REGIONE CALABRIA. (OCDPC 171 del art. 2 Comma 1 punto b) IL DIRIGENTE GENERALE

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1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI (OCDPC 171 del art. 2 Comma 1 punto b) Premesso: IL DIRIGENTE GENERALE che la Regione Calabria, ai sensi dell art. comma 1 dell OCDPC 171 del deve selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi dell art. 2 comma 1 punto b) dell OCDPC 171 del ; che l art. 3 comma 3 prevede che il programma di interventi sia predisposto dalle Regioni sentiti i Comuni o le Province interessati che trasmettono una proposta di priorità per gli edifici ricadenti nel proprio ambito; che la Regione Calabria intende estendere i programmi di interventi su tutto il territorio regionale; che, pertanto, la Regione considererà, nella redazione dei piani, tutte le domande che perverranno entro il 28 febbraio 20; che l entità dei contributi prevista per la Regione Calabria è di euro ,00 per interventi di cui all art. 2 comma 1 lettere b) e c) dell OCDPC 171/2014; che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 14 luglio 2014, i contributi previsti per gli interventi di cui all art. 2 comma 1 lettera b) dell OCDPC 171/2014 sono stati fissati in misura del 70% per cui pari a ,00; che, con Delibera n. 294 del 14 luglio 2014, la Giunta Regionale ha deciso di individuare gli edifici di cui al comma 1 lettera b) dell art. 2 dell Ordinanza mediante manifestazione di interesse aperta a tutti i

2 proprietari di edifici strategici ricadenti nei Comuni di cui all allegato 7 dell OPCM 4007/2012; che questo Dipartimento, deve definire il piano di interventi da trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile, ritenuto opportuno provvedere in merito, DISPONE la pubblicazione, sul sito web istituzionale della Regione Calabria, del presente avviso per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto a tutti i Comuni e alle Province della Regione riguardo: - la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo quanto previsto dall OCDPC n.171 del art. 2 comma 1 punto b; 1. SOGGETTI BENEFICIARI Si intendono per soggetti beneficiari tutti i Comuni e le Province che rientrano nell elenco di cui all Allegato 7 dell OCDPC 171/2014 e che manifestano il proprio interesse per l OCDPC 171/2014, nel limite dei finanziamenti disponibili. 2. INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO Possono essere ammessi al finanziamento interventi che rientrino nelle seguenti categorie: a) Interventi di rafforzamento locale, di cui all art. 2 comma 1 lett. b) dell OCDPC 171/2014, rientranti nella fattispecie definita come riparazioni o interventi locali nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Ricadono nella categoria gli interventi: a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato; b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari; c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l edificio non abbia

3 carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali e, quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 dell OCDPC 171/2014. b) interventi di miglioramento sismico, di cui all art. 2, comma 1, lett. b) dell OCDPC 171/2014, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all adeguamento sismico. c) interventi di demolizione e ricostruzione di cui all art. 2, comma 1, lett. b) dell OCDPC 171/2014. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza eventualmente valutato attraverso l analisi della Condizione Limite per l Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell edificio esistente, purché nell edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall art. 2, comma 3, dell ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 21 marzo 2013, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente. Gli interventi dovranno riguardare esclusivamente edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all articolo 2, comma 3 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 14 luglio 2014, di proprietà pubblica. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni dell art. 11 comma 1 dell OCDPC 171/2014.

4 Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici anche se nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. Sono esclusi dai contributi opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell OPCM 3907/20 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. I contributi, di cui all'articolo 2 comma 1 sub b) dell OCDPC 171/2014, non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. I contributi non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l accelerazione massima al suolo ag, di cui all allegato 2 dell OCDPC 171/2014, sia inferiore a 0.125g. Nell allegato 7 dell OCDPC 171/2014 sono riportati i valori di ag ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0.125g. 3. COSTO CONVENZIONALE DEGLI INTERVENTI Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all articolo 2 comma 1 lettera b) dell OCDPC 171/2014, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima: a. rafforzamento locale: 0 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; b. miglioramento sismico: 0 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE La Regione nominerà un apposita commissione ed effettuerà la selezione degli interventi, secondo i programmi di cui all articolo 3 comma 3 dell OCDPC 171/2014, tenendo conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αslv, il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αsld il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

5 0% del costo convenzionale se α < 0.2; 0% del costo convenzionale se α > 0.8; [( α)/3]% del costo convenzionale se 0.2 < α < 0.8. dove per α si intende αslv, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso, e il minore tra αsld ed αslv, nel caso di opere strategiche. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM ovvero dall Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n e, pertanto, i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione. Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi per la redazione della graduatoria.

6 A B C D E Eventuale progetto Accelerazioe massima al suolo Completezza della documentazione e informazioni e grado di conoscenza della struttura esistente Edificio prospiciente una via di fuga/infrastruttura a servizio o interferente con una via di fuga Eventuale quota di cofinanziamento da parte degli Enti locali REGIONE CALABRIA CRITERI Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Valore dell'accelerazione al suolo per come riportato nell'allegato 7 dell'opcm 4007/2012 (il punteggio verrà assegnato linearmente a partire dal valore minimo di ag=0,125) Completezza della documentazione Presenza di indagini e prove sui materiali Completazza della Scheda L1/L2 PUNTI Incompleta 5 Completa Edificio prospiciente una via di fuga/infrastruttura a servizio o interferente con una via di fuga Quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale sul costo totale dell intervento Oltre il 5% e fino al % Oltre il % e fino al 20% 5 Oltre il 20% PUNTI MAX ATTRIBUITI 35 F Popolazione Interessata Popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell'ocdpc 171/2014 fino a ab 5 oltre ab e fino a ab 7 oltre ab TOTALE 0 A parità di punteggio si terrà conto del maggior numero di abitanti residenti nel territorio comunale su cui insiste l edificio o infrastruttura strategica. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE I Comuni o le Province che intenderanno aderire alla manifestazione di interesse dovranno trasmettere il

7 Modello A, a firma del Legale Rappresentante dell Ente e dal Dirigente dell Ufficio Tecnico. Nel caso in cui un Ente intenda richiedere contributi per più edifici o infrastrutture, dovrà produrre un istanza per ciascun edificio o infrastruttura, allegando obbligatoriamente un elenco delle istanze compilate ed una dichiarazione riportante l ordine di priorità per l Amministrazione delle varie istanze presentate. Nel caso in cui un Ente produca più istanze relative ad edifici o infrastrutture diverse, senza dichiarare l ordine di priorità, tutte le istanze verranno escluse. L istanza, redatta secondo l allegato modello, dovrà indicare per gli edifici o infrastrutture per cui si chiede il contributo: l accelerazione massima al suolo ag del territorio comunale; la denominazione e ubicazione dell edificio o opera oggetto dell intervento; il tipo di intervento strutturale da eseguire; il volume dell edificio o dell opera (o i metri quadrati di impalcato nel caso di ponti); il valore del parametro α; la dichiarazione che l intervento, per cui si chiede il contributo, è previsto su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, oppure su edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all articolo 2, comma 3 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 21 marzo 2013; la dichiarazione che l edificio o opera, per cui si chiede il contributo, non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell OPCM 3907/20, e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; la dichiarazione che l edificio non ricade in aree a rischio idrogeologico in zona R4; la dichiarazione che l edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato; la dichiarazione che l edificio non è stato realizzato o adeguato dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole; l indicazione della zona sismica in cui viene realizzato l intervento; la dichiarazione che i lavori non sono iniziati alla data di presentazione della domanda; il contributo richiesto (che non potrà essere superiore ai limiti fissati dall OCDPC 171/2014 e riportato nel paragrafo Costo convenzionale degli interventi del presente avviso); l importo complessivo necessario per l intervento, specificando anche in maniera chiara le modalità con cui è stato calcolato il costo complessivo dell intervento (eventualmente allegando relazioni ed elaborati progettuali). Qualora il costo dell intervento sia superiore al contributo richiesto, l istanza dovrà contenere, pena l esclusione, la dichiarazione di disponibilità dell amministrazione comunale a finanziare con fondi propri la differenza tra il costo complessivo dell intervento e il contributo richiesto.

8 Non saranno prese in considerazioni istanze pervenute dopo i termini indicati nel presente avviso o incomplete, senza l indicazione di tutti gli elementi previsti sopra indicati. All istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione da parte del Dirigente dell Ufficio Tecnico, o di altro tecnico incaricato dall Ente, riguardante il valore del rapporto capacità/domanda prima dell intervento e quello che sarà raggiunto dopo l esecuzione dell'intervento; scheda di livello L1/L2 redatta in conformità a quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 14/07/2014; stralcio del Piano di Protezione Civile in cui si evince che l edificio o opera, per cui si chiede il contributo è strategico/a. All istanza potrà essere allegata altra documentazione non progettuale tesa ad illustrare il grado di conoscenza della struttura. 6. TEMPI DI PRESENTAZIONE ISTANZE L istanza dovrà pervenire entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 20 al Settore 2 del Dipartimento Lavori Pubblici - Via Crispi 33 Catanzaro. In alternativa, l'istanza potrà essere inviata - entro le ore 24 del giorno 28 febbraio 20 - all indirizzo di posta certificata servizio5.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. In tal caso, l istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure dovrà essere allegato un file in formato pdf contenente l istanza firmata. Non saranno accettate istanze pervenute dopo le scadenze di cui sopra. Si precisa che per ogni intervento è possibile richiedere un solo finanziamento. Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanna Petrungaro, contattabile alle utenze: tel g.petrungaro@regcal.it. IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Ing. Giuseppe Iiritano IL DIRIGENTE GENERALE F.to Ing. Domenico Pallaria

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