COMUNE DI GRADARA (PU) VIA MANCINI, N.23
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1 1 COMUNE DI GRADARA (PU) VIA MANCINI, N.23 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRAENTE ASSICURATO ASSICURAZIONE POLIZZA PREMIO RISCHIO INDENNIZZO SCOPERTO FRANCHIGIA BROKER L Ente che stipula il contratto Il soggetto tutelato dall assicurazione Il contratto di assicurazione Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro La somma dovuta dalla Società x sinistro La percentuale carico del Contraente La parte di danno a carico del Contraente Piva Ivo Broker.incaricato dall Ente Art. 1= Oggetto dell Assicurazione La Società assicuratrice aggiudicataria della gara ( più avanti chiamata Società) assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale in garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate al Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente/Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti direttamente connessi alla funzione esercitata per conto dell Ente di appartenenza. Art. 2: Condizioni Particolari PREMESSA La presente polizza trae origine da fonte normativa che prevede l obbligo a carico dell Ente di tenere indenni i propri Amministratori ed i propri dipendenti da spese legali che dovessero dagli stessi essere sostenute a tutela dei propri interessi in relazione a procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti ad atti o fatti connessi all espletamento del servizio o all adempimento dei compiti di ufficio.
2 2 Pertanto, la definizione di qualifica di Assicurato- ovvero del soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione- è il seguente: 1. nella misura in cui abbia proceduto od intenda procedere al rimborso delle spese legali sopra riferite, si intende l Ente Contraente; 2. qualora l Ente Contraente non abbia provveduto o non intenda provvedere direttamente al rimborso delle spese legali sopra riferite, gli Assicurati devono ritenersi i soggetti stessi ( amministratori, dipendenti e altri soggetti meglio specificati nell art. Persone assicurate in polizza) i cui interessi vengono tutelati attraverso il pagamento delle spese legali di cui al primo comma del presente articolo. Art. 3= L assicurazione specificatamente comprende: 1. RECUPERO DANNI: per lesioni subite alla persona del Contraente /Assicurato, nonché per danni a cose di loro proprietà per fatti illeciti di terzi, sia quale conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell Ente e/o dell Assicurato stesso, per sinistri della circolazione avvenuti durante lo svolgimento dell attività di servizio autorizzata dall Ente. 2. ASSISTENZA LEGALE E PERITALE:per resistere in sede civile a richieste risarcitorie avanzate da terzi; 3. DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA PATRIMOLNIALE FORMALE E CONTABILE AVANTI AL TAR E CORTE DEI CONTI, determinata da colpa grave dell Assicurato, nonché difesa relativamente ad addebiti in via Amministrativa e contabile per pareri espressi su proposte di delibere sottoposte alla Giunta e/o Consiglio ( art. 53 legge 81/06/1990 n. 142). Per fatti di cui sopra insorti per dolo dell Assicurato, la Società rimborserà le spese legali, giudiziarie e peritali sottoposte necessarie alla difesa; 4. SPESE di SOCCOMBENZA: sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente; 5. DIFESA PENALE: per imputazioni colpose e contravvenzionali; 6. DIFESA PENALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO: aria, acqua, suolo e per imputazioni contravvenzionali. 7. DUPLICE DIFESA PENALE: per imputazioni colpose, indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Società subordinatamente al ricevimento dell informazione di garanzia, a richiesta dell Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro legale prescelto dal Contraente e/o dall Assicurato stesso;
3 3 8. CIRCOLAZIONE PENALI DOLOSE: difesa in sede penale dell Assicurato quale conducente di veicoli o natanti di proprietà dell Ente o dell Assicurato, per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell attività autorizzata dall Ente; 9)IMPUTAZIONI PENALI COLPOSE: rimborso spese legali e giudiziarie sostenute a seguito di sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato colposo. La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione ai sensi della L. n. 141/1990 del responsabile per omissione di atti d ufficio. Art. 4= SPESE COMPRESE NELL ASSICURAZIONE: La garanzia è operante per le spese rese necessarie: 1. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle Persone Assicurate ( a persone o cose) per fatto colposo o doloso di terzi nell esercizio della sua attività; 2. per resistere ad azioni o pretese in relazione ai procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale a carico dell Assicurato in conseguenza di fatti ed atti connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio. Art. 5= ESCLUSIONI: L assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: 1. deriva da fatto doloso dell Assicurato, salvo i casi: 2. da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro aprente o affine convivente con l Assicurato; 3. sorge in relazione a eventi di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato; 4. a giudizio del Contraente, contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell assicurato. Art. 6= INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: L Assicurazione vale per le controversie insorte durante il periodo di efficacia della presente Polizza, nonché entro i 5 anni successivi alla cessazione della stessa e prosegue fino alla sentenza che definisce il giudizio, a condizione che.
4 4 1. i fatti cui la controversia fa riferimento si siano verificati durante il periodo di efficacia della presente Polizza; 2. nel momento in cui si siano svolti i fatti la persona assicurata ricoprisse il ruolo di Amministratore o dipendente. NORME CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE a) la denuncia di sinistro pervenga alla Società entro 5 giorni successivi alla cessazione della stessa. La controversia insorge nel momento in cui le persone Assicurate ricevono per la prima volta un atto giudiziario e/o stragiudiziale e/o, più in generale, una richiesta di risarcimento da parte di un terzo. Ai fini di quanto riportato al primo comma del presente articolo le modalità di cessazione della Polizza ( scadenza o disdetta) non influiranno in alcun modo sulla validità della garanzia assicurativa. Ai fini di quanto riportato alla lett) a di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Art.7= PERSONE ASSICURATE: Per persona assicurata si intende qualunque soggetto che durante il periodo di efficacia della presente polizza ricopra o abbia ricoperto almeno un anno dei seguenti ruoli individuati in via non nominativa: Amministratori del Contraente, compresa la Giunta Comunale, il Sindaco e il Vice Sindaco; Segretario Comunale, dipendenti del Comune. La garanzia è espressamente prestata per le persone assicurate dal presente contratto anche per le loro eventuali funzioni di Amministratori e Dirigenti di Società controllate dal Contraente. Art. 8: OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Entro o comunque 15 ( quindici) giorni dal ricevimento o dell invio di un atto giudiziale o stragiudiziale dal quale possa emergere una controversia che impegni la garanzia prestata, la persona Assicurata deve farne comunicazione scritta al Servizio competente dell Ente Contraente. Il Servizio competente dell Ente provvederà quindi entro 20 ( venti) giorni, all invio di regolare denuncia alla Società Assicuratrice.
5 5 Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale a cui è stato conferito l incarico. La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta dei consulenti o dei periti. Art. 9= LIQUIDAZIONE DELLE SPESE La Società liquiderà all Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa, sino ad un massimo di ,00. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l art del C.C. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente da altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale ( transazione). Considerato quanto specificato in premessa, la liquidazione di quanto spettante a termini di Polizza, a scelta del Contraente, potrà avvenire nei suoi confronti o direttamente della Persona assicurata. Le quietanze saranno sottoscritte soltanto dal beneficiario del pagamento. Art. 10= ANTICIPI INDENNIZZI: Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dalla Persone assicurate verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrano in garanzia. Tale estensione viene prestata ad un importo di ,00( eurodiecimila) per ogni singola controversia. La Società erogherà direttamente alla Persona assicurata l ammontare dell anticipo della parcella legale, fino all importo massimo sopraindicato. Il Contraente visterà per conoscenza l Atto di Quietanza della Persona Assicurata e si impegna, nei confronti della Società a restituire quest ultima quanto essa ha anticipato all Assicurato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.
6 6 Resta confermato che gli anticipi: 1. verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di ,00 ( eurosiecimila), per sinistri che risultino coperti da garanzia. Gli anticipi dovranno essere versati alla Persona assicurata entro e non oltre 3 ( tre) giorni dalla presentazione della parcella del legale. Art. 11= TERRITORIALITA L assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti in tutto il mondo. Art. 12= GARANZIA PRESTATA PER CONTO DI CHI SPETTA: Considerato che la legislazione di cui alla premessa, esclude la possibilità che il Contraente tuteli ipotesi che comprendano la colpa grave degli Assicurati o conflitto di interessi tra gli stessi e l Ente Contraente, per tale ipotesi la garanzia viene prestata per conto di chi spetta ( Art del C.,C.), e la tutela di tale garanzia resta a carico degli Assicurati che avranno la possibilità, previa richiesta all atto della denuncia del sinistro, di corrispondere il premio previsto in polizza per l attivazione individuale di tale garanzia. Art. 13= AGGIUDICAZIONE= Il Contraente si riserva la facoltà di stipulare la Polizza anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, oppure di non dare corso alla stipula del contratto se non ritiene soddisfacente l esito della gara e comunque sin riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione. Art. 14= RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso, alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. In questo caso entro 30(trenta) giorni dall efficacia della risoluzione del contratto la Società assicuratrice deve rimborsare al Contraente i ratei di premio non goduti, escluse le tasse. Art. 15= RETROATTIVITA Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri che si sono verificati durante la durata del contratto relativamente a fatti e/o eventi insorti nei 5 ( cinque) anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto stesso, purchè la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della presente polizza.
7 7 Art. 16= POSTUMA La garanzia è operane anche per i sinistri che siano insorti durante la durata del contratto, compreso il periodo di efficacia retroattiva e che siano stati denunciati alla Società entro 5 ( cinque) anni dalla cessazione del contratto stesso. Art. 17= INSORGENZA-RETROATTIVITA -POSTUMA. AI FINI DELLA PRESENTE POLIZZA, PER INSORGENZA DEL SINISTRO SI INTENDE a) in ambito civilistico: il momento in cui avviene il fatto e/o l evento contestato per il quale è prestata l assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati. b) in ambito penale : il momento in cui si è verificato il fatto o l evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione; c) in ambito della responsabilità amministrativa: il fatto, l omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell integrità patrimoniale e finanziaria dell Ente Assicurato; Art. 18= DECORRENZA E TERMINE DEL CONTRATTO. DEROGA AL PAGAMENTO DEL PREMIO. RINNOVO E PROROGA. Il presente contratto di assicurazione decorre dalle h del 31/12/2010 e cessa alle h del 31/12/2013. In tale data il contratto si intenderà automaticamente risolto senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Allo scadere della durata del contratto, il Contraente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio di: rinnovare il contratto per un anno alle medesime condizioni normative ed economiche tariffarie concordate al momento dell aggiudicazione della gara; prorogare il contratto per ulteriori tre mesi, notificandolo alla Società tramite il broker, almeno 15 giorni prima della scadenza.
8 8 La Società assicuratrice aggiudicataria della gara si impegna a dare copertura assicurativa al rischio indicato nella presente Polizza con decorrenza dalle h del 31/12 di ogni anno, a prescindere dal versamento della prima e delle successive rate di premio che dovranno essere versate al Broker entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto ( 31/12). Così dicasi per di eventuali appendici onerose emesse in corso d anno. Art. 19= DISDETTA IN CASO DI SINISTRO. Dopo ogni sinistro e/o fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall Assicurazione, per mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di giorni 60. In tal caso la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio pagato ma ancora non goduto. NORME SPECIALI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 20= OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nel casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L Assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili della controparte. L ASSUNZIONE DI ONERI COMPRENDE LE SPESE PER: 1.l intervento di un legale, scelto liberamente dal Contraente per la gestione del sinistro; l intervento di un consulente tecnico e/o periti di parte purchè autorizzato in precedenza dalla Società; 2) l intervento di un consulente tecnico d ufficio; 3) il legale di controparte nell eventualità della soccombenza del Contraente/Assicurato; 4) in caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente e in via transattivi a favore del Contraente/Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all art del C.C.; 5) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso; 6) il procedimento penale ( art.535 c.p.p.); 7) le indagini per la ricerca di prove a difesa.tale attività può essere svolta in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale; 8)l assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all estero; 9) la redazione di denunce, di querele, di istanze all autorità giudiziaria, nonché per il versamento del Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima;
9 9 10)l anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all estero; 11)le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora l eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un distretto giudiziario diverso rispetto a quello in cui è iscritto il legale incaricato; 12)le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l evento ha dato origine a un procedimento sia in sede penale sia in quella civile. Art. 21= SCELTA DEL LEGALE Il Contraente/Assicurato ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata all Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. Art. 22= SOSTITUZIONE DEL LEGALE La Società prende atto che l Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale, precedentemente indicato per la gestione della controversia, purchè la data di decorrenza dell incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico. Art. 23= AGGIUDICAZIONE Il Contraente si riserva la facoltà di stipulare la Polizza anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, oppure di non dare corso alla stipula del contratto se non ritiene soddisfacente l esito della gara e comunque si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione. Art. 24=RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice aggiudicataria della gara, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso, alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. In questo caso entro 30 gg. dall efficacia della risoluzione del contratto la Società è tenuta a rimborsare al contraente i ratei di premio netti versati e non goduti.
10 10 Art. 25= INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 26= IMPOSTE: Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, Art. 27= FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello della sede del contraente, cioè il Foro di Pesaro.. Art. 28= RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 29= CLAUSOLA BROKER In particolare: 1 ) Il broker gestirà per conto dell Ente i contratti, fintanto che tale incarico resterà in vigore; 2 ) E fatto obbligo all Ente di comunicare alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria del Contratto l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse alla Compagnia; 3 ) La Società, oppure il proprio Agente di zona, darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; 4 ) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. 5 ) La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all emissione dei contratti assicurativi e li farà pervenire al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;
11 11 6 ) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l incasso del premio; le copie di spettanza del Contraente verranno trattenute all atto del perfezionamento. Le Polizze, le appendici e le quietanze, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla Compagnia; 7 ) Il Broker provvederà all incasso dei premi e per conto del Contraente dovranno essere versati alla Compagnia oppure al proprio Agente di zona nei termini pattuiti. Il Broker comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. 8 ) Inoltre il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia, oppure al proprio Agente di zona, regolare denuncia dei sinistri: la Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del Perito incaricato, nonché l esito dei sinistri. 9 ) La Compagnia e/o i propri incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva sollevata nel corso della liquidazione. 10 ) Infine si precisa che per il presente contratto al Broker Piva Ivo verranno riconosciute provvigioni pari al 12% (dodicipercento) da calcolare sul premio imponibile di Polizza, che restano a carico della Compagnia aggiudicataria della gara, oppure a carico del proprio Agente di zona. Art. 30)= TEMPISTICA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I Contratti prescelti saranno inoltrati al Broker del Comune di Gradara, Sig. PIVA Ivo, incaricato con delibera di Giunta n. 109 del 06/10/2009, esecutiva ai sensi di legge. La sede del Broker è in Via Mancini n.22= Cattolica (RN). Tel. e Fax: 0541/ , E- mail: pivaivo.brokerass(@ )libero.it ( Cell. 335/ ). Si conviene che tutti i documenti, ( polizze, quietanza, appendici, liquidazioni dei sinistri, variazioni, nulla escluso ed eccettuato) dovranno essere consegnati nella sede del Broker del Comune. Si precisa che le Polizze e le successive variazioni dovranno pervenire al Broker nella propria sede almeno 20 giorni prima della decorrenza. Così dicasi per le quietanze dei premi delle rate successive alla stipula del Contratto.
12 12 Art. 31)= CONDIZIONI BROKER Poiché L Amministrazione Comunale si è avvalsa per l analisi dei rischi e la stesura del Capitolato di un Broker di assicurazione, iscritto al RUI con il N. B , oltre che per l esecuzione del Contratto chiederà al medesimo la valutazione tecnica delle offerte presentate in corso di gara. La Società di assicurazione aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona cui è affidata la gestione del Contratto,dovrà farsi carico della remunerazione provvigionale del Broker nella misura del 12% (dodicipercento) da calcolarsi sul premio Imponibile di Polizza, che resterà esclusivamente a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure del proprio Agente di zona. Nel caso che la Società assicuratrice aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona, contravvenendo alle disposizioni della gara, ritenesse di non riconoscere la provvigione così come prevista dal presente disciplinare e il Broker volesse agire per sua diretta legittimazione, in compensazione secondo quanto previsto dall art e seguenti del C.C., l Amministrazione Comunale autorizza fin d ora il Broker a trattenere direttamente l importo equivalente della provvigione a lui spettante. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D. Lgs 209/2005 e dall art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La gestione del presente contratto è affidata al Sig. PIVA Ivo, in qualità di Broker del Comune di Gradara ( PU). L Amministrazione Comunale di Gradara e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente Contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker. Art. 32)= RAPPORTI CON IL BROKER I premi da inoltrare alla Società oppure all Agenzia di zona saranno versati direttamente al Broker con riconosciuto effetto liberatorio per la Società, cui verrà inviata alla stessa semplice comunicazione via telefax. Il Broker dovrà versare alla Società oppure al proprio Agente di zona il premio della Polizza, al netto delle provvigioni allo stesso spettanti. La Società è tenuta prima della sottoscrizione della Polizza ad indicare nome e recapito del rappresentante di zona che avrà il compito di interlocutore con l Ente tramite il Broker. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società, oppure all Agente di zona al quale è assegnata la gestione della Polizza, tramite il Broker. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che le comunicazioni fatte al Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente ad essa.
13 13 La Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto e/o i suoi incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Art. 33)= CONDIZIONI POLIZZE I costi e le tassazioni stabilite in sede di gara devono rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali più favorevoli condizioni per il Contraente. Il premio offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal presente Capitolato e nel bando di gara, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate da altre clausole. Eventuali condizioni aleatorie, espresse in modo indeterminabile non verranno accettate e costituiscono nulla l offerta. Art. 34)= DENUNCIA SINISTRI Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. Art. 35)= ULTERIORI PRECISAZIONI La Società aggiudicataria della gara si impegna ad assicurare tutti i rischi che presentano caratteristiche tecniche simili a quelle indicate nel presente capitolato. Art. 36)= SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al Contratto, ( bolli, copie, registrazioni, provvigioni al Broker, diritti, ecc), nessuno escluso ed eccettuato, restano a carico della Società aggiudicataria della gara senza diritto di rivalsa. Art. 37)= ULTERIORI CONDIZIONI L ammissione alla gara è subordinata alla presenza di una struttura Agenziale nell ambito del territorio della Provincia di Pesaro/Urbino o di Rimini. della Società Art. 38)= CESSAZIONE POLIZZA La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Nel contratto di assicurazione la Società aggiudicataria della gara, pena l esclusione, deve riportare la seguente clausola: Senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta.
14 14 Art. 39)= PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è subordinata all accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara, nessuno escluso ed eccettuato. DICHIARAZIONE Il sottoscritto in rappresentanza della Società di assicurazione Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le NORME previste nel presente capitolato tecnico,nessuna esclusa ed eccettuata. Inoltre si precisa che la consegna del presente capitolato senza il timbro, la firma e la data, verrà escluso dalla gara. Dichiara infine di essere consapevole che il mancato rispetto di uno o più delle predette NORME comporterà l esclusione dalla gara. TIMBRO / FIRMA Data
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