CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO"

Transcript

1 CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE CASO MATVEYEV c. RUSSIA (Ricorso n /02) SENTENZA STRASBURGO 3 luglio 2008 Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all articolo 44 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

2 Nel ricorso Matveyev c. Russia, La Corte europea dei diritti dell Uomo (Prima Sezione), riunita in una camera composta da: Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, giudici, e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione, Avendo deliberato in camera di consiglio il 12 giugno 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale data : PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n /02) diretto contro la Federazione russa presentato il 15 giugno 2002 da un cittadino russo, signor Sergey Nilovich Matveyev ( il ricorrente ), in virtù dell articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( la Convenzione ). 2. Il Governo convenuto era rappresentato dal sig. P. Laptev, rappresentante della Federazione russa davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo. 3. Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione del suo diritto al risarcimento del danno per ingiusta detenzione. 4. Con decisione del 1 o febbraio 2007, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile. 5. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato ulteriori osservazioni scritte (articolo 59 1). La Camera ha deciso, dopo aver consultato le parti, che non fosse necessario tenere un udienza nel merito (articolo 59 3 in fine), e le parti hanno replicato ciascuna per iscritto alle osservazioni della controparte. 2

3 IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 6. Il ricorrente, sig. Sergey Matveyev, è un cittadino russo nato nel 1949 e residente in Arkhangelsk. A. La procedura penale contro il ricorrente 7. Nel 1980 il ricorrente e sua moglie, sig.ra Matveyeva, organizzarono una trasmissione radio a onde corte dalla loro abitazione. 8. Il 1 maggio 1981 la loro trasmissione venne interrotta dalle autorità. Vennero effettuate una serie di perquisizioni nel loro appartamento. 9. Il 12 maggio 1981 venne intentata una procedura penale nei confronti del sig. Matveyev. 10. L 11 agosto 1981 il Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy della Regione di Arkhangelsk processò il sig. Matveyev per produzione di un francobollo postale contraffatto e per averlo utilizzato per inviare corrispondenza personale libera da spese, condannandolo a due anni di detenzione. Il Tribunale distrettuale riteneva, in particolare: Il Tribunale giudica insostenibile la tesi dell accusato [sig.] Matveyev secondo cui il francobollo che prese dalla scuola radio-tecnica non poteva essere utilizzato per inviare corrispondenza libera da spese [dato che] non era valido secondo il listino prezzi n. 125 Tariffe e servizi postali, adottato dal Ministero delle Comunicazioni URSS e il Decreto di Stato del Comitato Prezzi n. 517 del 25 giugno 1980 [in vigore dal] 1 ottobre 1980 [Прейскурант 125 «Тарифы и услуги связи», утвержденный Министерством связи СССР введенный в действие с 1 октября 1980 г. и Постановление Госкомцен СССР от 25 июля 1980 г. 517]. Al momento del furto del francobollo postale e del conseguente invio di lettere tramite [l utilizzo del] francobollo [il sig.] Matveyev non era a conoscenza dei documenti sopramenzionati e il suo intento era quello di inviare la propria corrispondenza [personale] libera da spese, [fatto che] fu ripetutamente dimostrato dagli elementi di prova. 11. Il 25 settembre 1981 la Corte regionale di Arkhangelsk confermò la sentenza. Il ricorrente scontò la pena e fu licenziato dal suo lavoro presso un impresa di Stato. B. Procedura per l ottenimento del risarcimento per il danno non patrimoniale 12. Il 6 ottobre 1999, nel processo di revisione di secondo grado, il Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk capovolse la condanna del 3

4 sig. Matveyev per contraffazione di un francobollo, decidendo che la condanna fosse ingiusta, non essendoci alcuna indicazione che un reato fosse stato commesso. Il Presidio riteneva: La lettera del Capo [del servizio postale di Arkhangelsk] del 10 luglio 1981 classificato in atti indica chiaramente che il francobollo da spedirsi libero da spese fu usato dalle società postali per la corrispondenza intercorrente tra le associazioni radiofoniche fino al [Dopo] l entrata in vigore il 1 ottobre 1980 del Listino Prezzi n. 125 Tariffe e servizi postali, la corrispondenza libera da spese tra le trasmissioni radio a onde corte fu autorizzata solo per quanto riguardava le cartoline postali ricevute Dunque, il francobollo non era più valido. Tenendo conto del fatto che il francobollo [avrebbe potuto non essere usato per ottenere un profitto illegalmente], la procedura penale deve essere archiviata. 13. Nel 2001, il sig. Matveyev intentò una procedura al fine di ottenere il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a causa dell illegittima detenzione. 14. Il 20 dicembre 2001, il Tribunale distrettuale di Arkhangelsk respinse il ricorso sulla base del fatto che all epoca della condanna non esistevano disposizioni interne che permettessero di reclamare tali danni. 15. Il 21 gennaio 2002, la Corte regionale di Arkhangelsk confermò la sentenza d appello. 16. Ad una data non precisata, il ricorrente intentò un processo di revisione dato che nuovi elementi di prova erano stati scoperti. 17. Il 24 dicembre 2002, la Corte distrettuale di Lomonosovskiy di Arkhangelsk respinse il ricorso. 18. Ad una data non precisata il ricorrente intentò un processo di revisione di secondo grado avverso la sentenza del 20 dicembre 2001 e della decisione del 24 dicembre Il 4 e il 17 febbraio 2004 rispettivamente la Corte regionale di Arkhangelsk respinse le richieste. C. Procedura per l ottenimento del risarcimento per danni patrimoniali 20. In seguito al deposito della decisione del 6 ottobre 1999, il sig. Matveyev promosse un procedimento per l ottenimento dei danni patrimoniali conseguenti all ingiusta detenzione nell ambito della procedura penale. 21. Il 27 settembre 2000 il Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy di Arkhangelsk accolse il ricorso e riconobbe quale somma per i danni subiti un importo pari a ,73 rubli russi (RUB) e per le spese una somma pari a 1.214,98 RUB. A una data non precisata il Presidente della Corte regionale d Arkhangelsk presentò un ricorso per la revisione della decisione in secondo grado. 4

5 22. Il 7 febbraio 2001, il Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk annullò la sentenza del 27 settembre 2000 e rimise il caso per un nuovo esame davanti ad una diversa giurisdizione. 23. Il 7 marzo 2001 il Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy di Arkhangelsk riqualificò il procedimento come una procedura civile. Il 13 aprile 2001 la Corte regionale di Arkhangelsk annullò la decisione del 7 marzo 2001 e riaprì il caso per un nuovo esame. 24. L 11 ottobre 2001, il Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy di Arkhangelsk riconobbe al ricorrente un risarcimento danni per una somma pari a ,57 RUB. 25. Il 23 novembre 2001 la Corte regionale di Arkhangelsk annullò la sentenza dell 11 ottobre 2001 e rinviò il caso per un nuovo esame. 26. Il 21 gennaio 2002 il Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy di Arkhangelsk riconobbe al ricorrente danni per una somma pari a RUB. I danni, per un ammontare di ,87 vennero corrisposti il 7 febbraio Le spese, per un ammontare di 1.481,18, vennero corrisposte il 28 febbraio Dopo che i decreti furono emessi, il ricorrente li trasmise direttamente al debitore, ossia il Tesoro federale del Ministero delle Finanze. 28. Le sentenze del 7 e 28 febbraio 2002 vennero eseguite il 26 novembre La sentenza del 21 gennaio 2002 venne eseguita il 31 maggio II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 29. Codice civile della federazione russa, Parte I, in vigore dal 1 gennaio 1995 Articolo 151. Risarcimento per danni non patrimoniali Se una persona ha subito un danno non patrimoniale (sofferenza fisica o mentale) come conseguenza di azioni che violano i suoi diritti non patrimoniali personali o altri benefici non materiali riconosciuti ai cittadini, e anche in altre circostanze previste dalla legge, il Tribunale può ordinare al responsabile di fornire una compensazione monetaria per detto danno. 5

6 30. Codice civile della Federazione russa, Parte II, in vigore dal 1 o marzo 1996 Articolo Responsabilità per danni causati da organi dello Stato, organi di autogoverno locali e altri funzionari Il danno causato ad una persona fisica o a una persona giuridica a causa di un atto illecito (omissione) da parte degli organi dello Stato, di autogoverno locale o di altri funzionari, compreso il danno causato dall emissione di un atto dello Stato o di un organo di autogoverno che è contrario alla legge o ogni altro atto legale, sarà soggetto a compensazione. Il danno sarà compensato a spese, rispettivamente, della Tesoreria della Federazione russa, della Tesoreria del soggetto della Federazione russa o della Tesoreria dell autorità municipale. Articolo Responsabilità per danni causati da atti illeciti compiuti da organismi investigativi e di indagini preliminari, da procure e tribunali 1. Il danno causato ad un soggetto a causa di ingiusta condanna, azione penale illecita, illegittima applicazione quale una misura di restrizione, di custodia cautelare o di obbligo di dimora ( a written undertaking not to leave a specified place ) e l illecita imposizione di una sanzione amministrativa sotto forma di arresto o di lavoro disciplinare, sarà compensato integralmente a spese della Tesoreria della Federazione russa e in alcuni casi, stabiliti dalla legge, a carico della Tesoreria del soggetto della Federazione russa o dell autorità municipale, indipendentemente dalla colpevolezza dei funzionari degli organismi di investigazione o delle indagini preliminari, delle procure o dei tribunali secondo la procedura stabilita dalla legge Articolo Organismi e persone agenti a nome della tesoreria nell assegnazione della compensazione per danni a sue spese Nei casi in cui, conformemente al presente Codice o ad altre leggi, il danno causato è risarcibile a spese della Tesoreria della Federazione russa, la Tesoreria del soggetto della Federazione russa o della Tesoreria dell autorità municipale, le rispettive agenzie finanziarie agiranno per conto della Tesoreria Articolo Disposizioni generali 1. I fondi e l ammontare della compensazione pagabile a un individuo per danno non pecuniario sarà determinato dalle disposizioni indicate nel presente Capitolo e dall articolo 151 del presente Codice La compensazione per danno non pecuniario sarà corrisposto indipendentemente da ogni riconoscimento per danno pecuniario. 6

7 Articolo Fondi per la compensazione per danno non pecuniario La compensazione per danno non pecuniario sarà corrisposto indipendentemente dalla colpevolezza del responsabile, quando: il danno è causato a una persona a causa di ingiusta condanna, azione penale illecita, illegittima applicazione quale una misura di restrizione, di custodia cautelare o di obbligo di dimora ( a written undertaking not to leave a specified place ) e l illecita imposizione di una sanzione amministrativa sotto forma di arresto o di lavoro disciplinare. III. DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D EUROPA PERTINENTI 31. Rapporto esplicativo del Protocollo n. 7 della Convenzione per la protezione dei diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali (ETS N. 117) Articolo Questo articolo prevede che l indennizzo sarà corrisposto alla vittima di un errore giudiziario, a certe condizioni. Innanzitutto, la persona interessata deve essere stata dichiarata colpevole di un reato con sentenza definitiva e aver scontato una pena a seguito di tale condanna. Secondo la definizione contenuta nel rapporto esplicativo della Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali, una decisione è definitiva se essa è, secondo l espressione tradizionale, passata in forza di cosa giudicata. Questo è il caso quando essa è irrevocabile, vale a dire quando non è più assoggettabile a vie di ricorso ordinarie o quando le parti hanno esperito queste vie o lasciato passare i termini senza esercitarle. Ne risulta che una sentenza pronunciata in contumacia non è considerata definitiva fino a quando la legge nazionale permette di riaprire la procedura. Ugualmente, questo articolo non si applica nei casi in cui l imputazione è archiviata o quando la persona accusata è assolta, o dal giudice di primo grado, oppure a seguito di impugnazione, dal giudice di grado superiore. Se, peraltro, in uno degli Stati dove tale possibilità è prevista, la persona ha ricevuto l autorizzazione di appellarsi, dopo la decorrenza del termine ordinario previsto per impugnare e la sua condanna è stata annullata in appello, questo articolo può applicarsi, su riserva di altre condizioni previste da questo articolo, e in particolare da quelle menzionate al paragrafo 24 qui sotto. 23. In secondo luogo, l articolo si applica unicamente nel caso in cui la condanna di una persona viene annullata, o la grazia viene concessa, perché, nelle due ipotesi, un fatto nuovo o non conosciuto dimostra che si è verificato un errore giudiziario vale a dire una mancanza grave in un processo che ha pregiudicato gravemente la persona condannata. Conseguentemente, non è necessario, in virtù di questo articolo, corrispondere un indennizzo se la condanna è stata annullata o la grazia è stata concessa per altri motivi. D altra parte, l articolo non contiene nessuna disposizione riguardo al tipo di procedura da seguire per accertare un errore giudiziario. Questa questione riguarda il diritto interno o la pratica dello Stato interessato. Le parole o quando la grazia è concessa sono state incluse perché, in certi sistemi giudiziari, 7

8 piuttosto di una procedura giudiziaria che porti alla revisione della condanna, la grazia può, in certi casi, essere il ricorso appropriato dopo una decisione definitiva. 24. Infine, questo articolo non riconosce alcun diritto all indennizzo se è dimostrato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto non conosciuto è imputabile, in tutto o in parte, alla persona condannata. 25. In tutti i casi in cui queste condizioni preliminari sono presenti, l indennità è corrisposta conformemente alla legge o alla prassi in vigore nello Stato interessato. Ciò non può essere interpretato nel senso che nessun indennizzo deve essere corrisposto nel caso in cui la legge o la prassi in vigore non lo preveda. La legge o questa prassi deve prevedere il versamento di un indennità in tutti i casi in cui questo articolo si applica. L intenzione è che gli Stati siano obbligati a risarcire le persone unicamente in evidenti casi di errore giudiziario, vale a dire quando è stato riconosciuto che la persona interessata era chiaramente innocente. Questo articolo non è stato concepito per riconoscere il diritto alla compensazione laddove tutti i prerequisiti non sono soddisfatti, per esempio, quando la corte d appello ha annullato una condanna perché ha scoperto un fatto che ha fatto nascere un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell accusato e di cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto. IN DIRITTO SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE 32. Invocando l articolo 3 del Protocollo n. 7, il ricorrente si lamenta che la sua richiesta di risarcimento non patrimoniale per ingiusta detenzione è stata respinta. 33. L articolo 3 del Protocollo n. 7 si legge come segue: Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile. A. Le argomentazioni delle parti 34. Il ricorrente asserisce che il suo diritto all indennizzo per ingiusta detenzione è stato violato. Riguardo all applicabilità dell articolo 3 del Protocollo n. 7, sostiene che all epoca del suo processo le specifiche istruzioni postali riguardanti l utilizzo del francobollo e la ricevuta che lo 8

9 rimpiazzava non erano nella disponibilità del Tribunale o delle parti. Sempre secondo il ricorrente la sua condanna era stata finalmente rivista a causa della scoperta di nuovi elementi di prova. Egli argomenta inoltre che le conseguenze dell ingiusta condanna avvenuta nel 1981 erano perdurate fino all annullamento avvenuto nel Perciò il Tribunale era competente ratione temporis per esaminare il suo ricorso. 35. Il Governo asserisce che la condanna del ricorrente è stata annullata dal Presidio del Tribunale regionale di Arkhangelsk il 6 ottobre 1999 sulla base che il francobollo in questione non poteva essere l oggetto del reato per il quale il ricorrente era stato accusato, non essendo più valido e pertanto non più utilizzabile a tale scopo. Il listino prezzi n. 125 Prezzi e servizi postali era accessibile sia dai Tribunali che dalle parti tanto che fu menzionato nella sentenza del Tribunale distrettuale. Quindi, la condanna del ricorrente è stata annullata per l erronea valutazione degli elementi di prova, che non costituisce la presa in considerazione di un fatto nuovo o non conosciuto. Per di più, la condanna del ricorrente è stata annullata a seguito del processo di revisione di secondo grado e non per la riapertura della procedura dovuta alla scoperta di una circostanza nuova. Quindi, la modifica della condanna del ricorrente, operata dalla decisione del Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk del 6 ottobre 1999, non soddisfa le condizioni richieste dall articolo 3 del Protocollo n. 7. Di conseguenza la disposizione non è applicabile alla richiesta del ricorrente. 36. Il Governo osserva anche che il ricorrente fu condannato nel 1981, ossia, prima dell agosto 1988, quando il Protocollo n. 7 entrò in vigore per la Russia. Anche se il ricorso del ricorrente, relativo al danno non patrimoniale, venne respinto dopo il 1 agosto 1998, le circostanze su cui si basa la richiesta si verificarono prima di quella data. Secondo il Governo, separare le decisioni prese dalle giurisdizioni nazionali dai fatti che diedero origine a quei procedimenti significa dare effetto retroattivo alla Convenzione (vedasi Litovchenko c. Russia (dec.), n /01, 18 aprile 2002), e la Corte perciò non ha giurisdizione ratione temporis per esaminare il ricorso. B. Valutazione della Corte 37. Innanzitutto la Corte nota che nella decisione di ricevibilità del 1 febbraio 2007 era stato deciso di analizzare con il merito l applicabilità dell articolo 3 del Protocollo n. 7 e la sua competenza ratione temporis. 38. La Corte per prima cosa determinerà se ha giurisdizione temporale per esaminare le circostanze relative al ricorso del ricorrente sotto il profilo dell articolo 3 del Protocollo n. 7. La Corte osserva che lo scopo di questa disposizione è quello di riconoscere il diritto di indennizzo alle persone condannate a causa di un errore giudiziario, laddove tale condanna è stata annullata dalle giurisdizioni nazionali. Pertanto, l articolo 3 del Protocollo 9

10 n. 7 non si applica prima dell annullamento della condanna. Nel caso in esame, poiché la condanna del ricorrente è stata annullata dopo il 1 agosto 1988, data di entrata in vigore del Protocollo n. 7 per la Russia, le condizioni di giurisdizione ratione temporis sono soddisfatte. 39. La Corte deve anche decidere se nel presente caso le condizioni di applicabilità dell articolo 3 del Protocollo n. 7 siano soddisfatte. La Corte ribadisce che il Rapporto esplicativo dell articolo 3 del Protocollo n. 7 prevede: [ ] l articolo si applica unicamente al caso in cui la condanna di una persona viene annullata perché un fatto nuovo o non conosciuto dimostra che si è verificato un errore giudiziario vale a dire una mancanza grave in un processo che ha pregiudicato gravemente la persona condannata. Conseguentemente, non è necessario, in virtù di questo articolo, versare un indennizzo se la condanna è stata annullata o la grazia è stata concessa per altri motivi. D altra parte, l articolo non contiene nessuna disposizione riguardo al tipo di procedura da seguire per accertare un errore giudiziario. 40. Riguardo al presente caso, il ricorrente fu condannato con sentenza finale del 25 settembre 1981 a due anni di reclusione che scontò. La sua condanna fu annullata a seguito di un processo di revisione di secondo grado il 6 ottobre 1999 dal Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk. Alla luce del presente il rapporto esplicativo dell articolo 3 del Protocollo n. 7, la Corte fa notare che è irrilevante quale procedura fu applicata dalla giurisdizione interna per l annullamento della sentenza. 41. La Corte nota inoltre che le parti sono in disaccordo se la condanna del ricorrente fu annullata per un fatto nuovo o sopravvenuto. Il ricorrente argomenta che il listino prezzi n. 125 Prezzi e servizi postali che costituisce il fondamento per l annullamento della sua condanna da parte del Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk il 6 ottobre 1999, non era disponibile al tempo della sua condanna sia per le parti che per i tribunali. Il Governo si oppone e sostiene che non solo il listino prezzi era disponibile, ma che la sentenza dell 11 agosto 1981 del Tribunale distrettuale di Lomonsovskiy vi ha fatto espressamente riferimento. 42. La Corte osserva che il listino prezzi n. 125 prezzi e servizi postali fu prodotto personalmente dal ricorrente nel procedimento davanti al Tribunale distrettuale di Lomonosovskiy. Il ricorrente argomenta di non aver potuto utilizzare il francobollo postale perché secondo il listino prezzi era divenuto invalido. Il Tribunale distrettuale respinse le argomentazioni del ricorrente, avendo riscontrato che all epoca del procedimento sia il Tribunale distrettuale che il ricorrente erano a conoscenza del contenuto del listino prezzi. Ne consegue che all epoca del processo sia il Tribunale distrettuale che il ricorrente erano a conoscenza del contenuto del listino prezzi. 10

11 43. La Corte nota inoltre che il 6 ottobre 1999 il Presidio della Corte regionale di Arkhangelsk annullò la condanna del ricorrente motivando che, secondo il listino prezzi, il francobollo postale non era più valido al momento del fatto e non poteva essere stato usato per ottenere l illegittimo profitto. In conseguenza, la condanna non è stata annullata per un fatto nuovo o sopravvenuto, ma per il riesame, da parte del Presidio, degli elementi di prova utilizzati nel procedimento penale nei confronti del ricorrente. 44. Sulla base di quanto sopra e in considerazione del rapporto esplicativo dell articolo 3 del Protocollo n. 7, la Corte ritiene che non siano soddisfatte le condizioni di applicabilità dell articolo 3 del Protocollo n. 7. La Corte osserva altresì che il ricorso non solleva questioni attinenti ad alcuna altra disposizione della Convenzione e dei suoi Protocolli. 45. Ne consegue che la richiesta è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell articolo PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL UNANIMITÀ Decide che non è competente ad esaminare nel merito il caso. Redatta in inglese, e pubblicata per iscritto il 3 luglio 2008, ai sensi dell articolo 77 2 e 3 del Regolamento della Corte. Søren Nielsen Cancelliere Christos Rozakis Presidente 11

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO

CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE DECISIONE DI RICEVIBILITÁ Ricorso n 25551/05 presentato da Vladimir Petrovich KOROLEV contro la Russia La Corte europea dei diritti

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura PERUGIA ASSEGNI POSTALI PROTESTATI: NOTE INFORMATIVE Nel caso venga emesso un assegno postale senza la necessaria copertura finanziaria nel conto

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Investimenti e Sviluppo S.p.A. MAZARS & GUÉRARD Investimenti e Sviluppo S.p.A. Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

Aiutare a far riconoscere i propri diritti Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI. Titolo primo DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI. Titolo primo DISPOSIZIONI FONDAMENTALI (Avvertenza: testo emendato dalla redazione; Gazzetta ufficiale no. 148 del 20.12.2012 testo emendato e no. 25 del 28.02.2013, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore) CODICE DI

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BV.2005.31 Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Organi competenti del Fondo pensionistico della Federazione Russa in relazione ai premi dovuti:

Organi competenti del Fondo pensionistico della Federazione Russa in relazione ai premi dovuti: Gennaio 2010 - Abolizione dell'imposta unica sociale - la nuova Riforma Dal 1 gennaio 2010 con la modifica del capitolo 24 del Codice tributario della Federazione Russa (di seguito CT ) l imposta unica

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Area Definizione delle controversie DELIBERA N. 16/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1355 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna

Dettagli

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito 1 ISA 610 USING THE WORK OF INTERNAL AUDITORS Questo principio tratta

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Torino, 18 gennaio 2012. Dott.ssa Elena De Carlo

Torino, 18 gennaio 2012. Dott.ssa Elena De Carlo Torino, 18 gennaio 2012 Dott.ssa Elena De Carlo - Abbassamento soglie di punibilità - Proroga dei termini per l accertamento IVA - Preclusione degli accertamenti presuntivi in relazione agli studi di settore

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI

MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI MODULO DI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DICHIARAZIONE SOSTITU TIVA DI CERTIFICAZIO NE IL SOTTOSCRITTO/A IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.... CON SEDE LEGALE IN PROVINCIA. VIA....

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE A TERZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE A TERZI COMUNE DI MELE Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE A TERZI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Agenzia Spaziale Italiana

Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni

Dettagli

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 15 dicembre 2009 o da data successiva) INDICE

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 15 dicembre 2009 o da data successiva) INDICE PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA) 720 LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE (In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA (F.A.C.)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA (F.A.C.) DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA (F.A.C.) ALLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA VIA J. F. KENNEDY 18 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) PEC: sabino.silvestri@pec.it

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Guida Compilazione Piani di Studio on-line

Guida Compilazione Piani di Studio on-line Guida Compilazione Piani di Studio on-line SIA (Sistemi Informativi d Ateneo) Visualizzazione e presentazione piani di studio ordinamento 509 e 270 Università della Calabria (Unità organizzativa complessa-

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail. COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La responsabilità del revisore marzo 2013 1. Norme etiche I principi di revisione internazionali prevedono che i professionisti contabili osservino le norme etiche stabilite

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL IMPRESA AUSILIARIA

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL IMPRESA AUSILIARIA Allegato 2d MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL IMPRESA AUSILIARIA OGGETTO: Procedura aperta per l affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017. CIG

Dettagli

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni sull ambito di applicazione del regolamento CRA 17 giugno 2013 ESMA/2013/720. Data: 17 giugno 2013 ESMA/2013/720 Sommario I. Ambito di applicazione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

ALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma

ALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma ALLEGATO B1 MODELLO 1 - PROFESSIONISTA SINGOLO Al Comune di Todi UFFICIO PROTOCOLLO Piazza del Popolo 29/30, Todi 06059 Servizio VI Gestione del Territorio, Pianificazione e Sviluppo Economico OGGETTO:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Deliberazione n. 6/2008/Par.

Deliberazione n. 6/2008/Par. Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB PRIVACY POLICY DEL SITO WEB Via Cola di Rienzo, 243 I - 00192 ROMA Tel. +39 06.97614975 Fax +39 06.97614989 www.aido.it aidonazionale@aido.it C.F. 80023510169 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli