Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO

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1 Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO Parte I - Distribuzione e fornitura dell acqua Parte II Fognatura e depurazione IL DIRIGENTE AT/OOPP ing. Nunzio Boccia ASSESSORE LL.PP. avv. Giuspppe Affinito IL SINDACO on. dott. Domenico Tuccillo 1

2 Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO Parte I Distribuzione e fornitura dell acqua 2

3 SOMMARIO ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 4 FORNITURA E TIPOLOGIE ART. 5 TITOLARE DELLA FORNITURA SISTEMA DI FORNITURA ART. 6 NATURA CONTRATTUALE ART. 7 MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA ART. 8 VOLTURA DELL UTENZA ART. 9 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI ART. 10 MORTE DELL'UTENTE ART. 11 FALLIMENTO DELL'UTENTE ART. 12 SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA ART. 13 CONTENUTO DEL CONTRATTO ART. 14 DOMANDA DI FORNITURA ART. 15 DURATA CONTRATTUALE ART. 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 17 UTENZA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA ART. 18 UTENZE CONDOMINIALI ART. 19 UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA ART. 20 DIAMETRO DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO ART. 21 PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA ART. 22 PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTI ART. 23 OBBLIGHI DELL'UTENZA ART. 24 LETTURE - VERIFICHE - ISPEZIONI DEL COMUNE PRELIEVI ABUSIVI ART. 25 INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL COMUNE QUALITA DELL ACQUA EROGATA ART. 26 PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI MOROSITA ART. 27 RECUPERO CREDITI ART. 28 CANONI ART. 29 UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO ART. 30 SOSTITUZIONE DEL MISURATORE IDRICO ART. 31 NOLO CONTATORE ART. 32 CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI ART. 33 FATTURAZIONE ART. 34 DEPOSITO CAUZIONALE ART. 35 FORNITURA PROVVISORIA ART. 36 FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA FONTANELLE PUBBLICHE ART. 37 MODALITA' ED USO DELL'FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO ART. 38 FORNITURA PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO ART. 39 IDRANTI - BOCCHE ANTINCENDIO - ART. 40 DISCIPLINA E USO - BOCCHE ANTINCENDIO - IDRANTI ART. 41 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BOCCHE ANTINCENDIO ART. 42 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL UTENTE ART. 43 VARIAZIONI DELLE INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E SANZIONI ART. 44 FORO COMPETENTE ART. 45 CARTA DEI SERVIZI 3

4 Il presente regolamento definisce i rapporti tra Comune e Utente del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti nonché per il servizio di fognatura. Articolo 1 PRINCIPI FONDAMENTALI 1. Il servizio della distribuzione dell acqua per usi potabili e diversi, il servizio di smaltimento attraverso il sistema di scarico delle acque reflue sono assunti, a norma di legge, dal Comune a mezzo del Servizio idrico integrato che sovrintende al servizio con personale amministrativo e tecnico dipendente. 2. Ai fini del presente Regolamento, l Ufficio Tecnico Comunale Servizio Acquedotto o la ditta appaltatrice incaricata per svolgere le prestazioni contenute nei singoli capitolati d appalto, assumono la denominazione di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 3. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell acqua prelevata nell anno. 4. I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura e di depurazione relativi ai singoli interventi in genere, compreso quelli per l assistenza, nonché le relative necessarie forniture di materiali, componenti idraulici tecnici tecnologici ecc. previste dal presente regolamento, si determinano attraverso le tariffe e i prezzi stabiliti e aggiornati nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'amministrazione Comunale. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l'amministrazione lo delibererà, ovvero sarà previsto da disposizioni di legge. Articolo 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative all acquedotto comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per gli Utenti, così come le successive, eventuali, modificazioni dello stesso. 3. Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature (ove esistano), senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto dell Utente di averne copia gratuita all atto della stipula del contratto. 4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, sulla base di motivazioni tecniche o funzionali, le norme che regolano il rapporto di somministrazione o smaltimento. 5. La comunicazione di dette modifiche si intende regolarmente effettuata a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione presso l Albo Pretorio del Comune. 6. Trascorsi 10 giorni dall avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, senza che l Utente comunichi la propria volontà di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno accettate. Articolo 3 GESTIONE DEL SERVIZIO. 1. Il servizio è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato, cui potrà essere affidato. 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà le forme di gestione. 3. Tutti i diritti, facoltà, poteri e doveri che in questo Regolamento si riconoscono al Comune, devono intendersi attributi al soggetto incaricato dallo stesso per il servizio. Articolo 4 FORNITURA E TIPOLOGIE 1. Il Comune di Afragola concede normalmente fornitura di acqua potabile. 2. Le forniture idriche possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate mediante contratti di somministrazione ed alle condizioni tutte del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio. 3. Le forniture sono normalmente accordate per i soli usi elencati all'art

5 Articolo 5 TITOLARE DELLA FORNITURA SISTEMA DI FORNITURA 1. La fornitura dell'acqua potabile è fatta al proprietario dello stabile, enfiteuta, usufruttuario, al locatario munito di regolare contratto di fitto o di nulla-osta del proprietario, con uno o più apparecchi di misura a contatore e/o a bocca libera per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati in batteria o comunque ubicati secondo le prescrizioni del presente Regolamento. 2. Le forniture a bocca libera sono concesse unicamente per il servizio di estinzione incendi, la cui valutazione è rimessa al giudizio del Comune. Articolo 6 NATURA CONTRATTUALE 1. Per ogni singola fornitura è stipulato un contratto, firmato dall'utente e dal Comune, redatto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di legge. 2. Il contratto di fornitura è regolato: a) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento; b) dalle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia; c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di fornitura; d) dalla Carta dei servizi; 3. Condizioni particolari di fornitura saranno disciplinate anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire in contratto. 4. All'atto della firma del contratto l'utente ne riceve una copia. 5. Sono a carico dell'utente le spese, imposte, tasse, contributi o canoni erariali previsti da disposizioni di legge o atti amministrativi. 6. All'atto del contratto l'utente deve pagare il costo della presa dell'acqua in base a preventivo presentato dal Comune, determinato dal tariffario approvato dall Ente. Il Comune, per forniture per le quali occorra la costruzione di apposita condotta su suolo pubblico e\o il potenziamento della condotta esistente applica sui costi correnti di mano d'opera, noli e materiali aumentati del 10 % per spese generali le seguenti riduzioni: a) forniture ad uso prevalente domestico o comunque non domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche: 1. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m; % per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m; b) fornitura ad uso prevalente industriale, con posa su sedi private e/o pubbliche: %; 7. Il Comune ha facoltà di diniego della fornitura per comprovati motivi tecnici. Articolo 7 MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA 1. Qualora l utente intenda recedere dal contratto di fornitura, deve dare preavviso scritto presso gli appositi sportelli, ovvero a mezzo servizio postale, 30 gg prima della data di efficacia del recesso. 2. L utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino alla data di rimozione del contatore ed è obbligato al pagamento del consumo idrico accertato dal personale del servizio. Articolo 8 VOLTURA DELL UTENZA 1. Si ha voltura dell Utenza idrica quando il titolare del contratto rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali. 2. L Utente ha l obbligo di comunicare ogni variazione nella titolarità dell Utenza. Il nuovo soggetto possessore dell immobile che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome. 3. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia l Utente di fatto che il titolare della fornitura, restando ferma per il Comune la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. 5

6 4. I nuovi titolari dell Utenza sono tenuti al pagamento dei bolli, del corrispettivo determinato dal tariffario approvato dall Ente per diritti di voltura e di quanto altro dovuto dal precedente Utente. 5. La voltura decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente. 6. Il trasferimento della proprietà, possesso e detenzione dell'immobile non trasferiscono automaticamente il contratto di somministrazione. 7. Nella domanda di voltura delle utenze a contatore dovrà essere indicata la lettura del medesimo. Il vecchio intestatario dovrà inoltre fornire il recapito della bolletta di chiusura. 8. Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né gli Utenti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze. 9. In caso di utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà stipulare un nuovo contratto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso. Articolo 9 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI 1. Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto. 2. Quando la variazione riguarda: - la titolarità dell utenza (subentro); - la categoria contrattuale; - l allaccio alla pubblica fognatura; - il numero delle concessioni servite dal contatore è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura. 3. Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto. 4. Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dal Comune. 5. Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare al Comune la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all utente uscente - nella quale saranno accreditati gli interessi maturati a tale data (data della lettura di passaggio) sullo stesso - e sarà attivata la fornitura all utente subentrante. 6. Le spese della procedura di subentro sono a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa. 7. Il Comune agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. Il Comune potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti. Articolo 10 MORTE DELL'UTENTE 1. In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Comune dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. 2. Il Comune potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati. Articolo 11 FALLIMENTO DELL'UTENTE 1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge. 6

7 Articolo 12 SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA 1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. 2. L istituto del subentro è riservato al coniuge o altro soggetto convivente alla data dell evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all abitazione in base alla normativa vigente. Il medesimo istituto è inoltre applicabile anche alle società che modificano la ragione sociale mantenendo invariata la partita I.V.A. 3. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà provvedere, comunque, alla stipula di un nuovo contratto senza pagamento degli oneri di voltura, ad eccezione di eventuali imposte di legge ad essa relativa. 4. Resta ferma la responsabilità solidale pre-esistente al subentro da parte dei subentranti, in quanto beneficiari direttamente o indirettamente dei privilegi di allacciamento alla rete idrica ed eventualmente del S.I.I. Articolo 13 CONTENUTO DEL CONTRATTO 1. Il contratto di fornitura deve contenere i seguenti elementi: a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell immobile da approvvigionare o del delegato o dell amministratore pro-tempore del condominio, suo codice fiscale e/o partita Iva; b) Indicazione toponomastica dell immobile, destinazione urbanistica, indicazione degli estremi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell interno; c) Uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata al successivo articolo 28 del presente Regolamento; d) Dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento Comunale; 2. Per le opere oggetto di istanza in sanatoria ai sensi delle leggi: L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003, il richiedente del servizio dovrà allegare la documentazione prevista dall art. 48 comma 2 e 3 del DPR 380/2001 successivamente modificato dal Dlgs 301/2002. Articolo 14 DOMANDA DI FORNITURA 1. Per l ottenimento della fornitura, l interessato deve presentare, domanda su apposito modulo fornito dal Comune. La domanda deve contenere: - l indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale; - il codice fiscale o la partita IVA; - il titolo in base al quale si richiede l allaccio (proprietario, locatario, altro) - l uso per il quale è richiesta la fornitura 2. Dovranno essere allegati alla domanda, a seconda del tipo di concessione di cui al successivo art. 15: - copia dell atto comprovante la proprietà o il possesso dell immobile per il quale si richiede l allacciamento. L utente può avvalersi anche dell istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge; - per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare e in generale copia delle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia edilizia e di occupazione dei suoli pubblici; - certificato di destinazione urbanistica dell immobile da fornire; - prova di avvenuto accatastamento (Certificato catastale rilasciato dall Agenzia del Territorio) dell immobile da fornire o autocertificazione ai sensi di legge; - in tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge, nonché la procura speciale eventualmente rilasciata dal legale rappresentante al soggetto che sottoscrive il contratto. 3. Per attività obbligate all autorizzazione dello scarico delle acque reflue industriali, è obbligatorio la presentazione all atto della domanda di concessione del contratto di fornitura l autorizzazione allo scarico ai sensi dell art. 124 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. 7

8 Articolo 15 DURATA CONTRATTUALE 1. Il contratto di fornitura ha durata normale a tutto il 31 Dicembre dell'anno in cui viene stipulato; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, esso si intende tacitamente rinnovato a tutto il 31 Dicembre dell'anno successivo, e così di seguito. La rinnovazione si intende fatta in base alle condizioni del Regolamento e tariffe che saranno vigenti alla data della rinnovazione stessa. Articolo 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE 1. Il contratto di utenza si intende risolto: - nel caso di demolizione o distruzione dell immobile; - per disdetta nei termini stabiliti; - per accertata morosità; - nel caso di accertato uso dell acqua, diverso da quello stabilito nel contratto; - nel caso in cui venisse accertato che l utilizzatore della fornitura è persona diversa dall intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante; - nel caso in cui il Comune, venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dall utente per la stipula del contratto (ivi inclusi quelle rilasciate dall art. 14 del presente regolamento) ovvero che l immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica; - in tutti i casi che sia previsto da disposizioni di legge. 2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato. 3. Nel caso di demolizione o distruzione dell immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte. Articolo 17 UTENZA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA 1. Le modalità e prescrizioni per le forniture normali vigono pure per le forniture provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti: a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, ne superiore a sei mesi; b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente, a contatore, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione non inferiore a 2 mc al giorno; c) gli utenti, per le forniture provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, Cantieri Edili, ecc, pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo dell'acqua calcolata per il periodo richiesto e saranno soggetti al versamento del deposito cauzionale, pari all'importo della fornitura richiesta e per il periodo indicato. A garanzia di eventuali pagamenti dovuti per consumi superiori ai 2 mc giornalieri nonché dell'integrità delle installazioni del Comune e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Tale garanzia verrà rimborsata entro il termine di giorni 15 dalla cessazione dell'utenza previo rilascio di nulla osta da parte dell'ufficio competente. d) per i cantieri edili, il contratto di somministrazione avrà identica durata del permesso di costruire e delle eventuali proroghe concesse dall Amm/ne Comunale e qualora trattasi di cantiere per esecuzione di opere pubbliche, sarà considerata una durata pari al tempo necessario previsto per l esecuzione dei lavori. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto al momento della ultimazione dei lavori. e) per il pagamento dei consumi idrici delle utenze previste nel presente articolo, verrà applicata la tariffa prevista per uso commerciale di cui al successivo art. 28. Articolo 18 UTENZE CONDOMINIALI 1. Per le utenze condominiali, sarà predisposto un solo contatore ubicato ai piedi del fabbricato. 2. Il contratto di fornitura dovrà essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri fruitori, che si impegnano a rispondere egualmente ed individualmente con l intestatario per tutti gli obblighi contrattuali, nonché, in caso di costituzione di condominio ai sensi di legge, il contratto di fornitura viene intestato all amministratore condominiale pro-tempore. 8

9 3. Per il pagamento dei consumi idrici delle utenze previste nel presente articolo, verrà applicata la tariffa prevista per uso domestico di cui al successivo art. 28. Articolo 19 UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRESA 1. L acqua viene somministrata all utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che il Comune possa accedervi liberamente in qualsiasi tempo. Le forniture si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire dal Comune siano compiute e pronte a funzionare. 2. Le utenze predisposte con allacci interni alle abitazioni devono uniformarsi alle disposizioni del comma precedente. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero. 3. La somministrazione dell acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessîone di prese, tante quante sono le utenze. I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese. 4. L utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Comune, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se dì sua proprietà. Articolo 20 DIAMETRO DELLA PRESA E/O DEL MISURATORE IDRICO 1. Spetta al Comune stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo richiesto dall'utente o consentito dal Comune stesso, scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità della fornitura. 2. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Comune ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrano modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta da parte del Comune, avrà l obbligo di eseguirle. 3. In linea di massima il Comune assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un carico idraulico al punto di consegna variabile da un minimo di 15 metri di colonna d acqua ad un massimo di 25 metri. 4. Qualora l altezza dell edificio da servire si superiore all altezza sopraindicata, l utente, a suo carico, potrà adottare dispositivi di sollevamento, disconnessi dalla rete di distribuzione, secondo le prescrizioni dell articolo Il Comune, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare il valore suddetto, in una determinata zona di distribuzione comunicando all utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni. Articolo 21 PROLUNGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN SEDE PUBBLICA 1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, e di fornitura dei materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono a carico dell utente, così come previsto dall art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà del Comune. 2. Tutte le verifiche manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva del Comune, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali. Articolo 22 PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTI 1. Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per materiali da utilizzare. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio. 9

10 2. Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie. 3. In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita la fornitura, contemporanea a tutti i piani. 4. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 20 comma 4, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti. 5. Nelle forniture a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve essere sempre sgombra e ben visibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato. 6. Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture dell acquedotto dell acqua erogata o che qualsiasi tipo di fluido, pericoloso o meno per la salute possa venire a contratto con l acqua potabile. 7. Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a caplet, disconnetettore, ecc) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Comune all utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell attività per la quale l acqua è utilizzata. 8. Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa la fornitura mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese. 9. E' assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o di altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, aventi i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, ed alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. 10. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. 11. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell utente in caso di interruzione del flusso dell acqua. 12. Nel caso venga riscontrata un installazione difforme da quanto prescritto nel. presente, Regolamento, il Comune, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l adeguamento dello stesso entro il termine di 3 mesi, ed applicare, al punto di consegna della fornitura, opportuni dispositivi di limitazione della portata restando sollevato da ogni responsabilità o eventuale richieste di danni. 13. E' fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla, tubazione di presa, al contatore, alle tubazioni della rete interna. Articolo 23 OBBLIGHI DELL'UTENZA 1. L utente deve provvedere a ché la conduttura di presa, il contatore e gli altri apparecchi, siano preservati dalla manomissione e da guasti. 2. L utente è responsabile verso il Comune dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione. 3. L utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, sono in genere eseguite dal Comune, se prima del misuratore o dall'utente se dopo il misuratore. 4. L utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d'acqua Il Comune non è tenuto a comunicare all'utente eventuali, anche se sproporzionati, aumenti di consumi. Articolo 24 LETTURE - VERIFICHE - ISPEZIONI DEL COMUNE PRELIEVI ABUSIVI 1. Il Comune ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione e alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, tramite propri dipendenti e/o incaricati muniti di tessera di 10

11 riconoscimento, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura. 2. In caso d opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune. 3. Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni. 4. Quando l impossibilità di leggere il contatore deriva da cause dipendenti dall Utente, avendone preventivamente fatta segnalazione al medesimo, il Comune, ha diritto a sospendere la fornitura di cui al comma 2 qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di cui al comma 3, e si procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempreché le condizioni di consumo non siano cambiate. 5. È fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall acquedotto comunale senza regolare contratto e relativo contatore installato dal Comune, ovvero chiunque manometta la tubazione idrica comunale. 6. Il Comune, accertata l infrazione, sospenderà immediatamente il prelievo abusivo, dandone comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che procederà alla denuncia di furto d acqua alla competente Autorità. 7. Inoltre sarà applicato dal Comune una sanzione pecuniaria di 516,45 (euro cinquecentosedici/45) oltre, nel caso in cui non è rilevabile l'indebito, il Comune, a titolo di penalità, impone il pagamento della somma non inferiore al costo di mc. 500 (cinquecento) di acqua alla tariffa base per ogni anno non ancora prescritto secondo le disposizioni di legge vigenti. 8. Nel caso di nuove forniture la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili. Articolo 25 INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL COMUNE QUALITA DELL ACQUA EROGATA 1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti o limitazione del flusso idrico da parte dell'ente erogatore, né per fughe o indifferibili interventi di manutenzione provvedendo, quando è possibile, con, la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, ne può assumere obbliga di preavvisare l utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. 2. L utente nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danno o rimborso di spese. 3. L acqua erogata dal Comune risponde ai criteri di qualità fissati dal Dlgs n 31/2001 ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano. 4. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. 5. L utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Comune che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori. 6. Il Comune non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte, alle caratteristiche dell acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell utente o per effetto di trattamenti speciali cui l acqua venisse sottoposta dall utente medesimo. 7. Avuto riguardo agli obblighi dell utente specificano nel presente Regolamento, il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa, e nel tratto fra questo e il contatore. 11

12 Articolo 26 PAGAMENTO DEI CONSUMI IDRICI MOROSITA 1. Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette. 2. Il pagamento può avvenire: - a mezzo banca; - a mezzo Conto Corrente Postale; - attraverso altre forme che il Comune intenderà attivare. 3. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Comune. 4. Qualsiasi contestazione ed opposizione che l utente ritenesse di fare in merito all importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Trascorsa la data di scadenza, l Utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora. 5. In caso di inosservanza del termine di pagamento indicato in fattura, sono applicati all Utente gli interessi moratori, pari agli interessi legali maggiorati come da Regolamento delle entrate del Comune sull importo da pagare, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 6. Il Comune sollecita il pagamento dell Utente moroso mediante le bollette successive e/o altre forme di comunicazione. 7. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Comune invia all Utente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l invito a procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla sospensione della fornitura idrica trascorsi 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata A.R. 8. L Utente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell avvenuto pagamento, facendo pervenire al Comune, entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato, i documenti giustificativi del pagamento effettuato. Il Comune si riserva il diritto di esigere ogni arretrato a qualsiasi titolo dovuto. 9. All Utente moroso saranno addebitate le spese postali relative all invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Articolo 27 RECUPERO CREDITI 1. Il Comune procederà, entro i termini prescrizionali di Legge, ad effettuare le azioni di recupero crediti nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute a seguito dei tentativi di cui agli articoli che precedono; le azioni di recupero potranno essere eseguite con tutte le modalità contemplate dalle Leggi vigenti in materia. 2. Le spese per le azioni coattive saranno interamente poste a carico del debitore. Articolo 28 CANONI 3. Tipologia di fornitura: a) uso domestico; b) uso commerciale; c) uso irriguo; d) temporanea; e) attività produttive e sociali; f) comunali; in particolare: a) per le forniture idriche ad uso commerciale, quali esercizi commerciali e/o attività industriale, supermarket, bar, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, officine, autorimesse, depositi, alberghi, locande, cinematografi, lavanderie, uffici privati e simili, circoli ricreativi, palestre, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, cosi distinto: 50 mc; b) per le forniture idriche ad uso irriguo, quali attività agricole effettuate da coltivatori diretti certificati, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, cosi distinto: 1000 mc. 12

13 c) per le forniture idriche ad uso temporaneo si rimanda all art. 17 e 34 del presente regolamento; d) per le forniture idriche ad uso attività produttive e sociali, quali attività case di cura, ospedali, convivenze per l istruzione o religione, scuole, asili, oratori,ospedali, musei, biblioteche, è fissata nella scrittura un consumo minimo annuale impegnato e garantito da pagare anche se non consumato, cosi distinto: 1000 mc. Articolo 29 UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO 1. Il contatore deve essere collocato all esterno dello stabile o locale servito, tra i confini della proprietà pubblica e di quella privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo ne a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato dove gli agenti possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo, ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. 2. Il chiusino dei pozzetto deve essere di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Comune. 3. Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l utente dovrà produrre al Comune l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale. 4. Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi di energia o telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc. ecc. 5. Sono a carico dell'utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore. 6. L Utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il furto o eventuali danni arrecati al contatore restando, in caso contrario, responsabile di ogni conseguente danno. Articolo 30 SOSTITUZIONE DEL MISURATORE IDRICO 1. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Comune; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune e a spese dell'utente. Articolo 31 NOLO CONTATORE 1. A titolo di nolo dello strumento di misura (contatore) viene pagata dall utente al Comune una quota fissa determinata in ragione della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale. Articolo 32 CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI 1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale del Comune. 2. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7 comma dell art. 29 del presente Regolamento. 3. L utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali del Comune con adeguata strumentazione. 4. La spesa relativa, prevista dal tariffario vigente approvato dal C.C. è a carico dell utente se le indicazioni a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%. 5. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione. Articolo 33 FATTURAZIONE 1. La fatturazione dei consumi è quadrimestrale, è costituisce il servizio idrico definito dalla legge 36/94 ss.mm.ii. ai sensi dell art. 4 comma 1 lettera f). 13

14 2. Alla fine di ciascun periodo di lettura l utente si impegna a pagare quanto fatturato dal Comune in conseguenza dei metri cubi consumati, nel nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio e di ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali. 3. È possibile, in alcuni casi, l autolettura del contatore da parte dell utente, con successiva verifica a conguaglio delle fatturazioni da parte del Comune. 4. E fatto obbligo all utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento. 5. E cura dell utente comunicare al Comuned qualunque variazione relativa all indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza e fatturazione, in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura di consumi, l utente sarà tenuto responsabile e sarà applicata, previa accertamento e comunicazione da parte del Comune con raccomandata A.R., la procedura di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto di cui all art. 16 del presente regolamento. Articolo 34 DEPOSITO CAUZIONALE 1. All atto di stipula del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, se previsto dall Amministrazione Comunale, potrà essere addebitato all utente un importo a titolo di deposito cauzionale. 2. Il Deposito cauzionale sarà disciplinato nei termini di cui alla Deliberazione 28 febbraio 2013 dell Autorità per l energia e il gas. 3. Non sono assoggettate al deposito cauzionale le utenze ad uso comunale. Articolo 35 FORNITURA PROVVISORIA 1. Le forniture provvisorie a contatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in 60 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese. 2. Il prezzo dell acqua e la quota fissa a titolo di nolo del contatore sono quelli stabiliti dall'amministrazione comunale. Articolo 36 FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA FONTANELLE PUBBLICHE 1. Le forniture a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. 2. Dalle fontanelle pubbliche, è consentito attingere nei limiti dei bisogni potabili. 3. È vietato pertanto: - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l acqua entro i locali privati, cisterne, botti, ecce.; - modificare o alterare il getto dell acqua; - praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinati al commercio. - nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda pari a 100,00 (euro cento/00). Articolo 37 MODALITA' ED USO DELL'FORNITURA A DEFLUSSO CONTINUO 1. La quantità d acqua, in base alla quale viene fornita la fornitura a deflusso continuo, e quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa. 2. Le forniture sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a dieci metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le forniture si concedono solo per multipli interi di cinque metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri. 3. Il corrispettivo annuo è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione. Articolo 38 FORNITURA PROVVISORIA A DEFLUSSO CONTINUO 14

15 1. Le norme dei precedenti articoli 36 e 37 circa la quantità dell'acqua da fornire é il modo della misura, si applicano anche alle forniture provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. 2. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione, in base alle tariffe in vigore. Articolo 39 IDRANTI - BOCCHE ANTINCENDIO 1. Gli idranti o bocche o punti di utilizzazioni per estinzione incendi possono essere innestati: a) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi; b) sopra una presa di distribuzione dell acqua per altri usi, munita di contatore; Articolo 40 DISCIPLINA E USO - BOCCHE ANTINCENDIO - IDRANTI 1. L utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, ed é tenuto al pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio. 2. Nessuna responsabilità assume il Comune circa l'efficacia dell uso delle bocche e sul valore della pressione di rete. 3. Dell avvenuta apertura delle bocche l utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore. 4. L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Comune, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, da luogo all'applicazione dell articolo Nel caco di sui al comma 1 lettera a) dell'articolo precedente, l'utente ha il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare è aumentato o diminuito in rapporto alla sezione della bocca installata a quella normale. 6. Il canone è comprensivo dell intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. 7. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali e/o commerciali. Tutta la rete privata deve essere costruita dall'utente secondo le prescrizioni del Comune, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. 8. Non può essere interrata senza cunicolo o contributo di protezione ed idonei pozzetti d'ispezione. In casi particolari previsti in deroga alla precedente norma ed accettati dal Comune sarà applicato il canone di precarietà. 9. Per ogni punto di utilizzazione o bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa; è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro della presa stessa installata e determinato in base alle tariffe vigenti. 10. Sono definiti punti di utilizzazione o bocche: gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione ; ancorché costituiti da più apparecchi); i gruppi di comando impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto); i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l utilizzazione dell acqua per l intervento in caso di incendio. 11. S o n o definite apparecchiature: le valvole (ad esempio: di non ritorno), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all efficienza della rete stessa. 12. Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso e diminuzione della pressione si richiama a quanto disposto dal 1 comma dell art Tocca all utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità. 14. E' di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell impianto antincendio effettuando periodiche verifiche, per le quali si può richiedere l intervento del Comune per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od 15

16 apparecchiatura verificati. La presa è normalmente aperta. L'impianto privato, da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova o scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa. 15. Detto impianto privato deve essere ispezionabile previa richiesta del Comune. 16. L utente è tenuto a documentare dettagliatamente al Comune, con adeguato progetto vistato da tecnico abilitato, il proprio impianto, a partire dalla presa e deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti, anche successivamente prescritti, dal Comune. 17. Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore installato nella proprietà pubblica e comunque prima della concessione idrica, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua che risulti dispersa, da calcolarsi in base alla tariffa base vigente. 18. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 39, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti. 19. Sono soggetti al controllo del Comune anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa collegata in modo da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi. 20. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettere a zone di pressione ridotta e controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete del Comune. Articolo 41 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BOCCHE ANTINCENDIO 1. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6 comma dell'art. 39, sono a carico dell'utente 2. Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore. Articolo 42 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL UTENTE 1. I dati personali forniti dall utente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità attinenti alla gestione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e nell ambito degli obblighi imposti dalla vigente normativa, nonché per l eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. 2. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. Ai fini dello svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione del servizio di fornitura idrica e della gestione del contratto di fornitura, può rendersi necessaria la comunicazione dei dati all esterno, in particolare per ciò che concerne la lettura dei contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attività similari. L utente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.lgs. 196/03. In particolare, potrà conoscere: a. l origine dei dati personali; b. le finalità e le modalità del trattamento dei dati; c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d. gli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5, comma 2 del D.lgs. 196/03; e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. In qualsiasi momento, potranno essere, altresì, richieste informazioni sui dati e sulla loro utilizzazione, aggiornamenti, integrazioni e rettifiche ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla 16

17 legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia al Comune. L Utente è tenuto a dichiarare ed garantire che i dati personali che vengono forniti al Comune sono corretti, veritieri ed aggiornati e si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente completi e veritieri. Articolo 43 FORO COMPETENTE 1. Il foro competente per le controversie afferenti al rapporto di fornitura è quello di Napoli. Articolo 44 CARTA DEI SERVIZI 1. Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sulla fornitura dei servizi pubblici), del DPCM 29 aprile 1999 e delle successive norme di legge nonché delle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia, il Comune è tenuto al rispetto della Carta del Servizio Idrico Integrato, in cui sono stabiliti i principi cui deve essere progressivamente uniformata la fornitura del servizio 17

18 Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO Parte II Fognatura e depurazione 18

19 SOMMARIO ART.1 ART.2 ART.3 ART.4 ART.5 ART.6 ART.7 ART.8 ART.9 ART.10 ART.11 ART.12 ART.13 ART.14 ART.15 ART.16 ART.17 ART.18 ART.19 ART.20 ART.21 ART.22 ART.23 ART.24 ART.25 ART.26 ART.27 ART.28 ART.29 ART.30 ART.31 AMBITO ED EFFICACIA FINALITÀ COMPETENZE CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI OBBLIGO DI ALLACCIO RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA POZZETTI DI ISPEZIONE PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA ALLACCIO DI DISPOSITIVI DI SCARICO E DI LOCALI SITUATI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN FOGNATURA SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE OBBLIGO DI SCARICO PER LE UTENZE INDUSTRIALI MODALITÀ ESECUTIVE DEI COLLETTORI DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI INDUSTRIALI ALLACCIAMENTI IN COMUNE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI MISURA DELLE PORTATE PRELEVATE E DI QUELLE SCARICATE OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER L AUTODENUNCIA ANNUALE TARIFFA DEL SII MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME SANZIONATORIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C 19

20 Articolo 1 AMBITO ED EFFICACIA 1. Il presente Regolamento di fognatura e depurazione si applica a tutti gli utenti che producono e scaricano nella pubblica fognatura del Comune di Afragola, di cui alla L. R. 14/97: a) acque reflue domestiche; b) acque reflue assimilate alle domestiche; c) acque reflue industriali; d) acque reflue urbane; 2. Il presente Regolamento costituisce vincolo, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizione, per il Comune di Afragola, e per gli utenti, ciascuno per le proprie competenze, anche in relazione alle future estensioni. Resta fermo quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e da tutti i motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie. Articolo 2 FINALITÀ 1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale vigente, al fine di: a) promuovere l adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e di depurazione degli scarichi di acque reflue, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori e della tutela delle acque dall inquinamento, così come previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione; c) promuovere un corretto e razionale uso della risorsa idrica, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo dei reflui ai fini della salvaguardia della risorsa destinata prioritariamente all uso umano. 2. Il presente Regolamento, inoltre, stabilisce: a) le disposizioni tecniche per gli allacciamenti alla pubblica fognatura; b) le linee guida per l accettabilità degli scarichi domestici e industriali in pubblica fognatura; c) il regime sanzionatorio nel rispetto della normativa in materia; d) tutte le altre disposizioni atte a stabilire un rapporto chiaro e trasparente con l utenza. 3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare: a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite; c) della prevenzione dell infiltrazione di acqua di falda; d) della limitazione dell inquinamento dei corpi recettori; e) della prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da eventi meteorici; f) della possibilità di ispezione con mezzi visivi; g) della necessità di garantire un rapido deflusso; 4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque. Articolo 3 COMPETENZE 1. sono di competenza del Comune: a) il rilascio dell autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell art. 124 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., per le attività diverse da uso domestico, l Autorità competente rimane l ATO2 Napoli- Volturno; b) il rilascio dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche; c) i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; d) l approvazione, su proposta degli Enti sovracomunali, dei limiti e delle norme di accettabilità per gli scarichi in pubblica fognatura e nelle infrastrutture fognarie sovracomunali; e) la determinazione della tariffa di fognatura per gli utenti del Servizio Idrico Integrato; 20

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