Gestione ambientale. VIA e AIA: affinità e differenze di finalità e contenuti tra giurisprudenza e norme «espresse» Alberto Muratori

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1 Gestione ambientale Impatto ambientale VIA e AIA: affinità e differenze di finalità e contenuti tra giurisprudenza e norme «espresse» Alberto Muratori VIA e AIA affinità e differenze di finalità e contenuti Le considerazioni in materia di coordinamento tra le procedure di VIA ed AIA, - con sottolineatura degli aspetti che ne connoterebbero le distinte finalità, - sviluppate dalla sez. VI del Consiglio di Stato nell ambito dell ancor recentissima sentenza n del 19 marzo 2012, ci inducono a proporre qualche riflessione su questi temi, ovviamente sempre d attualità, ma oggi più che mai centrali, nel momento in cui la semplificazione delle procedure (e della burocrazia) entra a far parte delle azioni (a costo zero) per lo sviluppo ed il rilancio dell economia. Trarremo a tal fine spunto dalle statuizioni espressamente formulate sui rapporti tra VIA ed AIA in sede normativa, tenendo conto delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali, al fine di chiarire fino in fondo le relazioni, gli aspetti di affinità e gli elementi di differenziazione tra i due istituti, sia in termini procedimentali che di contenuto, cercando di coglierne le peculiarità, e, al tempo stesso, le concrete modalità di possibile integrazione, senza per altro trascurare i limiti dell eventuale surrogabilità di una procedura da parte dell altra. Le relazioni tra VIA e IPPC nella normativa europea A livello europeo, la normativa in materia di VIA e la disciplina IPPC hanno visto la luce a circa dieci anni di distanza l una dall altra, la prima, riferita a una procedura finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti (1) prodotti dall attuazione di progetti che possano avere un impatto ambientale significativo, a supporto del processo decisionale teso al rilascio o al diniego (2), ad opera dell autorità competente, dell autorizzazione alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione (3); e la seconda, invece, scaturita dal proposito di conseguire la prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento proveniente dall esercizio di determinate attività produttive ritenute ad elevato potenziale inquinante, attraverso una procedura autorizzatoria unica, in grado di superare le separatezze d approccio proprie dell applicazione disgiunta delle diverse normative emanate per la tutela settoriale dell ambiente. Ovviamente, anche le diverse forme di inquinamento alla cui prevenzione e riduzione integrate è finalizzata la disciplina IPPC, - che nel nostro Paese si è tradotta nella normativa AIA, (attualmente) (4) secondo le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/ 2006, - fanno parte degli impatti oggetto di valutazione in sede di VIA, qualora un determinato impianto produttivo rientri nel campo d applicazione di entrambe le discipline. In tema di integrazioni procedurali, la recentissima versione codificata della normativa europea sulla VIA (5), esposta dalla Direttiva n. 2011/92/Ue del 13 dicembre 2011 (6), pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 26 del 28 gennaio 2012, oltre a prospettare che la valutazione dell impatto ambientale possa «essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure, o nelle proce- (1) La ricognizione, la descrizione e la valutazione devono riguardare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l acqua, l aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali e il patrimonio culturale; d) l interazione tra i fattori di cui sopra. (2) Autorizzazione o diniego che potranno intervenire in relazione all accettabilità, o meno, degli impatti indotti dalla realizzazione dell intervento - sia in fase di realizzazione che di esercizio, - se del caso, a valle dell introduzione di adeguati dispositivi di mitigazione delle ricadute ambientali prefigurabili. (3) In sostanza, una sorta di nulla osta sotto il profilo ambientale da conseguire obbligatoriamente e preventivamente rispetto all autorizzazione dell intervento ipotizzato, in assenza del quale l iter del provvedimento abilitativo alla realizzazione del progetto, resta bloccato. (4) Cioè dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 128/2010. (5) La cui prima formulazione si era avuta attraverso la Direttiva n. 85/337/ Cee del 27 giugno (6) Anch essa designata «Direttiva concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati». 6/

2 Impatto ambientale Gestione ambientale dure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della [presente] direttiva», ipotizza espressamente che i singoli Stati dell Unione europea possano prevedere una procedura unica «per soddisfare i requisiti della [presente] direttiva e quelli della Direttiva n. 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento». (7) Più sfumate, in sede europea, le disposizioni di coordinamento esposte invece dalla disciplina IPPC. Sia l atto originario, che la più recente stesura codificata di cui alla citata Direttiva n. 2008/1/Ce, nel prefigurare misure volte a evitare oppure a ridurre le emissioni nell aria, nell acqua e nel suolo, ad opera delle attività assoggettate, «per conseguire un livello elevato di protezione dell ambiente nel suo complesso», dichiarano espressamente di voler lasciare impregiudicate le disposizioni della Direttiva n. 85/337/Cee e le altre norme comunitarie in materia, demandando ai singoli Stati membri (art. 7) l adozione delle misure necessarie «per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, ove siano coinvolte più autorità competenti», onde garantire un approccio effettivamente integrato da parte di tutte le autorità coinvolte in questa procedura. D altronde, come s è visto anche sopra, ad ipotizzare la possibilità di una procedura unica VIA - IPPC il legislatore europeo già provveduto, - anche prima dell emanazione della Direttiva n. 2011/92/Ue, - apportando una specifica modifica in tal senso al testo originario della direttiva sulla VIA. (8) E va altresì evidenziato come, secondo la normativa europea, il provvedimento conclusivo della procedura di VIA abbia, sostanzialmente, natura di accertamento dichiarativo dell accettabilità degli impatti sull ambiente e sulle sue componenti derivanti dall attuazione del progetto, costituendo presupposto e condizione necessaria per l approvazione di quest ultimo (9), ma senza alcuna forza od effetto di titolo abilitativo alla realizzazione dell intervento previsto. L approccio della legislazione italiana alla disciplina del rapporto tra VIA ed AIA «Glissato» dall articolato del D.Lgs. n. 59/2005 (di pieno recepimento della «Direttiva IPPC»), il tema del coordinamento - e più in generale, delle relazioni - tra VIA ed AIA è stato affrontato in termini senz altro più decisi (anche se inizialmente piuttosto sconclusionati) dal Legislatore nazionale a partire dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, pur essendosi trattato di un approccio caratterizzato da un clamoroso ribaltone tra impostazione originaria, come prevista dalla prima stesura del provvedimento, - quella ad esecutività differita, rimasta concretamente in vigore solo pochi mesi, - e versione riformata venuta a consolidarsi attraverso le successive e radicali modifiche introdotte prima dal D.Lgs. n. 4/2008, e poi dal D.Lgs. n. 128/2010. L art. 34 della prima versione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, rubricato, appunto, «Relazioni tra VIA e IPPC», così stabiliva «Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché per le modifiche sostanziali di tali opere o interventi, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale». In tale ipotesi, il progetto e lo studio di impatto ambientale, avrebbero dovuto comprendere anche le informazioni di cui all art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2005 (10), con il necessario grado di dettaglio. Dopo di che, restando nel frattempo sospeso, in pendenza della procedura di VIA, l iter del procedimento relativo all AIA, - qualora già avviato separatamente, - avrebbe (7) Riferibile, in prima emanazione, alla Direttiva n. 96/61/Ce del 24 settembre 1996, e poi più volte modificata, fino alla «ricodifica» intervenuta con Direttiva n. 2008/1/Ce del 15 gennaio (8) Modifica introdotta con Direttiva n. 97/11/Ce, in forza della quale nell art. 2 era stato inserito il par. 2-bis, del seguente tenore: «2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della Direttiva n. 96/61/ CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell inquinamento». (9) L art. 2, par.1 della Direttiva sulla VIA prescrive infatti che per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, prima del rilascio dell autorizzazione [alla loro attuazione], sia prevista una valutazione e una «autorizzazione» del loro impatto. (10) Ovvero, la descrizione dei seguenti elementi ed aspetti: l impianto, il tipo e la portata delle sue attività; le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l energia usate o prodotte dall impianto; le fonti di emissione dell impianto; lo stato del sito di ubicazione dell impianto; la specificazione, il tipo e l entità delle emissioni dell impianto in ogni settore ambientale, nonché un identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull ambiente; la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall impianto oppure per ridurle; le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall impianto; le misure previste per controllare le emissioni nell ambiente; le attività di autocontrollo e di controllo programmato comportanti l intervento del sistema agenziale [allora] Apat - Arpa; le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria /2012

3 Gestione ambientale Impatto ambientale dovuto prendere il via un complicato gioco delle parti tra organismi diversi della PA, in base al quale: i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste dalla procedura di VIA avrebbero dovuto sostituire ad ogni effetto tutte le analoghe forme di informazione e partecipazione ipotizzate dalla disciplina AIA; l istruttoria sul SIA sarebbe stata condotta dagli organi preposti all istruttoria sulla domanda di rilascio dell AIA, eilparere conclusivo sulla valutazione d impatto ambientale avrebbe dovuto essere integrato con gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento; una volta conclusa la procedura di VIA, il c.d. giudizio di compatibilità ambientale sarebbe stato comunicato anche all Autorità competente al rilascio dell autorizzazione integrata ambientale; quest ultima avrebbe dovuto riprendere il procedimento AIA con la trasmissione del predetto giudizio alle amministrazioni competenti in materia ambientale di cui all art. 5, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/ 2005, per l espressione del parere di competenza (11), l Autorità competente al rilascio dell autorizzazione integrata ambientale si sarebbe poi pronunciata tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale emesso sul progetto dell opera o intervento per il quale l AIA era stata richiesta. In sostanza, un meccanismo complicato e ridondante, che ben poco risolveva sul piano della semplificazione, e tanto meno su quello della tempistica, rispondente ad un interpretazione alquanto sui generis di quell unicità procedurale prevista (seppure in termini facoltativi) dalla disciplina sulla VIA di matrice europea: unificazione, in sostanza, della documentazione tecnica, e di fasi tutto sommato secondarie delle procedure (depositi, pubblicazioni, consultazioni), ma perdurante separatezza delle funzioni amministrative, in capo a distinte autorità competenti, e pluralità di provvedimenti conclusivi relativi ai due procedimenti. Totale inversione di rotta, su tali aspetti, invece, con la radicale riforma introdotta dal D.Lgs. n. 128/2010 attraverso la quale la disciplina AIA è stata organicamente inserita nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, giustificandone finalmente la Rubrica, fino dall origine rispondente alla denominazione «Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d impatto ambientale (Via) e per l autorizzazione ambientale integrata (Ippc)», anche se di IPPC la prima stesura del provvedimento si era occupata ben poco. Nella versione attualmente vigente della Parte II, l art. 10 «Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti» nel caso di congiunto assoggettamento ad AIA e a VIA di competenza statale, così dispone infatti, in termini tanto inequivocabili quanto tassativi: «Il provvedimento di valutazione d impatto ambientale fa luogo dell autorizzazione integrata ambientale» In tale ipotesi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell art. 29 ter (12), mentre il provvedimento finale indica le condizioni e le misure supplementari (13) previste dagli artt. 29 sexies e29 septies del Titolo III bis. Per gli interventi di competenza delle Regioni (delle Province autonome) assoggettati contemporaneamente a VIA e ad AIA, l art. 10, comma 2 della novellata Parte II [del D.Lgs. n. 152/2006] si limita a prescrivere che la procedura per il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell ambito del procedimento di VIA, - dunque esattamente l inverso che quel che era stato disposto in prima formulazione della norma, - ferma restando l unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Inoltre, qualora in sede regionale l autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente al rilascio dell AIA, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono [ma non obbligatoriamente devono (14)] prevedere che il provvedimento di valutazione d impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione, in tale ipotesi trovando applicazione le disposizioni già richiamate per i progetti rientranti nella competenza dello Stato. La «metamorfosi» del provvedimento conclusivo della procedura di VIA Nella versione originaria della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento finale della proce- (11) Da rendersi nei successivi 60 gg., ovvero nell ambito della prevista Conferenza di Servizi, divenuta facoltativa in seguito ad una modifica del D.Lgs. n. 59/2005. (12) Si tratta, in sostanza, delle stesse informazioni integrative già richiamate alla nota 10. (13) Cioè: i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall impianto interessato in quantità significativa, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico; gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione degli esiti degli autocontrolli; le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell impianto, per le emissioni fuggitive e per i malfunzionamenti; se necessario, le ulteriori disposizioni a garanzia della protezione del suolo e delle acque sotterranee, quelle relative alla gestione dei rifiuti prodotti, e quelle relative alla riduzione dell inquinamento acustico, e ogni altra condizione o prescrizione ritenuta necessaria dall autorità competente. (14) In evidente ossequio all autonomia delle statuizioni regionali. 6/

4 Impatto ambientale Gestione ambientale dura di VIA (15), denominato giudizio di compatibilità ambientale, rappresentava «l atto con il quale l organo competente conclude... la procedura di valutazione di impatto ambientale, preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi sull ecosistema siano [stati] presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione. Il giudizio di compatibilità ambientale, delrestoin linea con l approccio europeo, non aveva natura di autorizzazione, -né di funzionamento, né di costruzione, - pur caratterizzandosi come elemento necessario (o meglio, indispensabile) per il buon esito del procedimento autorizzatorio. Secondo l attuale disciplina innovata, invece, l atto conclusivo della VIA, denominato provvedimento di valutazione dell impatto ambientale rappresenta il provvedimento obbligatorio e vincolante che «sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale». È dunque evidente che nel momento in cui esso possa andare, - e in molti casi effettivamente vada, - oltre funzioni di mero coordinamento, assumendo ruolo sostitutivo nei confronti di licenze, autorizzazioni e/o concessioni in materia ambientale, esso acquisisce anche effetto autorizzatorio, ovvero di atto «in sé e per sé» abilitante ad facere. E nella misura in cui le autorizzazioni ambientali che è chiamato a sostituire - e non semplicemente a coordinare - siano autorizzazioni alla realizzazione e/o al funzionamento, (di un impianto o di un attività il cui progetto rientri nel campo d applicazione della VIA), il provvedimento di valutazione positiva dell impatto ambientale acquisisce ex lege tutti i connotati e le caratteristiche dell atto del quale è stato chiamato a «fare luogo». Quando il provvedimento di valutazione dell impatto ambientale «fa luogo» dell AIA Come s è visto sopra, il provvedimento conclusivo della procedura di VIA «fa luogo» dell AIA, [cioè la sostituisce ed assorbe in sé], sempre comunque, per interventi ed impianti contemporaneamente assoggettati a VIA e ad AIA di competenza dello Stato; mentre per gli interventi rientranti nell orbita delle Regioni, l integrale surrogabilità del provvedimento di VIA nei confronti dell AIA deve essere espressamente prevista una sede di pertinente disciplina regionale, e resta inoltre subordinata alla condizione dell identità tra le Autorità titolari della competenza sull uno e sull atro procedimento. Il vincolo, sebbene sensato, non è da poco: basterà, a tal riguardo, richiamare il caso della Regione Emilia Romagna, che avendo a suo tempo optato per una delega abbastanza diffusa delle funzioni di autorità competente per la VIA (16) tra Regione, Provincia e Comuni, ma avendo per contro per intero devoluto alle Province la funzione di autorità competente al rilascio dell AIA (17), trova tagliate dall ipotesi di assorbimento dell AIA da parte della VIA sia le fattispecie per le quali abbia mantenuto la titolarità del procedimento di VIA in capo a sé stessa, sia quelle in cui la funzione di Autorità competente per la VIA sia stata attribuita ai Comuni, come nel caso degli allevamenti zootecnici industriali. al di sopra di determinate taglie. In tutti i casi in cui risulta concretamente applicabile la disposizione relativa alla surroga del provvedimento di positiva valutazione dell impatto ambientale nei confronti dell AIA, il primo, oltre a mantenere i propri intrinseci requisiti, assume la natura e produce tutti gli effetti della seconda. E dal momento che ai sensi dell art. 6, comma 14 (della novellata Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), «per gli impianti ove è svolta una attività di cui all allegato VIII [del presente decreto], nonché per le loro modifiche sostanziali l autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della diposizione (18)» in base alla quale «Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della C. di S., e sulla base delle risultanze della stessa, l A.C. approva il progetto e autorizza la realizzazione e l esercizio dell impianto. L approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali... omissis..», tale inequivocabile carattere di autorizzazione di costruzione assunto dall AIA, che si sovrappone all originaria natura di autorizzazione di funzionamento, transita, con quest ultima, sul provvedimento di valutazione positiva dell impatto ambientale. (15) Procedura costituente, per i progetti di opere ed interventi ad essa assoggettati, «presupposto» o «parte integrante» del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione, tanto da comportare la nullità di eventuali autorizzazioni rilasciate in sua assenza, o un caso di mancata conclusione [in senso positivo] del relativo procedimento. (16) Attraverso le disposizioni di cui alle L.L.R.R n. 9/1999 e n. 35/2000. (17) Con L.R. 11 ottobre 2004, n. 21. (18) Traslata dall articolo 208, commi 6 e 7 (della Parte Quarta) del medesimo D.Lgs. n. 152/ /2012

5 Gestione ambientale Impatto ambientale La giurisprudenza sulla «distinzione dei ruoli» tra VIA ed AIA VIA ed AIA, sebbene entrambe riguardanti, - a ben vedere, - il controllo preventivo delle ricadute ambientali degli interventi assoggettati alle rispettive disposizioni, in termini di complessiva accettabilità, (eventualmente previa introduzione di adeguati dispositivi di mitigazione) nei contesti insediativi, territoriali ed ambientali di riferimento, - con accentuazione, nel caso dell AIA, degli aspetti relativi alle emissioni a carico delle diverse matrici ambientali, - derivano da filiere normative ben distinte, che nel caso della disciplina VIA, sono il frutto di una rilettura all europea di un istituto importato dagli Stati Uniti d America (19), ove era stato introdotto alla fine degli anni 60 del XX secolo. La procedura di VIA è prescritta sia per interventi ed opere (come infrastrutture, trasformazioni territoriali, etc.) destinati a durare per sempre, e perciò oggetto di autorizzazione definitiva da rilasciarsi una tantum; sia per impianti e/o attività produttive, col trascorrere del tempo, passibili di miglioramenti (a livello di prestazioni ambientali), grazie ai progressi della tecnica, e pertanto soggetti a meccanismi autorizzatori comportanti il periodico rinnovo del provvedimento, al fine di garantire alla PA la possibilità di disporre il periodico adeguamento dell impianto ai progressi dell evoluzione tecnologica, secondo le indicazioni delle migliori tecniche disponibili. In questo caso, ad una prima approvazione del progetto dell intervento, se necessario assistito da contestuale procedura di VIA, dalla quale deriveranno sia il provvedimento abilitativo alla sua realizzazione, sia la fissazione dei parametri di funzionamento dell impianto e degli obblighi del gestore in fase di esercizio dell attività nel primo arco temporale di esercizio dell impianto, dovranno seguire, periodicamente, successive autorizzazioni all esercizio, riguardanti l (eventuale) adeguamento delle prestazioni ambientali dell impianto e la conferma (o la modifica) delle condizioni autorizzatorie nonché degli obblighi del gestore. L AIA, in termini di declaratoria espressa in sede normativa è il provvedimento che autorizza l esercizio di un impianto - rientrante tra quelli elencati all allegato VIII della Parte Seconda al D.Lgs. n. 152/2006, - o di parte di esso - a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell impianto ai requisiti di cui al Titolo III-bis della medesima Parte Seconda del citato D.Lgs. n. 152/ 2006, e ha la prerogativa di assorbire in un unico atto le altre autorizzazioni ambientali settoriali cui sarebbe comunque sottoposto l impianto (20). Quando tuttavia le autorizzazioni sostituite dall AIA e in essa assorbite, appartengano al novero delle autorizzazioni di costruzione e non già a quelle di esercizio, è la stessa Norma a confondere le acque su quello che in astratto dovrebbe essere un requisito tipico e caratterizzante dell autorizzazione integrata ambientale (21). E nel momento in cui il provvedimento di positiva valutazione dell impatto ambiente «faccia luogo» - o possa fare luogo - dell AIA, si rende inevitabile l interrogativo sulla natura e sui caratteri peculiari dell uno e dell altra, e sugli elementi che effettivamente li contraddistinguono. Non può meravigliare,pertantocheancheinsededi pronunciamenti giurisprudenziali, diversi Collegi non abbiamo perso l occasione per esprimersi su questo nodo, non appena se ne sia presentata l occasione, nelle decisioni relative a vertenze sulle quali fossero chiamati ad esprimersi. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1541/2012 del 19 marzo scorso... Non si entrerà più di tanto nel merito del contenzioso che ha motivato la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n del 19 marzo 2012, a ben vedere conseguenza di una procedura di valutazione d impatto ambientale conclusasi positivamente, ma sulla base di una documentazione tecnica almeno in parte reticente o incompleta, (per quanto riguarda la considerazione dei possibili effetti cumulativi connessi all adiacenza con altri impianti potenzialmente in grado d impattare sulle medesime matrici), e che perciò avrebbe dovuto fin dall inizio essere integrata nel corso della procedura di che trattasi. L efficacia del giudizio di compatibilità ambientale, che avrebbe dovuto decadere per mancata realizzazione dell intervento entro i termini temporali prescritti, era stata inoltre prorogata su richiesta del proponente. Viceversa, le carenze del SIA - nel caso di specie, fin dall inizio piuttosto evidenti, - erano state rappresentate da una della Pubbliche Amministrazioni interessate nel (19) Ciò avvenne nel 1969 con l approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.), col quale si stabilivano le «regole» per l applicazione dell environmental impact assessment (E.I.A.) come forma di controllo sulle attività interagenti con l ambiente (sia in modo diretto che indiretto) e si disponevano il rafforzamento dell Environmental Protection Agency (con un ruolo amministrativo di controllo) e l istituzione del Council on Environmental Quality, con un ruolo consultivo per la Presidenza. (20) Sull incidente di percorso che ha temporaneamente ridimensionato la portata dell AIA, per una sconsiderata - e probabilmente involontaria omissione intervenuta nella redazione dell articolato del D.Lgs. n. 128/2010, e sulle prospettive di recupero degli originari connotati del provvedimento, si vedano i seguenti contributi di chi scrive pubblicati su questa stessa Rivista: Fare norme col «copia - incolla»: come il D.Lgs. n. 128/2010 ha [involontariamente]? stravolto l AIA, 2011, 5; Autorizzazione integrata Ambientale: a presto un ulteriore restyling, 2012, 4. (21) Per non dire della già richiamata disposizione di cui all art. 6 comma 14, che con ancora maggiore decisione sembra spostare l AIA nel «campo» delle autorizzazioni di costruzione. 6/

6 Impatto ambientale Gestione ambientale corso, della successiva procedura AIA riferita al medesimo impianto, ed avviata in sequenza. Da ciò erano derivati, da un lato, la sospensione dell iter dell AIA, la revoca del precedente provvedimento di proroga del Giudizio conclusivo sulla VIA, ed il rinvio del progetto ad una nuova fase di valutazione dell impatto ambientale, da ripercorrere perciò integralmente; e da un altro, il ricorso del proponente - respinto dal primo Giudice (il TAR Puglia), - volto all annullamento degli ultimi atti, che pur negando l incompletezza del SIA, prospettava comunque la possibilità di risolvere le presunte carenze documentali nell ambito della procedura di rilascio dell AIA, della quale invocava (vanamente) la riapertura. Quelli appena descritti, in sintesi estrema, i presupposti della pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in seconda istanza, in seguito ad un ulteriore ricorso del Proponente, insoddisfatto dalla Sentenza del TAR Puglia. Di nostro interesse, ai fini della presente trattazione, non sono gli argomenti con i quali il Collegio demolisce le controdeduzioni - invero assai deboli - rappresentate dal proponente a supporto dell esaustività del primo SIA, ma le ulteriori considerazioni sviluppate a latere, là dove il Consiglio di Stato nega che «l esigenza di verifica soddisfatta con il rinnovato procedimento di VIA» possa ritenersi assorbita da quello, poi sospeso, già avviato per l AIA. Infatti, se è vero che «a seguito del D.Lgs. n. 128/2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell articolo 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure», emerge tuttavia con la massima chiarezza, secondo il Consiglio di Stato, «che è restata ferma la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell art. 4, comma 4, (22) del detto decreto legislativo, in quanto orientate, la VIA alla verifica del progetto, e l AIA alla verifica dell attività riguardo a particolari impianti «salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale».» Del resto, la stessa indicazione legislativa per uno stretto coordinamento delle due procedure, presuppone il permanere della distinta valenza dei due istituti. Nel caso in esame, la compresenza di altri impianti capaci di produrre effetti sulle medesime matrici ambientali potenzialmente esposte all impatto causato dall impianto sarebbe stata da prendere in considerazione in sede di progettazione, e riverberarsi, ove necessario sulle opzioni progettuali, comprese - eventualmente - quelle allocative. Di conseguenza, secondo il Collegio, «è perciò sul progetto che deve essere di conseguenza rinnovata la valutazione, con la Via, ben potendo in tale ambito essere adeguatamente considerato dall Amministrazione quanto indicato dalla ricorrente in controdeduzione e in particolare, da ultimo, con la perizia tecnica depositata nel presente giudizio il 3 ottobre 2011».... e il punto di vista di alcuni TAR Non dissimile il caso sottoposto all esame del TAR Calabria (Sezione di Catanzaro) dal quale ha tratto origine il contenzioso oggetto della sentenza n dell 8 novembre 2011, riguardante una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, (23) nei confronti della quale, pur in presenza dell avvenuto rilascio di un preventivo provvedimento di «compatibilità ambientale», era successivamente intervenuto il diniego dell autorizzazione integrata ambientale, - o, meglio l arresto del relativo procedimento, causata dal parere contrario espresso dalla Conferenza di Servizi preposta all istruttoria della domanda di AIA, - cui si era opposto il proponente, invocando l annullamento del predetto parere contrario, e sostenendo l insussistenza di valide motivazioni alla mancata positiva conclusione del procedimento avviato, stante la precedentemente accertata compatibilità ambientale dell opera. A prescindere dalla non secondaria e parallela questione sell ammissibilità, o meno, di un ricorso nei confronti del parere espresso da una Conferenza di Servizi, e non nei confronti di un provvedimento compiuto, anche in questo caso la questione sembra vertere sulle differenze di obiettivi ed ontologiche tra VIA ed AIA e sull ammissibilità di un diniego della seconda, una volta intervenuta positivamente la conclusione della prima procedura. Il TAR Calabria dà atto a tal riguardo che, così come la VIA, anche l AIA rappresenta uno «strumento a carattere «preventivo e globale», da rilasciarsi a seguito di un istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una determinata attività sull ambiente; e che nella Direttiva n. 85/337/Cee, all art. 2 paragrafo 2 bis è previsto che gli Stati membri possano prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva sulla VIA e della direttiva sull AIA. Cionondimeno, nella Normativa applicabile relativamente al caso di specie, null altro si rinviene sul punto, se non il disposto di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 59/2005, secondo il (22) Ove sono enunciate le declaratorie, rispettivamente, di «valutazione ambientale dei progetti» e di autorizzazione integrata ambientale. (23) Proposta in zona agricola, a ridosso do un attigua zona industriale, accanto ad una cava per l estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi /2012

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