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1 COMMENTI La guida Le nuove regole sulla Pas (molto simili a quelle per la Dia), il blocco degli incentivi, gli obblighi diprestazione energetica per gli edifici che scatteranno da giugno 2012 e cresceranno fino al 2017, i requisiti per fare l installatore. Guida al Dlgs 28/2011 che ha riscritto la normativa sulle fonti rinnovabili di energia. Articoli da pagina 6

2 6 n EDILIZIA E TERRITORIO Energia da fonti rinnovabili, la Pas ha sostituito Dia e Scia. La nuova procedura Il Dlgs sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è stato pubblicato sul Supplemento alla «Gazzetta» del 28marzo2011,n.71edèentratoinvigoreil29marzo. Molte le novità a partire dalle procedure autorizzative: debutta la Pas che sostituisce sia la Scia che la Dia. C on l emanazione del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 recante Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce (Dlgs 28/2011) si è definito il quadro autorizzativo per le autorizzazioni alla costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come avviato nel 2003 attraverso il decreto legislativo 387/2003 e come specificato con il decreto ministeriale 10 settembre Il decreto legislativo 28/2011 introduce una (formale) novità nell assetto previsto dal legislatore per l autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti, accanto alla autorizzazione unica e alla comunicazione da inviare al Comune, già previste dalla normativa previgente, il decreto 28/2011 introduce lo strumento della procedura abilitativa semplificata (Pas). DI CARMEN CHIERCHIA Rapporto con Dia e Scia La Pas sostituisce la procedura della denuncia di inizio attività (oggi Scia) che lo stesso Dlgs 387/2003 ammetteva quale titolo autorizzativo per determinate categorie di impianto. Va detto in via preliminare che l introduzione della Pas spazza via i dubbi registrati in dottrina sulla applicabilità alle fonti rinnovabili della segnalazione certificata di inizio attività (la Scia, Le Regioni possono consentire il ricorso all iter semplificato fino a 1 MW: altrimentivalgono le soglie fissate dal Dlgs 387/2008 appunto), introdotta nel luglio 2010 dalla legge 122/2010, a sostituzione della procedura di Dia. Pertanto, a partire dal 29 marzo 2011 data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011 il titolo abilitante ammesso per la costruzione e gestione di determinate categorie di impianti sarà la Pas. Come si vedrà in dettaglio tra breve, la procedura di Pas si snoda attraverso la stessa struttura della Dia: il soggetto interessato dalla costruzione deposita la dichiarazione e da tale momento decorrono 30 giorni per l amministrazione comunale per compiere le verifiche di compatibilità del progetto con le norme urbanistiche e la sussistenza delle condizioni di legge per procedere con l installazione. Se verifica l insussistenza di una o più condizioni il Comune potrà ordinare di non procedere con i lavori. È, dunque, evidente che la Pas ricalca la procedura di Dia e non quella della Scia che, invece, ammette l esecuzione immediata dell intervento a fronte del potere dell amministrazione comunale di compiere le proprie verifiche in 60 giorni, termine più ampio rispetto alla Dia e alla Pas. L applicazione La Pas è ammessa per l autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 Dm 10 settembre 2010 (recante le linee guida per l autoriz-

3 EDILIZIA n E TERRITORIO I LIMITI DI POTENZA PER APPLICARE LA PAS Tabella A del D.Lgs. 387/2003. Le Regioni possono elevarli fino a 1 MW. Fonte energetica Soglie Eolica 60 kw Solare fotovoltaica 20 kw Idraulica 100 kw Biomasse 200 kw Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kw zazione delle fonti rinnovabili). È, dunque, possibile ricorrere alla Pas per: 1) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli considerati di attività edilizia libera e aventi le seguenti caratteristiche i) i moduli fotovoltaici devono essere collocati sugli edifici e ii) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell impianto non deve essere superiore a quella del tetto dell edificio sul quale i moduli sono collocati; 2) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al numero precedente (quindi impianti a terra o con superficie dei moduli superiore a quella del tetto), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al Dlgs n. 387 del 2003 (le soglie dimensionali della tabella A sono riportate nella tabella in alto); 3) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli considerati quali attività edilizia libera e aventi le seguenti caratteristiche i) impianti operanti in assetto cogenerativo e ii) aventi una capacità di generazione massima inferiore a kwe (piccola cogenerazione) ovvero a kwt; 4) impianti da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al numero precedente e aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs n. 387 del 2003 (si veda la tabella); 5) impianti eolici non ricadenti fra quelli considerati attività di edilizia libera e aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs n. 387 del 2003 (si veda la tabella); 6) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi; 7) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli considerati attività edilizia libera e aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla tabella A allegata al Dlgs n. 387 del 2003 (si veda la tabella). È, dunque, evidente che lo strumento della Pas rappresenta un modello di semplificazione procedimentale applicabile a impianti di minore impatto sul territorio (e, quindi, esclusi dalla procedura di autorizzazione unica) ma comunque con caratteristiche industriali che li differenziano dagli impianti per i quali basta la semplice comunicazione. Le soglie di potenza Come indicato, uno dei parametri di ammissibilità del ricorso alla Pas è il rispetto delle soglie di potenza indicate nella tabella A allegata al Dlgs n. 387 del Grande novità del Dlgs 28/2011 è la possibilità di elevare le soglie di potenza fino a 1 MW. Infatti, dopo anni di attesa (e numerose pronunce della Corte costituzionale) il Dlgs 28/2011 ha conferito alle Regioni e alle Province il potere di estendere fino ad 1 MW elettrico le soglie di potenza che ammettono il ricorso alla Pas. Si ricorda, infatti, che sotto la vigenza del Dlgs 387/2003 la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata della Dia era ammessa solo per impianti che rientravano nella potenza indicata nella tabella A. A fronte di tale dato normativo nazionale, non sono mancate le Regioni che hanno esteso l ammissibilità del ricorso alla Dia anche per impianti di potenza maggiore rispetto alla soglia nazionale, estendendo la potenza fino a 1 MW (tra tutte, la Puglia, la Basilicata, la Calabria). Contro tali Regioni, la Corte costituzionale si è pronunciata molte volte (tra tutte, sentenze 364/2006, 382/2009, 119/2010 e da ultimo sentenza 107/2011) ribadendo che le Regioni non avevano potere di elevare autonomamente le soglie di potenza per ricorrere alla Dia in assenza del decreto del ministro dello Sviluppo economico che consentisse l elevazione della potenza. Con il Dlgs 28/2001 si dà dunque l avvio per le Regioni al potere di elevare la soglia di potenza. In ogni caso, è fatto salvo il potere delle Regioni di escludere dalla Pas gli impianti che, sebbene rientrino nella soglia di potenza indicata, necessitano per una completa autorizzazione di nulla osta ambientali o paesaggistici di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. In tali casi, le Regioni possono imporre l assoggettamento dell impianto all autorizzazione unica. Per completezza si ricorda che le Regioni hanno anche il potere di estendere il regime della comunicazione fino a 50 kw e per gli impianti fotovoltaici su edifici a qualsiasi potenza, fatte salve le norme in tema di Via e di tutela delle risorse idriche (al riguardo si veda l articolo a pagina 9). La procedura La procedura della Pas, che ricalca la procedura della denuncia di inizio attività, è alquanto articolata. Infatti, il proprietario dell immobile o chi abbia la disponibilità su-

4 8 n EDILIZIA E TERRITORIO gli immobili interessati dall impianto presenta al Comune una dichiarazione cui deve essere allegata: - una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e gli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; - gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete; - gli atti di assenso eventualmente necessari (ad esempio nulla osta idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, ecc.). Una volta depositata la dichiarazione, i possibili scenari che si aprono sono tre: 1) il Comune ordina di non effettuare i lavori nei trenta giorni dal deposito della dichiarazione; 2) il Comune resta silente nei trenta giorni successivi al deposito, con conseguente formazione del titolo autorizzativo; 3) il Comune organizza l acquisizione degli ulteriori permessi eventualmente necessari per assentire completamente l opera progettata. L ordine di non effettuare i lavori potrà essere notificato entro i trenta giorni dal deposito della dichiarazione qualora il Comune riscontri l assenza di una o più condizioni per accedere alla Pas (ad esempio, l incompatibilità dell intervento con la destinazione urbanistica, l insussistenza delle condizioni di cui all articolo 11 delle Linee Guida o false attestazioni dei professionisti, in tale ultimo caso il Comune informa l autorità giudiziaria e il consiglio dell ordine di appartenenza). Resta ferma la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non notifica l ordine di non procede con l esecuzione dell intervento, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ADEMPIMENTI A FINE LAVORI 1. Comunicazione di fine lavori 2. Deposito del collaudo di conformità dell opera al progetto 3. Presentazione della ricevuta della domanda di variazione del valore catastale ricezione della dichiarazione, l attività di costruzione deve ritenersi assentita. Più articolata è la procedura per l acquisizione di ulteriori atti di assenso nelle materie relative all ambiente, paesaggio, beni culturali, sicurezza. Infatti, di regola tali atti devono essere allegati alla dichiarazione. Nel caso in cui il proponente non riesca a premunirsi di tali nulla osta, il Comune è incaricato del completamento della pratica. In particolare: a) se l emanazione di tali atti di assenso rientra nella competenza comunale, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento (30 giorni). Il rimedio concesso al proponente in caso di inerzia dell amministrazione comunale è il ricorso avverso il silenzio regolato dall articolo 117 del codice del processo amministrativo; b) se l emanazione di tali atti d assenso rientra nella competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il procedimento per l acquisizione dei relativi nulla osta può essere duplice 1) l amministrazione comunale provvede ad acquisirli d ufficio o 2) convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni per il perfezionamento della procedura autorizzativa è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento della conferenza stessa. Come anche nella procedura di Dia, la realizzazione dell intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della Pas. La fine dei lavori deve essere comunicata al Comune al quale dovrà essere trasmesso altresì il certificato di collaudo finale da parte del progettista o di un tecnico abilitato. Regioni e Comuni La procedura delineata dalla Pas enfatizza il ruolo propulsore e di coordinamento delle Regioni le quali hanno il compito di stabilire 1) le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati e 2) le modalità di corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell impianto. In altri termini, ciascuna Regione individuerà i canali informativi attraverso cui le amministrazioni comunali dovranno rendere noti gli impianti autorizzati tramite Pas e comunicazioni semplici e le modalità di concessione ai Comuni degli oneri istruttori per gli impianti autorizzati. RIPRODUZIONE RISERVATA

5 EDILIZIA n E TERRITORIO Autorizzazione unica in 90 giorni (ma la Via è a parte) e comunicazione per il solare Tempi per l autorizzazione unica dimezzati (ma senza contare il periodo necessario per la valutazione d impattoambientale),edestensionedellacomunicazione ai pannelli solari con serbatoio esterno. Le altre procedure oltre la Pas. DI JACOPO RECLA Gli articoli da 4 a 7 del Dlgs 28 marzo 2011, n. 28 disciplinano in dettaglio le procedure autorizzative per la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, da un lato confermando (anche tramite espresso rinvio) le principali previsioni delle «Linee guida» approvate con il Dm 10 settembre 2010, e, dall altro lato, introducendo significative novità. In generale, si deve premettere che tale disciplina spesso si sovrappone alla normativa previgente senza un adeguato coordinamento, creando non pochi problemi interpretativi. Le procedure Passando alla disciplina delle procedure autorizzatorie, si segnala che l articolo 4, Dlgs 28/2011, rubricato «principi generali», afferma innanzitutto che le procedure che regolano la costruzione ed esercizio degli impianti devono essere «semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate». La medesima norma, in esplicita applicazione del predetto criterio di proporzionalità, elenca le procedure nel seguente ordine: autorizzazione unica (Au), procedura abilitativa semplificata (Pas), e comunicazione relativa alle attività in edilizia libera. Il presente commento si soffermerà sulle previsioni relative al primo (Au) e all ultimo (comunicazione) dei procedimenti citati (per Le Regioni possono estendere la comunicazione agli impianti fino a 50 kw e a tutto il fotovoltaico installato sui tetti quanto riguarda la «procedura abilitativa semplificata» si veda invece l articolo a pagina 6). L autorizzazione unica Come anticipato, la procedura che trova applicazione generale per la realizzazione e l esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rimane l autorizzazione unica, fatti salvi i casi disciplinati dalle altre previsioni e in particolare dall articolo 6 (procedura abilitativa semplificata e comunicazione) e dall articolo 7 (procedure per impianti solari termici) del Dlgs 28/2011. In particolare, l articolo 5, Dlgs 28/2011, che è interamente dedicato alla disciplina dell autorizzazione unica, si apre con un rinvio alle «modalità procedimentali e le condizioni» previste dal Dlgs 387/2003, nonché dalle Linee guida nazionali e dalle relative «disposizioni» regionali. Premesso il richiamo all articolo 12, Dlgs 387/2003, il Dlgs 28/2011 introduce comunque una sostanziale modifica in quanto stabilisce (articolo 5, comma 2) che, per i procedimenti avviati dopo l entrata in vigore del medesimo decreto, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell autorizzazione unica è ridotto dagli originari 180 giorni a un termine di 90 giorni. La stessa norma contiene in ogni caso l espressa precisazione che tale termine deve essere calcolato «al netto dei tempi previsti per il

6 10 n EDILIZIA E TERRITORIO NIENTE SPEZZETTAMENTI PER EVITARE LA VIA Valutazione cumulativa delle potenze ai fini della Via e procedure autorizzatorie semplificate da varare con un decreto ministeriale per la sostituzione di vecchi impianti energetici con impianti di produzione che utilizzino fonti rinnovabili. Per reprimere la prassi diffusa di suddividere un unico progetto (di potenza complessiva superiore alle soglie di assoggettabilità alla Via) in più lotti o impianti di potenza inferiori a tale soglia (eludendo quindi le prescrizioni del codice dell ambiente), l articolo 4 del Dlgs 28 rinvia alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare i casi in cui devono essere «valutati in termini cumulativi nell ambito della valutazione di impatto ambientale» gli impianti situati «nella medesima area o in aree contigue» (la norma di per sé non contiene un espresso riferimento all identicità del proprietario delle aree stesse). In questo modo l articolo 4 interviene in una materia che ha già dato spunto a problematiche interpretative e relativi contenziosi, vale a dire la disciplina dei casi in cui vengano presentati più progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree limitrofe o confinanti. L articolo 4 disciplina inoltre l ipotesi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili «in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili» (comma 6). Al proposito, Dlgs 28/2011 pur rinviando a un futuro decreto ministeriale del quale non viene stabilito il termine finale per l adozione mostra un evidente favor, prevedendo la possibilità di introdurre per tali ipotesi delle specifiche procedure autorizzatorie, che abbiano una «tempistica accelerata e adempimenti semplificati». provvedimento di valutazione di impatto ambientale». Secondo alcuni primi commenti, un ulteriore (e problematica) innovazione potrebbe derivare dal tenore letterale della suddetta disposizione, la quale riforma l ultimo periodo dell articolo 12, comma 4, Dlgs 387/2003 stabilendo il suddetto termine di 90 giorni, ma «facendo salvo» il «previo espletamento» della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare. L incipit della disposizione potrebbe dunque lasciar intendere la necessità di svolgere la verifica di assoggettabilità prima di poter presentare la domanda di autorizzazione unica. Una simile conclusione sembrerebbe tuttavia in contrasto con il punto delle Linee guida, secondo il quale «gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità ( ) confluiscono nella conferenza dei servizi» e anche con la ratio stessa del procedimento unificato, volto a far confluire tutte le procedure in un unico modulo procedimentale. Sotto un ulteriore profilo, si rileva che il richiamo contenuto nell articolo 5, comma 1, Dlgs 28/2011 alle Linee guida nazionali costituisce una significativa conferma delle disposizioni ivi previste, de così come il richiamo alle «disposizioni» mediante le quali la maggior parte delle Regioni ha ormai recepito e integrato le medesime Linee guida (sia pure con le dovute distinzioni tra le Regioni che hanno solo individuato le c.d. «aree inidonee» ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida e quelle che hanno anche previsto particolari oneri e modalità procedurali che integrano il procedimento unico stabilito a livello statale vedi tabella allegata). Un elemento di (futura) maggiore chiarezza è contenuto nella prima parte dell articolo 5, comma 1, laddove fra gli interventi soggetti all autorizzazione unica vengono annoverate anche le modifiche «sostanziali» degli impianti stessi. E infatti, mentre le Linee guida (punti 10.1 e 10.4) assoggettavano al procedimento unico gli interventi genericamente definiti di «modifica» degli impianti, il Dlgs 28/2011 si riferisce solamente alle modifiche più rilevanti. Ebbene, l identificazione delle «modifiche sostanziali» da differenziare in base a ciascuna tipologia e fonte assoggettate ad autorizzazione unica è stato rinviata a un successivo decreto ministeriale. Con una previsione non molto chiara l articolo 5 del Dlgs 28/2011 fa salva comunque la necessità di rinnovare l autorizzazione unica in tutti i casi in cui le modifiche siano definite «sostanziali» dal Dlgs 152/2006. Probabilmente l obiettivo del legislatore è quello di consentire al futuro decreto di ampliare le ipotesi di modifica sostanziale contenute nel Dlgs 152 e non di ridurle. In attesa del suddetto decreto ministeriale il comma 3, dell articolo 5, Dlgs 28/2011 indica comunque in via «transitoria» quali sono le modifiche degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici che non sono soggette ad autorizzazione unica, utilizzando un criterio basato sulle caratteristiche «fisiche» (dimensioni, volumetrie, aree) e non di potenza («a prescindere dalla potenza nominale») degli impianti. Una diversa disciplina è invece prevista per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas rispetto ai quali è previsto che non comportano «modifiche sostanziali» i rifacimenti parziali o quelli totali che non modifichino la potenza e il combustibile. Le regole regionali La maggior parte delle Regioni ha ormai recepito le indicazioni provenienti dalle Linee guida nazionali, individuando le aree inidonee alla installazione degli impianti (soprattutto fotovoltaici ubicati al suolo) o introducendo norme integrati-

7 EDILIZIA n E TERRITORIO ve della disciplina dei procedimenti autorizzativi, ovvero ancora limitandosi a prendere atto delle disposizioni statali. Nel primo ordine di interventi legislativi si segnalano Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano, le quali hanno vietato seppur con qualche eccezione la costruzione di impianti fotovoltaici nelle aree interessate da vincoli paesaggistico-ambientali o storico-artistici (ad esempio: zone ricadenti in ambiti Sic/Zps/Putt; zone di particolare interesse paesaggistico individuate dai Ptpr/Ptcp ecc.), ovvero nelle aree agricole con particolari caratteristiche (ad esempio: elevata capacità d uso dei suoli; destinazione alla produzione di prodotti Docg e Doc). Altre Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Toscana e, limitatamente agli impianti idroelettrici, Veneto) e la Provincia autonoma di Bolzano hanno introdotto particolari disposizioni procedurali integrative delle norme nazionali, le quali disciplinano la prestazione delle garanzie fideiussorie per la dismissione dell impianto e particolari oneri istruttori (Calabria, Marche, Puglia, Toscana), le distanze minime fra impianti ai fini della assoggettabilità alle procedure di «Screening» ambientale e Via (Marche, Toscana), ovvero i contenuti minimi della domanda di Au (Calabria), o ancora la sottoscrizione di atti di impegno nei confronti del Comune (Puglia) o le competenze dei vari enti che intervengono nella conferenza di servizi (Campania). Infine, altre Regioni (Abruzzo, Calabria e Lazio) si sono limitate a «recepire» in toto le Linee guida nazionali, constatando la conformità della normativa regionale vigente alle nuove disposizioni, ovvero rinviando a successivi provvedimenti il coordinamento e l adeguamento della disciplina regionale alle norme statali. Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Marche Molise Piemonte Puglia Toscana Trentino Alto Adige - Bolzano Trentino Alto Adige - Trento Valle d Aosta Veneto LE NORME REGIONALI Delibera Gr 29 dicembre 2010, n (presa d atto Linee guida nazionali e rinvio a successivo provvedimento) Delibera Gr 29 dicembre 2010, n (norme procedurali) Delibera Gr 29 dicembre 2010, n. 871 (presa d atto Linee guida nazionali e rinvio a successivo provvedimento; integrazione contenuti minimi istanza di autorizzazione unica) Decr. dirig. 18 febbraio 2011, n. 50 (competenze e norme procedurali) Del. ass. leg. 6 dicembre 2010, n. 28 (individuazione aree inidonee) Delibera Gr 19 novembre 2010, n. 520 (presa d atto Linee guida nazionali) Delibera Gr 24 settembre 2010, n (norme procedurali) Del. ass. leg. 30 settembre 2010, n. 13 (individuazione aree inidonee); delibera Gr 6 dicembre 2010, n (interpretazioni tecnico-amministrative); delibera Gr 8 marzo 2011, n. 255 (norme procedurali) Delibera Gr 25 ottobre 2010, n. 857 (norme procedurali) non vengono richiamate espressamente le Linee guida nazionali. Lr 23 dicembre 2010, n. 23 (individuazione aree inidonee e norme procedurali) Delibera Gr 14 dicembre 2010, n (individuazione aree inidonee) Delibera Gr 30 dicembre 2010, n (norme procedurali) Reg. reg. 30 dicembre 2010, n. 24 (individuazione aree inidonee) Det. dirig. 3 gennaio 2011, n. 1 (procedura Au telematica) Lr 21 marzo 2011, n. 11 (individuazione aree inidonee e norme procedurali) Decr. Pp 25 ottobre 2010, n. 37 (aree inidonee e norme procedurali) non vengono richiamate espressamente le Linee guida nazionali La comunicazione Il Dlgs 28/2011 dedica al regime della comunicazione il comma 11 dell articolo 6 (nonché l articolo 7, di cui si dirà oltre), il quale stabilisce solo che «continuano ad applicarsi» le stesse condizioni e modalità previste dai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida. Sennonché tali paragrafi rinviano a loro volta a disposizioni contenute in diversi fonti normative e dunque con il Dlgs 28/2011 si è forse persa l occasione per riordinare la disciplina di tali interventi, costringendo così a un opera di ricostruzione delle norme effettivamente applicabili a ciascuna specifica fattispecie. In ogni caso, anche sotto questo profilo atteso il rinvio alle Linee guida devono intendersi richiamate non solo le previsioni generali ivi contenute (ad esempio in tema di Delibera Gp 30 dicembre 2010, n (concessione contributi) Delibera Gr 5 gennaio 2011 n. 9 (individuazione aree inidonee) Delibera Gr 30 dicembre 2010, n (norme procedurali per impianti idroelettrici) sussistenza del titolo sulle aree interessate e all autorizzazione separata per le opere di connessione), ma anche, per quanto qui interessa, quelle relative alla disciplina della comunicazione (punto 11.9 e 11.10). In particolare, nel punto 11.9 viene espressamente precisato che nei casi stabiliti dall articolo 6, comma 2, lettera a), Dpr 380/2011 alla suddetta comunicazione deve essere anche allegata una relazione asseverata mediante la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dei lavori alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, nonché il non assoggettamento dell intervento a «titolo abilitativo». Ciò premesso, dalla complessa ricostruzione del quadro normativo si può ritenere che sono assoggettati alla presentazione di comunicazione con relazione asseverata gli im-

8 12 n EDILIZIA E TERRITORIO I TITOLI ABILITATIVI La Tabella 1 delle Linee guida nazionali aggiornata con la sostituzione della Dia con la Pas Rif. Condizioni da rispettare Regime Fonte Modalità operative/di urbanistico/ installazione Ulteriori condizioni Potenza edilizio Fotovoltaica Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas Eolica Idraulica e geotermica Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato i) realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze i) moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell impianto non sia superiore a quella del tetto dell edificio sul quale i moduli sono collocati Gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008 Realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n Nessuna - Comunicazione kw Comunicazione - Pas (era Dia) Nessuna Nessuna 0-20 kw Pas (era Dia) Operanti in assetto cogenerativo Nessuna 0-50 kw Comunicazione i) realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici Nessuna kw Comunicazione Operanti in assetto cogenerativo Nessuna kwe ovvero a Pas (era Dia) kwt Alimentati da biomasse Nessuna kw Pas (era Dia) Alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas Nessuna kw Pas (era Dia) i) installati su tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 115 del Comunicazione 12.6 nessuna Nessuna 0-60 kw Pas (era Dia) 12.7 Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici Nessuna kw Comunicazione 12.8 Alimentati da fonte idraulica Nessuna kw Pas (era Dia)

9 EDILIZIA n E TERRITORIO pianti di cui ai punti 12.3, lettera b) (biomasse, gas di discarica, gas residuati e biogas), nonché al punto 12.7, lettera a) (idroelettrico e geotermoelettrico) delle Linee guida. A queste ipotesi devono aggiungersi quelle stabilite dall articolo 7, Dlgs 28/2011, di cui si dirà di seguito. Per quanto attiene alla disciplina in dettaglio della suddetta casistica, nonché di tutte le altre ipotesi in cui è invece sufficiente la comunicazione senza relazione asseverata, si rinvia per semplicità di lettura alla Tabella 1 delle Linee guida. La suddetta ripartizione potrà peraltro essere oggetto di successive modifiche ai sensi del secondo periodo dell articolo 6, comma 11, Dlgs 28/2011, il quale consente alle Regioni di «estendere il regime della comunicazione» agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. In generale, si dovrà anche verificare come la disciplina sopra descritta si coordina con la competenza attribuita dall articolo 6, comma 6, Dpr 380/2001 alle Regioni a statuto ordinario in ordine alla estensione degli interventi soggetti a comunicazione, nonché all identificazione degli interventi per i quali è richiesta la relazione asseverata e ancora alla definizione del contenuto di tale relazione. Come anticipato, il Dlgs 28/2011 dedica una specifica disposizione (articolo 7) agli impianti per la produzione di energia solare termica, eliminando l esclusione di quelli con serbatoio esterno (in precedenza prevista dal Testo unico edilizia): la nuova disciplina di favore è applicabile, a scelta del richiedente, anche per procedimenti già pendenti al momento dell entrata in vigore. Anche in relazione agli impianti per la produzione di energia solare termica viene prevista la presentazione della comunicazione (nel caso di strutture aderenti o integrate, con lo stesso orientamento del tetto, senza modifica della sagoma e fuori da zone vincolate) ovvero, della comunicazione con relazione asseverata (edifici esistenti o pertinenze al di fuori dei centri storici). Infine, l articolo 7, Dlgs 28/2011 stabilisce che con successivo decreto ministeriale potranno essere definiti i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata per gli impianti da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche. Le sanzioni L articolo 44 del Dlgs 28/2011 introduce inoltre ex novo un apposito regime sanzionatorio nel quale vengono disciplinare le sanzioni amministrative connesse all autorizzazione, alla costruzione e all esercizio degli impianti. LE MULTE da a 150mila euro per impianti realizzati senza l autorizzazione unica da 500 a 30mila euro per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla Pas Tale norma segue lo schema degli articoli 5 e seguenti e differenzia dunque il regime in base al titolo autorizzatorio richiesto per ciascuna tipologia di impianto. In particolare, il comma 1 si riferisce agli impianti soggetti ad autorizzazione unica e stabilisce che nelle ipotesi di costruzione ed esercizio «in assenza» di tale autorizzazione (senza invece disciplinare l ipotesi di «difformità») viene applicata una sanzione pecuniaria da euro a euro , da determinarsi in proporzione ai chilowatt termici o elettrici (rispettivamente da euro 40 a euro 240 e da euro 60 a euro 360) con riferimento alla parte dell impianto non autorizzata. Il comma 2 disciplina invece i casi di «interventi» eseguiti «in assenza» o «in difformità» della procedura abilitativa semplificata (Pas) e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro , senza indicare espressamente i criteri di determinazione dell importo. Da ultimo il comma 3 stabilisce che la violazione delle prescrizioni sia dell autorizzazione unica, sia degli atti di assenso della Pas comporta una sanzione pari a un terzo del minimo e del massimo degli importi sopra indicati e comunque non inferiore a 300 euro. L articolo 44, Dlgs 28/2011 stabilisce inoltre due principi generali, e dunque validi per tutte e tre le ipotesi sopra descritte: in primo luogo sono tenuti al pagamento delle sanzioni «in solido» il proprietario dell impianto, l esecutore delle opere e il direttore dei lavori e, in secondo luogo, è sempre «fatto salvo» il ripristino dello stato dei luoghi. In relazione alla violazione delle prescrizioni il comma 3 aggiunge anche l «obbligo di conformazione al titolo abilitativo» e dunque, si deve ritenere, la necessità di rispettare comunque la prescrizione violata. Non viene invece introdotta alcuna sanzione per le ipotesi di assenza o difformità dalla comunicazione semplice o con relazione asseverata prevista dagli articoli 6, comma 11, e 7 del medesimo Dlgs 28/2011. Infine, il coordinamento del regime sanzionatorio introdotto dal Dlgs 28/2011 con le altre sanzioni eventualmente applicabili non è particolarmente chiaro in quanto l articolo 44, comma 4, si limita a dichiarare che «sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente» e a rinviare alla potestà sanzionatoria «diversa da quella di cui al presente articolo» spettante in capo a Regioni, Province autonome ed enti locali. RIPRODUZIONE RISERVATA

10 EDILIZIA n E TERRITORIO Il giro di vite sugli incentivi, nuovi limiti per le aree agricole e stop al terzo conto energia Deve essere varato entro il 30 aprile l attesissimo decreto che dovrà ridefinire gli incentivi per gli impianti fotovoltaici validi dal primo giugno. Oltre a bloccare il terzo conto energia il Dlgs 28 ha introdotto anche nuovi limiti per le installazioni in aree agricole. DI GUIDO REGGIANI E GIUSEPPE VELLUTO G ià prima della sua entrata posti di lavoro negli ultimi cinque in vigore, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. Per capire le ragioni di tanto anni. 28 aveva iniziato ad alimentare accesi clamore, occorre dapprima com- dibattiti fra gli operatori del prendere la dinamica del nuovo re- settore delle energie rinnovabili, gime di sostegno, muovendo anzitutto prestando il fianco a controverse dall impostazione di fondo critiche provenienti da più fronti, che ne delimita la sfera di applicazione. soprattutto per via del netto ridimensionamento del sistema di incentivazione introdotto dalle nuove norme, in pretesa attuazione della direttiva 2009/28/Ce. Solo gli impianti Critiche che, in questa più di che entreranno ogni altra occasione, hanno generato un vero e proprio terremoto fra in esercizio entro operatori, associazioni di categorie, e organi politici, e che, forse il 31 maggio godranno per la prima volta, hanno ispirato degli incentivi scattati iniziative di protesta in parte nuove a questo settore. Da una parte il a gennaio 2011 Governo, che con un inaspettato revirement riduce drasticamente i sussidi alle fonti rinnovabili, giudicati In particolare, il binomio fra forse non a torto troppo gli articoli 24 e 25 conduce a una generosi, a danno delle famiglie prima regola generale: la produzione italiane (ma con non pochi dubbi di energia elettrica da impianti che in realtà tanto fervore sia ascrivibile alimentati da fonti rinnovabili che alla lobby del nucleare); dal- entreranno in esercizio dopo il 31 l altro una vera e propria filiera dicembre 2012 sarà incentivata tramite del solare che, secondo i dati statistici, gli strumenti e sulla base dei ha creato in Italia migliaia di criteri dettati dalla disciplina in commento, mentre per quanto riguarda gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 varranno i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (29 marzo 2011), con però gli importanti correttivi in esso contenuti. Sennonché, ancor più che il nuovo sistema di incentivazione (che entrerà in funzione dal 2013), sono soprattutto questi correttivi a sconvolgere gli equilibri del mercato, in quanto hanno effetti immediati. Ne risentono, in primo luogo, i settori dell energia eolica e fotovoltaica, la cui disciplina di sostegno è destinata a subire una brusca sterzata. Le novità per il fotovoltaico Con riferimento al settore fotovoltaico, la disciplina introdotta dal nuovo decreto si contraddistingue per tre diverse caratteristiche peculiari: a) l arresto del sistema di promozione previsto nel terzo conto energia; b) l introduzione di nuovi limiti per gli impianti ubicati in aree

11 16 n EDILIZIA E TERRITORIO LA FINE DEI CERTIFICATI VERDI Il decreto rinnovabili verrà ricordato anche per avere segnato le fasi della graduale scomparsa dei certificati verdi. Con riferimento agli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012, infatti, è previsto in primo luogo che, a partire dal 2013, la quota d obbligo si ridurrà linearmente per ciascuno degli anni successivi fino ad annullarsi completamente per il Inoltre, l articolo 25, comma 4, stabilisce che i certificati in esubero rispetto a quelli necessari per il rispetto della medesima quota d obbligo, rilasciati per le produzioni degli anni dal 2011 al 2015, verranno ritirati dal Gse al 78% del prezzo determinato in base all articolo 2, comma 148, della legge 244/2007 secondo cui i certificati verdi emessi dal Gse sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l energia elettrica e il gas registrato nell anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal Il successivo comma 8 precisa, inoltre, che il menzionato valore di riferimento resta fermo per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 maggio agricole; c) la previsione di ulteriori precisazioni sul cosiddetto «Decreto salva Alcoa». Il blocco Quanto al primo aspetto, l intero assetto normativo riguardante il meccanismo di incentivazione del settore appare oggi sensibilmente modificato. Ai sensi dell articolo 25, comma 9, della nuova disciplina, infatti, le regole contenute nel terzo conto energia si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio Successivamente a tale termine, l incentivazione dell energia solare verrà disciplinata da un apposito decreto da emanare entro il 30 aprile 2011 sulla base dei seguenti principi: i) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti; ii) determinazione delle tariffe tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie, dei costi di impianto e degli incentivi applicati dagli Stati membri; iii) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell area di sedime; iv) applicazione delle regole generali di cui all articolo 7 del Dlgs 387/2003 in quanto compatibili. In sostanza, a pochi mesi dall entrata in vigore del terzo conto energia (inizialmente destinato a spiegare effetti diretti fino al 2013), le relative disposizioni vengono oggi riservate ai soli impianti che entreranno in esercizio entro il prossimo 31 maggio, rinviando la predisposizione delle nuove regole per l incentivazione ad un successivo decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2011, del cui contenuto a oggi si conoscono, per certo, solo le regole generali cui dovrà essere ispirato. L ubicazione in aree agricole Con riferimento agli impianti ubicati in aree agricole sono poi previste ulteriori restrizioni. L articolo 10 del nuovo decreto, infatti, dopo avere previsto (al comma 1) come regola di principio, che decorso un anno dall entrata in vigore del medesimo testo legislativo, tutti gli impianti alimentati da energie rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche previste nell allegato 2, precisa, al successivo comma 4, che a decorrere dalla sua entrata in vigore per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, l accesso agli incentivi è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dal citato allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati a una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno nella disponibilità del proponente. Per espressa previsione normativa, tuttavia (commi 5 e 6) i limiti testé menzionati non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, né agli impianti che hanno conseguito il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 2011), o per i quali sia stata presentata la relativa richiesta entro il 1 gennaio 2011, in ogni caso a condizione che l impianto entri in esercizio entro il 28 marzo Ora, se lo scopo della previsione del limite di 2 chilometri è quello di evitare la condensazione di impianti nella medesima area, tale finalità è in parte frustrata dall ulteriore disposizione secondo cui il limite di cui si discute si applica solo ai terreni appartenenti ai medesimi proprietari. Ma al di là delle imprecisioni (fra le quali andrebbe catalogata anche la deroga prevista nel caso di terreni abbandonati, non essendo dato comprendere con definitiva chiarezza quale sia il criterio per definire un area in stato di abbandono da almeno cinque anni), suscita grosse perplessità la disciplina transitoria prevista per i

12 EDILIZIA n E TERRITORIO procedimenti conclusi o ancora in itinere. Infatti, atteso che, come visto, le nuove disposizioni (del tutto coerentemente) non si applicano a coloro che abbiano già conseguito il titolo abilitativo prima del 29 marzo 2011, nonché a quanti abbiano inoltrato la relativa richiesta entro il 1 gennaio 2011, non si comprende per quale motivo la medesima forma di garanzia non debba essere estesa anche a quanti abbiano presentato la domanda dopo il 1 gennaio 2011, ma prima dell entrata in vigore del decreto, posto che l esigenza di tutela che anima le nuove (più restrittive) disposizioni dovrebbe accomunare indistintamente i titolari di una richiesta presentata antecedentemente all entrata in vigore del decreto, tutti meritevoli di salvaguardia in egual misura. La disciplina salva Alcoa Da ultimo, con riferimento alla disciplina cosiddetta «salva Alcoa», le nuove norme da un lato (articolo 25, comma 10) confermano la perdurante applicazione dell articolo 2-sexies del Dl n. 3 del 2010 (con la conseguenza, dunque, che gli impianti completati entro il 31 dicembre 2010 avranno tempo fino al 30 giugno 2011 per connettersi alla rete e beneficiare così delle tariffe di cui al secondo conto energia), dall altro lato (articolo 43, comma 1) prevedono severe sanzioni nel caso in cui dovesse essere accertato che i lavori di installazione dell impianto non siano stati realmente conclusi entro il 31 dicembre In tali ipotesi, infatti, fatte salve le norme penali applicabili, il Gse rigetta l istanza di ammissione all incentivo e ne dispone contestualmente l esclusione in relazione agli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell impianto non ammesso. Con lo stesso provvedimento, inoltre, lo stesso Gse dispone l esclusione dagli incentivi per un periodo di 10 anni nei riguardi del IMPIANTI EOLICI Sistema di incentivazione in base alla data di entrata in esercizio Entrata in esercizio Incentivo Fino al 31 dicembre 2012 Dopo il 31 dicembre 2012 Dal 2011 al 2015 si applica il Sistema dei certificati verdi (con la riduzione del prezzo di acquisto da parte del Gse a seguito dell entrata in vigore del decreto Rinnovabili) titolare dell istanza nonché degli altri soggetti, specificamente elencati nella norma, in quanto riconducili all iniziativa economica considerata (simili sanzioni sono state inserite, peraltro, anche in termini generali per i soggetti che hanno fornito informazioni non veritiere in merito alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi cfr. articolo 23, comma 3). Sennonché, le norme in parola, benché certamente condivisibili nel loro intento (che è quello di creare continuità con la disciplina previgente, al contempo sanzionando rigidamente eventuali fenomeni elusivi), inserite nel contesto del nuovo decreto legislativo, finiscono inevitabilmente per accentuarne gli aspetti discriminatori. Secondo il quadro normativo appena delineato, infatti, agli impianti ultimati entro il 31 dicembre 2010 verranno garantite le prosperose tariffe incentivanti previste dal secondo conto energia anche qualora dovessero ottenere la connessione alla rete il 30 giugno Dal 2013 al 2015 scatta il nuovo sistema di incentivazione previsto dal Dlgs 28/2011 (aste al ribasso al di sopra della soglia individuata) IMPIANTI FOTOVOLTAICI Sistema di incentivazione in base alla data di entrata in esercizio Entro il 31 maggio 2011 Terzo conto energia Prima del 31 dicembre 2012 Dopo il 31 maggio 2011 Quarto conto energia (che dovrà essere definito dal futuro decreto) Entro il 30 giugno 2011 Secondo conto energia, se l impianto è stato completato entro il 31 dicembre 2010 Dopo il 31 dicembre 2012 Nuovo sistema di incentivazione Per converso, un impianto completato i primi giorni di gennaio 2011, se allacciato il 1 giugno 2011 (quindi anche prima rispetto alla scadenza di cui al Decreto salva Alcoa) si vedrà precluso l accesso alla tariffa di incentivazione prevista non solo dal secondo, ma anche dal terzo conto energia. Cosa succede dopo il 2012 Per quanto riguarda il regime relativo agli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, l articolo 24, dopo avere elencato al comma 2 i criteri generali cui dovrà essere ispirato il nuovo sistema di incentivazione, prevede l introduzione di strumenti specifici per l assegnazione degli incentivi (commi 3 e 4), rinviando a successivi decreti applicativi il compito di individuare le concrete modalità per l attuazione del nuovo meccanismo di sostegno (commi 5 e 6). In estrema sintesi, è previsto che gli impianti di potenza nominale inferiore a un determinato limite di potenza differenziato a seconda

13 18 n EDILIZIA E TERRITORIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA AGRICOLA Le regole in vigore dal 29 marzo 2011 per l accesso agli incentivi Tutti i requisiti da rispettare: a) possesso dei requisiti tecnici di cui all allegato 2 al Dlgs 28/2011 b) potenza inferiore a 1MW c) distanza 2km(in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario) d) occupazione massima del terreno: 10% Le deroghe: a) terreno abbandonato da oltre 5 anni b) entrata in esercizio entro il 29 marzo 2012 a condizione che: il titolo abilitativo sia stato conseguito entro il 29 marzo 2011; oppure la domanda di autorizzazione sia stata presentata entro il 1 gennaio 2011 delle caratteristiche delle diverse fonti (ma comunque non inferiore a 5 MW) avranno diritto a un incentivo diversificato per fonte e scaglione di potenza. Oltre il limite appena individuato, l assegnazione degli incentivi avverrà sulla base di aste al ribasso, gestite dal Gse, da svolgersi con cadenza periodica. Gli effetti dell incertezza I sussidi alla produzione di energia rinnovabile la cui promozione, è bene ricordare, è oggetto di specifici accordi in sede internazionale, non ultimo il cosiddetto « », ossia l impegno assunto in sede comunitaria di raggiungere entro il 2020 il 20% della produzione energetica nazionale da fonti verdi sono sicuramente fra le voci che più incidono sulle bollette degli italiani. Tali sussidi sono, infatti, in larga misura finanziati tramite l imposizione di natura quasi fiscale nella bolletta elettrica dei consumatori (tramite la componente A3, destinata nei prossimi anni a pesare circa il 15% della bolletta elettrica). Sennonché, nel difficile compito di coniugare impulso per le fonti energetiche alternative e tutela per gli utenti finali, soprattutto in un contesto di crisi internazionale che ha registrato un impennata del prezzo dei combustibili fossili, il decreto legislativo in commento mostra scarsa considerazione per il primo fra i due aspetti (l esigenza di promozione dell energia pulita), obliterando totalmente la posizione delle imprese che avevano riposto fiducia nel sistema di incentivazione introdotto solo pochi mesi addietro, con pesanti ripercussioni sia sul processo di raggiungimento degli obiettivi comunitari sopra richiamati, sia, nello specifico, sulla stabilità delle singole imprese. Il terzo conto energia, infatti, aveva già sensibilmente contratto il livello delle tariffe incentivanti, al contempo, però, consentendo agli operatori di programmare i propri investimenti fino al In un ottica diametralmente opposta, il nuovo decreto legislativo, come visto, ha invece limitato l accesso agli incentivi in questione ai soli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 maggio 2011, e introdotto pesanti restrizioni per le opere realizzate in aree agricole. Sotto tale prospettiva, il pregiudizio per la bancabilità degli investimenti e per l equilibrio dell intero settore è alquanto evidente ed è riconducibile, in primo luogo, all improvvisa interruzione del previgente regime di incentivazione: elemento, questo, già di per sé idoneo a ledere l affidamento che i privati avevano legittimamente riposto sulla stabilità del sistema normativo su cui si erano basati svariati piani economici. Ma a ciò devono essere aggiunte le fondate preoccupazioni legate per un verso all incertezza in merito ai livelli di remunerazione dei futuri incentivi, e per altro verso alle modalità stabilite per l accesso alle attuali tariffe, il cui criterio di riconoscimento, essendo subordinato alla data di entrata in esercizio dell impianto entro il termine (assai restrittivo) del 31 maggio (ma anche quello del 29 marzo 2012), rischia ancora una volta di sfuggire dalla sfera di controllo dei privati titolari delle iniziative, e di dipendere per larga parte dalle tempistiche impiegate dai Gestori di rete per consentire l allacciamento. Per non parlare poi delle soglie di ammissibilità agli incentivi che prive di ogni monitoraggio ufficiale contribuiscono a creare un clima di assoluta incertezza per gli investimenti, con un effetto dissuasivo che solo il tempo consentirà di apprezzare fino in fondo. Non va dimenticato che la certezza del diritto e dei rapporti giuridici è la base portante di ogni sistema economico di diritto, e ignorarne il rilievo significa inevitabilmente pregiudicare quella stessa libertà di iniziativa imprenditoriale che l ordinamento in primis non si prefigge semplicemente di tutelare, ma espressamente erige a principio di carattere primario e sovraordinato, per effetto dell articolo 41 della Costituzione. Ragionando sempre in termini giuridici, inoltre, l evidente efficacia retroattiva delle norme in commento, così come la loro attitudine a generare effetti discriminatori fra le imprese, pone altresì seri dubbi di compatibilità di tali disposizioni con i principi di uguaglianza fra i consociati e di buon andamento dell azione amministrativa (tutte regole anch esse dotate di specifica copertura costituzionale), nonché, come detto, sul piano del diritto comunitario, con gli impegni regolati nel trattato sulla Carta dell energia, di cui lo Stato italiano è parte contraente.

14 EDILIZIA n E TERRITORIO Conclusioni Pertanto, al fine di evitare che uno strumento di stimolo per la promozione dell energia alternativa si traduca in una moratoria de facto per l intero comparto, l auspicio è che il quarto conto energia possa essere un occasione per un equo bilanciamento fra i diversi e (non necessariamente) contrapposti interessi coinvolti, attraverso se necessario una rimodulazione graduale degli incentivi, e una netta eliminazione degli elementi di incertezza e confusione (quali ad esempio la previsione di un limite annuale di potenza incentivabile) idonei a pregiudicare il mercato ancor più che i tagli alle tariffe. L Italia non può fare a meno di un mix produttivo nel quale le fonti rinnovabili, e in primis il fotovoltaico, abbiano un ruolo importante: e allora ben vengano incentivi che progressivamente si riducano, spingendo così l evoluzione tecnologica e la riduzione dei costi ancora assai elevati della produzione di energia alternativa. Bisogna però evitare di commettere gli stessi errori che hanno portato in altri Paesi (la Spagna ad esempio) a vedere svanire un intera filiera industriale; e ciò può avvenire solo con un quadro normativo certo e stabile, che dia fiducia agli investitori industriali e finanziari. RIPRODUZIONE RISERVATA

15 EDILIZIA n E TERRITORIO Dal 2017 le fonti alternative copriranno la metà dei consumi Il 25% nei centri storici Il primo step per la crescita dell utilizzo delle fonti rinnovabili per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento estivo scatta il 31 maggio L obiettivo, per gli edifici nuovi e quelli ristrutturati, è il 50% a partire dal DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE I l recente decreto legislativo di la scia di quanto indicato dalla direttiva, persegue l obiettivo della pro- edifici esistenti debbano prevedere di ristrutturazioni rilevanti degli recepimento della direttiva comunitaria 2009/28/Ce si pone mozione dell utilizzo delle fonti di obbligatoriamente, con una progressione nel solco tracciato dal Consiglio energia rinnovabili anche attraverso stabilita nell allegato 3 europeo del marzo 2007, che ha l introduzione di obblighi via del medesimo decreto e incremen- riaffermato l impegno della Ue a via più stringenti per gli edifici di tabile dalle Regioni con proprie favore dello sviluppo dell energia nuova costruzione e per quelli sottoposti leggi, l utilizzo di fonti rinnovabi- da fonti rinnovabili. Il Consiglio in a rilevanti interventi di ristrutli per la copertura dei consumi di questione, come ricordato nelle premesse turazione. I titoli edilizi per tali interventi, calore, di elettricità e per il raffreprovato della citata direttiva, ha apscamentoturazione. un obiettivo obbligatorio Vengono abrogati, conseguentemente, i commi 22 e 23 del Dpr del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità europea da per i progetti attuazione dell articolo 4, comma Premi di cubatura 59/2009 recante «Regolamento di raggiungere entro il In particolare il 47 considerando delle pre- che assicurano tivo 19 agosto 2005, n. 192, concer- 1, lettere a) e b), del decreto legislamesse alla direttiva 2009/28/Ce, osservando che a livello nazionale e 2002/91/Ce sul rendimento energe- valori del 30% nente attuazione della direttiva regionale, le norme e gli obblighi superiori agli obiettivi tico in edilizia» che prevedevano, in materia di requisiti minimi per per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, l utilizzo obbligato- l utilizzo dell energia da fonti rinnovabili fissati dal Dlgs 28/2011 negli edifici nuovi e ristrutrio di fonti rinnovabili per la produ- turati hanno portato a un notevole zione di energia termica ed elettri- aumento dell impiego di questo tipo difatti, non potranno esseca, in particolare stabilendo che nel di energia, propone un incoraggiamento re rilasciati se non sarà previsto caso di edifici di nuova costruzione di queste misure a un più l impiego di fonti rinnovabili di o in occasione di nuova installaziore ampio livello comunitario, promuovendo energia. ne di impianti termici o di ristruttu- allo stesso tempo l utilizzo razione degli impianti termici esi- di più efficienti applicazioni di energia Nuovo e ristrutturato stenti, l impianto di produzione di da fonti rinnovabili tramite le L articolo 11 del nuovo decre- energia termica dovesse essere pro- regolamentazioni e i codici in materia to stabilisce che i progetti di edifigettato e realizzato in modo da co- urbanistica. Il Dlgs 28/2011, sulci di nuova costruzione e i progetti prire con l utilizzo di fonti di ener-

16 22 n EDILIZIA E TERRITORIO Richiesta del titolo edilizio I REQUISITI DEGLI EDIFICI Copertura del fabbisogno energetico mediante utilizzo di fonti rinnovabili Consumi per acqua calda sanitaria Consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento Zone omogenee di tipo A (centri storici) Consumi per acqua calda sanitaria Consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento Dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre % 20% 25% 10% 50% 35% 25% 17,5% Dal 1 gennaio % 50% 25% 25% gia rinnovabile almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria (20% per gli edifici situati nei centri storici) richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché l obbligatorietà degli impianti fotovoltaici per qualsiasi nuova costruzione. Scompare, con l abrogazione del comma 23 citato, anche la necessità di successivi provvedimenti attuativi per la definizione delle modalità applicative degli obblighi, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l utilizzo di fonti rinnovabili. Beni culturali Per quanto concerne i beni culturali tutelati dal Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), parte seconda e gli edifici di cui all articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del medesimo codice, ovvero le ville non assoggettate alla tutela ma che si distinguono per la loro non comune bellezza (articolo 136, lettera b), nonché i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici (articolo 136, lettera c), l obbligo previsto dall articolo 11 del Dlgs 28/2011 non sussiste qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. Non solo energia elettrica Va precisato che, come previsto dall allegato 3 al decreto, gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili previsti dall articolo 11 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Collocazione Gli impianti devono trovare collocazione o all interno dell edificio o sul tetto o nelle pertinenze dell immobile e in caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Se questo non fosse possibile il progettista deve giustificare (con una dettagliata relazione tecnica) scelte diverse, fatto salvo il rispetto degli indici di prestazione energetica. Niente titolo edilizio Il comma 3 dell articolo 11 precisa che laddove il progetto di nuova edificazione o ristrutturazione non comprenda anche l assolvimento degli obblighi di impiego delle fonti rinnovabili di energia nelle proporzioni indicate all allegato 3, il titolo edilizio non possa essere rilasciato. Conseguentemente, atteso che il progetto degli impianti in questione diviene una componente indispensabile per ottenere il titolo edificatorio, nel caso in cui gli impianti non vengano poi effettivamente realizzati si dovrebbe concludere che l intervento risulti effettuato con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire. Premio di cubatura Il provvedimento non si limita a utilizzare la leva dell obbligo di corredare il progetto per le nuove edificazioni e le ristrutturazioni di rilevante entità con le previsioni afferenti l impiego delle fonti di energia rinnovabile, con l incidenza percentuale riportata nella tabella, ma prevede anche delle forme di incentivazione al fine di indurre gli interessati a incrementare la misura del ricorso alle fonti rinnovabili rispetto al minimo obbligatorio per legge. Difatti, il comma 1 dell articolo 12 prevede, in sede di rilascio del titolo edilizio, un «bonus» di cubatura aggiuntiva, nella misura del 30% del totale, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici

17 EDILIZIA n E TERRITORIO esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all allegato 3, riportati in tabella. Il riconoscimento del premio resta, comunque, subordinato al rispetto da parte dei progetti presentati delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal già citato decreto del ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n Inoltre, i progetti in questione non vengono sottoposti al parere della commissione edilizia. Regolamenti edilizi Le norme previste dall articolo 11 del decreto legislativo si applicano, decorsi 180 giorni dall entrata in vigore, anche a prescindere dall avvenuto adeguamento dei regolamenti edilizi comunicali. Difatti, il settimo comma dell articolo 11 citato assegna il termine di 180 giorni per l adeguamento degli atti normativi regionali e comunali, decorso infruttuosamente il quale si applicano direttamente le disposizioni della legge delegata. Viene, invece, abrogato il comma 1-bis dell articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che prevedeva con la decorrenza del 1 gennaio 2011 l inserimento nei regolamenti edilizi comunali dell obbligo per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, della previsione dell installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell intervento e per i fabbricati industriali, di estensione superiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima di 5 kw, in quanto non compatibili con le nuove previsioni normative. RIPRODUZIONE RISERVATA

18 24 n EDILIZIA E TERRITORIO Qualificazione degli installatori, trasparenza sulle prestazioni e certificazione per rogiti e affitti Per installare impianti alimentati da fonti rinnovabili l apprendistato non serve. Lo stabilisce il Dlgs 28/2008 che prevede anche l inserimento nei rogiti di una clausola sul ricevimento dell Ace. Ma l assenza non dovrebbe annullare l atto. I l decreto legislativo 28/2011 recante Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce (Dlgs 28/2011) ha riscritto l assetto normativo del settore energetico da fonti rinnovabili. In particolare, l attenzione del legislatore, oltre che sull indicazione degli iter autorizzativi ammissibili per l autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile, sull impostazione delle regole sugli incentivi statali alla produzione di energia e sulle nuove regole per il rilascio dei titoli edilizi, ha inciso anche su altre materie connesse al settore, quali, tra le altre cose, le qualificazioni per le installazioni degli impianti elettrici e la circolazione delle informazioni sul consumo energetico degli edifici al momento della loro commercializzazione. La qualifica professionale Con riferimento al settore delle installazioni per gli impianti elettrici, notevolmente incisive sul settore di riferimento sono le norme previste in tema di regolazione della qualificazione degli installatori (articolo 15). In buona sostanza, il Dlgs 28/2011 impone in capo agli installatori di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile obblighi professionali e di formazione ulteriori rispetto a quanto previsto Da gennaio 2012 gli annunci immobiliari dovranno riportare l indice di prestazione energetica dalla normativa nazionale per gli installatori di comuni impianti tecnologici. Difatti, il Dlgs 28/2011 riduce e limita le condizioni per ottenere la qualificazione di installatore di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto ai requisiti richiesti per beneficiare della qualificazione di installatore di impianti elettrici ordinari. Requisiti più severi L articolo 15 del Dlgs 28/2011, recante Sistemi di qualificazione degli installatori, indica le condizioni per ottenere la qualifica professionale per l attività di installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonte rinnovabile. La materia della qualifica professionale degli installatori di impianti elettrici, tuttavia, è già contenuta nel decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici (Dm 37/2008). Pertanto, con l articolo 15, il legislatore nazionale ha sovrapposto alla normativa di base sulla qualifica di impianti elettrici ordinari, la disciplina speciale della qualifica di installatore di impianti rinnovabili. La qualifica professionale per

19 EDILIZIA n E TERRITORIO l attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore si consegue mediante il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell articolo 4 del Dm 37/2008, ossia: - diploma di laurea in materia tecnica specifica; - diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. - titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Si noti che il Dm 37/2008 prevede una rosa più ampia di modalità per l ottenimento della qualifica professionale per l installazione e la manutenzione di impianti energetici, includendo, infatti, alle condizioni sopra riportate anche il requisito dell esperienza maturata nel settore (più correttamente, la prestazione lavorativa svolta in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell apprendistato e quello svolto come operaio qualificato). Con l esclusione dell apprendistato dalle modalità di ottenimento della qualifica si determina una disparità di trattamento tra tecnici impiantisti che si occupano di impianti ordinari e impiantisti specializzati nel settore delle rinnovabili, precludendo a questi ultimi la facoltà LA FORMAZIONE DEGLI INSTALLATORI Le regole da rispettare dal 1 agosto 2013: 1. La qualificazione deve seguire una procedura trasparente e chiara 2. Il programma di formazione del soggetto formatore dovrà garantire continuità e copertura regionale 3. Il soggetto formatore dovrà disporre di apparecchiature tecniche adeguate 4. Il soggetto formatore dovrà garantire sia la formazione di base che corsi di aggiornamento su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie 5. Tra i soggetti di formazione si includono sia i produttori delle apparecchiature che istituti ed associazioni 6. La qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento 7. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori deve comprendere sia una parte teorica che una parte pratica che si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato di poter usare a dimostrazione delle proprie competenze professionali l esperienza pregressa maturata nel settore. La disposizione normativa in parola è stata molto criticata dai tecnici e dalle associazioni di categoria che hanno promesso ricorsi al Tar contro i relativi provvedimenti applicativi. La manutenzione Un ulteriore aspetto che ha destato le critiche delle associazioni di categoria consiste nell allargamento dell ambito di applicazione delle norme del Dlgs 28/2011 anche all attività di manutenzione (e non solo di installazione). In tal modo, anche i semplici manutentori dovranno essere qualificati mediante la dimostrazione di uno dei tre requisiti sopra citati. Tale allargamento dell ambito oggettivo ha ottenuto il disfavore delle associazioni di categoria, che dato il carattere restrittivo del Dlgs 28/2011 avrebbero preferito tenere esclusa dall ambito applicativo della norma l attività di manutenzione. La formazione Il Dlgs 28/2011, inoltre, introduce regole più severe anche per la formazione dei tecnici. Infatti, a partire dal 1 agosto 2013 il titolo di formazione professionale dovrà essere rilasciato nel rispetto dei requisiti e dei criteri indicati dallo stesso Dlgs 28/2011 all allegato 4 (si veda la tabella in alto), che stabilisce inter alia, anche le modalità del periodo di formazione. Inoltre, entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione. Al fine di coordinare le discipline dettate dalle Regioni con i criteri indicati dal Dlgs 28/2011 (allegato 4), l Enea è incaricata di mettere a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell attestato di formazione. Tale previsione consentirà, inoltre, di garantire l applicazione di norme sul tema anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre Le compravendite Come anticipato, le novità introdotte dal Dlgs 28/2011 coinvolgono anche la materia della certificazione energetica degli edifici, introducendo, infatti, modifiche anche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell edilizia (Dlgs 192/2005). In particolare, il Dlgs 28/2011 ha introdotto i commi 2-ter e 2-quater all articolo 6 del Dlgs 192/2005 al fine di rafforzare l attenzione che gli acquirenti e i locatari sono tenu-

20 26 n EDILIZIA E TERRITORIO ti a prestare ai consumi energetici degli edifici nell ambito della circolazione degli immobili. Come si ricorderà, l articolo 6 del Dlgs 192/2005 prevede l obbligo di dotazione dell attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione a cura del costruttore e per gli edifici esistenti, con determinate cadenze temporali, con onere a carico del venditore, in caso di trasferimenti a titolo oneroso degli immobili. A specificazione di tale disciplina, il Dlgs 28/2011 ha introdotto un ulteriore obbligo da tener presente nella redazione dei contratti di compravendita e di locazione, in quanto impone l inserimento di un apposita clausola di attestazione della conoscenza dei consumi energetici degli edifici. Infatti, il comma 2-ter dell articolo 6, come introdotto dal Dlgs 28/2011 stabilisce che i contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovranno contenere un apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Portata limitata della disposizione per i contratti di locazione, per cui la clausola di conoscenza andrà inserita solo nel caso di edifici e unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. Si noti che l inserimento della clausola vale per i contratti di compravendita e di locazione, mentre l obbligo di dotazione si applica ai trasferimenti a titolo oneroso. In ogni caso, si può ritenere ammissibile allargare la nozione di compravendita alle fattispecie assimilabili a questa: permuta, vendita di eredità, vendita di azienda che comprendano la cessione, ovviamente, di immobili sottoposti alle norme del Dlgs 192/2005. Sulle modifiche del Dlgs 28/2011 è intervenuto anche il Consiglio nazionale del Notariato con una nota preliminare che sarà approfondita da un apposito studio in corso di elaborazione. Le Regioni Il Consiglio del Notariato ha evidenziato tra le altre cose il possibile rischio di applicazione a macchia di leopardo della normativa. Infatti, a fronte di alcune Regioni che hanno legiferato sulla materia, individuando precise sanzioni in caso di mancata allegazione del certificato, vi sono altre Regioni (la LE NORME REGIONALI Le regole da seguire nelle Autonomie che hanno disciplinato la certificazione energetica Regione Provvedimento Contenuto Emilia Romagna Lombardia Piemonte Friuli Venezia Giulia Liguria Puglia Delibera del 4 marzo 2008, n. 156; delibera del 28 ottobre 2008, n Dgr del 22 dicembre 2008, n. 8745; Lr dell 11 dicembre 2006, n. 24; Lr del 29 giugno 2009, n. 10 Dgr del 4 agosto 2009, n ; Lr del 6 agosto 2009, n. 22; Lr del 28 maggio 2007, n. 13 Lr del 23 febbraio 2007, n. 5; delibera giunta regionale del 24 settembre 2009, n. 2116; decreto del Presidente 274/2009 Lr del 24 novembre 2008, n. 42; Lr del 29 maggio 2007, n. 22 Lr del 10 giugno 2008, n Regolamento regionale 10/2010 (al momento annullato dal Tar Puglia) Valle d Aosta Lr del 18 aprile 2008, n. 21 Obbligo di allegare l Ace ma senza sanzioni in caso di inadempienza Obbligo di allegare l Ace ai rogiti. In caso di inadempienza il venditore incorre nella sanzione da 5 a 20mila euro Obbligo di allegare l Ace al rogito. In caso di inadempienza il venditore incorre in una sanzione da mille a 10mila euro. Per il costruttore che viola l obbligo di dotazione è prevista invece una sanzione da 5 a 30mila euro Copia del certificato energetico deve essere depositata presso il Comune competente dal costruttore o dal proprietario dell immobile al momento della richiesta di agibilità Obbligo di consegna dell Ace al momento della vendita. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all immobile, l originale della certificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa inferiore a 5mila e non superiore a 3mila euro Manca il regolamento attuativo e quindi, per ora, si applica la normativa nazionale Obbligo di allegare dotazione dell Ace in caso di rogito relativo a un fabbricato di nuova costruzione - demolito e ricostruito - sottoposto a ristrutturazione edilizia. Obbligo di messa a disposizione dell Ace dell acquirente in caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari. In caso la superficie utile sia inferiore o uguale a metri quadrati, il proprietario può rilasciare all acquirente una dichiarazione in cui attesta la scadente qualità energetica dell immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso; e l appartenenza dell edificio alla classe energetica più bassa

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