Cancellazione della segnalazione alla CAI: applicabile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. anche dopo il d.lgs. 150/2011

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1 Cancellazione della segnalazione alla CAI: applicabile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. anche dopo il d.lgs. 150/2011 Trib. Milano, sez. VI, ordinanza 15 ottobre 2014 (es. Silvia Brat) Centrale di Allarme interbancaria Segnalazione Richiesta di Cancellazione del nominativo segnalato Applicabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Inammissibilità per difetto di residualità alla luce dell art. 10 dlgs 150/ Esclusione L art. 10 del D. lgs. n. 150/11 al II comma prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell efficacia esecutiva (IV comma), secondo quanto previsto dall art. 5 del D.lgs. n. 150/11. Ebbene, dopo l abrogazione del comma 6 dell art. 152 del Codice privacy (esteso a tutte le controversie di cui al capo 1 riguardanti l applicazione delle disposizione del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali), permane il rimedio di cui all art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò segue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante. In un simile contesto, quindi, ciò che viene in rilievo, con lo strumento cautelare atipico di cui all art. 700 cpc, è la verifica circa la legittimità dell operato di soggetti terzi in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della specifica diligenza richiesta nel settore volta volta trattato. (Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata) ORDINANZA Va premesso che R. C. chiedeva ex art. 700 cpc che fosse ordinata la cancellazione del proprio nominativo dall archivio della Centrale di Allarme Interbancaria di cui all art. 10 bis L. n. 386/90 come modificato dal D.lgs. n. 507/1999. A fondamento del ricorso il C. assumeva: che in data aveva emesso in favore del notaio Carlo Magaldi l assegno bancario n per l importo di 6.510,00, assegno che, per un temporaneo disguido, era rimasto insoluto; che l importo facciale dell assegno era stato pagato in favore del beneficiario il ; che la Deutsche Bank spa, presso la quale il ricorrente era titolare del conto corrente di corrispondenza n , il aveva inviato il preavviso di revoca ex art. 9 bis della L. n. 386/90; che il ricorrente, al fine di evitare le gravissime conseguenze scaturenti dall iscrizione del nominativo nell archivio CAI, in data ossia entro il termine di 60 giorni di cui all art. 8 L. citata, aveva corrisposto al beneficiario Riproduzione riservata 1

2 dell assegno la penale del 10% e gli interessi per il ritardato pagamento, come documentato dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà firmata dal notaio Magaldi ed autenticata dal notaio dott. Domenico Avondola in data ; che nella stessa data del la dichiarazione de qua era stata inviata da un collaboratore del notaio all agenzia della banca odierna resistente, ma di fatto, a causa della chiusura degli uffici, era stata consegnata solo il La difesa del ricorrente si lamentava del fatto che la Deutsche Bank, nonostante fosse consapevole dell avvenuto pagamento, da parte del C., di quanto previsto per legge, avesse iscritto il di lui nominativo nella CAI. Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva la cancellazione del proprio nominativo dalla CAI, evidenziando non solo i presupposti del fumus boni juris, ma anche il periculum in mora, integrato, in particolare, dall avvenuta sospensione di una pratica di finanziamento da parte del Monte dei Paschi di Siena, proprio in ragione della segnalazione de qua. La resistente, in via pregiudiziale, eccepiva l inammissibilità del ricorso in ragione del carattere residuale dello strumento cautelare azionato, a fronte della disposizione di cui all art. 10 del D.lgs. n. 150/11. Nel merito, non contestava i fatti e la loro collocazione temporale, assumendo, tuttavia, di avere operato correttamente nel rispetto del disposto di cui all art. 8 L. n. 386/90 e, per tale ragione, chiedeva il rigetto del ricorso. Orbene, in via pregiudiziale, si osserva che l art. 10 del D. lgs. n. 150/11 al II comma prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell efficacia esecutiva (IV comma), secondo quanto previsto dall art. 5 del D.lgs. n. 150/11. Ebbene, dopo l abrogazione del comma 6 dell art. 152 del Codice privacy ( esteso a tutte le controversie di cui al capo 1 riguardanti l applicazione delle disposizione del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali), permane il rimedio di cui all art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò segue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante. In un simile contesto, quindi, ciò che viene in rilievo, con lo strumento cautelare atipico di cui all art. 700 cpc, è la verifica circa la legittimità dell operato di soggetti terzi in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della specifica diligenza richiesta nel settore volta volta trattato. Quanto al merito, premessa la non contestazione dei dati fattuali e la loro cronologia, come in atti documentata, occorre considerare in diritto che l iscrizione nell archivio informatico di cui all art. 10 bis della L. n. 386/90 è disciplinato dall art. 9 della legge cit., che richiede, al fine dell iscrizione nell archivio informatico, il decorso del termine di sessanta giorni per il pagamento tardivo dell assegno previsto dall art. 8 della legge cit., senza che il traente abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento e la comunicazione al traente, da parte del trattario, del preavviso di revoca. La ratio della normativa in esame è quella di tutelare la funzione dell assegno quale mezzo di pagamento, prevedendo sanzioni Riproduzione riservata 2

3 a carico di chi emette assegni che non possono esseri pagati, in quanto emessi senza l autorizzazione del trattario o privi di provvista. Nel caso di assegno non pagato per difetto di provvista alla scadenza, la stessa legge consente al traente di evitare le sanzioni mediante il pagamento tardivo, ma entro il termine 60 giorni dalla scadenza del titolo. In un simile contesto normativo, è del tutto evidente il favor mostrato dal legislatore verso il pagamento tardivo e, come contraltare, la gravità dall interdizione assoluta dall uso degli assegni. Ora, agli effetti di cui all art. 8, entro la scadenza del termine ivi previsto, il traente deve effettuare il pagamento tardivo completo degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente; quanto alla prova del pagamento, l art. 15 del DM n. 458/01 prevede che la prova del pagamento tardivo dell assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall interessato durante l orario di apertura dello stabilimento trattario. Deve, tuttavia, osservarsi che nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, venga fornita all istituto di credito la prova dell avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità prescritte dall art. 8. Orbene, ad avviso del giudicante, deve essere privilegiato l aspetto sostanziale dell avvenuto pagamento comprensivo della penale e nei termini previsti dal predetto art. 8 rispetto al profilo formale della prova dell avvenuto pagamento, per molteplici ragioni. In primo luogo, facendo ricorso alla mera interpretazione letterale dell art. 9, II comma, lett. b), si rileva che in detta disposizione è sancito che il traente debba fornire la prova dell avvenuto pagamento, senza alcuna precisazione in ordine alle modalità ed alla tempistica di detta prova; ragione per la quale pare corretto fare un riferimento parallelo alla disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui all art. 8, III comma. In secondo luogo, ragioni di ordine sostanziale ed inerenti l aspetto gravemente sanzionatorio, proprio dell interdizione bancaria, inducono ad escludere un ulteriore aggravio della posizione del traente, aggravio costituito dalla necessità di rispettare un termine quanto alla prova del pagamento tardivo: ed, invero, una simile interpretazione verrebbe ad incentivare l iscrizione per ragioni esclusivamente formali pur a fronte dello scopo primariamente perseguito dal legislatore, ossia il pagamento completo di cui all art. 8. Con la conseguenza che, pur in presenza di pagamento integrale di quanto previsto per legge, un inosservanza di un termine non espressamente tipizzato comporterebbe l iscrizione nell archivio informatico. In terzo luogo, pur dovendosi sottolineare che è certamente a cura del traente acquisire tempestivamente la prova dell avvenuto pagamento con le relative penali secondo le rigorose modalità previste dall art. 8, III comma, non può, peraltro, trascurarsi che l ottenimento della quietanza di pagamento del portatore con firma autenticata presuppone non solo un attivazione da parte del traente, ma anche una corrispondente attività da parte del beneficiario, ossia del portatore dell assegno; laddove, per converso, il pagamento tardivo presuppone esclusivamente un attivazione del solo traente, il quale è tenuto al rispetto rigoroso del termine e delle modalità previste. Ora, proprio tenendo conto di una simile, evidente differenza, mentre le conseguenze del mancato o incompleto pagamento tardivo debbono necessariamente Riproduzione riservata 3

4 riflettersi sul traente, altrettanto non può dirsi in relazione al mancato, tempestivo ottenimento della quietanza; pena il far rifluire sul traente pesanti conseguenze sanzionatorie, non integralmente dipendenti dalla di lui condotta. Inoltre, l interpretazione sostanzialista è coerente con la funzione informativa dell archivio di cui all art. 10 bis L. 386/1990, che è previsto a tutela del sistema creditizio, in quanto l inserimento dei dati dei traenti degli assegni bancari emessi senza autorizzazione o senza provvista è una segnalazione di soggetti quali cattivi pagatori, che non si giustifica nel caso in cui risulti il pagamento integrale di quanto previsto per legge. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, si rileva che certamente la banca odierna resistente, allorché ha proceduto alla segnalazione in questione, in data , come risulta dalla produzione effettuata in via telematica con la nota integrativa del , non era a conoscenza dell avvenuto, completo pagamento come, del resto, non contestato dallo stesso C.: che ha assunto di essersi attivato il giorno stesso, ossia il , avendo peraltro trovato gli uffici chiusi. Oltre a tale considerazione, non può non rilevarsi che il termine del pagamento in questione doveva essere fissato al giorno Tali rilievi escludono certamente la consapevolezza, quanto alla resistente, dell avvenuto pagamento tardivo, con esclusione, quindi, di una qualche responsabilità, posto che l istituto di credito si è attivato ai fini della segnalazione il primo giorno utile, ossia il Alla luce, tuttavia, dell interpretazione sostanzialista sopra illustrata, si reputa che, una volta che l odierno ricorrente abbia provveduto al pagamento dell importo facciale, della penale e dei relativi interessi ed abbia ottenuto la quietanza da parte del beneficiario, nelle forme di legge, non sussistano più ragioni per la permanenza del di lui nominativo nel predetto archivio, proprio per la funzione specifica della stessa CAI, assente in un simile contesto. Quanto al periculum in mora, è del tutto evidente il pregiudizio che medio tempore il ricorrente subisce a livello di immagine imprenditoriale. Ed, invero, l inserimento del nominativo nell archivio CAI non può non avere pesanti riflessi negativi sia nel circuito bancario, per l ovvia visibilità, sia in ambito imprenditoriale, ove il ricorrente opera in veste di legale rappresentante di diverse società; con il conseguente prodursi di effetti negativi a catena determinati da una sorta di inaffidabilità implicita dell imprenditore segnalato. A tale riguardo, la difesa del ricorrente ha, inoltre, provato, con la missiva in data , di cui al doc. n. 10 il rigetto di una pratica di finanziamento per ,00 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, proprio in ragione della segnalazione oggetto del presente procedimento. In accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, va dunque ordinata, a cura di spa, la cancellazione di R. C. dall archivio della Centrale d Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99. La diversità di orientamenti giurisprudenziali in merito all osservanza della prova del pagamento tardivo ex art. 8 legge citata oltre alla prova Riproduzione riservata 4

5 della non conoscenza, da parte della banca, dell avvenuto pagamento tardivo al momento della segnalazione giustificano l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. p.q.m. 1) in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina a spa, di provvedere alla cancellazione del nominativo di R. C. dall archivio della Centrale d Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99; 2) dispone l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Si comunichi. Milano, Il Giudice Dott. Silvia Brat Riproduzione riservata 5

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