Scaricato da
|
|
- Gregorio Pasini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva LA COLPA MEDICA (Come difenderci) prof. Antonello Crisci Professore Associato di Medicina Legale 12 ottobre 2006, ore 10,15 1 da: L Espresso del 27 febbraio Sanità: denunce errori medici a +184% in Italia da 1994 a 2002 Le denunce di errori medici in Italia sono aumentate del 184% in quasi 10 anni, passando da nel '94 a nel Quelle a carico di Asl e ospedali hanno segnato un +31%, da del '94 a del /03/2006 Fonte Adnkronos 3 4 1
2 LA RESPONSABILITA PENALE Articolo 27 Costituzione Articolo 50 cpp (il risarcimento dei danni civili non interrompe il procedimento penale) Procedibilità dell azione penale I termini temporali per la querela Elemento psicologico del reato Nesso di causalità Evento lesivo L imprudenza consiste nell agire senza le opportune cautele o con avventatezza. La negligenza comprende in sé la trascuratezza, la disaccortezza, la disattenzione o la poca sollecitudine nell operare. L imperizia è dovuta ad un difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell esercizio di una particolare attività. 5 6 Art. 40 c.p. LA CLASSICA CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione Criterio della regola violata: tale criterio consente di accertare se vi è stato errore professionale valutando le modalità con cui il medico ha proceduto nella prestazione professionale (es: l'intervento chirurgico ordinario, viziato da errore tecnico che non avrebbe commesso nessun chirurgo di media preparazione). 2 - Criterio della media preparazione: l'errore professionale viene giudicato sul metro della preparazione media dei medici, cioè su quel grado di nozioni tecniche e scientifiche, patrimonio comune di tutti i medici ed indispensabili per il corretto esercizio della professione. 8 2
3 3 - Criterio delle condizioni soggettive: la responsabilità assume aspetti diversi in funzione delle qualità professionali, esistendo gerarchie professionali fondate su gradi diversi di preparazione, di competenza e di abilità tecnica (in altri termini, va distinta la posizione del neolaureato, del medico generico, dello specialista, del grande clinico o del chirurgo di fama, gravando la responsabilità da imperizia più sul medico maggiormente qualificato; quella da imprudenza più sul neolaureato o sul generico che si avventura in trattamenti terapeutici particolarmente difficili; quella da negligenza su tutti i sanitari, essendo dovere di ogni medico quello di porre sollecitudine, accortezza ed attenzione nella cura dei propri pazienti). 4 - Criterio delle circostanze oggettive: è rappresentato dalle circostanze di tempo e di luogo e dalle modalità con cui si è svolto l'intervento professionale (non si può valutare, cioè, alla stessa stregua l'errore del professionista che ha operato in un centro ben attrezzato ed è stato coadiuvato da valenti collaboratori e l'errore del medico costretto ad intervenire in condizioni ambientali sfavorevoli; oppure il medico che ha potuto esaminare e trattare un ammalato con calma e ponderazione e quello che è dovuto, invece, intervenire con estrema rapidità ed in condizioni di massima urgenza). 5 - Criterio probabilistico: IV Sezione Corte di Cassazione , n e successive sentenze 9 10 COME DIFENDERCI? FIDUCIA DEL PAZIENTE: INFORMAZIONE E CONSENSO 11 Art. 30 Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l informazione deve essere rispettata. 12 3
4 Art. 32 Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo L informazione al paziente Consenso illuminato o consapevole articolo Quale informazione bisogna fornire? Quanta informazione bisogna dare? Quando informare il paziente? Chi ha il dovere di informare? Chi ha il diritto di essere informato? Come informare il paziente? Dall informazione alla comunicazione Consenso del paziente Personale Consapevole cioè informato Attuale Specifico Manifesto Libero Gratuito Recettizio Sempre revocabile La mancanza di consenso informato rende illegittimo l atto medico, ma non è l inadempimento da mancato consenso che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno consequenziale, secondo i principi di cui all art del codice civile (sentenza n /2004 della III Sezione Civile della Cassazione). Infatti è risarcibile solo il danno etiologicamente collegabile all inadempimento e non l omissione del consenso che, di per sé, non abbia cagionato alcun pregiudizio alla salute del paziente (sentenza n del della V Sezione Civile del Tribunale di Milano). III Sezione Civile della Cassazione (n 14638/2004) La responsabilità si estende allo stato di efficienza ed al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività L obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l id quod plerumque accidit, non potendosi disconoscere che l operatore sanitario deve contemperare l esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remota eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento, evitando quindi quella che la giurisprudenza francese definisce una Réaction dangereuse del paziente
5 3. Sennonché non è l inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno consequenziale, secondo i principi di cui all art c.c. Ne consegue che, se non sussiste un rapporto causale tra l aggravamento delle condizioni del paziente o l insorgenza di nuove patologie e l intervento sanitario, non può darsi luogo ad alcun risarcimento del danno. Infatti è risarcibile solo il danno etiologicamente collegabile all inadempimento Carta di Firenze Realizzata da un qualificatissimo gruppo di operatori della salute italiani presieduto dal prof. Gianfranco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università di Firenze, a seguito di una iniziativa promossa dalla Fondazione DEI-Onlus (Società Italiana di Farmacologia). Presentata a Firenze a Palazzo Vecchio (Sala di Lorenzo) in data 14 Aprile
6 COME DIFENDERCI? B) UTILIZZANDO LE RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI Sul nesso causale in caso di responsabilità del medico per morte del paziente (Cassazione, SS.UU, sentenza n' 30328) In tema di reato colposo omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito LE RISPOSTE DA DARE DOPO LE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE IN TEMA DI NESSO CAUSALE: In tema di reati omissivi: Se ci fosse stata l azione doverosa, l evento lesivo non si sarebbe verificato. In tema di reati commissivi: Se non ci fosse stata l azione, l evento non si sarebbe verificato Ma sempre con un elevato grado di probabilità, il più possibile vicino alla certezza E allora da ricordare che il forse è il regno del possibile, che il forse non è probabilità vicino alla certezza, non è percentuale di casi vicino a cento, che dal forse dunque, del tutto illogicamente troppo spesso si argomenta l elevata probabilità che l evento, così come verificatosi potesse essere evitato. assolutorio del giudizio
7 Il principio penalistico in precedenza riportato è stato anche adottato dalle Sezioni civili della Suprema Corte che, però, l hanno reso più favorevole al paziente (d altra parte sono diversi anche gli interessi e le conseguenze in gioco). Infatti la Cassazione Civile, con sentenza n del 2004, ha precisato che con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti. Tale sentenza, inoltre, rivitalizza l istituto della perdita di chances. Infatti in essa viene specificato che, quando non vi siano elementi sufficienti per affermare che la condotta del medico avrebbe ottenuto il risultato sperato con un alta probabilità logica, se l omissione del sanitario ha fatto perdere delle chances di guarigione al paziente, quest ultimo può chiedere il risarcimento per queste chances perdute Infine, la stessa Cassazione civile, con sentenza n. 7997/2005, ha preso le distanze dalla cosiddetta causalità scientifica, stabilendo che la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell evento dai suoi antecedenti fattuali, tanto sotto quello della individuazione del novus factus inteveniens, si compie secondo criteri: a) di probabilità scientifica, se esaustivi; b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura. Con l abbandono dell ossequio alle leggi scientifiche di copertura si limita l opera dei consulenti tecnici di ufficio e si ripristina quella dei giudici di merito, cui incombe il dovere di decidere sulla base dei pareri dei tecnici, senza però rinunciare a valutarli e vagliarli
8 COME DIFENDERCI? CODICE DEONTOLOGICO TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I: Solidarietà tra medici Articolo 57 - Rispetto reciproco - Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse COME DIFENDERCI? COPERTURA ASSICURATIVA Massimale Decorrenza Rischio Clausole e franchigia Spese legali e medico-legali
9 COME DIFENDERCI? La prevenzione di un azione giudiziaria si fonda, comunque, oltre che sugli eterni principi del honeste vivere, suum cuique tribuere, alterum non ledere a volte anche sulla difesa attiva, con la prospettazione di condanna dell attore alle spese ed al risarcimento del danno per lite temeraria ex art comma cpc ed anche ex art cc. Purtroppo i limiti della responsabilità processuale sono numerosi, primo fra tutti quello della dimostrazione della mala fede o colpa grave del denunciante, per cui alcuni giudici non ritengono di sanzionare la condotta di chi ha avanzato una domanda risarcitoria pur respinta
10 Codice di Hammurabi 2000 a.c. se un medico curando un signore apre un ascesso con un coltello di bronzo e salva l occhio del paziente deve essere ricompensato con dieci sicli d argento. Se il paziente è uno schiavo il padrone pagherà due sicli d argento. Se un medico operando un ascesso con un coltello di bronzo uccide il paziente o distrugge la vista dell occhio gli saranno tagliate le mani
I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra
I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra Lecco - 31-10 2009 - acuradi S. Fucci - giurista e bioeticista - sefucci@tiscali.it Principi generali della
DettagliU.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS
U.O. di Medicina Legale Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS Informazione mediatica pubblicità negativa trasmissioni in tema di salute Cittadini consapevolezza dei propri
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliLa Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale
DettagliCONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA
LA RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA RESPONSABILE E.. CHI DEVE DAR CONTO DI QUALCHE COSA
DettagliCorso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE. Avv. Ramona Lucchetti
Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE Avv. Ramona Lucchetti D.Lgs n. 81/2008 D.Lgs n. 106/2009 SINERGIA LEGISLATIVA NELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SINERGIA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
DettagliLe responsabilità professionali
Le responsabilità professionali Bologna, 20 maggio 2011 ALESSANDRA DE PALMA Direttore U.O. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Azienda U.S.L. di MODENA Collaboratore Direzione Generale Sanità e Politiche
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliINDICE. CAPITOLO I LA RILEVANZA DEL CONSENSO DEL PAZIENTE NEL TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO (Gianfranco Iadecola)
PARTE I LA RESPONSABILITÀ DEI MEDICI E DELLE STRUTTURE SANITARIE DIRITTO PENALE CAPITOLO I LA RILEVANZA DEL CONSENSO DEL PAZIENTE NEL TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO 1. Il trattamento medico-chirurgico...
DettagliSICUREZZA DEL PAZIENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
SICUREZZA DEL PAZIENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 26-27 Giugno 2015 Hotel 501 Vibo Valentia LA GESTIONE DEL CONFLITTO E DEL CONTENZIOSO NEI SISTEMI SANITARI Prof Pietrantonio Ricci MONITORAGGIO MEDICO-LEGALE
DettagliI primi casi sulla volontà del paziente. Da notare: Paziente = libero cittadino Il diritto a sé stessi la precisazione however skilfull and eminent
I primi casi sulla volontà del paziente Sentenza Mohr, Corte Suprema del Minnesota (1905): il primo e più importante diritto di un libero cittadino, che è alla base di tutti gli altri il diritto a sé stessi
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRecenti orientamenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità professionale
Recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità professionale a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 Cassazione Civile, sez. III, 18/12/2006-01/04/2007, n. 8826 Il Medico strutturato e
DettagliLE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato
DettagliRapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA
Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA È un rapporto di natura contrattuale la cui fonte è il contatto
DettagliCONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
CONSENSO INFORMATO Partecipazione attiva del soggetto malato Rapporto Medico Paziente a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE Conoscenza del proprio stato di salute Conoscenza delle
DettagliDALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO STUDIO LEGALE NODARO avv. Francesco Del Rio 25 Via Crescenzio 00193 Roma Tel. 06/68809743 r.a. Fax 06/68211161 e-mail:
DettagliProblemi del consulente. Lorenzo Varetto medico legale
Problemi del consulente Lorenzo Varetto medico legale Il quesito del penalista Dica il perito se il sig. abbia riportato lesioni penalmente rilevanti causalmente correlate a profili di responsabilità professionale
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliPROPOSTA DI DELIBERA
COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche
DettagliDECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ
DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ Assemblea TSRM Ferrara 28 maggio 2013 Avv. Roberta Li Calzi CONCETTO DI RESPONSABILITÀ Obbligo di rispondere di un'azione antigiuridica (contraria alle norme) cioè di
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliL ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL
L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliLINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15
1 LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE Importanza delle linee guida in ambito difensivo 2 Intervento del legislatore Italiano: art. 3 DL 2012, n. 158 «L'esercente la professione sanitaria
DettagliLa responsabilità del professionista sanitario dopo la Legge Balduzzi. Avv. Cosimo Maggiore Avv. Luigi Del Vento
La responsabilità del professionista sanitario dopo la Legge Balduzzi Avv. Cosimo Maggiore Avv. Luigi Del Vento Novità normativa _ Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 L esercente la professione
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliSAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI. La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro
SAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro Testo a cura di Pietro de Castiglioni Consulenza legale: avvocato Rolando Dubini Estratto
DettagliMobbing e tutela delle condizioni di lavoro
Circolare n. 9/09 del 28.settembre.2009* Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Mobbing nei luoghi di lavoro Nozione. Con l espressione mobbing si intende la sequenza di atti o comportamenti posti
DettagliROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA
ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Il Decreto Balduzzi - L. 8 novembre 2012 n.189 Art. 3 1 L'esercente
DettagliMedico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it
Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del
DettagliLa responsabilità civile
La responsabilità civile Responsabilità contrattuale (art. 1218 cc) Scaturisce da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito. Il Medico generalista si obbliga ad eseguire una prestazione professionalmente
DettagliLA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che
LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliCONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP
DettagliRinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale
Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concessa una proroga di 12 mesi (quindi agosto
DettagliINDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII INTRODUZIONE 1. Responsabilità professionale... 1 2. Responsabilità medica e diritto alla salute... 3 3. La responsabilità medica oggi... 6
DettagliResponsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave
Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,
DettagliAllegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE
Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliAssicurazione professionale
Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle
DettagliMOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA
MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio
DettagliL assicurazione professionale, gioie e dolori
& Bellisario Paola Snc Numero Iscrizione R.U.I.: A000011770 IV CONGRESSO NAZIONALE A.M.A.M.I. Medico e paziente: punto di svolta Roma, 26-27 settembre 2008 L assicurazione professionale, gioie e dolori
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliNorme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica (AS1648) Sen.
Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica (AS1648) Sen. Lucio Romano Finalità del DdL Contrattualismo Alleanza di cura Ania. Dossier
DettagliCRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni
CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze
DettagliCIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C.
CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C. Carnevale; Rel. M.R. Cultrera) Avvocato e procuratore Avvocato Liquidazione dell onorario Cumulo di domanda
DettagliScelte gestionali e diligenza degli amministratori
7/2009 Il Caso Scelte gestionali e diligenza degli amministratori IN BREVE Una recentissima sentenza della Cassazione conferma il sistema della responsabilità degli amministratori di società delineato
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCaratteristiche della prestazione intellettuale:
LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia
DettagliMalattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità. Malattie dipendenti pubblici 2014: la legge n.111
Malattie Dipendenti Pubblici 2014: Reperibilità Le visite fiscali per il controllo della malattia servono ad appurare l inidoneità momentanea del dipendente pubblico a svolgere la propria prestazione lavorativa;
DettagliMEDIAZIONE TRA PARI PRESENTA LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA MEDICA. www.mediazionetrapari.wordpress.com
MEDIAZIONE TRA PARI PRESENTA LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA MEDICA GRAZIE PER AVER SCARICATO LA MIA GUIDA ALLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA MEDICA QUESTA GUIDA,
Dettaglifra questi in particolare sono da ricordare
La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi
DettagliDEONTOLOGIA PROFESSIONALE
. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una
DettagliLA CONVENZIONE DELLA CISL FP
LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO
LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO ARGOMENTI DELLA LEZIONE IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO NEL SOCCORSO SANITARIO LE CAUSE DI NON PUNIBILITA (LO STATO DI NECESSITA E IL T.S.O.)
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliIL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Maria Elisa Caldera Consulente del Lavoro Iscritta al n 839 dell'albo di Brescia info@calderaconsulenzalavoro.it Il potere disciplinare Consiste nella facoltà del datore di
DettagliSTUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012
A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato
DettagliCNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM
Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo Definizione
DettagliSimposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE.
11 Congresso Internazionale SOI Milano maggio 2013 Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE. Lavoro in equipe Il buon andamento
Dettaglifavore degli iscritti www.marsh.it
L assicurazione della Colpa Grave a favore degli iscritti www.marsh.it 1 Premessa Che cos è la colpa grave? E una grave negligenza, imprudenza, imperizia o una grave inosservanza di leggi e regolamenti
DettagliAssistenza transfrontaliera
Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare II Clinica Pediatrica Ospedale Pediatrico Microcitemico Assistenza transfrontaliera Dott.ssa Francesca Meloni Dott.ssa Paola Pilia, Dott. Matteo Manca
DettagliINDICE GENERALE CAPITOLO PRIMO
XI Prefazione... V CAPITOLO PRIMO Continua l evoluzione della medicina con i suoi benefici, i suoi rischi ed i danni ed aumenta il contenzioso giudiziario nell incertezza del diritto 1. Introduzione...
DettagliPARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro
PARTE SPECIALE Sezione VII Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3.Regole
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliMINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 luglio 2009 Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
DettagliART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
DettagliDr. Filippo Crivelli Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
ERRORE E RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO Dr. Filippo Crivelli Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio RESPONSABILITA
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO 1 OBBLIGAZIONE DEL MEDICO
INTRODUZIONE 1. Responsabilitàprofessionale... 1 2. Responsabilitàmedicaedirittoallasalute... 6 3. Laresponsabilitàmedicaoggi... 9 Conclusioni... 13 CAPITOLO 1 OBBLIGAZIONE DEL MEDICO 1.1. Contratto d
DettagliCIMO ASSICURAZIONI E RISCHIO CLINICO. ATI: Willis Italia Spa Arena Broker Srl. Incontro con le OO.SS. Venezia 24 febbraio 2015
ATI: Willis Italia Spa Arena Broker Srl ASSICURAZIONI E RISCHIO CLINICO Incontro con le OO.SS. Venezia 24 febbraio 2015 Willis e Sanità La nostra esperienza nella Sanità Tra Sanità e Assicurazioni il dialogo
DettagliLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO
PISA, 13.04.2013 LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO IL PUNTO DI VISTA DEL BROKER ASSICURATIVO 1 Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione quale fondamento della struttura
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
Dettagli1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE
A.- POLIZZA R.C. PROFESSIONALE 1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE POLIZZE. La polizza Assicuratrice Milanese spa regolamenta il profilo in esame all art. 16 n. 2 delle condizioni
Dettaglila comunicazione della diagnosi al malato di Alzheimer
Gruppo di studio SIGG LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA la comunicazione della diagnosi al malato di Alzheimer evelina bianchi Firenze 53 Congresso nazionale SIGG 2008 Firenze 53 congresso SIGG evelina
DettagliLA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE
Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici Dipartimento Studi e Legislazione FLP 00187 ROMA - Via Piave, 61 sito internet:: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it Tel. 064201089-42000358 Fax 0642010628 Segreteria
DettagliTIZIANO ZANIN E.O. OSPEDALI GALLIERA GENOVA TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO
TIZIANO ZANIN E.O. OSPEDALI GALLIERA GENOVA TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO Risk management Quale rischio professionale per il Tecnico di Laboratorio operante nei servizi di Anatomia Patologica SISTEMA
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliCONVENZIONE. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Forlì-Cesena
OGGETTO CONVENZIONE Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena La migliore polizza di assicurazione per il medico non è necessariamente quella a costo più basso, oppure
DettagliGiampaolo Azzoni. Dolore inutile e danno ingiusto
Giampaolo Azzoni Dolore inutile e danno ingiusto Il diritto di non soffrire inutilmente inutilmente vs. teleologicamente vs. il diritto di non soffrire simpliciter (anche nella Dichiarazione del 1776:
DettagliMODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.
ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico
DettagliMASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069
MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069 Circolazione stradale Incertezze del vigile nella descrizione dell automobile nel verbale di infrazione Multa
DettagliRiflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita
Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Ilaria Sandretti Infermiera specialista in emergenza e urgenza.c. Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale Sud - Azienda USL di Bologna
DettagliLa relazione di cura
La relazione di cura Il valore della corretta informazione al paziente, del consenso e del dissenso informato. Lecco 31-10-09 a cura di S. Fucci - Giurista e Bioeticista sefucci@tiscali.it LA LIBERTÀ DEL
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliAllegato B) PROCEDURA PER LA GESTIONE AZIENDALE DEI CASI DI EVENTI SENTINELLA 1. PREMESSA E INDICAZIONI GENERALI
Allegato B) PROCEDURA PER LA GESTIONE AZIENDALE DEI CASI DI EVENTI SENTINELLA 1. PREMESSA E INDICAZIONI GENERALI In base alla delibera della Giunta Regionale N 225 del 3/4/2006, la direzione sanitaria
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliIL PRIMO SOCCORSO QUALI REGOLE RISPETTARE DALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
IL PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE QUALI REGOLE RISPETTARE DALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LE NORME DEL D.M. 388/03 LE RESPONSABILITA DEL PERSONALE SCOLASTICO PRESENZA
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliRuolo e Responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Capannori - 21 marzo 2013
Ruolo e Responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Capannori - 21 marzo 2013 Dr. Casteggio Mauro U.O. Tecnici della Prevenzione Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/08 PIANIFICAZIONE DELLA
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliRoma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012
Roma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012 L esercizio dell arte medica è non solo consentito, ma anche autorizzato, direttamente dalla Costituzione italiana. Art.
DettagliConsenso Informato e Privacy
Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
Dettagli