CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AVENTE DURATA DI ANNI TRE DALLA CONSEGNA

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AVENTE DURATA DI ANNI TRE DALLA CONSEGNA

2 Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Sanremo, prestato da soggetti iscritti nell albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate. ART. 2 Prestazioni minimali richieste 1. Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti prestazioni elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) attività di risk management quali: individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposto l Ente, prevenzione, controllo e gestione dei rischi, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, ecc.; b) analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura, valutazione delle condizioni di copertura esistenti, indicazione di condizioni necessarie per garantire l Ente da qualsiasi rischio possibile e prevedibile; c) elaborazione di un programma assicurativo correttivo, migliorativo ed integrativo riferito alle coperture assicurative esistenti, che evidenzi interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine; d) monitoraggio nel tempo dello stato dei rischi, in base all evoluzione del mercato e delle nuove esigenze dell Ente e contestuale aggiornamento delle relative coperture assicurative; e) consulenza ed assistenza per le operazioni di stima e/o di revisione dei valori ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune, aggiornamento e verifica degli stessi, attività di individuazione dei beni pregevoli, ecc.; f) assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici; g) elaborazione di bozze e schemi di elaborati tecnici quali: capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere di invito, criteri di valutazione delle offerte, moduli offerta, ecc., che saranno approvati dall Amministrazione in sede di indizione delle rispettive gare d appalto per aggiudicare i singoli contratti di polizza per la copertura dei rischi; h) assistenza e consulenza continuativa durante le varie fasi delle suddette procedure di gara per l individuazione delle Compagnie assicurative contraenti, in particolare in sede di valutazione delle offerte e di eventuale verifica di offerte dichiarate anormalmente basse, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i) controllo dei contratti emittendi, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati d oneri approvati dall Amministrazione; j) soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze ad hoc ; k) gestione amministrativa del complesso delle polizze stipulate e stipulande: segnalazione scadenze contrattuali, calcolo e pagamento dei premi, regolazione premi da corrispondere alle Compagnie assicurative, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti; l) assistenza in caso di richiesta agli appaltatori di lavori, servizi, forniture o ai soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con il Comune, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d appalto nonchè successiva verifica delle stesse; m) individuazione di almeno un Responsabile referente dell Impresa aggiudicataria, che sia iscritto all Albo nazionale dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e di personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità; 2

3 n) i soggetti di cui al punto precedente dovranno presenziare periodicamente presso gli uffici comunali ed ogni qualvolta si renda necessario su espressa richiesta dell Ente; o) assistenza telefonica ed on line mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, garantita costantemente senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore; p) attività di formazione e informazione del personale comunale preposto alla gestione delle problematiche assicurative, finalizzate al trasferimento di know how e alla razionalizzazione delle procedure, anche mediante l organizzazione di corsi, convegni, ecc.; q) garantire continuativi ed efficaci collegamenti, scambi di flussi informativi, documentali, circolari periodiche, anche attraverso l utilizzo di strumenti di information tecnology riguardanti: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione; r) consulenza tecnica, legale e peritale nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dai Settori comunali interessati, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni, ecc.; s) obbligo di espletare il servizio, senza alcun onere a carico del Comune, conformemente al Progetto tecnico presentato in sede di gara. ART. 3 Obblighi contrattuali 1. L Impresa non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti dei Settori comunali né potrà impegnare, se non preventivamente autorizzata, in alcun modo il Comune medesimo al quale resta ogni potere decisionale. 2. Resta ferma la piena libertà del Comune di accettare o meno le proposte o i suggerimenti dell Impresa aggiudicataria, sia in ordine alle procedure di stipulazione di contratti assicurativi, sia in ordine all eventuale trattazione dei sinistri. 3. L Impresa dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso. 4. L Ente provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione dei premi al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell art del codice civile. Il broker si impegna a rilasciare all Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicurativa entro i termini indicati nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 4 Durata contrattuale 1. Il presente appalto avrà durata certa di anni tre con decorrenza dalla data di consegna del servizio, risultante da un verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato dall'impresa aggiudicataria. 2. La stazione appaltante, ai sensi dell art comma 1 - e dell art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si riserva la facoltà di esercitare l opzione di rinnovo del contratto, per un periodo massimo di ulteriori tre anni rispetto alla data naturale di scadenza. Detta opzione verrà esercitata dall Amministrazione a seguito di comunicazione scritta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in conformità alla normativa sopra citata. 3. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall art. 125 comma 10 - lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Settore Servizi Finanziari potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso. 3

4 4. In ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall Amministrazione appaltante, fatte salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. ART. 5 Compensi professionali 1. Lo svolgimento del presente servizio non comporta alcun esborso o costo a carico dell Ente appaltante, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o spese di qualsiasi natura, risultando quindi un contratto a titolo non oneroso, mentre i rischi e gli oneri di attuazione delle prestazioni richieste rimangono a totale carico del soggetto contraente. 2. L'attività dell Impresa aggiudicataria verrà remunerata esclusivamente dalle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulate le polizze, secondo consuetudine di mercato, sulla base dei tassi di provvigioni dichiarati in sede di gara, che rimarranno invariati per l intera durata contrattuale. 3. L entità delle provvigioni spettanti al broker, saranno rese note al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le Compagnie assicurative partecipanti alle gare d appalto indette dal Comune per aggiudicare le coperture assicurative occorrenti all ente. Si precisa che le polizze stipulate dalla stazione appaltante e già in essere alla data di consegna del presente servizio all Impresa aggiudicataria, saranno soggette, fino alle rispettive scadenze, alle percentuali di provvigione precedentemente applicate. 4. Con i suddetti corrispettivi, che non potranno in alcun caso superare le percentuali offerte in sede di gara, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo credito, senza che possa ulteriormente vantare alcun diritto nei confronti dell Amministrazione appaltante per la ripetizione del pagamento e/o per ulteriore somme. 5. La Ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell art. 3 comma 9-bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto. ART. 6 Coperture assicurative esistenti 1. Le polizze assicurative stipulate dal Comune di Sanremo attualmente operanti sono le seguenti: POLIZZA RISCHIO DURATA PREMIO ANNUO R.C. Auto LM/ARD 31/01/ /01/ ,16 Infortuni soggetti vari 31/01/ /01/ ,00 All risks elettronica 31/01/ /01/ ,00 Kasko veicoli in missione 31/01/ /01/ ,00 Furto 31/01/ /01/ ,00 Incendio ed eventi compl. 31/01/ /01/ ,00 R.C.T./O. Ente 31/01/ /01/ ,00 R.C. patrimoniale delle Società e degli Enti Pubblici r.c.t. 31/01/ /01/ ,00 Tutela legale 31/01/ /01/ ,00 Polizza RC natanti 31/01/ /01/ ,00 Totale premi lordi annui (*) ,16 (*) Oltre all eventuale regolazione premi ove contrattualmente prevista. 4

5 Art. 7 - Responsabilità 1. Il broker è l unico responsabile del contenuto dei contratti di assicurazione, stipulati dalla stazione appaltante, che ha contribuito a determinare, modificare e/o integrare. 2. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità. 3. L appaltatore è responsabile dell esatto adempimento del presente contratto e della perfetta esecuzione del servizio, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell Amministrazione per l inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute. 4. Durante l esecuzione del contratto, l appaltatore è responsabile per danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all Amministrazione e/o a terzi, a causa dell operato dei propri dipendenti. 5. E fatto dunque obbligo all appaltatore di mantenere l Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati. 6. L Impresa risponde altresì dei danni causati che si manifestino anche dopo la scadenza del presente appalto. Art. 8 Polizza di Responsabilità Civile Professionale 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, l Impresa è obbligata a produrre copia del contratto di polizza relativa ai rischi di Responsabilità Civile Professionale, stipulata ai sensi dell art. 110 comma 3, art. 112 comma 3 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e artt. 11 e 15 del Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, per l attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all art. 112, comma 2, stesso decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 2. Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere periodicamente comunicate al Settore Servizi Finanziari. 3. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di ,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e di ,00 (duemilionicinquecentomila/00) all anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall ISVAP per il volume d affari dell impresa, a pena di risoluzione contrattuale. Art. 9 Controllo del servizio - Penali 1. Al Settore Servizi Finanziari è affidata la vigilanza sul servizio. 2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Settore Servizi Finanziari procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando all Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni. 3. Nel caso in cui l'appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Dirigente competente applicherà, a titolo di penale una sanzione variabile da 500,00 (cinquecento/00) a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. 4. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dal Settore Servizi Finanziari, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Art Risoluzione del contratto Affidamento in danno Recesso. 1. Qualora si verifichi almeno una delle seguenti situazioni, attestata dal Dirigente competente: 5

6 l esecuzione delle prestazioni nei primi sei mesi non risponda alle condizioni minimali del presente Capitolato, a seguito di richiamo formale, con comunicazione A.R., all osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, l Impresa aggiudicataria, per almeno tre volte, non abbia ottemperato nel termine assegnato; ovvero, si verifichi: il venir meno, per qualsiasi causa, dell iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al D.Lgs. 209/2005, il subappalto e/o la cessione del contratto di cui al successivo articolo 13, fallimento, concordato preventivo, stato di liquidazione, atti di sequestro e pignoramento a carico dell Impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata AR., dichiarando il contratto d appalto risolto di diritto con effetto immediato. 2. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. 3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all articolo 11, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna. 5. A seguito della risoluzione contrattuale, il Comune di Sanremo potrà decidere di affidare la prestazione del servizio al soggetto risultato secondo nella graduatoria delle offerte, o la parte rimanente, in danno all aggiudicatario inadempiente, al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti dal Comune. Art. 11 Deposito cauzionale 1. L Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, con le modalità ed alle condizioni di cui all art. 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., a garanzia dell adempimento degli obblighi contrattuali, in misura pari al 10% dell importo netto del contratto, calcolato ai sensi del successivo art. 12 comma La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti dalla stazione appaltante determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Amministrazione. 3. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l Amministrazione dovesse operare per mancati o inesatti adempimenti contrattuali. Qualora, a seguito di inadempienze contrattuali della Ditta appaltatrice, l importo della cauzione dovesse ridursi oltre la misura di cui al precedente comma 1, il reintegro della garanzia dovrà avvenire nel termine di quindici giorni dalla comunicazione inviata dal Settore Servizi Finanziari, pena la facoltà per il Comune di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale. 4. Il documento di garanzia sarà restituito al contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni. Art. 12 Stipulazione del contratto 1. Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'appalto nonché il Progetto Tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario. 2. L Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblico amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, nel rispetto dei termini stabiliti dall art. 11 comma 9 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presentando la documentazione richiesta dal Servizio Appalti e Contratti. 3. Ai fini della stipula, il valore del contratto si ottiene applicando la percentuale riferita alle provvigioni, offerta in sede di gara, da calcolare sull importo complessivo dei premi delle polizze diverse dal ramo R.C. Auto A.R.D., stimati per la durata contrattuale. 6

7 4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara ai sensi dell art. 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dichiarare la decadenza dell aggiudicazione, avviando l affidamento in danno di cui all articolo precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni. 5. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Art Subappalto e cessione del contratto 1. Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Art. 14 Fallimento dell appaltatore o morte del titolare 1. L appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto d appalto. 2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. 3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Art. 15 Controversie 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra questo Comune e la Ditta aggiudicataria, il foro competente sarà quello di Sanremo. Art. 16 Trattamento dei dati 1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sanremo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sanremo. Art. 17 Disposizioni finali 1. La semplice presentazione dell offerta implica l accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d Appalto e relativi allegati. 2. Mentre l offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. 3. Per quanto non disposto dal presente Capitolato Speciale d Appalto, si applicano le norme stabilite dal Capitolato per le forniture di beni e servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. del 28 ottobre 1985, in quanto compatibili. Sanremo, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Dott. Ing. Stefano Burlando 7

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