C I T T À DI M O N D R A G O N E (P R O V I N C I A D I C A S E R T A) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELL ACQUA POTABILE

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1 C I T T À DI M O N D R A G O N E (P R O V I N C I A D I C A S E R T A) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELL ACQUA POTABILE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del

2 INDICE CAPO I CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Concessione dell acqua potabile Art. 2 Metodo di somministrazione Art. 3 Prelievi abusivi Art. 4 Qualità del materiale degli impianti interni Art. 5 Prescrizione per gli impianti interni Art. 6 Modifica agli impianti interni Art. 7 Verifica impianti interni Art. 8 Irregolarità degli impianti interni Art. 9 Proprietà e manutenzione delle opere di presa e misura Art.10 Modifica delle opere di presa Art.11 Furto contatore CAPO II CONDIZIONI TECNICHE Art. 12 Realizzazione allacciamenti Art. 13 Ubicazione del contatore Art. 14 Diametro del contatore Art. 15 Variazione del diametro del contatore Art. 16 Spostamento del contatore Art. 17 Divieto di attacco diretto sulla presa Art. 18 Nolo contatore Art. 19 Ispezioni e verifiche Art. 20 Responsabilità verso terzi Art. 21 Impianti di sollevamento CAPO III CONCESSIONI Art. 22 Tipo della concessione Art. 23 Titolare della concessione Art. 24 Richiesta di concessione Art. 25 Stipula del contratto di concessione Art. 26 Spese di impianto per nuove concessioni Art. 27 Deposito cauzionale Art. 28 Decorrenza della concessione Art. 29 Durata del contratto Subentri Modifiche Art. 30 Divieto di estensione delle concessioni Art. 31 Revoca della concessione Art. 32 Concessione temporanea Art. 33 Minimi impegnativi contrattuali 2

3 CAPO IV ACCERTAMENTO DEI CONSUMI TARIFFE MODALITA DI PAGAMENTO Art. 34 Accertamento dei consumi Art. 35 Osservazioni e reclami in merito agli accertamenti dei consumi delle somme addebitate Art. 36 Denuncia di irregolare funzionamento degli apparecchi di misura Art 37 Tariffe per la fornitura dell acqua Art. 38 Pagamento delle somme dovute per l acqua fornita e provvedimenti in caso di ritardo Art. 39 Temporanea interruzione del servizio Art. 40 Manomissione dei sigilli Art. 41 Infrazioni CAPO V BOCCHE ANTICENDIO Art. 42 Bocche antincendio Art. 43 Norma transitoria CAPO VI VARIE Art. 44 Concessioni acqua potabile ai Comuni limitrofi Art. 45 Reclami Art. 46 Accettazione del Regolamento Art. 47 Variazioni al Regolamento e alle tariffe Art. 48 Efficacia del Regolamento 3

4 CAPO I CONDIZIONI GENERALI ART.1 CONCESSIONE DELL ACQUA POTABILE 1. L acqua potabile erogata dal Comune di Mondragone, è somministrata di norma, lungo le vie ove e- sistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti. 2. Le nuove conduttore di distribuzione vengono di regola, poste nelle strade provviste di canalizzazione fognaria. 3. Normalmente l acqua potabile è concessa per il consumo per uso DOMESTICO essendo questo prioritario rispetto agli altri usi. Quest ultimi (usi Diversi) sono ammessi quando la risorsa è sufficiente. (Art 2 legge 5 gennaio 1994, n 36). 4. Non si effettueranno mai concessioni su terreni agricoli privi di abitazione anche se sugli stessi esistono locali per ricovero e crescita animali, baracche, locali di fortuna ecc. 5. Le concessioni di acqua potabile all interno delle lottizzazioni convenzionate potranno avvenire solamente dopo che la rete distribuzione della lottizzazione sarà stata collaudata e trasferita in proprietà all Ente Comune. 6. Fino a tale data si farà luogo ad una concessione unica, all inizio della lottizzazione, con ubicazione dell apparecchio di misurazione secondo il disposto di cui al presente Regolamento. 7. Le forniture sia di uso DOMESTICO sia per usi DIVERSI sono accordate tramite regolari contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento. 8. In caso di necessità, detti usi, con ordinanza sindacale, potranno essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, tempestivamente sarà avvisata. 9. L acqua potabile sarà fornita entro i limiti di disponibilità e compatibilmente con le esigenze del servizio generale. 10. L Ente Comune, in ogni caso, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso dovute a qualsiasi ragione.peraltro ripristinerà il servizio normale nel più breve tempo possibile. 11. I concessionari non potranno reclamare alcun indennizzo qualora per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell uso dell acqua. 12. Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata di lavori che comportino interruzione dell erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dal Comune al pari di qualsiasi interruzione prevedibile. 13. L acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale si è ottenuta la concessione. ART. 2 METODO DI SOMMINISTRAZIONE 1. L acqua è somministrata mediante apparecchi misuratori per la deduzione dei consumi rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982 n 854 recepente la Direttiva Comunitaria n 75/ La marca ed il tipo sono prescelti a giudizio insindacabile dell Ente Comune. 3. In relazione a quanto disposto dall art.5, comma 1 lettera c, della legge 5 gennaio 1994 n 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi e l installazione di singoli contatori per ciascun unità abitativa deve essere organizzata a cura e spese dell utente. 4. Su richiesta dei proprietari di unità abitative facente parte di edifici già esistenti, serviti di un unico apparecchio misuratore, il Comune può concedere più forniture allo stesso edificio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento quanto concerne l ubicazione dei relativi apparecchi misuratori. 5. Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni di cui all art.5 della legge 36/94, dovranno essere installati apparecchi misuratori per ogni singola unità abitativa fermo restanti le norme previste dal presente Regolamento per quanto attiene l ubicazione degli stessi. La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione estesi a complesso, salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile. 6. Per ogni uso DIVERSO la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante concessione di una singola fornitura. 4

5 7. Gli apparecchi misuratori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia per uso domestico sia per uso diverso),dovranno essere progressivamente regolarizzati, con l intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi. 8. Ad ogni fornitura deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinte da quelle delle altre forniture. Ogni fornitura deve essere destinata unicamente all uso per il quale è stata concessa. ART. 3 PRELIEVI ABUSIVI 1. S intendono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte dell apparecchio misuratore. 2. Sono altresì abusivi i prelievi effettuati a valle dell apparecchio misuratore destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente. 3. I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge. ART. 4 QUALITA DEL MATERIALE DEGLI IMPIANTI INTERNI 1. Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo l apparecchio misuratore l utente a- dopererà tipi e qualità di materiale nel rispetto della normativa vigente. 2. Qualora l acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, debbono essere del tipo idoneo a contenere acqua per consumo umano. Debbono essere inoltre muniti di coperchio e lo scarico del troppo pieno non deve essere collegato direttamente a sistemi fognari. ART. 5 PRESCRIZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI 1. Nell esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: a) Non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall acquedotto comunale ed altre condutture d acqua, potabile o non, o con condotti di fognature di scarico, neppure con l intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.; b) Tutti i rubinetti devono lasciare uscire l acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra di livello superiore dei serbatoi, deposito, bacini, tinozze, ecc in modo che l acqua uscita non possa, in alcun modo, ritornare indietro nei tubi conduttori nel sistema delle tubazioni; c) I conduttori per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 centimetri sul livello massimo della cassetta stessa; d) Per chiudere il deflusso dell acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri intercettori che diano luogo al colpo di ariete nelle condutture; e) È vietata l applicazione di piombo di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile. 2. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra ed ad ogni altra eventualmente imposta, provocherà la sospensione immediata del servizio. ART. 6 MODIFICA AGLI IMPIANTI INTERNI 1. Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture senza aver prima avvertito il Comune, per iscritto, indicando la natura e la consistenza delle modifiche stesse; il Comune all uopo, può impartire speciali prescrizioni. ART. 7 VERIFICA IMPIANTI INTERNI 1. Il Comune di Mondragone può procedere, in qualsiasi momento, all ispezione ed alla verifica degli impianti interni per controllare le condizioni e la regolarità di funzionamento nonché il rispetto dei termini contrattuali. 2. In caso di opposizione a tali operazioni il Comune di Mondragone provvederà alla sospensione immediata dell erogazione dell acqua fino all effettuazione delle verifiche di cui sopra e in ogni caso fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell utente. 5

6 3. L erogazione dell acqua sarà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all opposizione, previo pagamento di quanto stabilito nelle tariffe in vigore, qualora dovuto. ART. 8 IRREGOLARITA DEGLI IMPIANTI INTERNI 1. Qualora fossero riscontrati, negli impianti privati, irregolarità od infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari cui l utenza fosse condizionata, o in genere, opere non autorizzate, il Comune di Mondragone sospenderà la fornitura dell acqua fintanto che l utente non abbia eliminato l irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto. ART. 9 PROPRIETA E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA 1. Costituiscono la presa tutte le opere di derivazione dalla conduttura alla distribuzione fino all apparecchio di misura compreso. 2. La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunziando l utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito. 3. Tutte le opere idrauliche necessarie alla fornitura di acqua potabile fino all apparecchio misuratore compreso, sono eseguite e manutenute dal Comune di Mondragone che ne può disporre a secondo delle proprie esigenze tecniche anche per altri allacciamenti. 4. Non sono ammesse manipolazioni e/o manomissioni della presa. 5. I contravventori,oltre al risarcimento del danno provocato,saranno perseguiti a norma di legge. ART.10 MODIFICA DELLE OPERE DI PRESA 1. Il Comune di Mondragone ha la facoltà di apportare,in ogni momento,modifiche alle opere di presa,dando,di ciò,preavviso di almeno 24 ore all utente od utenti interessanti nel caso dovesse essere sospesa l erogazione. 2. Quando le modifiche sono apportate a richiesta dell utente o degli utenti,le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto secondo le norme del presente Regolamento. ART. 11 FURTO E MANOMISSIONE DELL APPARECCHIO DI MISURA 1. In caso di furto dell apparecchio misuratore l utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente e in ogni caso entro il termine massimo di 48 ore al Comune di Mondragone, che provvederà al suo ripristino non oltre 3 giorni dalla denuncia. In uno con la comunicazione dovrà essere prodotta denunzia presentata alle Forze dell Ordine. 2. Poiché l utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall uso anche se dovuto a terzi, le spese per il suddetto ripristino cederanno a suo carico. 3. La sostituzione dell apparecchio misuratore sarà eseguita alla presenza dell utente o di un suo rappresentante, che presenzierà alle operazioni di rimozione, sostituzione e registrazione della lettura finale del vecchio contatore. Le operazioni tutte saranno registrate su apposito verbale sottoscritto dalle parti. 4. Il consumo misurato dall apparecchio di misura asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del consumo storico medio (massimo ultimi 3 anni) dell utente ed in base al consumo contrattualmente impegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno. 5. Per il furto di apparecchio misuratore di concessione temporanea si applica la disciplina di cui al presente Regolamento. CAPO II CONDIZIONI TECNICHE 6

7 ART. 12 REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI 1. Le opere per la realizzazione delle diramazioni su sede stradale pubblica e quelle fino all apparecchio misuratore saranno eseguite sempre dal Comune di Mondragone con spese a carico dell utente. 2. Le opere su proprietà privata (traccia, nicchia, muratura sportello ecc., saranno eseguite a cura e spese dell utente secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Comune di Mondragone. 3. L utente dovrà provvedere, a sue spese e cura alle opere di diramazione interna dopo l apparecchio misuratore, nel rispetto della normativa vigente. ART. 13 UBICAZIONE DELL APPARECCHIO MISURATORE 1. L apparecchio misuratore, per le nuove forniture, andrà posizionato all esterno del fabbricato nei palazzi o nel muro di cinta dei fabbricati con giardini, in apposito nicchia protetta da portellina in metallo, fornita di serratura universale, con la scritta ACQUA oppure ACQUEDOTTO. 2. Analogo procedimento sarà adottato quando, per qualsiasi ragione e/o causa, si andrà ad operare sulle forniture già esistenti. E concessa deroga quando situazioni tecniche lo rendessero impossibile o difficile da applicare. 3. Per le strade principali di Mondragone e quelle ricadenti nel Centro Storico previste dai vigenti strumenti urbanistici, al fine di non deturpare la facciata degli edifici esistenti, la posa del o degli apparecchi di misura avverrà appena all interno del portone di ingresso di ogni edificio sempre in apposita nicchia protetta da portellina avente le caratteristiche suddette, fermo restando che l utente è responsabile della condotta di distribuzione fin dal punto in cui la stessa entra nel muro esterno. 4. Per quanto attiene alle forniture relative agli edifici condominiali gli apparecchi di misura dovranno essere posizionati in batteria ubicati all esterno del fabbricato in apposita nicchia (è concessa deroga per tutte le situazioni preesistenti). 5. L utente dovrà, in ogni caso, sempre garantire agli incaricati del Comune di Mondragone, libero accesso al posto dove è collocato l apparecchio misuratore specialmente per le utenze per le quali questi non è posto al limite della proprietà privata. 6. Qualora per eseguire la somministrazione dell acqua sia necessario collocare in opera condotte o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà a terzi, l utente dovrà preventivamente presentare prova dell avvenuta costituzione della servitù d acquedotto a carico del terzo. 7. Tutti gli apparecchi misuratori saranno piombati a cura del Comune di Mondragone per evitare manomissioni, con spese a carico dell utente. ART. 14 DIAMETRO DELL APPARECCHIO MISURATORE DELLA PRESA 1. Il Comune di Mondragone, all atto della redazione del preventivo di spesa determina, a suo esclusivo giudizio, il diametro della diramazione dell apparecchio misuratore in relazione al consumo massimo richiesto dall utente ed entro i minimi della potenzialità dei propri impianti. ART. 15 VARIAZIONE DEL DIAMETRO DELL APPARECCHIO MISURATORE 1. Qualora l utente chieda un apparecchio misuratore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, il Comune procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese previste dalla tariffa in vigore. 2. Il Comune di Mondragone, qualora non ritenga l apparecchio misuratore in opera adeguato al consumo, ne può disporre d Ufficio la sostituzione con le stesse modalità per le forniture ex novo, previa comunicazione all utente. ART. 16 SPOSTAMENTO DELL APPARECCHIO MISURATORE 1. Per particolari esigenze, l utente potrà richiedere lo spostamento dell apparecchio misuratore che sarà eseguito, una volta esaminata favorevolmente la richiesta, esclusivamente dal personale incaricato dal Comune. 7

8 2. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell utente in base alle tariffe in vigore. 3. Per esigenze tecniche di lettura e/o verifica che comportano la necessità di adeguamento della localizzazione dell apparecchio misuratore esistente a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Mondragone potrà provvedere allo spostamento dell apparecchio misuratore dandone tempestiva comunicazione all utente che dovrà in ogni caso provvedere a sue spese all allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione dell apparecchio misuratore ed al pagamento delle spese per lo spostamento, secondo la tariffa in vigore, dovendo l utente fornire sempre al Comune il posto che questo riterrà più opportuno. ART. 17 DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDUTTURA 1. E sempre vietato collegare direttamente le diramazioni delle concessioni ad apparecchi direttamente aspiranti dalle condutture stesse. 2. Sono altresì vietati collegamenti che possano consentire il riflusso della rete dell acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti. ART. 18 NOLO APPARECCHIO MISURATORE 1. Per l apparecchio misuratore l utente, dovrà annualmente corrispondere un importo per nolo determinato dalle tariffe vigenti secondo l uso per il quale si è ottenuta la relativa concessione. 2. Qualsiasi operazione sull apparecchio di misura è vietato all utente. 3. Ogni manomissione dell apparecchio comporterà, oltre il risarcimento dei danni, anche una sanzione di 100,00, aggiornabile in relazione all andamento dell inflazione, che verrà inclusa nella prima fattura successiva all accertamento dell infrazione. ART. 19 ISPEZIONI E VERIFICHE 1. Il Comune di Mondragone può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all adduzione ed alla distribuzione dell acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori. 2. In caso di opposizione da parte dell utente o di suo rappresentante, il Comune di Mondragone procederà alla sospensione immediata dell erogazione dell acqua fino all effettuazione delle verifiche di cui sopra e comunque fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell utente. 3. L erogazione dell acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all opposizione previo pagamento di quanto stabilito nelle tariffe in vigore. ART. 20 RESPONSABILITA VERSO TERZI 1. L Ente Comune non assume alcuna responsabilità, verso terzi, per i danni che potessero essere causati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione. 2. L utente, che n è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato. ART. 21 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 1. I concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell acqua. 2. Per detta installazione dovranno preventivamente richiedere apposita autorizzazione presso il competente ufficio del Comune di Mondragone. Per gli usi industriali, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni rappresentanti lo schema idrico. CAPO III CONCESSIONI 8

9 ART. 22 TIPO DELLE CONCESSIONI 1. Le concessioni di acqua sono ordinarie o temporanee. 2. Sono ordinarie le concessioni per uso di edifici di abitazioni sia civile, sia rurale, pubblici industriali, artigianali, commerciali, ecc. 3. Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario. 4. Per le concessioni riferite a cantieri edili la durata delle stesse non potrà eccedere il termine massimo di anni TRE decorrenti dalla data di consegna dell impianto. Alla scadenza, la concessione s intende automaticamente risolta per cui, il Comune provvederà al distacco della fornitura, salvo eventuale preliminare richiesta di proroga, senza alcun altra formalità. 5. L erogazione dell acqua avviene con il sistema dell apparecchio misuratore sia per le concessioni ordinarie che per quelle temporanee. Per le concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni l erogazione dell acqua, ivi compresa la predisposizione del contatore, sarà fornita a cura del Comune, con il pagamento previsto dalle tariffe in vigore. ART. 23 TITOLARE DELLA CONCESSIONE 1. La concessione per l erogazione dell acqua è rilasciata, nel caso di utenza singola, al proprietario dell immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l immobile entro il quale avviene l utilizzo, e che risponderà all Ente per gli obblighi contrattuali assunti. 2. Nel caso di utenze raggruppate la concessione viene rilasciata al condominio nella persona dell amministratore pro-tempore, ove esiste e se a tal fine autorizzato. Qualora non esiste l amministratore di condominio la concessione viene rilasciata al soggetto delegato per iscritto dai proprietari o locatari. 3. Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, la concessione può essere intestata al titolare dell autorizzazione o concessione edilizia. 4. Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla legge n 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché da regolamenti, DEVONO essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l attività per la quale viene richiesta la concessione. 5. Qualsiasi variazione nella titolarità dell utenza dovrà essere comunicata al Comune al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell immobile servito dall acquedotto. Quest ultimo dovrà provvedere alla sottoscrizione di altro contratto o fornitura previo eventuale adeguamento del deposito cauzionale precedentemente versato. 6. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto sia il precedente od i precedenti concessionari. ART. 24 RICHIESTA DI CONCESSIONE 1. Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in carta semplice redatta su apposito modulo fornito dal Comune di Mondragone. 2. La domanda dovrà contenere: a. Indicazione del titolare della concessione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per i coniugati dovrà essere riportato anche il cognome del coniuge. Per le persone giuridiche la sede legale); b. Il codice fiscale o la partita IVA del titolare; c. Ubicazione dello stabile per il quale si chiede la derivazione dell acqua; d. Il titolo in base alla quale si chiede la concessione (proprietario, usufruttuario, affittuario, comodato, altro); e. L uso per cui è richiesta la concessione e,se non domestico,l indicazione esatta dell attività svolta ; f. La dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento e di accettare quanto in esso contenuto al pari delle modifiche che ad esso regolamento potranno essere apportate in seguito anche se peggiorative nei rapporti con l utenza. Qualora la domanda venga presentata da soggetto diverso dal proprietario od usufruttuario la stessa dovrà recare, in calce, autorizzazione all esecuzione dell allacciamento sottoscritta dal proprietario. g. dichiarazione che per gli effetti legati dal contatto, il domicilio dell interessato è obbligatoriamente eletto dal Comune e,precisamente nell abitazione,località sulla quale viene impiantata la presa d acqua. 3. Alla domanda dovrà essere allegata: 9

10 a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dal 2 comma dell art.45 della legge 28 febbraio 1985 n 47 indicante gli estremi della concessione ad edificare o per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria. b) per le opere abusive per le quali non si è ancora ottenuta la concessione in sanatoria,copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell ipotesi dell art.33 e limitatamente alle prime due rate nell ipotesi dell art.35 della legge 47/85; c) per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall ente erogante il servizio, dalla quale risulti che l opera già usufruisce di un pubblico servizio; d) per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo attestante che l opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 4. In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all iscrizione alla C.C.I.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione. ART. 25 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE 1. Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dal Comune di Mondragone. 2. Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione o da chi appositamente delegato come previsto dal presente Regolamento. 3. Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto verrà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido. 4. Nel caso di Enti Pubblici ed istituzionali il contratto dovrà essere sottoscritto dai soggetti a ciò legalmente preposti. 5. Nel caso di associazioni, proprietà condominiali e società il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento. 6. Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dovrà essere non scaduto di validità alla data di stipula del contratto. 7. Le spese di contratto e consequenziali s intendono a carico del concessionario. ART. 26 SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE CONCESSIONI 1. Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni dell acquedotto si ritengono idealmente poste al centro della strada comunale. 2. Tutte le opere occorrenti per portare l acqua dalle tubazioni di distribuzione principale sino all apparecchio misuratore saranno a carico del concessionario in base alle tariffe in vigore. 3. Laddove le tubazioni di distribuzione secondaria siano già esistenti e per l attivazione della concessione sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo apparecchio misuratore, saranno poste a carico del concessionario le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore. 4. L importo per i lavori idraulici di allacciamento previsto dal tariffario vigente approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere versato all Ente Comune o altro soggetto incaricato dal Comune, mediante versamento su apposito c.c.p., prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento. Esso è stabilito in conformità di un elenco analitico, deliberato dalla Giunta Comunale. ART. 27 DEPOSITO CAUZIONALE 1. Per ogni concessione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari alla quota del minimo impegnativo contrattualmente stabilito. 2. Detto deposito potrà variare in seguito a modifiche del minimo impegnativo contrattuale conseguenti a variazioni della tipologia di utilizzo sarà INFRUTTIFERO. 3. Esso sarà incamerato a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati agli impianti o per rimborsare eventuali somme a qualsiasi titolo non pagate dal concessionario. 10

11 4. Alla scadenza della concessione, il deposito sarà restituito automaticamente, dopo che l utente a- vrà provveduto al pagamento di ogni suo debito. 5. Per quanto riguarda il deposito cauzionale inerente le concessioni temporanee, si rinvia all art. 32 del presente regolamento. ART. 28 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto, mentre la fatturazione decorrerà dal giorno in cui è avvenuta la consegna della derivazione. L erogazione effettiva dell acqua avverrà dopo la stipula del contratto. ART. 29 DURATA DEL CONTRATTO SUBENTRI MODIFICHE 1. Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. La prima scadenza coincide in ogni caso con il 31 dicembre dell anno in corso del quale il contratto è stipulato. 2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza naturale. 3. In caso di cessazione dell utenza, il titolare dovrà darne notizia per iscritto al Comune di Mondragone, chiedendo la risoluzione del contratto. 4. La concessione potrà essere risolta prima della scadenza salvo il diritto dell Ente Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati. 5. I contratti stipulati a far data dell entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso. 6. Nel caso di morte del titolare della concessione, il coniuge superstite e gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi il Comune di Mondragone dell avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto alla sua naturale scadenza. Essi inoltre sono responsabili a norma di legge, di tutte le somme dovute dal titolare deceduto. 7. In caso di nomina di nuovo Amministratore di condomini, qualora l utenza non sia impersonalmente intestata, lo stesso deve subentrare nel contratto mediante presentazione del verbale assembleare recante la sua nomina. 8. Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l immobile servito dall acqua sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario, inquilino, concordatario, ecc 9. Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario, comodatario, ecc.. non assuma la concessione a proprio nome. 10. In tal caso, tanto l utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune di Mondragone, al massimo entro 30 giorni. 11. Tutte le variazioni per subentri avranno in ogni caso decorrenza dalla stipula del nuovo contratto di somministrazione. 12. Nel caso in cui il Comune venisse a conoscenza di inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente articolo, provvederà a diffidare la parte interessata a regolarizzare ad horas la propria posizione. 13. Le modifiche del contratto per variazione di titolarità comporteranno la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, in ogni caso, con versamento del deposito cauzionale, in assenza di lavori idraulici. ART.30 DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI 1. E vietato al concessionario ogni forma di sub concessione dell acqua a favore di terzi, anche a titolo gratuito. ART. 31 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione può essere revocata per morosità ovvero nei casi previsti, per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente Regolamento. 11

12 2. Potrà procedersi alla revoca anche in tutti i casi in cui le condizioni tecniche lo impongono perché la stessa arreca danno alla distribuzione. 3. In tutti i casi di revoca il Comune di Mondragone procederà alla rimozione dell apparecchio misuratore e, quando lo riterrà necessario, alla disattivazione dalla rete di distribuzione secondaria. ART.32 CONCESSIONE TEMPORANEA 1. Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso DIVERSO. 2. Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni ordinarie. 3. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle particolari condizioni: A. L acqua sarà misurata da contatore installato dal Comune; B. Il richiedente, per le attività relative agli spettacolo viaggianti, fiere, mercati, feste di piazza e qualsiasi altra attività che si svolge su suolo pubblico, oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni ordinarie dovrà trasmettere l autorizzazione all occupazione del suolo pubblico ed all attività per la quale richiede la concessione, dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dall ASL competente; C. Il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale previsto dal vigente tariffario. Detto deposito sarà restituito al momento della cessazione dell utenza in assenza assoluta di pendenze previa domanda in carta libera; D. La concessione avverrà, se tecnicamente possibile,previo pagamento di quanto dovuto come da specifica di cui al presente Regolamento; E. E ammesso il rinnovo della concessione, per il solo uso DIVERSO relativo a cantieri edili, su richiesta scritta del concessionario da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. ART. 33 MINIMI IMPEGNATIVI CONTRATTUALI 1. I minimi impegnativi contrattuali sono quelli fissati dalle tariffe in vigore. 2. Variazioni al minimo impegnativo comportano in ogni caso l adeguamento del deposito cauzionale sia in aumento che in diminuzione come previsto dal presente Regolamento. 3. Il deposito cauzionale modificato conseguentemente a variazione di tipologia di utilizzo comporterà il conguaglio. Relativo anche a contratto aperto. CAPO IV ACCERTAMENTO DEI CONSUMI TARIFFE, MODALITA DI PAGAMENTO ART. 34 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI 1. L accertamento dei consumi sarà eseguito semestralmente rilevando i consumi degli apparecchi di misura. 2. L incaricato dell accertamento dei consumi al rilevamento avvenuto consegnerà ricompilata su apposito modello sulla quale saranno riportate la marca e la matricola del misuratore, la lettura dello stesso e la data del rilevamento. Detta ricevuta recherà in calce la firma del letturista leggibile. 3. Nel caso che l incaricato dell accertamento dei consumi semestrali di acqua sia nell impossibilità di effettuare l accertamento stesso nei confronti di una determinata utenza, per non poter accedere nel luogo di ubicazione del misurato, per la rilevazione dei dati stessi, per ogni altra causa, provvederà al rilascio di un apposita cartolina di autolettura che l utente dovrà ritornare al Comune debitamente compilata in ogni sua parte. Nel caso in cui la comunicazione dell autolettura non sia effettuata da parte dell utente, il Comune terrà conto di addebitare all utente il minimo impegnativo. 4. Il pagamento del minimo impegnativo e del nolo contatore IVA avverrà mediante l emissione di due fatture. Esso dovrà essere pagato anche se non consumato. 5. Il pagamento del consumo eccedente il minimo impegnativo avverrà nel semestre successivo a quello di riferimento mediante l emissione di apposita fattura da pagarsi in almeno due rate di uguale importo. 6. Le fatture sono spedite al domicilio dell utente od altro indirizzo indicato dall utente stesso a mezzo comunicazione scritta oppure nel luogo della fornitura d acqua. Non sono previsti reclami circa il mancato re- 12

13 capito delle fatture in quanto la loro emissione è pubblicizzata anche mediante manifesti affissi nell ambito del territorio comunale. ART. 35 OSSERVAZIONI E RECLAMI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI DEI CONSUMI ED ALLE SOMME ADDEBITATE 1. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l utente ritenesse di dare in merito o dei consumi di acqua addebitatagli alle tariffe applicate e per ogni altro motivo, dovrà essere prodotta presso il Comune nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura per iscritto. ART. 36 DENUNZIA DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI MISURA 1. Nel caso che un utente ritenga di dover contestare l ammontare dei consumi, per errore indicazione dell apparecchio di misura, dovrà richiedere le opportune verifiche, previo pagamento di quanto stabilito dalle tariffe in vigore. 2. Gli apparecchi misuratori sono ritenuti idonei quanto la loro tolleranza è compresa nella percentuale del 5%, in più od in meno. 3. Ove le verifiche confermino l inconveniente segnalato dall utente, le spese per la sostituzione dell apparecchio di misura saranno a carico dell Ente Comune. 4. All utente saranno rimborsate le spese di verifica qualora, dalla prova di taratura, dovesse risultare, tra il consumo segnato dall apparecchio misuratore dell utente e quello messo a funzionare dal Comune, uno scostamento percentuale della suddetta tolleranza. 5. Qualora sia riscontrata l irregolare funzionamento dell apparecchio di misura, il consumo segnato dallo stesso, a partire dall ultima lettura già fatturata e non contrasta entro il termine di cui all articolo precedente fino al giorno della prova di taratura, non sarà conteggiato come consumo realmente effettuato ma sarà aumentato o diminuito in relazione alla percentuale di scostamento tra il consumo segnato dall apparecchio dell utente e quello messo a funzionare dal Comune come prova di taratura. 6. Nei casi di manomissione dell apparecchio misuratore da parte dell utente il consumo sarà determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili. 7. La verifica del regolare funzionamento dell apparecchio di misura potrà essere fatta d ufficio, anche dal Comune che potrà provvedere, a suo insindacabile giudizio, anche alla sua sostituzione. ART. 37 TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA 1. Le tariffe sono annualmente stabilite con apposita deliberazione nelle modalità di legge, in relazione ai diversi usi. ART. 38 PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L ACQUA FORNITA E PROVVEDIMENTI IN CASO DI RITARDO 1. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza riportato sulla fattura stessa presso tutti gli uffici postali sul bollettino di conto corrente postale predisposto dal Comune ed inviato insieme alla fattura stessa. 2. Il Comune dovrà inoltrare al servizio postale, per la consegna all utenza, le fatture in tempo utile e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. Farà fede il timbro postale apposto sulla nota di consegna del materiale. 3. L utenza sarà avvisata dell emissione delle fatture di pagamento mediante apposito manifesto nel quale saranno riportate le scadenze di pagamento nonché le tariffe applicate. 4. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura e anche se il ritardo sia dovuto al mancato ricevimento della stessa, verrà applicato quanto previsto dal regolamento per la disciplina di dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali. 5. In caso di mancato pagamento e trascorsi 10 giorni dalla scadenza in fattura, l Ente Comune avrà comunque diritto di procedere alla sospensione del servizio di erogazione dell acqua attraverso la chiusura e/o rimozione dell apparecchio misuratore, senza preavviso e senza intervento dell Autorità Giudiziaria. 6. L utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni eventualmente determinati dalla so- 13

14 spensione dell erogazione. 7. Nel caso in cui, successivamente alla sospensione dell erogazione, l utente provveda al pagamento, entro TRENTA giorni dall avvenuta sospensione, il servizio sarà automaticamente ripristinato, rimanendo a carico dell utente le spese relative alla procedura di recupero crediti eventualmente intraprese nonché di quanto stabilito nelle tariffe vigenti; 8. Se la sospensione perdura, invece, per oltre un mese il contratto sarà considerato cessato e sarà iniziata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell utente tutte le spese che il Comune troverà a sostenere. 9. In quest ultimo caso qualora l utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, comprese le spese per recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio attraverso la stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo necessario per effettuare la riapertura e/od installazione dell apparecchio misuratore. 10. In casi particolari ed eccezionali, di natura sociale ed economica indicati e valutati di volta in volta dai servizi sociali dell ente, con le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, con decisione motivata, potranno consentirsi pagamenti rateizzati maggiorati solo dagli interessi legali. ART. 39 TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 1. Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione dei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causata da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti dei pozzi, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dell acquedotto o da altri manufatti, da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa. ART. 40 MANOMISSIONE DEI SIGILLI 1. La manomissione dei sigilli ai contatori, alla saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quant altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella tariffa vigente, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli. ART.41 INFRAZIONI 1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono verbalizzate da dipendenti e/o incaricati del Comune, a ciò autorizzati nei modi e forme di legge, oltre agli appartenenti alla Polizia Municipale. 2. Ogni infrazione dà al Comune l insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura, salva l applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni stesse da particolari norme di legge in vigore. 3. I dipendenti e/o incaricati del Comune sono muniti di tessere di riconoscimento che devono esibire nell espletamento delle loro funzioni. CAPO V BOCCHE ANTICENDIO ART.42 BOCCHE ANTICENDIO 1. Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito apparecchio misuratore. 3. L acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio. 4. Le modalità contrattuali sono previste dal vigente tariffario. Al momento del contratto dovrà essere versato un anticipo fornitura. Per gli importi dovuti, ci si riferisce alle spese fissate nel vigente tariffario in relazione al minimo previsto nella tipologia di fornitura per uso domestico. 5. Nel caso di incendio, l utente dovrà comunicare immediatamente al Comune e dovrà produrre la relativa documentazione. 6. I consumi dovuti ad incendio saranno fatturati a tariffa base. I consumi non dovuti ad incendio saranno fatturati alle tariffe più elevate, previste dal tariffario vigente. 7. La concessione per bocca di incendio avverrà nell ambito della potenzialità dell acquedotto ed a insindacabile giudizio tecnico del Comune. 14

15 ART. 43 NORMA TRANSITORIA 1. Per le utenze antincendio non ancora dotate di apparecchio misuratore il Comune provvederà alla relativa installazione entro 60 giorni dall approvazione del presente regolamento; nel caso di utilizzo per scopi antincendio o per usi non consentiti, il Comune provvederà ad una stima dei consumi avvenuti, sulla base della previsione di distribuzione della rete in quel punto. 2. Le bocche antincendio non provviste di apparecchio misuratore sono sigillate e bollate dal Comune. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Comune con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco. 3. Il Comune provvederà al ripristino dei sigilli. C A P O VI VARIE ART.44 CONCESSIONE ACQUA POTABILE 1. La concessione per acqua potabile per qualsiasi uso destinata a favore dei Comuni limitrofi è regolata da apposita convenzione tra gli Enti medesimi. 2. Essa potrà essere effettuata solamente nei casi in cui vi sia disponibilità in eccesso della fonte e la sua concessione non pregiudichi la distribuzione a favore dei cittadini di questo Comune. ART. 45 RECLAMI 1. Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc, o in genere, per qualunque ragione connessa all andamento del servizio, dovrà essere fatto per iscritto, anche mediante posta elettronica, al Comune di Mondragone. ART. 46 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione, la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente regolamento e l accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere emanate in seguito in materia. ART.47 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO E ALLE TARIFFE 1. L Ente Comune si riserva di apportare, ove occorre, variazioni alle tariffe e di modificare anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario e/o opportuno. 2. Coloro che già usufruiscono della concessione dell acqua al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento o della emanazione di nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi al Comune entro TRENTA giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del Regolamento stesso o di altre nuove norme. 3. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate. ART. 48 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento dell esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione. 2. Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione o che sia ad esso allegato, salvo il diritto dell utente di avere copia all atto della stipula del contratto o all atto del suo rinnovo, o comunque quando ne faccia richiesta. 15

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