GIORNATE DI FORMAZIONE PER L ODCEC DI TORINO DAL CONGUAGLIO FISCALE BONUS 80 EURO AL JOBS ACT 10/12/2014. Relatore:

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1 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L ODCEC DI TORINO DAL CONGUAGLIO FISCALE BONUS 80 EURO AL JOBS ACT 10/12/2014 Relatore: Alessandro Dott. TODESCHELLI Dott. Comm.sta materia «Lavoro» Servizio: Nome servizio Pag. 1

2 Torino, 10/12/2014 PROGRAMMA Conguaglio Fiscale 2014 Impatto Bonus 80,00 Euro Jobs Act Fondo di Solidarietà Residuale Programma Garanzia Giovani Incentivo all assunzione Giovani Agricoli 2

3 Il conguaglio di fine anno 2014 Finalità I Sostituti d Imposta devono compiere il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga dell anno e l imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo d imposta, tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. (art. 49 e 50 del TUIR) 3

4 Determinazione del reddito I redditi di lavoro dipendente e assimilato sono determinati applicando i criteri fissati dall art. 51 del TUIR. Il periodo d imposta è definito sulla base di un criterio di cassa allargato: sono redditi 2014 da conguagliare anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2015, se riferiti a spettanze del Termini del conguaglio Il conguaglio deve essere operato entro il 28 febbraio 2015 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo avviene nel corso del

5 Conguaglio complessivo Ai soli fini del conguaglio di fine anno, la disciplina tributaria consente al lavoratore di chiedere al proprio Sostituto d Imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti. La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il 12 gennaio

6 Operazioni societarie Nel caso in cui, nel corso del 2014, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un Sostituto d Imposta ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, in conseguenza di operazioni straordinarie societarie (fusioni o scissioni di Società, cessioni d Azienda o di un ramo d Azienda, affitti, donazioni o conferimenti d Azienda, successioni), il nuovo è tenuto a completare gli adempimenti fiscali già parzialmente eseguiti dal precedente datore di lavoro nel periodo d imposta. 6

7 Il datore di lavoro subentrante deve: Effettuare le ritenute d acconto sulla totalità del reddito di lavoro dipendente e/o ad esso assimilato, tenendo conto anche dell operato del precedente sostituto Effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2014 Rilasciare la certificazione fiscale per l intero periodo d imposta 7

8 Novità 2014 E opportuno che i Sostituti d Imposta pongano particolare attenzione alle novità dell anno che possono avere impatti sul conguaglio. Le novità che incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente riguardano un numero ristretto di dipendenti: Gli sportivi professionisti I dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi di start-up innovative assegnatari di azioni e/o altri strumenti finanziari I beneficiari di un prestito agevolato da parte del datore di lavoro I cosiddetti frontalieri Coloro che in anni precedenti hanno percepito retribuzioni non dovute e che le hanno restituite al datore di lavoro nell anno in corso 8

9 Quantificazione imposte Nell applicare le imposte, è opportuno prendere in considerazione le novità che riguardano: Il contributo di solidarietà del 3% Detassazione Addizionali IRPEF 9

10 Semplificazioni fiscali Il Decreto: Interviene sul calcolo delle addizionali regionali e comunali Prevede che il modello CUD venga abbandonato a favore di un nuovo schema di certificazione (Certificazione Unica 2015) Stabilisce che le eccedenze di versamento di ritenute, vengano compensate esclusivamente in F24, con la compensazione orizzontale e non più verticale 10

11 Determinazione delle Imposte IRPEF In sede di conguaglio, i Sostituti devono assegnare le detrazioni che spettano in relazione a: Reddito prodotto e carichi familiari dichiarati (artt. 12 e 13 TUIR) Oneri (art. 15 TUIR) sostenuti dal contribuente attraverso l intervento del datore di lavoro 11

12 Le novità di quest anno riguardano: Incremento dell importo delle detrazioni per lavoro Proroga della disciplina che consente a un soggetto fiscalmente non residente in Italia di richiedere le detrazioni per carichi di famiglia Nuovi tetti per la detrazione del 19% dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte e invalidità permanente Contributo di solidarietà Prorogato per il triennio 2014/

13 Detassazione La retribuzione connessa alla produttività aziendale continua ad essere assoggettabile al regime fiscale agevolato se: Il dipendente percettore delle somme possiede i parametri reddituali stabiliti dalla norma: nel 2014 riservata ai dipendenti del settore privato che risultano titolari nel 2013 di un reddito di lavoro dipendente di ammontare non superiore ad ,00 Limite retributivo pari ad 3.000,00 La fonte della retribuzione è un contratto collettivo territoriale o aziendale e i contenuti della contrattazione sono quelli previsti per il 2013 Deposito presso la DTL competente del contratto collettivo o accordo 13

14 Novità 2014: Effetti dell accordo territoriale 2014: il Ministro del Lavoro ha chiarito che se la disciplina relativa alla detassazione 2013, è stata di fatto applicata anche nel 2014, i datori di lavoro possono detassare le retribuzioni di produttività di tutto l anno 2014, se, nel corso del medesimo anno, interviene un accordo territoriale che conferma il precedente. 14

15 Addizionale all IRPEF In sede di conguaglio, i Sostituti d Imposta devono determinare le addizionali di competenza dell anno. Addizionali Regionali all IRPEF, dal 2014 le Regioni: Possono aumentare l aliquota di base (pari all 1,23%) fino a un massimo di 1,10 punti percentuali; sui redditi fino a 5.000,00 la maggiorazione non può però superare gli 0,50 punti Non possono introdurre detrazioni d imposta valevoli sull addizionale regionale stessa, in quanto tale disciplina è stata posticipata al 2015 (Legge n. 47/2013) Incassano il tributo con riferimento ai contribuenti residenti alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento, anziché alla data del 31 dicembre 15

16 Addizionale Comunale all IRPEF, va segnalato che il Decreto delle semplificazioni dà nuove regole per il calcolo dell acconto dell addizionale da trattenere nel corso del 2015 ai dipendenti il cui rapporto di lavoro non cessa nel 2014, ma continua nell anno successivo. Per calcolare l acconto 2015, i Sostituti d Imposta, dovranno applicare al reddito complessivo oggetto di conguaglio 2014 l aliquota o il sistema di aliquote deliberate dal Comune per l anno L imposta in acconto non è dovuta qualora il reddito non ecceda la soglia di esenzione stabilita dal Comune per il Non necessità più verificare la pubblicazione di una delibera per il

17 BONUS 80,00 Euro Lo scorso 24 Aprile 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 66 del 24 Aprile 2014 recante l introduzione, in particolare, del bonus di importo massimo annuo pari a 640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori ad ,00. 17

18 Potenziali beneficiari del bonus art. 1 del DL n. 66/2014 I lavoratori che percepiscono: redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR) alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle Cooperative di produzione e lavoro, delle Cooperative di servizi, delle Cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle Cooperative della piccola pesca le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità 18

19 le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale i compensi per l attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto le remunerazioni dei sacerdoti le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili 19

20 Rimangono invece esclusi: i titolari di redditi di pensione (ex art. 49, comma 2, lett. A) alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR) e nello specifico: compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (lett. E) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo (lett. F e G) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. H) gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro Servizio: Paghe on-line 20

21 Il comma 1-bis dell art. 13 del TUIR, introdotto dall articolo 1 del Decreto, prevede che qualora l imposta lorda determinata sui redditi sopra indicati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, per un importo pari a: 640,00, se il reddito complessivo non è superiore ad ,00 una quota di 640,00, se il reddito complessivo è compreso tra ,00 e ,00. Il credito corrisponderà quindi al rapporto tra l importo di ,00 diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000,00 21

22 REDDITO ANNUO COMPLESSIVO BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE 8.000,00 < RR <= ,00 640, ,00 < RR <= ,00 640,00 x ( ,00 RR) 2.000,00 Ne consegue che i lavoratori per i quali l IRPEF residua, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero non hanno diritto al bonus. Il reddito complessivo ai sensi dell art. 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all art. 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR. 22

23 Il D.L. 66/2014 chiarisce che: il bonus è rapportato al periodo di lavoro nell anno ed è riconosciuto, in via automatica, dai Sostituti d Imposta a partire dalle retribuzioni di maggio fino a dicembre 2014 il Sostituto d Imposta, comma 5 dell articolo 1 del Decreto, utilizza, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute (ad esempio IRPEF, addizionali regionali, comunali, imposta sostitutiva, contributo di solidarietà) disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga 23

24 Per i dipendenti che percepiscono indennità di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, considerato che quest ultime costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si evidenzia che il bonus andrà calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità: l Ente che eroga in qualità di Sostituto d Imposta sarà tenuto a riconoscerne il credito in "via automatica". 24

25 Adempimento dei contribuenti: I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus (titolari di reddito complessivo superiore ad ,00) sono tenuti a comunicarlo al Sostituto d Imposta il quale provvederà al recupero del bonus eventualmente erogato, dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. 25

26 I contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati erogati da un soggetto non Sostituto d Imposta, così come i contribuenti ai quali è stato in tutto o parzialmente non riconosciuto seppure spettante, potranno richiederne il godimento in sede di dichiarazione dei redditi; reciprocamente e nella stessa sede, coloro i quali ne avessero impropriamente beneficiato saranno tenuti alla restituzione di quanto non opportunamente percepito. 26

27 Jobs Act (Legge 16 maggio 2014, n. 78 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2014, c.d. Decreto Lavoro) La Legge contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, in materia di contratto di lavoro a termine, contratto di apprendistato, DURC. 27

28 Contratti a tempo determinato l estensione del ricorso alla acausalità fino a 36 mesi proroghe: fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi limite quantitativo: non può eccedere il limite del 20% successione di contratti: ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto si deve tener conto di eventuali periodi effettuati ai sensi, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato 28

29 diritto di precedenza e congedo di maternità: fermo restando quanto già previsto dall'art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001, per le lavoratrici il congedo di maternità obbligatorio, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni, anche a tempo determinato sanzioni: 20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno 29

30 Testo Unico dell Apprendistato: si prevede ora la forma scritta esclusivamente del contratto, del patto di prova, del piano formativo individuale è stata abrogata la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato per l apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è prevista la possibilità che la formazione, svolta sotto la responsabilità dell azienda, possa essere integrata dalla offerta formativa pubblica interna o esterna all azienda, finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali la reintroduzione degli obblighi legali e contrattuali di stabilizzazione l'introduzione di deroghe per l'apprendistato per la qualifica o il diploma (rispetto alla natura non a termine del rapporto ed al minimo retributivo) e di alta formazione (rispetto ai limiti anagrafici) 30

31 Contratti di solidarietà Il predetto beneficio contributivo consiste nella riduzione per tutta la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi, dei contributi dovuti per le ore lavorate da ciascun lavoratore interessato al contratto di solidarietà; la decontribuzione prevista è pari al 25% o 35% in base alla percentuale di riduzione di orario applicata ovvero se tra il 20% e 30% o superiore al 30%. 31

32 Aggiornamenti Dicembre 2014 In data 3 dicembre 2014, è stato approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge Delega sul Jobs Act rivolto a: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio d) rafforzamento degli strumenti per favorire l alternanza tra scuola e lavoro 32

33 e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo h) il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato j) razionalizzazione e semplificazione dell attività ispettiva 33

34 Disegno di Legge n bis (c.d. LEGGE DI STABILITA 2015) Bonus di 80,00 è reso strutturale (commi 9 e 10) Deduzione dalla base dell IRAP dei costi relativi a tutto il personale assunto a tempo indeterminato (c.6) Anticipazione TFR a tassazione ordinaria (c. 21) Aumento degli stanziamenti degli ammortizzatori sociali (c. 83) Assunzioni fino a dicembre 2012 dalla c.d. piccola mobilità (c. 88) 34

35 I lavoratori che sono stati messi in mobilità per chiusura dell attività e che a seguito di accertamento giudiziale hanno visto riconosciuti i loro diritti per esposizione all amianto, possono chiedere entro il 2015 all INPS l integrazione della pensione. (c. 89) Bonus per le assunzioni a tempo indeterminato per tutto il Lo sgravio contributivo è triennale ed è pari a 8.060,00 all anno. (c. 90 e 91) Bonus bebè (c. 95) 35

36 Fondo di Solidarietà Residuale Con l art. 3, commi da 4 a 13 della Legge n. 92/2012 è stato introdotto l obbligo di creare, nei settori esclusi dalle tradizionali forme di integrazione salariale, specifici fondi di solidarietà bilaterali frutto della concertazione tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali, allo scopo di garantire ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa. 36

37 In assenza di tali accordi collettivi, al comma 19 dello stesso articolo si determina con decorrenza 1 gennaio 2014 e quindi per Decreto Ministeriale nr del 7 febbraio 2014, l istituzione presso l INPS di un altrettanto specifico fondo di solidarietà residuale destinato ai lavoratori dipendenti delle Imprese: che impiegano mediamente più di 15 dipendenti appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale, ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore 37

38 Finanziamento del Fondo di Solidarietà Residuale E sostenuto da: un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le Imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le Imprese che occupano più di 50 dipendenti 38

39 Termine di versamento L INPS con circolare n. 100/2014 e successivo comunicato stampa del 3 settembre 2014 individua le seguenti scadenze: per le mensilità da gennaio 2014 a settembre 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 senza applicazione dell 1% di interessi legali per la mensilità di ottobre 2014 dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze, ovvero, entro il 16 novembre

40 Programma Garanzia Giovani In data 2 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n dell 8 agosto 2014 recante disposizioni in merito alla concessione ai datori di lavoro di un Bonus di importo variabile per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (almeno 6 mesi) di giovani inoccupati, in relazione al Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani di seguito Programma Garanzia Giovani. 40

41 I datori di lavoro potenzialmente fruitori del beneficio in oggetto sono tutti quelli del settore privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori. In relazione ai lavoratori la cui assunzione permette la richiesta del beneficio, vanno individuati: i requisiti soggettivi dei neoassunti, nonché le tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni 41

42 Requisiti soggettivi In primo luogo vanno precisati i requisiti che i giovani devono possedere, ex art. 2 del Decreto Direttoriale in esame. Più precisamente si tratta di giovani che contemporaneamente: sono registrati al Programma Garanzia Giovani hanno un età compresa tra i 16 e i 29 anni hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione qualora minorenni non essere inseriti in percorsi di studio, di formazione, né tanto meno possiedono un occupazione lavorativa 42

43 Tipologie contrattuali La fruizione del bonus è ammessa in caso di assunzione: a tempo indeterminato, anche in somministrazione a tempo determinato per almeno 6 mesi, anche in somministrazione a tempo parziale indeterminato/determinato, con prestazione pari almeno al 60% dell orario ordinario di lavoro del full-time del lavoratore già socio 43

44 N.B.: Per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia le suddette assunzioni vanno effettuate esclusivamente a tempo indeterminato. E in ogni caso esclusa la fruizione del beneficio per le assunzioni effettuate con le seguenti tipologie contrattuali: Apprendistato Lavoro domestico Lavoro a chiamata Lavoro ripartito e accessorio 44

45 Importo incentivo L importo dell incentivo va commisurato in base alla profilazione del giovane che s intende assumere ed al rapporto di lavoro instaurato. Per esempio, per un giovane di profilazione molto alta l incentivo è di 2.000,00 per assunzioni a termine di durata superiore o uguale a 6 mesi. L agevolazione verrà fruita a conguaglio mensile con i contributi previdenziali. 45

46 Incentivo all assunzione di Giovani Agricoli L art. 5, comma 1 del D.L. n. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014 ha introdotto un nuovo incentivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e 35 anni, con determinati requisiti. L incentivo spetta ai datori di lavoro che, ai sensi dell art del Codice Civile, sono considerati imprenditori agricoli. Il beneficio spetta per l assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di lavoratori di età compresa tra i 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti, che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi non abbiano conseguito un diploma di istruzioni secondaria di secondo grado 46

47 Tipologia di contratto Ai fini della concessione dell incentivo, il contratto di lavoro a tempo determinato, redatto in forma scritta, deve avere una durata almeno triennale e garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all anno. 47

48 Possono godere del beneficio in esame: la proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1 Luglio 2014, purché risulti soddisfatto il requisito dell incremento occupazionale netto le assunzioni effettuate tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 le assunzioni che comportano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all assunzione e il numero di giornate lavorate nell anno precedente l assunzione 48

49 Misura dell Incentivo L incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. Il valore annuale dell incentivo non può superare, per ciascun lavoratore assunto, l importo di 3.000,00 per gli O.T.D. ed 5.000,00 per gli O.T.I.; quest ultimi verranno riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale. 49

50 GRAZIE PER L ATTENZIONE Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: quesiti@cert.paghe.opendotcom.it Sito: Servizio: Nome servizio Pag. 50

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