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1 MGP studio tributario e societario Dott. Marco Giuliani * Dott. Guido Pignanelli * Dott. Walter Bonzi * Dott. Giuseppe Panagia * Dott. Roberto Cardone * Dott. Gianluca Di Fresco * In collaborazione con: Dott. Antonino Archintelli * Dott. Claudio Comitale * Dott.ssa Silvia Rescia* Dott. Paolo D Antona* Dott.ssa Tiziana Nesa* Dott.ssa Elena Umanità* Dott.ssa Camilla Rota* * Dottore Commercialista e Revisore Contabile Milano, 11 marzo 2015 NEWSLETTER N. 4/ 2015 Credito IVA maturato con operazioni attive in regime di split payment - Condizioni per l'accesso ai rimborsi prioritari (DM ) Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con DM (che aggiorna il precedente DM ), ridefinisce le condizioni di accesso ai rimborsi IVA "prioritari" di cui all'art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione applicando il meccanismo dello "split payment". In base al nuovo decreto, i suddetti rimborsi sono erogati in via prioritaria per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "split payment" nel periodo oggetto del rimborso. Non è, invece, più richiesto al fine di accedere ai rimborsi "prioritari", per le operazioni assoggettate a "split payment", il rispetto delle condizioni di cui al DM , vale a dire: esercizio dell'attività da almeno tre anni; importo del credito IVA chiesto a rimborso almeno pari a euro per i rimborsi annuali e euro per i rimborsi trimestrali; ammontare di credito IVA chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso. La presente circolare ha esclusivo fine informativo e contiene notizia su recenti provvedimenti di carattere societario o tributario. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. MGP Studio Tributario e Societario di M. Giuliani, G. Pignanelli & Partners Via Giuseppe Revere 16 I Milano I Italy - Tel I Fax I C.F. e P. IVA I The PKF International Association is a network of legally independent firms

2 Prassi Credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali Con circ n. 5, l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi al credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali realizzati dal al e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale (art. 18 del DL 91/2014). Ambito soggettivo Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano gli investimenti agevolabili. Sono inclusi anche: gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata; le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Ambito oggettivo Con riferimento al requisito della strumentalità, viene precisato che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, quindi, esclusi i beni "merce" o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo ancorché rientranti nella divisione 28 (es. toner). L'Agenzia chiarisce inoltre che l'ammontare minimo pari a ,00 euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall'imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 e non, quindi, sui singoli beni che lo compongono. Ai fini di tale verifica, occorre considerare il prezzo del bene o dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento, gli oneri accessori di diretta imputazione (es. trasporto e montaggio), nonché l'eventuale IVA indetraibile. In caso di appalto o costruzione in economia rileva il costo complessivo del bene realizzato. Calcolo della media L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore da raffrontare con gli investimenti realizzati in vigenza dell'agevolazione è calcolato effettuando la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo il periodo di imposta in cui l'investimento è stato maggiore. È quindi necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro. In merito ai periodi di riferimento per il calcolo della media, viene chiarito che, in caso di soggetti "solari": per gli investimenti effettuati nel 2014 ( ), il quinquennio di riferimento è il ; per gli investimenti realizzati nel 2015 ( ), il quinquennio di riferimento è il

3 Quanto alla tipologia degli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media, la circolare afferma il principio di omogeneità dei valori, in base al quale i criteri adottati per l'individuazione degli investimenti agevolabili valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto. Pertanto, anche per il calcolo della media occorre: considerare esclusivamente gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, dotati di tutti i requisiti richiesti; escludendo gli investimenti di valore inferiore a ,00 euro; escludendo i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio dello Stato. Utilizzo del credito d'imposta Per un soggetto "solare" che abbia effettuato investimenti agevolabili nel 2014: - la prima quota del credito d'imposta maturato è utilizzabile dall' ; - la seconda quota dall' ; - la terza quota dall' Laddove, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d'imposta, andando a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d'imposta. Il credito d'imposta in esame non è soggetto al: limite annuale di utilizzo, pari a ,00 euro, previsto per i crediti d'imposta indicati nel quadro RU (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); limite generale di compensazione pari a ,00 euro (art. 34 della L. 388/2000); divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del DL 78/2010). Rent to buy - Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili Nella circ n. 4, l Agenzia delle Entrate esamina il regime fiscale diretto ed indiretto applicabile al contratto di rent to buy, come recentemente disciplinato dall art. 23 del DL n. 133 (conv. L n. 164). In primo luogo, l'agenzia rileva che il rent to buy è caratterizzato da tre elementi: 1) l'immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; 2) il diritto del conduttore di acquistare, successivamente, il bene; 3) l'imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata in contratto, al corrispettivo del trasferimento. L'imposizione del rent to buy deve avvenire tenendo conto della natura di negozio complesso insita in esso. Dal punto di vista dell'imposizione indiretta, ciò comporta la necessità di distinguere, nell'ambito del canone di locazione previsto dal contratto: 3

4 la quota configurante il corrispettivo per il godimento, che deve essere oggetto di imposizione come un canone di locazione, sia dal punto di vista dell'iva che dell'imposta di registro; la quota configurante acconto sul prezzo per la futura vendita, che deve essere tassata come acconto sul corrispettivo della futura cessione immobiliare (sia dal punto di vista dell'iva che dell'imposta di registro). Sulla quota di canone da imputare ad acconto, quindi, è dovuta l'imposta di registro proporzionale del 3% se gli acconti non sono soggetti ad IVA. Tale imposta di registro proporzionale: in caso di futura stipula del contratto di cessione immobiliare, può essere scomputata dall'imposta di registro proporzionale dovuta per il trasferimento dell'immobile (la cui base imponibile va, però, individuata nel valore del bene immobile, secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 43 e 51 del DPR 131/86); ove risulti superiore all'imposta di registro calcolata in via definitiva sul successivo contratto di compravendita, attribuisce al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta proporzionale versata. Ove, invece, il conduttore non eserciti il diritto di acquisto dell'immobile oggetto di rent to buy: l imposta di registro del 3% sugli acconti non può essere rimborsata; dal punto di vista IVA, il mancato esercizio del diritto di acquisto dell'immobile e la conseguente restituzione della quota versata a titolo di acconto sul prezzo, comportano l emissione di una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a favore del conduttore. La nota va emessa per l'ammontare complessivo versato dal conduttore: sia la parte restituita che la parte trattenuta, in quanto, in assenza della cessione, viene a mancare il presupposto IVA sugli acconti. Ma ove in contratto sia stato disposto che, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, una quota degli acconti sia trattenuta dal concedente, essa assume natura di corrispettivo per l'esercizio, a titolo oneroso, del diritto riconosciuto al conduttore e va soggetta ad IVA con aliquota ordinaria. Scorporo del valore del terreno Il principio contabile OIC 16 Immobilizzazioni materiali introduce l obbligo di distinguere il valore del terreno da quello del fabbricato che su di esso insiste a partire dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre La problematica deve essere affrontata da tutte quelle imprese che in contabilità presentano ancora un unico conto per i fabbricati. Lo scorporo dovrà riguardare sia il valore del fabbricato che il fondo ammortamento iscritto. Le imprese che hanno continuato ad ammortizzare fino al 2013 anche il terreno sottostante il fabbricato hanno determinato generalmente un ammortamento superiore al massimo deducibile, con la contestuale effettuazione di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e l eventuale iscrizione delle attività per imposte anticipate. Questo perché l art. 36 comma 7 del 4

5 DL 223/2006 esclude la deducibilità della quota di ammortamento riferita ai terreni. A partire dal bilancio 2014, tale rappresentazione contabile non è più ammessa ed è necessario individuare il valore del terreno: in genere, si dovrà ricorrere ad una perizia per determinare il valore del fabbricato e del terreno sottostante al momento dell acquisizione dell immobile. Sul piano operativo, inoltre, è necessario valutare come inquadrare la quota parte del fondo ammortamento riferibile al terreno, tenuto conto del fatto che la sua rilevazione negli esercizi precedenti era fondata sulla previsione del principio OIC 16 secondo la quale in quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch esso va ammortizzato. Questa possibilità non è stata riproposta dall attuale principio contabile. MGP Studio Tributario e Societario 5

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