Programma INFORTUNI Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza

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1 Programma Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima dell Adesione Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/05/2012 Prima dell Adesione al contratto leggere attentamente la Nota Informativa ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

2 RIMBORSO SPESE MEDICHE NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/05/2012 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione dell autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, Milano, tel , fax Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info.ace.italy@acegroup.com. ACE European Group Ltd - Direzione generale per l Italia, iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione al n. l.00043, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a 917,106 mil ( mil) e comprende il capitale sociale pari a 544,741 mil ( mil) e le riserve patrimoniali pari a 372,365 mil ( mil); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente alla data di ultimo aggiornamento della presente Nota Informativa (30 maggio 2012). Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L indice di solvibilità dell impresa, inteso come il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,5. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza è stipulata tra le Parti ACE European Group Ltd ( Impresa di Assicurazione ) e l Assicurato/Contraente alla predetta Polizza. Il Contratto - emesso con durata annuale, senza tacito rinnovo - ha effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno di adesione a condizione che il premio di polizza risulti pagato secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, in caso contrario avrà decorrenza a partire dal giorno in cui il premio risulti pagato. La Polizza è intermediata da MARSH SPA, VIALE BODIO, MILANO (MI), iscrizione RUI SEZ. B, N. B del 12 Marzo 2007 Il Contratto - di durata annuale - non prevede tacito rinnovo e cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza prevista senza obbligo di comunicazione fra le Parti. Avvertenza L Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di effetto della stessa, dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle Condizioni di Assicurazione, il presente contratto fornisce all Assicurato le seguenti garanzie: NOTA INFORAMTIVA_1 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

3 RIMBORSO SPESE MEDICHE Morte da infortunio La Società liquida, in caso di morte dell Assicurato, la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 giorni dal giorno in cui l infortunio stesso è avvenuto. A tal proposito, si richiamano gli articoli Morte da infortunio e Morte presunta del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI delle Condizioni di Assicurazione. Invalidità permanente da infortunio La Società liquida, in caso d invalidità permanente dell Assicurato conseguente ad un infortunio verificatasi entro 730 giorni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta con le modalità individuate in polizza. A tal proposito, si richiamano gli articoli Invalidità permanente da infortunio del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI delle Condizioni di Assicurazione. Rimborso spese mediche da infortunio La Società rimborsa all Assicurato, in caso di infortunio risarcibile ai termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute. A tal proposito, si richiama l articolo Rimborso spese mediche da infortunio del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI delle Condizioni di Assicurazione. Supervalutazione invalidità permanente L Assicurazione prevede indennizzi speciali e particolari supervalutazioni relativi alle prestazioni assicurative garantite in polizza, riferite alla sola invalidità permanente. A tal proposito si richiama l articolo Supervalutazione invalidità permanente del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI delle Condizioni di Assicurazione. Assistenza 1. Consulto medico telefonico 2. Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza 3. Reperimento ed invio di un fisioterapista 4. Collaboratrice domestica 5. Consegna a casa della spesa 6. Disbrigo commissioni urgenti 7. Servizio di trasporto a mezzo taxi o auto a noleggio 8. Presa in carico e consegna del proprio cane o gatto ad una pensione per animali domestici Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Assistenza del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. Avvertenza: Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli delle Condizioni di Assicurazione Ambito di operatività, Estensioni di garanzia del Capitolo OGGETTO DELL ASSICURAZIONE, gli articoli Morte da infortunio, Morte presunta, Invalidità permanente da infortunio, Rimborso spese mediche da infortunio, Supervalutazione invalidità permanente ; le prestazioni previste dell articolo Assistenza del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI, gli articoli Persone non assicurabili Limite d età, Limiti territoriali, Criteri di indennizzabilità, Cumulo di indennità, Esclusioni, del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE, l articolo Denuncia del sinistro Obblighi relativi del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO" e gli articoli Dichiarazioni del Contraente, Variazioni di rischio e del Capitolo NORME COMUNI. Avvertenza Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l attenzione sul contenuto dell del Certificato di Assicurazione che formra parte integrante della rpesente polizza e degli articoli delle Condizioni di Assicurazione Invalidità permanente da infortunio, Rimborso spese mediche da infortunio, Supervalutazione invalidità permanente ; le prestazioni previste dell articolo Assistenza del Capitolo NOTA INFORAMTIVA_2 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

4 RIMBORSO SPESE MEDICHE PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI ; gli articoli Persone non assicurabili Limiti di età, Cumulo di indennità del capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE. Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione del massimale e della franchigia: Esempio di meccanismo di applicazione del massimale: Garanzia Spese mediche da infortunio con massimale di 5000 e franchigia di 50 Primo caso: spese indennizzabili sostenute pari a 4000 indennizzo pari a 3950 ( ). Secondo caso: spese indennizzabili sostenute pari a indennizzo pari a ( dove è il massimale previsto e 50 la franchigia ). Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia assoluta: Garanzia Rimborso spese mediche da infortunio con franchigia assoluta di 50. Spese indennizzabili sostenute pari a 500 indennizzo pari a 450 ( , dove 50 rappresenta la franchigia). Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia assoluta: Garanzia Invalidità Permanente da infortunio con franchigia del 3% assoluta. Un sinistro dal quale risultasse un danno pari a 5 punti percentuali (5%) comporterebbe un indennizzo pari a 2 punti percentuali (5% - 3%, dove 3% rappresenta la franchigia assoluta). Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia relativa: Garanzia Invalidità Permanente da infortunio con franchigia del 3% relativa al 10%. Un sinistro dal quale risultasse un danno pari a 5 punti percentuali (5%) comporterebbe un indennizzo pari a 2 punti percentuali (5% - 3%, dove 3% rappresenta la franchigia). Un sinistro dal quale risultasse invece un danno pari a 11 punti percentuali (11%) comporterebbe un indennizzo integrale in quanto si supererebbe la soglia dei 10 punti percentuali che rappresenta il limite superato il quale non interviene la franchigia. Avvertenza Possono essere assicurati coloro che, al momento dell adesione alla copertura assicurativa, non abbiano 65 (sessantacinque) anni compiuti. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Persone non assicurabili Limiti di età del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE, l articolo Durata della copertura assicurativa del Capitolo EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Avvertenza Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di stipula del Contratto, potrebbero comportare effetti sulle prestazioni. Si richiamano gli articoli Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato, Gestione dell assicurazione del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenza L Impresa di Assicurazione non richiede al Contraente/Assicurato la comunicazione scritta in merito a condizioni che possano determinare aggravamento o diminuzione del rischio. 6. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza Non sono previsti periodi di carenza contrattuale. NOTA INFORAMTIVA_3 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

5 RIMBORSO SPESE MEDICHE 7. Premi Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte è determinato in funzione della durata della copertura pari a 1 (uno) anno, al piano di copertura, all opzione di massimale e all opzione di franchigia scelti dall Assicurato al momento dell adesione così come specificato nella tabella successiva. Esso è corrisposto in via anticipata al Broker incaricato secondo le modalità da esso definite - per l intera durata e non è pertanto suscettibile di variazioni per l intera durata della copertura. Con franchigia: Assoluta 3% PRESTAZIONI MASSIMALE BASE PLUS GOLD Morte da Infortunio (sempre operante) , , ,00 IP da Infortunio (sempre operante) , , ,00 RSM (sempre operante) 5.000, , ,00 Assistenza (opzionale) Vd. Condizioni di Assicurazione PREMIO DI POLIZZA Garanzie sempre Operanti 175,20 233,50 311,05 Assistenza (opzionale) 17,00 17,00 17,00 Con franchigia: Assoluta 25% PRESTAZIONI MASSIMALE Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Morte da Infortunio (sempre operante) , , ,00 IP da Infortunio (sempre operante) , , ,00 RSM (sempre operante) 5.000, , ,00 Assistenza (opzionale) Vd. Condizioni di Assicurazione PREMIO DI POLIZZA Garanzie sempre Operanti 76,50 86,60 100,10 Assistenza (opzionale) 17,00 17,00 17,00 Non prevedendo tacito rinnovo alla fine della scadenza annuale, il premio non è soggetto ad automatico adeguamento al passaggio, in corso di validità della polizza, da uno scaglione di età all altro. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate. Avvertenza Il premio di polizza indicato nelle Condizioni di Assicurazione può subire uno sconto in relazione al Codice Promozionale eventualmente in possesso dell Assicurato e inserito durante il processo di acquisto. 9. Rivalse In deroga all Art del Codice Civile, l Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell infortunio. 10. Diritto di recesso Avvertenza Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di avvenuto perfezionamento del contratto dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato attraverso il portale MARSH Personal. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa dall Effetto e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato da parte dell Intermediario incaricato. A tal proposito si richiama, in particolare, l attenzione sul contenuto degli Articoli Diritto di recesso e Decorrenza della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. NOTA INFORAMTIVA_4 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

6 RIMBORSO SPESE MEDICHE 12. Legge applicabile al contratto La legge applicabile alla polizza é la legge italiana. 13. Regime fiscale Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello vigente nello Stato italiano. 14, Lingua italiana Il Fascicolo informativo, così come ogni documento ad esso allegato e le successive comunicazioni, sono redatti in lingua italiana. Eventuali altre lingue devono essere specificamente concordate tra le Parti. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza In caso di infortunio o malattia, l Assicurato deve inoltrare la denuncia all Impresa di Assicurazione entro 15 (quindici) giorni dall evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità. L Assicurato nella denuncia deve riportare tutte le informazioni mediche e fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla l Impresa di Assicurazione, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall Impresa di Assicurazione, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. A tal proposito, si richiamano gli Articoli Denuncia di sinistro Obblighi relativi, Prova, Liquidazione del sinistro del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. La liquidazione di ogni sinistro verrà gestita e ultimata dalla Società solo a condizione che la procedura di incasso del Premio abbia avuto esito positivo. Qualora vi sia stato un esito negativo e questo sia direttamente imputabile ad una volontà/azione del Assicurato, la Società, ai sensi di quanto previsto dall art c.c., non riterrà la copertura operativa, né gestirà eventuali sinistri denunciati in forza della sola sottoscrizione del Modulo di Adesione. Avvertenza Per le prestazioni di assistenza, se previste dal contratto, l Impresa di Assicurazione si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o , all Impresa di Assicurazione, ai seguenti indirizzi: ACE European Group - Ufficio Reclami, Viale Monza, Milano - Fax ufficio.reclami@acegroup.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all IVASS (ex ISVAP) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa di Assicurazione. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui ACE è membro, ai seguenti recapiti: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Tel , enquiries@financial-ombudsman.org.uk. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS (ora ISVAP) o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 17. Arbitrato L Impresa di Assicurazione si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Controversie del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. NOTA INFORAMTIVA_5 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

7 RIMBORSO SPESE MEDICHE Avvertenza Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente l Autorità giudiziaria. ACE European Group Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Per verificare eventuali aggiornamenti dei contenuti della presente Nota Informativa non dipendenti da interventi normativi, il Contraente ha la facoltà di consultare il sito della Società, agli indirizzi ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI ADESIONE: L adesione del singolo Assicurato alla polizza può essere stata raccolta anche attraverso sistemi elettronici online - dall Impresa di Assicurazione direttamente o per il tramite dell Intermediario abilitato. Resta inteso che l Assicurato, ha il diritto di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dall Impresa di Assicurazione, all indirizzo mail coordinamentoecontrollo@acegroup.com. MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI: L Impresa di Assicurazione informa l Assicurato alla Polizza Collettiva relativamente al suo diritto di scegliere e modificare in qualsiasi momento - senza oneri aggiuntivi - la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali, purché su supporto durevole e fermo il suo diritto a richiedere che tali documenti siano trasmessi su supporto cartaceo. RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA COPIA FIRMATA: In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP (ora IVASS) n. 34/2010, l Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta all Assicurato la sottoscrizione e la ritrasmissione - su supporto durevole - di una copia firmata del Certificato di Polizza (nel caso di Vendita a collocamento di contratti a distanza), fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte nelle delle Condizioni di Assicurazione. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Il Procuratore Speciale Renato Zotti NOTA INFORAMTIVA_6 di 6 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst ,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n info.ace.italy@acegroup.com

8 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione nel Capitolo DEFINIZIONI. Aggravamento del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi. Arbitrato: Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. E normalmente prevista dai contratti di assicurazione. Assicurato: Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio. Assicuratore: L Impresa di assicurazione. Assicurazione: L operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge. Assicurazione assistenza: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a mettere a immediata disposizione dell assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Assicurazione tutela legale: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a rimborsare all assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell assicurato stesso nei confronti di un terzo. Assicurazione infortuni: L assicurazione con la quale l'assicuratore s impegna a garantire all'assicurato un indennizzo l rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio. Assicurazione malattia: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a garantire all assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia. Assicurazione vita: Comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l obbligo dell assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data). Beneficiario: La Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi l evento assicurato. Carenza: Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Caricamenti: La parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Certificato di assicurazione: Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza del contratto di assicurazione. Condizioni di Assicurazione: Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: L insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Consumatore: Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale. Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e che si obbliga a pare il premio Danno: E il pregiudizio subito dall assicurato in conseguenza di un sinistro. Data di effetto del contratto: Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato. Data di effetto della copertura: Data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci. Dati personali: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Decorrenza della garanzia: Momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Denuncia di sinistro: Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l assicurato deve dare all assicuratore a seguito di un sinistro. Diaria: Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno d inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia. Diaria da ricovero: Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia. Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione. Diminuzione del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi. Diritto di recesso: E il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti. GLOSSARIO_1 di 3

9 Disdetta: La comunicazione che il contraente o l assicuratore deve inviare all altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso. Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estensione territoriale: Lo spazio geografico entro il quale l assicurazione opera. Fascicolo informativo: E il documento che l impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato. Franchigia/scoperto: Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. Franchigia assoluta: La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell assicurato, qualunque sia l entità del danno subito. Franchigia relativa: La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all ammontare della franchigia l assicuratore non corrisponde l indennizzo, ma se il danno è superiore, l assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia. Imposta sulle assicurazioni: Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita. Impresa di assicurazione: E l impresa autorizzata all esercizio dell attività di assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione. Inabilità temporanea: E l incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennizzo o Indennità: E la somma dovuta dall assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall assicurato a seguito di un sinistro. Invalidità permanente: E la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Itinere: Il tragitto dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive modificazioni. IVASS ( ex ISVAP): E Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, sugli intermediari di assicurazione e sui periti. Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento. Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Liquidatore: E il collaboratore autonomo o dipendente di un impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro. Margine di solvibilità: Misura il patrimonio disponibile dell impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto. Massimale: E la somma massima liquidabile dall assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore. Nota informativa: Documento che l assicuratore deve consegnare al contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente. Periodo di assicurazione: Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. Perito: E il libero professionista normalmente incaricato dall impresa di assicurazione, di stimare l entità del danno subito dall assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall IVASS (ex ISVAP). Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti. Polizza caso morte: E il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell assicurato. Polizza collettiva: E il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Polizza di assicurazione: E il contratto di assicurazione stipulato dal contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle particolari. Premio: E la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all assicuratore per beneficiare dell assicurazione da lui stipulata. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Prestazioni assicurate: Vedi anche condizioni particolari, cioè l insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Principio indennitario: Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l indennizzo corrisposto dall assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall assicurato e non può rappresentare per quest ultimo fonte di guadagno. Provvigione: E il compenso che l assicuratore deve all intermediario, qualora previsto, per l attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente. Questionario anamnestico: Detto anche questionario sanitario, è il documento che l impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di GLOSSARIO_2 di 3

10 informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Quietanza: Ricevuta attestante l avvenuto pagamento del premio o dell indennizzo. Registro dei Reclami: Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori. Rischi esclusi: Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Rischio: E la probabilità che si verifichi l evento assicurato moltiplicata per l entità del danno conseguente. Riserve: Sono somme che l impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rivalsa: E il diritto che spetta all assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Sinistro: E il verificarsi dell evento coperto dall assicurazione. Somma assicurata: E l importo in relazione al quale l impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione. Soprassicurazione: Soprassicurazione è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Sottoassicurazione: Sottoassicurazione è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Surroga: E la facoltà dell assicuratore di sostituirsi all assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Terzo danneggiato: Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall assicuratore. Valore a nuovo: Espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino. Valore assicurabile: E il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. E il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di sopra o sotto assicurazione. Valore assicurato: Rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato. GLOSSARIO_3 di 3

11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Programma SOMMARIO Capitolo 1 - DEFINIZIONI Capitolo 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Articolo 1 - Ambito di operatività Articolo 2 - Estensioni di garanzia Capitolo 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Articolo 3 Morte da Infortunio Articolo 4 Morte presunta Articolo 5 - Invalidità Permanente da infortunio Articolo 6 - Rimborso spese mediche da infortunio Articolo 7 - Supervalutazione invalidità permanente Articolo 8 Assistenza 8.1 Premessa 8.2 Centrale Operativa 8.3 Prestazioni di assistenza medica telefonica 8.4 Consulto medico telefonico 8.5 Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza 8.6 Prestazioni di assistenza domiciliare 8.7 Reperimento ed invio di un fisioterapista 8.8 Collaboratrice domestica 8.9 Servizio di trasporto a mezzo taxi o auto a noleggio 8.10 Disbrigo commissioni urgenti 8.11 Consegna a casa della spesa 8.12 Presa in carico e consegna del proprio cane o gatto ad una pensione per animali domestici Capitolo 4 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 9 - Persone non assicurabili Limiti di età Articolo 10 - Valutazione di adeguatezza Articolo 11 - Esclusioni Articolo 12 - Limiti territoriali Articolo 13 - Criteridi indennizzabilità Articolo 14 - Cumulo di indennità Capitolo 5 - PREMIO DI ASSICURAZIONE Articolo 15 - Determinazione e pagamento del premio Capitolo 6 - EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Articolo 16 - Decorrenza della copertura Assicurativa Articolo 17 - Durata della copertura Assicurativa Articolo 18 - Diritto di recesso Capitolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO Articolo 19 - Denuncia di sinistro obblighi relativi Articolo 20 - Prova Articolo 21 - Liquidazione del sinistro Capitolo 8 - NORME COMUNI Articolo 22 - Controversie Articolo 23 - Residenza Articolo 24 - Comunicazione degli Assicurati Articolo 25 - Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Articolo 26 - Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato Articolo 27 - Rinuncia alla rivalsa Articolo 28 - Foro competente Articolo 29 - Reclami Articolo 30 - Oneri fiscali Articolo 31- Rinvio alle norme di legge Articolo 32 - Lingua della Polizza Articolo 33 - Cessione dei diritti Articolo 34 - Altre assicurazioni CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_1 di 10

12 Capitolo 1 - DEFINIZIONI Di seguito riportiamo le definizioni di alcuni termini utilizzati in queste Condizioni di Assicurazione: Assicurato/Contraente: la persona fisica residente in Italia il cui interesse è protetto dall Assicurazione, ovvero - ai sensi della presente polizza - colui che paga il relativo premio (Contraente), il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo, entro i limiti convenuti dal Contratto, erogato per il tramite della Centrale Operativa, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro. Centrale Operativa: l organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, Roma, costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione. Certificato personale di assicurazione: il documento emesso dalla Società e intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa e che fa parte integrante del presente Fascicolo informativo. Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Circuito convenzionato: la rete di istituti di cura, centri specializzati, medici chirurghi, convenzionati per l erogazione delle prestazioni in forma diretta ed in forma indiretta. Data di effetto della copertura Assicurativa: L assicurazione decorre dalle ore del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente/Assicurato o in caso di pagamento successivo, dalle ore 24 del giorno di Incasso del Premio da parte dell Intermediario Incaricato. La data di Effetto della copertura è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Data inizio della copertura Assicurativa: vedi Data di effetto della copertura. Data di scadenza della copertura Assicurativa: alle ore 24:00 dell ultimo giorno della durata della Copertura pari ad 1 (uno anno). La data di Scadenza della copertura è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Diritto di Recesso: diritto dell assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. Fascicolo informativo: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa, composto da: 1. Nota informativa, 2. Glossario, 3. Condizioni di assicurazione. Giorno di degenza: la permanenza dell Assicurato nell Istituto di cura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta inteso che il giorno di dimissioni dall Istituto di cura non è inteso come giorno di degenza. Indennità o Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Intermediario: MARSH iscritto alla sezione B del R.U.I (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) in data 12/03/2007 n. B , il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività. Istituto di cura (pubblico o privato): l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale sono ubicati, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS (ex ISVAP): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo. Italia: comprende lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista. Premio di assicurazione o Premio: l importo dovuto dall Assicurato alla Società, così come indicato nel Modulo di Adesione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di massimali, garanzie e servizi, corrisposti dalla Società in caso di sinistro. Ricovero: la permanenza dell Assicurato nell istituto di cura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. Ricovero: la permanenza dell Assicurato nell istituto di cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall istituto di cura non è inteso come giorno di ricovero. Rischio: la probabilità che si verifichi l evento assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Società: l Impresa di Assicurazioni ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Unione Europea: tutti i Paesi riconosciuti membri dell Unione Europea. Urgenza: alterazione ordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio (e/o malattia - laddove previsto dalle garanzie) per lo più contenuta nei possibili effetti per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo l opportuno intervento terapeutico. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_2 di 10

13 Capitolo 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Articolo 1 - Ambito di operatività L assicurazione vale, nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi articoli, per le conseguenze di infortuni (che non siano espressione di eventi verificatisi antecedentemente alla Data di Inizio della copertura assicurativa) che si dovessero verificare nell esercizio dell attività professionale ed extraprofessionale dell Assicurato. Articolo 2 - Estensioni di garanzia Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche: 1) l asfissia meccanica ivi compreso l annegamento; 2) l assideramento o congelamento; 3) i colpi di sole o di calore; 4) le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. L assicurazione è estesa anche a: 5) infortuni derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese; 6) infortuni derivanti da movimenti tellurici; 7) infortuni subiti durante viaggi effettuati come passeggero su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente; 8) infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento dell aereo sul quale viaggia l Assicurato, compreso l eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo; 9) infortuni derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare e relative prove o allenamenti aventi carattere ricreativo e non professionale e ciò limitatamente agli sport di pratica comune e non menzionati all Art. "Esclusioni ", che segue. Capitolo 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Articolo 3 - Morte da infortunio La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l infortunio stesso è avvenuto. Resta inteso che in caso di morte a seguito di infortunio conseguente ad incidente automobilistico per la sole opzione di copertura con franchigia 25% assoluta il massimale indicato in polizza risulta maggiorato di (cinquantamila) euro. Articolo 4 - Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Articolo 5 - Invalidità Permanente da infortunio Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n (per l industria), con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l arto superiore destro varranno per l arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell infortunio. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_3 di 10

14 Tale garanzia è prestata con l applicazione della franchigia scelta dall Assicurato e riportata nel certificato di Assicurazione. Resta inteso che in caso di Invalidità Permanente a seguito di infortunio conseguente ad incidente automobilistico per la sole opzione di copertura con franchigia 25% assoluta il massimale indicato in polizza risulta maggiorato di (cinquantamila) euro. Articolo 6 - Rimborso spese mediche da infortunio La Società rimborsa agli Assicurati, per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell importo assicurato indicato in polizza. Per cure mediche si intendono: - spese ospedaliere o cliniche; - onorari a medici e a chirurghi; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all Istituto di cura o all ambulatorio; - spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. - spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, conseguenti ad infortunio non escluso dalle Condizioni di Assicurazione con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di 50,00 (cinquanta) per evento, importo che rimane quindi a carico dell Assicurato, Articolo 7 - Supervalutazione invalidità permanente In tutti i casi di infortunio, che producano come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) la Società liquiderà un indennizzo pari al 100% (cento per cento) della somma assicurata. Articolo 8 - Assistenza 8.1 Premessa Per la gestione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza, la Società si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Via B. Alimena n Roma, di seguito denominata Centrale Operativa, costituita da risorse umane e attrezzature, a disposizione dell Assicurato 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno che, in virtù di preesistente convenzione con la Società, provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato attraverso la Centrale Operativa, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione. Tutti gli interventi della Centrale Operativa devono essere espressamente richiesti dall Assicurato. 8.2 Centrale Operativa L Assicurato, in caso di necessità conseguente a infortunio o malattia improvvisa, può avvalersi delle prestazioni di assistenza indicate nei successivi articoli di cui alla presente sezione, contattando telefonicamente la Centrale Operativa. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 per 365 (trecentosessantacinque) giorni all anno, con i limiti indicati in ciascuna prestazione. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediata, l Assicurato viene richiamato non appena la Centrale Operativa ha ricevuto le informazioni necessarie e, comunque, entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore. Resta inteso che gli interventi di assistenza devono essere predisposti direttamente dalla Centrale Operativa ed essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. 8.3 Prestazioni di assistenza medica telefonica L Assicurato, in caso di necessità conseguente ad infortunio, potrà avvalersi delle seguenti prestazioni di assistenza medica contattando telefonicamente la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. La presente garanzia è estesa anche in caso di malattia improvvisa. 8.4 Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: 1. consigli medici di carattere generale; 2. informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. 8.5 Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessario e non rinviabile l intervento di un medico generico sul posto, provvederà ad inviarne uno convenzionato sul posto. In alternativa o in caso di urgenza, la Centrale Operativa, se lo riterrà necessario, organizzerà il trasferimento dell Assicurato in ambulanza privata nel centro di primo soccorso idoneo più CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_4 di 10

15 vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Resta inteso che, in caso di emergenza, la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulti impossibile fornire tali prestazioni, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso, sempre che tali spese siano preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fino ad un massimo di 120,00 (centoventi), per evento. Leeventuali spese sostenute, sempre se autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, ricevute, notule). Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 8.6 Prestazioni di assistenza domiciliare Le prestazioni di cui al presente articolo vengono fornite presso il domicilio dell Assicurato in seguito alle dimissioni dall istituto di cura presso cui è stato ricoverato a causa di infortunio. La prestazione verrà fornita nel caso in cui le condizioni di salute dell Assicurato siano tali da pregiudicarne l autonomia nel movimento, nonché la capacità a provvedere autonomamente alle attività ordinarie, anche connesse allo svolgimento della vita familiare quotidiana (inabilità temporanea totale che determini non autosufficienza). Al fine di accertare la necessità dell Assicurato delle prestazioni, la Centrale Operativa potrà richiedere la presentazione dei documenti attestanti il ricovero, certificati dalla struttura sanitaria. 8.7 Reperimento ed invio di un fisioterapista Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero in istituto di cura, a seguito di dimissioni versi in condizione di inabilità temporanea totale e necessiti di essere assistito sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio un fisioterapista. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 2 (due) ore settimanali, per ciascuna settimana di inabilità temporanea successiva al ricovero, nel limite di 4 (quattro) settimane. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite stabilito in polizza, in funzione del piano assicurativo prescelto. L Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 8.8 Collaboratrice domestica Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero in istituto di cura, versi in condizioni di inabilità temporanea totale, sulla base di certificazione medica rilasciata dall istituto di cura a seguito di dimissioni, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 8 (otto) ore settimanali, per ciascuna settimana di inabilità temporanea successiva al ricovero, nel limite di 4 (quattro) settimane. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 250 (duecentocinquanta) per sinistro. L Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Statodel Vaticano e la Repubblica di San Marino. 8.9 Consegna a casa della spesa Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero, sulla base di certificazione medica rilasciata dall istituto di cura a seguito di dimissioni, non sia in grado di farlo autonomamente, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di 2 (due) buste per richiesta. Il servizio può essere fornito massimo 1 (una) volta alla settimana per ciascuna delle settimane di inabilità temporanea totale successive al ricovero, nel limite di 4 (quattro) settimane. La Centrale Operativa provvederà ad inviare un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessaria all acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 ore successive. I costi del servizio sono a carico della Società mentre rimangono a carico dell Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino Disbrigo commissioni urgenti Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero in istituto di cura, versi in condizioni di inabilità temporanea totale sulla base di certificazione medica rilasciata dall istituto di cura a seguito di dimissioni, potrà richiedere alla Centrale Operativa l invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.). La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 2 (due) volte nelle 4 (quattro) settimane di inabilità successive al ricovero. Resta inteso che la Società terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di 150 (centocinquanta) per sinistro. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Statodel Vaticano e la Repubblica di San Marino. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_5 di 10

16 8.11 Servizio di trasporto a mezzo taxi o auto a noleggio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero versi in condizione di inabilità temporanea totale, sulla base di certificazione medica rilasciata dall istituto di cura, fermo restando la necessità urgente e l impossibilità a fruire diun mezzo alternativo, potrà richiedere alla Centrale Operativa un servizio di trasporto con taxi, autonoleggio o altro mezzo ritenuto più idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, fino ad un massimo di 4 (quattro) tratte nelle 4 (quattro) settimane di inabilità temporanea totale successive alle dimissioni. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 60 (sessanta) per ciascuna tratta effettuata. La presente garanzia è valida in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino Presa in carico e consegna del proprio cane o gatto ad una pensione per animali domestici In caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di Cura per Infortunio e l lo stesso non sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio cane o gatto, potrà richiedere alla Centrale Operativa d inviare presso il proprio Domicilio un incaricato che prelevi l animale domestico e lo consegni presso una pensione per cani o gatti per il periodo di ricovero dell Assicurato. La garanzia è prestata fino a un massimo di 10 (dieci) giorni di ricovero. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, le spese sostenute entro il limite di 200 (duecento) per Sinistro. L Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. Capitolo 4 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PRINCIPALI Articolo 9 - Persone non assicurabili Limiti di età La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza; l assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente ove richiesto la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative. Possono essere assicurati coloro che, al momento dell adesione alla copertura assicurativa on abbiano 70 (settanta) anni compiuti. Articolo 10 - Valutazione di adeguatezza Nel rispetto dell'obbligo di acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle coperture proposte di cui al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n 5/2006, la Società ha raccolto, per il tramite dell Intermediario, la consapevolezza dell Assicurato relativamente alle principali caratteristiche ed esclusioni della copertura assicurativa in oggetto, che: è cumulabile con altre coperture analoghe che l Assicurato dovesse possedere e per le quali è interessato ad incrementare il proprio livello di protezione; esclude gli infortuni derivanti dalla pratica di sport pericolosi, quali a titolo di esempio: paracadutismo, speleologia, immersione con autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce, pugilato, sport aerei in genere; fatto che comporterebbe l'esclusione dalla copertura degli eventi derivanti dalla pratica di quanto indicato; esclude gli infortuni verificatisi nell ambito professionale delle seguenti attività: militare, membro delle forze dell'ordine, guardia giurata o qualsiasi altra professione che preveda l'utilizzo di armi da fuoco, vigile del fuoco, atleta professionista, pilota o membro dell'equipaggio di aerei o elicotteri; fatto che comporterebbe l'esclusione dalla copertura degli eventi verificatisi in ambito professionale. Articolo 11 - Esclusioni Sono sempre esclusi dalla presente assicurazione gli eventi: 1) derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; 2) subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; 3) subiti durante lo svolgimento di attività professionali che prevedono l utilizzo di armi da fuoco; 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 5) derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi tra cui a titolo meramente esemplificativo: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3 grado della scala U.I.A.A, bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal trampolino con sci ed idrosci, alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, rafting e canyoning; 6) derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti) di qualsiasi sport, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; 7) derivanti da sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 8) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta; 9) derivanti dall uso e guida di mezzi di locomozione subacquei; 10) derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_6 di 10

17 11) derivanti dalla pratica di voli effettuati come pilota o membro dell equipaggio su qualsiasi velivolo; 12) derivanti da infortuni verificatisi nell ambito professionale delle seguenti attività: militare, membro delle forze dell'ordine, guardia giurata o qualsiasi altra professione che preveda l'utilizzo di armi da fuoco, vigile del fuoco, atleta professionista. Restano inoltre sempre escluse, e quindi non rimborsabili: 13) interventi di chirurgia plastica o estetica. Sono però rimborsati gli interventi plastici necessari in conseguenza di un intervento coperto; 14) maternità, gravidanza, infertilità, fecondazione artificiale e interventi sul nascituro. Sono pure esclusi gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, salvo quelli che si rendano necessari nel corso di un operazione coperta da assicurazione; 15) donazione a terzi di organi o tessuti; 16) interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza. Sono in particolare esclusi gli interventi per correggere difetti della vista; 17) conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool o psicofarmaci, nonché dall uso di stupefacenti o allucinogeni; 18) conseguenze di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; 19) interventi di chirurgia dentale; 20) le anomalie congenite e alterazioni da essa determinate o derivate; 21) le nevrosi, le malattie tubercolari, mentali o di carattere professionale, compreso le sindromi ansiose e/o depressive. Sono oltre a ciò esclusi dalla presente assicurazione: 22) terapie di mantenimento connesse all insufficienza renale (Dialisi); 23) i ricoveri per cure o interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici; 24) i ricoveri per applicazioni di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio); 25) i ricoveri, quando siano resi necessari esclusivamente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico; 26) i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno, riposo, convalescenza o Istituti di cura che non rispondono alle caratteristiche di cui alla definizione di istituto di cura; 27) i ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check-up) non determinati quindi da sinistro indennizzabile; 28) i ricoveri correlati a gravidanza, parto, puerperio, aborto volontario non terapeutico; 29) il pronto soccorso non seguito da ricovero; 30) le cure dentarie, le cure fisioterapiche, le cure del sonno, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate. Articolo 12 - Limiti territoriali Le garanzie hanno validità in tutti i Paesi del mondo. Fatta eccezione per quanto eventualmente specificato nei singoli articoli delle Condizioni di Assicurazione. Articolo 13 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Articolo 14 - Cumulo di indennità Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Capitolo 5 - PREMIO DI ASSICURAZIONE Articolo 15 - Determinazione e pagamento del premio Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte è determinato in funzione della durata della copertura pari a 1 (uno) anno, al piano di copertura, all opzione di massimale e all opzione di franchigia scelti dall Assicurato al momento dell adesione così come specificato nella tabella successiva. Esso è corrisposto in via anticipata per l intera durata prescelta e non è pertanto suscettibile di variazioni per l intera durata della copertura. Il premio indicato è versato dal Contraente alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato a scelta attraverso Bonifico Bancario o pagamento attraverso Carta di Credito. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_7 di 10

18 Con franchigia: Assoluta 3% PRESTAZIONI MASSIMALE BASE PLUS GOLD Morte da Infortunio (sempre operante) , , ,00 IP da Infortunio (sempre operante) , , ,00 RSM (sempre operante) 5.000, , ,00 Assistenza (opzionale) Vd. Condizioni di Assicurazione PREMIO DI POLIZZA Garanzie sempre Operanti 175,20 233,50 311,05 Assistenza (opzionale) 17,00 17,00 17,00 Con franchigia: Assoluta 25% PRESTAZIONI MASSIMALE Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Morte da Infortunio (sempre operante) , , ,00 IP da Infortunio (sempre operante) , , ,00 RSM (sempre operante) 5.000, , ,00 Assistenza (opzionale) Vd. Condizioni di Assicurazione PREMIO DI POLIZZA Garanzie sempre Operanti 76,50 86,60 100,10 Assistenza (opzionale) 17,00 17,00 17,00 Il premio di polizza indicato nelle Condizioni di Assicurazione può subire uno sconto in relazione al Codice Promozionale eventualmente in possesso dell Assicurato e inserito durante il processo di acquisto. Capitolo 6- EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Articolo 16- Decorrenza della copertura assicurativa L assicurazione decorre dalle ore del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente/Assicurato o in caso di pagamento successivo, ore 24 del giorno di Incasso del Premio. Avvenuto il Pagamento del premio, la Società emetterà e trasmetterà al Contraente, per il tramite del Broker, il Certificato di Polizza, ed il contratto si intenderà definitivamente perfezionato. In caso di pagamento con carta di credito la copertura è attiva dalle ore 24h del giorno di adesione, a condizione che il pagamento sia andato a buon fine. Nel caso di pagamento attraverso bonifico bancario, la polizza sarà operativa solo quando vi sarà evidenza dell avvenuto pagamento. E possibile indicare - durante il processo di acquisto - una data desiderata di effetto della polizza: qualora la polizza risulti pagata prima di tale data, questa corrisponderà alla data di effetto, in caso contrario, l effetto della polizza corrisponderà alla data in cui L Intermediario riceverà evidenza dell avvenuto pagamento. Resta inteso che la restituzione del Certificato di Polizza da parte dell Assicurato - ai sensi del Reg. ISVAP (ora IVASS) n.34 del 19/03/2010, - ha una finalità esclusivamente probatoria, mentre la mancata restituzione dello stesso alla Compagnia non implica la nullità del Contratto di Assicurazione o la possibilità per l Assicurato di esercitare pretese di annullamento dello stesso al di fuori delle modalità. Articolo 17 - Durata della copertura assicurativa La copertura assicurativa avrà una durata pari ad 1 (uno) anno. La copertura cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di comunicazioni per le Parti non prevedendo il tacito rinnovo. Articolo 18 - Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di avvenuto perfezionamento del contratto così come regolata al secondo comma dell Articolo 16 Decorrenza della copertura assicurativa, dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato attraverso il portale MARSH Personal. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa dall Effetto e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato da parte dell Intermediario incaricato. Capitolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO Articolo 19 - Denuncia di sinistro obblighi relativi Infortuni In caso di infortunio, l Assicurato deve inoltrare la denuncia CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_8 di 10

19 alla Società entro 15 (quindici) giorni dall evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, fornendo all operatore le seguenti informazioni: nome e cognome; nome del programma assicurativo; prestazione richiesta; indirizzo o recapito anche se temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato. L Assicurato nella denuncia deve riportare tutte le informazioni mediche e fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Assistenza Per chiedere assistenza, l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa al numero verde (dall Estero ) e fornire all operatore le seguenti informazioni: nome e cognome; numero del certificato di assicurazione o nome del programma assicurativo; prestazione richiesta; indirizzo o recapito anche se temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato. Articolo 20 - Prova Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. Articolo 21 - Liquidazione del sinistro Nel caso di indennizzo diretto all Assicurato l importo dovuto, sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dallo stesso nel modulo di denuncia, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa necessaria per l istruttoria della pratica. Il pagamento dell indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Capitolo 7 NORME COMUNI Articolo 22 - Controversie Controversie in merito al contratto La Società si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente/ Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti condizioni di assicurazione. Controversie di natura medica - Ricorso all arbitrato In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopo di ché la Società comunica all Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Articolo 23 - Residenza Per poter usufruire delle garanzie della presente polizza è condizione indispensabile che il Paese di residenza dell Assicurato sia l Italia. Articolo 24 - Comunicazione degli Assicurati La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio alla Società, dei seguenti dati: dati anagrafici dell Assicurato; ogni altro dato utile a garantire l erogazione delle prestazioni prevista dalla copertura assicurativa. Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Società e il Broker incaricato, previa fornitura agli interessati dell informativa messa a disposizione dalla Società prevista dalla normativa vigente. Articolo 25 - Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/l Assicurato sono tenuti sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l Italia della Società, ovvero alla Rappresentanza periferica o al Broker incaricato. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate direttamente e per il tramite del Broker incaricato sempre per iscritto all ultimo domicilio, conosciuto dell Assicurato stesso. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Articolo 26 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt e 1893 del C.C. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_9 di 10

20 Articolo 27 - Rinuncia alla rivalsa In deroga all art del Codice Civile la Società rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell infortunio. Articolo 28 - Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della presente Polizza, il Foro competente sarà quello del Contraente o dell Assicurato. Articolo 29 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ACE European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, Milano, tel , fax ufficio.reclami@acegroup.com La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, Roma - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Società e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). L esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel , Fax , Indirizzo complaint.info@financialombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all IVASS (ex ISVAP), all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall IVASS (ex ISVAP) all esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASSS (ex ISVAP) i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Articolo 30 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Assicurato. Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana. Articolo 32 - Lingua della Polizza Si precisa che la Polizza è redatta in lingua italiana. Articolo 33 - Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza. Articolo 34 - Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Il Procuratore Speciale Renato Zotti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_10 di 10

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