Presentazione. Il Direttore Regionale della Toscana Giorgio Pirani

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1 Edizione a cura della Direzione regionale Toscana aggiornata a marzo 2008

2 Presentazione Il fine istituzionale dell Agenzia delle Entrate è quello di raggiungere il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, anche attraverso un informazione chiara e puntuale nei confronti dei contribuenti. L importanza dell ippica, per dimensioni del fenomeno e numero di ippodromi presenti sul territorio, ha spinto la Direzione Regionale della Toscana a realizzare in occasione del 118 Premio Pisa, in collaborazione con la società di gestione dell Ippodromo di San Rossore e con il contributo del Turf Club San Rossore, una guida per illustrare gli aspetti fiscali di maggior rilievo del settore. La guida cerca di evidenziare le peculiarità delle principali figure professionali del mondo ippico, senza tralasciare chi si occupa di cavalli per attività amatoriali e non agonistiche. Nei limiti del possibile, si è cercato di organizzare il materiale in capitoli indipendenti, per consentire al lettore una consultazione più agile ed efficace. Un ringraziamento personale a tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione. Il Direttore Regionale della Toscana Giorgio Pirani 2

3 Dal 1854 è attivo a San Rossore un ippodromo che, nel tempo, ha acquisito grande notorietà per la qualità delle piste, per l eccellenza dell ambiente, per il valore dei protagonisti - uomini e cavalli - che hanno animato le vicende sportive. L ippodromo, posto all interno di un parco regionale, è gestito da oltre un secolo dalla società Alfea, che in ogni occasione ha inteso essere partecipe della soluzione dei problemi dell ippica. Quelli legati alla fiscalità, mai abbastanza chiara per gli operatori del settore, sono certamente fra i più significativi ed è con questo spirito che l Alfea appoggia l iniziativa dell Agenzia dalle Entrate sulle questioni legate alla fiscalità nell ippica. Il Presidente dell'alfea Dott. Stefano Meli Il Turf Club San Rossore, dal quale nasce l iniziativa di portare ulteriore chiarezza sui problemi fiscali nell ippica, è un associazione no profit che conta ormai 103 soci. I suoi scopi principali sono promuovere e diffondere la conoscenza delle varie attività del cavallo, anche in ambito internazionale; collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si collochino nell ambito delle sue finalità istitutive; promuovere attività culturali finalizzate ad incrementare l attenzione del pubblico a partecipare alla vita sportiva che si svolge per otto mesi all anno all interno dell ippodromo di San Rossore. Il Presidente del Turf Club San Rossore Dott. Mauro Bellatalla 3

4 Premessa Lo spirito della competizione a cavallo è radicato in tutte le popolazioni fin dagli albori della civiltà. Il cavallo, utilizzato nei lavori e nelle fatiche domestiche, è da sempre stato impiegato anche nei tipi più disparati di competizione, dalle corse delle bighe dell epoca romana ai tornei alle giostre medioevali. In Italia le corse dei cavalli, presenti ufficialmente dal 1881, hanno rappresentato nella prima parte del novecento il segno distintivo di una società d élite, mentre nel secondo dopoguerra l attenzione sul fenomeno sportivo ippico ha assunto dimensioni più ampie e popolari. Nel 1942 un apposita legge (Legge 24 marzo 1942 n. 315), denominata Orsi Manganelli dal nome del suo estensore, nobile appassionato allevatore e proprietario di cavalli da trotto, ha riordinato il settore delle corse e delle scommesse, istituendo l Unione Nazionale Incremento Razze Equine, sotto il cui controllo sono stati posti il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple-Chases d Italia, l Encat e l Enci, enti che disciplinavano rispettivamente le corse al galoppo, quelle ad ostacoli, quelle al trotto ed il cavallo da sella italiano. Grazie all impulso del nuovo Ente, l ippica è diventata negli anni sessanta e settanta un fenomeno seguito dai mass-media e da gran parte dell opinione pubblica. A partire dagli anni ottanta, mutato il panorama sociale, è venuta meno l attenzione dei mass-media, il mondo delle corse di cavalli ha conosciuto un periodo di crisi che dura tuttora. Un declino che non interessa l attività amatoriale, come dimostra la nascita negli ultimi anni di un gran numero di centri sportivi e maneggi. Attualmente il settore ippico, alimentato principalmente dalle scommesse, conta circa 60 mila addetti con un giro d affari complessivo di poco inferiore ai 3 miliardi di euro all anno. Per questo la Direzione regionale in collaborazione con l ippodromo di San Rossore ha realizzato una guida che affronta con linguaggio semplice e comprensibile, i diversi aspetti fiscali del mondo dell ippica. La guida è suddivisa in cinque capitoli, ognuno dei quali prende in considerazione uno degli attori delle corse dei cavalli: allevatori, scuderie, proprietari, allenatori, fantini. Per ogni categoria vengono esaminati, se presenti, gli aspetti peculiari relativi alle imposte sui redditi, all Iva e all Irap. La stesura si è basata su "La disciplina fiscale sull allevamento dei cavalli" guida realizzata dall Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, nel

5 Allevatori Imposte sui redditi L allevamento di cavalli fa parte della più generale attività di allevamento di animali. Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale dell allevamento di cavalli è diverso a seconda che vengano avviati all attività agonistica (considerati beni che concorrono alla produzione del reddito d impresa), oppure vengano utilizzati nell ambito di aziende agricole. In questa seconda categoria rientrano i cavalli da corsa che non hanno ancora iniziato la preparazione specifica per le corse (puledri) e quelli che, terminata l attività agonistica, sono utilizzati per la riproduzione (stalloni o fattrici) 1. La disciplina fiscale si differenzia poi in base al soggetto che esercita l attività: imprese individuali e società semplici da un lato; società di persone, di capitali ed enti commerciali dall altro. Cavalli utilizzati nell azienda agricola Imprese individuali e società semplici In base all art del codice civile si considerano imprenditori agricoli coloro che si dedicano all allevamento di equini, di qualsiasi razza, nell ambito dell azienda agricola. Nel caso si tratti d imprese individuali o società semplici, il reddito derivante dall allevamento si considera compreso nel reddito agrario determinato mediante applicazione delle tariffe d estimo, purché gli animali siano nutriti con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno agricolo posseduto dall impresa agricola 2. Fino all entrata in vigore delle nuove tariffe d estimo, il reddito agrario deve essere riva- in evidenza L art. 32 del DPR n. 917/86 richiede che il terreno posseduto abbia la capacità potenziale di produrre almeno un quarto del mangime necessario all allevamento, essendo irrilevante ai fini fiscali sia la quantità totale di mangime prodotto dall impresa agricola sia l eventuale acquisto di mangime presso terzi. 5

6 lutato con l applicazione di un coefficiente pari al settanta per cento. Quando l allevamento dei cavalli eccede la potenzialità del terreno dà luogo, per la parte eccedente il limite, a reddito di impresa determinabile con metodo forfetario oppure ordinario. Il metodo forfetario Il metodo forfetario 3 consiste nell attribuire a ciascun animale che eccede la potenzialità del fondo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo; il valore deve poi essere moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (le spese e gli altri componenti negativi non sono invece ammessi in deduzione). Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 4. Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo si possono consultare le istruzioni al quadro RD del modello Unico. Il metodo ordinario Il metodo ordinario comporta l applicazione delle norme ordinariamente previste per la determinazione del reddito d impresa, con l obbligo di tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata, a seconda dell ammontare dei ricavi. in evidenza Il regime naturale di determinazione del reddito d impresa è quello forfetario, da adottare nel caso in cui l allevamento dei cavalli ecceda la potenzialità del terreno; resta salva la facoltà per l allevatore di avvalersi delle modalità di calcolo utilizzate ordinariamente. L opzione si esprime compilando il quadro del reddito d impresa nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti. 6

7 Società ed enti commerciali Il reddito da allevamento di animali conseguito da società commerciali (di persone o di capitali), da società cooperative e da enti commerciali, che ecceda o meno il reddito agrario dei terreni, è considerato reddito di impresa ed è tassato sulla base delle risultanze contabili. La Finanziaria permette alle società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, con qualifica di società agricola 6, di optare per la determinazione del reddito agrario secondo le modalità previste dalla legge 7. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di applicazione si rimanda al DM 27 settembre 2007, n L agevolazione è riservata esclusivamente alle società che nell oggetto sociale prevedono l esercizio esclusivo di attività agricole di cui all art del codice civile e nella denominazione riportano la dizione "società agricola". Cavalli utilizzati nell attività agonistica L allevamento dei cavalli utilizzati per l esercizio di attività agonistica non rientra nell attività propriamente agricola. In questo caso al titolare dell impresa sono infatti richieste specifiche competenze tecniche, necessarie alla preparazione ed all addestramento del cavallo, ed apposite attrezzature che esulano dalla disponibilità dell allevatore e dalla potenzialità del fondo 8. I proventi derivanti dall impiego di questi animali in corse di trotto o galoppo non entrano perciò nella configurazione del reddito agrario, ma sono considerati componenti positivi del reddito d impresa, da contrapporre ai relativi costi, primo tra tutti il costo del cavallo, meglio individuato nella sezione dedicata alle scuderie. Scritture contabili Le imprese di allevamento di cavalli che eccedono le potenzialità del terreno, oltre alle ordinarie scritture contabili, devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distinto per specie e ciclo di allevamento, con indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi, per qualsiasi causa, nel periodo d imposta 9. Il registro è essenziale per la regolarità ed attendibilità della contabilità dell impresa di allevamento 10. Solo le imprese che svolgono attività agricola mediante allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno sono esentate dal tenere questo registro, in virtù del diverso sistema di accertamento basato sul reddito agrario. 7

8 Provvidenze UNIRE Stabilite ogni anno dall UNIRE 11 e approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le provvidenze finalizzate all incremento ed alla selezione della produzione ippica corrisposte agli allevatori di cavalli di razza si dividono in due categorie: le provvidenze erogate a favore degli allevatori quale incentivo alla loro attività di allevamento, con importo variabile in percentuale sull ammontare dei premi vinti dai cavalli allevati nelle singole corse, e i premi al traguardo spettanti ai proprietari dei cavalli che svolgono attività agonistica. Per le provvidenze agli allevatori, l UNIRE opera all atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche o dell imposta sul reddito delle società dovuta dall allevatore, con la conseguenza che i contributi cui la stessa si riferisce concorrono a formare il reddito complessivo dell allevatore secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza 12. I premi al traguardo, anche quando percepiti da allevatori proprietari, sono estranei alla normale attività agraria e costituiscono reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario 13. Nel dettaglio, quando l UNIRE corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, deve operare all atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche o dell imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell art. 51 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti 14. in evidenza La ritenuta a titolo d acconto non esaurisce il rapporto tributario, in quanto chi la percepisce, dovendo dichiarare il relativo reddito, sottrarrà dall imposta dovuta la ritenuta subita. La ritenuta a titolo d imposta, invece, esaurisce il rapporto tributario, con la conseguenza che il percipiente non dovrà dichiarare quanto ricevuto perchè la ritenuta subita lo solleva da ogni obbligo tributario. 8

9 Imposta valore aggiunto Anche ai fini Iva occorre individuare il corretto trattamento fiscale applicabile all attività di allevamento di cavalli, distinguendo a seconda che riguardi o meno cavalli impiegati nell attività agonistica. Non ha invece nessun rilievo la veste giuridica con la quale il soggetto esercita l attività di allevamento. Cavalli utilizzati nell azienda agricola Regime speciale L allevamento dei cavalli è considerato attività agricola ed è previsto un apposito regime speciale 15. Esso consiste nella detrazione forfetaria dell Iva sugli acquisti in ragione delle percentuali di compensazione applicabili ai prodotti venduti, fermo restando l obbligo di calcolare e versare l Iva eventualmente dovuta entro le normali scadenze. Le percentuali sono stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l applicazione del regime speciale devono sussistere due requisiti: esercizio, anche in forma associata, di una delle attività indicate dall articolo 2135 del codice civile; commercializzazione dei prodotti indicati nella tabella A, parte prima, allegata al DPR n. 633, a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato a Iva. Il soggetto che opera in regime speciale non può operare altre detrazioni oltre a quelle forfetarie delle percentuali di compensazione. E tenuto agli obblighi contabili e di-chiarativi normalmente previsti ai fini Iva. un esempio Il signor Rossi gestisce un azienda agricola per l allevamento dei cavalli. In data 31 luglio 2007 cede 10 cavalli del valore unitario di al signor Bianchi. Considerato che alla vendita di cavalli vivi si applica l aliquota Iva del 20%, qualora non siano utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, e che la percentuale di compensazione è pari al 7,5%, il signor Rossi dovrà versare Iva per sulla base di questo calcolo: numero cavalli ceduti 10 costo unitario

10 imponibile totale operazione Iva operazioni imponibili (20% di ) Iva detraibile (7,5% di ) 750 Iva dovuta sull operazione Regime di esonero Gli allevatori di cavalli imprenditori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore ad 7.000, composto per almeno due terzi da cessioni di prodotti elencati nella tabella A, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633, sono esonerati da tutti gli adempimenti Iva. Resta fermo l obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. In questo caso i clienti, se soggetti Iva, devono emettere autofattura per le merci acquistate con applicazione delle aliquote compensative. Il regime di esonero termina a partire dall anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di 7.000; nel caso venga superato il limite di un terzo di cessioni di beni non agricoli il regime cessa nel corso dello stesso anno. Regime ordinario Gli allevatori in regime speciale o di esonero possono, in qualunque momento, optare per il regime ordinario 16. L opzione va esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.va precisato che, anche in assenza di tale comunicazione, l opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, salva l applicazione della sanzione da 258 ad in evidenza Gli allevatori che rinunciano al regime di esonero rientrano automaticamente nel regime speciale, a meno che non optino per il regime ordinario. I soggetti in regime speciale o di esonero sono esclusi dal regime dei minimi introdotto dalla Finanziaria

11 Cavalli utilizzati nell attività agonistica L allevamento dei cavalli utilizzati per l esercizio dell attività agonistica non rientra nell attività propriamente agricola. Non si può perciò utilizzare né il regime speciale né quello di esonero 18 ma il regime Iva ordinario. Anche la cessione dei cavalli deve essere assoggettata ad Iva poiché sussistono sia il requisito soggettivo (esistenza di un soggetto d imposta) che oggettivo (operazione imponibile) per l applicazione del tributo 19. Nel caso di cessione di cavalli acquistati in precedenza da privati non dotati di partita Iva viene applicato un particolare regime Iva, denominato regime del margine 20. In questo caso l Iva è determinata per differenza tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita. Sul valore ottenuto si effettua poi lo scorporo dell Iva che risulterà quindi inglobata nel corrispettivo. un esempio Il signor Bianchi gestisce un allevamento di cavalli impiegati in corse ippiche. In data 31 luglio 2007 acquista da un privato un cavallo per 750; il cavallo viene ceduto il successivo 31 agosto 2007 per L Iva dovuta sulla cessione sarà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del cavallo, mediante scorporo della stessa, come risulta da questo prospetto prezzo di acquisto cavallo 750 prezzo di vendita cavallo margine lordo ( ) 750 scorporo Iva (750/1.20) X 20%) 125 base imponibile operazione 625 Iva sulla vendita 125 Provvidenze UNIRE Ai fini Iva sono imponibili con aliquota ordinaria i premi corrisposti a soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di dicembre nell apposito registro tenuto dall UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate dalla stessa associazione, che controlla i requisiti per l iscrizione

12 L iscrizione è subordinata al possesso di due requisiti: la proprietà o la gestione di almeno cinque cavalli; l abitualità a partecipare a gare ippiche. I requisiti necessari vengono vagliati dall UNIRE all atto dell iscrizione. I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti nell elenco, acquistano soggettività passiva Iva e la mantengono fino a quando non vengano meno i requisiti per l iscrizione. L applicazione dell Iva ai premi corrisposti dall UNIRE consente di portare in detrazione l Iva pagata sugli acquisti. Al contrario, gli allevatori e i proprietari che non hanno i requisiti per l iscrizione, o che non si iscrivono all elenco UNIRE, non possono applicare l Iva sui premi ricevuti; di conseguenza, per questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo 22. Imposta regionale attività produttive Anche ai fini dell Irap il trattamento fiscale è diverso a seconda che l attività di allevamento riguardi o meno cavalli impiegati nell attività agonistica, ed a seconda che venga esercitata da imprese individuali e società di persone oppure da società di capitali ed enti commerciali. Cavalli utilizzati nell azienda agricola Le imprese individuali e le società di persone che allevano animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno agricolo posseduto dall impresa agricola 23, calcolando il reddito eccedente i limiti dell art. 32 in modo forfetario 24, determinano il valore della produzione: in relazione alla differenza tra i corrispettivi e gli acquisti soggetti a registrazione a fini IVA. Viene, quindi, compilata la sezione produttori agricoli del quadro IQ del modello UNICO (sezione III); analiticamente, se hanno optato per il metodo analitico di determinazione del valore della produzione, barrando l apposita casella "opzione" della sezione imprese presente nel quadro IQ del modello UNICO (sezione I). Le imprese individuali e le società di persone esercenti l attività di allevamento di cavalli, che non determinano il reddito eccedente la potenzialità del terreno in maniera forfetaria, 12

13 hanno l obbligo di compilare la sezione imprese presente nel quadro IQ del modello Unico (sezione I). Nel caso di società di capitali o di enti commerciali esercenti attività di allevamento di cavalli risulta applicabile l ordinario regime previsto in materia di Irap per le imprese esercenti attività commerciale. in evidenza Sono esclusi dall Irap gli allevatori di cavalli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva. Essi tuttavia assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell anno hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono a determinare il volume d affari. Cavalli utilizzati nell attività agonistica Come ricordato, l allevamento dei cavalli utilizzati per l attività agonistica non rientra nell attività propriamente agricola. Di conseguenza, risulterà applicabile l ordinario regime previsto in materia di Irap per le imprese esercenti attività commerciale. 13

14 Scuderie Imposte sui redditi L attività di scuderia di cavalli da corsa è finalizzata a realizzare un lucro dalla partecipazione dei cavalli a gare agonistiche o dalla loro vendita; ha quindi natura commerciale e non rientra nell attività propriamente agricola. Sono infatti richieste al titolare dell impresa specifiche competenze tecniche, necessarie alla preparazione ed all addestramento del cavallo, ed apposite attrezzature che esulano dalla potenzialità del terreno. Ne consegue che i proventi derivanti dall impiego di questi animali in corse di trotto o galoppo, così come i corrispettivi della loro cessione, sono considerati componenti positivi del reddito d impresa, da contrapporre ai relativi costi, ad esempio quelli relativi all acquisto, al mantenimento, al trasporto e all allenamento dei cavalli. In particolare, per quanto riguarda i premi al traguardo erogati dall UNIRE, va ricordato che viene effettuata una ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l obbligo di rivalsa. Tra i componenti negativi è rilevante il criterio di determinazione del costo del cavallo. La prassi ha chiarito che il cavallo non può tecnicamente considerarsi bene strumentale ammortizzabile, con la conseguenza che il relativo costo deve essere classificato fra i costi ad utilizzazione pluriennale 25, ossia quei costi che devono essere ripartiti in più esercizi secondo il criterio di utilizzazione economica del bene entro l ambito temporale della sua effettiva esplicazione 26. Quanto ai criteri per calcolare le quote del costo del cavallo deducibili in ciascun anno, in assenza di specifici criteri previsti da norme tributarie, devono applicarsi gli ordinari criteri civilistici di ripartizione delle spese. Imposta valore aggiunto La gestione di scuderie di cavalli utilizzati per l attività agonistica rientra nell attività di natura commerciale, e di conseguenza si applica il regime Iva ordinario. In tal senso, anche la cessione dei cavalli deve essere assoggettata ad Iva, poiché sussistono 14

15 sia il requisito soggettivo (esistenza di un soggetto d imposta) che oggettivo (operazione imponibile) per l applicazione del tributo. Per i cavalli acquistati da privati non dotati di partita Iva, si applicherà il regime del margine richiamato a pag. 16. Per quanto riguarda il trattamento delle provvidenze UNIRE percepite dalle scuderie di cavalli, la legge dispone che sono imponibili con aliquota Iva ordinaria i premi corrisposti a soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di dicembre nell apposito registro tenuto dall UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate dalla stessa associazione, che controlla i requisiti per l iscrizione 27. Si ricorda che l applicazione dell Iva ai premi corrisposti dall UNIRE consente di portare in detrazione l Iva pagata sugli acquisti. Le scuderie di cavalli non iscritte nell elenco UNIRE non applicano l Iva sui premi ricevuti; sotto questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo 28. Imposta regionale sulle attività produttive La gestione di scuderie di cavalli utilizzati per l attività agonistica è di natura commerciale; risulta quindi applicabile l ordinario regime previsto in materia di Irap per le imprese esercenti attività commerciale. 15

16 Proprietari Il possesso di cavalli utilizzati nell attività sportiva amatoriale non determina alcun obbligo fiscale per il proprietario, persona fisica, che può invece dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi le spese veterinarie per la cura del cavallo. La detrazione d imposta per le spese sostenute per la cura degli animali da compagnia o deputati alla pratica sportiva (in quanto legittimamente detenuti) è consentita 29 per la parte di spesa eccedente l importo di 129,11 e fino ad un importo massimo di 387,34. L ammontare complessivo massimo della detrazione è pari a 49,07 (19% di 258,23 importo massimo al netto della franchigia). in evidenza La detrazione d imposta non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell esercizio di attività agricole o commerciali, destinati all allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare. Il possesso amatoriale di cavalli da corsa, pur non comportando obblighi fiscali, può comunque evidenziare indici di capacità contributiva utilizzabili per accertamenti di carattere fiscale. L Amministrazione Finanziaria può infatti determinare 30 presuntivamente il reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di elementi indicativi di maggior reddito, quali i cavalli da corsa e da equitazione di cui si rileva la disponibilità da parte del contribuente. Il mantenimento del cavallo fa presumere una certa capacità di spesa ed è perciò attribuito un valore ed un coefficiente 31 per ogni cavallo posseduto dal soggetto. L importo ottenuto con un apposito calcolo, nel quale si tiene conto anche degli altri beni e/o investimenti effettuati dal contribuente, costituisce reddito presuntivamente accertabile. Se esso è superiore di almeno un quarto rispetto al reddito complessivo dichiarato dal contribuente e lo scostamento si verifica per più di due periodi d imposta consecutivi, può scattare l accertamento, fermo restando che il contribuente può fornire giustificazioni agli scostamenti rilevati, in relazione al possesso di redditi esenti o tassati alla fonte a titolo d imposta (ad esempio, disponibilità di depositi bancari o postali, buoni ordinari del tesoro, ecc). 16

17 Allenatori Ai fini delle imposte sui redditi, l attività di allenatore di cavalli da corsa è diversamente inquadrata a seconda delle modalità con cui è esercitata. Nel caso l allenatore svolga attività organizzata in forma d impresa, utilizzando mano d opera e beni strumentali ed effettuando tutta una serie di servizi quali la mascalcia, le cure veterinarie e quanto altro necessario al mantenimento e alla preparazione del cavallo per le competizioni agonistiche, il reddito prodotto sarà inquadrato nell ambito del reddito d impresa e le prestazioni effettuate saranno soggette all aliquota Iva del 20% senza subire alcuna ritenuta a titolo d acconto. Nel caso in cui, invece, l allenatore si limiti a prestare la sua attività professionale nei confronti di allevatori, proprietari o scuderie, senza alcuna organizzazione d impresa ed offerta di servizi accessori, il reddito prodotto sarà inquadrato nell ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Verranno applicati gli articoli 53 e 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e le prestazioni effettuate saranno soggette all aliquota Iva del 20%, con ritenuta a titolo d acconto del 20% 32.Tra i compensi dell allenatore di cavalli da corsa va segnalata la percentuale spettante sui premi al traguardo erogati dall UNIRE, per i quali si richiama quanto detto in precedenza: effettuazione di ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l obbligo di rivalsa. 17

18 Fantini Il fantino che monta i cavalli da corsa nelle competizioni al galoppo s inquadra tra gli atleti che svolgono attività sportiva. Ai fini delle imposte sui redditi, la sua attività potrebbe essere inserita, qualora ne sussistessero le circostanze, nell ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con applicazione del regime previsto per i redditi di lavoro dipendente. Di norma però il fantino presta la sua attività professionale nell ambito di un rapporto senza vincolo di subordinazione ed è perciò da inquadrare tra i lavoratori autonomi, con applicazione ai fini della determinazione del reddito degli articoli 53 e 54 del DPR 22 dicembre 1986 n Per la monta del cavallo il fantino riceve un onorario fisso, previsto contrattualmente a livello nazionale, e ha diritto ad una percentuale sui premi al traguardo erogati dall UNIRE. Entrambe le tipologie di emolumenti sono soggette a ritenuta alla fonte: 20% nel caso dell onorario fisso, 4% nel caso della percentuale sui premi al traguardo. in evidenza Contrariamente a quanto ora detto, nelle corse al trotto i guidatori non hanno diritto ad alcuna percentuale sul premio al traguardo e non è previsto un compenso per la singola prestazione in corsa: gli eventuali emolumenti possono derivare solo da apposita contrattazione privata tra guidatore ed allenatore/scuderia/proprietario. 18

19 Manifestazioni Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare eventi sportivi, compresi i concorsi di sport equestri, si avvalgono delle prestazioni di sportivi: atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari, istruttori, ecc., ai quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità assoggettati ad una disciplina fiscale agevolata. L indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, costituiscono redditi diversi 33. in evidenza Per poter includere i compensi citati tra i redditi diversi occorre che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).ad esempio, non si possono considerare redditi diversi i compensi corrisposti ad un giudice di gara dilettante quando dirige una gara professionistica, né quelli corrisposti ad un atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico. Compensi, premi, rimborsi e indennità erogate per le prestazioni sopra citate fruiscono di un trattamento fiscale agevolato: fino all importo di non subiscono alcuna ritenuta Irpef e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell Irpef di chi li percepisce.tra ed sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta Irpef pari all aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente 23%), maggiorata delle addizionali all Irpef. Oltre l importo di sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto Irpef pari all aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente 23%), maggiorata delle addizionali all Irpef. I soggetti che in un periodo di imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse devono autocertificare l ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle associazioni sportive di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. 19

20 Note 1. Circolare n Art. 32, comma 2 del DPR n Art. 56, comma 5 del DPR n DM per il biennio Art. 1, comma 1093 e segg. della Legge n Art. 2 del D.Lgs n Art. 32 del DPR n Risoluzione n Art. 18 bis del DPR n Cassazione n Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine 12. Art. 5, comma 2 del DL n. 417, convertito dalla L n Risoluzione n Art. 5, comma 1 del DL n. 417, convertito dalla L n Art. 34 del DPR n DPR n Art. 1, comma 96 e segg. della Legge n Art. 34 del DPR n Risoluzione n Corte di Giustizia UE -causa C-320/ Art. 44 della Legge n. 342, modificato dalla Legge n Circolare n Titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 DPR n Art. 56, comma 5 del DPR n Art. 108 del DPR n Risoluzione n. 144 del Art. 44 della Legge n. 342, modificato dalla Legge n Circolare n Art. 15, lett. c bis del DPR n Art. 38, comma 4 del DPR n individuati da appositi decreti ministeriali 32. Art. 25 del DPR , n Art. 67, c. 1, lett. M, del DPR n

21 Riferimenti normativi R.D. 16 marzo 1942 n. 262 D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 D.L. 30 dicembre 1991 n. 417 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442 L. 21 novembre 2000 n. 342 D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 L. 27 dicembre 2006 n. 296 D.M. 27 settembre 2007 n. 213 L. 24 dicembre 2007 n. 244 risoluzione 13 aprile 1981 n. 317 circolare 14 agosto 1981 n. 27 risoluzione 13 gennaio 1982 n. 144 risoluzione 2 febbraio 1985 n circolare 16 novembre 2000 n. 207 Per approfondimenti sull'allevamento dei cavalli nelle aziende agricole si può consultare la "Guida fiscale per il settore agricolo" (aggiornamento 2006) disponibile on line nella sezione guide fiscali

22 INDICE Presentazione 2 Premessa 4 Allevatori Imposte sui redditi 5 Cavalli utilizzati nell azienda agricola 5 Cavalli utilizzati nell attività agonistica 7 Scritture contabili 7 Provvidenze UNIRE 8 Imposta sul valore aggiunto 9 Cavalli utilizzati nell azienda agricola 9 Cavalli utilizzati nell attività agonistica 11 Provvidenze UNIRE 11 Imposta regionale sulle attività produttive 12 Cavalli utilizzati nell azienda agricola 12 Cavalli utilizzati nell attività agonistica 13 Scuderie Imposte sui redditi 14 Imposta sul valore aggiunto 14 Imposta regionale sulle attività produttive 15 Proprietari 16 Allenatori 17 Fantini 18 Manifestazioni 19

23 Dr Toscana n.18 marzo 2008 Speciale "Ippica & Fisco" guida fiscale direttore responsabile Enrico Casini direttore editoriale Maria Rosa Benedetto editore Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Toscana via della Fortezza, Firenze reg. trib. Fi n del 30/06/2001 realizzazione Area di Staff della Direzione regionale grafica e impaginazione Lina De Ronzi & Fabio Daddi stampa Edizioni ETS - Pisa Per l'apporto fornito nella stesura della guida si ringrazia Dott. Mauro Bellatalla Rag. Francesco Luperini Dott. Luca Paoletti Realizzata con il contributo Turf Club - San Rossore

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