IL MIO LAVORO A SCUOLA

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1 IL MIO LAVORO A SCUOLA Guida per gli insegnanti a tempo determinato in provincia di Trento Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL via Muredei Trento tel mail: trento@flcgil.it - flc@cgil.tn.it

2 Patronato Inca Cgil del Trentino I diritti al lavoro La tutela dei diritti individuali è la funzione assegnata ai patronati da leggi dello Stato, intervenute dal lontano 1945 ai giorni d oggi. Inca è l interfaccia di lavoratori e pensionati nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali nazionali e locali. Oltre che di pensioni, Inca si occupa di maternità, malattia, permessi di soggiorno, indennità di disoccupazione e di mobilità, riconoscimento e indennizzo degli infortuni e delle malattie. A livello locale gestisce gratuitamente anche le pratiche per l assegno regionale al nucleo familiare, per l accesso all edilizia pubblica e al contributo su canone di affitto. Novità. Sportello Pensplan In Trentino l Inca offre consulenza sulla previdenza complementare. Presso le sedi del patronato troverai informazioni puntuali sul sistema previdenziale integrativo gestito in regione da Pensplan. Per informazioni tel trento@inca.it Inca Cgil del Trentino. Un servizio a tutela dei tuoi diritti. Sempre.

3 Indice 2009/2010: Assunzioni a tempo indeterminato 2 Assunzioni a tempo determinato 3 Disposizioni relative alle graduatorie di istituto del personale docente relative all insegnamento del sostegno, della lingua straniera nella scuola primaria, al completamento di orario e ai criteri e alle modalità di interpello degli aspiranti docenti 10 Il rapporto di lavoro dei docenti nelle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento 1. Contratto individuale 2. Festività 3. Ferie 4. Assenze per malattia 5. Permessi 6. Permessi per amministratori locali 7. Permessi brevi 8. Aspettative 9. Assenze per maternità e/o paternità 10. Tempo parziale 11. Orario 12. Retribuzione Allegati - Tabella 1, 2,

4 Assunzioni a tempo indeterminato 2009/2010 La delibera della giunta provinciale n del 24 luglio 2009 ha confermato i criteri utilizzati l anno scorso per determinare il contingente di immissioni in ruolo per l a.s. 2009/2010 e cioè: assunzioni pari al 30% dei posti vacanti per quei posti o classi di concorso in cui il rapporto docenti di ruolo/organico è superiore al 92%; assunzioni pari al 50% dei posti vacanti per quei posti o classi di concorso in cui il rapporto docenti di ruolo/organico è uguale o inferiore al 92%. Queste percentuali avrebbero determinato un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato pari a circa 228. La Provincia invece, anche a fronte delle nostre richieste, ha stabilito di portare il contingente di nuove assunzioni a quota 254, decidendo di potenziare in particolar modo l organico della scuola primaria anche in considerazione della necessità di rafforzare il numero di insegnanti di lingua straniera. In pratica per la scuola primaria si è deciso di assumere a tempo indeterminato tanti insegnanti da coprire il 50% dei posti vacanti nonostante il rapporto tra insegnanti di ruolo e l organico effettivo risulti superiore al 92%. Le percentuali di copertura degli organici da parte del personale docente a tempo indeterminato per la scuola di ogni ordine e grado e le tabelle delle immissioni in ruolo per tipologia, posto e classe di concorso, insieme alla tabella paga, sono pubblicate tra gli allegati a questo volume. Le nostre osservazioni: Nell incontro di luglio con l Amministrazione provinciale, quando ci hanno presentato criteri, modalità e numero delle assunzioni, la Flc Cgil ha espresso il proprio apprezzamento riguardo alla volontà di stabilizzare il personale precario in un contesto non certo facile come quello attuale. In effetti le 254 assunzioni a tempo indeterminato sono superiori al numero di docenti che hanno deciso di collocarsi in pensione. Abbiamo però ribadito che, se la necessità è quella di coprire il maggior numero di posti possibile con personale a tempo indeterminato, occorre ridurre il numero di cattedre disponibili temporaneamente che, ad oggi, risulta essere ancora inspiegabilmente troppo elevato. Ciò è testimoniato anche dal fatto che nelle graduatorie di ogni ordine e grado si trovano precari con quindici o venti anni di servizio alle spalle. Pur consapevoli che esista una differenza tra organico di diritto ed organico di fatto, conseguente agli utilizzi del part time, delle aspettative e delle assegnazioni ad altri compiti, riteniamo che una sproporzione così elevata come l attuale sia ingiustificabile. L Amministrazione si è presa l impegno di analizzare tale situazione e di dare una risposta entro qualche mese. 2

5 Assunzioni a tempo determinato 2009/2010 Il regolamento sugli incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee negli istituti scolastici provinciali a carattere statale (decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n /Leg) Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, in attuazione dell articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata legge provinciale. Art. 2 Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee 1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati posti, non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di: a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra 3 necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma 1, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata struttura provinciale competente, prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d istituto, per la copertura di: a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli;

6 b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni; e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c). 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni. Art. 3 Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche mediante l utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli 1. Per la copertura di posti, nei casi previsti dall articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il dirigente della struttura provinciale competente stipula i contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo. 2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila il quadro delle disponibilità comprensivo delle relative sedi che possono essere assegnate con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell attività didattica. 3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, secondo le modalità indicate rispettivamente dai commi 4 e 5, il calendario delle convocazioni e l elenco dei posti individuati ai sensi del comma Il calendario delle convocazioni è pubblicato all albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione. 5. L elenco dei posti disponibili è pubblicato all albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la relativa convocazione. 6. La copertura di posti nei casi previsti dall articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuata rispettando l ordine delle graduatorie provinciali per titoli. 7. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. Gli aspiranti che hanno accettato 4

7 un incarico su posto di sostegno, non possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico per accettarne un altro su posto d insegnamento o sulla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l attribuzione della supplenza su posto di sostegno. 8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha effetto dal giorno dell assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo: a) al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali; b) al 30 giugno dell anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; c) all ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi; d) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre. 9. Prima della data di inizio delle lezioni, la struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni per il conferimento dei posti che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata assunzione in servizio o per l abbandono del servizio, partendo dal primo aspirante successivo all ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Nel caso di disponibilità di posti ad orario intero, sono convocati, nel rispetto dell ordine di graduatoria, anche gli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto. Art. 4 Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee mediante l utilizzo delle graduatorie d istituto 5 1. Il dirigente dell istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall articolo 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d istituto e nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3, comma 8, per quanto riguarda la scadenza del contratto. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 113, comma 2, della legge provinciale, il dirigente dell istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e comunque dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell organizzazione dell orario didattico nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola. 3. Per ragioni di continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente dell istituzione scolastica dispone la conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di ritorno al lavoro del docente previsti dagli articoli 51 bis, comma 2, e 51 ter, comma 3, concernenti la tutela della maternità, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola. 5. Per la sostituzione del personale docente con orario d insegnamento strutturato su più

8 istituzioni scolastiche, il dirigente dell istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza. 6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, il dirigente dell istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell istituzione scolastica. Nel caso di prosecuzione dell assenza del titolare, il dirigente dell istituzione scolastica provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4. Art. 5 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 1. Il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l anno scolastico in corso: a) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche conferite sulla base delle graduatorie provinciali per titoli: 1) l aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo insegnamento; 2) l aspirante che non assume servizio dopo l accettazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per il medesimo insegnamento; 3) l aspirante che, dopo la sottoscrizione del contratto, rinuncia all incarico conferito per accettarne un altro, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle di istituto, per l insegnamento per il quale ha rinunciato; 4) il docente che non accetta il rinnovo del contratto conferito ai sensi dell articolo 2, comma 2, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per tutti gli insegnamenti; 5) il docente che abbandona il servizio perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d istituto, per tutti gli insegnamenti; b) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti sulla base delle graduatorie d istituto: 1) l aspirante che rinuncia ad una proposta di supplenza temporanea breve, per un posto a orario pieno e di durata inferiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per le successive supplenze temporanee relative al medesimo insegnamento che si rendano disponibili fino al 31 gennaio, se la proposta non accettata cade in detto periodo, ovvero fino al termine dell attività didattica, se la proposta non accettata cade dopo il 31 gennaio; 2) l aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea, per un posto a orario pieno e di durata superiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili; 6

9 3) il docente che rinuncia ad una proroga o ad una conferma contrattuale per un posto a orario pieno, non può essere interpellato, dal dirigente dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali e supplenze temporanee che si rendano disponibili; 4) l aspirante che non assume servizio dopo l accettazione, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche; 5) il docente che abbandona il servizio, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutti gli insegnamenti in tutte le istituzioni scolastiche. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), numero 5), il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento, la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per l anno scolastico successivo. 3. La rinuncia prevista dal comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), non è causa di alcuna sanzione qualora l aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro, in qualità di docente, nelle scuole provinciali a carattere statale, o nelle istituzioni formative provinciali o nelle scuole dell infanzia provinciali. 4. Il dirigente competente non applica quanto disposto dai commi 1 e 2 ove i previsti comportamenti siano dovuti a giustificati motivi suffragati da documentazione presentata dall interessato. 5. Il docente in servizio con un contratto con scadenza anteriore alla data fissata per il termine delle lezioni può, entro il 30 aprile, risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino alla data fissata per il termine delle lezioni, dell attività didattica o dell anno scolastico. 7 Art. 6 Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 1. Il docente in servizio con contratto a tempo determinato ad orario ridotto può, in relazione alla posizione occupata nelle graduatorie d istituto ove è inserito, completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell orario di cattedra previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato. 2. Il completamento dell orario può attuarsi solo in presenza di compatibilità oraria, sia mediante l attribuzione delle frazioni di orario disponibili, sia mediante il frazionamento orario dei posti disponibili, salvaguardando in quest ultimo caso l unicità dell insegnamento nella classe e nell attività di sostegno. Nel caso in cui il completamento dell orario avvenga attraverso il conferimento di frazioni orario, al fine di evitare ulteriori frazionamenti, il dirigente dell istituzione scolastica conferisce l incarico al docente con orario ridotto, previo consenso dello stesso, anche qualora la somma dei due incarichi ecceda l orario cattedra, fermo restando tuttavia il limite delle ventiquattro ore settimanali; tale limite orario si riferisce alle ore d insegnamento. 3. Ai fini indicati dal comma 1, prescindendo dallo scorrimento della graduatoria d istituto, il dirigente dell istituzione scolastica conferisce al docente già in servizio a tempo determinato presso l istituzione scolastica, previo consenso dello stesso, l ulteriore supplenza che consente il completamento del suo orario. 4. Qualora la supplenza da conferire sia pari o inferiore alle sei ore, il dirigente dell istituzione scolastica, dopo aver proposto il completamento di orario secondo quanto disposto dal comma 3, senza alcuna accettazione, conferisce come ore eccedenti l incarico al personale con orario cattedra e in servizio presso l istituzione scolastica, prioritariamente a quello a tempo indeterminato

10 in possesso del corrispondente titolo di studio e successivamente al personale a tempo determinato inserito nelle corrispondenti graduatorie d istituto. 5. Nel rispetto del limite orario delle ventiquattro ore settimanali, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Art. 7 Conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee presso l istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale e fermo restando quanto stabilito da questo regolamento, il dirigente dell istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall articolo 2, commi 1 e 2, con decorrenza dal primo settembre di ogni anno scolastico. 2. La Giunta provinciale definisce le modalità operative e le interconnessioni tra le operazioni effettuate dal dirigente della struttura provinciale competente e quelle disposte dal dirigente dell istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina). Art. 8 Disposizioni finali 1. Nel caso di esaurimento delle graduatorie d istituto il dirigente dell istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d intesa con i competenti dirigenti. Successivamente, ove necessario, il dirigente dell istituzione scolastica procede al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, delle domande di assunzione presentate direttamente all istituzione scolastica. 2. Agli aspiranti individuati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni indicate dall articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4 e In relazione a particolari esigenze operative relative all insegnamento su posti di sostegno, all insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e alla realizzazione dei progetti di innovazione didattica previsti dall articolo 93, comma 3 bis, della legge provinciale, la Giunta provinciale può definire specifiche modalità per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee assicurando che: a) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di 8

11 posti di sostegno sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di specializzazione; b) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di specifica idoneità all insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria; c) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previsti dalle lettere a) e b) sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di titolo idoneo anche se conseguito successivamente ai termini stabiliti per la formazione delle graduatorie provinciali per titoli e d istituto. Art. 9 Abrogazioni 1. Ai sensi dell articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati: a) l articolo 2 quater della legge provinciale 28 agosto 1989 n. 6; b) l articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 2005 n. 5; c) il decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2005, n /Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale). 9

12 Disposizioni relative alle graduatorie di istituto del personale docente relative all insegnamento del sostegno, della lingua straniera nella scuola primaria, al completamento di orario e ai criteri e alle modalità di interpello degli aspiranti docenti Queste disposizioni erano quelle in vigore fino all anno scolastico 2008/2009. Per il 2009/2010 dovranno essere confermate, o eventualmente modificate, da una nuova delibera della Giunta provinciale 10 Articolo 1 Insegnamento di sostegno nella scuola primaria e secondaria di primo grado 1. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per l insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado avviene scorrendo gli elenchi formati ai sensi dell articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2007, n. 780, avente ad oggetto Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d istituto del personale docente e ulteriori direttive applicative (articolo 6, comma 7, decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n /Leg.). 2. In caso di esaurimento degli elenchi di cui al comma 1 di questo articolo è previsto, in ordine di priorità e di graduatoria: a) lo scorrimento di un elenco aggiuntivo predisposto da parte dell istituzione scolastica e formato, con le stesse modalità di cui all articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007, da coloro che sono inseriti nella graduatoria di istituto e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per titoli o di iscrizione nelle graduatorie di istituto ed entro il 31 agosto; b) l utilizzo degli elenchi degli istituti viciniori con le modalità di scorrimento previste nell ordine dato dal comma 1 e dal comma 2 lettera a) di questo articolo. 3. Qualora, infine, risultino esauriti tutti gli elenchi dei docenti di sostegno e si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti docenti privi di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto; per la scuola secondaria di primo grado il conferimento dell incarico avverrà mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto, con gli stessi criteri previsti per gli elenchi di sostegno. Articolo 2 Insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado 1. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per l insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado avviene scorrendo gli elenchi formati ai sensi dell articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007; tali elenchi per la scuola secondaria di secondo grado vengono predisposti relativamente a

13 ciascuna area disciplinare come individuata dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170 recante Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso. In caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all area disciplinare interessata è previsto l utilizzo in modo combinato, degli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari. 2. In caso di esaurimento degli elenchi di cui al comma 1 di questo articolo è previsto, in ordine di priorità e di graduatoria: a) lo scorrimento degli elenchi aggiuntivi relativi alle aree disciplinari di cui al comma 1, predisposti da parte dell istituzione scolastica e formati, con le stesse modalità di cui all articolo 12 della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007, da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di istituto e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per titoli o di iscrizione nelle graduatorie di istituto ed entro il 31 agosto. Tali elenchi aggiuntivi saranno scorsi dando priorità alla specifica area disciplinare e successivamente utilizzando in modo combinato gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari; b) l utilizzo degli elenchi degli istituti viciniori con le modalità di scorrimento previste nell ordine dato dal comma 1 e dal comma 2 lettera a) di questo articolo. 3. Qualora, infine, risultino esauriti tutti gli elenchi dei docenti di sostegno e si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti docenti privi di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto, con gli stessi criteri previsti per gli elenchi di sostegno. Articolo 3 Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria 1. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee della lingua straniera nella scuola primaria avviene scorrendo gli elenchi formati ai sensi dell articolo 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007; 2. In caso di esaurimento degli elenchi di cui al comma 1 di questo articolo è previsto, in ordine di priorità e di graduatoria: a) lo scorrimento di un elenco aggiuntivo predisposto da parte dell istituzione scolastica e formato, con le stesse modalità di cui all articolo 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007, da coloro che sono inseriti nella graduatoria di istituto della scuola primaria e che abbiano conseguito la specifica idoneità all insegnamento della lingua straniera successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per titoli o di iscrizione nelle graduatorie di istituto ed entro il 31 agosto; b) l utilizzo degli elenchi degli istituti viciniori previsti nell ordine dato dal comma 1 e dal comma 2 lettera a); c) la nomina di aspiranti inseriti nella graduatoria di istituto della scuola primaria che siano 11

14 in possesso di titoli culturali specifici attestanti la conoscenza della lingua straniera e che abbiano chiesto l utilizzo o abbiano dato la disponibilità per l insegnamento della lingua straniera; d) la nomina di aspiranti che, pur non inseriti nella graduatoria di istituto della scuola primaria, siano in possesso di titoli culturali specifici attestanti la conoscenza della lingua straniera. In questo caso, qualora l aspirante non sia in possesso del titolo di studio valido per l insegnamento nella scuola primaria, il servizio prestato vale ai soli fini economici. Articolo 4 Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 6 del regolamento avente ad oggetto Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale approvato con decreto del Presidente della provincia 17 maggio 2005, n /Leg., nonché dal vigente Contratto collettivo provinciale lavoro del personale docente, il completamento di orario può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l unicità dell insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Articolo 5 Criteri e modalità di interpello degli aspiranti docenti 1. Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione, mediante fonogramma o telegramma, secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 di questo articolo. 2. Il fonogramma è la registrazione agli atti 12 dell istituto della chiamata telefonica, da effettuarsi con l indicazione del giorno e dell ora della comunicazione, del nominativo di chi l effettua e della persona che abbia dato risposta, della risposta o l annotazione della mancata risposta. 3. La proposta di assunzione deve contenere la classe di concorso o la tipologia di posto da coprire nella scuola primaria, la durata e le ore di insegnamento settimanali. 4.Per le supplenze che si preannunciano di durata inferiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. L accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine indicato dal Dirigente scolastico. La mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria. 5. Per le supplenze che si preannunciano di durata superiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma; solo in caso di mancata risposta al fonogramma la proposta deve essere reiterata tramite telegramma. L accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine indicato dal Dirigente scolastico. La mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria. 6. L aspirante che risulta destinatario di una supplenza inferiore a 60 giorni, e che l abbia accettata, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore dall accettazione della proposta. In caso contrario trova applicazione quanto previsto dall articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della provincia n /Leg del 2005, il quale stabilisce che per gli incarichi annuali e le supplenze conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione in servizio o l abbandono del servizio comporta l esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l anno scolastico in corso.

15 7. L aspirante che risulta destinatario di una supplenza superiore a 60 giorni, e che l abbia accettata, deve tassativamente assumere servizio entro 48 ore dall accettazione della proposta. In caso contrario trova applicazione quanto previsto dall articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della provincia n /Leg del 2005, il quale stabilisce che per gli incarichi annuali e le supplenze conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione in servizio o l abbandono del servizio comporta l esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l anno scolastico in corso. 8. L aspirante che rinuncia alla proposta di supplenza incorre in sanzioni differenziate, stabilite sulla base della durata prevista per la supplenza medesima: a) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o posto orario pieno, di durata inferiore ai 60 giorni, comporta la mancata chiamata dell interessato per le successive proposte, limitatamente alla specifica graduatoria o elenco, da parte dell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata: fino al termine del 31 gennaio se la proposta cade in detto periodo, fino al termine dell attività didattica se la proposta cade dopo il 31 gennaio; b) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o posto a orario pieno, di durata superiore ai 60 giorni comporta la mancata chiamata dell interessato per le successive proposte, per l anno scolastico in corso, da tutte le graduatorie nelle quali è inserito nell istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata. La rinuncia non è causa di alcuna sanzione qualora l aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro con l amministrazione scolastica in qualità di insegnante di scuola primaria o secondaria. NOTE: Si riportano di seguito gli articoli 12 e 13 dell allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 2007 Articolo 12 Insegnamento di sostegno 1. Per l insegnamento su posti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie d istituto, siano forniti del titolo di specializzazione di cui all articolo 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), di cui al decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all insegnamento secondario), emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 (SSIS - Corso handicap 800 ore) e di cui 13

16 alla legge n. 143 del Per gli insegnamenti di scuola primaria, in ciascun istituto comprensivo sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all articolo 2 comma Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, in ciascun istituto comprensivo è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce, secondo le disposizioni di cui all articolo 2 comma 1; in detto elenco ciascun aspirante è inserito in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di primo grado e col punteggio correlato a tale graduatoria. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria d istituto di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi da attribuirsi in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti all inserimento nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inseriti nell elenco di sostegno con il punteggio determinato sulla base della tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco (allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007). 4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione scolastica sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare come individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170 (Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso - Allegato 5); gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. 5. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascun istituto, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso richiesto per l insegnamento nelle istituzioni scolastiche del corrispondente ordine. Articolo 13 Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria 1. Per l insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all articolo 2 comma 1, uno per ciascuna lingua straniera (inglese, tedesco, francese, spagnolo), nei quali vengono inseriti gli aspiranti in possesso della specifica idoneità all insegnamento della lingua straniera corrispondente. La formulazione degli elenchi della lingua straniera seguirà il seguente ordine di priorità: a) aspiranti in possesso dell idoneità all insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell ambito dei concorsi per esami e titoli o nell ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell abilitazione all insegnamento o in relazione allo specifico percorso di studi seguito per il conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria; b) aspiranti in possesso dell idoneità all insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale ora Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione. 14

17 Il rapporto di lavoro dei docenti nelle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento SINTESI CCPL 2002/ CCPL 2006/2009 (con biennio e modifiche al 10 febbraio 2009) Si riportano i principali istituti contrattuali alla luce delle novità introdotte con i contratti di lavoro del 15 ottobre 2007, del 9 luglio 2008, le disposizioni di modifica e l accordo modalità art. 26 del 10 febbraio 2009 dei docenti delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Le norme riportate non esauriscono tutte le possibili variabili. Per casi particolari o per un esame più approfondito si rimanda alla consultazione dei testi contrattuali. 1. Contratto individuale Il rapporto di lavoro del personale docente delle scuole a carattere statale, come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore, costituisce uno degli istituti più vistosi della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e sostituisce l atto di nomina che era un atto unilaterale dell amministrazione. Tipologia di contratti individuali Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato. 1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della riforma del rapporto di lavoro si chiamava ruolo. 2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di lavoro a termine: supplenze annuali, conferite dal Servizio per la Gestione delle Risorse Umane della Scuola e della Formazione (SGRUSF) su posti vacanti (dopo una certa data fissata dall amministrazione e dopo l esaurimento delle graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto); supplenze fino al termine delle attività didattiche, conferite dallo SGRUSF su posti liberi per tutto l anno ma non vacanti (dopo una certa data fissata dall amministrazione e dopo l esaurimento delle graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto); supplenze temporanee con termine riportato nel contratto stesso, tali posti sono conferiti dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto. 15

18 servizio nel termine fissato, che non può essere inferiore alle 72 ore per i contratti a tempo indeterminato, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l assunzione (astensione obbligatoria per maternità, ecc.). Per il personale con contratto a tempo determinato la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dall amministrazione fatti salvi, sempre, i casi previsti da legge. Decorrenza La decorrenza è data dal giorno indicato per l inizio effettivo del lavoro. Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, previa presa di servizio, salvo le eccezioni di legge. Vincoli del contratto individuale Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l amministrazione, all atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario a presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative al reclutamento. Negli stessi termini l interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, previste dall art. 53 del D.Lgv 165/2001. Risoluzione del rapporto di lavoro La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Comporta, altresì, l immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in 16 Incompatibilità I casi di incompatibilità sono stabiliti dall art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e dall art. 508 del TU (testo Unico, decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994). Il dipendente non può: - esercitare il commercio; - esercitare l industria; - esercitare alcuna professione; - assumere impieghi; - accettare cariche in società a fini di lucro. L art. 53 del D.Lgv. citato stabilisce anche che tali incompatibilità vengono meno per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tale disposizione è stata estesa, per analogia, anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato con la stessa prestazione lavorativa di cui sopra. L art. 21 del CCPL che ha modificato in parte l art. 40 del CCPL , stabilisce anche che il personale a tempo determinato, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o all elevazione del medesimo orario. Libera professione Il personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, può esercitare la libera professione, purché non sia di pregiudizio alle attività inerenti alla funzione docente e sia com-

19 patibile con l orario di servizio. Contratto Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere almeno i seguenti elementi: > l identità delle parti; > la tipologia del rapporto di lavoro; > la data di inizio del rapporto di lavoro; > la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; > la qualifica di inquadramento professionale e il relativo livello retributivo; > i compiti e le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; > la durata del periodo di prova per i docenti con contratto a tempo indeterminato; > la sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell attività lavorativa; > le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto; > la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Normativa di riferimento D.lvo 165/2001 Art. 11 CCPL che modifica l art.22 CCPL Art. 21 CCPL che modifica l art.40 CCPL Art.14 CCPL che integra l art.68 CCP Festività Le festività Sono considerati giorni festivi: - le domeniche; - le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica di Pasqua,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre; - le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; - le 4 giornate di riposo derivanti dalle festività soppresse (altri due giorni sono stati aggiunti alle ferie); - la festa del patrono. Il giorno libero non è una festività ma un giorno lavorativo. Chi per esigenze, lavora in un giorno festivo (ad esempio per le elezioni scolastiche) ha diritto a recuperare un giorno di riposo stabilito dal dirigente scolastico (anche se non disciplinato esplicitamente né dal D.lvo 165/2001, né dal CCPL, per il generalizzato richiamo contenuto nell art. 604 del D.lvo n.297/1994, è inevitabile individuare la fonte normativa di tale diritto nell art. 35 del dpr n.3/1957). I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da mezz ora prima del tramonto del sole di venerdì a un ora dopo il tramonto del sabato) usando il giorno libero (art. 4 delle 101/1989). Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7 giorno (art. 7 legge 516/1991). Chi ha diritto Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro. Validità Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova. Retribuzione Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro (art. 17

20 21 CCPL ). Nell ipotesi che il supplente completi tutto l orario settimanale, ha egualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell art.2109, comma 1, del Codice civile. Riposo per festività soppresse Ai dipendenti sono attribuite tutte le 4 giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse se hanno lavorato tutto l anno scolastico, anche con interruzioni, purché le interruzioni siano riconosciute a tutti gli effetti (assenze per malattia, permessi, ecc.). A chi ha lavorato meno, i giorni di riposo sono ridotti in proporzione; ha diritto a fruire di una giornata per ogni 3 mesi di lavoro. Ad esempio: - ad una supplente che ha lavorato saltuariamente per 3 mesi nell anno scolastico, spetta solo una giornata; - ad un dipendente a tempo indeterminato che ha fatto un mese di assenza per malattia (valida a tutti gli effetti) e 3 mesi di aspettativa per motivi di famiglia (non valida), spettano 3 giorni. I docenti possono usufruirne solo: - tra il termine delle lezioni e degli esami e l inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo; - durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di natale, Pasqua, ecc.). NB!! per le ferie da usufruire durante i periodi delle lezioni vedere alla voce ferie Procedura Per fruire dei giorni di riposo occorre fare domanda al dirigente scolastico, indicando i giorni. Non occorre motivare, né documentare la richiesta. Il dirigente scolastico può respingere la richiesta solo per esigenze di servizio (art. 1 legge 937/77) che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/90). Il recupero delle festività soppresse non è rinviabile all anno scolastico successivo. Normativa di riferimento Art. 53 CCPL Art. 35 Dpr 3/1957 Legge 937/1977 Art.8 CCPL Biennio economico Ferie A) Ferie personale con contratto a tempo indeterminato Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall art. 1, comma 1, lett. A della legge 937/1977. Quando sono fruibili Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell anno la fruizione delle ferie è permessa per non più di sei giorni, purché senza oneri per l amministrazione. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente la fruizione delle ferie nel corso dell anno scolastico, le ferie saranno fruite entro l anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche. B) Ferie personale con contratto a tempo determinato Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensive delle due giornate previste dall art.1 comma 1, lett. A della legge 937/

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