Il trust come opportunità per ripartire dopo aver perso tutto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il trust come opportunità per ripartire dopo aver perso tutto"

Transcript

1 Il trust come opportunità per ripartire dopo aver perso tutto a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione Nel presente intervento esamineremo un possibile utilizzo del Trust. In particolare, analizzeremo il caso di un fallito o di un soggetto che ha subito aggressioni dai creditori che, spogliato dei suoi beni, non può più operare perché non è riuscito a chiudere tutte le posizioni debitorie. Per partire con una nuova attività di solito intesta i beni ad altri soggetti ma spesso emergono diversi problemi. Il trust è un utile strumento per risolvere la situazione in oggetto e ricominciare nuovamente senza dover fidarsi di soggetti estranei. Nel presente articolo analizzeremo quindi come strutturare un trust per un soggetto fallito che vuole intraprendere una nuova attività evidenziando inoltre i profili di criticità legati alla soluzione proposta. Infatti, in ipotesi di debiti nei confronti dell Erario potrebbe sorgere il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; inoltre, il trust deve essere attentamente predisposto per evitare che lo stesso sia considerato interposto. Il trust: cenni dell istituto Secondo l art. 2 della Convenzione dell Aja 1, per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust si sostanzia quindi in un rapporto giuridico complesso che ha un unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero: il disponente (o settlor ); il trustee ; il beneficiario, o i beneficiari. Figura non necessaria ma quanto mai opportuna è il Guardiano. Esamineremo, nel proseguo, le diverse figure del trust. 1 Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n

2 Il trust determina un trasferimento di beni/diritti dal disponente al Trustee; il trustee diventa proprietario ed amministratore dei suddetti beni con il vincolo di gestirli nell interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo. L effetto principale del trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche (ad esempio, sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori). Il Trust Fund esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso. Il trust è uno strumento molto versatile che consente, oltre alla protezione del patrimonio, un passaggio ordinato dei beni ai discendenti, una gestione professionale della liquidità, un ottimizzazione fiscale in ipotesi di disposizione, nel trust, di partecipazioni. Le figure del trust nel caso oggetto di analisi Ipotizziamo che Tizio e Caio, soci di una S.n.c. siano falliti. Ovviamente non sono riusciti a pagare tutti i creditori. Il fallimento delle società di persone: cenni Come noto, nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili falliscono anche in proprio; in sostanza, il fallimento della società determina il fallimento dei soci. Le diverse procedure e masse fallimentari rimangono però distinte a causa dell autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci. N.B. L art. 147 co. 4 della Legge Fallimentare 2 stabilisce che se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. La norma in esame, pertanto, stabilisce l assoggettamento al fallimento anche del socio occulto. In seguito alla dichiarazione del fallimento il fallito viene spossessato di tutti i suoi beni i quali passano all Amministrazione del curatore. 2 Regio Decreto n.267/

3 Il fallito è privato dell amministrazione e della disposizione dei suoi beni che sono vincolati al fine di garantire un equa soddisfazione di tutti i creditori. Gli atti compiuti dal fallito sono inefficaci nei confronti dei creditori (art. 44 L.F. 3 ). Durante la procedura fallimentare il fallito è spogliato quindi di tutti i suoi beni (fanno eccezione i beni destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita del fallito e della sua famiglia). Come noto, chiusa la procedura fallimentare, il soggetto fallito difficilmente ha pagato tutti i creditori. Infatti, con la chiusura del fallimento: cessano tutti gli organi della procedura ed il debitore è reintegrato in tutti i suoi diritti patrimoniali; anche i creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore per ottenere l eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero. L unica eccezione si verifica quando il fallito chiede l esdebitazione dai debiti pregressi. N.B. L esdebitazione consiste nella liberazione del fallito, una volta chiusa la procedura senza l integrale pagamento di tutti i creditori, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero a condizione che egli sia stato considerato meritevole in quanto non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditorio ed abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa. Può beneficiare dell esdebitazione solo il fallito persona fisica essendo escluse dall istituto le società dichiarate fallite (art. 142 L.F. 4 ) 3 Art. 44 Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. 4 Più in dettaglio il citato articolo stabilisce che: Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa (2); b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. 3

4 In sostanza, il socio fallito che chiusa la procedura concorsuale decida di intraprendere una nuova attività dovrebbe, in ipotesi di utili maturati, pagare i creditori non soddisfatti integralmente. Inoltre, dopo un fallimento, il soggetto che vuole iniziare una nuova attività preferisce l anonimato e l intestazione delle quote ad un soggetto terzo. Tale soluzione è sempre rischiosa poichè, nonostante generalmente esista un rapporto di fiducia, il terzo potrebbe non assecondare le volontà dell imprenditore. Per ovviare a tale problema una soluzione è la costituzione di un trust. Analizziamo quindi le varie figure del trust in relazione al caso in esame. Le figure del Trust Il disponente Si premette come il disponente possa essere chiunque quindi una persona fisica o una persona giuridica; generalmente, essendo utilizzato con finalità donatorie e in un ottica di gestione del passaggio generazionale, il/ i disponenti sono persone fisiche. Si evidenzia come il disponente compaia nel rapporto solo al suo momento genetico e poi, formalmente, esca di scena. L influenza e l ingerenza del disponente nelle scelte del trustee rischiano infatti di far considerare il trust come interposto. È necessario quindi, affinché lo strumento in questione sia solido e inattaccabile da parte dell Amministrazione finanziaria o di terzi in genere, che: 1. si realizzi un reale spossessamento dei beni determinato dalla mancanza di controllo sugli stessi da parte del disponente; 2. ci sia netta separazione tra disponente e trustee. L Amministrazione finanziaria, infatti, nella C.M. 43/2009 ha affermato che se il disponente è titolare di significativi poteri in forza dell atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso, il trust è considerato interposto. Esamineremo, nel proseguo, le ulteriori ipotesi in cui un trust è considerato interposto. Nel caso in esame il disponente potrebbe essere un genitore del soggetto fallito. Infatti, il genitore, potrebbe disporre in trust o la società neo-costituita o della liquidità per costituire la società a favore dei figli del socio fallito. In questo modo: 1. il trust è ben strutturato perché diventa un trust familiare donatorio nel quale i nonni donano ai nipoti un attività o della liquidità; 2. il soggetto fallito non compare come socio della Newco in quanto il socio è il Trust; 4

5 3. l imposta di donazione è modesta (4% con franchigia da un milione di euro); 4. non si affidano i beni ad un soggetto estraneo. Nell ipotesi in cui il socio fallito non abbia figli il trust potrebbe individuare come beneficiari i figli nascituri. Sul tema è intervenuta la Sentenza della Comm. Trib. Prov. di Savona nella quale il Giudice ha concesso l aliquota del 4% (in mancanza di una puntuale individuazione dei beneficiari l aliquota sarebbe l 8%) anche in ipotesi di figli nascituri. Attenzione Il disponente potrebbe essere anche un soggetto terzo o il professionista; prescindendo dai profili fiscali (l imposta di donazione sarebbe 8%) il trust così strutturato è meno elegante perché perde la connotazione di strumento utilizzato nell ambito familiare per donare ai figli il proprio patrimonio. Come noto la disposizione in trust sconta l imposta di donazione (come reintrodotta dall art. 2, commi da 47 a 53 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286) e l Agenzia delle entrate 5 ha precisato che tale imposta è dovuta nel primo passaggio dei beni dal disponente al trustee. Si ricorda che le aliquote dell imposta in esame variano a seconda del rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari del fondo; sono inoltre previste delle franchigie in ipotesi di donazione a favore dei figli e del coniuge. Si veda la successiva tabella. Tabella n.1 : Imposta di donazione Aliquota Donatario Note 4% sul valore netto globale eccedente per ogni beneficiario. se a favore del coniuge e di parenti in linea retta La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell imposta, si applica ad ogni beneficiario. 6% sul valore netto globale eccedente per ogni beneficiario. fratelli e sorelle La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell imposta, si applica ad ogni beneficiario. 6% altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado 8% altri soggetti diversi dai precedenti 5 C.M. n. 3/E del 22 gennaio

6 Il Trustee Nella scelta del trustee il disponente ha la massima discrezionalità; il trustee può essere infatti una persona fisica di fiducia, una fiduciaria o una trust company. Il compito del trustee è la gestione e l amministrazione dei beni in trust. Gli stessi sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, e costituiscono una massa distinta e non facente parte del patrimonio personale di quest ultimo. Infatti, i beni costituiti in trust 6 : non sono aggredibili dai creditori personali del trustee; non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee; non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest ultimo sia coniugato; non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell atto istitutivo del trust. Il trustee sarà quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con i desideri del disponente. Nel caso oggetto di analisi il trustee potrebbe essere: 1. una trust company professionale; 2. il professionista; 3. un familiare del soggetto fallito che non sia già beneficiario; 4. il fallito stesso. Si evidenzia come la prima scelta sia la più adatta nella situazione in esame; infatti, la trust company rende più elegante e solido l istituto in oggetto. Le altre soluzioni proposte presentano profili di criticità; il professionista, infatti, non svolge quasi mai il ruolo del trustee che, essendo molto personale, è spesso ricoperto da un familiare. Si pensi, ad esempio, al momento in cui il trust finisce e si deve procedere alla ripartizione dei beni tra i beneficiari; solamente una persona di famiglia potrà suddividere i beni in linea con quanto stabilito nell atto e con la volontà del disponente. Un familiare o addirittura lo stesso fallito, nel caso in esame, è poco opportuno. Infatti, se trustee fosse il fallito darebbe l impressione che lo stesso stia, in sostanza, gestendo un patrimonio di sua proprietà. 6

7 Il Guardiano Una figura non necessaria ma quanto mai opportuna, è quella del guardiano che ha il compito di controllare, e nel contempo assistere il trustee, nella gestione del patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi all esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative. L ufficio del guardiano, come quello del trustee, può essere svolto da una persona, da più persone o da una persona giuridica. Il guardiano è normalmente nominato dal disponente nell atto istitutivo del trust o con atto separato indirizzato al trustee; talvolta è nominato dai beneficiari dopo la morte o le dimissioni del (primo) guardiano. N.B. In ogni caso, il guardiano non può mai divenire gestore del trust e deve necessariamente rimanere un controllore del trustee, anche quando è in possesso della facoltà di revocarlo. Infatti, la rimozione del trustee non comporta la cessazione del trust, ma solo il trasferimento dell affidamento da un soggetto a un altro. Nel caso in esame, il ruolo del guardiano potrebbe essere svolto dal professionista di fiducia. Il professionista, infatti, dovrebbe semplicemente controllare l operato del trustee che, se svolto da una trust company professionale o di emanazione bancaria, non creerà alcun problema. Il fallito potrebbe essere il Guardiano; si sconsiglia tale scelta poiché il guardiano ha comunque un compito di controllo e può revocare il trustee. I beni in Trust Nel trust è possibile disporre qualsiasi bene. In particolare: 1. liquidità; 2. partecipazioni; 3. immobili; 4. quadri; 5. gioielli; 6. autovetture. Come detto, nel caso in esame, la soluzione più elegante sarebbe la disposizione in trust di liquidità mediante la quale viene costituita la Newco del soggetto fallito. 7

8 Si ricorda che: la disposizione in trust della liquidità potrebbe non scontare imposta di donazione se effettuata attraverso un atto non formalizzato come ad esempio un bonifico. In dottrina, infatti, si ritiene che scontino imposta di donazione solo gli apporti indicati nell atto. Inoltre, la disposizione di denaro in trust non rileva ai fini della fiscalità diretta. I beneficiari possono ricevere i frutti dal trust senza tassazione alcuna; nel trust è possibile disporre solo quote di accomandante di S.a.s. o quote di S.r.l.; infatti, come detto, se il trustee fosse socio di una s.n.c. sarebbe illimitatamente responsabile e potrebbe fallire. Nell ipotesi in esame, quindi, è consigliabile la costituzione di una società di capitali; infatti, anche nell ipotesi in cui il Trust fosse socio accomandante di una S.a.s neo-costituita probabilmente, il socio accomandatario, sarebbe l altro soggetto fallito o un terzo estraneo. N.B. La gestione delle partecipazioni attraverso un trust presenta profili di sicuro interesse in quanto il disponente pur spossessandosi dei beni, mantiene il pieno potere gestionale degli stessi prevedendo, ad esempio, di farsi nominare amministratore delle società. La disposizione in trust di quote di maggioranza di società di capitali italiane, non sconta alcuna imposizione ai fini dell imposta di donazione a condizione che il trustee si impegni a detenere la partecipazione per cinque anni e i beneficiari delle stesse siano i discendenti o il coniuge (art. 3 co.4-ter del D.lgs. 346/1990). Durante la vita del trust i dividendi distribuiti dalle società scontano l Ires al 1,375% ossia il 27,5% sul 5% 7. Inoltre, i frutti distribuiti ai beneficiari non scontano una ulteriore imposizione. N.B. In sostanza, la detenzione di una società di capitali tramite un trust consente di ottimizzare il carico fiscale in capo ai soci che vedrebbero ridotta notevolmente l imposizione in ipotesi di distribuzione dei dividendi. Infatti, come detto, i dividendi scontano l 1,375% e poi possono essere distribuiti ai beneficiari del reddito e ai loro familiari senza tassazione alcuna. 7 Si ricorda come l art. 1 comma 74 L. 296/2006 abbia inserito il trust tra gli enti commerciali e non commerciali nell ambito dei soggetti che scontano l IRES di cui all art. 73 D.P.R. 917/1986. Generalmente il trust avendo finalità donatorie, non dispone di partita iva ed è assimilato ad un ente non commerciale. Un trust opaco (il trustee ha discrezionalità nell attribuire i frutti ai beneficiari) paga l IRES al 27,5% in qualità di ente non commerciale mentre, nei trust trasparenti, il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF progressive. 8

9 I beneficiari Coloro ai quali il trustee è obbligato o può fare ottenere dei vantaggi economici sono detti, genericamente, beneficiari. Si premette come il termine beneficiario individui una vasta gamma di posizioni soggettive. Si precisa inoltre che i diritti dei beneficiari possono vertere solo sul reddito del fondo, solo sul fondo oppure su entrambi. Vi possono essere quindi i beneficiari del reddito e i beneficiari del fondo in trust e uno stesso soggetto può appartenere ad entrambe le categorie. I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust. I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust. I beneficiari possono essere individuati nell atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato; inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria. Nel caso in esame: i beneficiari del fondo sarebbero i figli del fallito; i beneficiari dei frutti sia i figli che i familiari vicini (il socio fallito). Inserendo tale clausola nell atto di trust il fallito potrà beneficiare del reddito prodotto dalla nuova attività. Sintetizzando, la struttura del trust proposto potrebbe essere così costituita: 1. disponente: un genitore del socio fallito; 2. trustee: una trust company professionale o un fratello del socio; 3. guardiano: il professionista di fiducia; 4. i beneficiari del fondo: i figli nati o nascituri del socio; 5. beni in trust: una S.r.l. neo-costituita. Il socio fallito sarà l amministratore della Newco e potrà, tramite i compensi amministratori e tramite la distribuzione dei frutti, beneficiare del reddito da lui prodotto. Profili di criticità La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Un profilo di criticità emerge nell ipotesi in cui il soggetto che vuole ripartire non abbia pagato integralmente dei debiti nei confronti del Fisco. Si potrebbe configurare, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 9

10 L art. 11 della Legge n.74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Si ricorda che: è un reato istantaneo di pericolo (il pericolo del diritto alla riscossione erariale indipendentemente dall attualità della stessa). Quindi, per configurare il reato non è necessaria la presenza di una procedura di riscossione in atto, né della presenza di un avviso di accertamento (da ultimo, Cass /2011); si realizza quando viene posto in essere un atto dispositivo fraudolento, su beni propri o altrui, tale da rendere inefficace, totalmente o parzialmente la riscossione coattiva; il reato si verifica anche se, pur in presenza dell operazione fraudolenta, successivamente la pretesa tributaria venga soddisfatta (Cass /2010); è necessario il dolo specifico e quindi la volontà di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario. Evidenziamo, sul tema, alcuni interventi importanti della giurisprudenza. Sentenza Principio Sentenza Cassazione penale, sez. VI, , n la norma incriminatrice è destinata a trovare applicazione non in relazione a generiche manovre fraudolente finalizzate alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma solo in presenza di atti fraudolenti miranti a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva di tali imposte. Sentenza Cassazione penale, sez. III, , n Sentenza Cassazione penale, sez. V, , n Sentenza Cassazione penale, sez. III, , n per il perfezionamento del reato si richiede solo che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o anche parziale del fisco. E da rifiutare la tesi secondo cui il reato sarebbe configurabile solo in presenza di un'azione esecutiva già avviata. 10

11 Sentenza Cassazione penale, sez. III, , n il bene protetto dalla norma penale in questione è l'interesse a rendere possibile la riscossione da parte dell'erario, attraverso l'intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell'obbligato. Il compito di accertare la sussistenza della predetta situazione di pericolo per la riscossione erariale appartiene al giudice, il quale dovrà verificare se la condotta del soggetto agente, sulla base delle circostanze dallo stesso conoscibili al momento (cioè attraverso un giudizio ex ante), abbia avuto o no efficacia potenzialmente depauperatoria. Alla luce delle considerazioni proposte, nel caso in esame, sussiste il rischio che l Amministrazione finanziaria ritenga la costituzione del Trust un atto dispositivo fraudolento volto a rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte; in realtà, l atto di disposizione in Trust è posto in essere dal genitore del socio fallito e non fallito stesso e il genitore non ha un debito pregresso nei confronti dell Erario. Esistono profili di incertezza. Si consiglia di esaminare attentamente la costituzione di un trust per un socio fallito che non ha pagato integralmente i debiti verso l Erario. Il trust interposto In alcuni casi il vero obiettivo del disponente è sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori o nascondere l identità del proprietario di determinati beni. Si costituiscono quindi dei trust fittizi o simulati nei quali non si ha una netta separazione tra i vari soggetti, e le figure (disponente, beneficiario, trustee) che compongono il trust tendono quindi a sovrapporsi. Elementi di prova della fittizietà del trust possono essere: il disponente è al tempo stesso anche il beneficiario delle utilità prodotte dal trust; il disponente è anche trustee; il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente; il contenuto dell atto istitutivo è tale da relegare il trustee in un ruolo passivo, senza alcuna facoltà decisionale; il disponente continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust. Sul tema in esame è intervenuta l A.F. (C.M. 61/2010) indicando, in modo preciso, le ipotesi in cui un trust è considerato interposto. Si ricorda, inoltre, che sul tema era già intervenuta la C.M. 43/2009. In sostanza, in tutte le ipotesi in cui il disponente coincide con il beneficiario (o con il trustee) e mantiene un pregnante potere di indirizzo e di gestione sull attività del trustee, la stessa essenza del negozio viene 11

12 meno, con la conseguenza che non si integra neanche l ipotesi di interposizione reale attuata attraverso il mandato senza rappresentanza, rimanendo la proprietà del bene in capo al disponente con diretta imputazione dei redditi allo stesso. Per esempio, nella C.M. 61/2010 l Agenzia ha affermato che un trust è interposto: quando è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; in ogni ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari. In sostanza, il trust è interposto quando il disponente continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust; in tal modo non si realizza un reale spossessamento ed il trust così istituito risulta facilmente aggredibile sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista fiscale. Si cita, sul tema, un recente intervento della Corte di Cassazione. Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione il disponente aveva mantenuto la disponibilità dei beni conferiti in quanto egli stesso era trustee, senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari. La Corte precisa come presupposto coessenziale alla stessa natura dell istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l effetto segregativo che gli è proprio. La sentenza conferma la tesi secondo cui il trust auto dichiarato, ossia il trust dove il disponente coincide con il trustee risulta interposto, e come tale debole, sotto il profilo della protezione; inoltre, la lettura della sentenza fa tornare alla mente le conclusioni cui era giunta l Agenzia delle Entrate sul tema dell interposizione dei trust con la C.M. 61/E/2010. Nell ipotesi in cui il trust risulti interposto non si realizza l effetto segregativo dei beni e l Agenzia delle Entrate pretenderà la tassazione in capo all effettivo titolare dei beni stessi. N.B. Ovviamente spetta all Amministrazione finanziaria analizzare tutte le componenti oggettive, soggettive e temporali e dimostrare che l utilizzo di un trust sia stato preordinato all ottenimento di un indebito risparmio d imposta e sia un soggetto interposto fittiziamente. 12

13 Quindi, alla luce delle considerazioni proposte, il trust posto in essere per il socio fallito che deve ripartire con una nuova attività deve essere attentamente predisposto evitando che lo stesso possa essere considerato interposto dall Amministrazione finanziaria ed evidenziando le finalità donatorie dello stesso. 13

Cosa è il Trust. 1 Art. 2 della Convenzione dell Aja.

Cosa è il Trust. 1 Art. 2 della Convenzione dell Aja. Cosa è il Trust Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della

Dettagli

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 102 24.03.2015 Trust: imposta di donazione immediata Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866 Categoria: Enti commerciali/non commerciali Sottocategoria:

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

LA CHIUSURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

LA CHIUSURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI LA CHIUSURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IL MANDATO IRREVOCABILE AD INCASSARE E A DISTRIBUIRE IL CREDITO ERARIALE ATTRIBUITO A UNA SOCIETA FIDUCIARIA: ESAME DI UN CASO PRATICO 1 Il problema - Le Procedure

Dettagli

Aspetti fiscali del trust

Aspetti fiscali del trust Aspetti fiscali del trust CONCETTO GENERALE L ART. 1 CO. 74 DELLA L. N. 296/2006 HA INSERITO IL TRUST TRA GLI ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI NELL AMBITO DEI SOGGETTI CHE SCONTANO L IRES DI CUI ALL

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

STUDIO DE POLI - VENEZIA

STUDIO DE POLI - VENEZIA IL TRUST: COS È, IN BREVE di Ilaria Della Vedova Avvocato dello Studio De Poli Venezia Membro dell organismo Professionisti Accreditati in materia di Trust 1) Che cos è il trust? È un istituto di origine

Dettagli

La difesa del patrimonio

La difesa del patrimonio Mercoledì 19 Marzo 2014 SAVIGLIANO DONAZIONE DI AZIENDE O QUOTE La donazione è il contratto con il quale (art. 769 C.C.), per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE

Dettagli

Fiscalità e adempimenti nella successione delle attività imprenditoriali e professionali. Questioni aperte

Fiscalità e adempimenti nella successione delle attività imprenditoriali e professionali. Questioni aperte PASSAGGIO GENERAZIONALE. ASPETTI PSICOLOGICI, CIVILISTICI, FINANZIARI E FISCALI Fiscalità e adempimenti nella successione delle attività imprenditoriali e professionali. Questioni aperte PROF. DOTT. ALBERTO

Dettagli

FISCALITÀ DEL TRUST. Torino, 07.12.2012 Gruppo di lavoro Trust Dott. Massimo BOIDI Dott. Alessandro TERZUOLO

FISCALITÀ DEL TRUST. Torino, 07.12.2012 Gruppo di lavoro Trust Dott. Massimo BOIDI Dott. Alessandro TERZUOLO FISCALITÀ DEL TRUST Torino, 07.12.2012 Gruppo di lavoro Trust Dott. Massimo BOIDI Dott. Alessandro TERZUOLO FISCALITÀ DIRETTA DEL TRUST Dott. Massimo BOIDI ASPETTI GENERALI La Finanziaria 2007 ha riconosciuto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust In due recenti sentenze della giurisprudenza di merito viene chiarito che l imposta sulle donazioni e successioni si applica

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE INTRODUZIONE I contribuenti che effettuano comportamenti "illeciti" da un punto di vista tributario devono conoscere le conseguenze non solo amministrative, ma spesso

Dettagli

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI

IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI IL TRUST ED I BENI CULTURALI MOBILI 25 Gennaio 2013 Bologna Relatore: Dott. Michele Malerba TEP Amministratore Italian Trust Company SRL IL TRUSTEE PROFESSIONALE: OTTIMIZZARE I VANTAGGI DEL TRUST PREMESSA

Dettagli

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale Paolo Tonalini Notaio Il fondo patrimoniale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con Banca Generali Relazione al Convegno del 6 marzo 2015 NOTAIO PAOLO

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale FONDO PATRIMONIALE è

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO

Dettagli

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI Gli aggiornamenti più recenti dichiarazione di successione imposte ipotecaria e catastale aggiornamento gennaio 2015 ALIQUOTE FRANCHIGIA MODELLO 4 PRIMA CASA IMPOSTA

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio

Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio Analisi comparativa degli strumenti di protezione del patrimonio Avv. Fabrizio Vedana 1 STRUMENTI A DISPOSIZIONE HOLDING DI FAMIGLIA PATTI DI FAMIGLIA FONDAZIONI MANDATO FIDUCIARIO ATTI DI DESTINAZIONE

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere

Dettagli

I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011)

I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) by Redazione - Tuesday, February 03, 2015 http://www.ascheri.net/2015/02/03/principali-reati-tributari-normativa-vigore-dal-1792011/ Attenzione

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

IL TRUST. Corsico, 14 dicembre 2014

IL TRUST. Corsico, 14 dicembre 2014 Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447 Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano IL TRUST Corsico, 14 dicembre 2014

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Bologna, 12 dicembre 2013

Bologna, 12 dicembre 2013 Bologna, 12 dicembre 2013 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 16 COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI E AI FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

Adempimenti fiscali nel fallimento

Adempimenti fiscali nel fallimento ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio

Dettagli

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 36 09.09.2014 Trust: possibili utilizzi Gestione di partecipazioni, di immobili, passaggio generazionale, trust liquidatorio Categoria: Enti Commerciali/non

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Trust interni ed esterni: casi di studio

Trust interni ed esterni: casi di studio Trust interni ed esterni: casi di studio Avv. Sebastiano Garufi, PhD Monza, 25 febbraio 2011 POTENZIALI UTILIZZI DEL TRUST FAMIGLIA (private) Pianificazione successoria Ottimizzazione flussi di reddito

Dettagli

SOFTWARE INTEGRATO SUCCESSIONI VOLTURE E F23:

SOFTWARE INTEGRATO SUCCESSIONI VOLTURE E F23: Il software Successioni e Volture gestisce in maniera semplice, ma con grande rigore, l'intera pratica successoria aperta per legge o per testamento (dalla costruzione dell'albero genealogico, alla definizione

Dettagli

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici -

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici - Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici - Verona, 29 settembre 2011 Avv. Simone Rossi Passaggio generazionale Trasferimento della proprietà e della gestione

Dettagli

Dichiarazione di successione: quando, chi e quanto La legge per tutti.it

Dichiarazione di successione: quando, chi e quanto La legge per tutti.it Dichiarazione di successione: quando, chi e quanto La legge per tutti.it Enrico Braiato Successioni: non è bello trovarsi, all alba di un dolore, ad affrontare anche i problemi burocratici; eppure la dichiarazione

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

4 CHIACCHIERE ASPETTI FISCALI DELL IMPRESA DI FAMIGLIA NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE BARDOLINO, 4 MARZO 2015

4 CHIACCHIERE ASPETTI FISCALI DELL IMPRESA DI FAMIGLIA NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE BARDOLINO, 4 MARZO 2015 4 CHIACCHIERE ASPETTI FISCALI DELL IMPRESA DI FAMIGLIA NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE BARDOLINO, 4 MARZO 2015 RELATORE GIOVANNI POZZANI dottore commercialista e revisore legale COSA SI INTENDE PER PASSAGGIO

Dettagli

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

Indice La Chiusura Della Procedura Fallimentare ------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice La Chiusura Della Procedura Fallimentare ------------------------------------------------------------------------------- 3 INSEGNAMENTO DI DIRITTO FALLIMENTARE LEZIONE IX LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E L ESDEBITAZIONE PROF. SIMONE LABONIA Indice 1 La Chiusura Della Procedura Fallimentare -------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le società di capitali Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le Società per azioni Art. 2325. Responsabilità. Nella societa' per azioni per le obbligazioni

Dettagli

2.1.3. Gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati dalla norma Pag. 22

2.1.3. Gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati dalla norma Pag. 22 1. LA FIGURA DEL TRIBUTARISTA 1.1. La figura del Tributarista Pag. 9 1.1.1. Premessa Pag. 9 1.1.2. Le principali caratteristiche, obblighi ed attività del tributarista in sintesi Pag. 10 2. LA LEGGE N.

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Successioni e donazioni

Successioni e donazioni Successioni e donazioni Evoluzione normativa dal 1991 alla finanziaria 2007 L imposizione fiscale su successioni e donazioni ha sinora subìto numerose variazioni. Analizziamo brevemente le modifiche avvenute

Dettagli

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19)

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) Appunti di estimo PAROLE CHIAVE De cuius Successione Discendenti Ascendenti Quota disponibile Quota di legittima o di riserva Riunione fittizia e asse ereditario

Dettagli

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Aspetti Fiscali degli Atti Dispositivi

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Aspetti Fiscali degli Atti Dispositivi Carismi Convegni CARISMICONVEGNI IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Centro Studi I Cappuccini 22 Febbraio 2013 Avv. Francesco Napolitano DONAZIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE La donazione di azienda da parte di

Dettagli

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) ELEMENTI DI CONTABILITA RIFERITI ALLA FASE DELLA SPESA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 157/E RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9 MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione.

LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE IV: La successione. La società fiduciaria, attraverso l ampio novero di soluzioni applicabili, risulta essere uno strumento molto valido al fine di soddisfare le esigenze

Dettagli

STUDIO DUCOLI DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI INDICE

STUDIO DUCOLI DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI INDICE Circolare n.9 del 5 Dicembre 2006 Tassazione dei trasferimenti per successione e donazione Novità del DL 3.10.2006 n. 262 convertito nella L. 24.11.2006 n. 286 INDICE 1 Nuova tassazione delle successioni

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Il trust e il fondo patrimoniale: similitudini e differenze

Il trust e il fondo patrimoniale: similitudini e differenze Focus di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi Il trust e il fondo patrimoniale: similitudini e differenze Nel presente intervento analizzeremo le analogie e le differenze tra l istituto del

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa Dott. Marino Mascheroni Professore a contratto di Diritto Tributario Università di Milano Il

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Imposta di successione

Imposta di successione Imposta di successione Oggetto di tassazione Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni. Base imponibile

Dettagli

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' DI CAPITALI Società di capitali Guida alla scelta della forma giuridica Mod. D4/sc Una

Dettagli

Fiscal News N. 76. Dichiarazione infedele: quando è reato? La circolare di aggiornamento professionale 14.03.2014

Fiscal News N. 76. Dichiarazione infedele: quando è reato? La circolare di aggiornamento professionale 14.03.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 76 14.03.2014 Dichiarazione infedele: quando è reato? Senza la prova del dolo specifico, la condanna è illegittima Categoria: Contenzioso Sottocategoria:

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

TUTELA E TRASMISSIONE DEI PATRIMONI

TUTELA E TRASMISSIONE DEI PATRIMONI Master di specializzazione TUTELA E TRASMISSIONE DEI PATRIMONI La tutela dei patrimoni familiari e la corretta gestione del passaggio generazionale rappresentano oggi una assoluta priorità per garantire

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli