMA UNI-CIG 11003/02 METODOLOGIA ADOTTATA DA AQUAMET S.p.A. PER IL RICALCOLO DEI VOLUMI SU CONTATORI SOTTOPOSTI A VERIFICA SECONDO LA NORMA UNI-CIG 11003/02 Riferimenti: Deliberazione AEEGSI n. 574/2013/R/gas e s.m.i. Deliberazione

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente

Dettagli

ELENCO PREZZI validità dal 01/01/2015

ELENCO PREZZI validità dal 01/01/2015 ELENCO PREZZI validità dal 01/01/2015 In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, il presente documento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014 651/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART METER GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui il Contatore misuri correttamente.

Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui il Contatore misuri correttamente. Gruppo Erogasmet Erogasmet SpA Molteni SpA Elenco prezzi delle prestazioni accessorie al servizio di principale di distribuzione in vigore dal 1) Verifica del Gruppo di misura Ai sensi dell articolo 43.2

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento

Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento Allegato F Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento Gentile Cliente, la procedura descritta Le consentirà di assicurarsi la realizzazione del suo impianto di utilizzo del gas nel pieno

Dettagli

ASPM SORESINA SERVIZI

ASPM SORESINA SERVIZI ELENCO PRESTAZIONI Il documento descrive le prestazioni tecniche eseguibili dal Distributore su specifica richiesta del Venditore. Le richieste devono essere formalizzate con la compilazione dell apposita

Dettagli

LISTINO PREZZI PER ATTIVITA TECNICHE NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

LISTINO PREZZI PER ATTIVITA TECNICHE NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE LISTINO PREZZI PER ATTIVITA TECNICHE NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE ed. ANNO 2016 Oggetto ed applicabilità Il presente listino prezzi verrà applicato in maniera imparziale sul territorio comunale

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014 610/2014/R/EEL AGGIORNAMENTO PER L ANNO 2015 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL EROGAZIONE

Dettagli

G.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT)

G.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT) Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, a fornire le

Dettagli

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PREZZARIO DELLE ATTIVITA ACCESSORIE

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PREZZARIO DELLE ATTIVITA ACCESSORIE CBL DISTRIBUZIONE Rev. Data 1 01/01/2014 2 24/02/2014 SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PREZZARIO DELLE ATTIVITA ACCESSORIE Oggetto Revisione prezzi ed integrazione voci. Validità nuovo prezzario: sino

Dettagli

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art. Consiglio Regionale Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione

Dettagli

Domande e risposte sulla legge 10/91

Domande e risposte sulla legge 10/91 Domande e risposte sulla legge 10/91 Di cosa si occupa la legge 10/91? La legge 10/91 contiene le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio

Dettagli

2i RETE GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2016 in vigore dal 01/01/2016

2i RETE GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2016 in vigore dal 01/01/2016 Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, a fornire le

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Allegato 1 Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto

Allegato 1 Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto Allegato 1 Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono Richiesta di attivazione della fornitura di gas REVISIONE: 1 DEL: 25.05.2005 PAG. 1 DI 1 178 Allegato A della Delibera 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (da compilarsi a cura del cliente

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.

Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

ELENCO PREZZI UNITARI Versione valida dal 01/07/2014

ELENCO PREZZI UNITARI Versione valida dal 01/07/2014 Pag. 1 di 6 SERVIZIO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE ELENCO PREZZI UNITARI Versione valida dal 01/07/2014 Preparazione Verifica Approvazione Data Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente

Dettagli

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalla deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalla deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas Testo coordinato con le integrazioni apportate dalla deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas Disposizioni per l assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall uso del gas distribuito

Dettagli

Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione

Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: il

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013 324/2013/E/GAS CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS, PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2013 30 SETTEMBRE 2014 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 luglio

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014 155/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Dettagli

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA: INFORMATIVA SU TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO E INDENNIZZI AUTOMATICI PREVISTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA

Dettagli

ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI UNITARI SERVIZIO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE ELENCO PREZZI UNITARI ANNO 2014 1 / 5 INDICE 1 OGGETTO 3 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 3 MODALITA OPERATIVE 3 4 VALIDITA E VARIAZIONI DEI PREZZI 3

Dettagli

ELENCO PREZZI STANDARD ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE

ELENCO PREZZI STANDARD ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE ELENCO PREZZI STANDARD ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE DEFINIZIONI CLIENTE FINALE Persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per uso proprio CODICE DI RETE codice contenente regole e modalità

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 12 novembre 2008. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

DISTRIBUZIONE GAS -LISTINO PREZZI PRESTAZIONI ACCESORIE-

DISTRIBUZIONE GAS -LISTINO PREZZI PRESTAZIONI ACCESORIE- DISTRIBUZIONE GAS -LISTINO PREZZI PRESTAZIONI ACCESORIE- Agosto 2014 OGGETTO E APPLICABILITA Oggetto Sulla base di quanto previsto dal Codice di Rete tipo per la distribuzione del gas naturale, il presente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO AI SENSI DELLA DELIBERA A.E.E.G. 40/04

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO AI SENSI DELLA DELIBERA A.E.E.G. 40/04 RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS METANO AI SENSI DELLA DELIBERA A.E.E.G. 40/04 Per la parte Documentazione ALLEGATO A o C ALLEGATO B o D ALLEGATI TECNICI

Dettagli

SES RETI S.P.A. LISTINO PREZZI PREZZI VALIDO DAL 01/01/2014 COMUNE DI CARMIANO

SES RETI S.P.A. LISTINO PREZZI PREZZI VALIDO DAL 01/01/2014 COMUNE DI CARMIANO La SES RETI S.p.A. si impegna, nell impianto di distribuzione del gas naturale del comune di CARMIANO a fornire le prestazioni ed i servizi di seguito meglio individuati (denominati Attività ), in ottemperanza

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 27 novembre 2008. ModiÞ cazioni e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime

Dettagli

Deliberazione 15 giugno 2000

Deliberazione 15 giugno 2000 Deliberazione 15 giugno 2000 Adozione del regolamento di cui all articolo 3 della deliberazione dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014 411/2014/R/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO NEL SETTORE TELERISCALDAMENTO, TELERAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

GAS PIU DISTRIBUZIONE S.R.L. SEDE OPERATIVA DI ROZZANO PREZZIARIO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE e OPZIONALI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 1 INDICE pag. 2 PREMESSA pag. 3 PRESTAZIONJI TECNICHE

Dettagli

Elenco Prezzi Prestazioni accessorie al Punto di Riconsegna (PdR).

Elenco Prezzi Prestazioni accessorie al Punto di Riconsegna (PdR). Elenco Prezzi Prestazioni accessorie al Punto di Riconsegna (PdR). Comune di Colognola ai Colli (VR). Unisevizi S.p.A. Via L. Pirandello, 3 37047 San Bonifiacio (VR) Premessa Il Presente documento è stato

Dettagli

Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU)

Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 del 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Prot N. 0007364/A32 del 02 ottobre 13 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l affidamento di lavori, servizi

Dettagli

Delibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati

Delibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati Documenti collegati Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 Delibera n. 28/06 CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL ENERGIA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Autorità per l energia elettrica e il gas Deliberazione 11 aprile 2007, n. 88 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (pubblicata nella G.U. n 97 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli