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1 Criteri e modalità per l erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate ai servizi religiosi ai sensi della l.r. 9 maggio 1992 n.20 Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del In vigore dal I Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20

2 A cura del Settore Governo del territorio 2/9

3 INDICE Capo I Oggetto e ambito di applicazione Art. 1 Oggetto... 4 Art. 2 Ambito di applicazione e risorse finanziarie... 4 Art. 3 Soggetti destinatari... 4 Capo II Sviluppi e criteri Art. 4 Finalità... 5 Art. 5 Rapporti con la pianificazione urbanistica... 5 Art. 6 Interventi finanziabili... 6 Art. 7 Esclusione... 6 Art. 8 Criteri di ripartizione... 6 Art. 9 Priorità... 7 Capo III Procedura per la concessione dei contributi Art. 10 Modalità di presentazione delle domande... 7 Art. 11 Esame delle domande ed assegnazione dei contributi... 7 Art. 12 Erogazione dei contributi e documentazione integrativa... 8 Art. 13 Decadenza /9

4 Capo I Oggetto e ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. I presenti criteri e modalità disciplinano l erogazione dei contributi finanziari da corrispondere alle autorità religiose in attuazione della Legge Regionale 9 maggio 1992, n. 20. Art. 2 Ambito di applicazione e risorse finanziarie 1. La Legge Regionale n. 20/92 dispone che le Amministrazioni Comunali concorrano a promuovere e finanziare la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi. All art. 4 della predetta legge è fatto obbligo alla Amministrazione Comunale di destinare annualmente almeno l 8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione delle nuove strutture religiose nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti delle strutture presenti ovvero l acquisizione aree necessarie. 2. Le somme di cui all art. precedente vanno a formare un apposito fondo cui sono escluse quelle introitate come opere di urbanizzazione primaria, come contributi sul costo di costruzione, o derivanti dalla monetizzazione delle aree a standard. 3. L Amministrazione Comunale, in relazione alle finalità espresse al successivo art.4, non intende avvalersi della facoltà, stabilita dall art.4 della L.R. 20/92, di incrementare il fondo sopracitato, anche calcolando gli oneri di urbanizzazione non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle relative aree. 4. Ai sensi del 6 comma dell'art.4 della L.R. 20/92, nel caso non vengano presentate domande di accesso ai contributi, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione. 5. Le somme riscosse negli anni precedenti che non siano state erogate, nel caso siano state oggetto di richiesta ai sensi di legge, vanno a sommarsi a quelle relative all'anno del procedimento in corso. Art. 3 Soggetti destinatari 1. Ai sensi dell'art.1 della legge regionale predetta, i destinatari dei contributi di cui agli articoli precedenti sono gli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica, e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati per legge ai sensi dell'art. 8, terzo comma della Costituzione, e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del Comune. 4/9

5 Capo II Sviluppi e criteri Art. 4 Finalità 1. Il Comune riconosce il valore civile e sociale della presenza delle confessioni religiose nella vita della collettività. 2. Il contributo di cui agli articoli precedenti, dovuto per legge alle confessioni religiose aventi i requisiti e che ne facciano richiesta, è finalizzato a promuovere e sostenere economicamente la realizzazione e la valorizzazione delle strutture religiose sul territorio comunale. 3. In merito alla formazione del fondo disponibile per queste specifiche attrezzature, viene utilizzata la facoltà di incrementarne l'ammontare, prevista all art.4, punto 1 della L.R. 20/92, al 20% degli oneri di urbanizzazione secondaria effettivamente versati. Ciò in considerazione dell'importanza sociale del servizio offerto ed inoltre in considerazione del fatto che gli introiti riferiti alle opere di urbanizzazione effettivamente versati sono relativamente contenuti, essendo le trasformazioni più significative del territorio affidate dal P.R.G. alla pianificazione attuativa, prevedendo quindi in genere la realizzazione diretta delle opere a scomputo oneri. Art. 5 Rapporti con la pianificazione urbanistica 1. Gli interventi relativi ad edifici di culto ed attrezzature religiose in quanto opere di urbanizzazione secondaria ed attrezzature di interesse comune ai sensi del D.M n.1444 e della L.R n.51 attuano le previsioni specifiche di P.R.G. per le aree a standard. Il P.R.G. approvato in data 4/4/1987, con le successive varianti, prevede questa categoria di servizi all'interno delle "zone per attrezzature collettive", art.25 delle N.T.A., con la specificazione "attrezzature per il culto". 2. Analogamente la Variante Generale al P.R.G., adottata il con delibera di C.C. n.47, individua le zone destinate ad attrezzature religiose come specificazione delle attrezzature di interesse comune; le aree così destinate corrispondono alla dotazione attuale di chiese e servizi annessi. 3. Il fabbisogno di aree per questo tipo di servizi, derivante dall'applicazione dello standard di legge alla capacità insediativa di piano (25% di 4 mq/ab, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20/92) assomma a mq. Di questi mq corrispondono alle strutture esistenti, pari a circa il 30% del totale delle attrezzature di interesse collettivo attuate, lett. b) art.22, L.R. 5l/ L'art. 29, 3 comma delle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G. prevede che la localizzazione di nuove attrezzature religiose, all'interno della più ampia destinazione ad 5/9

6 attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia facoltà del Consiglio Comunale senza ricorrere a variante al P.R.G. Art. 6 Interventi finanziabili 1. Ai sensi degli artt.2 e 4 della suddetta legge regionale, sono oggetto di finanziamento parziale o totale gli interventi di nuova costruzione nonché di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti delle strutture esistenti, ovvero l'acquisto delle aree necessarie, relativamente alle seguenti attrezzature: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) nell'ambito dell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro. 2. Le opere previste devono essere conformi con le previsioni e la normativa urbanistica ed edilizia. Art. 7 Esclusione 1. I presenti criteri e modalità non si applicano ad interventi relativi a strutture finalizzate ad attività diverse da quelle elencate al precedente articolo 5, quali ad esempio: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cui titolarità o gestione sia attribuita ad ordini, associazioni o fondazioni religiose, le strutture religiose finalizzate allo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie. 2. Nell'ambito di interventi relativi ad opere accessorie delle attrezzature principali, non sono ammessi ai contributi, di cui ai presenti Criteri e Modalità, gli interventi riguardanti attrezzature, come ad esempio i parcheggi, che non risultino di pertinenza di quelle principali. Art. 8 Criteri di ripartizione 1. L'attribuzione annuale dei contributi alle autorità religiose che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di legge è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri: a) consistenza annuale del fondo di cui all'articolo 2 dei presenti Criteri e Modalità. b) equa ripartizione del fondo annuale fra le diverse confessioni presenti sul territorio comunale in rapporto al loro peso sociale. La valutazione del peso sociale delle singole confessioni religiose sul territorio viene effettuata dai Settori competenti dell'amministrazione Comunale sulla base di indicatori indiretti oggettivi. Tali indicatori sono: il numero di chiese presenti sui territorio comunale, la percentuale di preferenze espresse nel mod.740 ed ogni altro dato oggettivo, disponibile e utile per operare il confronto fra le varie confessioni, che l'a.c. ritenesse di utilizzare, come ad esempio il numero delle funzioni ad personam, (battesimi, matrimoni, funerali). Gli indicatori utilizzati devono essere citati nella delibera annuale di assegnazione dei contributi di cui al successivo art. 11, punto 1 e possono eventualmente essere forniti dalle autorità religiose. 6/9

7 c) Individuazione di specifici interventi da finanziare sulla base dei programmi presentati dalle autorità religiose. In caso di opere di rilevante entità il contributo verrà ripartito in interventi compiuti che consentano l'amministrazione comunale di finanziare la realizzazione concreta e realistica di singole parti dei programmi. Art. 9 Priorità 1. Nel caso in cui i contributi da assegnarsi alle autorità religiose non siano sufficienti a finanziare la totalità degli interventi per cui è stata fatta istanza di finanziamento, le autorità religiose hanno facoltà di indicare gli interventi ritenuti prioritari, in conformità con l'articolo 4 della L.R. 20/92. Capo III Procedura per l erogazione dei contributi Art. 10 Modalità di presentazione delle domande 1. Le autorità religiose che abbiano i requisiti di cui al precedente art.3 possono presentare istanza di accesso ai contributi di cui ai presenti Criteri e Modalità. 2. Le richieste di cui agli articoli precedenti, redatte in carta legale, devono essere presentate all'ufficio Protocollo entro il 31 luglio di ogni anno accompagnate dalla seguente documentazione: a) Programma degli interventi da realizzare, corredato di relazione illustrante le principali caratteristiche degli interventi e le loro specifiche finalità. b) Previsioni di spesa dettagliate per lotti di interventi. 3. La domanda e la documentazione allegata deve essere presentata in triplice copia. 4. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande possono essere regolarizzate le domande incomplete o integrati i contenuti della domanda. Art. 11 Esame delle domande ed assegnazione dei contributi 1. Al sensi dell art.4, comma 4 della L.R 20/92 entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale delibera di destinare la quota di oneri di urbanizzazione secondaria come definito ali'art.2 dei presenti Criteri e Modalità e la ripartizione degli stessi alle singole confessioni religiose in base all'istruttoria dei Settori competenti, svolta sulla base di quanto stabilito al precedente art.8, e corredata dei pareri e delle attestazioni di cui agli artt.53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n /9

8 Art. 12 Erogazione dei contributi e documentazione integrativa 1. L'Amministrazione Comunale provvede a versare il contributo deliberato dalla Giunta Comunale nei termini previsti al precedente art. 10, punto 1, previa presentazione da parte della autorità religiosa della seguente documentazione: a) elaborato progettuale; b) computo metrico estimativo delle opere finanziate; c) concessione, autorizzazione edilizia, o altra documentazione che abiliti alla costruzione delle opere ai sensi di legge; d) eventuali autorizzazioni di altri Enti competenti; e) fideiussione bancaria corrispondente alla prima rata del contributo concesso; f) nomina del direttore dei Lavori, regolarmente iscritto all albo professionale; g) nomina di imprese iscritte all Albo Nazionale Costruttori, o alla Camera di Commercio in caso di opere specialistiche, in regola con gli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali. h) dichiarazione di impegno a segnalare alla Direzione del Settore responsabile del procedimento di erogazione del contributo le eventuali varianti in corso d'opera, preventivamente autorizzate dal Settore competente in base alla normativa vigente; i) dichiarazione dell'autorità religiosa di assunzione della responsabilità unica della concreta esecuzione dell'intervento approvato e finanziato; j) dichiarazione dell'autorità religiosa di assunzione del ruolo di committente dei lavori e di responsabile della nomina del Direttore dei Lavori e dell'assuntore dei Lavori stessi. 2. Il contributo previsto agli articoli precedenti viene versato con le seguenti modalità: a) la prima rata, o acconto, pari al 25 % del totale del contributo entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori; b) la seconda rata, pari al 25% del totale del contributo, allo stato di avanzamento dei lavori, redatto dai Direttore Lavori, corrispondente almeno al 50 % delle opere finanziate; c) la terza rata, o saldo, pari al rimanente 50% del contributo previsto, a ultimazione dei lavori, certificata da documentazione asseverata dal D.L. o da professionista abilitato. La documentazione necessaria per il saldo del contributo consiste nella Relazione finale del D.L., nel certificato di regolare esecuzione di ogni intervento, nei Rendiconto delle spese relative alle opere finanziate, controfirmato dai legale rappresentante della confessione religiosa beneficiaria del contributo. 3. Il contributo assegnato sarà ridotto nel caso che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti sia inferiore a quello preventivato. 4. In caso di programmi non finanziati totalmente, le Autorità religiose possono richiedere che la differenza di cui al presente articolo sia utilizzata per finanziare altre opere di pari valore. Art. 13 Decadenza 1. Decadono dal beneficio del contributo le autorità religiose che: a) non realizzino le opere finanziate entro tre anni dall'erogazione dei relativi contributi; b) non presentino la documentazione di cui al precedente articolo senza giustificato motivo. 8/9

9 2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentita l'autorità religiosa, con deliberazione della Giunta Comunale. 3. Decaduto il beneficio del contributo, ogni somma erogata verrà recuperata ai sensi di legge. 9/9

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