Risponde del rifiuto di atti d ufficio il medico obiettore che si rifiuta di assistere una donna dopo una interruzione di gravidanza

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1 articolo del 6 aprile 2013 Risponde del rifiuto di atti d ufficio il medico obiettore che si rifiuta di assistere una donna dopo una interruzione di gravidanza Luca Benci Il fatto Una dottoressa, medico ginecologo in servizio di guardia in un ospedale, si è rifiutata di visitare e assistere una donna dopo un intervento farmacologico di interruzione volontaria della gravidanza, eccependo il suo status di obiettrice di coscienza, nonostante le richieste di intervento dell ostetrica prima e i successivi ordini di servizio del primario costretto poi a recarsi direttamente in ospedale - e del direttore sanitario. Il Tribunale di Pordenone ha condannato il medico per rifiuto di atti d ufficio ex art. 328 codice penale, condanna confermata dalla Corte di Appello di Trieste. Il medico sosteneva che la qualità di obiettore di coscienza esonerava la sua prestazione nei confronti della donna per tutta la procedura evidentemente intesa come per tutta la durata del ricovero eccezione fatta per l obbligo di intervenire in caso di imminente pericolo di vita della donna. Al fine di comprendere meglio la situazione riportiamo entrambi gli articoli richiamati: l art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza e l art. 328 del codice penale. Art. 9 legge 194/1978 Obiezione di coscienza Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. omissis omissis L obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l interruzione della gravidanza, e non dall assistenza antecedente e conseguente all intervento. omissis L obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Art. 328 Codice penale Rifiuto di atti d ufficio omissione Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La difesa del medico si è basata sostanzialmente sull ultimo comma dell art. 9 della legge 194/1978 nella parte in cui obbliga il medico a intervenire quando la donna versa in pericolo di vita. La Suprema Corte ha stigmatizzato il comportamento del ginecologo sulla base di più argomentazioni: a) l interpretazione dell articolo sull obiezione di coscienza non può che essere di carattere letterale nella parte in cui specifica che l istituto dell obiezione esime il medico da prestare le attività specificamente e necessariamente dirette all interruzione della gravidanza e non anche dall assistenza antecedente e conseguente all intervento. Il tutto senza 1

2 il bisogno che sussista il pericolo di vita della donna. Nel caso di specie l intervento richiesto è stato richiesto nella fase del c.d. secondamento fase che è successiva all interruzione della gravidanza vera e propria - in seguito a un aborto effettuato da altro medico; b) l ultimo comma dell art. 9 della legge 194/1978 deve essere interpretato come obbligo del medico di intervenire anche durante il contesto operatorio o interruttivo in generale e si distingue dalla fase ordinaria di obiezione caratterizzata dalle attività dirette a interrompere la gravidanza. L ultimo comma, di fatto, sospende il diritto a obiettare nel ben superiore interesse della tutela della salute e della vita della donna. Il diritto all obiezione affievolisce, quindi, rispetto a diritti costituzionalmente protetti e di maggiore importanza; c) per quanto concerne l aborto farmacologico a quanto ci consta questo è il primo caso in cui la Cassazione interviene sugli effetti di un aborto farmacologico la Cassazione ha statuito quali debbano essere i limiti dell obiezione: la fase rispetto alla quale opera l esonero da obiezione di coscienza è limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l interruzione cui si riferisce la L. n. 194 del 1978, art. 9, comma 3, per il resto l imputata aveva l obbligo di assicurare la cura e l assistenza alla paziente; rispetto all aborto chirurgico l apporto materiale del medico e del restante personale sanitario professionale risulta minimo in quanto la somministrazione del farmaco si limita alla consegna del farmaco per la relativa assunzione da parte della donna; d) per quanto riguarda la mancanza del requisito richiesto dall art. 328 c.p. sul rifiuto indebito affinché si possa integrare il reato in questione la Suprema Corte è stata ancora più precisa. Il reato deve ritenersi pienamente integrato in quanto: il rifiuto ha riguardato un atto sanitario, peraltro richiesto con insistenza da personale infermieristico e medico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente che non aveva ancora espulso la placenta, essendo del tutto irrilevante che le condizioni di salute non sono risultate particolarmente gravi: 2 in questi casi il medico ha comunque l obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati - come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico; peraltro, che fosse necessario un medico è dimostrato dal fatto che, dopo il rifiuto dell imputata, è dovuto intervenire il dottor G., primario del reparto e obiettore anch egli, che l ha assistita nella fase finale del secondamento eseguita manualmente. Non può che condividersi la motivazione assolutamente puntuale della sentenza soprattutto nella parte in cui i giudici di Piazza Cavour affermano che la richiesta di intervento medico era provenuta da personale qualificato nella specie un ostetrica in una situazione di oggettivo rischio per la paziente che non aveva ancora espulso la placenta, essendo del tutto irrilevante che le condizioni di salute non sono risultate particolarmente gravi. Trattasi quindi di rifiuto di atto sanitario che deve essere compiuto senza ritardo come recita il primo comma dell art. 328 del codice penale; e) deve ritenersi sussistente il dolo del medico ginecologo in quanto pienamente consapevole del proprio rifiuto che si è manifestato anche dopo l intervento del primario e del direttore sanitario. Scrive la Cassazione che il medico ha negato l assistenza ad una paziente, interpretando le norme della legge sulla obiezione di coscienza in maniera limitata e strumentale, tale da non poter essere giustificata in relazione a convinzioni religiose, comunque in contrasto con gli obblighi derivanti dalla stessa professione medica. Per utilizzare la desueta e obsoleta formula dell agire in scienza e coscienza quest ultima non può travalicare gli stretti limiti della scienza che caratterizzano la professione medica. Una sentenza che fa luce su un istituto l obiezione di coscienza controverso che, probabilmente, andando oltre le intenzioni del legislatore del 1978 è diventato un arma per negare il diritto riconosciuto dalla legge attraverso un richiamo nobile utilizzato ce lo dicono i numeri quasi sempre strumentalmente.

3 Corte di Cassazione. VI sezione penale Sentenza 2 aprile 2013, n Svolgimento del processo 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza del 6 novembre 2009 del Tribunale di Pordenone, revocando le statuizioni civili in favore dell associazione Codacons F.V.G., mentre ha confermato la condanna di M.P.F. ad un anno di reclusione per il reato di cui all art. 328 c.p., con sospensione condizionale della pena e con l interdizione per un anno dall esercizio della professione medica, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, D.N. P., liquidati in Euro 8.000,00. Secondo l accusa la M., in servizio di guardia medica nella notte tra il (OMISSIS) nel reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di (OMISSIS), chiamata ad assistere la paziente D.N.P. che era stata sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza mediante somministrazione farmacologica, si rifiutava di visitarla e di assisterla, in quanto obiettrice di coscienza, nonostante le richieste di intervento dell ostetrica e i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dal primario e dal direttore sanitario, costringendo il primario a recarsi in ospedale per intervenire d urgenza. dell espulsione della placenta non rientri nel procedimento di interruzione della gravidanza, i giudici avrebbero dovuto comunque escludere la sussistenza del reato, dal momento che l art. 328 c.p., da rilievo unicamente a condotte in cui sia ravvisabile non solo un rifiuto indebito, ma nelle quali l atto debba essere compiuto senza ritardo: infatti, il rifiuto deve riguardare un atto che assunto in ritardo determina l insorgenza di un pericolo concreto, situazione che nel caso di specie non si è mai verificata, essendo pacifico che la D.N. non si è mai trovata in una condizione di pericolo per la sua salute. Sotto un distinto profilo, si sostiene la non configurabilità del reato neppure sotto l aspetto psicologico, dovendo riconoscersi che l eventuale errore sul fatto e sulla norma extrapenale, con riferimento proprio all estensione del diritto di obiezione di coscienza, rilevi sulla volontà di porre in essere una condotta illecita. In altri termini, l imputata sarebbe stata convinta di poter astenersi dall intervenire nel procedimento di interruzione della gravidanza fino alla fase di espulsione della placenta, sicchè dal punto di vista soggettivo il suo rifiuto non può essere ritenuto indebito, nella certezza che non vi fosse pericolo per la vita e la salute della paziente. Con il secondo motivo la parte ricorrente ripropone l eccezione sulla tardività della costituzione in giudizio della parte civile, avvenuta oltre il limite previsto dall art. 491 c.p.p., censurando la sentenza che ha ritenuto tempestiva tale costituzione in quanto avvenuta prima della formale apertura del dibattimento. Con l ultimo motivo si deduce l erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., e il connesso vizio di motivazione, per avere la sentenza escluso l applicazione delle attenuanti generiche. 2. Nell interesse dell imputata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avvocato Angelo Pallara. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione dell art. 328 c.p., e L. n. 194 del 1978, art. 9, nonchè vizio di motivazione: in particolare, si sostiene che l obiettore di coscienza Motivi della decisione sia esonerato dall intervenire in tutto il procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, che comprende 3. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza sia la fase di espulsione del feto, che quella relativa alla interruzione della eccezione sulla tardività della costituzione della parte della placenta, fermo restando il limite della neces- civile, che risulta, invece, essere stata tempestiva, in quanto sità di intervenire in caso di imminente pericolo di vita della avvenuta prima delle formalità di apertura del dibattimento, donna, come prescrive la L. n. 194 del 1978, art. 9, comma 5, ai sensi dell art. 484 c.p.p., così come prevede l art. 79 c.p.p.. situazione questa che non si è mai verificata nel caso in esame. 4. Per il resto i motivi proposti sono tutti infondati. Sulla base di questa interpretazione della legge la difesa 4.1. Secondo la sentenza impugnata l aborto farmacologico dell imputata esclude che vi sia stata violazione dell art. 328 era stato eseguito da altro medico, non obiettore, e l imputata c.p., sia in occasione della richiesta di intervenire in sala travaglio si sarebbe rifiutata di assistere la paziente nel secondamen- per l espulsione del feto, sia successivamente, quando to, cioè durante la fase espulsiva, già iniziata, che preoccu- vi è stata la richiesta di intervento dopo l espulsione del feto, pava l ostetrica per possibili rischi di emorragia, situazione ma non anche della placenta. che aveva determinato la richiesta di intervento del medico Inoltre, si assume che anche a voler ritenere che la fase di guardia. Su tali presupposti di fatto, la Corte d appello, 3

4 uniformandosi alla decisione del primo giudice, ha affermato la sussistenza del reato di cui all art. 328 c.p., considerando che nella specie non potesse operare il diritto di obiezione di coscienza, in quanto la L. n. 194 del 1978, art. 9, esonera il medico obiettore dal partecipare alle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l interruzione della gravidanza, ma non lo esime dal prestare la propria attività nelle fasi successive per evitare ogni possibile rischio per le condizioni cliniche e di salute della donna. La decisione non merita alcuna censura, in quanto ha fatto una corretta applicazione della normativa in questione. Infatti, la L. n. 194 del 1978, art. 9, comma 3, esclude che l obiezione possa riferirsi anche all assistenza antecedente e conseguente all intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare l assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell intervento di interruzione della gravidanza. Nel caso in esame, il rifiuto da parte dell imputata ad intervenire per prestare assistenza alla D.N. ha riguardato la fase del c.d. secondamento, avvenuta successivamente all aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario, sicchè deve escludersi che sia stata richiesta l assistenza in una fase diretta a determinare l interruzione della gravidanza, nè può ritenersi, come sostiene la ricorrente, che il diritto di obiezione di coscienza esoneri il medico dall intervenire durante l intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che non trova alcun appiglio nella chiara lettera della norma. Invero, secondo la disciplina della L. n. 194 del 1978, l obiezione esonera il medico esclusivamente dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l interruzione della gravidanza, diritto che peraltro trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che l art. 9, comma 5, della legge citata esclude ogni operatività all obiezione di coscienza nei casi in cui l intervento del medico obiettore sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. In questo caso, l intervento del sanitario obiettore riguarda proprio quel segmento della procedura medica specificamente diretta a interrompere la gravidanza: il diritto dell obiettore affievolisce, fino a scomparire di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute. Quanto precede consente di respingere anche quelle tesi proposte dalla difesa della ricorrente e dirette a sostenere che non era tenuta ad intervenire dal momento che la D.N. non si è mai trovata in una situazione di imminente pericolo di vita. In questo modo si confonde la portata delle disposizioni contenute nell art. 9, commi 3 e 5, citato: la circostanza che la D.N. non si trovasse in imminente pericolo di vita non giustifica il mancato intervento della imputata, in quanto il suo rifiuto acquista rilievo con riferimento alla fase di assistenza successiva all intervento, che prescinde del tutto da una situazione di pericolo per la vita della paziente. In sostanza, la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. D altra parte, il diritto all aborto è stato riconosciuto come ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e se l obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire nel rendere concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto alla salute della donna, non solo nella fase conseguente all intervento di interruzione della gravidanza, ma come si è visto, in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di vita. Nella specie, non vi è dubbio che la richiesta di assistenza ha riguardato una fase successiva all intervento di interruzione della gravidanza, dovendosi considerare tale il c.d. secondamento; peraltro, si è trattato di un aborto indotto per via farmacologica e non chirurgica, sicchè la fase rispetto alla quale opera l esonero da obiezione di coscienza è limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l interruzione cui si riferisce la L. n. 194 del 1978, art. 9, comma 3, per il resto l imputata aveva l obbligo di assicurare la cura e l assistenza alla paziente. Sulla base di tale lettura della normativa in materia, deve riconoscersi che l imputata avrebbe dovuto prestare la propria assistenza a tutte le fasi conseguenti all intervento, sicchè acquista rilievo il suo rifiuto di assistere la D.N. anche dopo l espulsione del feto e in assenza di espulsione della placenta, sebbene fosse stata richiesta la sua presenza dall infermiera, dall ostetrica e, successivamente, dallo stesso primario Infondata è anche la tesi della ricorrente secondo cui, anche ammesso il rifiuto indebito, deve escludersi la sussistenza del reato di cui all art. 328 c.p., in quanto nella specie non vi sarebbe stato alcun ritardo nell intervento di assisten- 4

5 za, tale da determinare il rischio di un pericolo concreto per la paziente. Dal punto di vista oggettivo deve ritenersi pienamente integrato il reato dal momento che il rifiuto ha riguardato un atto sanitario, peraltro richiesto con insistenza da personale infermieristico e medico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente che non aveva ancora espulso la placenta, essendo del tutto irrilevante che le condizioni di salute non sono risultate particolarmente gravi: in questi casi il medico ha comunque l obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati - come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico; peraltro, che fosse necessario un medico è dimostrato dal fatto che, dopo il rifiuto dell imputata, è dovuto intervenire il dottor G., primario del reparto e obiettore anch egli, che l ha assistita nella fase finale del secondamento eseguita manualmente Infondato è, inoltre, il motivo con cui si contesta l esistenza del dolo. Sul punto i giudici di merito hanno ben evidenziato come l imputata, sin dalla sua entrata in servizio di guardia medica, abbia precisato che non si sarebbe occupata della interruzione terapeutica di gravidanza della Di Nardo, rifiutando di entrare in sala parto anche dopo l ordine impartitole prima dal primario, Dott. G., e poi dal direttore amministrativo, Dott. C., che le avrebbe spiegato come fosse suo dovere prestare assistenza alla paziente, dal momento che ciò non significava partecipare all aborto, già praticato da altro sanitario. In particolare, la Corte territoriale ha escluso la buona fede dell imputata, rilevando che ciò si risolverebbe nell invocare quale scusante l errore sulla legge, situazione che appare inconciliabile con le competenze professionali della M. e con la stessa scelta di esercitare il suo diritto di obiezione di coscienza in base alla L. n. 194 del Si tratta di una motivazione del tutto logica e razionale, che tiene conto del fatto che l esercizio del diritto di obiezione di coscienza da parte di un medico presupponga la piena consapevolezza dei limiti entro cui un tale diritto può essere esercitato. In ogni caso, la presunta buona fede ovvero l ignoranza sulla legge extrapenale da parte dell imputata non appare minimamente sostenibile in considerazione del fatto che la stessa ha continuato ad opporre un ingiustificato rifiuto ad assistere la paziente nonostante le richieste e le spiegazioni fattele dal primario e dal direttore amministrativo Infine, infondato è anche il motivo riferito al trattamento sanzionatorio. Nel negare le circostanze attenuanti generiche i giudici di merito non hanno violato alcuna norma di legge, nè sono incorsi in vizi riguardanti la motivazione: tali circostanze sono state escluse in riferimento alla gravità della condotta posta in essere dall imputata che, in maniera reiterata, nonostante le richieste provenienti da personale sanitario qualificato, ha negato l assistenza ad una paziente, interpretando le norme della legge sulla obiezione di coscienza in maniera limitata e strumentale, tale da non poter essere giustificata in relazione a convinzioni religiose, comunque in contrasto con gli obblighi derivanti dalla stessa professione medica. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e l imputata condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali. 5

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