REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL ACQUA POTABILE

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1 COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO PROVINCIA DI VARESE C.A.P C.F. e P.IVA Tel. 0331/ Fax tributi@comune.oggionaconsantostefano.va.it UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL ACQUA POTABILE modificato con delibera consiglio comunale n. 7 del 17/02/2011

2 S O M M A R I O TITOLO I PARTE GENERALE - AMMINISTRAZIONE Art. 1 Gestione Art. 2 Bilancio Art. 3 Fornitura di materiali acquisti - alienazioni Art. 4 Rilievi dei consumi e riscossione bollette Art. 5 Personale addetto. TITOLO II CONCESSIONI D ACQUA Art. 6 Domanda di concessione Art. 7 Durata delle concessioni Art. 8 Variazione della titolarità dell utenza Art. 9 Bolli e tasse Art. 10 Interruzioni, sospensioni del deflusso, ecc. Art. 11 Divieto di subconcessioni TITOLO III DISTRIBUZIONE DELL ACQUA NORME E TARIFFE Art. 12 Sistema di distribuzione Art. 13 Tariffe Art. 14 Tariffe speciali Art. 15 Contatori Art. 16 Quota fissa Art. 17 Idranti Art. 18 Pagamenti, rettifiche, rimborsi TITOLO IV PRESE E CONTATORI Art. 19 Allacciamento Art. 20 Località di posa del contatore Art. 21 Guasti ai contatori ed alle tubazioni comunali Art. 22 Erronea indicazione del contatore Art. 23 Norme generali per gli impianti interni TITOLO V ISPEZIONI - LITI Art. 24 Ispezioni Art. 25 Sospensione di somministrazione di acqua Art. 26 Sede di competenza giudiziaria Art disposizioni finali.

3 ARTICOLO 1 GESTIONE TITOLO I - PARTE GENERALE - AMMINISTRAZIONE 1. Il servizio idrico comunale di Oggiona con S. Stefano è affidato a ditta appaltatrice. ARTICOLO 2 BILANCIO 1. Tutte le spese e le entrate relative all'esercizio del servizio saranno imputate in appositi capitoli di entrata e di uscita del bilancio di previsione del Comune. ARTICOLO 3 - FORNITURA DI MATERIALI - ACQUISTI - ALIENAZIONI 1. Per le forniture di materiali, acquisti, alienazioni, ecc. si provvede secondo le norme dettate dalle leggi vigenti. ARTICOLO 4 - RILIEVI DEI CONSUMI E RISCOSSIONE BOLLETTE 1. Il rilievo dei consumi di acqua è effettuato semestralmente dalla ditta appaltatrice che, oltre al rilievo dei consumi, dovrà procedere alla compilazione dei ruoli per la riscossione delle tariffe ed alla relativa gestione della bollettazione e distribuzione delle bollette. 2. La riscossione è effettuata tramite Tesoreria Comunale o conto corrente postale. ARTICOLO 5 - PERSONALE ADDETTO 1. Alla manutenzione della rete idrica, alla sua sorveglianza, all allacciamento di nuove utenze ed agli interventi di riparazione, provvede la ditta appaltatrice con proprio personale, attenendosi a quanto stabilisce il capitolato speciale d appalto. 2. La ditta appaltatrice cura la parte amministrativa e contabile del servizio. 3. L Ufficio Manutenzione e l Ufficio Tributi del Comune, ognuno per la parte di propria competenza, controllano e verificano l operato della ditta appaltatrice.

4 TITOLO II - CONCESSIONI D ACQUA ARTICOLO 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE 1. La concessione di allacciamento all acqua potabile viene riconosciuta a seguito di apposita richiesta presentata dall utente su apposito modulo predisposto dal Comune. La concessione all allacciamento, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, ai dati catastali dell immobile, deve riportare il numero di matricola del contatore e deve essere firmata da entrambe le parti. 2. La concessione è accordata ai proprietari degli immobili. Potrà essere accettata la domanda di somministrazione di acqua fatta da un inquilino purché corredata dal nulla-osta del proprietario dello stabile. 3. Nel caso in cui le tubazioni dovessero essere poste su terreni di terzi o comunque non comunali, il richiedente dovrà corredare la domanda di concessione del consenso scritto per la costituzione di servitù di acquedotto. 4. L acqua viene fornita per usi potabili e domestici. Se con il medesimo numero di utenza, oltre all'abitazione civile, è servita anche una attività produttiva, il contratto viene stipulato come "uso normale-promiscuo e per i primi 75 mc. per nucleo familiare, sarà applicata la tariffa per uso domestico. In ogni caso l utente potrà comunque chiedere, a propria discrezione, l'installazione di due contatori per la separazione delle utenze (uno domestico e uno normale). 5. Erogazioni per usi industriali, artigianali, agricoli, per idranti stradali o per altri scopi, saranno concesse solo ed esclusivamente entro i limiti del quantitativo di acqua riconosciuto disponibile dall Amministrazione Comunale e se condizioni tecniche non vi si oppongano, fermo restando in ogni caso che la fornitura di acqua è sempre e comunque subordinata alle necessità potabili e domestiche. Nel caso di deficienza d acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell acqua da parte del concessionario. ARTICOLO 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI 1. La concessione di acqua decorre dalla data di installazione del contatore. 2. Nel caso in cui l allacciamento alla pubblica fognatura sia posteriore all istallazione del contatore, i canoni di allontanamento acque reflue e di depurazione saranno determinati in base alla lettura effettuata all atto dell allacciamento alla pubblica fognatura. ARTICOLO 8 - VARIAZIONE DELLA TITOLARITA DELL UTENZA 1. Qualunque caso di variazione della titolarità dell utenza deve essere comunicata all Ufficio Tributi entro 60 giorni, utilizzando gli appositi moduli all uopo predisposti. L Ufficio Tributi provvederà a volturare la concessione al nuovo utente. In tal caso l utente cessante verrà liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione solo a seguito di stipula di nuovo regolare contratto di fornitura all utente subentrante e al pagamento di tutte le somme dovute all Amministrazione Comunale per la fornitura dell acqua già effettuata e non ancora fatturata. ARTICOLO 9 - BOLLI E TASSE 1. Le spese dei bolli, tasse, diritti, nonché di registrazione in caso d uso relative alla concessione, voltura etc., sono a totale carico dell utente.

5 ARTICOLO 10 - INTERRUZIONI, SOSPENSIONI DEL DEFLUSSO, ECC. 1. Anche se il Comune stabilisce, con provvedimenti amministrativi, precisi impegni di fornitura, lo stesso non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni o sospensioni di deflusso o per diminuzione di pressione dell acqua fornita pur provvedendo, con la maggior sollecitudine e nel limite del possibile, a rimuovere le cause. 2. L utente non avrà ad ogni modo diritto ad indennizzi di sorta. ARTICOLO 11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONI 1. L acqua che viene fornita ad un immobile deve essere esclusivamente consumata nell immobile stesso. 2. E assolutamente vietato al concessionario cedere, in qualunque modo, acqua ad altri immobili anche se si tratti di edifici di proprietà del concessionario stesso ma non compresi nella richiesta. 3. E vietato al concessionario fare commercio di acqua. 4. E vietato l uso improprio del consumo di acqua potabile così come previsto dalle leggi vigenti. TITOLO III - DISTRIBUZIONE DELL ACQUA - NORME E TARIFFE ARTICOLO 12 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 1. Le concessioni di acqua sono fatte a misura e la somministrazione, di regola, è effettuata a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente, da apparecchio contatore. ARTICOLO 13 - TARIFFE 1. Le tariffe per l erogazione dell acqua, per qualsiasi uso consumata, verranno stabilite con deliberazione degli organi competenti. 2. In tutti i casi di uso promiscuo su dichiarazione del concessionario si procederà comunque all applicazione, per i primi 150 mq/annui per nucleo familiare, della tariffa per uso domestico 3. La scadenza del pagamento delle bollette del canone servizio di erogazione acqua potabile viene prefissata ed indicata in ogni singola bolletta. 4. Il pagamento effettuato oltre la data di scadenza comporta l applicazione delle seguenti penali: A. se il pagamento avviene entro il 5 giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento indicato in bolletta, non viene applicata nessuna penale; B. se il pagamento avviene oltre il 5 giorno successivo alla data di scadenza indicata in bolletta, il canone sarà maggiorato del 10% oltre all applicazione degli interessi legali calcolati a partire dal sesto giorno e sino alla data di pagamento. La maggiorazione del 10% non sarà applicata in casi particolari e documentati e a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio. 5. Qualora l utente non provvederà al pagamento del canone entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata nella bolletta, il Comune, ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento sospenderà la somministrazione dell acqua potabile dandone comunicazione scritta a mezzo notifica o raccomandata. In tal caso l'erogazione avverrà mediante l inserimento, nel contatore, di una guarnizione a passaggio ridotto. L Ufficio Tributi provvederà a redigere ruolo coattivo per la riscossione di quanto dovuto per il consumo, maggiorato della mora e degli interessi e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

6 6. L utente, che chiede il ripristino del servizio, è obbligato al pagamento dell'addebito in arretrato e delle penalità al riguardo computate oltre al pagamento del compenso delle spese e oneri di ripristino dell utenza nonché delle spese per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti. ARTICOLO 14 -TARIFFE SPECIALI 1. E applicata una tariffa agevolata: a) alle associazioni, istituzioni ed enti pubblici operanti sul territorio comunale con finalità sociali, b) agli agricoltori per l acqua utilizzata nella loro attività limitatamente alle stalle. Si stabilisce altresì che qualora le utenze di cui sopra siano allacciate alla pubblica fognatura, siano addebitati 150 m fissi annuali quale onere per il servizio di fognatura e depurazione ARTICOLO 15 - CONTATORI 1. I contatori per le misurazioni, sono forniti esclusivamente dal Comune e restano di proprietà del Comune stesso. 2. La manutenzione è a carico del Comune. ARTICOLO 16 QUOTA FISSA 1. Il canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza (es. se un contatore serve n. 2 famiglie e n. 1 ditta la quota fissa verrà moltiplicata per tre) 2. In caso di perdita la quota fissa deve essere calcolata in base al consumo medio dell annualità precedente. ARTICOLO 17 - IDRANTI 1. tutti gli utenti che usufruiscono di bocche da incendio devono richiedere, a proprie spese, l installazione di un contatore uso idrante al quale sarà applicata la relativa tariffa. 2. in via transitoria e fino a quando non saranno installati tutti i contatori uso idrante sarà applicata la tariffa vigente per le bocche antincendio; 3. l utente dovrà utilizzare gli idranti esclusivamente in caso di incendio o per prove antiincendio e dovrà presentare documentazioni/dichiarazioni all ufficio tributi per giustificare il consumo prima della relativa fatturazione; 4. la fatturazione verrà fatta sul consumo registrato dal contatore per la tariffa assegnata senza canone per servizio fognatura e depurazione; 5. i nuovi impianti dovranno seguire la normativa vigente. ARTICOLO 18 PAGAMENTI, RETTIFICHE, RIMBORSI 1. I pagamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità previste dalla fatturazione. 2. Le eventuali rettifiche o i rimborsi sono effettuati dall Ufficio Tributi, su richiesta del concessionario secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

7 3. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate. ARTICOLO 19- ALLACCIAMENTO TITOLO IV - PRESE E CONTATORI 1. Il Comune provvederà all installazione dei tubi dalla conduttura principale fino al contatore, a spese dell'utente, a mezzo di propri incaricati. Tale tratto di tubatura resta di proprietà del Comune. 2. L inizio dei lavori è subordinato al pagamento delle spese di allacciamento. ARTICOLO 20- LOCALITA DI POSA DEL CONTATORE 1. Il contatore deve essere installato all'inizio della proprietà privata in un adeguato pozzetto con sigillo di chiusura. di almeno cm.70x50, riparato dal gelo e facilmente accessibile, e deve essere predisposto a cura e spese dell'utente previo accordo con gli incaricati del comune; 2. Per accertate difficoltà tecniche, il Sindaco potrà stabilire deroghe per l installazione in altri luoghi, sentito l'ufficio competente. 3. I pozzetti non conformi alle disposizioni del primo comma dovranno essere adeguati, sempre a cura e spese dell'utente interessato, sotto pena della sospensione di somministrazione di acqua potabile, entro i termini che verranno stabiliti dall Ufficio competente caso per caso. 4. Per ogni contatore che dovrà essere sostituito a causa di cattiva custodia o per fatti comunque imputabili all utente, allo stesso saranno addebitate tutte le spese di sostituzione (fornitura contatore ed installazione) oltre a una penale di 51,64. ARTICOLO 21 - GUASTI AI CONTATORI ED ALLE TUBAZIONI COMUNALI 1. L utente dovrà provvedere perché il contatore e le tubazioni non poste su area, siano riparate dal gelo e manomissioni, precisando che in ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei guasti che avvenissero al contatore ed alle tubazioni per qualsiasi motivo e causa dipendente da esso. In caso di guasto, l utente dovrà darne immediato avviso all'amministrazione affinché questa possa provvedere alla riparazione. In nessun caso potrà manomettere il contatore ed il rubinetto di presa di proprietà del Comune, sotto pena di multa da 51,64 a 258,22, oltre al risarcimento di eventuali danni. 2. Si precisa che le opere di manutenzione sono a carico del Comune fino al raggiungimento di ogni proprietà, rimanendo a carico di ciascun utente la manutenzione su tubazioni installate nell'ambito di proprietà stessa anche se prima del contatore. 3. Qualora si verifichi una perdita alle tubazioni a valle del contatore, per cause di forza maggiore, non determinate o imputabili all'utente, lo stesso deve segnalare immediatamente il guasto al Comune che lo girerà alla Compagnia assicuratrice se l utente ha aderito alla Polizza perdite occulte. 4. L utente che provvederà con sollecitudine a riparare il guasto entro 10 giorni dall'accertamento e segnalazione al Comune, avrà diritto ad usufruire: - se utente con contratto per uso domestico e aderente alla Polizza perdite occulte a quanto stabilito nella polizza; - se utente con contratto per uso domestico non aderente alla Polizza perdite occulte o se utente con contratto per uso normale o normale-promiscuo, alle modalità di seguito indicate:

8 a) per parte del consumo rilevato e pari all'entità accertata per lo stesso periodo antecedente o possibilmente alla media dei tre periodi corrispondenti (fermo restando invariate le condizioni o tipo di approvvigionamento ed uso dell utente), dovranno essere applicate le tariffe e scaglionamenti vigenti al momento a cui si riferisce il servizio di erogazione; b) per il quantitativo eccedente e corrispondente all entità erogata non utilizzata per gli usi specifici dell utenza, l'addebito sarà determinato applicando la terza tariffa per l'uso domestico, la seconda tariffa per l uso normale e per l uso normale-promiscuo (domestico + normale); esempio: ipotizzando un consumo domestico pari a 363 mc dovuti ad una perdita, si accerta la media degli ultimi tre periodi corrispondenti pari a 96 mc. e tale consumo medio verrà scaglionato secondo le modalità consuete: 75 mc I tariffa domestica 21 mc II tariffa domestica mc La parte eccedente e cioè = 267 mc, verrà addebitata applicando la terza tariffa per l uso domestico. Resta inteso che se l importo risultante sarà maggiore di quello dato da un normale calcolo per la fatturazione, all utente sarà applicato il conteggio a lui più favorevole. c) per quanto riguarda l'onere del servizio di fognatura e depurazione. lo stesso verrà addebitato per il solo quantitativo di consumo di cui al punto A). ARTICOLO 22 - ERRONEA INDICAZIONE DEL CONTATORE 1. Quando viene constatato che, per una qualunque causa, il contatore ha cessato di registrare il volume di acqua fornito o è guasto o è inaffidabile e tali errori non siano imputabili al concessionario, il consumo verrà addebitato, se nel primo anno di abbonamento nella stessa misura del semestre anteriore a quello in cui è stato costatato l errore, se negli anni successivi, nella stessa misura del semestre corrispondente dell anno precedente. In ogni caso detto contatore verrà sostituito per tutte le possibili verifiche. 2. Se dalle verifiche si confermasse il lamentato difetto, le spese della sostituzione e della prova saranno a carico del Comune e all utente sarà addebitato l importo di cui al punto 1. Nel caso in cui sia già stata emessa fattura, si provvederà a conguaglio con la successiva fatturazione. 3 Se la verifica comprovasse l esattezza dell apparecchio sostituito entro i limiti di tolleranza del 5% in più od in meno con deflusso normale o il guasto fosse imputabile al concessionario, oltre alle spese della sostituzione del contatore e delle prove di verifica verrà applicata una penale di.51, Il Comune avrà sempre la facoltà di cambiare il contatore quando lo riterrà opportuno. ARTICOLO 23 - NORME GENERALI PER GLI IMPIANTI INTERNI 1. Ogni utente dovrà attenersi alle seguenti norme per gli impianti interni: a)- La distribuzione dovrà essere fatta con l utilizzo di materiali previsti dalla normativa vigente; b)- Normalmente non potranno essere installati serbatoi.. In via eccezionale, le installazioni dei serbatoi, potranno essere consentite ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comune e dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni che saranno caso per caso impartite. c)- Immediatamente, dopo il contatore, dovrà essere collocato un rubinetto di esclusione, una valvola di ritegno ed un manicotto isolante seguito da uno scarico installato nel punto più basso dell'impianto, d)- E' vietato l'uso delle condotte per la messa a terra di apparecchi elettrici. e)- E vietato la posa di apparecchi speciali atti ad aspirare l acqua direttamente dalla tubazione di presa.

9 TITOLO V - ISPEZIONI - LITI ARTICOLO 24 - ISPEZIONI 1. Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo di propri incaricati e senza preavviso gli impianti e gli apparecchi per la distribuzione dell'acqua e per la misurazione del consumo. ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA 1. In caso di frode, di recidiva ed insolvenza, il Comune, senza pregiudizio dell azione giudiziaria, sospenderà la somministrazione dell acqua. ARTICOLO 26 - SEDE DI COMPETENZA GIUDIZIARIA 1. In qualsiasi contestazione o lite, fra utente e Comune, si stabilisce esplicitamente la competenza giudiziaria locale, ogni eccezione in contrario rimossa. ARTICOLO Le erogazioni dell acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento 2. L Amministrazione Comunale fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nelle tariffe, modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si riterranno opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che sono già titolari di concessione di acqua potabile. ARTICOLO Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento comunale delle entrate e alla normativa vigente. ARTICOLO Il presente regolamento è da considerarsi come parte integrante dei contratti di concessione.

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