SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
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1 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto l affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo; ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO L'affidamento avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 D. Lgs 163/2006 e s.m.i con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 82 DLgs 163/06 sull importo a base di gara. L Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare servizi ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/06. L Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, di concedere un eventuale proroga del contratto, alle condizioni iniziali sottoscritte fino al conseguimento di una nuova copertura, impegnandosi ad indire una nuova procedura con un congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per il contratto. ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO L importo presunto dell appalto ammonta ad ,00= (euro settantamila/00) corrispondente all aggio posto a base di gara pari al 10% sui premi annui imponibili richiesti dalle compagnie assicurative. Tale importo è stimato ai fini della determinazione del valore della cauzione e dell assegnazione del CIG. ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla gara in oggetto i soggetti di cui all art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12/4/2006, n 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi che: - siano iscritti nella sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all art. 109 del D. Lgs. 7/9/2005, n. 209 e artt. 4 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (per i concorrenti con sede legale o residenza nel territorio di un altro Stato membro dell Unione Europea si farà riferimento all art. 116, comma 2, del citato D. Lgs. n. 209/2005 ed al richiamato regolamento ISVAP n. 5/2006); - abbiano aderito, ai sensi dell art. 115 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209, al Fondo di garanzia costituito presso Consap per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall esercizio dell attività di mediatore assicurativo o riassicurativo. ART. 5 CORRISPETTIVO L attività relativa all incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell Amministrazione, in quanto remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (Clausola di brokeraggio). Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Schema di contratto, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione. Il Broker partecipante alla gara dovrà offrire un prezzo corrispondente alla percentuale di aggio inferiore all aggio posto a base di gara del 10% che verrà calcolata sui premi imponibili richiesti
2 dalle compagnie assicurative relativi ai contratti gestiti per il tramite del broker (Clausola di brokeraggio). Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al Capitolato d Appalto e dello Schema di contratto, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione. La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà essere richiesto all Amministrazione nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. ART. 6 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO Il contratto avrà la durata pari a 36 (trentasei) mesi (giorni 1065), con decorrenza dalla data di stipula del contratto, relativo al servizio di brokeraggio ed è facoltà dell Amministrazione rinnovarlo, alla scadenza alle medesime condizioni del contratto iniziale. Dalla stipula del contratto decorreranno tutti gli obblighi contrattuali indicati negli atti di gara, nel presente Schema di contratto e nell offerta presentata in sede di gara. L incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l iscrizione al RUI, l Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005. ART. 7 OBBLIGHI DEL BROKER Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere l incarico nell interesse dell Amministrazione, osservando tutte le indicazioni e le richieste Amministrazione. Nessuna operazione che comporti modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell Amministrazione. La sottoscrizione delle polizze, la disdetta, il pagamento delle rate di premio, delle regolazioni e delle franchigie sono e rimangono di esclusiva competenza dell Amministrazione. Il Broker, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, si impegna a: - eseguire l incarico secondo i contenuti del presente schema di contratto con diligenza e nell esclusivo interesse dell Amministrazione Comunale; - garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; - mettere a disposizione dell Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - non vincolarsi in alcun modo con compagnie di assicurazione, - mantenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di all art cc.; - farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all esecuzione del servizio stesso; individuare, fin dalla presentazione dell offerta, un incaricato di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente per il servizio oggetto del presente schema di contratto. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall Amministrazione, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell Amministrazione stessa. ART. 8 RESPONSABILTA DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell espletamento dell incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
3 Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d appalto. ART. 9 GARANZIE La cauzione provvisoria e definitiva dovranno essere prodotte ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.lgs n. 163/2006. ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di Responsabilità Civile Professionale così come prevista dall art. 110 comma 3 del D. Lgs. 209/2005, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le polizze devono essere mantenute per tutto il periodo di validità contrattuale del contratto e dovranno avere un massimale annuo non inferiore ai termini di legge. Il Broker si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale. ART. 11 OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE L Amministrazione Comunale si impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker; - rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell Amministrazione Comunale, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto e schema di contratto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico. ART. 12 PENALI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali l Amministrazione comunale può applicare una penale di. 25,00= per ogni giorno di ritardo. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, di quanto espressamente previsto nel presente Schema di contratto, l Amministrazione comunale provvedere a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, tramite apposita comunicazione inviata con mezzo tracciabile (ad esempio: raccomandata A.R., fax, PEC), assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Broker aggiudicatario abbia risposto, l Amministrazione comunale dispone la risoluzione del contratto.
4 L Amministrazione, laddove il Broker non pagasse direttamente l importo delle penali applicate alle coordinate bancarie indicate dell Amministrazione e nei termini previsti, escuterà la cauzione definitiva prestata, per un importo corrispondente. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte del Broker aggiudicatario, si procede all incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In caso di recesso e risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui agli artt. 134 e ss. del Codice dei Contratti. ART. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Il subappalto del servizio è regolato dall art. 118 del D. Lgs. 163/2006. È vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. ART. 14 SPESE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE Le spese del contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico del Broker aggiudicatario. ART. 15 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il Broker Aggiudicatario ha l obbligo di comunicare all Amministrazione Comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa. ART. 16 CONTROVERSIE Eventuali controversie, inerenti l esecuzione o l interpretazione del presente Schema di contratto, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Torino in via esclusiva. ART. 17 OSSERVANZA LEGGI, DECRETI E SANZIONI AMMINISTRATIVE Il Broker aggiudicatario, oltre alle disposizioni contenute nel presente Schema di contratto, sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e regolamenti che disciplinano i rapporti con Enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti od attinenti od applicabili all'oggetto del presente Schema di contratto. ART. 18 RESPONSABILTA DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell espletamento dell incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d appalto.
5 ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Schema di contratto, il Segretario Generale del Comune di Collegno, Responsabile del procedimento e in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nomina con apposito atto all uopo predisposto, il Broker aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo. In esecuzione del presente Schema di contratto e del relativo Atto di nomina a responsabile, il Broker aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra il Broker aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. I dati trasmessi dell Amministrazione saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. L Amministrazione e il Broker aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare il Broker aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. Il Broker aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell art. 30 del decreto legislativo 196/03. Il Titolare del Trattamento dei dati dell Amministrazione e il Broker aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Schema di contratto e dell adempimento dei connessi obblighi normativi. L Amministrazione e il Broker aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell Amministrazione ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con l Amministrazione stessa nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. ART. 20 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Sono a carico del Broker aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 articolo 3. ART. 22
6 INTERFERENZE Per il presente appalto non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze. ART. 23 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per tutto ciò che non è previsto nel presente Schema di contratto, nel Capitolato e negli atti della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 209/205, al Regolamento ISVAP n. 5 del , nonché alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto..
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