Fotovoltaico: rimodulazione delle tariffe incentivanti ed effetti sugli acconti per gli imprenditori

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1 Fotovoltaico: rimodulazione delle tariffe incentivanti ed effetti sugli acconti per gli imprenditori agricoli di Ennio Trivella - dottore commercialista e revisore legale Per effetto di quanto stabilito dall art.26 D.L. n.91/14, c.d. Decreto Competitività, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, ha disposto alcune modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. In particolare, secondo quanto stabilito nella citata disposizione normativa, in primo luogo viene previsto, dal secondo semestre 2014, l erogazione delle tariffe incentivanti in rate mensili, nella misura del 90% della produttività stimata, con successivo conguaglio e, in secondo luogo, dall 1 gennaio 2015,viene prevista la riduzione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw. Tale riduzione avviene secondo una delle tre modalità previste, a scelta del titolare dell impianto, da comunicare al Gse entro il prossimo 30 novembre Lo stesso D.L. n.91/14 riconosce, ai soggetti beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la possibilità di cedere una quota degli stessi, fino all 80%, ad un soggetto selezionato tra i primari operatori finanziari europei, che subentra nel diritto alla relativa percezione. Oltre a tali aspetti di rideterminazione delle tariffe, il settore delle energie rinnovabili è stato oggetto di un ulteriore cambiamento per effetto di quanto stabilito dall art. 22, co.1 D.L. n.66/14, il quale modificando l art.1, co.423 L. n.266/05 ha introdotto la determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e vendita, da parte di imprenditori agricoli, di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonche di carburanti e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Per effetto di tale cambiamento, di conseguenza sono obbligatorie alcune considerazioni in merito agli acconti d imposta dovuti da tali soggetti. Le nuove modalità di erogazione della tariffe incentivanti: acconto-conguaglio Secondo quanto stabilito dal co.2 dell art.26 D.L. n.91/14, con effetto decorrente dal secondo semestre 2014, il Gse eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell anno successivo. Le nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti trovano applicazione a prescindere dal Conto Energia al quale si ha avuto accesso. Sulla base di quanto stabilito dal D.M. 16 ottobre 2014, attuativo delle disposizioni in esame, la producibilità media annua relativa all impianto fotovoltaico viene stimata facendo riferimento: al numero totale di ore di produzione dell impianto riferite all anno precedente, se sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno; al numero di ore annue medie definite in base alla regione di localizzazione dell impianto, se non sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno. Da un punto di vista operativo, quindi, il Gse effettuerà controlli per la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, raffrontando la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata, al fine di rimodulare o sospendere, se necessario, gli acconti erogati. Al superamento della soglia di 100 euro il Gse effettua delle erogazioni in acconto delle tariffe incentivanti. In particolare, i pagamenti vengono effettuati alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza in base alla seguente periodicità, differenziata a seconda della potenza dell impianto fotovoltaico. 23

2 Potenza impianto Periodicità erogazioni Scadenze Periodi di competenza ottobre / gennaio 3 kw quadrimestrale febbraio / maggio giugno / settembre novembre / gennaio > 3 kw 6 kw trimestrale febbraio / aprile maggio / luglio agosto / ottobre novembre / dicembre gennaio / febbraio > 6 kw 20 kw bimestrale marzo / aprile maggio / giugno luglio / agosto settembre / ottobre gennaio febbraio marzo aprile maggio > 20 kw mensile giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Su tale aspetto, il D.M. 16 ottobre 2014 ha precisato che qualora: sia superata la soglia di 100 euro, il Gse eroga il conguaglio degli anni precedenti entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (e comunque entro il 30 giugno di ogni anno); non sia superata la soglia di 100 euro, il Gse eroga il conguaglio contestualmente al successivo acconto qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista ; il conguaglio sia negativo, il Gse avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti. La rimodulazione delle tariffe incentivanti Come già accennato, per effetto di quanto stabilito dal comma 3 dell art.26 D.L. n.91/14, nei confronti dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, entrati in funzione con uno dei Conti Energia attivati nel corso degli scorsi anni e di potenza nominale superiore a 200kW, a partire dal 1 gennaio 2015 è prevista una riduzione della tariffa incentivante. In sostanza viene imposta, per i soggetti responsabili di impianti di potenza nominale superiore a 200 kw, alternativamente, o una riduzione della tariffa incentivante, o un allungamento del periodo di erogazione dell incentivo o, infine, una rimodulazione dello stesso. Da un punto di vista operativo tali soggetti, entro il 30 novembre 2014, dovranno scegliere, tra una delle seguenti opzioni: a) l allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella sotto riportata: Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell incentivo 12 25% 13 24% 14 22% 15 21% 16 20% 17 19% 18 18% oltre 19 17% b) il mantenimento dell erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 24

3 AGEVOLAZIONI fasi: una prima di riduzione dell incentivo a cui ne segue un altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MISE del 17 ottobre 2014, nel quale sono raccolte le tabelle contenenti i fattori moltiplicativi (1- Xi) determinati in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi (espresso in anni e mesi approssimati per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014), da applicare per il calcolo dell incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1 gennaio Da un punto di vista pratico, la nuova tariffa incentivante (Inew) è determinata in applicazione della seguente formula: I new = I old * (1-Xi) I new è la tariffa nuova I old è la tariffa precedente; Xi è funzione del periodo residuo d incentivazione (anni e mesi) e comporta una riduzione più marcata della tariffa per gli impianti in esercizio da più tempo. Esempio Il Sig. Mario Rossi è titolare di un impianto FV di 300 kw, a terra, incentivato con il secondo conto energia ed entrato in esercizio il 1 settembre 2007, con un periodo residuo d incentivo pari a 12 anni e 8 mesi (calcolato a decorrere dal 31 dicembre 2014). Di seguito si riporta la tabella di riferimento: L impianto in esame, con una tariffa iniziale di 0,36 /kwh, riceverà per gli anni dal 2015 al 2019, la nuova tariffa di 0, /kwh. La tariffa passerà poi ad un valore di 0, ( / kwh) nel 2020, poi salirà a 0, ( /kwh) nel 2021, a 0, ( /kwh) negli anni dal 2022 al 2026 per poi tornare al valore originario di 0,36 ( / kwh) nel c) il mantenimento dell erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali: 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kw e 500 kw; 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kw e 900 kw e 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kw. 25 La comunicazione della rimodulazione Lo stesso comma 3 dell art.26 stabilisce che nel caso in cui il soggetto responsabile dell impianto non comunichi la propria scelta sulla nuova modalità di erogazione della tariffa incentivante, il Gse procederà con l applicazione della soluzione di cui alla precedente lett. c) - mantenimento dell erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione. La scelta dell opzione potrà essere effettuata dai soggetti responsabili dell impianto, dalle ore 8,00 del 4 novembre alle ore 23,00 del 30 novembre, esclusivamente attraverso l applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del Gse ( In particolare, come riportato nelle istruzioni operative del Gse il soggetto responsabile deve accedere al citato portale del Gse, indicare l opzione desiderata, stampare l apposita Dichiarazione per l esercizio del diritto di opzione, firmarla e caricarla sul Portale, unitamente al proprio documento d identità in corso di validità. L iter per la comunicazione della scelta di rimodulazione 1. Accesso al sito del Gse: nella sezione Applicazioni Scelta dell opzione 3. Stampa della scelta effettuata e apposizione della firma del soggetto responsabile dell impianto 4. Inserimento della dichiarazione unitamente ad un documento d identità del soggetto responsabile nel sito del Gse - sezione applicazioni

4 Lo stesso Gse afferma che la scelta effettuata può essere modificata esclusivamente entro il 30 novembre 2014 annullando la richiesta già trasmessa ed inviandone una nuova. In tal caso il soggetto interessato dovrà nuovamente accedere all applicazione e ripetere... le operazioni... selezionando la comunicazione di cui si richiede l annullamento. La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sara la sola ad essere considerata valida dal Gse ai fini dell esercizio del diritto di opzione. Ipotesi di inammissibilità delle comunicazioni Sono considerate inammissibili le comunicazioni pervenute al Gse entro il 30 novembre 2014 tramite modalità diverse dall utilizzo del portale (ad esempio, posta, fax, pec) Sono considerate non valide le comunicazioni pervenute al Gse dopo il 30 novembre 2014 Nell ipotesi in cui, il Gse riscontri delle anomalie formali, quali ad esempio, la mancata sottoscrizione della richiesta, il mancato invio della copia del documento d identità o l invio di un documento di identità non leggibile, lo stesso richiederà l integrazione della documentazione trasmessa, che dovrà essere fornita entro 15 giorni. In tal caso fa presente il Gse, non è comunque possibile variare l opzione selezionata vista anche la possibilita, riconosciuta al Soggetto Responsabile, di rettificare l opzione, laddove ritenuto necessario, entro e non oltre il 30 novembre In caso di mancata integrazione delle informazioni richieste entro il termine previsto, il Gse applicherà la riduzione della tariffa incentivante secondo quanto previsto alla predetta lettera c) - mantenimento dell erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione. La gestione di alcuni casi particolari Nel documento emanato dal Gse, lo stesso affronta la gestione della comunicazione in alcune particolari situazioni di seguito riportate: Cambio di titolarità Nell ipotesi in cui al 31 ottobre 2014 sia ancora in corso la procedura di variazione del soggetto responsabile (cambio di titolarità), ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento, affitto d azienda o ramo d azienda, cessione del diritto di superficie ed impianto, vendita dell immobile comprensivo dell impianto), la scelta dell opzione 26 potrà essere effettuata, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a cura del soggetto che, all esisto dell istruttoria del Gse, risulti titolare dell impianto fotovoltaico. Procedimento di ammissione o convenzione non attiva al 31 ottobre 2014 La scelta dell opzione va effettuata entro 30 giorni dall attivazione della convenzione. Cessione del credito nei confronti del Gse In caso di avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del Gse, la scelta dell opzione va effettuata dal soggetto responsabile entro il 30 novembre Le novità per gli imprenditori agricoli Come accennato, l art.22, co.1 e 1-bis D.L. n.66/14, modificando l art.1, co.423, L. n.266/05 ha introdotto la determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e vendita, da parte di imprenditori agricoli, di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Aspetti soggettivi ed oggettivi di applicazione Come accennato, la novità normativa si riferisce alle attività di produzione di energia elettrica svolte dagli imprenditori agricoli. A tal proposito, al fine di individuare da un punto di vista soggettivo i destinatari della stessa appare utile richiamare quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.32/e/09, secondo cui il regime agevolato di tassazione delle energie da fonte agroforestale interessava: le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che esercitano le attività agricole di cui all art.2135 cod.civ.; le società di persone, le Srl e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell art.2 D.Lgs. n.99/04, che optano per la determinazione del reddito su base catastale. Di conseguenza, sulla base di tali indicazioni, resterebbero quindi escluse dall applicazione del regime forfetario le Spa, le quali devono determinare il reddito delle attività di produzione e cessione delle energie da fonte agro-forestale e fotovoltaica in base ai criteri ordinari (a costi e ricavi). Considerazioni che dovrebbero ancora trovare applicazione per l anno 2014, con una piena applicazione della novità a partire, invece, dall anno 2015.

5 AGEVOLAZIONI Da un punto di vista oggettivo, la novella normativa richiama le fonti rinnovabili, con specifico riferimento: alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; alla produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; alla produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Aspetti operativi Sotto l aspetto sostanziale, il citato comma 1 prevede che il reddito imponibile derivante da dette attività sia pari al 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, ferma restando la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari. In sede di conversione in legge del citato D.L. n.66/14: l applicazione di tale nuova disposizione, originariamente prevista a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (dal 2014), è stata differita al periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015); è stato introdotto il comma 1-bis che per il 2014 prevede l applicazione di una disciplina transitoria in base alla quale la produzione e cessione di: energia da fonti rinnovabili agroforestali fino a kwh anno; energia da fonti rinnovabili fotovoltaiche fino a kwh anno; carburanti e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo; sono attività connesse all esercizio dell impresa agricola produttive di reddito agrario. Per la produzione e cessione di energia oltre i predetti limiti, il reddito imponibile è pari al 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, relativi alla valorizzazione dell energia ceduta al netto della quota incentivo. Gli effetti ai fini della determinazione degli acconti d imposta Quanto sopra esposto ha inevitabilmente degli effetti in termini di determinazione degli acconti d imposta dovuti. Infatti, il citato co.1-bis prevede che del regime transitorio applicabile per il 2014 si tiene conto ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attivita produttive dovute per il predetto periodo. Di conseguenza, da un punto di vista sostanziale, i soggetti che determinano il reddito agrario su base catastale e cedono energia oltre i limiti fissati dalla norma sono tenuti a (ri)calcolare l acconto Irpef 2014 considerando la nuova modalità di determinazione del reddito imponibile. Considerato che il testo modificato in sede di conversione è entrato in vigore il 24 giugno 2014, i soggetti interessati dalle disposizioni in esame, che hanno versato il primo acconto entro il 16 giugno, possono aver calcolato lo stesso nei modi ordinari (senza alcun ricalcolo) ovvero rideterminando il reddito imponibile 2013 con applicazione del 25% dei corrispettivi ai sensi del citato comma 1. Sul punto si ritengono applicabili, per analogia, i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nelle Circolari n.28/e/06 e n.34/e/06 in base ai quali, il ricalcolo dell acconto secondo il regime transitorio previsto per il 2014, considerata l entrata in vigore dello stesso, può trovare applicazione: già in sede di prima rata dell acconto 2014 solo per i soggetti tenuti al versamento dello stesso entro il 7 luglio / 20 agosto 2014 (che hanno potuto fruire della proroga dei versamenti); per tutti i soggetti interessati, in sede di determinazione e versamento della seconda/unica rata in scadenza il 1 dicembre

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