VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO INTRODUZIONE PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

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1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO Unità Pianificazione Urbanistica ********* VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO INTRODUZIONE PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE Adozione ai sensi dell art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 RELAZIONE URBANISTICA Marzo 2010

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3 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO Unità Pianificazione Urbanistica ********* VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO INTRODUZIONE PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE Adozione ai sensi dell art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 Comune di Forlì Progettazione Mara Rubino Collaboratori Antonella Simoncelli Lorella Minoccheri Mirco Milandri Valerio Zoli Responsabile del Procedimento Mara Rubino Comune di Forlì Sindaco Roberto Balzani Assessore Urbanistica Paolo Rava Coordinatore di Area Ercole Canestrini Responsabile di Servizio Ercole Canestrini Marzo 2010

4 PREMESSA GENERALE La presente proposta di Variante, di natura principalmente normativa, trae motivazione da una necessità specifica, manifestatasi in ambito rurale, che interessa aspetti legati allo sviluppo ed ammodernamento delle aziende agricole e richiede una risposta - in termini di modifiche normative al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - in tempi brevi. La presente proposta di Variante è pertanto un provvedimento di tipo tematico, con finalità generali di sviluppo, ordinato utilizzo e promozione del territorio rurale. Le modifiche introdotte con la presente proposta di Variante sono finalizzate ad assicurare l introduzione, nel corpus della Normativa tecnica del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) dello strumento del Piano di sviluppo aziendale (di seguito chiamato PSA), in applicazione del 7 comma dell art Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale, delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Di norma il PSA offre alle imprese agricole la possibilità di deroghe parziali ai limiti di edificabilita in zona rurale per la realizzazione di interventi finalizzati a riconversione, ammodernamento e miglioramento delle condizioni di produzione delle aziende agricole. Con la presente proposta di Variante il PSA viene specificatamente introdotto, quale idoneo presupposto per la possibilità di accedere alle deroghe predette, nella misura in cui il Piano stesso è rispondente ai requisiti di accesso al Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo in applicazione della Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole Programma di sviluppo rurale emanato dalla Provincia di Forlì-Cesena. Lo scopo è duplice, ovvero: - da un lato, è necessario non ostacolare in alcun modo l attuazione di progetti di ammodernamento delle aziende agricole, presenti sul territorio, che si pongono in sintonia con le politiche di settore e che per questo beneficiano, peraltro, di aiuti finanziari; - dall altro, è importante, per la promozione del territorio rurale, consentire anche l attuazione di quei progetti di ammodernamento che, pur rispettando le finalità e le tipologie di intervento di cui al sopraccitato bando, ma non beneficiando degli aiuti comunitari, sono autofinanziati integralmente dai titolari dell azienda agricola, in quanto interessati comunque alla loro realizzazione. In altri termini, il richiamo al Bando di cui alla Misura 121 del Programma di sviluppo rurale deve intendersi al mero fine di assicurare che l intervento sia idoneo per accedere alle deroghe agli ordinari limiti di edificabilità, stabiliti per le zone rurali, indipendentemente: - dall ottenimento effettivo dell aiuto finanziario di cui alla Misura e dalla stessa validità temporale del Bando (poiché la modifica al RUE deve intendersi evidentemente introdotta in modo permanente). Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 1

5 PREMESSA NORMATIVA La Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 ha abrogato la legge regionale 27 agosto 1983, n. 34 Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure, che conteneva le modalità di redazione dei piani di sviluppo per le aziende agricole. Nel rispetto di quanto disposto dalla sopraccitata LR n. 15/97 il Comune di Forlì ha conseguentemente eliminato dalla propria normativa tecnica delle zone agricole del previgente PRG la previsione del Piano di sviluppo aziendale (corrispondente al Piano zonale di sviluppo agricolo della L.R. 34/1983). Di conseguenza oggi il RUE del Comune di Forlì non contiene più alcune riferimento a ipiani zonali di sviluppo agricolo (quale il PSA). In seguito la L.R. 16/11/2000 n. 34 ha riconfermato, ai fini urbanistici, la validità dello strumento del Piano di Sviluppo Aziendale in zona agricola, al 3 comma dell Art. 1 - Modifiche dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000, che si riporta testualmente: Art. 1 - Modifiche dell'art. 41 della L.R. n. 20 del Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: "I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell art. 25 della medesima legge regionale ed ha attribuito ai Consigli comunali la competenza ad approvare gli stessi PSA. Tale norma ha valore esclusivamente per i PSA all interno dei Piani regolatori formati ai sensi della LR 47/1978. Diversamente il Comune di Forlì, in quanto Comune adeguato ai tre livelli di pianificazione della LR n. 20/2000 (a seguito dell approvazione della Variante di Adeguamento 2008), può introdurre strumenti di attuazione analoghi al PSA, senza che tali strumenti debbano necessariamente sottostare alle procedure di approvazione di cui all art. 25 della previgente legge urbanistica regionale (LR n. 47/1978). Ciò è consentito dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ed in particolare del 7 comma dell art Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale, che recita testualmente: La pianificazione comunale, al fine di garantire maggior flessibilità alle aziende agricole in funzione delle reali e mutabili esigenze di sviluppo delle stesse, può definire e regolamentare appositi ed appropriati strumenti di attuazione degli interventi edilizi, anche derogativi agli indici previsti per le trasformazioni ordinarie nei diversi ambiti rurali. Tali deroghe sono ammesse solo qualora strettamente correlate e commisurate alle esigenze produttive dell azienda e, di preferenza, per aziende agricole vitali secondo i criteri stabiliti dalle politiche economiche del settore agricolo comunitario, regionale e provinciale. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 2

6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO In relazione alla sequenza dei provvedimenti normativi indicati e con riferimento all articolo 76 di PTCP, è evidente come ad oggi non sussista alcun obbligo per i Comuni dotati di PSC di approvare i piani di sviluppo agricolo ai sensi dell art. 25 della previgente Legge regionale n. 47/1978 (ovvero secondo la procedura prevista per i Piani particolareggiati di iniziativa privata, che prevede deposito del piano e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale). Si ritiene pertanto opportuno prevedere che il PSA, introdotto con la presente proposta di Variante, per la semplicità dei contenuti che lo caratterizza, debba seguire, di norma, la medesima procedura prevista per il rilascio del permesso di costruire. Si tratta infatti di autorizzare interventi legati alla produzione agricola - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quali capannoni, fienili, depositi, serre fisse, stalle, ecc.. Ai fini del massimo snellimento procedurale connesso alla presentazione del PSA, si ritiene quindi di attribuire, di norma, a tale strumento il valore ed i contenuti del Permesso di costruire, o di altro titolo abilitativo edilizio, normativamente richiesto per l attuazione degli interventi di progetto. Ove ricorra la necessità della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a carico del privato sarà invece necessario ricorrere al permesso di costruire convenzionato. Qualora poi, per esigenze particolari dell azienda evidenziate dal richiedente e comunque connesse alla natura stessa del progetto ed alla sua entità e rilevanza, sia necessario procedere all attuazione degli interventi indicati nel PSA per stralci attuativi, il PSA contenente in tal caso la definizione di massima degli interventi - viene approvato con determina dirigenziale ed ha validità quinquennale. All interno di tale arco temporale potranno essere rilasciati i permessi di costruire relativi ai singoli interventi. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 3

7 ITER Il PSA è proposto dai soggetti aventi titolo di cui al 1 comma dell art. 82 delle Norme di RUE e contiene la definizione degli interventi, da eseguirsi mediante l ottenimento di Permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario per gli specifici interventi edilizi. Il PSA può riguardare esclusivamente gli interventi elencati nel Bando pubblico provinciale, in applicazione della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale (Allegato 1 alla presente Relazione Urbanistica). AI fini della valutazione preventiva sulla valenza e validità del PSA in relazione agli aspetti economici e agronomici dell azienda e, più in generale, sulla rispondenza del PSA agli obiettivi ed alle caratteristiche richiesti ai fini dell ammissibilità agli aiuti di cui alla Misura 121 del Programma di sviluppo rurale , valutazione di competenza del Comune, è comunque in fase di predisposizione (d intesa con la Provincia di Forlì-Cesena) un apposita convenzione. Detta convenzione consentirà al Comune di Forlì di avvalersi della struttura provinciale, nello specifico del Servizio Provinciale Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, che fornirà il supporto tecnico per la predisposizione, da parte dei soggetti interessati, degli elaborati tecnici che compongono il PSA e, al contempo, esprimerà sotto forma di parere, previa istruttoria, una valutazione di rispondenza del PSA agli obiettivi ed alla tipologia di interventi previsti nell ambito della Misura 121. Nell ambito della convenzione si provvederà anche a disciplinare l esercizio di tale fase endoprocedimentale. L esito favorevole dell istruttoria provinciale per gli aspetti agronomici, dell istruttoria tecnica comunale per la rispondenza alle norme edilizie ed urbanistiche, oltre al parere della Commissione per la qualità ed il paesaggio, condizioneranno la possibilità del rilascio del permesso di costruire (o di altro titolo abilitativo necessario) in deroga, presupposto di legge per l attuazione degli interventi edilizi diretti indicati nel PSA. E del tutto evidente che, qualora l intervento edilizio rientri nei limiti di edificabilità previsti dal RUE in via ordinaria, il rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) non necessita di essere supportato dalla presentazione e validazione di PSA. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 4

8 CONTENUTI DELLA VARIANTE NTA DI RUE Gli articoli della Normativa tecnica di RUE interessati dalla proposta di Variante sono i seguenti: Art. 83 commi 2 et 3 Si introduce e definisce il PSA. Art. 84 comma 1 Si introduce una precisazione in relazione alla possibilità di superamento degli indici correlata al PSA. Art. 89 comma 2 Servizi agricoli Incremento indice Uf del 20% in caso di intervento mediante presentazione di PSA. comma 4 Serre fisse Incremento Uf fino a massimo 0,50 mq/mq in caso di intervento mediante PSA. comma 5 - Attività industriali esistenti non connesse all attività aziendale svolta dall imprenditore agricolo Eliminazione seconda parte comma 5 in quanto attività non presente sul territorio. Comma 6 - Allevamenti esistenti (aziendali ed intensivi) Per ristrutturazione e/o ampliamento: Innalzamento della St (Superficie totale) fino al 40% della superficie esistente alla data del in caso di intervento mediante PSA. Per riqualificazione: Innalzamento della St dei fabbricati ricostruiti fino al 75% della superficie coperta dei fabbricati da demolire in caso di intervento mediante PSA. Comma 7 - Attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o zootecnici Incremento indice Uf fino a massimo 0,04 mq/mq in caso di intervento mediante PSA. Art Sottozona E6.3 (ambiti della pianura) Attrezzature al diretto servizio di aziende e attività agricole Incremento Indice Uf del 20% in caso di intervento mediante PSA. Art Sottozona E6.4 (ambiti della collina) - Attrezzature al diretto servizio di aziende e attività agricole Incremento Indice Uf del 20% in caso di intervento mediante PSA. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 5

9 Art Sottozona E4 (Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani) Attrezzature al diretto servizio di aziende e attività agricole Art Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) Incremento Indice Uf del 20% in caso di intervento mediante PSA. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 6

10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Coerenza con la pianificazione strutturale comunale e con la pianificazione provinciale La proposta di Variante e pienamente rispondente alle previsioni di PSC RUE e POC, trattando quasi esclusivamente modifiche normative, finalizzate allo sviluppo del territorio rurale ed all attuazione della programmazione infrastrutturale strategica. La proposta di Variante e altresì rispondente alle indicazioni e prescrizioni del P.T.C.P.. Dimensionamento La presente proposta di Variante al POC ed al RUE: - non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale, nè sul dimensionamento delle dotazione territoriali; - garantisce il rispetto delle dotazioni territoriali; - è coerente con l impostazione generale del strumentazione urbanistica vigente, in quanto non individua nuove previsioni insediative: le potenzialità edificatorie introdotte sono correlate esclusivamente alla possibilità di applicazione di deroghe parziali ai limiti di edificabilità in zone rurali, per finalità legate al miglioramento ed ammodernamento aziendale e della produzione aziendale agricola. Valutazione ambientale strategica Si ritiene che la presente proposta di Variante sia esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all art. 11 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal D.Lgs. 16/1/2008 n. 4, in quanto ricadente nei casi di esenzione di cui alla Legge regionale 20/2000 e sue modificazioni, art. 5, comma 5, lett. c). Parere integrato ARPA-AUSL ex art. 19 LR 19/1982 Si dà atto che contestualmente all adozione è stato richiesto il parere integrato ARPA- AUSL ex art. 19 LR 19/1982 all Azienda unità sanitaria locale di Forlì. Vincolo idrogeologico Trattandosi di proposta di Variante quasi esclusivamente normativa essa non presenta alcuna interferenza con: zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n 3267; zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 9/7/1908 n 445. Relazione Geologica Per la proposta di Variante non è stata redatta relazione Geologica, in quanto essa concerne principalmente l introduzione di modifiche normative, relative a prescrizioni sull uso dei suoli agricoli, che non comportano l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modificano in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 7

11 Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 8

12 ALLEGATO 1 Programma Rurale Integrato Provinciale P.R.I.P. (Estratto) BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ANNI FINANZIARI CATEGORIE GENERALI DI INTERVENTI AMMISSIBILI Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie: 10.1 Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali: la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari); l acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali: acquisto di software; creazione e/o implementazione di siti internet; acquisto di brevetti e licenze; onorari di professionisti e consulenti. Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10 % per le voci di cui al precedente punto ; nell ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2009. Gli investimenti devono inoltre: 10.3 essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell azienda; 10.4 essere conformi alle norme comunitarie applicabili all investimento stesso; 10.5 essere riferibili alle tipologie di seguito specificate: costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza; acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza; riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione; investimenti per la protezione e il miglioramento dell ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici; investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali; investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali; investimenti finalizzati all introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry); investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi. Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell azienda di cui al punto 10.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti: Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 9

13 ALLEGATO 1 introduzione di nuove tecnologie; introduzione di innovazioni di processo; diversificazione/riconversione delle produzioni; introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente; miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro; miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali; miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997. ESCLUSIONI (PUNTO 9 - PAG. 18) LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso: 9.1. l acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti; 9.2. l'acquisto di animali; 9.3. l acquisto di piante annuali e loro messa a dimora; 9.4. l acquisto di dotazioni usate; 9.5. l acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni; 9.6. la costruzione di strutture/l acquisto di attrezzature non strettamente funzionali adun processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione; 9.7. l acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001; 9.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 14 con riferimento ai beneficiari della Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori ; 9.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006; gli interventi riferiti all'agriturismo; le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo; le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo; gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n.15/97, art. 16, comma 2 e 3; gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale; gli investimenti già previsti nel proprio PSA. da giovani titolari di specifica istanza sulla misura 112 Insediamento di giovani agricoltori, qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a Euro. Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del PSR. Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio - Unità Pianificazione Urbanistica 10

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