CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 29 DEL 25 LUGLIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO: IPOTESI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DI R. STAIANO La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare - configura con una disposizione di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. PAGINA 5 HANDICAP ED INSEGNANTE DI SOSTEGNO DI R. STAIANO La L. 5 febbraio 1992 n. 104 ha introdotto una disciplina organica e completa a favore dei disabili che ancora oggi costituisce il perno del sistema di tutela del settore. L art. 12 fissa - al comma 2 - i contenuti e l estensione, a partire dalla scuola materna e fino all università, del diritto soggettivo all educazione ed all istruzione della persona disabile. PAGINA 9 PREMI ASSICURATIVI, RIDUZIONE AD AUTOLIQUIDAZIONE DAL 2014 DI R. STAIANO II datori di lavoro devono versare annualmente il premio assicurativo per gli infortuni, che si distingue in premio ordinario e premio speciale. Le riduzioni dei premi previste dalla L. 147/2013 a partire dal PAGINA 14 SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO BANDO INAIL PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PAGINA 17 LE RISPOSTE DELL ESPERTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER I LAVORATORI PART-TIME PAGINA 21 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

2 MINISTERO DELL'INTERNO: Protocollo d intesa con l'autorità nazionale anticorruzione per la collaborazione con Prefetture-UTG e Enti locali REGIONE EMILIA ROMAGNA: Delibera di gr n. 985 del attuazione piano Garanzia Giovani MINISTERO DEL LAVORO: Interpello n. 10 dell del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la REGIONI PAGINA 24 CGIL Interpello n. 11 dell del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Legge Regionale Valle D Aosta, , n. 2 Decreto del Presidente della Provincia di Trento, , n. 6 Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano, , n. 21 NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL Accordo di rinnovo del contratto per i videofonografici del PAGINA 27 ACCORDI PAGINA 35 Accordo OO.SS. e associazioni ANPAS del GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO PAGINA 36 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL INPS PAGINA 39 SCADENZARIO PREVIDENZIALE SCADENZARIO DAL 28 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2014 PAGINA 40 Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme le novità di questa settimana riguardanti il lavoro. Nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2014, è stata pubblicato il D.M. 27 giugno 2014, il quale individua gli strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2014, il quale prevede l abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. Nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2014, è stata pubblicata la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2014, la quale dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche. Nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2014, è stata pubblicato la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2014, la quale dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel territorio delle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio Nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2014, è stata pubblicato il D.M. 26 giungo 2014, n. 603, il quale prevede l approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza. Nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2014, è stata pubblicato la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2014, la quale dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria. Nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2014, è stata pubblicata l Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 8 luglio 2014, n. 173, la quale prevede i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. Pag. 3

4 Nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. 1 luglio 2014, n. 100, il quale contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. 1 luglio 2014, n. 101, il quale attua la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, è stata pubblicata l Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2014, n. 174, la quale prevede interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. Nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, è stata pubblicata l Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2014, n. 175, la quale prevede interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena. Pag. 4

5 APPROFONDIMENTO Giusta causa di licenziamento: ipotesi ed orientamenti giurisprudenziali di R. Staiano 1 Sommario 1. GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO: NOZIONE 2. IPOTESI INDIVIDUATE DALLA GIURISPRUDENZA 1. Direttiva comunitaria Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento, occorre accertare in concreto se - in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva 2. E appena il caso di soggiungere, poi, che se, da un canto, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell art c.c., l'entità materiale del danno subito dal datore di lavoro, a causa della condotta del lavoratore, ha un rilievo del tutto secondario, dovendosi tener conto delle modalità di tale condotta e della sua idoneità a scuotere irreparabilmente l'elemento fiduciario, che è alla base del rapporto di lavoro 3, dall'altro il giudizio circa la gravità del comportamento di un lavoratore subordinato, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione non inficiata da errori logici e giuridici. 1 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. 2 Così, Cass. civ., 16 luglio 1980, n. 4632, in Mass. Giur. It., 1980; Cass. civ., 9 dicembre 1982, n. 6749, in Mass. Giur. It., 1982; Cass. civ., 28 dicembre 1983, n. 7638, in Mass. Giur. It., 1983; Cass. civ., 9 gennaio 1984, n. 158, in Mass. Giur. It., 1984; Cass. civ., 12 giugno 1985, n. 3523, in Mass. Giur. It., 1985; Cass. civ., 13 gennaio 1987, n. 159, in Mass. Giur. It., Cass. civ., 14 maggio 1983, n. 3337, in in Mass. Giur. It., Pag. 5

6 Su quest ultimo punto, va ricordato che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente - come ripercorso in Cass. civ., n del che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare: a) da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, b) dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all art c.c., l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l'ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore. 2. Ipotesi individuate dalla giurisprudenza La grave inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto inficia in modo irreversibile il rapporto di fiducia tra le parti, configura giusta causa di licenziamento. Da ciò deriva che quando i fatti addebitati al lavoratore sono di gravità tale da integrare l'ipotesi della giusta causa di licenziamento, questi giustificano, quindi, l'applicazione della massima sanzione espulsiva. Di conseguenza, ad esempio: 1. la sottoscrizione da parte del lavoratore veterinario, durante un periodo di assenza dal servizio per malattia, di certificati di sanità veterinaria, costituisce senz'altro una grave violazione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tanto più che il rilascio dei certificati, asseritamente richiesti "per la spedizione internazionale di prodotti caseari", era avvenuto in periodo nel quale il lavoratore non avrebbe potuto prestare attività Pag. 6

7 lavorativa, in quanto impeditone da malattia, e mediante "apposizione di falsi protocolli alle certificazioni in questione 4 ; 2. nelle organizzazioni di tendenza è ammissibile il licenziamento per giusta causa, a norma dell art c.c., per ragioni oggettive consistenti in un grave dissenso ideologico tra organizzazione e lavoratore svolgente mansioni di tendenza 5 ; 3. è legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore, impiegato di banca addetto alla cassa cambio valuta che, con la sua condotta, aveva violato le leggi valutarie 6 ; 4. è legittimo il licenziamento per giusta causa a fronte dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro 7 da parte del dipendente addetto alla vigilanza e custodia, trattandosi di una condotta che mina in radice il rapporto fiduciario 8 ; 5. l esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica 9 nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in 4 Cass. civ., Sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095, in Mass. Giur. It., Cass. civ., Sez. lav., 8 luglio 1997, n. 6191, in Mass. Giur. It., 1997: nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato da un sindacato di categoria di lavoratori ad un proprio dirigente, da ultimo segretario generale di un'importante articolazione territoriale, a seguito della sua espulsione dal sindacato stesso. 6 Trib. Roma, 5 gennaio 1990, in Notiz. Giur. Lav., 1990, p L'abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente configura - a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto - mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli art. 1 e 3 della L. 604/1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza. 8 Sul abbandono del posto di lavoro, v.: Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 1996, n. 2453, in Mass. Giur. It., 1996: nella specie, la S.C. ha ritenuto congrua ed adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto, ai fini della sussistenza di una giusta causa, la specifica incidenza di atti di insubordinazione, consistiti, a seguito di negligente esecuzione del lavoro, in risposte decisamente inurbane ai rilievi del superiore, rifiuto di correggere e completare il lavoro stesso, abbandono del posto di lavoro con fare apertamente sprezzante e rifiuto di ubbidienza; Cass. civ., Sez. lav., 1 settembre 2003, n , in Mass. Giur. It., 2003: nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una guardia giurata, ha ribadito il principio secondo cui nelle controversie concernenti l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è denunziabile in sede di legittimità, solo la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, attraverso la puntuale deduzione dell'errore - sviamento del ragionamento del giudice di merito e ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che, interpretando le disposizioni contrattuali, aveva ravvisato nella condotta del lavoratore un abbandono del posto di lavoro e non un momentaneamente allontanamento dal posto stesso; Trib. Firenze, 28 marzo 2008, in Foro toscano, 2008, n. 2, p. 205: sussiste giusta causa di licenziamento ove il lavoratore abbia abbandonato il posto di lavoro con - si ritiene - circa 45 minuti di anticipo, poiché, anche se in caso di chiamata anche negli ultimi 5 minuti avrebbe dovuto tornare sul luogo della prestazione e pur non essendosi verificati problemi l'essersi allontanato avrebbe reso più difficile un intervento immediato e utile del ricorrente in caso di allarme nella zona di competenza ed essendo l'abbandono aggravato dalla falsa ricostruzione dei fatti fornita dall'interessato. 9 Sul diritto di critica, v.: Cass. civ., Sez. lav., 29 aprile 2004, n. 8254, in Mass. Giur. It., 2004: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente - il quale, nel difendersi da una contestazione disciplinare, aveva usato affermazioni denigratorie ed offensive nei confronti di colleghi e superiori - motivando sulla gravità delle espressioni offensive e sulla loro idoneità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, a compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario; Trib. Modena, 18 dicembre 2007, in Argomenti, 2009, 1, p. 241: rientra nel diritto di critica tutelato dalla Costituzione e non costituisce giusta causa di licenziamento l uso da parte del lavoratore di espressioni particolarmente colorite ma di uso corrente nei confronti di un dipendente di pari grado. Limite del diritto di critica è la divulgazione di notizie diffamanti per il datore di lavoro, che costituisca comportamento idoneo a ledere in modo irreparabile la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere di fedeltà; Cass. civ., Sez. lav., 10 dicembre 2008, n , in Mass. Giur. It., 2008: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento irrogato ad un proprio dipendente da una impresa che svolgeva servizio di smaltimento rifiuti, per aver costui reso affermazioni - come privato cittadino in tre distinte assemblee pubbliche, con successiva ampia eco sulla stampa locale - ritenute gravemente lesive dell'immagine e del prestigio dell'azienda datrice di lavoro, in quanto si assumeva che questa non aveva inviato del materiale derivante dalla raccolta differenziata al recupero, al riciclaggio e allo smaltimento differenziato, ma l'aveva destinato all'inceneritore. Contra, Trib. Roma, 26 giugno 2000, in Notiz. Giur. Lav., 2000, p. 760: le opinioni espresse nel contesto delle relazioni sindacali, anche se con particolare asprezza, non possono costituire giusta causa di licenziamento, in Pag. 7

8 una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall art c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento; 6. sussiste la giusta causa di licenziamento del cassiere che non emette gli scontrini fiscali, ed anche se non è tenuto a farlo, per irrimediabile violazione della fiducia in lui riposta dal datore di lavoro 10 ; 7. è particolarmente grave sotto l'aspetto soggettivo ed oggettivo il comportamento del caporeparto di un supermercato che procede alla timbratura irregolare del cartellino di uscita e di entrata in modo da far risultare la sua presenza in orario in cui è, invece, assente, il quale, quindi, non si fa scrupolo di violare più volte con artificio quella disciplina sul lavoro che è tenuto a far osservare ai suoi sottoposti 11 ; 8. è legittimo il licenziamento di un informatore medico-scientifico che aveva fatto falsamente risultare di aver effettuato, nella sua qualità, una serie di visite a medici 12 ; 9. il comportamento del lavoratore che durante il periodo in cui usufruisce della CIG presti attività di lavoro subordinato in favore di impresa concorrente, si pone in violazione dell'obbligo di fedeltà e giustifica il licenziamento per giusta causa 13 ; 10. il documentato e reiterato rifiuto del lavoratore di ottemperare alle disposizioni organizzative dell'imprenditore integra una ripetuta violazione dell'obbligo impostogli dall art c.c. e giustifica, quindi, la risoluzione del rapporto per giusta causa 14 ; 11. è legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva anche incarichi sindacali, qualora sia comprovata l'ipotesi di giusta causa quale motivazione del licenziamento stesso 15. quanto ricomprese nel lecito diritto di critica. Peraltro, il comportamento del lavoratore si traduce in un atto illecito quando determini la compromissione di altri diritti o valori di pari rilievo costituzionale, sconfinando nell'ingiuria, nella calunnia, nella diffamazione, nelle minacce; in tal caso, esso è idoneo a compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, così legittimando la risoluzione in tronco del rapporto, senza che che acquisti rilievo scriminante la qualità di rappresentante sindacale o il modesto ruolo rivestito nella gerarchia aziendale (nella fattispecie, un rappresentante sindacale aveva affisso in bacheca un comunicato, con il quale accusava l'amministratore delegato ed il capo del personale di appropriarsi del denaro spettante a taluni dipendenti); Cass. civ., Sez. lav., 21 settembre 2005, n , in Argomenti, 2006, n. 1, p. 289: le frasi ironiche e satiriche, ancorché grevi e potenzialmente offensive, contenute in un volantino distribuito nel contesto di un conflitto sindacale, sono espressione del diritto di critica garantito dagli artt. 21 e 39 Cost.. Pertanto, è illegittima la reazione del datore di lavoro che si sostanzia nel licenziamento motivato dal venir meno del rapporto di fiducia. 10 Cass. civ., sez. VI lav., 18 maggio 2012, n. 7965, in Mass. Giur. It., App. Milano, 18 settembre 2001, in Lavoro nella Giur., 2002, p Sull argomento, si veda: Cass. civ., Sez. lav., 7 dicembre 2010, n , in Lavoro nella Giur., 2011, n. 2, p. 214: la timbratura del cartellino, nell'apposito apparecchio marcatempo, effettuata falsamente in favore di altro collega di lavoro, configura il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro. Tale condotta è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro fra le parti e legittima il recesso per giusta causa. 12 Cass. civ., Sez. lav., 4 maggio 2005, n. 9266, in Mass. Giur. It., Cass. civ., 6 marzo 1990, n. 1747, in Mass. Giur. It., 1990: nella specie, il dipendente di impresa di costruzioni e riparazioni di mezzi meccanici svolgeva la stessa attività in favore di impresa concorrente. 14 Pret. Bergamo, 13 febbraio 1990, in Dir. e Pratica Lav., 1990, p Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 2013, n. 895, in Mass. Giur. It., 2013: La Suprema corte ha evidenziato che eventuali accordi aziendali che prevedano la non risolubilità dei rapporti con lavoratori che ricoprono incarichi sindacali non sono da ritenere validi qualora, alla base del licenziamento, vi sia una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art c.c.). Pag. 8

9 APPROFONDIMENTO Handicap ed insegnante di sostegno di R. Staiano 16 Sommario 1. EVOLUZIONE NORMATIVA 2. INSEGNANTE DI SOSTEGNO: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 1. Corte Costituzionale n. 153 del 2014 L Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 13 dicembre 2006 ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore in ambito internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva dall Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18. In particolare, l art. 24 della Convenzione statuisce che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all istruzione, diritto, precisa la Convenzione, da garantire andando incontro alle esigenze individuali del disabile anche predisponendo accomodamenti ragionevoli. Nel nostro ordinamento, invece, gli interventi normativi degli anni Sessanta (Leggi nn. 1073/1962, 942/1966, 444/1968) avevano istituito per i disabili scuole speciali e classi differenziali. Questo sistema rischiava di confinare i soggetti disabili in una sorta di ghetto, aumentandone il grado di emarginazione ed esclusione sociale. I disabili, proprio perché in posizione di svantaggio psicofisico, avrebbero richiesto invece una rete di supporto tesa non a confinarli in aree separate ma ad inserirli stabilmente, con adeguati ausili, nell ambito delle stesse istituzioni aperte alla generalità degli studenti. E per questo che negli anni Settanta il legislatore pose le basi per un autentica rivoluzione copernicana, stabilendo il principio dell inserimento dei disabili nelle classi normali della scuola pubblica. Con le successive leggi nn. 517/1977 e 270/1972 il legislatore avviò in concreto le forme d integrazione dei disabili, istituendo nei ruoli della scuola la figura degli insegnanti di sostegno, docenti con preparazione specifica per assistere e guidare gli alunni disabili nell apprendimento. L intervento indiscutibilmente più significativo è rappresentato dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 che ha introdotto una disciplina organica e completa a favore dei disabili e che ancora oggi costituisce il perno del sistema di tutela del settore. L art. 12 della L. 104/1992 fissa - comma 2 - i 16 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 9

10 contenuti e l estensione, a parte dalla scuola materna e fino all università, del diritto soggettivo all educazione ed all istruzione della persona disabile 17. Il sistema di garanzie è stato poi recepito negli artt. da 312 a 325 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, c.d. testo unico sull'istruzione, al fine di predisporre i necessari strumenti per l istruzione e l educazione nel sistema scolastico pubblico italiano di soggetti disabili. E chiaro, quindi, che il legislatore, dietro la spinta di norme costituzionali (ad esempio, art. 38, comma 3, Cost.), sul punto ben chiare, e di un accresciuta sensibilità politica e sociale al fenomeno, ha considerato il disabile alla pari di qualsiasi altro soggetto, titolare dei diritti fondamentali e quindi di quello all istruzione, propedeutico all inserimento nel mercato del lavoro. Dal punto di vista amministrativo, il menzionato art. 12, comma 5, L. 104/1992 stabilisce che All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere supportate, sollecitate e progressivamente rafforzate nel rispetto delle scelte culturali. In attuazione di tale normativa è stato poi adottato il D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 dal quale si desume che: per individuare l'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Asl dispongono appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della L. n. 104/1992, accertamenti ai quali segue "la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" recante "l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima" e "l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato" (art. 2, comma 1 e 2); gli accertamenti "sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale" che deve essere trasmessa anche "all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti." (articolo 2, comma 3); a queste attività fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (P.E.I.) ad opera dei soggetti indicati all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio contenente l Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap- ossia: operatori 17 Fra le tante, di recente, T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 9 maggio 2011, n. 229, in T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 7 giugno 2011, n. 374, in T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 giugno 2011, n. 833, in CD Libro; Tar Sicilia, Sez. I, 9 gennaio 2012, n. 20, in Pag. 10

11 sanitari individuati dalla Asl e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno (art. 3); tali soggetti, "in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno" (art. 3, comma 2). L accertamento collegiale da parte dell ASL, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, può quindi portare al riconoscimento dell'esistenza di una disabilità con connotazione di particolare gravità (art. 2, comma 2), qualora venga riconosciuta la presenza dei presupposti previsti dall art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, ai sensi del quale "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". 2. Insegnanti di sostegno: orientamenti giurisprudenziali L'assegnazione di uno o più insegnanti specializzati per le attività di sostegno avviene pertanto al termine di un complesso iter procedimentale che vede, in primo luogo, la formulazione di un progetto predisposto dal Consiglio di classe, valutato dal Gruppo di lavoro d'istituto, quindi trasmesso al Provveditorato agli studi, attuale CSA, successivamente valutato dal Gruppo di Lavoro dell'handicap, attualmente interno al CSA, che poi esprime un parere al Direttore scolastico regionale cui compete la determinazione finale (artt. 41 e 44 D.M. n. 331/1998). Gli insegnanti di sostegno, una volta assegnati, sono contitolari delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica, all'elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti, come previsto dall art. 13, comma 6, L. n. 104/1992. In riferimento alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno, l'art. 319 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 i cui primi tre commi sono stati abrogati prevedeva, al comma 1, che Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap. ; il successivo comma 2, disponeva inoltre che Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni possono essere autorizzate... in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati.... Tale rapporto è stato successivamente modificato dall'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver assicurato, al comma 1, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap, ha individuato, al comma 3, nel Pag. 11

12 rapporto di un insegnante di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia il parametro per determinare la dotazione organica di insegnanti di sostegno, rimettendo ai decreti ministeriali attuativi l'individuazione dei criteri di ripartizione tra i diversi gradi di scuole, tra le aree disciplinari, nonché l'assegnazione ai singoli istituti. Il legislatore è di nuovo intervenuto in senso correttivo sul criterio proporzionale sancendo, all'art. 1, comma 605, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria 2007), che con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione sono adottati interventi volti, tra l altro, a sostituire il criterio previsto dal menzionato art. 40, comma 3, L. n. 449 del 1997, con individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Successivamente, l art. 2, commi 413 e 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Legge finanziaria 2008) ha messo in discussione le possibilità di deroga alla normativa generale, con l obiettivo di rideterminare ed adeguare l'organico di diritto degli insegnanti di sostegno per evitare la formazione di personale precario. La norma ha così previsto esclusivamente il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, L. 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, il richiamato comma 413 ha fissato un limite al numero massimo di posti dei docenti di sostegno, limite che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non avrebbe dovuto superare complessivamente il 25% dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2006/2007. Il successivo comma 414 ha invece abolito la previsione - contenuta nel richiamato art. 40, comma 1, della L. n. 449/ che, in presenza di disabilità particolarmente gravi, consentiva di assumere con contratto a tempo determinato docenti di sostegno in deroga al rapporto standard insegnanti-alunni disabili, come fissato dall art. 40 medesimo. Il D.P.C.M. del 24 aprile 2008, all'art. 9 ha disciplinato nel dettaglio le procedure per fissare, ai sensi del menzionato art. 2, comma 413, L. n. 244 del 2007, la dotazione organica a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili. Su questo nuovo assetto legislativo è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 80 ha dichiarato l'illegittimità dei richiamati commi 413 e 414 dell'art. 2 della L. n. 244 del 2007; quanto al primo, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e, quanto al secondo, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. La Corte costituzionale, giudicando illegittimo il tetto massimo di posti fissato dalla legge, ha sancito il pieno diritto degli alunni con disabilità a fruire di docente di sostegno ed ha affermato, Pag. 12

13 per questo, il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto all educazione, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno. La Corte, in proposito, ha evidenziato l'esistenza di un nucleo indefettibile di garanzie che si pone quale limite invalicabile anche all'intervento normativo discrezionale del legislatore; per questo ha affermato la necessità di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità - tramite la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno correlate alle loro effettive necessità - al fine di rendere effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave. Da ciò la declaratoria d'illegittimità della scelta legislativa laddove, con menzionati commi 413 e 414, posto che l'assistenza di sostegno ai disabili gravi non potrà essere negata per ragioni riconducibili all'insufficienza del personale docente; il criterio per l'assegnazione delle ore di sostegno dovrà essere appunto quello della gravità della disabilità e delle effettive esigenze di sostengo del minore, supplendo alle eventuali insufficienze dell'organico anche tramite l'assunzione di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato. Pag. 13

14 APPROFONDIMENTO Premi assicurativi, riduzione ed autoliquidazione dal 2014 di R. Staiano 18 Sommario 1. PREMI ASSICURATIVI E DATORI DI LAVORO 2. RIDUZIONE ED AUTOLIQUIDAZIONE DAL Premi assicurativi e datori di lavoro I datori di lavoro devono versare annualmente il premio assicurativo, che si distingue in premio ordinario e premio speciale. Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi: 1. l ammontare delle retribuzioni effettive o convenzionali corrisposte ai dipendenti, soci lavoratori e familiari durante il periodo assicurativo; 2. il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione che si svolge. ll premio ordinario si calcola applicando alle retribuzioni i tassi previsti da un apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni. I premi speciali sono determinati dall Inail e approvati con decreto del Ministero del Lavoro. I premi speciali unitari sono comprensivi del sovrappremio silicosi e non sono soggetti all oscillazione del tasso per andamento infortunistico. Le categorie per le quali sono previsti premi speciali unitari sono le seguenti: 1) titolari artigiani,soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano; 2) facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto; 3) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all obbligo assicurativo; 4) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958); 18 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 14

15 5) alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro; 6) candidati all emigrazione sottoposti a prova d arte prima dell espatrio; 7) medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività sono determinate dal D.M. 12 dicembre In caso di mancato o tardato pagamento del premio sono applicate sanzioni civili. 2. Riduzione ed autoliquidazione dal 2014 L'art. 1, comma 128, della L. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a milioni di euro per l'anno 2014, milioni di euro per l'anno 2015 e milioni di euro a decorrere dall'anno La stessa legge ha, inoltre, stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione in discorso, la legge ha disposto un trasferimento all'inail da parte del bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'art. 39 del D.P.R. 1124/1965. In ogni caso è stabilito che a decorrere dal 2016 l'inail effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dai ministeri vigilanti. La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l'anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente: - ai premi della gestione industria di cui al titolo I del D.P.R. 1124/1965 determinati ai sensi dell'art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000 (c.d. premi ordinari); - ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente; Pag. 15

16 - ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 1124/1965 e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; - ai contributi assicurativi della gestione agricoltura 19 di cui al titolo II del D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'inps. Invece, sono esclusi dalla riduzione: - i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico; - i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio; - i contributi per l'assicurazione degli apprendisti, riscossi dall'inps in forma unificata; - i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch'essi riscossi in modalità unificata dall'inps. Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'inail e del limite di 1 miliardo di euro stabilito dalla c.d. Legge di stabilità 2014, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi 20 e contributi è pari al 14,17%. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l'occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica ai premi/contributi di competenza di detto anno. Per consentire l'applicazione della riduzione già dal corrente anno, l'art. 2, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, in L. 28 marzo 2014, n. 50 ha differito al 16 maggio 2014 i termini per i versamenti e gli adempimenti relativi all'autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché i termini per il pagamento, antecedenti al 16 maggio Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe: 1. il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione , sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle L. 449/1997 e L. 144/1999; 2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014; 3. il termine del 30 aprile 2014 per l invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 19 V.: Circ. Inail, 1 luglio 2014, n Per maggiori approfondimenti, v. Circ. Inail, 7 maggio 2014, n Sull autoliquidazione in genere, v.: Nota Inail, 23 gennaio 2014, n ; sull istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2013/2014 del settore navigazione, v.: Nota Inail, 30 aprile 2014, n Pag. 16

17 SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO [Scarica la Scheda in formato word] Agli Utenti Loro Sedi OGGETTO: BANDO INAIL PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE PER MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREMESSA Pubblicato sulla G.U. del 18 luglio 2014, n. 165, il bando Fipit, il quale interessa le aziende dei settori edile, agricolo e dell estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico. Sono previsti contributi minimi di mille euro per il sostegno di interventi anche di modesta entità. Con il bando Fipit l'inail mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali, per le piccole e micro imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. La domanda di partecipazione potrà essere compilata utilizzando l apposita procedura informatica disponibile sul portale internet dell Inail nel periodo compreso fra il 3 novembre e le ore del 3 dicembre OBIETTIVO Si comunica, in attuazione dell articolo 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell agricoltura, dell edilizia, dell estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. DESTINATARI I soggetti destinatari del contributo sono le piccole e micro imprese operanti nel settore dell agricoltura, nel settore dell edilizia, nel settore dell estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Pag. 17

18 PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO Per l individuazione delle tipologie di progetto ammesse si rimanda ai Bandi regionali/provinciali pubblicati sul sito Inail nella sezione: RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI L entità delle risorse destinate dall Inail per l anno 2014 è di complessivi 30 milioni di euro, così ripartiti: per il finanziamento dei progetti del settore Agricoltura per il finanziamento dei progetti del settore Edilizia per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. L importo è ripartito a livello regionale secondo la tabella seguente: Regioni Ripartizione budget Agricoltura Costruzioni Lapidei Piemonte Valle d'aosta Lombardia Liguria Bolzano Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Pag. 18

19 Regioni Ripartizione budget Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65% (sessantacinque per cento) dei costi, al netto dell Iva, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa, nel rispetto del regime de minimis, non potrà superare l importo di euro ,00 (cinquantamila); il contributo minimo ammissibile è pari a euro 1.000,00. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 le imprese regolarmente registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel Bando. Pag. 19

20 PUNTI DI CONTATTO Contact Center: numero verde , gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante). Pag. 20

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