GUIDA DEL DICHIARANTE

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1 PARLAMENTO EUROPEO GUIDA DEL DICHIARANTE CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI Luglio 2013 IT

2 Scopo della presente guida è di assistere i deputati nell'applicazione del Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi ("il Codice") e nell'utilizzo della Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario dei deputati ("la Dichiarazione"). La guida si basa sulle domande rivolte dai deputati al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati ("il Comitato consultivo ") come anche sull'esperienza pratica e l'analisi di detto Comitato, e illustra le disposizioni del Codice articolo per articolo. La Dichiarazione è elaborata a norma dell'articolo 4, che ne costituisce la base giuridica. In aggiunta alle informazioni contenute nella presente guida, i deputati possono chiedere al Comitato consultivo, in via confidenziale e con un termine di 30 giorni, un parere sull'interpretazione e l'applicazione del Codice nonché sull'uso della Dichiarazione. Le richieste devono essere trasmesse, per o per lettera, alla segreteria del Comitato consultivo: Advisory.Committee@europarl.europa.eu European Parliament Secretariat, Advisory Committee on the Conduct of Members rue Wiertz, 60 PHS 07B019 B-1047 Brussels Il Comitato consultivo non procede all'esame o a una verifica preliminare delle dichiarazioni prima della loro trasmissione. Tuttavia, la sua segreteria può prestare un'assistenza tecnica puntuale per la compilazione del modulo. IT 2

3 Articoli 1 e 2 Principi direttivi e principali doveri dei deputati Nell'esercizio delle loro funzioni i deputati al Parlamento europeo osservano le più elevate norme etiche e rispettano il buon nome dell'istituzione. Essi agiscono e votano in base alle loro convinzioni e per il bene comune, e non concludono alcun accordo né contraggono alcun impegno suscettibili di limitare la loro libertà di voto o di azione in seno agli organi del Parlamento. In questa stessa ottica, l'attività legislativa e il voto dei deputati devono essere motivati unicamente dall'interesse generale: i deputati non sollecitano, accettano o ottengono in cambio della loro attività alcuna gratifica, finanziaria o di altro tipo, che non sia la remunerazione o le indennità pagate dall'istituzione. È rigorosamente vietato accettare denaro in cambio di un sostegno a determinati testi o emendamenti, o esercitare un'influenza su alcuni organi del Parlamento. A fini di apertura e di trasparenza, qualsiasi sostegno tanto finanziario quanto in termini di personale o di materiale che venga conferito a un deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi deve essere dichiarato, così come l'identità di questi ultimi, nella sezione (G) della Dichiarazione (cfr. pag. 10 in appresso). Articolo 3 Conflitto di interessi Il Codice di condotta non vieta i conflitti di interessi, ma intende garantire che i deputati dichiarino con rapidità e trasparenza qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale. Si configura un conflitto di interessi effettivo quando un deputato ha un interesse personale che potrebbe indebitamente influenzare ma che non influenza necessariamente l'esercizio delle sue funzioni. Si configura un conflitto di interessi potenziale quando, ad esempio, un deputato è invitato a impegnarsi in un'attività esterna che potrebbe portare a un conflitto di interessi effettivo. IT 3

4 Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio dal fatto di appartenere alla popolazione generale o a un'ampia categoria di persone. Ad esempio, i sussidi o le tariffe preferenziali che si accordano abitualmente agli anziani non generano un conflitto di interessi. Analogamente, i privilegi che si concedono, ad esempio, agli abitanti di talune regioni sottosviluppate o ai membri di gruppi etnici, religiosi o sociali specifici non sono considerati cause potenziali di conflitto di interessi. Il deputato che si trovi in presenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale e che non riesca a risolverlo lo segnala per iscritto al Presidente. Ne devono altresì essere informati, per iscritto o a voce, la presidenza degli organi del Parlamento durante i lavori parlamentari cui il deputato prende parte, al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare il buon nome dell'istituzione. Tuttavia, non occorre comunicare in tal modo un conflitto di interessi se quest'ultimo già risulta evidente nella Dichiarazione trasmessa dal deputato. Articolo 4 Dichiarazione dei deputati Termini di presentazione Ogni deputato compila, apponendovi data e firma, la propria Dichiarazione e la trasmette al Presidente per il tramite dell'unità Amministrazione dei deputati (ufficio: PHS 07B019, Administration-Deputes@europarl.europa.eu): entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee; oppure se il deputato assume le sue funzioni in corso di legislatura, entro 30 giorni dall'inizio del mandato; e sempre entro 30 giorni dal verificarsi di ogni cambiamento, vale a dire dopo qualsiasi modifica degli interessi finanziari del deputato dovuta, ad esempio, a un cambiamento della sua remunerazione o IT 4

5 dei suoi incarichi, a una nuova attività esterna, all'acquisizione di una partecipazione in una società, alla sua nomina in un consiglio di amministrazione esterno, ecc. (l'elenco di esempi è indicativo e non esaustivo). Il precedente obbligo di aggiornare la Dichiarazione solo con cadenza annuale non è più valido. Incompatibilità delle funzioni Non rientra nell'ambito di applicazione del Codice e quindi fra le competenze del Comitato consultivo stabilire se una posizione o un mandato detenuti da un deputato siano incompatibili con i suoi doveri di deputato. Tale aspetto è disciplinato dall'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 ed è di competenza del Servizio giuridico del Parlamento. Pensione di anzianità Per definizione, la pensione di anzianità è erogata a soggetti che cessano l'attività professionale. Non può essere considerata né una remunerazione per un'attività professionale ai sensi della sezione (A) della Dichiarazione né un sostegno conferito da parte di terzi ai sensi della sezione (G), e pertanto non deve essere dichiarata. Ciò detto, i deputati possono comunque dichiarare la loro pensione di anzianità nella sezione (I) della Dichiarazione, se lo desiderano. Valute e tassi di cambio Se gli importi che i deputati sono tenuti a dichiarare sono espressi in una valuta diversa dall'euro, devono essere convertiti e dichiarati in euro sulla base del tasso di cambio valido alla data in cui la Dichiarazione è trasmessa al Presidente. Reddito netto/lordo La Dichiarazione degli interessi finanziari non è una dichiarazione fiscale o una dichiarazione dei redditi. Il suo scopo è di garantire la massima trasparenza rispetto ai cittadini europei. Dal momento che le basi imponibili e le aliquote differiscono da uno Stato membro all'altro, i deputati devono indicare l'importo lordo dei loro redditi. IT 5

6 Categorie di reddito I redditi mensili da riportare nelle varie sezioni della Dichiarazione degli interessi finanziari rientrano in 4 categorie: da 500 a EUR al mese; da a EUR al mese; da a EUR al mese; e oltre EUR al mese. Come principio generale, devono essere riportati i redditi corrispondenti agli interessi da dichiarare in conformità del Codice, a meno che vi siano ostacoli di natura giuridica o contrattuale che impediscono al deputato di rivelare dette informazioni. Un'attività professionale, una partecipazione, un'attività o una partecipazione in società o partenariati che non sia retribuita o che generi un reddito inferiore a 500 EUR al mese deve comunque essere dichiarata, ma non occorre indicare la categoria di reddito, a meno che il deputato desideri farlo, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della Dichiarazione. Qualora il reddito del deputato non possa essere scorporato da quello del coniuge (ad esempio, nei casi di proprietà matrimoniale, congiunta di un'impresa), non occorre dichiarare una categoria di reddito, e ciò al fine di preservare il diritto del coniuge alla confidenzialità dei propri dati personali. Il modulo della Dichiarazione Sezione (A) Il deputato dichiara tutte le attività professionali che ha svolto nel triennio precedente la legislatura in cui trasmette la Dichiarazione, come anche la sua partecipazione, durante tale periodo, a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici. Il deputato che è stato eletto per più mandati successivi deve quindi dichiarare che è stato deputato durante quel triennio. IT 6

7 Sezione (B) Il deputato dichiara le indennità percepite per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento. Tenuto conto dell'articolo 2 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (decisione dell'ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008), per "altro parlamento" si deve intendere ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative che non sia un parlamento nazionale. Rientrano in tale categoria i parlamenti seguenti: in Belgio, i parlamenti delle regioni e delle comunità; in Germania, i parlamenti dei Länder; in Spagna, le assemblee legislative delle comunità autonome; in Italia, le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; in Austria, i parlamenti dei Länder; nel Regno Unito, il Parlamento scozzese, l'assemblea nazionale del Galles e l'assemblea dell'irlanda del Nord; in Finlandia, il Parlamento delle Åland; in Portogallo, i parlamenti regionali delle Azzorre e di Madeira. La dichiarazione deve essere effettuata indipendentemente dall'importo dell'indennità. Se un deputato esercita un mandato presso un organo rappresentativo che non è considerato un parlamento (ad esempio, un consiglio comunale o regionale), tale mandato può essere dichiarato, su base volontaria, nella sezione (I) della Dichiarazione. Il termine "indennità" si riferisce a un pagamento regolare o a una remunerazione e non a indennità occasionali ricevute per coprire le spese connesse con la partecipazione alle riunioni, le spese di viaggio, ecc, tranne nel caso in cui dette indennità occasionali superino in misura significativa i costi effettivamente sostenuti e possano quindi essere considerate come un elemento di remunerazione. IT 7

8 Le indennità occasionali devono essere dichiarate nella sezione (G), se rappresentano una forma di sostegno finanziario conferito nell'ambito delle attività politiche del deputato. Sezione (C) L'espressione "lavoratore autonomo" deve essere interpretata in senso ampio e non si limita a professioni o settori di attività specifici. L'espressione è utilizzata per precisare che qualsiasi "attività regolare retribuita" va dichiarata indipendentemente dal rapporto di lavoro, contrattuale o informale, fra colui che paga la remunerazione e colui che la percepisce/il deputato. I deputati non sono tenuti a dichiarare la proprietà di immobili o terreni o il reddito da essa derivante, a meno che il reddito in questione non sia percepito per un'attività di gestione della proprietà che il deputato svolge in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo. In questo caso, l'attività di gestione della proprietà deve essere dichiarata in questa sezione. Tuttavia, la proprietà di immobili o terreni e/o il reddito da essa derivante devono comunque essere dichiarati se per entità o implicazioni sono tali da costituire un interesse finanziario suscettibile di influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. Tale informazione deve figurare nella sezione (H). Anche nel caso in cui non costituiscano un interesse finanziario suscettibile di influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato, la proprietà di immobili o terreni e/o il reddito da essa derivante possono comunque essere riportati, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della Dichiarazione. Sezione (D) L'appartenenza a organi istituiti dal Parlamento non rientra in tale sezione in quanto non si tratta di un'"attività esterna". Sezione (E) Il Codice di condotta menziona le pubblicazioni, le conferenze e le consulenze quali esempi di attività retribuite da dichiarare nella sezione (E). Si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo, il che significa che qualsiasi altra forma di attività retribuita che il deputato intraprenda IT 8

9 parallelamente alle sue funzioni deve essere dichiarata. Si potrebbe trattare, ad esempio, della partecipazione occasionale retribuita a studi o sondaggi, o del contributo ad articoli per la stampa. Qualsiasi forma di compenso che il deputato riceva in cambio della sua attività è considerata come una remunerazione. Non si tratta unicamente di compensi finanziari, ma anche di regali o ricompense, o di doni a favore di terzi. Il deputato è tenuto a dichiarare le sue attività occasionali retribuite nel caso in cui il totale della remunerazione superi EUR in un anno civile, indipendentemente dal numero e dall'entità delle parti che compongono tale soglia. Si possono presentare due situazioni distinte: se la remunerazione complessiva ricevuta in cambio di attività occasionali è superiore a EUR in un anno civile, nel dichiararla il deputato deve fornire informazioni dettagliate riguardo a ciascuna delle sue attività; se il totale della remunerazione non raggiunge la soglia dei EUR, il deputato non ha l'obbligo giuridico di riferire in merito ad alcuna delle sue attività esterne. Egli può tuttavia dichiarare dette attività a titolo facoltativo nella sezione (I) della Dichiarazione. L'espressione "anno civile" si riferisce all'anno in corso e non a un anno parlamentare durante il mandato. Sezione (F) Il termine "partecipazione" deve essere inteso in senso ampio e comprende investimenti o diritti in, o legati a, imprese, società o partenariati. Le società di famiglia, anche di piccole o piccolissime dimensioni, non sono escluse. La gestione di portafogli non è coperta dalla sezione (F) della Dichiarazione, a meno che la strategia di investimento o la relazione sulla performance possano servire da base per identificare investimenti in settori economici specifici, nel qual caso spetta al deputato decidere IT 9

10 se dichiararla o meno in virtù del principio di trasparenza del Codice di condotta. Non occorre dichiarare in questa sezione i fondi pensione, i buoni del Tesoro a lungo termine e altri veicoli di investimento collettivo che non consentono l'identificazione delle attività. Se tuttavia il deputato ritiene che essi costituiscano un interesse finanziario suscettibile di influenzare l'esercizio delle sue funzioni, può dichiararli nella sezione (H). Il deputato deve dichiarare la sua partecipazione in società o partenariati e il relativo reddito non appena si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: la partecipazione può avere implicazioni di politica pubblica, il che significa che il settore di attività della società o del partenariato include ambiti in cui le autorità pubbliche abitualmente legiferano (il deputato potrebbe influenzare la legislazione del Parlamento a favore della società o del partenariato); oppure la partecipazione conferisce al deputato un'influenza significativa sugli affari dell'organo in questione, vale a dire lo mette nella posizione di orientare le scelte strategiche di detto organo in una determinata direzione (per quanto riguarda, ad esempio, ristrutturazioni, decisioni in materia di investimenti, strategie di commercializzazione, fusioni e acquisizioni ecc.). Sezione (G) Il sostegno a un deputato da parte di terzi, tanto finanziario quanto in personale o in materiale, deve essere dichiarato se gli è conferito nell'ambito delle sue attività politiche, indipendentemente dal fatto che esse siano svolte presso il Parlamento europeo o presso un altro organo come, ad esempio, un'assemblea, un consiglio comunale o un partito politico. Le pensioni di anzianità non sono considerate come una forma di sostegno conferito da terzi nell'ambito delle attività politiche del deputato e quindi non devono essere dichiarate, a meno che il deputato non desideri farlo, a titolo facoltativo, nella sezione (I) della Dichiarazione. IT 10

11 Sezione (H) Il Codice non prevede particolari eccezioni a ciò che si intende per "altro interesse finanziario", né limita in alcun modo la portata di tale espressione: il Codice non esclude il patrimonio privato dal concetto di "interessi finanziari" nella misura in cui potrebbe influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. Il patrimonio privato deve pertanto essere dichiarato se può influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. Di conseguenza, le stock option vanno dichiarate nella sezione (H), nella misura in cui si considera che potrebbero avere l'influenza di cui sopra. Lo stesso vale per qualsiasi attivo o diritto che abbia o possa avere in futuro un valore finanziario, come anche per qualsiasi reddito derivante da detto attivo o interesse, in relazione ad attività professionali, attività o partecipazioni dichiarate a titolo delle precedenti sezioni della Dichiarazione. Ciò significa che occorre dichiarare sia il valore capitale che i ratei attivi/ratei di interesse degli strumenti finanziari, se sono suscettibili di influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. In questa sezione il deputato deve altresì dichiarare la proprietà di immobili o terreni e/o il reddito da essa generato, sempreché costituiscano un interesse finanziario suscettibile di influenzare l'esercizio delle sue funzioni (cfr. sezione (C) più sopra). Sezione (I) Il deputato che desideri dichiarare qualcosa che non sia direttamente coperto dalle sezioni da (A) ad (H) può farlo nella sezione (I), che si tratti di interessi finanziari, conflitti di interessi o informazioni generali di qualsiasi tipo rispetto ai quali voglia avere un comportamento trasparente. Articolo 5 Doni o benefici analoghi Doni Per dono si intende qualsiasi oggetto materiale distinto offerto da un donatore in una data occasione. IT 11

12 Il deputato è autorizzato ad accettare doni, di qualsiasi valore, quando questi non sono connessi all'esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, i doni offerti nell'ambito della cerchia dei familiari o degli amici possono essere accettati indipendentemente dal loro valore senza che sia necessario dichiararli. Quando il deputato non rappresenta il Parlamento in veste ufficiale ma riceve doni nell'esercizio delle sue funzioni e conformemente alle consuetudini di cortesia, si configurano due possibilità: se il valore approssimativo del dono è superiore a 150 EUR, il deputato deve rifiutarlo; se il valore approssimativo del dono è inferiore a 150 EUR, il deputato può accettarlo e conservarlo, senza alcun obbligo di dichiararlo. La situazione cambia quando il deputato rappresenta il Parlamento in veste ufficiale, vale a dire quando il deputato: agisce nella sua qualità di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di una commissione, presidente o vicepresidente di una delegazione interparlamentare, o come titolare di qualsiasi altra carica cui sia stato eletto in seno al Parlamento; rappresenta il Parlamento, a nome del Presidente, nelle relazioni internazionali o nelle cerimonie; rappresenta una commissione o una delegazione interparlamentare nel quadro di una missione ufficiale autorizzata dalla Conferenza dei presidenti o dall'ufficio di presidenza. I doni ricevuti conformemente alle consuetudini di cortesia da un deputato che rappresenta il Parlamento in veste ufficiale possono sempre essere accettati. Essi sono, in linea di principio, proprietà del Parlamento. IT 12

13 Il deputato deve dichiarare detti doni entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento (ad esempio, entro il 31 maggio se il dono è stato ricevuto il 15 aprile). Nel formulario di dichiarazione il deputato deve specificare il nome del donatore, la data di ricevimento e a che titolo ha ricevuto il dono, nonché fornire una descrizione di quest'ultimo indicando se il suo valore è inferiore o superiore a 150 EUR. L'Unità Amministrazione dei deputati comunicherà poi al deputato dove consegnare il dono. Per quanto riguarda il valore del dono, vi sono due possibilità: se il dono ha un valore inferiore a 150 EUR e se non presenta alcun valore immateriale evidente per il Parlamento, il deputato può, a titolo eccezionale, conservarlo indefinitamente. In caso di dubbio, il deputato può sottoporre il dono all'unità Amministrazione dei deputati affinché ne stimi il valore; se il valore supera i 150 EUR, il dono, di norma, è custodito nei locali del Parlamento, anche se sono possibili due eccezioni: o il Presidente può decidere che i doni aventi valore artistico o culturale siano esposti in un luogo idoneo nei locali del Parlamento; o il Presidente può autorizzare il deputato a esporre il dono nel proprio ufficio nei locali del Parlamento fintantoché continua a ricoprire la carica ufficiale nella cui veste ha ricevuto il dono. L'Unità Amministrazione dei deputati tiene un registro dei doni di proprietà del Parlamento. Il registro è pubblicato sul sito web del Parlamento. Il deputato che, dopo avere accettato un dono in buona fede nel normale esercizio delle sue funzioni, si rende conto che il valore dello stesso è superiore a 150 EUR ne dà notifica e deposita il dono (cfr. più sopra) non appena possibile. IT 13

14 Inviti a eventi organizzati da terzi I deputati sono tenuti a dichiarare la propria partecipazione a eventi organizzati da terzi allorché il rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno, o il pagamento diretto di tali spese, è a carico di terzi. La dichiarazione deve essere fatta mediante l'apposito formulario entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data della partecipazione (ad esempio, entro il 31 maggio se l'evento in questione ha avuto luogo il 15 aprile). Nel formulario non occorre indicare importi, ma vanno riportate informazioni sui terzi che hanno organizzato l'evento, sul tipo di spese sostenute e sull'evento stesso. Il formulario è pubblicato sul sito web del Parlamento. Tuttavia, l'obbligo di dichiarazione non si applica nelle situazioni seguenti: se il terzo è un'istituzione, un organo o un organismo dell'unione europea, un'organizzazione internazionale riconosciuta (ad esempio, le Nazioni Unite e i suoi organismi, il Consiglio d'europa), un'autorità centrale, locale, regionale o municipale di uno Stato membro (tranne nel caso in cui detta autorità agisce come rappresentante di un'impresa pubblica), un partito politico o una fondazione politica, una parte sociale coinvolta nel dialogo sociale (ad esempio, un'organi zzazione sindacale o padronale) o una chiesa o una comunità religiosa (ad eccezione dei loro uffici di rappresentanza, delle loro entità giuridiche e delle reti create per rappresentarle); se non sono state pagate o rimborsate spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno, ma solo il costo di un pasto, di un biglietto di entrata o analoghi, il cui valore sia inferiore a 150 EUR; se l'ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti hanno autorizzato una delegazione e se le spese dei membri di tale delegazione sono coperte in tutto o in parte da terzi. IT 14

15 Articolo 6 Attività degli ex deputati A seguito della decisione dell'ufficio di presidenza del 12 aprile 1999, consolidata nel 2004 e nel 2009, agli ex deputati sono concesse talune agevolazioni. Gli ex deputati hanno quindi il diritto di accedere: agli edifici del Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro e agli uffici d'informazione o alle antenne regionali del Parlamento europeo negli Stati membri, su presentazione della tessera di "ex deputato al Parlamento europeo" che possono ottenere su richiesta; ai ristoranti e alle caffetterie del Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro; alle biblioteche/ai centri di documentazione e ai garage del Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro; a un "ufficio di passaggio" che offre la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche locali in ciascuno dei tre luoghi di lavoro nonché di accedere al sito Intranet del Parlamento. Tuttavia, gli ex deputati impegnati, a titolo professionale o di rappresentanza, in attività di lobbying direttamente connesse al processo decisionale dell'unione europea non possono beneficiare di tali agevolazioni e ciò per tutta la durata di detto impegno. Articolo 7 Comitato consultivo sulla condotta dei deputati Il compito del Comitato consultivo consiste nel controllare l'applicazione e l'osservanza del Codice, nel valutare le presunte violazioni sottopostegli dal Presidente e nel fornire ai deputati orientamenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del Codice. Il Comitato consultivo è un organo pluripartitico composto di deputati designati fra i membri degli uffici di presidenza della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, e di membri di riserva provenienti dai gruppi politici in esso non rappresentati. I deputati, le cui richieste ricevono un trattamento confidenziale, possono avvalersi degli orientamenti del Comitato, che sono sempre forniti entro un termine di 30 giorni. IT 15

16 Articolo 8 Procedura in caso di eventuali violazioni del Codice di condotta La decisione di sottoporre, per esame, una presunta violazione al Comitato consultivo spetta al Presidente. In tal caso, il Comitato consultivo può ascoltare il deputato in questione nel quadro di detto esame. La conseguente raccomandazione formulata al Presidente in merito a un'eventuale decisione può portare quest'ultimo a stabilire una sanzione per il deputato. La sanzione consiste nelle stesse misure che sono enunciate all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento e sono previste le modalità di ricorso di cui all'articolo 167 di detto regolamento. Articolo 9 Attuazione L'Ufficio di presidenza è l'organo responsabile della definizione delle modalità di applicazione, compresa una procedura di controllo, e dell'aggiornamento degli importi menzionati nel Codice, nonché della formulazione di proposte di revisione dello stesso. Il controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari è effettuato dall'unità Amministrazione dei deputati della DG Presidenza, a nome del Presidente. Esso consiste in un controllo di plausibilità generale a fini di chiarimento, qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione contenga informazioni manifestamente erronee, inattendibili, illeggibili o incomprensibili. Se la questione non viene risolta in tempi ragionevoli, il Presidente decide in merito alla procedura da seguire conformemente all'articolo 8 del Codice di condotta. IT 16

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