Chi è interessato e perchè

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1 Avanti T.F.R. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDI PENSIONE Chi è interessato e perchè Questo lavoro si prefigge l obiettivo di fornire informazioni utili a sollecitare l attenzione e l interesse dei lavoratori A cura del Coordinamento U.V.L. CGIL Roma e Lazio BOBOSAN 2007 Hanno collaborato Claudio Sala, Franco Russo, Roberto Branchesi

2 Chi è interessato dalla riforma del trattamento di fine rapporto lavoro? Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto? Dal 1 gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il Tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione. Indipendentemente dalla data in cui un lavoratore ha iniziato per la prima volta a lavorare, che sia dipendente di un azienda con più o meno di 50 dipendenti, che sia iscritto o non iscritto alla previdenza complementare, entro il 30 giugno 2007 deve fare qualcosa? Si. Nel caso in cui il lavoratore non facesse nulla il suo Tfr verrà comunque accantonato altrove. Che cosa si intende per silenzio assenso e cosa si deve fare entro il 30 giugno 2007? Il silenzio assenso è un meccanismo che interverrà nel caso in cui i lavoratori non abbiano espresso alcuna indicazione entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio Non facendo nulla entro il 30 giugno, il Tfr sarà conferito automaticamente al fondo pensione previsto dai contratti collettivi o a quello indicato da un diverso accordo aziendale. In alternativa il Tfr andrà al fondo cui ha aderito il maggior numero dei dipendenti. Questo indipendentemente dal numero dei lavoratori in azienda. Che cosa è il Tfr? Il trattamento di fine rapporto o buona uscita, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro con l azienda. Conosciuto specie nel passato come liquidazione, è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro al momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Il valore del Tfr si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all importo della retribuzione annua divisa per 13,5 a questa va detratto lo 0,5 % quale contributo all Inps. La quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91 della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati annualmente con un tasso che è costituito dall 1,5 % e dal 75 % dell aumento dell indice dei prezzi al consumo.

3 È obbligatorio aderire a una forma pensionistica complementare? No. L adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria. Di conseguenza i lavoratori dipendenti possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Occorre evidenziare che nel caso in cui il lavoratore non effettui nessuna comunicazione scritta entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione al datore di lavoro, il Tfr verrà destinato ad una forma pensionistica complementare. A quali forme di pensione complementare possono aderire i lavoratori dipendenti? È possibile aderire ad u- na forma pensionistica complementare e successivamente ritirarsi? I lavoratori dipendenti possono aderire al fondo pensione chiuso o negoziale di riferimento, al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale, a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale senza contribuzione del proprio datore di lavoro, ai contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché ai fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre No. L adesione a una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all interno del sistema fino al momento del pensionamento. Che cosa si intende per lavoratori iscritti alla data del 28 aprile 1993? Cosa succede se ci sono adesioni a più forme pensionistiche in azienda? Quali obblighi ha il datore di lavoro? Questa data rappresenta una linea di confine che definisce diverse condizioni per i lavoratori che si trovino o meno in uno o l altro gruppo. Per stabilire a quale gruppo ogni lavoratore appartiene, occorre che alla data del 28 aprile 1993 risulti attivata una posizione assicurativa (e dunque risulti versato un contributo settimanale, o l iscrizione negli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli, presso un ente di previdenza obbligatoria Inps o Inpdap. In relazione a questa condizione, si determinano diverse possibilità di scelta per i lavoratori. [ Approfondimento ] In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro: alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un apposita forma pensionistica complementare istituita presso l INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta (30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dall assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007), il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

4 Che cosa succede al Tfr già accantonato? Il TFR già maturato e quello maturato fino alla data di esercizio dell opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge. La scelta di conferire il Tfr alla previdenza complementare è revocabile? No Cosa succede al Tfr già maturato in azienda alla data del 31 dicembre 2006? Il Tfr già accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua a essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. La scelta riguarda solo il Tfr maturando, cioè il Tfr che matura a partire dal 1º gennaio Cosa succede se si decide di non aderire ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda che occupa fino a 49 dipendenti? Il Tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale, purché ci sia da parte del lavoratore una comunicazione scritta all azienda entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dall assunzione se avvenuta successivamente al 1 gennaio Cosa succede se decido di non aderire a una forma pensionistica complementare e lavoro in una azienda che occupa almeno 50 dipendenti? Il Tfr maturando viene versato al fondo Tfr gestito dall Inps per conto dello Stato. In caso di versamento del Tfr all Inps, per mancato conferimento del Tfr a una forma pensionistica complementare in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale? Cambia soltanto il soggetto che gestisce il Tfr maturando che non è più l azienda ma l Inps per conto dello Stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua a essere disciplinato dalle regole attuali.

5 Se il Tfr è versato all Inps a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione? Cosa succede se decido di lasciare il mio Tfr in Azienda? La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il Tfr versato all Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all Inps per quel che concerne l adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto a effettuare nei confronti dell Inps. Il lavoratore che decide di lasciare il proprio Tfr maturando in azienda deve comunicarlo al datore di lavoro che se ha meno di 50 dipendenti, continuerà a gestirlo come nel passato. Quali risorse economiche occorrono per aderire a forme di previdenza complementare? Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante: il TFR futuro; contributi a carico del lavoratore; contributi a carico del datore di lavoro. Dal 1 gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del Tfr futuro. Tale adesione non comporta l obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. L aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Potrebbe il datore di lavoro aumentare l importo di sua competenza a carico della previdenza complementare? Sì. Occorre un accordo. Chi stabilisce la misura dei versamenti nelle forme pensionistiche collettive? Nei fondi contrattuali o chiusi, sono i contratti collettivi nazionali e gli accordi che stabiliscono la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, solo se definito nel Contratto Collettivo di Lavoro.

6 Quali sono i limiti di deducibilità fiscale? Quale è il regime fiscale dei contributi? I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ai fini dell applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5.164,57 euro. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Quale è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro? I contributi versati dal datore di lavoro, sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5.164,57 euro. Quale è il regime fiscale dei rendimenti? I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all imposta sostitutiva dell 11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento. Quale è il regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti? Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono e- sclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l aliquota del 9%. Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l applicazione dell aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a Euro, quindi l aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. (segue )

7 (segue regime fiscale) La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l aliquota del 9%. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%. In tutti i casi, nella determinazione dell anzianità necessaria per u- sufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. In che modo è tassato il capitale erogato al momento del pensionamento? Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15 per cento. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36º anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l aliquota di imposizione del 9 per cento. L aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato ma solo sulla parte imponibile di esso vale a dire sull importo del capitale al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare? Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15 per cento. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36º anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l aliquota di imposizione del 9 per cento. L aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

8 In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per motivo diverso dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa? In che modo è tassata l anticipazione per far fronte a spese sanitarie? In che modo è tassata l anticipazione per far fronte all acquisto o alla ristrutturazione della prima casa? Il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa è assoggettato a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23 per cento. L aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. L anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15 per cento. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36º anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l aliquota di imposizione del 9 per cento. L aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. L anticipazione richiesta per far fronte all acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23 per cento. L aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. In che modo è tassata l anticipazione richiesta per esigenze personali dell aderente diverse dall acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie? Cosa succede dei contributi versati? L anticipazione richiesta per far fronte all acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23 per cento. L aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. Aderendo alla forma pensionistica complementare ad ogni lavoratore viene attribuita una posizione individuale (una sorta di conto corrente) nella quale confluiscono i contributi versati (Tfr e i contributi del lavoratore e del datore di lavoro).

9 Come vengono investiti, chi decide degli investimenti, quali garanzie vengono fornite dai fondi contrattuali? Cosa si intende per monocomparto? Come scegliere il livello di rischiosità a cui aderire? Come funziona un fondo contrattuale o chiuso? I contributi versati dagli iscritti vengono investiti da gestori specializzati definiti dalla legge attraverso strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), in base alla politica di investimento stabilita dal Consiglio di Amministrazione del fondo e ratificato annualmente dall Assemblea degli iscritti. I rendimenti che si produrranno nel tempo, variano in funzione dell andamento dei mercati e delle scelte di gestione compiute. I contributi gestiti dai gestori specializzati (che vengono selezionati a seguito di gara pubblica), sono depositati presso istituti di credito o società immobiliare di investimento (anch esse selezionate attraverso procedure di gara), costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all esecuzione da parte dei creditori del gestore. La COVIP vigila sull osservanza e il rispetto di rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. Attualmente in alcuni fondi contrattuali, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In particolare per alcuni altri fondi contrattuali che hanno iniziato la loro attività da più anni, l investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questi fondi l associato sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria. È bene sottolineare, che, in caso di a- desione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale. Il fondo ha i seguenti vincoli organizzativi: Obbligo di esternalizzare il servizio di gestione finanziaria (tramite bando pubblico) e, salvo specifica autorizzazione da parte della COVIP, il servizio di erogazione delle pensioni; Obbligo di individuare una banca depositaria; Obbligo di istituire una funzione di controllo interno di gestione; Obbligo di dotarsi di una adeguata struttura amministrativa e di individuarne il responsabile; Obbligo di dotarsi di un efficiente sistema informativo.

10 Quali sono gli organi del fondo contrattuale o chiuso? L Assemblea dei delegati; Il Consiglio di Amministrazione Il Responsabile del Fondo/ Direttore Generale del Fondo Collegio dei Sindaci Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati. Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il Tfr si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo? No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo. Se si conferisce solo il Tfr a una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo? No. Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva? Il lavoratore può comunque destinare il proprio Tfr maturando a u- na forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l Inps. Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 93 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo? Assolutamente nulla poiché non ha più Tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione. Cosa succede al Tfr del lavoratore silente se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda? Il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha a- derito il maggior numero di dipendenti dell azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l Inps.

11 Se si conferisce il Tfr a una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo? No, a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo. Si può aderire a una forma pensionistica negoziale senza versare a essa il Tfr? No. L adesione a una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del Tfr oppure con il versamento sia del Tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento. Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari? Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono di tipo diverso a seconda della causa che determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare: a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare (rendita) oppure una prestazione "mista" costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota capitale; b) prima del pensionamento e sotto determinate condizioni le forme pensionistiche complementari possono erogare: 1) anticipazioni per spese sanitarie; 2) anticipazioni per acquisto prima casa; 3) anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti; c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione le forme pensionistiche complementari possono erogare: 1) riscatto parziale; 2) riscatto totale. Quando matura il diritto alla pensione complementare? Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti; a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza; b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamanti devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare.

12 In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sottoforma di pensione complementare? È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica? È possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie? È possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all acquisto o alla ristrutturazione della prima casa? No. L aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) e in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato). L aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulta inferiore al 50% dell assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell aderente (beneficiario diretto). (L'importo dell'assegno sociale per l anno 2006 è pari a 381,72). Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del lavoratore colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il lavoratore può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Sì. In un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

13 È possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall acquisto della casa? Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione. Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare? Qualora, prima della maturazione del diritto all erogazione del trattamento pensionistico complementare, il lavoratore perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad e- sempio per cambio di lavoro con applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può: 1) trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; 2) esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di: a) cessazione dell attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; b) mobilità; c) cassa integrazioni guadagni ordinaria; d) cassa integrazioni guadagni straordinaria; 3) esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di: a) invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo; b) cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 4) mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione. In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte del lavoratore si procede senz altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto. Cosa succede in caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare in costanza di attività lavorativa vale a dire prima del pensionamento? L intera posizione individuale maturata all interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali.

14 Per quale motivo può essere preferibile un fondo chiuso o contrattuale rispetto un fondo aperto? Prima di tutto per il potere di controllo sulla gestione del fondo. Infatti la gestione, come stabilisce la legge, è obbligatoriamente affidata a gestori specialisti selezionati dal Consiglio di amministrazione tramite bando pubblico tra i più importanti gestori finanziari. Il Fondo tramite il suo Consiglio di Amministrazione eletto dall Assemblea dei delegati controlla e indirizza l attività dei gestori. Questa attività è sottoposta poi ad un continuo controllo della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip). Gli organi del Fondo che sono eletti dai soci iscritti al fondo sono i garanti di una gestione trasparente, partecipata, professionale ovvero di una gestione prudente del risparmio previdenziale. Altro aspetto di rilievo riguarda il ruolo della contrattazione collettiva la cui titolarità deve rimanere elemento fondamentale della vita del fondo. Per ultimo ma non per questo meno importante riguarda il costo gi gestione delle varie tipologie di fondo previdenziale. Di seguito è riportata una tabelle nella quale vengono riportati i costi medi annui di gestione riferiti al FONDI NEGOZIALI costi medi annui di gestione 0,45% FONDI APERTI costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80% costi medi annui di gestione a 10 anni 1,40% costi medi annui di gestione a 35 anni 1,30% FIP costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10% costi medi annui di gestione a 10 anni 3,20% costi medi annui di gestione a 35 anni 2,30% Si riporta ora una tabella di ipotesi di comparazione tra le diverse forme di previdenza complementare. [ Approfondimento ]

15 Comparazione tra le diverse forme di previdenza complementare Fonte COVIP Relazione annuale, 22 giugno, 2005 FONDI NEGOZIALI (contrattuali) versamento iniziale 1.000,00 incremento annuo del versamento 1,80% Rendim. annuo al netto di imposte ed oneri di negoziazione 3,50% costi medi annui di gestione 0,45% montante dopo 35 anni 25 anni 15 anni 10 anni , , , ,80 FONDI APERTI (assicurativi, bancari, finanziari) versamento iniziale 1.000,00 incremento annuo del versamento 1,80% Rendim. annuo al netto di imposte ed oneri di negoziazione 3,50% costi medi annui di gestione 1,30% montante dopo 35 anni 25 anni 15 anni 10 anni , , , ,32 FIP (forme pensionistiche individuali) versamento iniziale 1.000,00 incremento annuo del versamento 1,80% Rendim. annuo al netto di imposte ed oneri di negoziazione 3,50% costi medi annui di gestione 2,30% montante dopo 35 anni 25 anni 15 anni 10 anni , , , ,93 INCIDENZA ONERI NEI PRIMI ANNI FIP FONDI APERTI 3 ANNI 8,10% 1,80% 10 ANNI 3,20% 1,40% 35 ANNI 2,30% 1,30% RISCATTO O FONDO FONDO CONTRIBUTI FIP TRASFERIMENTO NEGOZIALE APERTO VERSATI AL 3 ANNO 3.242, , , ,32 AL 10 ANNO , , , ,13 AL 35 ANNO , , , ,33

16 Tabella di riepilogo dell incidenza dei costi di gestione dei vari fondi sul capitale finale: CAPITALE MATURATO TOTALE VERSATO FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI FIP 3 anno 3.054, , , ,25 10 anno , , , ,93 35 anno , , , ,32

17 Risultati della gestione dei fondi contrattuali. I rendimenti dei fondi negoziali nell anno Alifond Industria alimentare 10,3 4,7 Arco Legno e laterizi 8,6 5,6 Cometa Industria metalmeccanica 3,9 Linea monetaria 2,9 - Linea garantita 2,6 - Linea bilanciata obbligazionaria 6,7 - Linea bilanciata 10,4 - Concreto Industria cemento, calce e gesso 9,3 6,9 Cooperlavoro Cooperative di produzione e lavoro 6 Linea garantita 5,2 Linea bilanciata obbligazionaria 7,6 Linea bilanciata azionaria 9,2 Eurofer Ferrovie dello Stato 6,2 Foncer Industria piastrelle e ceramica 9,6 Fonchim Industria chimica e farmaceutica Linea monetaria 2,1 Linea bilanciata obbligazionaria 6,6 4,7 Linea bilanciata azionaria 12,7 Fondapi Lav. dip. di piccole e medie imprese/confapi 3,3 - Fondenergia Linea monetaria 1,8 2 Linea bilanciata obbligazionaria 10,3 6,4 Linea bilanciata azionaria 15,6 10,5 Fondodentisti Medici odontoiatri Linea monetaria 1,8 2,8 Linea bilanciata 6,8 2,3 Linea azionaria 15,3 1,3 Fondo Famiglia Casalinghe - 3,7 Fondo Gommaplastica Gomma materie plastiche 10 4,9 Fonte Commercio, turismo e servizi 6,3 2,8 (lavoratori dipendenti) Fopen Dipendenti gruppo Enel Linea monetaria 1,9 2,3 Linea bilanciata obbligazionaria 8,4 4,3 Linea bilanciata 12,6 5,8 Linea azionaria 17,4 6,7

18 Fundum Commercio, turismo e servizi (lav. aut.) 2,4 2,7 Laborfonds Aziende ed Enti pubblici del Trentino A.A. 10 6,2 Mediafond Gruppo Mediaset 8,8 7 Pegaso Gas, acqua, elettricità 9 5,2 Prevaer Operatori aeroportuali 7,7 - Previambiente Igiene ambientale 8,3 4,8 Previcooper Cooperative di distribuzione del commercio 7,1 5,3 Previmoda Industria tessile abbigliamento, calzature 9,3 5,3 Previvolo Piloti e tecnici volo Linea monetaria - - Linea obbligazionaria - - Linea bilanciata - - Linea bilanciata azionaria - - Priamo Autoferrotranvieri 7,7 - Quadri e capi Fiat Quadri e capi Fiat Linea obbligazionaria 1,8 4,6 Linea bilanciata obbligazionaria 8,8 3,8 Linea bilanciata azionaria 12,8 2,3 Solidarietà Veneto Aziende industriali Veneto Linea monetaria 3,6 4,2 Linea bilanciata obbligazionaria 6,7 5 Telemaco Linea bilanciata 11,4 3 Telecomunicazioni Linea obbligazionaria 6,1 5,3 Linea bilanciata obbligazionaria 9,2 4,4 Linea bilanciata 12,6 3,2 Linea bilanciata azionaria 16,5 2,1 MEDIA FONDI NEGOZIALI 8,1 4,5 TFR NETTO 2,6 2,5 Note Il rendimento netto offerto nel 2005 dai fondi negoziali già operativi: quello del Fondo quadri e capi Fiat è al 30 novembre. La performance di Arco e la rivalutazione netta del Tfr sono stimate. Fonte: Corriere economia 16 Gennaio 2006

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