INDICE. Capitolato di gara Servizio di brokeraggio assicurativo AA.SS.LL. delle province di Lecco, Monza Brianza e Varese 2

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1 Servizio Provveditorato Economato e Gestione Tecnico Patrimoniale Settore Provveditorato Economato C.so Carlo Alberto Lecco Tel fax 0341/ provveditorato.economale@asl.lecco.it Capitolato di gara per l affidamento del servizio quadriennale di brokeraggio assicurativo a favore delle AASSLL di Lecco, Monza Brianza e CIG n f56 1

2 INDICE ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL APPALTO ART. 2 DECORRENZA E DURATA ART. 3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER ART. 4 RUOLO DEL BROKER ART. 5 RAPPRESENTANZA DEL BROKER ART. 6 PREROGATIVE DELL ASL ART. 7 - PENALI ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA ART. 9 CAUZIONALE DEFINITIVA ART. 10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI ART. 12 GARANZIE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 13 SUBAPPALTO/CESSIONE DI CONTRATTO ART. 14 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA ART. 15 RECESSO ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 17 COMPENSI DEL BROKER ART. 18 PAGAMENTO DEI PREMI ART. 19 CODICE ETICO ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 22 SPESE ART. 23 FORO COMPETENTE ART. 24 NORME FINALI

3 PREMESSA A seguito di accordo tra l ASL della Provincia di Monza Brianza, l ASL della Provincia di e l ASL della Provincia di Lecco, quest ultima si è proposta quale ASL capofila per l espletamento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio oggetto del presente capitolato. L ASL della Provincia di Lecco procede quindi su delega/mandato delle citate Aziende Sanitarie Locali all effettuazione della procedura di gara, all aggiudicazione del servizio per il proprio fabbisogno e per quello delle citate mandanti. ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL APPALTO Il presente capitolato disciplina l incarico per lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Lecco, Monza Brianza e (di seguito ASL ) da parte di Impresa iscritta all albo dei Mediatori di assicurazione a termini del D. Lgs.vo n. 209/05 e s.m. e i.. Il servizio sopra descritto non comporta alcun onere diretto a carico delle AA.SS.LL.; peraltro il valore complessivo dello stesso è stimabile in ,00 per tutta la durata dell appalto. Saranno richieste le seguenti prestazioni principali: 1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi assicurativi e delle problematiche ad essi collegate; 2) analisi delle polizze di assicurazione esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all ottimizzazione delle coperture assicurative, nonché alla limitazione dei costi a carico dell ASL; 3) elaborazione dei Capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi ed assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara) e nella fase contrattuale; 4) gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze e delle relative appendici, sulle scadenze dei ratei e su ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, nonché gestione dei flussi informativi; 5) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi, anche pregressi, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri; 6) costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa, d intesa con l Ufficio di riferimento di ciascuna ASL; 7) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. ART. 2 DECORRENZA E DURATA Il contratto d appalto avrà durata quadriennale. 3

4 La decorrenza del contratto per le AA.SS.LL. di Lecco e Monza Brianza verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione del servizio; per l ASL di il contratto decorrerà dal 01/03/2013. Rispetto ai termini di scadenza così stabiliti è fatto obbligo all Aggiudicatario di accettare un eventuale proroga del contratto nelle more di un nuovo espletamento di gara alle medesime condizioni in essere a tale data. ART. 3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER Il Broker aggiudicatario dovrà adempiere ai seguenti obblighi: 1. nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell ASL, né potrà in alcun modo impegnare l'azienda medesima se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell Ente o dai dirigenti e/o funzionari dell ASL all'uopo autorizzati; 2. dovrà impegnarsi a far parte del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) partecipando, non remunerato, alle sue riunioni; 3. dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l ASL ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 4. dovrà garantire inoltre il rispetto degli scopi perseguiti dall ASL assicurando la tutela degli interessi della stessa, astenendosi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto e da ogni comportamento che possa avvantaggiare la Compagnia di Assicurazione a discapito dell ASL; 5. nell'espletamento dell'incarico, dovrà seguire quanto proposto con il progetto tecnico presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti Servizi di ciascuna ASL, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta dei Servizi stessi; 6. dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione responsabilità civile per negligenze o errori professionali e comunque in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., specificando la compagnia e il massimale assicurato, che non potrà essere inferiore, allo stato, ad ,00 (duemilionicinquecentomila). Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. ART. 4 RUOLO DEL BROKER Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. 209/05 e s.m.i. nonché ai provvedimenti dell ISVAP successivi. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte degli Assicuratori; 4

5 che il Broker trasmetta tempestivamente alle Compagnie di Assicurazione tutte le comunicazioni inviate dall ASL e ad esse destinate, nonché ogni comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi degli Assicurati senza che l Amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza; che il pagamento dei premi dovuti sia effettuato per il tramite del Broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo i termini previsti nei singoli contratti nei confronti della Compagnia Delegataria e/o degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. ART. 5 RAPPRESENTANZA DEL BROKER Prima di assumere il servizio, l Aggiudicatario dovrà comunicare a ciascuna ASL il nominativo, oltre al numero di telefono fisso e cellulare, del proprio referente che si occuperà di gestire il servizio oggetto del presente appalto. Per ogni problema che dovesse sorgere durante l espletamento del servizio e al fine di ottenere una pronta risoluzione, l ASL si rivolgerà direttamente al referente. ART. 6 PREROGATIVE DELL ASL L ASL si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le modifiche o le aggiunte che riterrà utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell ASL la valutazione e le decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. Ciascuna ASL si impegna peraltro a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché a mettere a sua disposizione tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di ogni formalità e adempimento riguardante il servizio oggetto del presente Capitolato. ART. 7 - PENALI Qualora la collaborazione, consegna dei documenti, pareri e quant altro previsto dal presente Capitolato non avvenga secondo i termini stabiliti, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1% del valore complessivo stimato dell appalto. L applicazione della penale verrà notificata a mezzo di raccomandata A.R. e, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della stessa, l ASL avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. Nei casi in cui la qualità delle prestazioni e della collaborazione non sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato, ovvero si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare criticità, l ASL, previo invio di regolare contestazione anche a mezzo fax, potrà applicare penalità sino al 3% del valore complessivo stimato dell appalto. Il Broker aggiudicatario potrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell ASL, le deduzioni non possano essere accolte, saranno applicate all Appaltatore le penali sopra indicate, fatta salva la facoltà da parte dell Ente di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 5

6 L ASL potrà compensare l ammontare delle penali di cui al presente articolo rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al successivo Art. 9 (Deposito cauzionale definitivo). La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in nessun caso l Aggiudicatario dall adempimento dell obbligazione che ha dato corso all applicazione della penale. ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell appalto e pari ad 6.200,00 (seimiladuecento) oppure pari ad 3.100,00 (tremilacento) per i concorrenti che possono documentare i requisiti previsti dall art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell offerente. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art c. 2 del Codice Civile, nonché l operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall ASL. Inoltre dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le società interessate alla presente procedura di gara si impegnano a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, qualora decorsi centottanta giorni la procedura di gara non si sia ancora conclusa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e economico-finanziaria richiesti; mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, verrà richiesto all Aggiudicatario un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% (dieci percento) dell importo annuo della sola polizza RCT/RCO, da costituire con le modalità previste dall art.113 del D. Lgs 163/2006. La garanzia dovrà essere costituita, a discrezione dell Aggiudicatario, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell economia e delle finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 6

7 2 del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza dovrà avere scadenza di almeno sei mesi successiva rispetto a quella prevista per il contratto. In caso di proroga del contratto di fornitura oltre i termini originari, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello di proroga. L importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell art. 75 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO Per fruire di tale beneficio, l operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e documentarlo allegando copia della relativa attestazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la riduzione del 50% opererà con i seguenti criteri: in caso di raggruppamento orizzontale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia; in caso di raggruppamento verticale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento verrà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzione risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale. La garanzia non potrà essere svincolata fino a che non siano state definite tutte le controversie, non sia stata liquidata l ultima fattura, non siano state definite tutte le situazioni di debito o di credito o ogni altra eventuale pendenza. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. In caso di RTI dovrà essere costituita dall impresa individuata quale mandataria. ART. 10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, in quanto l appalto si sostanzia nella mera fornitura di servizi amministrativi, l Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell esecuzione dell Appalto di che trattasi, l utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell ASL di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti, previo invio di raccomandata con 7

8 ricevuta di ritorno. La revoca dell incarico avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all Aggiudicatario di dare evidenza, prima dell avvio del servizio, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del D. Lgs. 81/2008. ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 si informa che: a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno utilizzati nell ambito delle attività istituzionali di ciascuna ASL, come ad esempio: stipula di contratti, pagamenti, esigenze di tipo gestionale ed operativo, osservatorio prezzi; b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all esercizio dei diritti e all adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; c) i dati potranno essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d accesso; d) i diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono le AA.SS.LL. delle province di Lecco, Monza Brianza e. ART. 12 GARANZIE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI Poiché tra le prestazioni oggetto del servizio è compresa la gestione di pratiche relative a sinistri, la quale implica necessariamente il trasferimento di dati personali di soggetti terzi, ivi compresi i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, il rappresentante legale del Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. In tale qualità è tenuto: 1. ad attenersi alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza; 2. a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l integrità e la completezza dei dati, ai sensi della normativa prevista dagli artt del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza, di cui dovrà fornire alle Aziende una descrizione scritta delle misure adottate; 3. a limitare il trattamento dei dati esclusivamente alle attività connesse alla gestione dei sinistri; 4. a conservare i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono trattati; 5. a comunicare i dati esclusivamente alle compagnie assicuratrici coinvolte dai legali e periti/consulenti incaricati per la trattazione della specifica pratica; 6. a nominare a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento, intendendo per tali coloro che devono concretamente svolgere le attività connesse alla gestione dei sinistri; 8

9 7. a limitare la conoscenza dei dati da parte degli incaricati allo stretto necessario per adempiere ai compiti loro assegnati; 8. a vigilare sugli incaricati per un puntuale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza; Il Broker sarà comunque responsabile per ogni violazione alla normativa in materia di dati personali, sia che comporti sanzioni di carattere penale e amministrativo, che azioni risarcitorie da parte di terzi. ART. 13 SUBAPPALTO/CESSIONE DI CONTRATTO In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell appalto, l aggiudicatario non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all aggiudicatario non hanno effetto nei confronti dell ASL sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia: proceduto alle comunicazioni previste dall art.1 del D.P.C.M n.187; documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario. La violazione dell obbligo di cui sopra comporterà l immediata risoluzione del contratto ai sensi dell art C.C.. ART. 14 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare l aggiudicatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento: 1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN; 2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Il Broker aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. ART. 15 RECESSO L ASL ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno novanta giorni solari, da comunicarsi all Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, nei casi di: giusta causa; mutamenti di carattere organizzativo; reiterati inadempimenti da parte della Società; qualora parte o tutto del servizio venga assegnato dagli organi competenti ad altro Ente; modifiche nell organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell appalto. 9

10 Si conviene che per giusta causa si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti: qualora contro l appaltatore sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell appaltatore; qualora la Società aggiudicataria perda i requisiti minimi relativi alla procedura di gara di cui al presente Capitolato ovvero qualora la società medesima non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l esercizio delle attività oggetto del presente Contratto; qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico della Società aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, o altri reati previsti dall art. 135 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto; qualora, durante la vigenza del rapporto contrattuale, dovesse essere attivata una convenzione da parte di CONSIP o della Centrale Acquisti Regionale inerente il Servizio oggetto del presente capitolato. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Società aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l attivazione di una diretta consultazione con l ASL, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all Ente. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall ASL, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a suo giudizio, provocarle danno. ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art C.C., in tutti i casi in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi e anche nei seguenti: qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza; qualora, nel corso dell esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato. La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell art Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi: 10

11 in caso di frode della Società aggiudicataria o collusione con personale appartenente all organizzazione dell ASL o terzi; in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o alle norme di sicurezza, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto all articolo 12 del presente Capitolato in tema di subappalto; in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato. L appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del Broker, anche nell ipotesi in cui dovesse essere necessario affidare il contratto ad altro soggetto. La risoluzione si verificherà di diritto quando l ASL dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva, comunicando tale volontà alla Società aggiudicataria a mezzo di raccomandata A.R.. ed avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata stessa. ART. 17 COMPENSI DEL BROKER Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l ASL alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato secondo consuetudine di mercato da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali a seguito di gara verranno stipulate le polizze di ciascuna ASL. Tale remunerazione troverà applicazione in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all eventuale risoluzione anticipata degli stessi. ART. 18 PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi delle polizze assicurative verrà effettuato al Broker entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle polizze. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione titolari delle polizze, in nome e per conto di ciascuna ASL, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il Broker, nell esercizio del mandato di cui al presente capitolato, è autorizzato fin d ora e contestualmente a proporre e quindi a porre in essere, nell ambito delle proprie competenze, ogni attività o atto che possa garantire la continuità delle coperture stesse. Non sono imputabili all ASL le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal Broker. ART. 19 CODICE ETICO In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, le AA.SS.LL. delle province di Lecco, Monza Brianza e hanno adottato il Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con essa interagiscono. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno 11

12 dunque dichiarare di aver preso visione del Codice Etico delle suddette Aziende Sanitarie pubblicati sui rispettivi siti aziendali e di accettare le regole e i principi ivi contenuti mantenendo indenni le Aziende stesse da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto dello stesso. L inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l obbligo per l inadempiente al risarcimento del danno. I partecipanti alla procedura si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto dal Codice Etico degli Appalti della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. IX/1649 del 04 maggio 2011, allegato al presente Capitolato. ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile unico del Procedimento è la Dr.ssa Viviana Virgilio, Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato Economato e Gestione Tecnico Patrimoniale dell ASL di Lecco e ciò in base a quanto stabilito dalle Deliberazioni del Direttore Generale n. 216 del e n. 142 del ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI L aggiudicatario ha l obbligo di comunicare all ASL ogni propria trasformazione o variazione della propria ragione sociale, nonché ogni mutamento avente effetti nei confronti dell ASL e/o inerenti la rappresentanza del medesimo, ferma restando la facoltà dell Ente appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l aggiudicatario possa eccepire nulla nei confronti dell ASL stessa. ART. 22 SPESE L aggiudicatario si assumerà tutte le spese relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto nonché l onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l occorrenza delle AA.SS.LL.. ART. 23 FORO COMPETENTE Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente dei rispettivi Fori dei territori presso cui hanno sede le AA.SS.LL. e, nelle more di un eventuale giudizio, l aggiudicatario non potrà sospendere il servizio. In caso contrario l ASL si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 12

13 ART NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore. Il presente capitolato d appalto si compone di n. 24 articoli. Letto, confermato, accettato e sottoscritto Data, Timbro firma ditta offerente Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste da tutti gli articoli del presente capitolato. Data, Timbro firma ditta offerente All.: Codice Etico degli Appalti della Regione Lombardia 13

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