COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como. Regolamento PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

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1 COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como Regolamento PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE 1

2 I N D ICE Art. 1 Fornitura dell acqua Art. 2 Nuovi allacciamenti su strade prive di rete Art. 3 Ampliamenti di tubazioni esistenti Art. 4 Interruzione o riduzione dell erogazione dell acqua Art. 5 Divieto di rivendita dell acqua Art. 6 Sistema di distribuzione dell acqua Art. 7 Opere di diramazione Art. 8 Caratteristiche delle tubazioni di presa Art. 9 Spese per la derivazione Art. 10 Prescrizioni per le prese di derivazione Art. 11 Modifica delle prese Art. 12 Posa in opera dei contatori Art.12/bis - Art. 13 Guasti alle derivazioni per utenze private Art. 14 Verifiche a carico dell utente Art. 15 Verifica del contatore Art. 16 Divieto di manomissione degli apparecchi Art. 17 Domanda di fornitura Art. 18 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura Art. 19 Vincoli speciali Art. 20 Concessioni speciali Art. 21 Durata della concessione Art. 22 Consumo minimo Art.23 Canone annuale di presa Art.24 Ispezioni e controllo Art.25 Verifica degli impianti interni Art.26 Autoclave Art.27 Bocche di incendio Art.28 Prezzo dell acqua Art.29 Pagamenti del canone 2

3 Art.30 Maggior consumo Art.31 Ruoli esattoriali Art.32 Contravvenzioni al regolamento Art.33 Eventuali modifiche alle presenti norme Art.34 Norme transitorie 3

4 Art. 1 Fornitura dell acqua 1. L acqua potabile dell acquedotto comunale può essere concessa dal Comune, ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell acquedotto comunale ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alla quantità d acqua di cui il Comune può disporre. 2. L acqua può essere concessa anche agli inquilini ad affittuari i quali però dovranno corredare la domanda di concessione con il nulla-osta del proprietario della casa. 3. La richiesta di concessione ai condomìni deve essere fatta da tutti i condòmini. 4. Se per scrivere l utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario. 5. L acqua è concessa dal Comune principalmente per uso domestico. Art. 2 Nuovi allacciamenti su strade prive di rete 1. Tutti gli allacciamenti all acquedotto comunale saranno eseguiti dal Comune fino al contatore. La spesa relativa resta a completo carico dell utente. 2. Per le case situate in strade non ancora provviste di condutture di acqua potabile, è in facoltà dell Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell acqua alle condizioni che riterrà di prescrivere. Art. 3 Ampliamenti di tubazioni esistenti 1. Nel caso di ampliamenti del tubo stradale la spesa, preventivata dall ufficio tecnico comunale, sarà posta a carico degli utenti già allacciati al tubo da ampliare nella misura del 50 %, da dividersi in parti uguali tra gli utenti stessi, e dovrà essere versata nelle casse comunali prima di dare corso ai lavori. Art. 4 Interruzione o riduzione dell erogazione dell acqua 1. L acqua sarà distribuita continuamente. 2. Il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l erogazione anche a causa di carenza d acqua. 3. Gli utenti non potranno pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei quali casi però, il Comune provvederà con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause. 4. Resta convenuto che nel caso di siccità il Comune potrà togliere o ridurre la quantità di acqua ai privati. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni. Art. 5 Divieto di rivendita dell acqua 1. L acqua fornita ad una casa o ad un appartamento deve essere consumata esclusivamente in essi; è vietato ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell acqua ai proprietari di altri stabili o di pretendere dagli inquilini prezzi maggiori del costo dell acqua stessa. 4

5 Art. 6 Sistema di distribuzione dell acqua 1. La somministrazione dell acqua viene fatta a bocca libera, munita di contatore scelto e fornito dal Comune. 2. Sono ammesse forniture a forfait solo in casi particolari. Art. 7 Opere di diramazione 1. La scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell installazione ed infine lo stabilire, per necessità tecniche, modifiche agli impianti eseguiti, spettano esclusivamente al Comune che le farà seguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua. Art. 8 Caratteristiche delle tubazioni di presa 1. Le prese d acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate o con collari di tipo unificato, approvati dal Comune, in ghisa, con staffe in ferro con derivazione filettata portante un rubinetto di arresto o saracinesche, o mediante saldatura di un manicotto filettato e successivamente, in corrispondenza del margine della strada, ed immediatamente fuori della zona asfaltata, o comunque carrozzabile, un raccordo a croce adatto per tre diramazioni sulla quale si allacceranno i tubi secondari, chiudendo con tappi le diramazioni che al momento non vengono utilizzate. 2. Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. 3. Nessun attacco alla tubazione principale potrà avere un diametro non superiore a pollici Le prese alle colonne secondarie, invece, potranno avere un diametro inferiore al pollice. 5. Le calafature dei giunti perdenti della colonna di pressione e della tubazione principale dovranno essere fatte esclusivamente con corda catramata e lana di piombo. E vietato l uso di staffa e cordami ingrassati. Art. 9 Spesa per la derivazione 1. Agli effetti di quanto stabilito con gli articoli precedenti la spesa preventivata dovrà essere anticipata dal richiedente salvo conguaglio al termine dei lavori. 2. L impianto effettuato, le tubazioni, gli apparecchi necessari per la presa d acqua fino al contatore, questo compreso, divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune benchè pagati dall utente. 3. Pertanto la spesa totale dell impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso. Art. 10 Prescrizioni per le spese di derivazione 1. Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa. 2. Per la fornitura di acqua ai condomìni si osserveranno le seguenti prescrizioni: 5

6 a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale che servirà per la verifica dei consumi dei singoli contatori che dovranno essere installati in ogni appartamento; b) ogni appartamento condominiale dovrà avere un proprio contatore, ai sensi del precedente art. 1, da installare su apposita separata diramazione; c) in sede di lettura dei contatori la somma delle letture di tutti i singoli contatori del condominio dovrà essere pari, con uno scarto del 5% in più o in meno, alla lettura che si rileverà dal contatore di verifica di cui alla lettera a) del presente articolo. Art. 11 Modifiche delle prese 1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dall utente, essa sarà a suo esclusivo carico. Art. 12 Posa in opera dei contatori 1. La scelta dei contatori è di spettanza esclusiva del Comune. 2. La posa in opera, nonché la loro manutenzione, verrà fatta per cura del Comune a spese degli utenti. 3. Il Comune fornirà a nolo i contatori verso il pagamento del canone annuo stabilito dalla tariffa, canone che sarà corrisposto insieme con quello dell acqua. 4. L abbonato dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore e le tubazioni fino al medesimo ricadenti sulla sua proprietà privata; in ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei guasti che alle tubazioni o al contatore avvenissero per qualsiasi causa. Art. 12/bis * 1. I nuovi contatori dovranno essere collocati tassativamente all esterno dell abitazione in apposito chiusino regolamentare di cui il Comune dovrà tenere una chiave per la lettura. 2. La disposizione di cui al punto precedente è applicata a coloro che intendono ristrutturare la propria abitazione. 3. Tutti coloro che hanno il contatore collocato all interno delle abitazioni sono tenuti a spostarlo all esterno entro il In attesa di tale adempimento devono comunque consentire la lettura al personale incaricato dal Comune che la effettuerà nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno. 4. Coloro che per qualunque causa non hanno permesso la lettura, dovranno provvedere con l autoletttura tramite l apposita cartolina inviata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo notifica. Entro 30 giorni la cartolina dovrà essere restituita al Comune, completa dei dati richiesti. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate le tariffe precedentemente fissate maggiorate del 50%. 6. Il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie è subordinato altresì alle prescrizioni di cui al presente articolo. * articolo introdotto con deliberazione consiliare n.31/90 6

7 Art. 13 Guasti alle derivazioni per utenze private 1. Nel caso di guasti l utente dovrà darne immediato avviso al Comune,. 2. Dovranno inoltre prendersi da parte degli utenti gli accordi necessari perché in caso di rottura del tubo di presa, del rubinetto d arresto, della saracinesca o del contatore, non abbiano a verificarsi danni per allagamento, danni dei quali, in ogni caso, il Comune non sarà chiamato a rispondere. Art. 14 Verifiche a carico dell utente 1. Per ogni visita che in seguito a richiesta dell utente o ad infrazione alle norme contenute nel presente regolamento venisse fatta dal personale incaricato dal Comune, l utente stesso è tenuto a rimborsare alla cassa comunale la somma di =. 2. Non avrà luogo tale rimborso solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti né dal gelo, né da manomissioni o vandalismi. 3. Sarà considerato come manomissione la semplice rottura di un sigillo. Art. 15 Verifica del contatore 1. Quando un abbonato non ritenesse valide le indicazioni del contatore il Comune, dietro regolare richiesta dell abbonato stesso, cambierà l apparecchio verificandone l esattezza. 2. Se la verifica confermasse il lamentato difetto le spese delle prove che saranno a carico del Comune e l acqua segnata in più verrà computata in base alle indicazioni del contatore nuovo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. 3. Se invece la verifica comprovasse l esattezza dell apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico dell utente il quale dovrà rimborsarle al Comune. Art. 16 Divieto di manomissione degli apparecchi 1. E rigorosamente proibito all utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell acqua oltre il limite pattuito del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito. Art. 17 Domanda di fornitura 1. Per l allacciamento all acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo competente, segnando la quantità giornaliera di acqua che desiderano avere in abbonamento e nei limiti che saranno fissati dal Consiglio Comunale. 7

8 2. Le domande di concessione devono essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, condòmino), il Comune di residenza, la via, il numero civico e il proprietario dell immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l uso cui l acqua deve servire. 3. Per ogni concessione di acqua, il richiedente, all atto della domanda, dovrà versare i relativi contributi fissi oltre i diritti e le spese di concessione. 4. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente riconosce ed accetta il presente regolamento, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune. Art. 18 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura 1. Per ottenere l allacciamento alla rete dell acquedotto comunale e la fornitura dell acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo, nelle casse comunali, della spesa preventivata, dei contributi e diritti. Art. 19 Vincoli speciali 1. E riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ed altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse. Art. 20 Concessioni speciali 1. Oltre che per uso potabile il Comune può concedere, sotto l osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l acqua dell acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta la concessione in caso di siccità o altra forza maggiore. Art. 21 Durata della concessione 1. La durata di ogni concessione non sarà inferiore ad anni uno a partire dal 1 gennaio e se avrà principio nel decorso dell anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell anno in corso ed a tutto l anno successivo. In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno. 2. Quando un abbonato intendesse di non servirsi ulteriormente dell acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata indirizzata al Comune, entro il 30 novembre di ciascun anno e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del Comune stesso. 3. In caso di trapasso dello stabile, dell esercizio, dell appartamento provvisti dell acqua potabile, tanto l utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune: il subentrante dovrà accettare gli impegni assunti dal predecessore. 4. Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante. Art. 22 Consumo minimo 1. Nella domanda di utenza, stesa secondo l apposito modulo, l utente dovrà impegnarsi ad un consumo minimo annuale o quanto meno a pagare al Comune l importo 8

9 corrispondente a tale minimo. 2. I minimi annuali verranno determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in una con delibera che fissa il canone annuo, il diritto di derivazione e la tariffa per la fornitura dell acqua. Art.23 Canone annuale di presa 1. Per ogni derivazione di acqua dovrà compensarsi da parte dell utente un canone annuale di presa nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Art.24 Ispezioni e controlli 1. Per controllare il funzionamento del contatore e le infrazioni ai patti convenuti, il Comune si riserva nel modo più formale il diritto di far procedere a locali ispezioni, a mezzo dei suoi agenti tecnici e amministrativi e dei vigili urbani, nell interno delle proprietà private. 2. Per tali motivi il contatore dovrà essere collocato in punti facilmente accessibili. 3. Nel caso di rifiuto da parte dell utente, proprietario od affittuario a permettere e facilitare tali ispezioni, il Comune sospenderà l erogazione dell acqua, rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone. Art.25 Verifica degli impianti 1. Gli impianti interni potranno prima di essere allacciati all acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune. 2. La distribuzione interna dovrà essere fatta mediante tubi di ferro zincato o ghisa, non vi dovranno essere collegamenti diretti dell acqua potabile con condotti di fognatura, né con impianti di sollevamento privati. 3. L abbonato dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore, e lasciarli a libera disposizione degli incaricati del Comune, per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. 4. Qualora venisse constatato che l impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo e a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute. Art.26 Autoclave 1. L esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc.) per la sopraelevazione della pressione dell acqua nell impianto interno (a valle del contatore) dell utente, qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l impianto si dimostri incompatibile don le esigenze generali della distribuzione. 2. La manutenzione di soli impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell utente. 9

10 Art.27 Bocche di incendio 1. Il Comune si riserva di concedere ai privati bocche di incendio. 2. Le opere relative saranno eseguite esclusivamente dal Comune a totale spesa dell utente. 3. L utente corrisponderà un canone annuo di = per ogni derivazione, più un canone annuo di = per ogni bocca. 4. Ogni bocca sarà sigillata dal Comune e l utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio. 5. L utente dovrà avvertire il Comune entro 24 ore dalla rottura. 6. In caso di rottura del sigillo non dovuta ad incendio l utente sarà assoggettato ad una penale di =. 7. Verificandoci un incendio per l estinzione del quale possano servire le condotte principali, il Comune avrà la facoltà di chiudere temporaneamente le prese dei privati. Art.28 Prezzo dell acqua 1. La tariffa per la fornitura di acqua, il diritto <<una tantum>> di attacco alla rete idrica, il canone annuale di presa sono determinati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da assoggettarsi alle superiori approvazioni di legge. Art.29 Pagamenti del canone 1. Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l erogazione dell acqua e per il periodo minimo di un anno, anche se cessasse prima di servirsi dell acqua. 2. Prima d avere l uso dell acqua l utente dovrà pagare il rateo di canone di derivazione e minimo annuale impegnato corrispondente al semestre e alla frazione in corso. 3. Successivamente il canone annuale di utenza e il nolo contatore verrà pagato annualmente all esattoria comunale in seguito ad emissione di apposito ruolo da compilarsi dall Ufficio Comunale nel mese di gennaio di ciascun anno. 4. Il diritto <<una tantum>> di attacco alla rete, invece, sarà riscosso con reversale di cassa in sede di autorizzazione all attacco stesso. Art.30 Maggior consumo 1. Le letture dei contatori saranno effettuate dall apposito personale del Comune, ogni 6 mesi ed esattamente nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 2. Quando la quantità d acqua misurata risultasse inferiore al consumo minimo impegnato, l utente dovrà pagare l importo corrispondente al minimo sottoscritto. 3. Se invece il consumo sarà superiore dovrà pagare l eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità di acqua impegnata rapportata a semestre, al prezzo di tariffa approvata dal Consiglio Comunale. 4. E escluso ogni conguaglio fra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura. 5. In base alle letture rilevate l ufficio comunale procede al computo del consumo avvenuto nel semestre, alla determinazione di quanto l utente è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi ruoli che saranno riscossi dall'esattore consorziale. 10

11 Art.31 Ruoli esattoriali 1. Tanto i ruoli del canone annuale quanto quelli del maggior consumo saranno riscossi dall esattore in un'unica soluzione. 2. L importo dei canoni e del maggior consumo sarà maggiorato, a carico degli utenti, delle imposte erariali e dell aggio di riscossione esattoriali. 3. Per la riscossione dei ruoli del canone e maggior consumo dell acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Art.32 Contravvenzioni al regolamento 1.Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una contravvenzione di = ed in caso di recidiva di = ed il comune avrà diritto a sospendere il servizio finchè ogni cosa sia ridotta alle condizioni normali e sia pagata la contravvenzione applicata, fermi restando per l utente gli obblighi del contratto. Art.33 Eventuali modiche alle presenti norme 1. L Amministrazione Comunale si riserva di modificare e completare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che riterrà necessarie ed opportune nell interesse pubblico. Art.34 Norme transitorie 1. Tutti gli utenti serviti dall acquedotto di Brienno dovranno attenersi al presente Regolamento che sostituisce tutti i precedenti. 11

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