NOMINA/ESENZIONE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE INDICE

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1 Anno rif.: 2005 Pagina 1 di 8 NOMINA/ESENZIONE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE INDICE 1. QUADRO GENERALE DEFINIZIONI MODALITA DI NOMINA INTEGRAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ESENZIONI PER QUANTITÀ TRASPORTATE MERCI IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE MERCI TRASPORTATE IN QUANTITÀ LIMITATE ESENZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL ESENZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ...5 COPIA N Consegnata a Società/Funzione Data 0 16/09/2005 Nomina/es. del Consulente (CST) Colao Francesco N Data Descrizione EMESSO/APPROVATO (CST)

2 Anno rif.: 2005 Pagina 2 di 8 1. QUADRO GENERALE. Hanno l obbligo di nominare il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose tutte le imprese che effettuano attività di: Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna collegata alle vie navigabili di altri Stati comunitari, oppure, Carico e scarico connesse a tali trasporti, restando esclusa l attività di scarico al destinatario finale. Il consulente deve essere nominato dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa (definito capo dell impresa) anche se le funzioni sono svolte direttamente dal medesimo soggetto. Possono svolgere la funzione di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, una o più persone in possesso del certificato di formazione professionale, liberamente scelto dal capo dell impresa e quindi possono essere: Direttamente il capo dell impresa; Un dipendente dell impresa; Una persona non dipendente (esterna quindi all organico aziendale). Sono escluse dall obbligo di nomina le imprese che svolgono attività di trasporto: Con mezzi si proprietà delle forze armate o di polizia o con mezzi di trasporto utilizzati sotto la responsabilità delle stesse; Per via navigabile interna non collegata alle vie navigabili di altri Stati comunitari. Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 40/2000 gli speditori ossia le imprese che svolgono esclusivamente attività di spedizione di merci pericolose (ma non sono esentate dagli obblighi di applicazione dell ADR). 2. DEFINIZIONI. Per meglio comprendere il campo di applicazione del D.Lgs. 4/2/2000 n. 40, si indicano alcune definizioni: 1. merci pericolose per il trasporto stradale: merci elencate nell allegato A alla direttiva 2003/28/CE, relativa all ADR; 2. merci pericolose per il trasporto ferroviario: merci elencate nell allegato al D.Lgs. 13/1/1999 n. 41; 3. impresa:una (o più) persona fisica o una persona giuridica con o senza fini di lucro o un associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro che effettua attività di trasporto o di carico e scarico di merci pericolose; 4. capo dell impresa: titolare o legale rappresentante dell impresa; 5. operazione di trasporto: operazione materiale di trasferimento di una merce o di un oggetto da un luogo ad un altro. Per effettuare un operazione di trasporto è necessario, inderogabilmente, il possesso di un veicolo (autocarro, treno o imbarcazione) adibito in forma specifica, o saltuaria, a tale scopo; 6. operazione di carico: tutte le operazioni di carico di un mezzo di trasporto; 7. operazione di scarico: comprende esclusivamente quelle operazioni di scarico che interessano o coinvolgono la sicurezza del trasporto. 3. MODALITA DI NOMINA Il consulente, chiunque esso sia, deve essere nominato dal capo dell impresa. La nomina costituisce un atto ufficiale e, pertanto, deve: Avere forma scritta, anche se il consulente è un dipendente dell impresa o il titolare stesso;

3 Anno rif.: 2005 Pagina 3 di 8 Essere comunicata, da parte del capo dell impresa, all ufficio locale del SIIT-trasporti della provincia in cui ha sede l impresa stessa, mediante apposito fac-simile in duplice copia, con allegata copia del certificato di formazione del consulente. La comunicazione della nomina del consulente può essere inoltrata: Per posta raccomandata: il capo dell impresa deve conservare agli atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell ufficio postale; A mano: una copia resta agli atti all ufficio locale SIIT-trasporti, mentre la seconda copia è restituita al capo dell impresa dopo che l ufficio ha provveduto ad attestarne il ricevimento. 4. INTEGRAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI Il consulente deve sapersi rapportare con le altre figure professionali che in azienda sono preposte alla gestione della sicurezza e deve collaborare con esse in modo stretto, in particolare con: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); Responsabile tecnico per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; Direttore tecnico dei servizi di custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione dei gas tossici. 5. ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA In deroga al principio generale secondo cui tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna collegata alle vie navigabili di altri Stati comunitari oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, devono nominare il consulente per il trasporto di merci pericolose, sono previste le seguenti esenzioni dall obbligo di nomina del consulente: Esclusione dal campo di applicazione della disciplina: riguarda le attività svolte dalle forze armate in servizio pubblico di Stato, trasporti sulle vie navigabili interne e imprese che non movimentano fisicamente le merci pericolose; Limitate quantità trasportate: limitatamente al trasporto su strada, è prevista in ragione della limitata quantità di materia pericolosa per ogni singolo trasporto o per la tipologia dell imballaggio; Tipologia di attività dell impresa: interessa le operazioni di carico, scarico e trasporto su strada e ferrovia, ed è collegata ad attività che: o Non sono eseguite a titolo di attività principale o accessoria dell impresa, ma sono svolte occasionalmente e solo in ambito nazionale; o Interessano merci che presentano un basso livello di pericolosità ed una minima capacità di creare inquinamento ambientale. Questa esenzione è limitata a quantitativi annuali e ad un numero di trasporti mensili ed annuali limitato. 6. ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina relativa alla nomina del consulente le attività di trasporto di merci pericolose, le operazioni di carico e scarico connesse con tali trasporti quando esse sono: Eseguite con mezzi di trasporto di proprietà delle forze armate o di polizia o impiegati per conto e sotto la responsabilità delle stesse; Effettuate per via navigabile interna non collegate alle vie navigabili di altro Stati comunitari. A queste due esenzioni totali dall obbligo di nomina del consulente, possono essere associate, anche se non direttamente richiamate dalla norma, le seguenti attività:

4 Anno rif.: 2005 Pagina 4 di 8 Organizzazione del trasporto (attività di speditore) che non implica un contatto diretto con le merci da trasportare. Lo speditore deve comunque osservare la normativa specifica prevista dall accordo ADR e nel RID per la sua attività; Operazioni di solo carico alla destinazione finale ESENZIONI PER QUANTITÀ TRASPORTATE Non sussiste, per il capo dell impresa, l obbligo di nomina del consulente nel caso in cui l impresa effettui operazioni di trasporto stradale o carico e scarico di: Merci imballate per quantità limitate; Merci trasportate per quantità limitata MERCI IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE Questa esenzione è operativa quando: È presente una disposizione speciale in colonna 6 della Tabella A del capitolo 3.2 ADR (deroghe in funzione della concentrazione, dello stato fisico dei quantitativi contenuti in strumenti), oppure, Sono soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4, è presente cioè un istruzione LQ, diversa da LQ0, in colonna 7 della stessa tabella A MERCI TRASPORTATE IN QUANTITÀ LIMITATE Questa esenzione è operativa nel rispetto dei quantitativi indicati nella disposizione , relativamente alle merci appartenenti ad una delle categorie di trasporto individuate con i numeri da 1 a 4 in colonna 15 della tabella A. Le esenzioni sopra richiamate si applicano al solo trasporto stradale. Questo significa che, se l attività d impresa collegata alla movimentazione di merci pericolose è effettuata con continuità, l impresa che intende avvalersi di questa possibilità di esenzione deve effettuare sempre trasporti stradali ed operazioni di carico e scarico nel rispetto dei quantitativi limitati sopra indicati. Nel caso invece che siano superati solo saltuariamente i limiti quantitativi indicati, è comunque possibile usufruire dell esenzione dalla nomina del consulente nel rispetto dei casi espressamente indicati nel capitolo successivo. Analogamente, tutte le operazioni che riguardano materie ed oggetti appartenenti alla categoria di trasporto 4, sono da considerare sempre in regime di esenzione dalla nomina del consulente non essendo, per queste materie, previsti limiti quantitativi ESENZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Possono avvalersi di questo tipo di esenzione le imprese che effettuano operazioni con merci scarsamente pericolose, cioè materie od oggetti classificati nella categoria di trasporto 3 alla colonna 15 della tabella A del capitolo 3.2. ADR. Queste operazioni devono però essere svolte in forma continuativa oppure in forma accessoria alla propria attività principale. Le imprese così individuate sono quelle che effettuano: In ambito nazionale, trasporti in colli o alla rinfusa di merci cui è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso; Operazioni di carico delle merci sopra indicate in colli o alla rinfusa; Operazioni di carico di cisterne di materie classificate nella categoria di trasporto 3 (trattasi di residui di lavorazione e di rifiuti prodotti dall impresa stessa).

5 Anno rif.: 2005 Pagina 5 di 8 La predetta esenzione è operante se sussistono le seguenti due condizioni: 1. numero massimo annuo di operazioni: fissato in 24, con limite massimo di 3 operazioni mensili; 2. quantità massima annua: non superiore a 180 t. Tale esenzione non è, comunque, automatica: l impresa può avvalersene solo previa autocertificazione e manifestazione esplicita dell intenzione di utilizzare questa norma di esenzione MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL ESENZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ L esenzione per tipologia di attività si rende effettiva per l impresa che comunica l intenzione di avvalersene all ufficio locale del SIIT-trasporti nella cui circoscrizione ha sede o rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle specifiche attività. La comunicazione deve avvenire in forma scritta. In ogni caso nella comunicazione occorrerà inserire tutte le informazioni necessarie all individuazione dell impresa e della tipologia di merci trasportate. L impresa che intende avvalersi dell esenzione per anni consecutivi deve allegare copia della comunicazione relativa all anno precedente, corredata delle annotazioni relative alle singole operazioni effettuate. Effettuata la comunicazione è necessario che l impresa predisponga una copia della stesa sulla quale vanno riportati per ogni partita di merce in esenzione: Data dell operazione; Tipo e quantità di merce trasportata o caricata- I trasporti effettuati in regime di esenzione per quantità trasportate non concorrono alla determinazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili e alla quantità massima annuale consentita per l esenzione per tipologia di attività. E opportuno che la comunicazione venga redatta in tre copie, ciascuna delle quali deve essere: 1. inoltrata all ufficio locale SIIT-trasporti, la prima; 2. conservata nell archivio dell impresa, la seconda; 3. aggiornata in occasione di ogni operazione svolta, la terza. Ogni trasporto dovrà essere accompagnato da una copia fotostatica di quest ultima completa (fronte e retro).

6 Anno rif.: 2005 Pagina 6 di 8 Si suggerisce di utilizzare il seguente schema su carta intesta; la seconda parte della scheda deve essere riprodotta sul retro dello stesso foglio. Pagina 1 AL Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DTTSIS Ufficio provinciale di. OGGETTO: Comunicazione ai sensi del D.M. 4/7/2000, art. 2, comma 2 e del D.Lgs. 40/2000. Il sottoscritto... Legale rappresentante/titolare dell impresa Con sede legale in via.. città. E sede operativa in via città. Avente come attività principale.... Ed effettua operazioni di trasporto/carico in colli/alla rinfusa di merci pericolose appartenenti alla categoria di trasporto 3, e/o carico in cisterna di residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall impresa; COMUNICA Ai sensi del D.M. 4 luglio 2000, art. 2, c. 2 e per conto dell impresa nominata, di volersi AVVALERE Per l anno solare. Dell esenzione dalla nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia prevista ai sensi del D.M. 4 luglio 2000 in applicazione del D.Lgs. 40/2000. Essendo stata effettuata anche per l anno solare analoga richiesta, si allega copia della relativa comunicazione corredata delle annotazioni previste per la verifica del numero di trasporti e dei quantitativi movimentati. L impresa si impegna a rispettare i limiti previsti dalla normativa; nel caso si crei la necessità di superare tali limiti si provvederà a comunicare, nei modi previsti, il nome del Consulente nominato e a trasmettere la prevista documentazione... lì,.. Il capo dell impresa

7 Anno rif.: 2005 Pagina 7 di 8 Pagina 2 Data Tipo di operazione Quantitativo di merci movimentato 01./ /... t. 02./ /... t. 03./ /... t. 04./ /... t. 05./ /... t. 06./ /... t. 07./ /... t. 08./ /... t. 09./ /... t. 10./ /... t. 11./ /... t. 12./ /... t. 13./ /... t. 14./ /... t. 15./ /... t. 16./ /... t. 17./ /... t. 18./ /... t. 19./ /... t. 20./ /... t. 21./ /... t. 22./ /... t. 23./ /... t. 24./ /... t. Quantità totale t < 180 t.

8 Anno rif.: 2005 Pagina 8 di 8 Attività Trasporto e/o carico/scarico con mezzi di proprietà delle forze armate o di polizia o con mezzi impiegati sotto la loro responsabilità Trasporto e/o carico/scarico per vie navigabili interne non collegate con quelle di altri Paesi comunitari Trasporto e/o carico/scarico per mare Trasporto per strada o ferrovia per quantitativi superiori ai limiti di esenzione Trasporto di quantitativi entro i limiti di esenzione (ADR sottosezioni e ) Tabella 1 Esenzione dalla nomina del consulente Riferimento legislativo (art. 2, c.2. lettera a), D.Lgs. n. 40/2000 (art. 2, c.2. lettera b), D.Lgs. n. 40/2000 Fase Carico, Scarico, trasporto Carico, Scarico, trasporto - Carico, Scarico, trasporto (art. 2, c. 1.), D.Lgs. n. 40/2000 (art. 3, c. 6, lettera a), D.Lgs. n. 40/2000 Trasporto, Carico, scarico Trasporto, Carico, scarico Esenzione dalla nomina Del consulente Eslusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 40/2000 Eslusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 40/2000 Decreto non applicabile NO SI (solo su strada) Scarico alla destinazione finale (1) Scarico NO Trasporto occasionale, in colli o alla rinfusa, di quantitativi entro i limiti di esenzione per la categoria di trasporto 3, secondo Carico occasionale in colli e alla rinfusa di quantitativi entro i limiti di esenzione per la categoria di trasporto 3, secondo Carico occasionale in cisterna di residui o rifiuti prodotti dall impresa, in quantitativi entro i limiti di esenzione per la categoria di trasporto 3, secondo (art. 3, c. 6, lettera b), D.Lgs. n. 40/2000 e (art. 1, c. 1, lettera a), D.M. 4/7/2000 (art. 3, c. 6, lettera b), D.Lgs. n. 40/2000 e (art. 3, c. 6, lettera b), D.Lgs. n. 40/2000 e (art. 1, c. 1, lettera b), D.M. 4/7/2000 (art. 1, c. 1, lettera b), D.M. 4/7/2000 Trasporto Carico Carico SI Previa comunicazione nei seguenti limiti: - max. 24 operazioni/annue - max 3 al mese - max 180 tonnellate/anno Se solidi o imballaggi non ripuliti, trasportati alla rinfusa e/o colli, se liquidi, solo in colli: SI Previa comunicazione nei seguenti limiti: - max. 24 operazioni/annue - max 3 al mese - max 180 tonnellate/anno SI Previa comunicazione nei seguenti limiti: - max. 24 operazioni/annue - max 3 al mese - max 180 tonnellate/anno (1) con circolare DTT 14/11/2000 n. A26/2000/MOT è stato chiarito che le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 96/35/CE, aderendo all interpretazione del Consiglio CE e della Commissione CE del 7/3/2000, secondo la quale la direttiva coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale (quando il pericolo legato alle operazioni di trasporto è concluso). Qualche esempio per meglio chiarire chi possa essere inteso come destinatario finale: industria che utilizza la merce pericolosa nel proprio ciclo produttivo; esercizio di vendita al dettaglio, per esempio un supermercato; deposito che non effettua l operazione di carico sul nuovo mezzo di trasporto. Vedi circolare DTT 14/11/2000, n. A26/2000/MOT che ha sostituito la circolare 7/7/2000, n. A21/2000/MOT avente pari oggetto.

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