EROGAZIONI DI CONTRIBUTI CON FATTURE INTESTATE AD ALTRI

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1 I pareri di Assifero EROGAZIONI DI CONTRIBUTI CON FATTURE INTESTATE AD ALTRI Motivazioni del parere Accade che, benché l erogazione sia fatta a favore di un soggetto, per diverse ragioni, le fatture vengono poi intestate ad un altro enti. In alcuni casi si tratta di prassi legittime, in altri meno e a volte nascondono dei veri e propri stratagemmi per eludere od evadere le imposte o per ottenere benefici illegittimi. È opportuno che le fondazioni siano consapevoli di queste diverse fattispecie e si organizzino per gestirle nel modo più corretto e rispettoso della normativa vigente. Inoltre, soprattutto dopo la modifica della definizione di attività di beneficenza, per le fondazioni aventi caratteristiche onlus, bisogna avere particolare attenzione ed assicurarsi che l erogazione sia sempre deliberata su esplicita richiesta dell ente beneficiario a favore di uno specifico progetto di utilità sociale che quindi dovrà essere rendicontato in modo rigoroso. Per trovare una soluzione che permetta di gestire in modo rigoroso e corretto tali attività, evitando possibili contestazioni e tensioni coi beneficiari dei contributi, Assifero si è rivolta al professor Antonio Fici così da offrire indicazioni operative alle fondazioni interessate. Assifero è naturalmente a disposizione di ogni fondazione che abbia bisogno di assistenza per l implementazione di queste indicazioni. Presupposti 1) Le fondazioni che hanno caratteristiche onlus le quali sono obbligate per legge ad operare in questo modo, ma più in generale gran parte degli enti d erogazione, elargiscono contributi a soggetti terzi per la realizzazione di specifici progetti; 2) l obiettivo di queste erogazioni non è dunque quello di arricchire gli enti non profit loro beneficiari, bensì soltanto di compensare tutte o parte delle spese da loro sostenute per la realizzazione di particolari progetti di utilità sociale; 3) attraverso l erogazione si stabilisce un contratto fra la fondazione e l ente beneficiario che deve realizzare quanto stabilito e che deve rendicontare quanto realizzato; 4) può accadere che il giustificativo di spesa sia intestato ad altro soggetto e si pone quindi l esigenza di capire come la fondazione debba comportarsi; 5) di norma la fondazione non può e non deve pagare il contributo e in caso di pagamento anticipato può richiedere all ente di rimborsare l anticipo; 6) la presenza di documentazione fiscale non corretta non esclude però il dovere da parte della fondazione di accertare l effettiva realizzazione del progetto di utilità sociale in quanto potrebbero darsi situazioni in cui, pur essendo la documentazione di spesa o la fattura intestata a soggetto diverso dall ente destinatario del contributo, quest ultimo abbia effettivamente realizzato il progetto di utilità sociale sopportandone i costi; 7) è dunque necessario accertare che: i) al di là dell intestazione della fattura, la spesa da rimborsare sia stata effettivamente sostenuta dall ente beneficiario; ii) l intestazione formale della fattura a soggetto diverso dal beneficiario non sia dovuta ad un motivo illecito, quale può essere il godimento di agevolazioni fiscali indebite, perché la fondazione non potrebbe naturalmente offrire il proprio contributo alla realizzazione di operazioni contrarie o elusive della legge; 8) è naturalmente possibile l ipotesi in cui il soggetto ammesso al contributo sia un ente che presenta alla fondazione un progetto (anche o esclusivamente) nell interesse di altri enti, indicando questi ultimi quali soggetti chiamati poi a realizzare concretamente il progetto di utilità sociale in tal caso però occorre che ci sia corrispondenza tra il soggetto o i soggetti intestatari della fattura sulla

2 base della quale la fondazione eroga e quel soggetto o quei soggetti indicati dal capofila per la realizzazione concreta del progetto e che non si verifichino forme di subappalto; 9) è quindi opportuno che la fondazione, già in sede di redazione del bando o di formalizzazione dei rapporti col beneficiario, chiarisca che i contributi possano essere erogati solo a seguito di presentazione di fattura quietanzata o documento di spesa intestati all ente beneficiario e che specifichi i casi in cui l intestazione potrà essere diversa (progetti in partnership, erogazioni deliberate a favore di un consorzio) soffermandosi sulla modalità e i tempi con cui l ente capofila debba indicare alla fondazione quali siano gli enti che effettueranno il progetto di utilità sociale.

3 PARERE 1 Sommario: 1. In generale. 2. Situazioni particolari. 3. Indicazioni operative. 1. In generale. Le fondazioni, di comunità e non, non perseguono l obiettivo di arricchire gli enti non profit loro beneficiari, bensì soltanto di compensare tutte o parte delle spese da loro sostenute per la realizzazione di particolari progetti di utilità sociale. Coerentemente, le fondazioni erogano di norma i contributi già deliberati soltanto dopo la conclusione del progetto, dietro presentazione da parte dell ente non profit di documentazione attestante la realizzazione del progetto e i costi sostenuti 2. Talvolta si richiede espressamente la produzione di fatture quietanzate, non sempre però specificandosi, anche se ciò deve ritenersi sottointeso alla luce della natura e delle finalità dell intervento della fondazione, che esse debbano essere intestate all ente non profit 3. Ci si chiede, pertanto, come debba comportarsi la fondazione nel caso in cui il documento giustificativo della spesa, ovvero la fattura quietanzata, risulti intestata non già all ente non profit ammesso al beneficio, bensì ad un soggetto diverso, persona fisica e non. In generale, deve dirsi che se la fattura (o altro documento di spesa) è intestata a soggetto diverso da quello ammesso al beneficio, la fondazione non deve né può procedere alla concreta erogazione del contributo. Infatti, questo documento non prova alla fondazione che l ente non profit abbia effettivamente sostenuto le spese di cui chiede il rimborso, cioè sopportato i costi di realizzazione del progetto di utilità sociale. Erogando ugualmente, la fondazione rischierebbe dunque da un lato di finanziare progetti mai realizzati, dall altro di sostenere progetti già finanziati da altri soggetti diversi dalla fondazione erogante: in entrambi i casi sarebbe compromessa la finalità dell intervento della fondazione, che è quella di consentire la realizzazione di specifici progetti di utilità sociale, e non già semplicemente di beneficiare enti non profit a prescindere dalla realizzazione da parte loro di uno specifico progetto di utilità sociale. 1 Parere reso gratuitamente e in forma breve ad Assifero dall Avvocato Antonio Fici Professore presso l Università degli Studi del Molise. 2 Cfr., ad es., in questi termini, il bando aperto 2006 Donare per crescere insieme della Fondazione VCO, sub termini del bando. 3 Cfr., ad es., il bando della Fondazione Comasca: «Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto, previa raccolta di regolare documentazione dell iniziativa, attraverso la presentazione di fatture quietanzate, pari all importo globale del medesimo progetto presentato».

4 2. Situazioni particolari. Quanto detto sopra, se valido ed indiscutibile in linea di principio, non esclude però di considerare alcune situazioni particolari che pure si possono presentare nella prassi operativa delle fondazioni. Cominciamo col dire, innanzitutto, che, com è evidente, la produzione della documentazione di spesa o in particolare di una fattura quietanzata da parte dell ente non profit non esclude il dovere della fondazione di accertare l effettiva realizzazione del progetto di utilità sociale. Ed infatti le fondazioni si riservano poteri di verifica dell attuazione del progetto e richiedono agli enti beneficiari di attestarne la realizzazione. Per contro, potrebbero darsi situazioni in cui, pur essendo la documentazione di spesa o la fattura intestata a soggetto diverso dall ente destinatario del contributo, quest ultimo abbia effettivamente realizzato il progetto di utilità sociale sopportandone i costi. La fattura, infatti, è un documento unilaterale soltanto rappresentativo di un rapporto giuridico sostanziale, ma che non si identifica con quest ultimo, anche perché la sua rilevanza è prevalentemente fiscale. Non è escluso, pertanto, che il contenuto della fattura non sia corrispondente al contenuto del rapporto giuridico sostanziale, anche in relazione all individuazione del cliente. La mancata corrispondenza tra contenuto della fattura e contenuto del rapporto sostanziale può naturalmente essere dovuta a diverse cause, volontarie o involontarie (ad es. un errore materiale), lecite o illecite (ad es. violazione di norme fiscali). Se si verifica una situazione di questo tipo, in cui dunque, pur essendo la fattura intestata ad un soggetto diverso, le spese risultino essere state effettivamente sostenute dall ente ammesso al contributo (la prova potrebbe ad esempio essere costituita dai bonifici bancari), la fondazione potrebbe comportarsi in uno dei seguenti modi: i) o negare il contributo per assenza del necessario requisito formale (intestazione della fattura al beneficiario), comportamento, quest ultimo, che è doveroso nel caso in cui il bando precisi che il rimborso delle spese avverrà solo a seguito di presentazione di fattura intestata all ente beneficiario; ii) oppure cercare di indagare le ragioni di questa discordanza prima di rifiutarsi di erogare il contributo, comportamento, quest ultimo, che potrebbe essere esperito solo nel caso in cui il bando non precisi la necessità del requisito formale dell intestazione della fattura all ente beneficiario. Al di là della facilmente risolvibile ipotesi in cui la fattura risulti intestata a soggetto diverso per un mero errore materiale (qui basta che si corregga l intestazione), l intestazione a soggetto diverso potrebbe trovare giustificazione nella volontà, di per sé non illecita, di far apparire il soggetto intestatario della fattura come l effettivo cliente del fornitore. In quest ultimo caso, se la fondazione intende ugualmente erogare il contributo, deve prima accertare che: i) al di là dell intestazione della

5 fattura, la spesa da rimborsare sia stata effettivamente sostenuta dall ente beneficiario; ii) l intestazione formale della fattura a soggetto diverso dal beneficiario non sia dovuta ad un motivo illecito, quale può essere il godimento di agevolazioni fiscali indebite, perché la fondazione non potrebbe naturalmente offrire il proprio contributo alla realizzazione di operazioni contrarie o elusive della legge 4. Non rappresenta invece un anomalia l ipotesi in cui il soggetto ammesso al contributo sia un ente che presenta alla fondazione un progetto (anche o esclusivamente) nell interesse di altri enti, indicando questi ultimi quali soggetti chiamati poi a realizzare concretamente il progetto di utilità sociale. Si pensi, ad esempio, ad un consorzio di cooperative sociali rispetto alle cooperative sociali consorziate (o anche ad un associazione di secondo livello rispetto alle associate). In questo caso, è evidente che le fatture saranno intestate agli enti che hanno realizzato il progetto (perché esse hanno in concreto sostenuto le spese per la sua realizzazione) e la fondazione che ha approvato il progetto e deliberato il contributo in favore dell ente capofila potrà (e dovrà) erogare sulla base delle fatture presentate da soggetti diversi dall ente capofila 5. 4 Ad esempio, in un caso realmente accaduto, legittimamente ed opportunamente una fondazione si è rifiutata di erogare un contributo in favore di un associazione che non risultava intestataria di una fattura relativa all effettuazione di opere energetiche rientranti nella previsione di cui all art. 1, comma 346, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), pur dichiarando di averne effettivamente sostenuto le relative spese. Infatti, anche sulla base di quanto previsto dal d.m. attuativo 19 febbraio 2007, n , e dalla circolare esplicativa n. 36 del 31 maggio 2007, dell Agenzia delle Entrate, i soggetti ammessi alla agevolazione «possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico» (peraltro, la stessa legge richiama l art. 1, legge 449/1997 e il d.m. di attuazione 18 febbraio 1998, n. 41, che impongono determinate formalità di pagamento, ovvero il bonifico da parte del soggetto che chiede le agevolazioni). Pertanto, l alternativa era: i) o l associazione aveva effettivamente sostenuto le spese, ed allora la persona fisica intestataria della fattura non avrebbe avuto titolo per godere delle agevolazioni fiscali; ii) oppure la persona fisica intestataria della fattura aveva sostenuto le spese, ed allora l associazione non avrebbe avuto titolo per ottenere il contributo della fondazione. Non sussisteva dunque alcuna valida ragione per cui l associazione beneficiaria non figurasse come formale intestataria della fattura, cosicché il rifiuto della fondazione di erogare il contributo si è rivelato legittimo ed opportuno, perché in caso contrario la fondazione avrebbe o finanziato costi non sostenuti dall ente non profit ammesso al finanziamento, oppure contribuito tramite il proprio intervento finanziario alla violazione di precise norme fiscali da parte dei contribuenti. 5 Questa fattispecie è da porre in relazione con quanto previsto dal decreto ONLUS, dopo che l art. 30, legge 2/2009 di conversione del d.l. 185/2008 (c.d. anti-crisi ), ha introdotto nel suo corpo, all art. 10, il comma 2-bis, secondo cui: «si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale». Questa disposizione è chiaramente rivolta alle fondazioni erogative e di comunità, di cui sostanzialmente riconosce le modalità operative e l importante ruolo ricoperto nel perseguimento dell utilità sociale. Ma la disposizione, a ben vedere, dà adito ad un dubbio rispetto alla modalità operativa da ultimo presentata nel testo: si potrebbe infatti sostenere che il riferimento alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale da parte dell ente senza scopo di lucro (che opera nei settori di cui al comma 1, lett. a) beneficiario della fondazione escluda la natura di attività di beneficenza dell attività erogativa svolta in favore di enti capofila (e dunque impedisca di qualificare ONLUS quella fondazione che così agisca), poiché essi non realizzano direttamente progetti di utilità sociale (né è necessariamente detto che operino nei settori di cui al comma 1, lett. a). La questione richiederebbe un analisi ben più approfondita di quella che è possibile svolgere in questa sede, ma già in prima battuta il dubbio non sembra però fondato, e ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto, come si è chiarito nel testo, sebbene l erogazione sia originariamente deliberata in favore dell ente capofila, essa è poi concretamente effettuata dalla

6 Quanto detto da ultimo richiede però due precisazioni: i) innanzitutto, occorre che ci sia corrispondenza tra il soggetto o i soggetti intestatari della fattura sulla base della quale la fondazione eroga e quel soggetto o quei soggetti indicati dal capofila (vuoi già in sede di bando, vuoi anche successivamente, qualora il bando lo consenta) per la realizzazione concreta del progetto: infatti, ove così non fosse, la fondazione erogherebbe in maniera difforme da quanto deliberato; ii) in secondo luogo, che la situazione sopra descritta è diversa da quella che si avrebbe allorché un ente presentasse un progetto non nell interesse di altri enti bensì in nome e nell interesse proprio, salvo poi subappaltare ad altri soggetti fasi dello stesso progetto: in quest ultimo caso, la fondazione potrebbe e dovrebbe erogare solo dietro presentazione di fatture intestate all ente in cui favore l erogazione fosse stata deliberata. 3. Indicazioni operative. È opportuno che le fondazioni, già in sede di redazione del bando o, in assenza di quest ultimo, nei primi atti formali posti in essere con gli enti non profit potenziali beneficiari, chiariscano che i contributi possano essere erogati solo a seguito di presentazione di fattura quietanzata o documento di spesa intestati all ente beneficiario, e che pertanto, qualora gli enti ammessi al finanziamento non presentino i documenti di spesa formalmente conformi a quanto richiesto dal bando, la fondazione non erogherà il contributo originariamente deliberato. Nel caso in cui invece il bando non espliciti i requisiti formali della documentazione di spesa (quale l intestazione della fattura all ente beneficiario), ugualmente l intestazione della fattura all ente non profit beneficiario costituisce l unico elemento che consente di provare che le spese di cui si chiede il rimborso siano state sostenute dall ente ammesso al finanziamento. Ciononostante, limitatamente a questa ipotesi, prima di negare il contributo, la fondazione potrebbe legittimamente valutare i motivi della mancata intestazione e concedere il contributo a condizione che l ente non profit fondazione in favore dell ente che presenta la fattura (anche se diverso dall ente capofila), ovverosia dell ente che ha direttamente realizzato il progetto di utilità sociale, con ciò dunque rispettandosi alla lettera quanto previsto dal citato comma 2-bis. In secondo luogo e più in generale, va detto che scopo del comma 2-bis è assicurare che l erogazione gratuita sia rivolta ad un ente senza scopo di lucro che realizzi un progetto di utilità sociale, ma questa norma non esclude che la destinazione possa avvenire grazie all intervento di un intermediario, quale potrebbe considerarsi un ente capofila che partecipa ad un bando nell interesse di un gruppo di enti non profit: se dunque, come avviene nella prassi, tutto quanto la fondazione eroga va effettivamente a compensare enti non profit attivi nei settori di cui all art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 460/97 per i costi sostenuti per la realizzazione di progetti di utilità sociale, allora poco importa se alla realizzazione di questo risultato abbia contributo (gratuitamente) un intermediario (ad esempio, un consorzio di cooperative sociali che abbia partecipato ad un bando nell interesse delle consorziate). Quel che rileva ai fini del citato comma 2-bis è infatti unicamente il risultato, e cioè che a beneficiare del contributo sia in fine (e dunque anche con il concorso di intermediari) un ente senza scopo di lucro (attivo nei settori di cui al comma 1, lett. a) che abbia realizzato un progetto di utilità sociale.

7 dimostri di avere effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso, e che non sussistano motivi illeciti (quale ad esempio la violazione di norme fiscali) per l intestazione a soggetto diverso. È altresì opportuno che il bando regoli l ipotesi di presentazione di progetti da parte di enti capofila (ovvero che agiscono nell interesse di un gruppo di soggetti), soffermandosi sulla modalità e i tempi con cui l ente capofila debba indicare alla fondazione quali siano gli enti che effettueranno il progetto di utilità sociale, così da permettere poi una successiva regolare erogazione dei contributi sulla base della presentazione delle fatture da parte di questi ultimi.

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