OGGETTO : Art. 91, c. 1bis l.r. n.18/1999 riordino del reticolo idrografico regionale. Indizione inchiesta pubblica. LA GIUNTA REGIONALE

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1 OGGETTO : Art. 91, c. 1bis l.r. n.18/1999 riordino del idrografico regionale. Indizione inchiesta pubblica. N IN 30/11/2012 LA GIUNTA REGIONALE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA RICHIAMATI: il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie ed, in particolare, gli artt. 2, 93 e 97 che, rispettivamente, prevedono: la competenza esclusiva dell autorità amministrativa a statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione anche nel caso si tratti di opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua; l obbligo dell acquisizione preventiva del titolo amministrativo ai fini della realizzazione di opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale; l individuazione tassativa delle attività e delle opere che sono vietate qualora non siano state previamente autorizzate dall autorità amministrativa competente; il D.Lgs. n. 152/2006, recante Disposizioni in materia ambientale, ed, in particolare, la parte Terza, che ha confermato il principio di generale pubblicità delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, anche raccolte in invasi o cisterne ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, già stabilito dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed attuato dal D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche ; PAGINA : 1

2 la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa del suolo ed energia e succ. mod. ed int. ed, in particolare: l art. 91, che, al comma 1bis, prevede che la Regione proceda al riordino del idrografico regionale al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici mediante la definizione da parte della Giunta regionale di criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del stesso; l art. 92, che, al comma 1 lett. e) e lett. j), stabilisce la competenza della Provincia rispettivamente in ordine all attività di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al R.D. n. 523/1904 nonché alla gestione del demanio idrico d interesse regionale; il Regolamento Regionale 14 luglio 2011 n. 3 recante disposizioni in materia di tutela della aree di pertinenza dei corsi d acqua, che, nel fissare la disciplina delle aree di pertinenza dei corsi d acqua, in coerenza ed in continuità con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia di polizia idraulica, persegue gli obiettivi: di coordinare le esigenze relative all esercizio dell attività di polizia idraulica con quelle della salvaguardia degli equilibri ambientali e del mantenimento di una adeguata fascia di rispetto lungo i corsi d acqua, ai fini della tutela ambientale e della conservazione della biodiversità; di garantire l omogeneità ed il coordinamento a livello regionale nell applicazione della disciplina dell uso del suolo nelle aree limitrofe ai corsi d acqua e, più in generale, nell esercizio delle attività di polizia idraulica; la D.G.R. 299/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l impostazione metodologica per il riordino del idrografico, individuando, a tal fine, un iter procedurale da seguire articolato in più fasi tra loro correlate volte in particolare: all aggiornamento della cartografia del idrografico regionale, previa verifica del quadro conoscitivo esistente anche mediante un confronto con le Province e le Autorità di bacino presenti sul territorio ligure, in particolare laddove si riscontrino differenze significative al fine di accertare la reale orografia dei luoghi; PAGINA : 2

3 alla gerarchizzazione del sulla base di tecniche consolidate, quali il metodo Horton- Strahler, anche in coerenza con le altre attività già svolte sul territorio regionale; all articolazione e classificazione del idrografico come sopra determinato ispirate ai seguenti criteri generali: individuazione di un idrografico regionale significativo, ai fini dell applicazione della disciplina vincolistica del Piano di bacino nonché ai fini dell esercizio dell attività di polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 da parte delle Province, che può essere a sua volta suddiviso, se del caso, in idrografico principale e secondario nei bacini di maggiore dimensione; conseguente individuazione del minore, composto dai corsi d acqua non rientranti nel idrografico significativo; all approvazione di criteri per la gradazione dell esercizio della polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904 in funzione della classificazione come sopra determinata, prevedendo in particolare un iter semplificato nel caso si proceda al di fuori del idrografico significativo, fermo restando l obbligo della polizia idraulica, di cui all art.93 del R.D. n. 523/1904 su tutti i corsi d acqua; alla proposta, sulla base delle risultanze delle attività di cui sopra, di riordino delle competenze in materia di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche nonché di manutenzione lungo i corsi d acqua. PREMESSO che: la Regione, ai sensi del citato articolo 91, c. 1 bis della l.r. n. 18/1999, ha avviato l attività necessaria al riordino del idrografico regionale al fine di assicurare una uniformità di gestione dei bacini idrografici regionali; a tal fine ha sviluppato le attività previste dalla citata deliberazione n. 299/2010, procedendo, tra l altro, alla definizione di una cartografia univoca del idrografico regionale mediante l aggiornamento del quadro conoscitivo esistente; PAGINA : 3

4 nel contempo la Regione ha, altresì, emanato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, c. 1, lett. l bis) della l.r. 18/1999 e 115 del D. Lgs. 152/2006, il Regolamento n. 3/2011, che contiene una disciplina in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua ed, particolare, in materia di distanze dai corsi d acqua ed alvei da applicare in modo uniforme su tutto il territorio regionale sulla base di un articolazione del idrografico regionale su quattro livelli, differenziati in ragione della consistenza del bacino sotteso al corso d acqua di riferimento anche in linea di continuità con le previsioni della pianificazione di bacino regionale vigente. DATO che: l attività volta alla definizione univoca della cartografia del idrografico regionale si è sviluppata assumendo, come punto di partenza, i dati cartografici esistenti rappresentati dalle seguenti fonti cartografiche: 1. la Cartografia tecnica regionale ed, in particolare, lo strato prioritario informatico del idrografico del SITAR - Regione Liguria comprensivo delle carte del Reticolo idrografico scala 1:10.000, del Reticolo idrografico DBTopografico scala 1:5.000 nonché del Reticolo idrografico scala 1:5.000 formato CAD; 2. le cartografie elaborate nell ambito dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di rilievo regionale, che individuano il Reticolo idrografico scala 1:10.000; 3. le cartografie elaborate nell ambito al Piano di bacino stralcio di rilievo interregionale per l assetto idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del torrente Parmignola approvato, per il territorio ligure, con D.C.R. n. 24/2006; DATO altresì che: all elaborazione del tracciato del si è addivenuti anche tenuto conto dei rilievi formulati dalle Province, sentite anche in qualità di organi dell autorità di bacino regionale, nonché dell Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra e di quella nazionale del fiume Po, con particolare riferimento ai casi in cui siano state riscontrate differenze significative anche attraverso effettuazione di sopralluoghi congiunti al fine di accertare la reale orografia dei luoghi; PAGINA : 4

5 sono stati, inoltre, acquisiti dati sui tratti tombinati ricadenti nei tessuti urbani di competenza, peraltro limitatamente al tracciato del corso d acqua, trasmessi da un numero esiguo di Comuni anche in adempimento a quanto previsto all art, 6, c. 4 delle misure di salvaguardia approvate con la D.G.R. n. 1489/2011; in sede di definizione del tracciato del si è tenuto, altresì, conto del permanere del regime di generale pubblicità delle acque, già previsto dal D.P.R. n. 238/1999 e confermato dall articolo 144 del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale tutte le acque superficiali e sotterrane, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. CONSIDERATO che: l'attitudine delle acque ad usi di pubblico generale interesse è elemento indefettibile a conferire la natura di acque pubbliche ad ogni specie di acqua come confermato dal recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia; è possibile, peraltro, che sussistano taluni corsi d acqua che, stante le oggettive caratteristiche del bacino e/o della portata relativa, anche conseguenti a trasformazioni e modifiche del territorio sopravvenute nel tempo, potrebbero non rivestire più carattere pubblico e come tali non sarebbero più soggetti al regime pubblicistico del demanio idrico; tale circostanza potrebbe verificarsi, in particolare, per i corsi d acqua caratterizzati dai seguenti elementi, che possono anche sussistere congiuntamente: 1. corsi d acqua totalmente tombinati e, come tali, privi di un versante naturale, nei quali confluiscono solo acque di drenaggio urbano; 2. il tratto non tombinato è rappresentato da versanti con sole acque ruscellanti non organizzate in un impluvio; 3. le acque collettate nel periodo di magra sono convogliate al depuratore; in sede di valutazione di tale casistica si è ritenuto, peraltro, anche al fine di assicurare una maggiore tutela del territorio, ed in considerazione del quadro conoscitivo non esaustivo al riguardo, di non effettuare, nella cartografia allegata, la distinzione del tracciato di tali corsi PAGINA : 5

6 d acqua, riservandosi di aggiornarla all acquisizione di adeguati e specifici dati ed elementi in merito. CONDIDERATO che gli esiti dell istruttoria regionale hanno, pertanto, condotto alla definizione del tracciato del regionale a scala 1:10.000, riprodotto in scala 1: per la stampa allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono riportati tutti i corsi d acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933 nonché quelli divenuti tali a seguito dell entrata in vigore del D.P.R. n. 238/1999, che ha sancito il principio di generale pubblicità delle acque; l attività di riordino di che trattasi è funzionale a garantire una più efficace tutela del territorio, consentendo di superare, in particolare, difficoltà operative, più volte sollevate dalle Province, in sede di gestione del demanio idrico e di esercizio dell attività di polizia idraulica, stante l entrata in vigore del principio di generale pubblicità delle acque sancito dal D.P.R. 238/1999 poi ripreso dal D.Lgs. n. 152/2006; l approvazione della carta del idrografico, come sopra individuato, consente di disporre di una cartografia, che fornisce una rappresentazione grafica univoca del idrografico sul territorio regionale, anche ai fini della gestione di tutte le informazioni ad esso collegato; l articolazione del è, in particolare, strumentale ad una graduazione dell esercizio dell attività di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 in ragione della consistenza del corso d acqua, nonché all uniformità di applicazione della normativa del Piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico vigenti; consente una migliore ed univoca applicazione sul territorio regionale della disciplina prevista dal citato Regolamento n. 3/2011, in sede di esercizio dell attività di polizia idraulica e delle norme di piano delle diverse Autorità di bacino che interessano il territorio regionale; RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che l approvazione definitiva della cartografia univoca del idrografico regionale, stante le conseguenti ricadute in termini di gestione del territorio, con particolare riferimento all applicazione della disciplina delle PAGINA : 6

7 distanze dai corsi d acqua in materia di polizia idraulica, di cui al citato Regolamento n. 3/2011, ai vincoli fissati nella pianificazione di bacino vigente sul territorio ligure ed alla gestione del demanio idrico e stante, altresì, l esigenza di pervenire alla definizione di una cartografia il più possibile completa e precisa, sia preceduta da una fase di consultazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati. RITENUTO, pertanto, di adottare la seguente procedura per lo svolgimento dell inchiesta pubblica: a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, entro 15 giorni dall approvazione della presente deliberazione, di un avviso concernente l approvazione della cartografia del idrografico; b) indicazione nell avviso del termine di 90 giorni per la presentazione delle osservazioni, corredate da idonea documentazione comprensiva almeno di una relazione illustrativa, dello stralcio cartografico dell area scala 1:5000, della planimetria catastale relativa nonché della documentazione fotografica, che potranno essere inviate o presentate a mano alla Regione Liguria, Settore Assetto del Territorio, Via D Annunzio 111, Genova; c) pubblicazione della cartografia sul portale ambientale della Regione Liguria all indirizzo d) invio alle Amministrazioni provinciali di copia della cartografia in formato digitale (CD); e) presentazione da parte dei soggetti interessati, entro il termine indicato, delle osservazioni; nonché di dare mandato al Settore Assetto del Territorio di provvedere al coordinamento ed all attuazione delle attività necessarie alla positiva definizione dell inchiesta, con istruttoria tecnica delle osservazioni pervenute ai fini della successiva proposta alla Giunta regionale. PRESO che la Giunta Regionale, dato conto delle osservazioni pervenute, procederà all approvazione definitiva della cartografia del regionale. DATO che è, altresì, in corso d informatizzazione la carta di che trattasi, che consentirà di visualizzare i vari livelli in cui si articola il in ragione della superficie sottesa del bacino ai fini, tra PAGINA : 7

8 l altro, di un più agevole ed immediato esercizio dell attività polizia idraulica e dell applicazione della disciplina dei piani di bacino. DATO, infine che : l adottanda cartografia si limita ad identificare la presenza e la sussistenza del corso d acqua ed i diversi livelli in cui si articola il, e pertanto nell ambito dell applicazione delle disposizioni in materia di polizia idraulica ivi comprese quelle previste dal Regolamento 3/2011 dovranno essere acquisiti dati alla scala di maggior dettaglio adeguata per i vari atti che ne necessitino, con particolare riferimento al rilascio dell autorizzazione idraulica e di provvedimenti di concessioni demaniali ; l adottanda cartografia è da considerarsi unicamente quale riferimento cartografico, restando prevalenti l effettivo stato reale dei luoghi e le definizioni e le disposizioni contenute nelle specifiche normative dei Piani di Bacino. RITENUTO, pertanto, di adottare, ai fini dell avvio dell inchiesta pubblica, la cartografia aggiornata a scala 1: del idrografico, che costituirà il riferimento unico e vincolante ai fini sopra evidenziati e riprodotto in scala 1: , per la stampa di cui Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. SU PROPOSTA dell Assessore all Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli per i motivi indicati in premessa DELIBERA 1. di adottare, ai fini dell avvio dell inchiesta pubblica, la cartografia aggiornata a scala 1: del idrografico, che costituirà il riferimento unico e vincolante ai fini sopra evidenziati e riprodotto in scala 1: , per la stampa di cui Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; PAGINA : 8

9 2. di stabilire la seguente procedura per lo svolgimento dell inchiesta pubblica: a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, entro 15 giorni dall approvazione della presente deliberazione, di un avviso concernente l approvazione della cartografia del idrografico regionale; b) indicazione nell avviso del termine di 90 giorni per la presentazione delle osservazioni, corredate da idonea documentazione comprensiva almeno di una relazione illustrativa, dello stralcio cartografico dell area scala 1:5000, della planimetria catastale relativa nonché della documentazione fotografica, che potranno essere inviate o presentate a mano alla Regione Liguria, Settore Assetto del Territorio, Via D Annunzio 111, Genova; c) pubblicazione della cartografia sul portale ambientale della Regione Liguria all indirizzo d) invio alle Province copia della cartografia in formato digitale (CD); e) presentazione da parte dei soggetti interessati, entro il termine sopra indicato, delle osservazioni; 3. di dare mandato al Settore Assetto del Territorio di provvedere al coordinamento ed all attuazione delle attività necessarie alla positiva definizione dell inchiesta, con istruttoria tecnica delle osservazioni pervenute ai fini della successiva proposta alla Giunta regionale FINE TESTO Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. Data - IL DIRIGENTE (Dott.ssa Gabriella Minervini) Data - IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Gabriella Minervini) PAGINA : 9

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