Unione europea ed economia civile di mercato
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- Anna Stella
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1 Unione europea ed economia civile di mercato La situazione del non profit italiano Monica Poletto
2 1. Ha una normativa molto complessa 2. Ha una storia antica e un presente importante 3. È capace di innovare e di rinnovarsi 4. Risponde a una molteplicità di bisogni 5. Incontra le persone 6. La normativa italiana ha problemi di armonizzazione con la disciplina europea sulla concorrenza
3 DIFFICOLTA NELL AFFRONTO DELLA MATERIA - non esiste una definizione di non profit - la disciplina civilistica (natura dell ente) e quella fiscale (trattamento ai fini dell imposizione diretta e indiretta) non sono uniformi - oltre alle norme tributari fondamentali esistono molte leggi speciali che si sommano alle prime, spesso derogando ad esse - un numero considerevole di circolari e risoluzioni ministeriali completa e complica il quadro
4 LIBRO I Il non profit nel codice civile Titolo II - capo II: associazioni e fondazioni riconosciute Titoli II - capo III: associazioni non riconosciute e comitati LIBRO V Titolo VI: cooperative N.B. Le ONLUS non sono contemplate nel codice civile, non essendo una forma giuridica
5 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLE ASSOCIAZIONI - scopo non economico; - presenza di una pluralità di soci; - struttura organizzativa tipica costituita da assemblea dei soci e amministratori;
6 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - autonomia patrimoniale; - limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell associazione; - possibilità di accettare donazioni (ora estesa a tutte le associazioni).
7 LA FONDAZIONE Caratteristiche: - è un complesso di beni destinati ad uno scopo; - è negozio unilaterale; - le figure necessarie sono il fondatore e gli amministratori
8 LE COOPERATIVE Le cooperative si distinguono in: - cooperative a mutualità prevalente (cfr Legge Basevi, D.Ls n. 1577) - cooperative a mutualità non prevalente SOLO LE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE POTRANNO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI N.B. alle coop. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni delle S.p.A. In caso di coop. Con un numero di soci cooperatori inferiori a 20 ovvero con un attivo di stato patrimoniale non superiore a un milione di, l atto costitutivo può stabilire che trovino applicazione le norme sulla S.r.L.
9 COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE: (ART codice civile)
10 Disciplina tributaria base IMPOSTE DIRETTE D.P.R. 917/86 (testo unico imposte sui redditi) articoli: 73, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 4-bis da 143 a 150 IVA D.P.R. 633/72 articoli: 3, comma 3 4, comma 4 10 N.B.sia il D.P.R. 917/86 che il D.P.R. 633/72 sono stati modificati dal D.Lgs 460/97
11 Le leggi tributarie speciali D.Lgs 460/97, articoli 10 e seguenti (ONLUS) L.133/99 art.25 e L.347/00 (associazioni sportive dilettantistiche) L.266/91 (organizzazioni di volontariato) L.49/87 (organizzazioni non governative) L. 383/00 (associazioni di promozione sociale) L.59/92 (cooperative) L.381/91 (cooperative sociali) D.M. 25/05/95 (attività marginali organizzazioni di volontariato) D.Lgs 207/01 (IPAB) D.Lgs n.156 (impresa sociale) e molte altre
12 definizione fiscale di ente non profit D.P.R. 917/86 - ARTICOLO 73 1) Sono soggetti passivi dell imposta sui redditi delle persone giuridiche: [..] c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali 2) tra gli enti diversi dalle società di cui alle lettere b) e c) del primo comma, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo. [..] 4) L oggetto esclusivo o principale dell ente residente è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. 4 bis) In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente è determinato in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
13 Se l ente è considerato non commerciale, i suoi redditi vengono determinati ai sensi dell articolo 143 del D.P.R. 917/86 N.B. della definizione di ente non commerciale esposta NON FANNO PARTE LE COOPERATIVE
14 non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali: "i fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche" art.143, comma 2 bis, lett. a) TUIR "i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche" art.143, comma 2 bis, lett. b) TUIR condizioni: condizioni: - occasionalità della raccolta - svolgimento dell'attività in convenzione o in accreditamento - concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne - beni ceduti e servizi erogati di modico valore - attività aventi finalità sociali - attività esercitate in conformità ai fini sitituzionali obblighi contabili: redazione, tenuta e conservazione di rendiconto
15 Gli enti di tipo associativo sono destinatari di un trattamento fiscale agevolato
16 REGOLA GENERALE Trattamento fiscale degli enti associativi (articolo 148 D.P.R. 917/86) Le somme versate da associati e partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo Concorrono, invece, a formare il reddito complessivo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o pagamenti verso pagamento di corrispettivi specifici ECCEZIONE Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati o partecipanti (anche di altre associazioni che formano unica organizzazione nazionale o locale)
17 Condizione per ottenere l agevolazione: Lo statuto (redatto con scrittura privata autenticata o registrata o atto pubblico) deve contenere le seguenti clausole: divieto di distribuzione anche indiretta di utili; obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l organismo di controllo; disciplina uniforme del rapporto associativo (esclusione della temporaneità dell associazione, diritto di voto per approvazione del bilancio e cariche sociali per tutti gli associati); obbligo di approvazione rendiconto economico e finanziario; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, pubblicità convocazioni e deliberazioni assembleari; intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa N.B. le clausole scritte in BLU non si applicano agli enti ecclesiastici
18 Sono in ogni caso considerate commerciali: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita le somministrazioni di pasti le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore le prestazioni alberghiere, di alloggio, trasporto e deposito le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali le prestazioni di servizi nell esercizio di attività di: - spacci aziendali e mense - organizzazione viaggi e soggiorni turistici - pubblicità commerciale - telecomunicazioni e radiodiffusioni
19 PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTE NON PROFIT LE ONLUS (D.Lgs 460, articolo 10 e seguenti)
20 Il Decreto Legislativo 460/97, nella sezione II, disciplina le ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA SOCIALE (ONLUS). O.N.L.U.S Previa verifica Sempre considerate ONLUS Requisiti normativi Esclusi dal regime fiscale delle ONLUS Organizzazioni di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali Consorzi di cooperative sociali al 100% Associazioni Comitati Fondazioni Società cooperative Altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica Enti pubblici Fondazioni Bancarie Partiti e movimenti politici Le organizzazioni sindacali Le associazioni di datori di lavoro Le associazioni di categoria
21 Vincoli statutari I soggetti per potersi qualificare come ONLUS, devono prevedere nei loro statuti alcune clausole: svolgimento delle attività in uno o più dei seguenti settori (art.10, comma 1, lettera a): 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite. l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10, comma 1, lettera b); il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (articolo 10, comma 1, lettera c).
22 Finalità di solidarietà sociale Il comma 1, lettera b), articolo 10 prevede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite per taluni settori di attività quando: le attività stesse siano indirizzate a soggetti svantaggiati o a componenti di collettività estere; per altri settori, le finalità di solidarietà sociale si considerano perseguite indipendentemente dal soggetto cui lo svolgimento dell attività è indirizzato. Tale doppio binario porta alla identificazione di due categorie distinte di attività.
23 Attività per le quali la nozione di solidarietà sociale deve porsi in nesso con condizioni di svantaggio Fanno parte della prima tipologia i soggetti che svolgono attività nei seguenti settori: Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Sport dilettantistico promozione della cultura e dell arte Tutela dei diritti civili Per tali settori di attività le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite quando le cessioni di beni e le prestazioni sono rese nei confronti di: persone svantaggiate (dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale o familiare); componenti collettività estere, ma esclusivamente riguardo agli aiuti umanitari.
24 Attività direttamente connesse a quelle istituzionali Le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle previste al comma 1, lettera a), dell articolo 10, ad eccezione dello svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali: 1 2 Attività analoghe a quelle istituzionali, nei settori dell assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte e tutela dei diritti civili, svolte in favore di persone non rientranti nella condizione di svantaggio Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Non sono chiaramente identificabili
25 Attività direttamente connesse a quelle istituzionali 1. Attività analoghe a quelle istituzionali 2. Attività accessorie per natura a quelle istituzionali possono essere svolte senza che questo comporti la perdita della qualifica di ONLUS a condizione che, in ciascun esercizio e nell ambito di ciascun settore di attività: - non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali; - i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione.
26 Assenza di scopo di lucro Divieto di distribuzione ANCHE INDIRETTA di utili Per distribuzione indiretta di utili si intende: 1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, fondatori, amministratori, benefattori, parenti entro il terzo grado e affini EFFETTUATE A CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI. Sono esclusi da questa previsione i settori di tutela delle cose di interesse storico e artistico e tutela e valorizzazione della natura. 2. Acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al valore normale. 3. Corresponsione a organi amministrativi e di controllo di emolumenti annui superiori al massimo previsto dal D.P.R. 645/94, dal DL 239/95 per i presidenti del collegio sindacale di s.p.a. 4. Corresponsione di interessi attivi (a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari) superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto 5. Corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai CCN
27 Assenza di scopo di lucro Destinazione degli utili e del patrimonio 1. Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o connesse; 2. Obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS N.B. LA PERDITA DELLA QUALIFICA EQUIVALE, AI FINI DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, ALLO SCIOGLIMENTO DELL ENTE (C.M.168/98)
28 ONLUS di diritto Sono sempre considerate ONLUS: 1. Le cooperative sociali 2. Le organizzazioni di volontariato 3. Le organizzazioni non governative Questo automatismo comporta che: 1. Le ONLUS di diritto non debbano limitare le proprie attività a quelle previste per le altre ONLUS 2. Non devono inserire l acronimo ONLUS nella propria denominazione 3. Non devono comunicare il proprio status di ONLUS all anagrafe delle ONLUS 4. Dal punto di vista fiscale è sancito il principio di maggior favore, cioè della possibilità lasciata alle ONLUS di diritto di scegliere tra il regime fiscale proprio delle leggi istitutive e quello delle ONLUS
29 ONLUS limitatamente ad alcune attività Alcuni soggetti possono svolgere attività diverse da quelle elencate, beneficiando della qualifica di ONLUS solo limitatamente ad alcune attività. I soggetti interessati sono: - enti ecclesiastici; - associazioni di promozione sociale Condizioni: - che siano tenute scritture contabili separate per le attività rientranti tra quelle previste per le ONLUS; - che siano rispettati i vincoli statutari previsti per le ONLUS e che sia presentata la comunicazione alla DRE competente
30 Le organizzazioni di volontariato
31 Le organizzazioni di volontariato Le organizzazioni di volontariato vengono istituite dalla Legge 266 dell 11 agosto Definizione di attività di volontariato (art. 2): per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ; non può essere remunerata in alcun modo e non può avere alcun rapporto di lavoro subordinato, o autonomo o in ogni caso a contenuto patrimoniale con l organizzazione in cui opera come volontario. Forma giuridica e norme statutarie (art.3): dispone l introduzione nell atto costitutivo o nello statuto, i contenuti di seguito elencati: - assenza di fini di lucro; - democraticità della struttura; - elettività e gratuità delle cariche associative; - gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti; - criteri di ammissione e esclusione degli aderenti, loro obblighi e diritti; - obbligo di formazione del bilancio La maggior parte delle organizzazioni di volontariato, in Italia, è costituita sotto forma di associazione.
32 Le organizzazioni di volontariato Limiti al lavoro dipendente e autonomo (art. 4): le organizzazioni di volontariato possono assumere dei dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da esse svolta. Risorse economiche (art. 5): le entrate necessarie al funzionamento e allo svolgimento dell attività delle organizzazioni di volontariato sono: - contributi dagli aderenti; - contributi da privati; - contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche (finalizzati allo svolgimento di specifiche e documentate attività o progetti); - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Gli articoli seguenti disciplinano: la devoluzione del patrimonio, i registri delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni, le agevolazioni fiscali.
33 Le agevolazioni fiscali al volontariato Esclusione dal campo di applicazione dell IVA (art. 8): Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il primo risvolto operativo di tale disposizione riguarda il fatto che, nell esercizio delle proprie attività, le organizzazioni di volontariato non devono aprire la partita IVA (sono quindi equiparate, ai fini IVA, al privato consumatore: l IVA pagata sugli acquisti diventa dunque automaticamente un costo). Agevolazioni in materia di imposte dirette. Occorre distinguere tra: - attività istituzionali, per le quali l esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa della attività stessa; - proventi da attività commerciali e produttive marginali, che non costituiscono reddito imponibile a patto che soddisfino i criteri relativi al concetto di marginalità.
34 Le agevolazioni fiscali al volontariato Il decreto ministeriale del ha così determinato le attività marginali: - attività di vendita occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; - attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
35 LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE Le Organizzazioni non governative sono organizzazioni private di vario tipo che operano nel campo della cooperazione internazionale. Le stesse, se in possesso del riconoscimento di idoneità concesso dal Ministero degli Affari Esteri, sono destinatarie di un trattamento fiscale privilegiato e hanno accesso a canali di finanziamento governativi per la realizzazione di progetti di cooperazione promossi dalle organizzazioni stesse o dal Ministero degli Affari Esteri. I requisiti necessari all'ottenimento del riconoscimento sono esposti all'articolo 28 della Legge 49/87.
36 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO: le ONG devono essere costituite sotto forma di associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati Il loro fine istituzionale deve essere lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del terzo mondo Il loro statuto deve prevedere l'assenza di fine di lucro e l'obbligo di destinare i proventi, anche se derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali. non devono avere alcun rapporto di dipendenza da enti con finalità lucrative, non devono essere collegate in nessun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro devono poter documentare una esperienza operativa di almeno tre anni in relazione a Paesi in via di sviluppo, anche presentando bilanci relativi all'ultimo triennio e documentando la tenuta della contabilità.
37 GLI ENTI ECCLESIASTICI La Costituzione italiana, garantendo - all'articolo 3 - pari dignità sociale e uguaglianza a tutti i cittadini, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali", riconoscendo - all'articolo 19 - la libertà a tutti di professare la propria fede religiosa, e precisando (al successivo articolo 20) che "il carattere ecclesiastico e il fine di religione di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività", apre la strada all'esistenza, nel nostro ordinamento, degli enti ecclesiastici. Inoltre, agli articoli 7 e 8, oltre a garantire indipendenza e sovranità allo Stato e alla Chiesa cattolica, la Costituzione introduce il principio secondo il quale "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge"
38 LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L.383/00) Sono considerate associazioni di promozione sociale: -le associazioni riconosciute e non riconosciute; -i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni. Non sono, invece, considerate associazioni di promozione sociale: -i partiti politici; -le organizzazioni sindacali; -le associazioni di datori di lavoro; -le associazioni professionali e di categoria; -tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati; -i circoli privati e le associazioni comunque denominate che: dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; prevedono il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota; collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
39 COOPERATIVE SOCIALI Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283) 1. Definizione Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
40 4. Persone svantaggiate Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
41 La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze è una confraternita che si occupa del trasporto dei malati fondata a Firenze nel XIII secolo da San Pietro martire. È oggi la più antica Confraternita per l'assistenza ai malati e, in generale, la più antica istituzione privata di volontariato esistente al mondo ancora attiva dalla sua fondazione, datata nel 1244 secondo i registri conservati nel suo archivio. I suoi membri laici, detti fratelli continuano ancora a fornire parte [1] del servizio di trasporto infermi nella città, e fino all'aprile 2006 indossavano ancora la tradizionale veste nera (risalente al XVII secolo), oggi ridotta all'uso nelle cerimonie di rappresentanza a causa di regolamenti nazionali ispirati alla sicurezza stradale. Sull'esempio della confraternita fiorentina sono sorte numerose istituzioni analoghe in tutta Italia ed anche all'estero.
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43 Banco Alimentare
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45 Trattato che istituisce la Comunità Europea Articolo 87 (ex articolo 92) 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
46 Nozioni fondamentali: -Il Trattato non dà una definizione di aiuti di Stato, in quanto considerata intuitiva -La giurisprudenza ha consolidato una nozione di aiuti di Stato: sovvenzione statale che crea distorsioni alla concorrenza perché favorisce alcuni operatori al posto di altri. In questo senso può essere aiuto di Stato anche l agevolazione fiscale -In materia di aiuti di Stato vi sono moltissimi contenziosi, in quanto viene considerato intervento in materia di competenza esclusiva degli Stati (esempio, imposte dirette) -L aiuto di Stato è considerato tale quando riguarda l attività di impresa ed è concesso secondo criteri di selettività -Definizione di mercato rilevante ai fini dell applicazione del diritto di concorrenza (97/C 372/03):
47 Sentenze importanti: C-222/04 (agevolazioni fiscali a fondazioni bancarie) -Può essere considerata impresa ai sensi dell articolo 87, comma 1, CE -Secondo costante giurisprudenza, nell ambito del diritto della concorrenza, il concetto di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (esempio: SENTENZA CAUSE RIUNITE C-264/01, C-306/01, C-354/01 E C-355/01) - è attività economica qualsiasi attività che consista nell offrire beni e servizi su un mercato -La pura detenzione di partecipazioni non configura attività economica (111) -La semplice suddivisione di una impresa in due enti distinti [ ] sarebbe sufficiente a privare della loro efficacia pratica le norme comunitarie sugli aiuti di Stato (114) -Per quanto riguarda il ruolo affidato dal legislatore nazionale alle fondazioni bancarie nei settori di interesse pubblico e di utilità sociale, bisogna distinguere tra il semplice versamento di contributi ad enti senza scopo di lucro e l attività svolta direttamente in tali settori (119) - la nozione di impresa è esclusa in quanto tale attività ha natura esclusivamente sociale e non è svolta su un mercato in concorrenza (121). Quando agisce direttamente essa può offrire servizi e beni sul mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l educazione, l arte o la sanità. In tale ipotesi [ ] [ [ la fondazione bancaria deve essere considerata come un impresa, in quanto svolge un attività economica, nonostante il fatto che l offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono (122)
48 DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ICI-IMU) (99) La Commissione osserva che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale comporta tre importanti conseguenze, descritte in appresso. (100) In primo luogo, è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce a un determinato soggetto. Ciò significa che la forma giuridica e organizzativa è irrilevante. Pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può nondimeno essere considerato come un'impresa ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un attività economica. (101) In secondo luogo, l applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. (102) In terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un soggetto che svolga attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda il primo tipo di attività. (103) Per attività economica si intende ogni attività che preveda l offerta su un mercato di beni e servizi. Al riguardo, la Commissione osserva che le caratteristiche e gli elementi di cui al punto (97), indicati dall Italia e dagli altri 78 terzi interessati, che tuttavia per loro stessa ammissione non sono presenti in tutti i casi, non sono di per sé sufficienti ad escludere la natura economica delle attività interessate.
49 Servizi di Interesse Generale (SIEG) Articolo 106 del Trattato 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'unione.
I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre
I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (O.N.L.U.S.) D.LGS. 4 dicembre 1997 n 460 (ART. 10 e SS.) C.M. 26
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